GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1989/451

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1989:451
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.74826
    "namelookup_time" => 0.000221
    "connect_time" => 0.001445
    "pretransfer_time" => 0.147884
    "size_download" => 27443.0
    "speed_download" => 36675.0
    "starttransfer_time" => 0.725278
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 46936
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 147779
    "connect_time_us" => 1445
    "namelookup_time_us" => 221
    "pretransfer_time_us" => 147884
    "starttransfer_time_us" => 725278
    "total_time_us" => 748260
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478180.7635
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1989:451"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1989:451 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:41 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:41 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1989","numero":"451","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SAJA","redattore":"","relatore":"SAJA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"04/07/1989","data_decisione":"19/07/1989","data_deposito":"27/07/1989","pubbl_gazz_uff":"02/08/1989","num_gazz_uff":"31","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                 N. 451                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                       SENTENZA 19-27 LUGLIO 1989 \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori:                                                    \r\n Presidente: dott. Francesco SAJA;                                        \r\n Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo    \r\n CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.    \r\n Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.    \r\n Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo    \r\n CAIANIELLO,                                                              \r\n    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel  giudizio  di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 283 del testo    \r\n unico della finanza locale approvato con r.d.  14 settembre  1931  n.    \r\n 1175  e modificato dall\u0027art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261, nonch\u0026#233;    \r\n dell\u0027art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme  sulla  costituzione  e    \r\n sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza    \r\n emessa il 2 febbraio 1989 dal Tribunale di  Genova  nel  procedimento    \r\n vertente  tra  il Comune di Arenzano e De Filippi Enrico, iscritta al    \r\n n. 217 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta    \r\n Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell\u0027anno 1989;                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei    \r\n ministri e l\u0027atto di costituzione del Comune di Arenzano;                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nella pubblica udienza del 4 luglio 1989 il Giudice relatore    \r\n Francesco Saja;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi  l\u0027avv. Cesare Glendi per il Comune di Arenzano e l\u0027avvocato    \r\n dello Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei    \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                             \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il  1\u0026#176; luglio 1975 veniva notificato ai fratelli De Filippi Enrico    \r\n e  Francesco,  comproprietari  di  terreni  in  Arenzano,  avviso  di    \r\n accertamento   ai  fini  dell\u0027imposta  sugli  incrementi  delle  aree    \r\n fabbricabili prevista dalla legge 5 marzo 1963 n. 246,  relativamente    \r\n al periodo 1\u0026#176; gennaio 1961-31 dicembre 1970.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Un  successivo avviso veniva notificato l\u002711 dicembre 1975, per un    \r\n ulteriore imponibile, ai suddetti fratelli nonch\u0026#233;  a  Boggiano  Pia,    \r\n comproprietari  per  un  terzo  ciascuno  di altri terreni nel Comune    \r\n suindicato, relativamente alla  stessa  imposta  e  per  il  medesimo    \r\n periodo.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In  data  3  dicembre 1975 era notificato ai detti fratelli, quali    \r\n eredi di De Filippi  Giuseppe,  proprietario  di  terreni  ivi  siti,    \r\n avviso  di  accertamento,  sempre  per  la  medesima imposta e per lo    \r\n stesso periodo, con un diverso imponibile.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Contro  questi  atti  i contribuenti presentavano separati ricorsi    \r\n alla Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale,    \r\n dopo  averli  riuniti, li accoglieva in parte, riducendo l\u0027imponibile    \r\n accertato.