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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 13 novembre 2020, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 13 novembre 2020 (r.o. n. 58 del 2021), il Tribunale di sorveglianza di Messina ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui precludono l\u0026#8217;accesso alle misure di cui al Capo IV (recte: Capo VI) della stessa legge n. 354 del 1975 ai condannati per i reati elencati nel citato art. 4-bis, comma 1, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma del pure citato art. 58-ter;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto riferito nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice a quo procede riguardo a richieste di concessione dell\u0026#8217;affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 ordin. penit.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter ordin. penit.) o della semilibert\u0026#224; (art. 50 ordin. penit.), formulate da persona detenuta in esecuzione di una pena inflitta per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 74, commi 2 e 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel caso di specie, secondo il rimettente, opera la preclusione stabilita nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., dato che non ricorrono le particolari condizioni indicate nel successivo comma 1-bis, o quelle inerenti alla collaborazione di giustizia rilevante ex art. 58-ter ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il Tribunale assume che, in caso di accoglimento delle questioni sollevate, le istanze difensive potrebbero essere valutate in base ad una diversa disciplina della materia, tale da consentirne un esame esteso al merito, superando la soglia attuale dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, riguardo alla non manifesta infondatezza delle proprie censure, il rimettente nega che la collaborazione con gli inquirenti possa ragionevolmente essere assunta quale indice esclusivo del distacco del condannato dall\u0026#8217;ambiente criminale di provenienza, e dunque quale sola condizione utile per l\u0026#8217;accesso alle misure alternative, affermando che le presunzioni assolute sarebbero incompatibili con il \u0026#171;sistema costituzionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche contrasterebbe con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., in particolare, la preclusione in base alla quale, in mancanza di atteggiamenti collaborativi, \u0026#232; impedita al giudice di sorveglianza una valutazione in concreto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la scelta di non collaborazione potrebbe in effetti, nei singoli casi, costituire un segnale di attualit\u0026#224; dei collegamenti criminali intrattenuti dal richiedente, ma potrebbe anche essere dovuta ad altri fattori, come il timore di ritorsioni o l\u0026#8217;esistenza di legami parentali con le persone che dovrebbero essere denunciate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe inoltre irragionevole, e quindi incompatibile con l\u0026#8217;art. 3 Cost., una preclusione estesa in modo ampio ed indiscriminato ad una serie di comportamenti delittuosi tra loro fortemente eterogenei;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la parificazione del trattamento riguardo a tutte le situazioni evocate contrasterebbe con la necessit\u0026#224; che il trattamento esecutivo sia personalizzato, in modo da assicurare la proporzionalit\u0026#224; della pena e la sua efficacia rieducativa (sono citate le sentenze di questa Corte n. 149 del 2018 e n. 257 del 2006), cos\u0026#236; \u0026#8220;acuendo\u0026#8221; il contrasto della disciplina con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dunque, pur non potendosi negare radicalmente la sua rilevanza, la scelta collaborativa non dovrebbe essere presupposto esclusivo per l\u0026#8217;accesso ai benefici penitenziari, cos\u0026#236; da condizionare risolutivamente l\u0026#8217;efficacia rieducativa della pena che, di contro, dovrebbe essere garantita a tutti i condannati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disciplina censurata svelerebbe piuttosto, sempre a parere del rimettente, una ratio di mera sollecitazione delle scelte collaborative, del tutto scollegata dalla fisionomia del reato commesso e dalla concreta qualit\u0026#224; del percorso rieducativo intrapreso dall\u0026#8217;interessato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si profilerebbe, di conseguenza, anche un contrasto con l\u0026#8217;art. 24 Cost., e con la relativa garanzia del diritto al silenzio, posta la pressione esercitata sulle scelte processuali dalla consapevolezza, in capo all\u0026#8217;interessato, del regime carcerario che conseguirebbe, nella eventuale fase esecutiva del giudizio, alla mancata collaborazione con gli inquirenti (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente prospetta inoltre, alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, prima sezione, 13 giugno 2019, Viola contro Italia, una violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., sul presupposto che mai potrebbe essere soppresso il \u0026#171;diritto alla speranza\u0026#187; di un condannato (\u0026#232; citata anche Corte EDU, grande camera, sentenza 9 luglio 2013, Vinter ed altri contro Regno Unito);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per un verso la Corte di Strasburgo, trattando del cosiddetto ergastolo ostativo, avrebbe confermato che la scelta non collaborativa non pu\u0026#242; essere considerata sempre sintomatica di perdurante pericolosit\u0026#224; (cos\u0026#236; come quella di collaborazione potrebbe essere dettata da mero opportunismo), e per l\u0026#8217;altro verso avrebbe ravvisato, sempre riguardo all\u0026#8217;ergastolo ostativo, un contrasto sistemico tra la legislazione italiana e l\u0026#8217;art. 3 CEDU;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto l\u0026#8217;intollerabilit\u0026#224; della presunzione assoluta che regge la norma censurata, con la sentenza n. 253 del 2019, a proposito della concessione dei permessi premio a condannati non collaboranti, e che analogo riconoscimento sarebbe venuto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 3-18 giugno 2020, n. 18518); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le considerazioni richiamate dovrebbero implicare, a parere del rimettente, una decisione di caducazione del divieto di accesso ai benefici penitenziari, cos\u0026#236; da estendere, a cura della stessa Corte costituzionale, gli effetti della sentenza che avrebbe gi\u0026#224; riconosciuto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del regime ostativo, limitando per\u0026#242; la (parziale) rimozione della regola preclusiva alla disciplina dei permessi