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Cappi - Rel.  Ambrosini                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori:  Avv.  GIUSEPPE  CAPPI,  Presidente  -  Prof.  \r\n GASPARE  AMBROSINI  -  Dott.   MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO  \r\n GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.  \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI -  Prof.  \r\n GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -  \r\n Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,                                       \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale della  legge  29  \r\n ottobre  1954,  n.  1073,  e  del  D.P.R.    22 dicembre 1954, n. 1217,  \r\n promossi con le seguenti ordinanze:                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1960 dal Tribunale di Belluno nel  \r\n procedimento penale a carico di Passuello Alessandro ed altri, iscritta  \r\n al n.   94 del Registro ordinanze  1960  e  pubblicata  nella  Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2)  ordinanza  emessa  11  novembre  1960 dal Tribunale di Roma nel  \r\n procedimento penale a carico di Contadini Elio, iscritta al n.  95  del  \r\n Registro  ordinanze  1960  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1961;                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960 dalla Corte di  appello  di  \r\n Roma  nel  procedimento penale a carico di Iannilli Pompeo, iscritta al  \r\n n. 2 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  \r\n della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Vista  la  dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio  \r\n dei Ministri:                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 6 dicembre 1961  la  relazione  del  \r\n Giudice Gaspare Ambrosini;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Fulvio Tecca Martini, per Contadini Elio, l\u0027avv. Mario  \r\n Martignetti,  per  Iannilli  Pompeo,  e  il sostituto avvocato generale  \r\n dello Stato Franco Chiarotti,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  emessa il 28 ottobre 1960 nel procedimento penale a  \r\n carico di Passuello Alessandro ed altri, il  Tribunale  di  Belluno  ha  \r\n proposto,  su  istanza  della  difesa  degli  imputati, la questione di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt.  30, terzo comma, e 47 del T.U.  \r\n delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi  e  \r\n degli  oli  da essi ottenuti, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n.  \r\n 1217, in quanto,  dice  testualmente  l\u0027ordinanza:  \"l\u0027art.  30,  terzo  \r\n comma,  del  T.U. citato, che riproduce l\u0027art. 24 del D.P.R.  11 luglio  \r\n 1953, n. 495, estende l\u0027ipotesi del delitto previsto dall\u0027art.  47  del  \r\n T.U.  derivante dall\u0027art. 16 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, oltre i  \r\n limiti posti dall\u0027art. 2 della legge delega 20 dicembre 1952, n.  2385,  \r\n con conseguente violazione dell\u0027art.  76 della Costituzione\".            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata  ritualmente  notificata  al  Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1960 e  comunicata  ai  Presidenti  \r\n della  Camera  e  del  Senato;  ed  \u0026#232;  stata pubblicata nella Gazzetta  \r\n Ufficiale del 7 gennaio 1961, n. 6.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Non si \u0026#232; avuto intervento in giudizio del Presidente del Consiglio  \r\n dei Ministri, n\u0026#233; costituzione nell\u0027interesse delle parti.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Avanti al Tribunale di Roma, nel procedimento penale  a  carico  di  \r\n Contadini Elio, la difesa dell\u0027imputato aveva sollevata la questione di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale degli artt. 46 e 47 del T.  U. 22 dicembre  \r\n 1954, n. 1217, adducendo che, mentre l\u0027art. 2 della legge  20  dicembre  \r\n 1952,  n.    2385, che delega il Governo a coordinare e disciplinare la  \r\n materia, d\u0026#224; facolt\u0026#224; di punire le violazioni con l\u0027ammenda, i suddetti  \r\n artt. 46 e 47 prevedono la multa.