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Avverso   tale   decisione   i   contribuenti  adivano  la  Giunta    \r\n provinciale  amministrativa  di  Genova,  Sezione  speciale   tributi    \r\n locali,  la  quale,  in  accoglimento  del ricorso, dichiarava che il    \r\n Comune era decaduto dal diritto di  procedere  agli  accertamenti  in    \r\n questione perch\u0026#233; tardivamente notificati.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il  Comune  impugnava  questa  decisione  dinanzi  al Tribunale di    \r\n Genova, chiamando in giudizio De Filippi Enrico, De Filippi Francesco    \r\n e  Boggiano  Pia  e  instando  perch\u0026#233; fossero dichiarati legittimi i    \r\n detti avvisi di accertamento.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Con  ordinanza  del  3  giugno 1985 (reg. ord. n. 687 del 1985) il    \r\n Tribunale sollevava, in riferimento agli artt. 101, secondo comma,  e    \r\n 108,  secondo  comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale    \r\n degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma, del  testo  unico    \r\n della  finanza  locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e    \r\n successive  modificazioni,  nella  parte  in  cui,   rispettivamente,    \r\n determinano  la  composizione  della  Commissione  comunale  e  della    \r\n Sezione speciale della G.P.A.  per  i  tributi  locali.  Riteneva  il    \r\n Tribunale   che  i  detti  collegi  -  di  natura  giurisdizionale  e    \r\n sopravvissuti alla riforma tributaria del 1972 per effetto  dell\u0027art.    \r\n 19  d.P.R.  26  ottobre  1972  n. 638 - non offrissero le garanzie di    \r\n indipendenza e di imparzialit\u0026#224; richieste dalle norme  costituzionali    \r\n sopra  citate,  in quanto composti da membri legati da subordinazione    \r\n gerarchica all\u0027Esecutivo.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nell\u0027ordinanza  non  si  diceva affatto che le due questioni erano    \r\n state sollevate nei giudizi svoltisi avanti agli  organi  suddetti  e    \r\n pertanto  questa  Corte  con  ordinanza  14  ottobre  1987  n. 332 le    \r\n dichiarava  manifestamente  inammissibili  perch\u0026#233;  irrilevanti   nel    \r\n giudizio  a  quo;  ci\u0026#242;  sul  rilievo  che,  secondo  un  consolidato    \r\n orientamento  giurisprudenziale,  gli   atti   delle   singole   fasi    \r\n processuali  gi\u0026#224; concluse non divengono inefficaci per effetto delle    \r\n successive  pronunce  di   incostituzionalit\u0026#224;   della   composizione    \r\n dell\u0027organo  giudiziario  -  in  quanto  i  relativi rapporti debbono    \r\n considerarsi esauriti -, salvo che la questione sia  stata  sollevata    \r\n prima dell\u0027esaurimento delle fasi stesse.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Con  ordinanza  9  febbraio 1989 (n. 217 reg. ord. 1989) lo stesso    \r\n Tribunale, a cui gli atti erano  stati  restituiti,  riconosceva  che    \r\n l\u0027eccezione  di illegittimit\u0026#224; costituzionale non era stata sollevata    \r\n relativamente alla Commissione comunale nel giudizio svoltosi  avanti    \r\n alla  medesima  e  accettava  quindi sul punto la decisione di questa    \r\n Corte; per quanto  concerneva  invece  la  G.P.A.,  deduceva  che  la    \r\n questione,  come  risultava  da  alcuni  documenti  uniti  alla nuova    \r\n ordinanza, era stata sollevata davanti  alla  stessa  e  pertanto  ne    \r\n sussisteva l\u0027ammissibilit\u0026#224;.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In  relazione  a ci\u0026#242; il Tribunale prospettava ancora il dubbio di    \r\n incostituzionalit\u0026#224;, negando che a ci\u0026#242; ostasse  l\u0027art.  24,  secondo    \r\n comma,  legge  11  marzo  1953  n.  87, in base al quale la questione    \r\n dichiarata  manifestamente  irrilevante  o  infondata   pu\u0026#242;   essere    \r\n riproposta  soltanto  nei  gradi  ulteriori  dello  stesso  processo;    \r\n subordinatamente  eccepiva  l\u0027illegittimit\u0026#224;  di   tale   norma   per    \r\n contrasto col diritto di difesa di cui all\u0027art. 24 Cost.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Si  costituiva il Comune di Arenzano, aderendo alle considerazioni    \r\n dell\u0027ordinanza di rimessione.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Interveniva  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, eccependo    \r\n l\u0027infondatezza della questione relativa al cit. art. 24 legge  n.  87    \r\n del  1953  e l\u0027inammissibilit\u0026#224; di quella concernente la composizione    \r\n della  G.P.A.,  essendosi  questa  Corte  gi\u0026#224;  pronunciata  con   la    \r\n ricordata ordinanza n. 332 del 1987.