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C., con ordinanza del 6 febbraio 2020, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 febbraio 2020 (r.o. n. 125 del 2020), il Tribunale ordinario di Lanciano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonch\u0026#233; di composizione delle crisi da sovraindebitamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione cos\u0026#236; recita: \u0026#171;1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all\u0026#8217;articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell\u0026#8217;ipotesi di annullamento dell\u0026#8217;accordo o di cessazione degli effetti dell\u0026#8217;omologazione del piano del consumatore ai sensi dell\u0026#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione \u0026#232; altres\u0026#236; disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonch\u0026#233; di risoluzione dell\u0026#8217;accordo o di cessazione degli effetti dell\u0026#8217;omologazione del piano del consumatore ai sensi dell\u0026#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma \u0026#232; censurata nella parte in cui non prevede che i debitori possano chiedere, in caso di mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo con i creditori, la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del proprio patrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudizio principale ha ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l\u0026#8217;ammissione e la successiva omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, proposto ai sensi degli artt. 6, comma 1, primo periodo, e 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo quanto riferito dal rimettente, la proposta di accordo depositata dal debitore ha superato il preliminare vaglio giudiziale di ammissibilit\u0026#224; ma non \u0026#232; stata poi approvata dalla maggioranza qualificata dei creditori (segnatamente rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti), sicch\u0026#233; l\u0026#8217;omologazione, in base all\u0026#8217;art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, non \u0026#232; stata possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl debitore ha quindi chiesto la conversione della procedura di accordo in quella di liquidazione dei beni di cui agli artt. 14-ter e seguenti della legge n. 3 del 2012, ma all\u0026#8217;accoglimento di tale domanda osterebbe, a parere del giudice a quo, il disposto dell\u0026#8217;art. 14-quater della suddetta legge, perch\u0026#233; prevedrebbe la conversione soltanto in relazione alle fattispecie da esso stesso tassativamente contemplate, tra le quali non \u0026#232; compresa quella del mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la rilevanza delle questioni sollevate, sulla quale non inciderebbe, d\u0026#8217;altra parte, la prossima entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), essendo tale normativa inapplicabile, ratione temporis, alla procedura di cui il rimettente \u0026#232; investito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale abruzzese \u0026#8211; sul presupposto che \u0026#171;le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (tra cui la stessa liquidazione del patrimonio del debitore) sono poste a tutela delle posizioni di maggior disagio sociale, ovviamente nel caso in cui tale disagio possa dirsi incolpevole\u0026#187; \u0026#8211; ritiene che l\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012 rechi un vulnus agli artt. 3 e 24 Cost., in riferimento, rispettivamente, al principio di eguaglianza e al diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, per i debitori la cui proposta non \u0026#232; stata approvata dai creditori, di chiedere la conversione determinerebbe, infatti, un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai debitori che hanno raggiunto l\u0026#8217;accordo, ai quali la conversione \u0026#232; invece consentita. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, sarebbe del tutto ingiustificata la scelta di consentire la conversione nelle ipotesi previste dal censurato art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, ovvero ai debitori che hanno causato \u0026#8211; ponendo in essere condotte dolose o colpose oppure in forza di inadempimenti imputabili \u0026#8211; l\u0026#8217;annullamento, la risoluzione, la revoca o la cessazione di diritto degli effetti dell\u0026#8217;accordo omologato, e non anche ai debitori che hanno solo subito (\u0026#171;per effetto di una mera valutazione di convenienza dei creditori\u0026#187;, \u0026#171;oltretutto non motivata\u0026#187;) il dissenso del ceto creditorio in merito alla proposta da essi avanzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza della omessa equiparazione tra le due categorie di debitori risulterebbe inoltre apprezzabile anche considerando che i requisiti necessari per accedere alla procedura di accordo, gi\u0026#224; accertati dal giudice in occasione della valutazione della sua ammissibilit\u0026#224;, coinciderebbero con quelli richiesti per la liquidazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla denunciata disparit\u0026#224; deriverebbero infine effetti pregiudizievoli in capo ai debitori che non hanno raggiunto l\u0026#8217;accordo. Questi, infatti, non potendo chiedere la conversione: a) sarebbero totalmente esposti, a seguito della revoca del provvedimento inibitorio delle procedure