premio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Tribunale di sorveglianza di Messina solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme censurate \u0026#8211; mediante le quali \u0026#232; precluso l\u0026#8217;accesso alle misure di cui al Capo VI della legge n. 354 del 1975 ai condannati per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma del citato art. 58-ter \u0026#8211; si fonderebbero su una presunzione assoluta di perdurante pericolosit\u0026#224; dei detenuti non collaboranti, gi\u0026#224; considerata irragionevole dalla giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 253 del 2019), dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (\u0026#232; citata tra l\u0026#8217;altro Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, prima sezione, sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia), nonch\u0026#233; dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 3-18 giugno 2020, n. 18518, cui ha fatto seguito l\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 97 del 2021, successiva al provvedimento di rimessione);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per effetto della preclusione censurata sarebbe inibita alla magistratura di sorveglianza una valutazione del percorso rieducativo seguito dal condannato, necessaria al fine di garantire l\u0026#8217;individualizzazione del trattamento penitenziario, la proporzionalit\u0026#224; della pena e la sua concreta finalizzazione rieducativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme de quibus implicherebbero una violazione del diritto di difesa, nella declinazione del diritto al silenzio, condizionando le opzioni dell\u0026#8217;accusato alla luce del trattamento deteriore che potrebbe determinarsi nella eventuale fase esecutiva del procedimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per le stesse ragioni la disciplina censurata, contrastando con il divieto convenzionale di trattamenti disumani o degradanti, e con il diritto all\u0026#8217;equo processo, darebbe luogo ad una violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tutte le questioni sollevate dal rimettente vanno definite nel senso della manifesta inammissibilit\u0026#224;, innanzitutto per difetto di motivazione sulla rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale, tanto che non \u0026#232; neppure indicato se le istanze della parte siano state formulate in termini graduati, e quale tra le relative misure sarebbe presa in considerazione, gi\u0026#224; solo allo scopo di verificarne gli specifici presupposti di ammissibilit\u0026#224; (ad esempio, il superamento delle soglie di pena stabilite, ex art. 50 ordin. penit., per l\u0026#8217;accesso alla semilibert\u0026#224;), fissati dalla legge a prescindere dal regime ostativo generale cui si riferiscono le censure sollevate; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell\u0026#8217;art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosit\u0026#224; connessa all\u0026#8217;atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio (sentenza n. 253 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni risulta manifesta anche considerando che il relativo accoglimento comporterebbe una vera e propria novit\u0026#224; di sistema, azzerando completamente un complesso meccanismo legislativo mirato invece a distinguere, mediante una serie di valutazioni discrezionali, le procedure e i presupposti per l\u0026#8217;accesso a benefici penitenziari e misure alternative, sulla base di indici sintomatici, variamente individuati; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche pi\u0026#249; volte la giurisprudenza costituzionale ha rilevato come interventi di siffatta portata si collochino \u0026#171;al di fuori dell\u0026#8217;area del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 252 del 2012), richiedendo il pi\u0026#249; ampio ricorso all\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; legislativa ed una puntuale individuazione di \u0026#171;modi, condizioni e termini\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2021), chiaramente preclusa a questa Corte (ex multis, sentenze n. 103 del 2021, n. 112 del 2019, n. 250 del 2018, n. 277 e n. 81 del 2014 e n. 279 del 2013; ordinanze n. 266 del 2014 e n. 136 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenuto condannato per uno dei delitti di cui all\u0027art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Concessione di una misura alternativa alla detenzione prevista al capo VI della medesima legge [nella specie, di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen.], in assenza della collaborazione con la giustizia - Preclusione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44341","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.) - Necessaria collaborazione con la giustizia - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del divieto convenzionale di trattamenti disumani o degradanti e del diritto all\u0027equo processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 167002).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 58-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit., che precludono l\u0027accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L\u0027ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all\u0027atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l\u0027intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell\u0027area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all\u0027esercizio della discrezionalità legislativa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 253/2019 - mass. 41928\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44342","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"58","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44342","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce manipolative - Intervento mirante ad introdurre una \"novità di sistema\" - Esclusione - Preclusione del sindacato di legittimità costituzionale riguardo a interventi riservati al più ampio esercizio della discrezionalità legislativa. (Classif. 204006).","testo":"Gli interventi volti ad introdurre una novità di sistema si collocano al di fuori dell\u0027area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all\u0027esercizio della discrezionalità legislativa ed una puntuale individuazione di modi, condizioni e termini, chiaramente preclusa alla Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 277/2014 - mass. 38202; S. 81/2014 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e37845; S. 279/2013 - mass. 37470; S. 252/2012 - mass. 36713; O. 266/2014 - mass. 38181; O. 136/2013 - mass. 37137\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44341","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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