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In  prossimit\u0026#224;  dell\u0027udienza  il Comune di Arenzano ha presentato    \r\n memoria  illustrativa  con  cui  ha  ulteriormente   sviluppato   gli    \r\n argomenti precedentemente svolti nell\u0027atto di costituzione.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    \u0026#200;  ormai  ius  receptum  che  in base all\u0027art. 23, secondo comma,    \r\n legge 11 marzo 1953 n. 87,  l\u0027ordinanza  di  rimessione  deve  essere    \r\n specificatamente  motivata  con  riguardo  ad entrambi i requisiti di    \r\n ammissibilit\u0026#224; della questione, vale a dire la rilevanza nel giudizio    \r\n principale  e  la  non  manifesta  infondatezza.  Conseguentemente il    \r\n detto provvedimento deve contenere tutti gli  elementi  necessari  ad    \r\n identificare il thema decidendum, ed i motivi che stanno alla base di    \r\n esso.                                                                    \r\n Pertanto,  nella  specie  era  indispensabile  che  nell\u0027ordinanza di    \r\n rimessione del 3 giugno 1985 il Tribunale deducesse in  qualche  modo    \r\n che  l\u0027eccezione  di incostituzionalit\u0026#224;, concernente la composizione    \r\n della detta Sezione speciale della G.P.A., era stata  gi\u0026#224;  sollevata    \r\n nel  relativo  giudizio, giacch\u0026#233; soltanto la tempestiva proposizione    \r\n di  tale  eccezione   consentiva   il   controllo   di   legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale.  Per  contro,  nulla  di  tutto  ci\u0026#242; risultava dalla    \r\n suddetta ordinanza, mentre il giudice a quo ha mostrato  di  prendere    \r\n consapevolezza  del  problema  soltanto  per  effetto  dell\u0027ordinanza    \r\n emessa da questa Corte: infatti soltanto  dopo  la  pubblicazione  di    \r\n questa  egli  ha  abbandonato  l\u0027eccezione  relativa alla commissione    \r\n comunale, non sollevata  tempestivamente  dalla  parte,  mentre  l\u0027ha    \r\n riproposta per la G.P.A., sul rilievo - non prospettato in precedenza    \r\n - che l\u0027eccezione stessa era stata formulata davanti a  quell\u0027organo.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il  Tribunale  non  ha  mancato  di  aggiungere  che  tale  ultima    \r\n circostanza  sarebbe  risultata  dal  fascicolo  di  causa  trasmesso    \r\n insieme   alla   precedente  ordinanza  di  rimessione;  comunque  va    \r\n osservato che  gli  elementi  richiesti  per  l\u0027ammissibilit\u0026#224;  della    \r\n questione,   come   gi\u0026#224;   detto,  debbono  risultare  esclusivamente    \r\n dall\u0027ordinanza di rimessione,  e  non  possono  eventualmente  essere    \r\n tratti  dagli  atti del giudizio a quo; infatti soltanto l\u0027ordinanza,    \r\n debitamente pubblicata, rende noto per ogni effetto, alla generalit\u0026#224;    \r\n dei  cittadini  e  agli  organi  giudiziari, la pendenza del giudizio    \r\n costituzionale in tutti i suoi estremi: il che va inteso  in  maniera    \r\n pi\u0026#249;   rigorosa   relativamente   alla  non  manifesta  infondatezza,    \r\n trattandosi  in  realt\u0026#224;  di  indicare  l\u0027essenza   oggettiva   della    \r\n questione,  mentre,  per quanto concerne la rilevanza, i suoi aspetti    \r\n possono presentare peculiarit\u0026#224; specifiche e diversificate secondo le    \r\n varie fattispecie.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Da  ci\u0026#242;  discende  come  non  sia  configurabile alcun \"errore di    \r\n fatto\"  da  parte  della  Corte,  la  quale   ha   invece   osservato    \r\n scrupolosamente  le  norme  che  regolano il processo costituzionale,    \r\n mentre la causa della ricordata vicenda  processuale  sta  unicamente    \r\n nella  lacuna  dell\u0027ordinanza  di  rimessione, ove il problema non fu    \r\n colto nella sua vera essenza: proprio perci\u0026#242;  il  Tribunale  -  che,    \r\n ripetesi, non avvert\u0026#236; allora i reali termini del problema - non fece    \r\n cenno, a suo tempo, dell\u0027eccezione  di  incostituzionalit\u0026#224;  relativa    \r\n alla  G.P.A.,  formulata  nella  precedente  fase,  e  di conseguenza    \r\n sollev\u0026#242;  indistintamente  l\u0027eccezione  anche  nei  confronti   della    \r\n Commissione comunale.