esecutive individuali adottato all\u0026#8217;esito del suddetto vaglio di ammissibilit\u0026#224;, alle azioni esecutive dei singoli creditori; b) perderebbero la possibilit\u0026#224; di ottenere, successivamente alla liquidazione, l\u0026#8217;esdebitazione; c) sarebbero costretti, al fine di accedere alla liquidazione stessa, ad attivare un nuovo e distinto procedimento e, quindi, a sostenere le relative spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, la norma censurata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto precluderebbe ai debitori che non hanno ottenuto il consenso dei creditori \u0026#171;di difendere e tutelare in modo pi\u0026#249; ampio i propri diritti (e, nel caso di specie, il proprio patrimonio) con le procedure previste dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni o di \u0026#171;rinviare gli atti al giudice rimettente\u0026#187;; nel merito, la declaratoria di non fondatezza delle questioni stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le richieste avanzate in limine sono prive di motivazione, giacch\u0026#233; le argomentazioni dell\u0026#8217;interveniente si incentrano unicamente sul merito dei prospettati dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In particolare, la censura sull\u0026#8217;art. 3 Cost. non sarebbe fondata in forza dell\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; delle situazioni in cui versano i debitori posti a confronto. Nelle fattispecie previste dall\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, infatti, sarebbe gi\u0026#224; intervenuta l\u0026#8217;omologazione dell\u0026#8217;accordo per la composizione della crisi: evidente risulterebbe, pertanto, la differenza rispetto alla fattispecie a cui il rimettente vorrebbe estendere la possibilit\u0026#224; della conversione, nella quale, invece, l\u0026#8217;accordo non \u0026#232; stato raggiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe privo di pregio anche l\u0026#8217;argomento basato sulla soggezione dei debitori alle azioni esecutive individuali, dal momento che, al contrario, dopo la chiusura della procedura di accordo essi potrebbero ottenere l\u0026#8217;inibitoria di tali azioni depositando la domanda di liquidazione: con il decreto di apertura della relativa procedura, infatti, il giudice disporrebbe che non possono \u0026#171;essere iniziate azioni cautelari o esecutive [\u0026#8230;] sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore\u0026#187; (art. 14-quinquies, comma 2, lettera b, della legge n. 3 del 2012). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti non condivisibile sarebbe, poi, l\u0026#8217;assunto secondo cui dalla preclusione della conversione deriverebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per i debitori di essere ammessi al beneficio della esdebitazione conseguente alla procedura di liquidazione. Questa, infatti, potrebbe essere aperta anche in virt\u0026#249; di un\u0026#8217;autonoma domanda dei debitori stessi e pure in tale ipotesi, a prescindere quindi dalla conversione della precedente procedura di accordo, l\u0026#8217;art. 14-terdecies della legge n. 3 del 2012 consentirebbe loro di godere della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, all\u0026#8217;aggravio degli oneri derivanti dalla proposizione di una nuova domanda, la difesa statale osserva che si tratterebbe di una \u0026#171;situazione di fatto nient\u0026#8217;affatto necessitata e derivante dal testo normativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEgualmente non fondata sarebbe la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la norma denunciata non pregiudicherebbe l\u0026#8217;esercizio della tutela giurisdizionale in quanto, in sostanza, il debitore, come gi\u0026#224; detto, potrebbe comunque accedere alla procedura di liquidazione a seguito della chiusura del procedimento volto all\u0026#8217;omologa dell\u0026#8217;accordo. A tanto non osterebbe, in particolare, il divieto \u0026#8211; desumibile dall\u0026#8217;art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 3 del 2012 \u0026#8211; di chiedere la liquidazione ove il debitore abbia gi\u0026#224; \u0026#171;fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti\u0026#187; disciplinati dalla legge stessa: tale divieto sarebbe, infatti, funzionale a evitare che i debitori possano fruire, nell\u0026#8217;indicato arco temporale, della esdebitazione, ci\u0026#242; che non accade nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;accordo non sia intervenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; della camera di consiglio, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato memoria con la quale ha illustrato le ragioni dell\u0026#8217;eccepita inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa deriverebbe, in primo luogo, dal rilievo che il rimettente avrebbe affermato apoditticamente l\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. Interpretazione che sarebbe invece consentita in considerazione, per un verso, dell\u0026#8217;assenza di un diritto vivente in merito all\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012; per l\u0026#8217;altro, della possibilit\u0026#224; di una \u0026#171;ricostruzione sistematica che elimini qualsivoglia eventuale disfunzione\u0026#187;, ammettendo la conversione anche in caso di mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo e, comunque, riconoscendo ai debitori la facolt\u0026#224; di domandare, con il medesimo ricorso, la liquidazione subordinatamente al diniego dell\u0026#8217;omologazione dell\u0026#8217;accordo stesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza. Secondo la difesa statale, il giudice a quo avrebbe omesso di individuare, quanto alla dedotta compromissione del canone dell\u0026#8217;eguaglianza, il tertium comparationis e \u0026#171;lo specifico profilo d\u0026#8217;irragionevolezza denunciato\u0026#187;; quanto, invece, all\u0026#8217;asserita lesione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., le concrete ragioni del lamentato vulnus. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Lanciano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonch\u0026#233; di composizione delle crisi da sovraindebitamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione denunciata stabilisce che: \u0026#171;1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all\u0026#8217;articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell\u0026#8217;ipotesi di annullamento dell\u0026#8217;accordo o di cessazione degli effetti dell\u0026#8217;omologazione del piano del consumatore ai sensi dell\u0026#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione \u0026#232; altres\u0026#236; disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonch\u0026#233; di risoluzione dell\u0026#8217;accordo o di cessazione degli effetti dell\u0026#8217;omologazione del piano del consumatore ai sensi dell\u0026#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, per quanto rileva alla luce del petitum del rimettente, dunque dispone che i debitori possono chiedere la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi in cui l\u0026#8217;accordo sia stato raggiunto con i creditori e \u0026#8211; in conseguenza del compimento, da parte dei debitori stessi, di condotte dolose o gravemente colpose oppure, infine, di specifici inadempimenti imputabili \u0026#8211; sia stato poi annullato, risolto, revocato o abbia cessato di diritto di produrre effetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma \u0026#232; censurata nella parte in cui non prevede che la conversione possa essere chiesta anche dai debitori che non hanno raggiunto l\u0026#8217;accordo: si determinerebbe infatti un\u0026#8217;ingiustificata e pregiudizievole disparit\u0026#224; di trattamento, con lesione del principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., tra tali debitori \u0026#8211; che hanno solo subito, per una mera valutazione di convenienza, il dissenso del ceto creditorio in merito alla proposta da essi avanzata \u0026#8211; e quelli che hanno invece ottenuto il consenso su tale proposta, ma hanno causato l\u0026#8217;annullamento, la risoluzione, la revoca o la cessazione di diritto degli effetti dell\u0026#8217;accordo omologato. Risulterebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 24 Cost., dal momento che l\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012 pregiudicherebbe il diritto di difesa dei suddetti debitori che, non potendosi avvalere della conversione, sarebbero costretti ad agire in via autonoma per accedere alla procedura di liquidazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel suo atto di intervento in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto preliminarmente la restituzione degli atti al giudice a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte l\u0026#8217;evidente apoditticit\u0026#224; della richiesta, in quanto del tutto priva della bench\u0026#233; minima motivazione, gli estremi per la restituzione degli atti non sono, in ogni caso, ravvisabili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon rileva, in specie, l\u0026#8217;adozione, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione e al deposito dell\u0026#8217;atto intervento poc\u0026#8217;anzi menzionato, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, all\u0026#8217;art. 4-ter, ha modificato sotto diversi profili la disciplina del sovraindebitamento recata dalla legge n. 3 del 2012. Tale ius novum non incide, infatti, su aspetti decisivi ai fini della valutazione delle censure oggetto del presente scrutinio e non impone, dunque, un riesame da parte del rimettente delle questioni, i cui termini permangono sostanzialmente immutati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha sollevato eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; in quanto il giudice a quo avrebbe affermato in maniera assertiva l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di interpretare la norma denunciata secundum constitutionem: da un lato, infatti, la tassativit\u0026#224; delle ipotesi di conversione non assumerebbe il carattere rigido sostenuto dal rimettente e, dall\u0026#8217;altro, non sarebbe esclusa la possibilit\u0026#224;, per i debitori, di domandare, con il medesimo ricorso, la liquidazione subordinatamente al diniego dell\u0026#8217;omologazione dell\u0026#8217;accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale specifica eccezione va disattesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente si \u0026#232;, infatti, soffermato, ancorch\u0026#233; succintamente, sull\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, osservando che il suo tenore letterale non consentirebbe di convertire la procedura di accordo in quella di