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ordinanza emessa l\u002711 novembre 1960  il  Tribunale  ha  accolto  \r\n l\u0027istanza  della  difesa  del  Contadini ed ha proposto la questione di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  limitatamente   all\u0027art.   46   suddetto,  \r\n rilevando  di non proporre la questione anche per l\u0027art. 47, in quanto,  \r\n relativamente a questo,  pendeva  gi\u0026#224;  procedimento  avanti  la  Corte  \r\n costituzionale.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata  regolarmente  notificata  al Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1960,  comunicata  ai  Presidenti  \r\n della  Camera  e  del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6  \r\n del 1961.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Non ha avuto luogo intervento del Presidente del Consiglio;  si  \u0026#232;  \r\n costituita in giudizio la parte privata.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  deduzioni  a  stampa depositate in cancelleria il 10 gennaio  \r\n 1961, la difesa del Contadini, premessa la  differenza  che  intercorre  \r\n tra la multa e l\u0027ammenda, mette in rilievo che il D.L. 30 ottobre 1952,  \r\n n.  1323,  concernente  norme  per  nuovo  accertamento dell\u0027imposta di  \r\n fabbricazione di oli di seme, puniva le infrazioni con  la  pena  della  \r\n multa,  ma  che la legge 20 dicembre 1952, n. 2385, mentre con l\u0027art. 1  \r\n convert\u0026#236; il D.L. in legge, con l\u0027art. 2 deleg\u0026#242; il Governo ad  emanare  \r\n norme  integrative  e  complementari,  per  la  violazione  delle quali  \r\n previde la pena soltanto dell\u0027ammenda, e con l\u0027art.  3 fece al  Governo  \r\n un\u0027altra   ampia  delega  per  emanare  un  testo  unico  di  tutte  le  \r\n disposizioni in materia. Ma nell\u0027emanare il testo unico il  legislatore  \r\n delegato  non  avrebbe  potuto, assume la difesa del Contadini, dettare  \r\n per le  violazioni  delle  norme  complementari  ed  integrative  della  \r\n disciplina  fiscale  della  lavorazione  dei  semi oleosi la pena della  \r\n multa in luogo  di  quella  dell\u0027ammenda,  che  era  la  sola  prevista  \r\n dall\u0027art.  2  della stessa legge, cosicch\u0026#233; l\u0027art. 46 del T.U.  avrebbe  \r\n sorpassato i limiti  della  delega  previsti  dall\u0027art.  2  suddetto  e  \r\n sarebbe  per  ci\u0026#242; costituzionalmente illegittimo in relazione all\u0027art.  \r\n 76 della Costituzione. Si richiama in proposito la sentenza del 5 marzo  \r\n 1959, n. 20, di questa Corte.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella memoria a stampa la difesa del Contadini prospetta  un  altro  \r\n motivo   di  incostituzionalit\u0026#224;,  rilevando  che  il  Testo  unico  in  \r\n questione fu emanato in base alla legge 29 ottobre 1954, n.   1073,  la  \r\n quale  fu approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei  \r\n Deputati in sede deliberante e non con la procedura normale di esame  e  \r\n di approvazione diretta da parte della Camera per i disegni di legge in  \r\n materia  di  delegazione  legislativa,  secondo  prescrive l\u0027art.   72,  \r\n ultimo comma, della Costituzione.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Corte di appello di Roma, nel procedimento penale  a  carico  di  \r\n Iannilli  Pompeo,  accogliendo l\u0027istanza della difesa dell\u0027imputato, ha  \r\n proposto  con  ordinanza  del  23  dicembre  1960   la   questione   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  D.P.R.  22 dicembre 1954, n. 1217, e  \r\n della legge delega 29 ottobre 1954, n. 1073, per due motivi: 1) perch\u0026#233;  \r\n l\u0027avvenuta proroga della  delega  legislativa  di  cui  alla  legge  20  \r\n dicembre  1952,  n.  2385,  successivamente  alla  scadenza del termine  \r\n previsto dalla legge stessa, importerebbe la  violazione  dell\u0027art.  76  \r\n della  Costituzione;  2) perch\u0026#233; sarebbe stato violato anche l\u0027art. 72,  \r\n ultimo comma, della Costituzione, in quanto l\u0027approvazione della  nuova  \r\n legge   delega  del  29  ottobre  1954,  n.  1073,  fu  disposta  dalla  \r\n Commissione  finanze  e  tesoro  della  Camera  dei  Deputati  in  sede  \r\n deliberante, anzich\u0026#233; dall\u0027 Assemblea in seduta plenaria.