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B., in qualit\u0026#224; di socia accomandataria e legale rappresentante della Ristorante Pizzeria B. sas di D. B. \u0026 co., e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 5 febbraio 2025, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di D. B., in qualit\u0026#224; di socia accomandataria e legale rappresentante della Ristorante Pizzeria B. sas di D. B. \u0026 co., e della Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 settembre 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Andrea Lippi per D. B. e Alfonso Celotto per la Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 febbraio 2025, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 12, 15, 36 e 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivit\u0026#224;), nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate \u0026#8211; nel prevedere \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale\u0026#187;, e nel sanzionare la violazione di tale obbligo \u0026#8211; si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone in punto di fatto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; D. B. ha proposto opposizione avverso l\u0026#8217;ordinanza con cui la Provincia autonoma di Bolzano le ha ingiunto, nella sua qualit\u0026#224; di socia accomandataria e legale rappresentante della Ristorante Pizzeria B. sas di D. B. \u0026 co., il pagamento della sanzione amministrativa di euro 400,00, nonch\u0026#233; la sospensione per dieci giorni dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata, poich\u0026#233;, all\u0026#8217;interno del locale pizzeria e in presenza di altre persone, n\u0026#233; la titolare n\u0026#233; i suoi dipendenti utilizzavano \u0026#171;la mascherina chirurgica [\u0026#8230;] L.P. 4/2020, All. A.II.D.8\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; all\u0026#8217;opponente \u0026#232; stata contestata la violazione degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2021, n. 28, 9 ottobre 2021, n. 32, e 22 novembre 2021, n. 34, tutte rubricate \u0026#171;Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nell\u0026#8217;atto impugnato si d\u0026#224; conto, in particolare, di una situazione \u0026#171;assai grave\u0026#187;, \u0026#171;vista anche la reiterazione della condotta\u0026#187;: all\u0026#8217;interno del locale dell\u0026#8217;ingiunta, infatti, negli ultimi mesi erano gi\u0026#224; state accertate diverse violazioni delle misure di contrasto alla pandemia sia da parte dei clienti che della titolare e dei suoi collaboratori, al punto che il medesimo locale avrebbe acquisito \u0026#171;risonanza mediatica\u0026#187; e sarebbe divenuto un punto di ritrovo di persone che, non rispettando \u0026#171;le regole di igiene per la prevenzione della diffusione del virus, contribuiscono a creare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per gli altri avventori\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;opponente ha contestato la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;ingiunzione sulla base di quattordici motivi di ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; si \u0026#232; costituita la Provincia autonoma di Bolzano, contestando \u0026#171;in fatto e in diritto\u0026#187; le deduzioni della ricorrente e concludendo per il rigetto della domanda avversaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il giudizio \u0026#232; stato sospeso, in attesa della decisione sulla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, sollevata dal medesimo Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 12 maggio 2023, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; intervenuta la sentenza n. 50 del 2024 \u0026#8211; che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell\u0026#8217;obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l\u0026#8217;esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale \u0026#8211; il giudizio \u0026#232; stato riassunto con ricorso del 18 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, il rimettente osserva che i menzionati commi 36 e 37 dell\u0026#8217;art. 1 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 prevedevano, rispettivamente, che \u0026#171;[i]l mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge \u0026#232; sanzionato secondo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19\u0026#187;, e che \u0026#171;[l]a sospensione delle attivit\u0026#224; di cui al comma 19 \u0026#232; disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione \u0026#232; disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all\u0026#8217;allegato A\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal canto suo, l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, stabiliva, al comma l, la sanzione pecuniaria da 400,00 a 1.000,00 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall\u0026#8217;art. l, comma 2, del medesimo decreto-legge; e, al comma 2, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u0026#8217;esercizio o dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da cinque a trenta giorni nei casi di cui all\u0026#8217;art. l, comma 2, lettere\u003cem\u003e i\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003em\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ev)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ez)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eaa)\u003c/em\u003e, tra cui figuravano le misure di limitazione o sospensione delle attivit\u0026#224; di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonch\u0026#233; di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (lettera \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 1, comma 19, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, richiamato dal primo alinea del comma 37 del medesimo