liquidazione al di fuori delle ipotesi da esso previste. Le questioni sollevate non sono quindi inammissibili, \u0026#171;poich\u0026#233; \u0026#232; stata consapevolmente esclusa [\u0026#8230;] la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 150 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; anche per l\u0026#8217;insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate: con riguardo all\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; il rimettente non avrebbe individuato n\u0026#233; il tertium comparationis n\u0026#233; lo \u0026#171;specifico profilo d\u0026#8217;irragionevolezza denunciato\u0026#187;; con riguardo all\u0026#8217;art. 24 Cost., perch\u0026#233; il dedotto vulnus sarebbe basato su \u0026#171;considerazioni generiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure tale eccezione \u0026#232; suscettibile di accoglimento, sotto entrambi i profili in cui \u0026#232; articolata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al contrasto con il principio di eguaglianza, va, infatti, rilevato che il giudice a quo non ha mancato di individuare il tertium utile ad apprezzare la denunciata disparit\u0026#224;, evidentemente identificandolo nella situazione in cui versano i debitori che hanno s\u0026#236; raggiunto l\u0026#8217;accordo, ma ne hanno determinato la successiva \u0026#8220;caducazione\u0026#8221;. Il rimettente ha del pari chiarito i profili di irragionevolezza di siffatta disparit\u0026#224;: circoscrivendo a tali debitori \u0026#8211; che per di pi\u0026#249; hanno posto in essere condotte dolose o gravemente colpose o, comunque, inadempimenti loro imputabili \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di chiedere la conversione, l\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012 del tutto ingiustificatamente precluderebbe la medesima facolt\u0026#224; ai debitori che \u0026#8220;incolpevolmente\u0026#8221; non hanno raggiunto l\u0026#8217;accordo con i creditori. Questa preclusione risulterebbe, inoltre, irragionevole poich\u0026#233; i presupposti della liquidazione coinciderebbero con quelli della procedura di accordo e sarebbero stati gi\u0026#224; accertati dal giudice in sede di verifica dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di tale ultima procedura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine, poi, alla lesione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., dalla complessiva motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge chiaramente che il giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma denunciata perch\u0026#233; essa comporterebbe una frammentazione della tutela dei debitori che non hanno raggiunto l\u0026#8217;accordo, costringendoli a subire la chiusura del procedimento gi\u0026#224; aperto e ad attivarne uno distinto per accedere alla liquidazione, cos\u0026#236; sopportando un aggravio di spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve conclusivamente ritenersi che le argomentazioni del Tribunale abruzzese superino il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, sotto gli aspetti rimarcati dall\u0026#8217;Avvocatura generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame del merito \u0026#232;, tuttavia, precluso da altre ragioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste prescindono dalla possibilit\u0026#224; d\u0026#8217;interpretare la specifica norma denunciata secundum constitutionem, in quanto afferiscono piuttosto alla lacunosa ponderazione del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale in cui essa s\u0026#8217;inserisce.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Le questioni oggetto dell\u0026#8217;odierno incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, infatti, si sviluppano sul presupposto, sostenuto dal rimettente, che non sia ammissibile la domanda del debitore che, superato il preliminare esame giudiziale sulla proposta di accordo da esso formulata, chieda, in conseguenza del dissenso in seguito manifestato dai creditori, la conversione della procedura in quella di liquidazione del proprio patrimonio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale inammissibilit\u0026#224; il giudice a quo giunge sulla scorta della dirimente considerazione che il censurato art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, nel disciplinare la conversione, non include, nel novero dei soggetti legittimati a chiederla, i debitori che non hanno raggiunto l\u0026#8217;accordo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente perviene a questa conclusione senza, tuttavia, considerare, su un altro piano, che la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo, di accedere alla liquidazione pu\u0026#242; invece ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale, per tal via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetta domanda, infatti, si colloca in una fase del procedimento in cui il giudice investito della procedura, al fine della successiva omologazione dell\u0026#8217;accordo, \u0026#232; chiamato tra l\u0026#8217;altro ad accertare il consenso della maggioranza qualificata dei creditori (rappresentanti, cio\u0026#232;, almeno il sessanta per cento dei crediti) sulla proposta del debitore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una fase alla quale, sia pure con il temperamento della compatibilit\u0026#224;, appaiono applicabili le norme