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata  ritualmente  notificata  al  Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 1960,  comunicata  ai  Presidenti  \r\n della  Camera  e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4  \r\n febbraio 1961, n. 31.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con atto del 17 gennaio  1961  \u0026#232;  intervenuto  il  Presidente  del  \r\n Consiglio  dei  Ministri  rappresentato  e difeso dall\u0027Avvocatura dello  \r\n Stato.    Preliminarmente  \u0026#232;  stato  dedotto  che  la   questione   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale proposta dalla Corte di appello di Roma \u0026#232;  \r\n irrilevante ai fini della definizione  del  processo  penale  a  carico  \r\n dell\u0027imputato, in quanto, anche ammessa l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n della  legge  delegante  e  di quella delegata, non per ci\u0026#242; verrebbero  \r\n meno n\u0026#233; le norme originarie, da cui traggono fonte gli artt.  30 e  47  \r\n del  T.U.,  e  cio\u0026#232;  gli artt. 15, comma primo, e 16, comma terzo, del  \r\n D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323,  n\u0026#233;  le  norme  sopravvenute  al  Testo  \r\n unico,  e  cio\u0026#232;  le  norme  del  D.P.R.  20  dicembre  1956,  n. 1380,  \r\n convertito in legge 13 febbraio  1957,  n.  12,  che  conterrebbero  un  \r\n rinvio  ricettizio  idoneo  ad  attribuire efficacia formale alla norma  \r\n dell\u0027art. 30 del citato Testo unico.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel merito l\u0027Avvocatura dello Stato rileva che non vi \u0026#232; violazione  \r\n dell\u0027art. 76 della Costituzione per il fatto che si proroghi con  altra  \r\n legge  il  termine  posto  da una legge delegante, n\u0026#233; vi \u0026#232; violazione  \r\n dell\u0027art. 72, ultimo comma, della Costituzione, in quanto esso riguarda  \r\n la  legge  di  delegazione  in senso stretto, non anche la legge che si  \r\n limiti a prorogare il termine indicato nella legge delegante.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  della  parte  privata,  costituitasi  in  giudizio,  ha  \r\n insistito  per  la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle  \r\n norme impugnate, rilevando che il termine previsto nella  legge  delega  \r\n 20  dicembre  1952,  n.  2385,  non poteva essere prorogato dopo la sua  \r\n scadenza, e che tale proroga poteva essere  data  solo  attraverso  una  \r\n proposta  di  legge  di  delegazione  legislativa  per  la  quale fosse  \r\n adottata la procedura normale d\u0027esame  e  di  approvazione  diretta  da  \r\n parte  della  Camera,  prescritta  dall\u0027art.  12,  ultimo  comma, della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella discussione orale l\u0027Avvocato dello Stato ha ribadito le  tesi  \r\n esposte  nelle deduzioni e nella memoria ed ha sollevato l\u0027eccezione di  \r\n inammissibilit\u0026#224; della questione adducendo che il Testo unico in  esame  \r\n non ha valore di legge.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le  tre  cause, trattate congiuntamente all\u0027udienza, possono essere  \r\n decise, data l\u0027identit\u0026#224; dell\u0027oggetto, con unica sentenza.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Comprensiva ed assorbente, di fronte alle questioni di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale proposte con l\u0027ordinanza del Tribunale di Belluno e  con  \r\n quella  del  Tribunale  di  Roma,  \u0026#232; la questione proposta dalla Corte  \r\n d\u0027appello di Roma, che, a differenza  delle  precedenti,  non  riguarda  \r\n articoli  specifici  del  Testo unico delle disposizioni concernenti la  \r\n disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi  e  degli  oli  da  \r\n essi  ottenuti  emanato col decreto del Presidente della Repubblica del  \r\n 22 dicembre 1954, n. 1217, ma investe tutto il Testo unico con la legge  \r\n del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale esso Testo unico venne  \r\n emanato.