articolo, cos\u0026#236; disponeva: \u0026#171;[a] decorrere dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge tutte le attivit\u0026#224; produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull\u0026#8217;intero territorio provinciale sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui in allegato alla presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 12 dell\u0026#8217;art. l, richiamato dal citato comma 19, stabiliva, poi, che \u0026#171;[t]utte le attivit\u0026#224; economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altres\u0026#236; assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all\u0026#8217;allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi del successivo comma 15, le misure di sicurezza di cui al comma 12 (che, come appena riportato, menziona pure quelle di cui all\u0026#8217;Allegato A) erano imposte anche ai servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Allegato A, richiamato sia dal comma 12 che dal comma 37 dell\u0026#8217;art. l, dal canto suo, stabiliva le regole e le misure di contenimento della fase \u0026#171;di ripresa delle attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto qui rileva, la misura di cui al numero 8) del punto II.D del suddetto Allegato disponeva che \u0026#171;[i]l personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, anche l\u0026#8217;ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 2021, \u0026#171;in vigore \u003cem\u003eratione temporis \u003c/em\u003enel caso di specie\u0026#187;, richiamava espressamente la legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, imponendo, quanto alle attivit\u0026#224; di ristorazione, il rispetto delle misure di sicurezza di cui all\u0026#8217;Allegato A.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo di riferimento, il rimettente afferma, in \u0026#171;punto di rilevanza\u0026#187;, che all\u0026#8217;ingiunta \u0026#232; stata contestata l\u0026#8217;inosservanza dell\u0026#8217;obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori, negli spazi chiusi, in presenza di altre persone e indipendentemente dalla distanza interpersonale, obbligo sancito dall\u0026#8217;art. l, commi 12 e 15, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e dall\u0026#8217;Allegato A alla medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle menzionate disposizioni della citata legge provinciale, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. l, commi 36 e 37, della medesima legge avrebbe quale conseguenza l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione per mancanza di una base legale, in violazione dell\u0026#8217;art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), violazione, quest\u0026#8217;ultima, che il giudice dovrebbe verificare anche al di l\u0026#224; dei motivi dedotti in ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero fondate, alla luce di quanto affermato nella citata sentenza di questa Corte n. 50 del 2024 e dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di profilassi internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGi\u0026#224; con la sentenza n. 37 del 2021, infatti, si sarebbe chiarito che, a fronte di \u0026#171;malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, \u0026#8220;ragioni logiche, prima che giuridiche\u0026#8221; (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale l\u0026#8217;esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l\u0026#8217;uguaglianza delle persone nell\u0026#8217;esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva poi il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che, alla data della promulgazione della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, era in vigore il d.l. n. 19 del 2020, il quale costituirebbe \u0026#171;la cornice normativa nell\u0026#8217;ambito della quale\u0026#187; sono stati adottati diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, prevedeva la possibilit\u0026#224; per le regioni, \u0026#171;in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso\u0026#187;, di \u0026#171;introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2, esclusivamente nell\u0026#8217;ambito delle attivit\u0026#224; di loro competenza e senza incisione delle attivit\u0026#224; produttive e di quelle di rilevanza strategica per l\u0026#8217;economia nazionale\u0026#187;; ci\u0026#242;, tuttavia, unicamente \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;epoca della promulgazione della legge provinciale n. 4 del 2020 \u0026#8211; prosegue il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#171;il potere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle Regioni\u0026#187; dal citato art. 3 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, doveva \u0026#171;considerarsi esaurito\u0026#187;, stante l\u0026#8217;avvenuta adozione dei d.P.C.m. sopra citati, sicch\u0026#233; \u0026#171;non vi era spazio per un intervento\u0026#187; della Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, come gi\u0026#224; chiarito nella sentenza n. 50 del 2024, nemmeno sarebbe rilevante il fatto che la norma provinciale si sia eventualmente \u0026#171;limitata a riproporre pedissequamente il disposto di quella statale\u0026#187;, dato che al legislatore provinciale sarebbe comunque precluso l\u0026#8217;intervento nelle materie di competenza esclusiva statale anche ai soli fini della riproduzione delle (o del rinvio alle) disposizioni statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Secondo la Provincia autonoma, esse sarebbero inammissibili, in primo luogo, perch\u0026#233; volte a introdurre \u0026#171;un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale [\u0026#8230;] peraltro mai promosso dallo Stato\u0026#187;. In tal modo, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eproporrebbe, \u0026#171;di