sul rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, espressamente richiamate dagli artt. 10, comma 6, e 12, comma 2, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il rito camerale, di cui il rimettente deve quindi fare applicazione, come chiarito da questa Corte, \u0026#232; connotato dall\u0026#8217;assenza di \u0026#171;formalismi non essenziali\u0026#187; (ordinanza n. 140 del 2001), in quanto preordinato a soddisfare \u0026#171;esigenze di speditezza e semplificazione\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2013; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 194 del 2005; ordinanze n. 190 del 2013, n. 170 del 2009 e n. 35 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha precisato che, in linea generale, nel procedimento camerale \u0026#171;non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario\u0026#187; e, segnatamente, che possono essere finanche \u0026#171;proposte per tutto il corso di esso domande nuove [\u0026#8230;] in conformit\u0026#224; delle direttive dettate dal giudice\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 24 ottobre 2003, n. 16035, e 25 ottobre 2000, n. 14022), al quale gli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. riservano \u0026#171;ampi margini di discrezionalit\u0026#224;\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 aprile 2016, n. 8404).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, peraltro, non \u0026#232; nemmeno superfluo ricordare che anche le preclusioni che invece contraddistinguono il processo di cognizione ordinario risultano attenuate, con particolare riguardo alla modificabilit\u0026#224; delle domande, a seguito della sentenza con la quale le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la \u0026#171;modificazione della domanda ammessa a norma dell\u0026#8217;art. 183 c.p.c. pu\u0026#242; riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cos\u0026#236; modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio [\u0026#8230;]\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nel descritto contesto, il giudice a quo avrebbe dovuto, quindi, prendere in considerazione la possibilit\u0026#224; di qualificare la domanda di conversione nella specie formulata dal debitore quale mera modifica dell\u0026#8217;originaria domanda di accordo in quella di liquidazione, ritenendola di conseguenza ammissibile sulla scorta delle norme che disciplinano il rito camerale; magari solo per escluderla, perch\u0026#233; ad esempio impedita dal divieto di reiterazione infraquinquennale, volto \u0026#171;a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato\u0026#187; delle procedure in discorso e \u0026#171;dettato a carico del debitore\u0026#187; il quale abbia, per\u0026#242;, fruito \u0026#171;degli effetti pieni\u0026#187; delle stesse (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 1\u0026#176; gennaio 2016, n. 1869; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 1\u0026#176; agosto 2017, n. 19117).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI requisiti per accedere alla liquidazione, come rileva anche lo stesso rimettente, sono del resto in buona misura sovrapponibili a quelli previsti dalla legge n. 3 del 2012 per la procedura di accordo. Tali requisiti sono stati, d\u0026#8217;altro canto, gi\u0026#224; accertati in occasione del giudizio di ammissibilit\u0026#224; della proposta di accordo sulla base di documentazione del pari largamente coincidente con quella che deve essere depositata a corredo della domanda di liquidazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; ermeneutica che il giudice a quo trascura sarebbe, pertanto, coerente sia con le ragioni di celerit\u0026#224; e semplificazione che, come visto, questa Corte ha ripetutamente posto a fondamento della disciplina del rito camerale, sia con il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La descritta lacuna nella ricostruzione del quadro normativo si traduce quindi in un\u0026#8217;insufficiente motivazione in punto sia di rilevanza, poich\u0026#233; il rimettente, seguendo il descritto percorso interpretativo, non dovrebbe necessariamente fare applicazione dell\u0026#8217;art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, sia di non manifesta infondatezza, dal momento che i trascurati profili di applicabilit\u0026#224; delle richiamate disposizioni codicistiche sui procedimenti camerali sarebbero anche idonei a confutare i prospettati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, peraltro, nemmeno si confronta con la tesi \u0026#8211; accolta sia in dottrina, sia nella giurisprudenza di merito e qui sostenuta dall\u0026#8217;Avvocatura generale \u0026#8211; che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non gi\u0026#224; cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale omissione si riverbera sull\u0026#8217;adeguatezza della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza: il sistema normativo, pur in assunto precludendo al debitore che non abbia raggiunto l\u0026#8217;accordo di chiedere la liquidazione nel corso del procedimento, gli consentirebbe per\u0026#242; (e ci\u0026#242; incide sui prospettati profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale) di formulare siffatta domanda, in via subordinata, con il ricorso, offrendogli per tal via la possibilit\u0026#224; (per cos\u0026#236; dire, \u0026#8220;in prevenzione\u0026#8221;) di non dovere attivare un nuovo e distinto procedimento al fine di accedere alla liquidazione stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;incompleta ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, ci\u0026#242; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibili le questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 15 del 2021, n. 264 del 2020 e n. 150 del 2019; ordinanze n. 147 e n. 108 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonch\u0026#233; di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lanciano con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - Preclusione della conversione, su richiesta del debitore, in caso di mancata omologa dell\u0027accordo per il voto contrario della maggioranza dei creditori.