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    In relazione al problema concernente la G.P.A., il fatto che nella    \r\n precedente ordinanza di  rimessione  non  si  sia  fatto  cenno  alla    \r\n tempestiva   eccezione  di  incostituzionalit\u0026#224;  davanti  al  giudice    \r\n tributario pu\u0026#242; considerarsi come una pura omissione  materiale,  che    \r\n la  Corte, secondo un suo precedente indirizzo (cfr. ord. nn. 164 del    \r\n 1987 e 930 del 1988), non ritiene ostativa alla riproposizione  della    \r\n questione  da  parte dello stesso giudice, riproposizione da ritenere    \r\n interdetta soltanto se la  precedente  ordinanza  della  Corte  abbia    \r\n natura  decisoria  (cfr.  sent. n. 536 del 1988). Pertanto non sembra    \r\n conferente l\u0027impugnazione, da parte del giudice a quo, dell\u0027art.  24,    \r\n secondo  comma,  legge  11  marzo  1953  n. 87, il quale non preclude    \r\n l\u0027esame nel merito della questione concernente il giudice tributario:    \r\n di conseguenza risulta inammissibile la questione relativa alla detta    \r\n impugnazione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Tutto  ci\u0026#242;  premesso,  ritiene  la  Corte  che  la  eccezione  di    \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale relativa alla composizione della G.P.A.    \r\n - Sezione speciale per i tributi locali - alla quale va riconosciuto,    \r\n com\u0027\u0026#232;  noto,  natura  giurisdizionale,  sia  evidentemente  fondata,    \r\n analogamente  a  quanto  gi\u0026#224;  ritenuto  con  la sent. n. 30 del 1967    \r\n rispetto allo stesso organo nell\u0027ordinaria sede giurisdizionale.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ed  infatti,  anche  per  quanto riguarda tale organo di giustizia    \r\n tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati nella  sentenza  ora    \r\n richiamata:  esso,  invero,  \u0026#232;  composto, tra l\u0027altro, oltre che dal    \r\n prefetto  e  dall\u0027intendente  di  finanza,  anche  da  funzionari  di    \r\n prefettura  e  dell\u0027intendenza  di  finanza,  i  quali  continuano ad    \r\n espletare le loro funzioni istituzionali  e  quindi  permangono  alle    \r\n dipendenze  dell\u0027Esecutivo; vi sono inoltre rappresentanti dei comuni    \r\n interessati. Tutto ci\u0026#242; chiaramente esclude che ricorra il  requisito    \r\n dell\u0027indipendenza,  quale  elemento  caratteristico  e indispensabile    \r\n dell\u0027organo giurisdizionale.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Va ricordato al riguardo che, sempre per mancanza di indipendenza,    \r\n questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale anche    \r\n della  commissione  comunale (sent. n. 281 del 1989), di guisa che il    \r\n giudizio a quo  risulta  venuto  meno  nelle  due  prime  fasi:  ci\u0026#242;    \r\n necessariamente   importa   che,   fin   quando  il  legislatore  non    \r\n interverr\u0026#224; per disporre una nuova e legittima composizione dei detti    \r\n due  organi  tributari giurisdizionali, non potr\u0026#224; funzionare neanche    \r\n il giudizio davanti alla commissione centrale  prevista  dagli  artt.    \r\n 284-  bis del citato t.u. della finanza locale e 19 d.P.R. 26 ottobre    \r\n 1972 n. 638, quale giudice di terzo  grado,  sicch\u0026#233;  sembra  potersi    \r\n dedurre  che  il  ricorso  del  contribuente  dovr\u0026#224;  essere proposto    \r\n direttamente innanzi all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria ordinaria.                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   1)  dichiara  l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 283 r.d. 14    \r\n settembre  1931  n.  1175  (Composizione  della  giunta   provinciale    \r\n amministrativa  -  sezione  speciale  per  i  tributi  locali),  come    \r\n modificato dall\u0027art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261;                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    2)   dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale dell\u0027art. 24 legge 25 marzo 1953 n. 87,  sollevata  in    \r\n riferimento all\u0027art. 24 Cost. dal Tribunale di Genova con l\u0027ordinanza    \r\n indicata in epigrafe.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                     Il Presidente: SAJA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                     Il Redattore: SAJA                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: DI PAOLA                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                        Il cancelliere: DI PAOLA                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"13878","titoletto":"SENT.   451/89 A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA\u0027 CHE DA  ESSA RISULTINO  LA  NON  MANIFESTA INFONDATEZZA E LA  RILEVANZA  DELLA QUESTIONE - CRITERIO.","testo":"Se  e\u0027 vero che gli elementi richiesti per l\u0027ammissibilita\u0027 della questione  incidentale  di  legittimita\u0027  costituzionale  debbono risultare  esclusivamente  dall\u0027ordinanza di rimessione, cio\u0027  va inteso in maniera piu\u0027 rigorosa per la non manifesta infondatezza (trattandosi  di  indicare l\u0027essenza oggettiva della  questione), mentre,  per  quel  che  concerne la rilevanza,  i  suoi  aspetti possono   presentare  peculiarita\u0027   specifiche  e  diversificate secondo le varie fattispecie.","numero_massima_successivo":"13879","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"13879","titoletto":"SENT.   451/89 B.