sua iniziativa, un giudizio vertente su di un conflitto di attribuzione tra poteri, che pu\u0026#242; essere proposto solo dallo Stato o dalle Regioni riguardo a leggi o atti aventi forza di legge emanati dalle Regioni [\u003cem\u003e\u0026#8230;\u003c/em\u003e], ma non [\u0026#8230;] certamente [\u0026#8230;] da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudizio in via incidentale sarebbe sottoposto a regole diverse da quelle proprie del conflitto di attribuzione e tra queste vi sarebbe quella per cui deve sussistere \u0026#171;un\u0026#8217;identit\u0026#224; tra l\u0026#8217;istanza di parte e l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Giudice\u0026#187;, che \u0026#171;deve rimettere alla Corte la stessa questione che \u0026#232; stata sollevata dalla parte mediante apposita istanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, la parte opponente non avrebbe eccepito le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale poi sollevate \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e e in forma dubitativa dal rimettente, sicch\u0026#233; esse non sembrerebbero \u0026#171;strettamente funzional[i] alla risoluzione del caso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Le questioni sarebbero inammissibili, in secondo luogo, per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza opposta sarebbe stata emessa per violazione degli artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, oltre che della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 28 del 2021. Il rimettente, quindi, per la definizione della controversia, potrebbe limitarsi all\u0026#8217;accertamento della sussistenza o meno della violazione della normativa statale, non rilevando ai fini della decisione quella provinciale \u0026#171;riproduttiva degli obblighi gi\u0026#224; imposti dallo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Ancora, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, poich\u0026#233; le argomentazioni del rimettente a sostegno delle questioni sollevate non raggiungerebbero la soglia minima di chiarezza e completezza necessaria per consentirne lo scrutinio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Le questioni sarebbero inammissibili anche per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Bolzano sosterrebbe che le disposizioni provinciali impugnate costituiscono la base normativa dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione opposta, \u0026#171;senza per\u0026#242; tenere debitamente conto del fatto\u0026#187; che essa \u0026#171;\u0026#232; stata, principalmente, emessa anche per violazione\u0026#187; degli artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e errerebbe, pertanto, nel non considerare che le disposizioni statali, anch\u0026#8217;esse poste a fondamento dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione, hanno introdotto una \u0026#171;misura di contenimento, prevista all\u0026#8217;epoca dei fatti e non rispettata dalla parte ingiunta\u0026#187;, \u0026#171;unica e identica su tutto il territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, ancora, errerebbe nel disconoscere \u0026#171;la vera fonte normativa\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 28 del 2021, che non sarebbe la censurata legge provinciale, ma l\u0026#8217;art. 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo cui il Presidente della Provincia \u0026#171;[a]dotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell\u0026#8217;interesse delle popolazioni di due o pi\u0026#249; comuni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, la facolt\u0026#224; di introdurre restrizioni alla disciplina nazionale emergenziale sarebbe espressamente prevista dalla medesima legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione allo specifico punto delle sanzioni per la violazione delle disposizioni emergenziali pandemiche, quelle statali sarebbero previste dall\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, mentre la legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 e l\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 28 del 2021, quale \u0026#171;\u003cem\u003ependant \u003c/em\u003enormativo a livello provinciale\u0026#187;, avrebbero \u0026#171;precisato la disciplina applicativa delle suddette sanzioni, senza innovare o riformare l\u0026#8217;impianto normativo della legislazione statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;epoca dei fatti (la violazione sarebbe stata accertata il 26 novembre 2021) \u0026#8211; aggiunge la Provincia autonoma \u0026#8211; erano in vigore le \u0026#171;Linee guida per la ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali\u0026#187;, adottate dal Ministro della salute con ordinanza del 29 maggio 2021, le quali prevedevano, tra l\u0026#8217;altro, in tutti gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande l\u0026#8217;obbligo per il personale dell\u0026#8217;utilizzo della mascherina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, stabiliva che \u0026#171;[l]e attivit\u0026#224; economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivit\u0026#224; economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u0026#224;, con provvedimenti emanati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe contestate previsioni della legge provinciale erano, quindi, secondo la Provincia autonoma, perfettamente in linea con la normativa statale e le linee guida nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in caso di accoglimento delle questioni, l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione rimarrebbe \u0026#171;comunque in piedi in virt\u0026#249; del richiamo\u0026#187; operato alla normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili, infine, per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ben