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43762","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ininfluenza dello ius superveniens - Restituzione degli atti al rimettente - Esclusione, anche per la apoditticità della richiesta - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge n. 3 del 2012. La richiesta è evidentemente apodittica, in quanto del tutto priva della benché minima motivazione e, in ogni caso, gli estremi per la restituzione degli atti non sono ravvisabili, poiché lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e di cui all\u0027art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, non incide su aspetti decisivi ai fini della valutazione delle questioni, i cui termini permangono sostanzialmente immutati.","numero_massima_successivo":"43763","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero":"3","articolo":"14","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43763","titoletto":"Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa, sia pure succintamente, dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sull\u0027impossibilità di esperire un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge n. 3 del 2012. Il giudice rimettente si è soffermato, ancorché succintamente, sul tenore letterale della disposizione censurata e sulla conseguente impossibilità di esperirne un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 150 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43764","numero_massima_precedente":"43762","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero":"3","articolo":"14","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43764","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non generica sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per l\u0027insufficiente motivazione, sotto gli specifici profili evidenziati dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge n. 3 del 2012. Il rimettente non ha mancato di individuare il \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e utile ad apprezzare la denunciata disparità, chiarendo i relativi profili di irragionevolezza ed argomentando in maniera non generica la dedotta lesione dell\u0027art. 24 Cost.","numero_massima_successivo":"43765","numero_massima_precedente":"43763","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero":"3","articolo":"14","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43765","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio - Possibile conversione anche in caso di mancato accordo tra i debitori e i creditori - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale che si traduce in un\u0027insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lanciano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell\u0027art. 14-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevede che la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio possa essere chiesta anche dai debitori che non hanno raggiunto l\u0027accordo. Il rimettente non considera che la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell\u0027accordo, di accedere alla liquidazione può invece ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale, per tal via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione. Né si confronta con la tesi che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento, offrendo al debitore la possibilità di non dovere attivare un nuovo e distinto procedimento al fine di accedere alla liquidazione stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 15 del 2021, n. 264 del 2020 e n. 150 del 2019; ordinanze n. 147 del 2020 e n. 108 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl rito camerale di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. è connotato dall\u0027assenza di formalismi non essenziali, in quanto preordinato a soddisfare esigenze di speditezza e semplificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 10 del 2013 e n. 194 del 2005; ordinanze n. 190 del 2013, n. 170 del 2009, n. 35 del 2002 e n. 140 del 2001\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43764","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero":"3","articolo":"14","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40105","autore":"De Carolis V.","titolo":"La Consulta sulla conversione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: tra domande nuove, domande implicite ed interpretazioni adeguatrici della normativa processuale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"818","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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