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sull\u0027eccezione  pregiudiziale,  sollevata   dall\u0027Avvocatura   dello  \r\n Stato,  di irrilevanza, ai fini della definizione del processo penale a  \r\n carico dell\u0027imputato, della questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n proposta  dalla  Corte  d\u0027appello  di Roma, va ricordato che \u0026#232; massima  \r\n costante di questa Corte, confermata da ultimo nella sentenza n. 78 del  \r\n 22 dicembre 1961, che il giudizio sulla rilevanza spetta esclusivamente  \r\n al giudice a quo,  e  che,  quindi,  non  compete  alla  Corte  se  non  \r\n controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora, nell\u0027ordinanza in esame, la rilevanza della proposta questione  \r\n di  legittimit\u0026#224; costituzionale appare adeguatamente valutata, non solo  \r\n perch\u0026#233; la Corte d\u0027appello ne ha  indicato  chiaramente  i  motivi,  ma  \r\n anche  perch\u0026#233;  a  tale  conclusione  \u0026#232; arrivata accogliendo, malgrado  \r\n l\u0027opposizione  del  Pubblico   Ministero,   l\u0027istanza   del   difensore  \r\n dell\u0027imputato,   che,   nel   sollevare   la   questione,  aveva  messo  \r\n espressamente in rilievo \"che il  giudizio  non  pu\u0026#242;  essere  definito  \r\n indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale sollevata\".                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Priva  di  fondamento   \u0026#232;,   quindi,   l\u0027eccezione   pregiudiziale  \r\n dell\u0027Avvocatura dello Stato.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ugualmente  infondata  \u0026#232;  l\u0027eccezione  di  inammissibilit\u0026#224; che la  \r\n Avvocatura dello Stato ha prospettato nella difesa orale, adducendo che  \r\n il Testo unico impugnato deve ritenersi di carattere compilatorio e  di  \r\n perfezionamento  tecnico, e che perci\u0026#242; non ha il valore di atto avente  \r\n forza di legge e conseguentemente non pu\u0026#242; formare oggetto di  giudizio  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  \u0026#232;  da  osservare  in contrario che, a parte ogni questione sul  \r\n valore in genere dei vari tipi di testi unici, non vi ha dubbio che  il  \r\n Testo  unico  impugnato  ha  carattere  legislativo,  sia per la forma,  \r\n perch\u0026#233; emanato nella forma di decreto legislativo in base alla  delega  \r\n disposta  dall\u0027art.  3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per la  \r\n sostanza, data l\u0027ampiezza della delega in virt\u0026#249; della quale il Governo  \r\n fu facultato ad emanare il Testo unico delle  disposizioni  concernenti  \r\n la  disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da  \r\n essi ottenuti, \"apportando alle disposizioni  stesse  le  modificazioni  \r\n necessarie  per  il loro coordinamento e la loro migliore formulazione,  \r\n nonch\u0026#233; per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza  e  di  \r\n controllo\".                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel  merito,  dei  due motivi addotti dalla Corte d\u0027appello di Roma  \r\n per proporre la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  Testo  \r\n unico  approvato  con  D.P.R.  del 22 dicembre 1954, n.   1217, e della  \r\n legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, in base alla quale tale Testo unico  \r\n fu emanato, \u0026#232; d\u0027uopo esaminare in precedenza  il  motivo  che  investe  \r\n all\u0027origine la legittimit\u0026#224; di questa legge in riguardo al procedimento  \r\n della sua formazione.