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  RIPROPONIBILITA\u0027  DELLA QUESTIONE  DA  PARTE  DEL MEDESIMO   GIUDICE  -  PRECLUSIONE   DETERMINATA   DA   PRONUNCIA PROCESSUALE DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art.   24,  comma  secondo, della legge 11 marzo 1953  n.   87, preclude   la  riproponibilita  della   medesima   questione   di legittimita\u0027  costituzionale  da  parte   dello  stesso   giudice soltanto  se  la precedente pronuncia della Corte  abbia  \"natura decisoria\";   pertanto, esso non osta all\u0027esame nel merito  della questione  -  riproposta dal medesimo Tribunale - concernente  la composizione  della  sezione speciale per i tributi locali  della g.p.a.,   questione   dichiarata   dalla   Corte   manifestamente inammissibile  (per  difetto di rilevanza) in dipendenza  di  una mera    lacuna   della    (prima)    ordinanza   di   rimessione. (Inammissibilita\u0027   della  questione   sollevata  in  riferimento all\u0027art.  24 Cost.  e relativa all\u0027art.  24, comma secondo, della legge  n.   87  cit.,  in quanto precluderebbe in  ogni  caso  la riproposizione,  nel medesimo grado di giudizio, della  questione dichiarata manifestamente inammissibile).  -  O.nn.   164/1987,  536  e 930/1988;   nonche\u0027  O.n.   332/1987 (dichiarativa  della  manifesta inammissibilita\u0027 della  questione concernente la g.p.a.  - sezione speciale tributi locali).","numero_massima_successivo":"13880","numero_massima_precedente":"13878","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;87~art24"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"13880","titoletto":"SENT.  N.  451/89 C.  GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA  -  SEZIONE  SPECIALE  PER   I  TRIBUTI  LOCALI  - COMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"fa  composizione  della  g.p.a. - sezione speciale per i  tributi locali,  di  cui  son  membri anche funzionari  di  prefettura  e dell\u0027intendenza   di  finanza,  non   garantisce  in  alcun  modo l\u0027indipendenza di tale giudice dall\u0027Esecutivo, violando cosi\u0027 gli artt.  101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost.  Pertanto, e\u0027  costituzionalmente  illegittimo  l\u0027art.   283  del  r.d.   14 settembre  1931  n.  1175, come modificato dall\u0027art.  14,  d.lgs. 26  marzo 1948 n.  261 (e finche\u0027 il legislatore non  interverra\u0027 per  disporre  una nuova e legittima composizione della  predetta sezione  -  oltreche\u0027  della Commissione comunale per  i  tributi locali  - non potra\u0027 funzionare neanche il giudizio davanti  alla Commissione  centrale  prevista  dagli artt.  284  bis  del  t.u. sulla  finanza  locale e 19 del d.P.R.  26 ottobre 1972 n.   638, quale giudice di terzo grado, sicche\u0027 il ricorso del contribuente dovra\u0027   essere  proposto   direttamente  innanzi   all\u0027autorita\u0027 giudiziaria ordinaria).  -   S.n.    30/1967;   nonche\u0027   S.n.    281/1989   (dichiarativa dell\u0027incostituzionalita\u0027  della  composizione  della  Commissione comunale per i tributi locali).","numero_massima_precedente":"13879","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/09/1931","numero":"1175","articolo":"283","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1175~art283"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/03/1948","numero":"261","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;261~art14"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"29659","autore":"Liberali B.","titolo":"\"Lettura non consentita\" o \"mera conferma\": quale ruolo per il fascicolo del giudizio \u0027a quo\u0027 davanti alla Corte costituzionale?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2018","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"29659_1989_451.pdf","nome_file_fisico":"57-2018+altre_Liberali.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"10542","autore":"ROMBOLI R.","titolo":"QUALE LA FUNZIONE DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO A QUO ALLA CORTE COSTITUZIONALE?","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1990","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1476","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]