avrebbe potuto, in virt\u0026#249; della \u0026#171;norma generale di rinvio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, ai sensi dei quale \u0026#171;[i]l mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge \u0026#232; sanzionato secondo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19\u0026#187;, come convertito, \u0026#171;ritenere rispettato il principio di legalit\u0026#224; con riferimento alla normativa statale\u0026#187;, senza dovere fare applicazione di quella provinciale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8722; Nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate, perch\u0026#233; la sentenza di questa Corte n. 37 del 2021 richiamata dal rimettente non avrebbe \u0026#171;attinenza diretta con il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;odierno procedimento\u0026#187; concernente l\u0026#8217;applicazione di sanzioni amministrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso della citata sentenza n. 37 del 2021, infatti, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni della legge valdostana ivi impugnata \u0026#232; stata dichiarata \u0026#171;proprio in quanto le stesse surrogavano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale, imponendone una autonoma e alternativa, che faceva invece capo alle previsioni legislative regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso della legge della Provincia autonoma di Bolzano, vertente sull\u0026#8217;applicazione di sanzioni amministrative, invece, non sarebbe in discussione \u0026#171;una supposta contrapposizione\u0026#187; tra le due legislazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe poi ricordato come la stessa sentenza n. 37 del 2021 abbia fatto salvi \u0026#171;i provvedimenti contingibili e urgenti come quello oggetto di censura nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che hanno carattere pi\u0026#249; stringente rispetto alle disposizioni statali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Si \u0026#232; costituita in giudizio D. B., parte opponente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sostenendo l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Secondo la parte privata, l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale si evincerebbe non solo dalla sentenza n. 37 del 2021 citata dal rimettente, ma anche dalla ulteriore e costante giurisprudenza costituzionale, alla cui luce le \u0026#171;misure di contrasto ai flagelli sanitari globali, inserendosi in un ambito di cooperazione e collaborazione internazionale, con particolare riferimento all\u0026#8217;ambito eurounitario, non possono essere che adottate a livello nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Provincia autonoma di Bolzano, pertanto, non avrebbe potuto adottare \u0026#171;un quadro sanzionatorio diverso da quello nazionale\u0026#187;, n\u0026#233; sarebbe stata \u0026#171;ammissibile una diversa ricostruzione del fatto proibito dalle disposizioni amministrative in questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Il Tribunale di Bolzano, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi 12, 15, 36 e 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe predette disposizioni sono censurate nella parte in cui impongono l\u0026#8217;obbligo di indossare la mascherina chirurgica per il personale di servizio e i collaboratori degli esercizi di ristorazione (combinato disposto dell\u0026#8217;art. 1, commi 12 e 15, e dell\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), e lo corredano, in caso di violazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria e di quella accessoria della sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata (art. 1, rispettivamente, commi 36 e 37).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.1.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; chiamato a decidere l\u0026#8217;opposizione a una ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha irrogato a D. B., nella sua qualit\u0026#224; di socia accomandataria e legale rappresentante di un locale di ristorazione, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 400,00, oltre che la sospensione per dieci giorni dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata, per avere il personale di servizio omesso di indossare, all\u0026#8217;interno del locale e in presenza di altre persone, la mascherina chirurgica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.2.\u0026#8722; Secondo il rimettente, le questioni sarebbero rilevanti perch\u0026#233; le disposizioni provinciali censurate costituirebbero la \u0026#8220;base legale\u0026#8221; su cui si fonda l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe conseguirebbe che, in caso di dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle medesime disposizioni, l\u0026#8217;atto impositivo della sanzione andrebbe annullato per violazione del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza, il legislatore provinciale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, nella quale rientra ogni misura volta a contrastare una pandemia, per come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; \u0026#200; preliminare l\u0026#8217;esame delle plurime eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In relazione alle sole disposizioni provinciali che imponevano la sanzione pecuniaria per la violazione del ricordato obbligo di indossare la mascherina chirurgica da parte del personale e dei collaboratori dei servizi di ristorazione (art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), \u0026#232; fondata e assorbente l\u0026#8217;eccezione di difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione a tali disposizioni, al pari di quanto rilevato nella sentenza n. 97 del 2025, l\u0026#8217;assunto del rimettente secondo cui