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  legge  del  1954,  n.  1073,  che, dopo la scadenza del termine  \r\n prefissato per l\u0027emanazione del Testo unico previsto nell\u0027art. 3  della  \r\n legge  delega  del  20  dicembre  1952, n. 2385, fissa un nuovo termine  \r\n entro il quale il Governo pu\u0026#242; esercitare la potest\u0026#224; delegatagli, deve  \r\n considerarsi anch\u0027essa avente il carattere di legge delega. Come  tale,  \r\n il  relativo  disegno  di legge doveva essere sottoposto alla procedura  \r\n prescritta dall\u0027ultimo comma dell\u0027art. 72 della Costituzione,  che  per  \r\n taluni  disegni  di legge di particolare importanza, tra i quali quelli  \r\n di \"delegazione legislativa\", prescrive che deve sempre essere adottata  \r\n \"la procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera\".  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Orbene, nel  caso  in  esame,  questa  procedura  non  fu  seguita.  \r\n Infatti,  come  risulta  dal  Bollettino  sommario  e  Bollettino delle  \r\n Commissioni della Camera dei Deputati del 13 ottobre 1954, n. 203 (pag.  \r\n 1, col. 1),  il  suddetto  disegno  di  legge  fu  approvato  dalla  IV  \r\n Commissione  permanente  (Finanze  e  Tesoro)  della  Camera  \"in  sede  \r\n legislativa\", cio\u0026#232; con la  procedura  abbreviata  prevista  dal  terzo  \r\n comma  dello  stesso  art.  72;  e  ci\u0026#242;  in  contrasto  con  la  norma  \r\n dell\u0027ultimo comma suindicato.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; varrebbe, al fine di limitare in qualche modo l\u0027applicazione di  \r\n questa  norma,  configurare  vari  tipi  di  delegazione   legislativa,  \r\n giacch\u0026#233;  qualsiasi  tipo  rientra nella materia della delegazione, che  \r\n senza alcuna eccezione \u0026#232; attribuita  dall\u0027ultimo  comma  dell\u0027art.  72  \r\n della   Costituzione   \"all\u0027esame  ed  all\u0027approvazione  diretta  della  \r\n Camera\".                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  legge  del  29   ottobre   1954,   n.   1073,   \u0026#232;,   pertanto,  \r\n costituzionalmente  illegittima;  e  conseguentemente illegittimo \u0026#232; il  \r\n Testo unico del 22 dicembre 1954, n. 1217, che  fu  in  base  a  questa  \r\n legge emanato.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Data la conclusione cui \u0026#232; pervenuta la Corte, non occorre prendere  \r\n in  esame  l\u0027altro  motivo  di  illegittimit\u0026#224;  costituzionale  addotto  \r\n nell\u0027ordinanza della Corte d\u0027appello di Roma.                            \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     pronunziando  con  unica  sentenza  sui  tre  procedimenti  riuniti  \r\n indicati in epigrafe:                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinge  le  eccezioni  pregiudiziali  sollevate   dall\u0027Avvocatura  \r\n generale dello Stato;                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge del 29 ottobre  \r\n 1954,  n.  1073,  e  del  Testo unico delle disposizioni concernenti la  \r\n disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi  e  degli  oli  da  \r\n essi  ottenuti  approvato  con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in  \r\n riferimento all\u0027art. 72, ultimo comma, della Costituzione.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GIUSEPPE  CAPPI - GASPARE AMBROSINI -  \r\n                                   MARIO COSATTI  -  FRANCESCO  PANTALEO  \r\n                                   GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -  \r\n                                   NICOLA  JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -  \r\n                                   ANTONIO  MANCA  -  ALDO  SANDULLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  BRANCA  - MICHELE FRAGALI -  \r\n                                   COSTANTINO   MORTATI    -    GIUSEPPE  \r\n                                   CHIARELLI.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1492","titoletto":"SENT.  32/62  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  ORDINANZA  CHE  LO  PROMUOVE  - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA  - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.","testo":"Il  giudizio  sulla  rilevanza  della  questione  incidentale  di legittimita\u0027 costituzionale, ai fini della decisione del processo principale,  spetta  esclusivamente  al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato.  