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Uff.\" n. 346 del 29 dicembre 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. \r\n VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA \r\n REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO \r\n VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO \r\n DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge riapprovata \r\n dal Consiglio regionale della Calabria il 29 aprile 1975, recante \r\n \"indennit\u0026#224; ai componenti dei disciolti comitati per l\u0027assistenza \r\n ospedaliera\", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, notificato il 16 maggio 1975, depositato in cancelleria il 26 \r\n successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1975. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente della Regione Calabria; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore \r\n Ercole Rocchetti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, \r\n per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l\u0027avv. Enzo Silvestri, \r\n per la Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Nella seduta del 20 novembre 1974, il Consiglio regionale \r\n della Calabria approvava una legge che attribuiva ai presidenti e ai \r\n componenti dei disciolti comitati provinciali per l\u0027assistenza \r\n ospedaliera (creati con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 56) una \r\n indennit\u0026#224; ed un rimborso spese nella stessa misura stabilita per i \r\n componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di \r\n controllo (di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 55 e 56). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La legge approvata dal Consiglio e comunicata al Commissario veniva \r\n rinviata, ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione, al Consiglio \r\n regionale, il quale, nella seduta del 29 aprile 1975, la riapprovava \r\n nel medesimo testo gi\u0026#224; rinviato dal Governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto notificato il 16 maggio 1975, il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri proponeva ricorso dinanzi alla Corte, chiedendo che \r\n venisse dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale di detta legge, in \r\n quanto la materia dei controlli non rientrerebbe fra quelle attribuite \r\n dall\u0027art. 117 della Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e, \r\n comunque, i comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, creati \r\n come organi statali, non sarebbero mai stati trasferiti alle Regioni. \r\n Queste, perci\u0026#242;, nulla avrebbero potuto disporre in merito a tali \r\n comitati e al trattamento economico dei suoi componenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si \u0026#232; costituita, in persona \r\n del suo Presidente pro-tempore, la Regione della Calabria, contestando \r\n la fondatezza delle censure prospettate dalla difesa dello Stato e \r\n chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, che \r\n sia rigettato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare, la Regione sostiene che la natura originaria \r\n dell\u0027organo preposto al controllo non sarebbe idonea a qualificare il \r\n controllo come funzione statale o regionale, in quanto, dalla data del \r\n trasferimento delle funzioni, gli atti emananti nell\u0027esercizio delle \r\n funzioni trasferite vengono imputati all\u0027ente titolare delle funzioni, \r\n anche se ancora provengono da uffici originariamente incardinati in un \r\n altro ente. Tale rilievo, secondo la Regione, troverebbe conforto sul \r\n piano organizzatorio in schemi giuridici che, come la codipendenza, \r\n servirebbero appunto a spiegare situazioni analoghe a quelle in esame, \r\n con la conseguenza che, se pure fosse dimostrato il carattere statale \r\n dei comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, non per questo \r\n l\u0027assunto della Regione potrebbe essere considerato infondato, perch\u0026#233; \r\n esso, piuttosto, ne risulterebbe avvalorato e rafforzato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - L\u0027art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti \r\n ospedalieri e l\u0027assistenza ospedaliera stabilisce che la vigilanza e la \r\n tutela nei confronti di tali enti spettano alla Regione, che le \r\n esercita a mezzo del Comitato per il controllo sulle provincie previsto \r\n dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Poich\u0026#233; per\u0026#242;, quando la legge di riforma ospedaliera fu \r\n emanata, le Regioni a statuto ordinario non erano state ancora \r\n istituite, l\u0027art. 56 della stessa legge stabil\u0026#236; che il controllo di \r\n legittimit\u0026#224; fosse (provvisoriamente) esercitato dal medico \r\n provinciale, e quello di merito da un organo appositamente costituito, \r\n presieduto dallo stesso medico provinciale e denominato \"comitato \r\n provinciale per l\u0027assistenza ospedaliera\"; e ci\u0026#242; fino a quando non \r\n fossero entrati in funzione i comitati regionali di controllo, di cui \r\n alla legge n. 62 del 1953. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Avvenuta la costituzione delle Regioni a statuto ordinario, il \r\n d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, dispose il trasferimento alle stesse \r\n delle funzioni statali in materia sanitaria ed ospedaliera, ivi \r\n comprese quelle di vigilanza e di tutela, ma, per il necessario \r\n adempimento delle prescritte formalit\u0026#224;, i comitati (regionali) di \r\n controllo - che tali ultime funzioni dovevano esercitare - furono \r\n costituiti pi\u0026#249; tardi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Si ebbe cos\u0026#236; che il controllo in materia sanitaria seguit\u0026#242; \r\n ad essere esercitato, ancora per qualche tempo - e, in Calabria, fino \r\n al 1 settembre 1972 -, per la legittimit\u0026#224;, dal medico provinciale, e, \r\n per il merito, dai comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con riferimento a tale situazione di fatto, ed in considerazione \r\n che tali ultimi comitati, per cinque mesi (1 aprile-1 settembre), \r\n avevano continuato a svolgere la loro attivit\u0026#224; anche dopo che le \r\n relative funzioni erano state ad essa trasferite, la Regione Calabria, \r\n con legge 29 aprile 1975, riapprovata dopo rinvio, disponeva che ai \r\n componenti dei suddetti, gi\u0026#224; disciolti, comitati, fossero assegnati \r\n una indennit\u0026#224; e un rimborso spese nella stessa misura che, in base ad \r\n altra legge regionale, era stata fissata e veniva corrisposta ai \r\n componenti il Comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate \r\n di controllo sugli atti degli enti locali, di cui alla legge n. 62 del \r\n 1953. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Avverso tale provvedimento legislativo ha proposto ricorso il \r\n Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che esso sia \r\n dichiarato costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e - perch\u0026#233; la materia dei controlli non \u0026#232; compresa fra quelle \r\n assegnate alla Regione, dall\u0027art. 117 della Costituzione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e - perch\u0026#233; i comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, \r\n essendo stati creati dallo Stato, ed essendo sempre restati organi \r\n statali, devono essere regolati dalla disciplina vigente per le \r\n commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive \r\n modificazioni) senza che sia ammissibile alcun intervento in materia da \r\n parte della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Il primo dei due motivi di ricorso non pu\u0026#242; ritenersi fondato: \r\n a questo riguardo, dopo quanto \u0026#232; stato precisato dalla Corte con la \r\n sentenza n. 178 del 1973, \u0026#232; appena il caso di osservare che la \r\n disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a \r\n materie riservate alla funzione legislativa ed all\u0027attivit\u0026#224; \r\n amministrativa delle Regioni dall\u0027art. 117 della Costituzione, spetta \r\n alla Regione nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. \r\n Nel caso in esame, in cui si verte in materia attinente alla assistenza \r\n ospedaliera - che \u0026#232; di competenza regionale - tale orientamento \u0026#232; da \r\n confermare, come risulta, del resto, dalla stessa normativa che ha \r\n disciplinato in questo settore il trasferimento delle funzioni \r\n amministrative statali (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - La seconda censura risulta invece fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, sorti \r\n indubbiamente come organi statali, non sono mai stati trasferiti alla \r\n Regione, perch\u0026#233; quei comitati furono creati per una funzione \r\n provvisoria e per un tempo determinato, dovendo espletare il loro \r\n compito (art. 56, secondo comma, legge numero 132 del 1968) solo fino a \r\n quando non sarebbero \"entrati in funzione gli organi di controllo \r\n previsti\" dalla legge del 1953, e cio\u0026#232; gli organi di controllo delle \r\n Regioni a statuto ordinario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233;, ai fini di una opposta conclusione, pu\u0026#242; essere invocata la \r\n norma contenuta nell\u0027art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972, la quale dispone \r\n il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni di controllo, in \r\n quanto tale trasferimento deve qui intendersi come direttamente operato \r\n nei confronti degli organi regionali, vale a dire dei comitati \r\n (regionali) di controllo di cui alla legge n. 62 del 1953, e non dei \r\n comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, che avevano un \r\n ambito territoriale di competenza pi\u0026#249; ristretto e - come gi\u0026#224; detto - \r\n