esse costituirebbero l\u0026#8217;unica base giuridica dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione impugnata non \u0026#232; confermato dalla lettura di quest\u0026#8217;ultima, prodotta in giudizio dalla Provincia autonoma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza impugnata, infatti \u0026#8211; dopo avere dato atto, in premessa, che il presupposto verbale di accertamento e contestazione \u0026#232; stato emesso per violazione di disposizioni sia statali (artt. 3 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito) sia provinciali (legge prov. Bolzano n. 4 del 2020), oltre che dell\u0026#8217;ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 (Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19) \u0026#8211; nella parte motiva relativa all\u0026#8217;irrogazione della sanzione pecuniaria richiama esclusivamente l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, ossia la disposizione statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la sanzione pecuniaria contestata innanzi al giudice comune \u0026#232; stata irrogata sulla base della sola legge statale. Non dovendo il rimettente fare applicazione delle ricordate disposizioni provinciali, le relative questioni di legittimit\u0026#224; costituzionali sono pertanto inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La medesima eccezione \u0026#232; invece infondata con riferimento alle disposizioni che imponevano la sanzione accessoria della sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; per la violazione del medesimo obbligo (art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione alla sanzione in questione, infatti, l\u0026#8217;ordinanza impugnata espressamente menziona, nella sua parte motiva, oltre all\u0026#8217;art. 4 (comma 2) del d.l. n. 19 del 2020, anche l\u0026#8217;art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, \u0026#171;il quale prevede per la contestata violazione la sospensione per 10 giorni delle attivit\u0026#224; produttive industriali, artigianali, e commerciali\u0026#187; (cos\u0026#236;, l\u0026#8217;ordinanza impugnata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato nella sentenza n. 50 del 2024, \u0026#171;c[i]\u0026#242; vuol dire che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nella motivazione che porr\u0026#224; a sostegno della sua decisione, ben potr\u0026#224; e dovr\u0026#224; analizzare l\u0026#8217;esistenza e la legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; delle norme sanzionatorie sia statali che provinciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta per ritenere che delle disposizioni provinciali in questione il rimettente debba fare applicazione nel suo percorso logico-argomentativo (tra le tante, sentenze n. 164 e n. 160 del 2023, n. 19 del 2022, n. 215, n. 157 e n. 59 del 2021, n. 254 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In riferimento alle medesime disposizioni, devono dunque essere esaminate anche le altre eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, perch\u0026#233; con esse il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe promosso, in realt\u0026#224;, \u0026#171;un giudizio generale di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale [\u0026#8230;] peraltro mai promosso dallo Stato\u0026#187;, ovvero un \u0026#171;giudizio vertente su di un conflitto di attribuzione tra poteri\u0026#187;: ci\u0026#242; si ricaverebbe dal fatto che le questioni sarebbero state formulate in forma meramente dubitativa, oltre che d\u0026#8217;ufficio per violazione di un parametro costituzionale non dedotto dalla parte opponente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; noto che a giustificare l\u0026#8217;attivazione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; non \u0026#232; affatto necessario che il giudice esprima una (soggettiva) certezza della illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma, ma solo un dubbio sulla sua non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla mancata corrispondenza delle questioni sollevate con quelle prospettate dalla parte opponente, \u0026#232; parimenti ben noto che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ove rilevante per la sua definizione, pu\u0026#242; essere oggetto tanto di eccezione di parte quanto di rilievo di ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Ancora, secondo la Provincia autonoma, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, non raggiungendo le argomentazioni del rimettente la soglia minima di chiarezza e completezza necessaria per consentirne lo scrutinio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sollevate si risolvono nella denunziata invasione, da parte del legislatore provinciale, della competenza legislativa statale esclusiva in materia di profilassi internazionale, cui sarebbe riconducibile la disciplina inerente alle misure di prevenzione dal contagio del COVID-19 e alle relative fattispecie sanzionatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un assunto chiaro, sicch\u0026#233; il profilo di inammissibilit\u0026#224; denunziato non sussiste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Le questioni sarebbero poi inammissibili per insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il rimettente: a) non avrebbe considerato che le disposizioni statali \u0026#171;principalmente\u0026#187; poste a fondamento dell\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione hanno introdotto una \u0026#171;misura di contenimento [\u0026#8230;] unica e identica su tutto il territorio nazionale\u0026#187; e l\u0026#8217;hanno corredata dell\u0026#8217;apparato sanzionatorio richiamato dalla stessa ordinanza provinciale; b) errerebbe nel disconoscere \u0026#171;la vera fonte normativa\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinanza presidenziale n. 28 del 2021, che non sarebbe la censurata legge provinciale, ma l\u0026#8217;art. 52, comma 2, dello statuto speciale, secondo cui il Presidente della Provincia \u0026#171;[a]dotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell\u0026#8217;interesse delle popolazioni di due o pi\u0026#249; comuni\u0026#187;; c) non considererebbe che la facolt\u0026#224; dei presidenti delle regioni e delle province autonome di introdurre restrizioni alla disciplina nazionale emergenziale sarebbe espressamente prevista anche dall\u0026#8217;art. 1, comma 16, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito, e dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante \u0026#171;Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l\u0026#8217;anno 2020 e per la continuit\u0026#224; operativa del sistema di allerta COVID, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2020, n. 159.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai profili \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e b) e c), \u0026#171;le disposizioni invocate dalla Provincia autonoma non concorrono a formare il quadro normativo di riferimento necessario per la definizione delle questioni\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2024). Questa Corte ha infatti escluso che le competenze statutarie della Provincia autonoma di Bolzano siano idonee a fondare una sua legittimazione a disciplinare le misure di contrasto alla pandemia (sentenza n. 164 del 2022), \u0026#171;ritenendo [\u0026#8230;] \u0026#8220;recessiva\u0026#8221; la sua competenza in materia di tutela della salute [\u0026#8230;]. Nella precedente sentenza n. 37 del 2021, poi, si era gi\u0026#224; chiarito che neanche l\u0026#8217;art. 1, comma 16, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito (al pari del successivo art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 125 del 2020, come convertito), consente alle regioni (e alle province autonome) di esercitare competenze legislative in questa materia, ma esclusivamente competenze amministrative alle condizioni rigorosamente individuate dalla medesima disposizione\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al profilo \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e a), l\u0026#8217;eccezione si risolve non gi\u0026#224; nella denuncia di un\u0026#8217;omessa considerazione di disposizioni statali rilevanti per la decisione, ma nell\u0026#8217;attribuzione alle medesime di una valenza diversa da quella conferita dal rimettente: le disposizioni statali, in sostanza, giustificherebbero quelle provinciali meramente riproduttive del loro contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi di una confutazione delle ragioni poste a sostegno del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;eccezione attiene non all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; ma al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; rileva, come pure eccepito dalla Provincia autonoma, che il rimettente, nel menzionare la normativa statale, si sia limitato a richiamare l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, senza soffermarsi sulle altre disposizioni che all\u0026#8217;epoca dei fatti imponevano l\u0026#8217;obbligo di indossare la mascherina per il personale dei servizi di ristorazione e integravano la cornice sanzionatoria (art. 1, commi 14 e 15, e art. 2, comma 1, del d.l. n. 33 del 2020, come convertito, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante \u0026#171;Linee guida per la ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali\u0026#187;, adottata in forza dell\u0026#8217;art. 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante, \u0026#171;Misure urgenti relative all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;, per come fatto salvo dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021, n. 87, recante \u0026#171;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato nella sentenza n. 50 del 2024, infatti, \u0026#171;[n]onostante tale omissione ricostruttiva, la questione non pu\u0026#242; dirsi inammissibile, dal momento che il dubbio del rimettente attiene alla dedotta invasione dell\u0026#8217;ambito competenziale esclusivo dello Stato in materia di profilassi internazionale e per la verifica della fondatezza di tale dubbio non assume rilievo la sussistenza o meno di un contrasto tra la legislazione statale e quella provinciale. Da tale angolazione, cio\u0026#232;, il panorama normativo strettamente necessario e sufficiente per la comprensione delle questioni sollevate \u0026#232; dato dalle disposizioni provinciali indubbiate e dal parametro costituzionale che si assume violato, a nulla rilevando come la competenza esclusiva sia stata concretamente esercitata dallo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.7.\u0026#8211; Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, infine, le questioni sarebbero inammissibili per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ben avrebbe potuto, in virt\u0026#249; della \u0026#171;norma generale di rinvio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 (in forza del quale \u0026#171;[i]l mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge \u0026#232; sanzionato secondo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19\u0026#187;, come convertito), \u0026#171;ritenere rispettato il principio di legalit\u0026#224; con riferimento alla normativa statale\u0026#187;, senza dovere fare applicazione di quella provinciale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione, nella misura in cui \u0026#232; rivolta a sostenere la non necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione delle disposizioni provinciali, stante l\u0026#8217;esistenza di quelle omologhe statali, comporta, in realt\u0026#224;, un