Cfr.: 78/61","numero_massima_successivo":"1493","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"1493","titoletto":"SENT.   32/62 B.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN  VIA INCIDENTALE  -  T.U.   22  DICEMBRE 1954,  N.   1217,  CONTENENTE DISPOSIZIONI  SULLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI  E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI - NON HA CARATTERE MERAMENTE COMPILATORIO  E DI PERFEZIONAMENTO TECNICO - REQUISITI FORMALI  E SOSTANZIALI   DELL\u0027ATTO  LEGISLATIVO  -  SINDACATO  DELLA   CORTE COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Il  T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, contenente disposizioni sulla disciplina  fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da  essi  ottenuti,  non ha carattere meramente compilatorio e di perfezionamento  tecnico,  ma,  in  quanto  emanato  in base alla delegazione di cui l\u0027art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia  per  forma  che per la sostanza, e\u0027 atto con forza di legge, come tale soggetto al giudizio della Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"1494","numero_massima_precedente":"1492","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/12/1954","numero":"1217","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1217~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1494","titoletto":"SENT.  32/62 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PROCEDIMENTO FORMATIVO -  COSTITUZIONE,  ART.  72,  QUARTO  COMMA  - DISEGNI DI LEGGE DI DELEGAZIONE  LEGISLATIVA  -  ESAME  ED APPROVAZIONE DIRETTA DELLE CAMERE   -   OBBLIGATORIETA\u0027   -   DISTINZIONE  DI  VARI  TIPI DI DELEGAZIONE - IRRILEVANZA. DELEGAZIONE  LEGISLATIVA  - SCADENZA DEL TERMINE PER L\u0027ESERCIZIO, DA  PARTE  DEL GOVERNO, DELLA POTESTA\u0027 LEGISLATIVA CONFERITAGLI - FISSAZIONE  DI  NUOVO  TERMINE CON UNA NUOVA LEGGE DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA  -  LEGGE  29 OTTOBRE 1954, N. 1073 - APPROVAZIONE IN SEDE  DI COMMISSIONE PARLAMENTARE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Agli  effetti  dell\u0027art.  72 della Costituzione, secondo il quale per  i  disegni  di  legge  di  delegazione legislativa va sempre adottata  la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, non ha alcuna rilevanza la distinzione tra vari tipi di delegazione. Una  legge  che, dopo la scadenza del termine prefissato in altra legge  per  la  emanazione di un decreto legislativo, si limita a fissare   un  nuovo  termine  entro  il  quale  il Governo potra\u0027 esercitare  la  potesta\u0027  delegatagli,  ha anch\u0027essa carattere di legge-delega   e,  pertanto,  non  puo\u0027  essere  approvata  dalla Commissione   parlamentare   in   sede  \"legislativa\",  ai  sensi dell\u0027art. 72, quarto comma, della Costituzione. (Nella   specie,   e\u0027   stata   dichiarata   la    illegittimita\u0027 costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, con la quale veniva  prorogato  il  termine  per  l\u0027esercizio  della  potesta\u0027 legislativa   delegato   al  Governo   dalla   precedente   legge 20 dicembre 1952, n. 2385, art. 3. Conseguentemente  e\u0027  stata  dichiarata l\u0027incostituzionalita\u0027 del T.U.  22  dicembre  1954,  n.  1217,  che fu emanato in base alla citata legge del 1954).","numero_massima_precedente":"1493","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/10/1954","numero":"1073","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1073~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"680","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rassegna dell\u0027Avvocatura dello Stato","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"19","note_abstract":"","collocazione":"A -72","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"681","autore":"ESPOSITO C.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"252","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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