carattere di provvisoriet\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una conferma di tale assunto pu\u0026#242; trovarsi nell\u0027art. 12 delle norme \r\n di attuazione (citato d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) in cui, quanto a \r\n determinati organi (medico e veterinario provinciale), si stabiliva che \r\n venivano trasferiti gli \"uffici\" mentre per altri, tra cui i comitati \r\n provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera (da ritenersi compresi nella \r\n generica, ampia dizione della lettera g), si stabiliva che venivano \r\n trasferite (soltanto) le \"attribuzioni\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E se, relativamente a detti comitati, il trasferimento alle Regioni \r\n venne limitato alle loro sole attribuzioni, ed essi, come organi, sono \r\n rimasti sempre statali, \u0026#232; certo che le Regioni non hanno mai avuto \r\n trasferito alcun potere sulla loro disciplina, compreso quanto concerne \r\n i compensi spettanti ai relativi componenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge della Regione Calabria, che in materia ha disposto, va \r\n pertanto dichiarata illegittima. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; della legge della Regione Calabria \r\n approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 \r\n aprile 1975, recante \"indennit\u0026#224; ai componenti dei disciolti comitati \r\n per l\u0027assistenza ospedaliera\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - \r\n VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO \r\n CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO \r\n AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO \r\n VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE \r\n ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - \r\n LEOPOLDO ELIA. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8602","titoletto":"SENT. 244/76 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - CONTROLLI NELLE MATERIE RISERVATE ALLA REGIONE DALL\u0027ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLA REGIONE - FATTISPECIE - ASSISTENZA OSPEDALIERA (D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 4).","testo":"La disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a materie riservate alla competenza legislativa ed all\u0027attivita\u0027 amministrativa delle Regioni dall\u0027art. 117 della Costituzione, spetta alla Regione nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. E per quanto riguarda la materia ospedaliera - che e\u0027 di competenza regionale - in tal senso e\u0027 la stessa normativa (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4) che ha disciplinato in questo settore il trasferimento delle funzioni amministrative statali. - S. n.178/1973.","numero_massima_successivo":"8603","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"14/01/1972","numero":"4","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;4~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8603","titoletto":"SENT. 244/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE CALABRIA - LEGGE APPROVATA IL 29 APRILE 1975 - INDENNITA\u0027 AI COMPONENTI DEI DISCIOLTI COMITATI PER L\u0027ASSISTENZA OSPEDALIERA - DISCIPLINA DI ORGANI TUTTORA STATALI - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"I comitati provinciali per l\u0027assistenza ospedaliera, essendo stati creati dallo Stato per una funzione provvisoria e per un tempo determinato (dovendo espletare il loro compito fino a quando non sarebbero entrati in funzione organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario), ed essendo sempre rimasti organi statali (in quanto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di controllo disposto dall\u0027art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972 deve intendersi come direttamente operato nei soli confronti dei comitati regionali di cui alla legge n. 62 del 1953), sono regolati dalla normativa vigente per le Commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni) e non e\u0027 ammissibile alcun intervento delle Regioni sulla loro disciplina, compreso quanto concerne i compensi spettanti ai relativi componenti. Pertanto, e\u0027 costituzionalmente illegittima - per violazione dell\u0027art. 117 Cost. - la legge della Regione Calabria, approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 aprile 1975, recante \"indennita\u0027 ai componenti dei disciolti comitati per l\u0027assistenza ospedaliera\".","numero_massima_precedente":"8602","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Calabria","data_legge":"29/04/1975","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4005","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"583","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"3990","autore":"MAVIGLIA C.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"448","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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