difetto di rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValgono, pertanto, le considerazioni gi\u0026#224; svolte al punto 2.2., cui si rinvia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni che residuano (relative all\u0026#8217;art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8) sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono infatti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia (tra le tante, sentenze n. 50 del 2024 e n. 164 del 2022), sia quella delle relative sanzioni amministrative (sentenza n. 50 del 2024), che non costituiscono una materia a s\u0026#233; stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del 2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto dedotto dalla Provincia autonoma di Bolzano, poi, a nulla rileva la eventuale conformit\u0026#224; delle sanzioni censurate alla normativa statale, dal momento che \u0026#171;al legislatore (regionale e) provinciale \u0026#232; preclusa l\u0026#8217;intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante, sentenze n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2024), la cui applicabilit\u0026#224;, in via generale, permane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In conclusione, sono inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa per contro dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in caso di violazione dell\u0026#8217;obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivit\u0026#224;), in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in caso di violazione dell\u0026#8217;obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l\u0026#8217;Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attivit\u0026#224; - Misure specifiche per le attivit\u0026#224; di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47005","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) – In genere – Materie di natura non trasversale – Preclusione di interventi da parte del legislatore regionale e provinciale, anche se con mera riproduzione o rinvio alle disposizioni statali. (Classif. 216001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl legislatore regionale e provinciale è preclusa l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre o rinviare alle disposizioni statali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2024 - mass. 46034; S. 239/2022 - mass. 45190; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 16/2021- mass. 43574; S. 40/2017 - mass. 39659; S. 98/2013 - mass. 37085\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47006","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47006","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) – In genere – Profilassi internazionale – Riconducibilità a tale materia delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività – Sanzioni amministrative correlate – Materia autonoma – Esclusione – Necessaria riconduzione alla materia cui accedono (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano che, in combinato disposto, comminavano la sanzione accessoria di sospensione dell’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti in caso di violazione dell’obbligo di indossare la mascherina da parte del personale e dei collaboratori). (Classif. 216001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, sia quella delle relative sanzioni amministrative, che non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2024 - mass. 46034; S. 164/2022 - mass. 45178; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 121/2018 - mass. 40810; S. 271/2012; S. 246/2009 - mass. 33757; S. 240/2007 - mass. 31475; S. 384/2005 - mass. 29855; S. 12/2004 - mass. 28217\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), Cost., l’art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, n. 8, nella parte in cui, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, in caso di violazione dell’obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, anche laddove si limitano a riprodurre testualmente le disposizioni statali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47007","numero_massima_precedente":"47005","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"37","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"15","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"","specificazione_articolo":"Allegato A","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. q)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47007","titoletto":"Salute (tutela della) – Profilassi internazionale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività – Servizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti – Obbligo di indossare la mascherina chirurgica per personale e collaboratori – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eq)\u003c/em\u003e, Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), che, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, comminavano una sanzione pecuniaria ai titolari e ai gestori dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti per la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina chirurgica da parte del personale e dei collaboratori dei servizi di ristorazione. La sanzione pecuniaria contestata innanzi al giudice comune è stata irrogata sulla base della sola legge statale, per cui il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 97/2025 - mass. 46846\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47006","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"36","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"15","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero":"4","articolo":"","specificazione_articolo":"Allegato A","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. q)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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