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P., con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), nella parte in cui non prevede che ai detenuti condannati per i delitti ivi contemplati possa essere concessa la semilibert\u0026#224;, nell\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di attivit\u0026#224; di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit., allorch\u0026#233; siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente espone che, nel giudizio principale, A. P. \u0026#232; detenuto in forza di condanna alla pena di ventuno anni di reclusione, dei quali un anno estinto per indulto, in quanto dichiarato responsabile, tra l\u0026#8217;altro, del reato di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187;, rientrante tra i reati cosiddetti ostativi alla concessione di benefici penitenziari, salva la prova di avvenuta collaborazione con la giustizia \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 58-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit., o della ricorrenza delle ipotesi equipollenti di collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza di rimessione riferisce che A. P. non ha collaborato con la giustizia, n\u0026#233; ha chiesto l\u0026#8217;accertamento della impossibilit\u0026#224; o inesigibilit\u0026#224; di tale collaborazione, e tuttavia lo stesso, detenuto ininterrottamente da oltre quindici anni, si \u0026#232; impegnato nel percorso di recupero, studiando e lavorando in carcere, cosicch\u0026#233; ha iniziato a fruire regolarmente di permessi premio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 253 del 2019, e ha denotato una favorevole progressione trattamentale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e specifica che il detenuto ha quindi presentato domanda di applicazione della semilibert\u0026#224;, allegando a sostegno la possibilit\u0026#224; di svolgere attivit\u0026#224; lavorativa presso un consorzio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale di sorveglianza di Firenze, premessa una dettagliata ricostruzione della evoluzione positiva della personalit\u0026#224; del condannato, anche alla luce delle informazioni acquisite, evidenzia che vi sarebbero le condizioni per l\u0026#8217;ammissione al regime di semilibert\u0026#224;, impedita, per\u0026#242;, dalla condanna riportata per un reato ostativo, con conseguente rilevanza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 354 del 1975;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale di sorveglianza di Firenze richiama i principi della sentenza di questa Corte n. 253 del 2019, e ravvisa il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. della presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224; che si annida nella mancata collaborazione, alla stregua delle norme censurate, dando luogo ad un trattamento penitenziario non individualizzato, tale, in particolare, da precludere l\u0026#8217;ammissione alla semilibert\u0026#224;, e quindi da ostacolare il progressivo reinserimento sociale, mediante svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, anche del detenuto che fruisca positivamente di permessi premio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la preclusione dello svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro in ambiente esterno, fuori delle mura del carcere, viene posta dal rimettente anche a base del richiamo all\u0026#8217;art. 4 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il Tribunale di sorveglianza di Firenze (reg. ord. n. 46 del 2023) dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 27, terzo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti condannati per i delitti ivi contemplati possa essere concessa la semilibert\u0026#224;, nell\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di attivit\u0026#224; di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit., allorch\u0026#233; siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nelle more del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonch\u0026#233; di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, ha previsto all\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 2), l\u0026#8217;integrale sostituzione del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., e l\u0026#8217;aggiunta di tre nuovi commi (1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1, 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1.1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.2);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte ha gi\u0026#224; affermato che la nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosit\u0026#224; ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilit\u0026#224; di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo (ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023 e n. 227 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto ai detenuti e agli internati per delitti di contesto mafioso e, in generale, di tipo associativo, i benefici possono essere loro concessi purch\u0026#233; dimostrino l\u0026#8217;adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o \u0026#171;l\u0026#8217;assoluta impossibilit\u0026#224; di tale adempimento\u0026#187;, nonch\u0026#233; alleghino elementi specifici \u0026#8211; diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall\u0026#8217;organizzazione criminale di eventuale appartenenza \u0026#8211; che consentano di escludere l\u0026#8217;attualit\u0026#224; di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato \u0026#232; stato commesso, nonch\u0026#233; il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonch\u0026#233;, ancora, della sussistenza di iniziative dell\u0026#8217;interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie, sia in quelle della giustizia riparativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ai detenuti per i restanti reati indicati dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. si richiede il rispetto delle medesime condizioni, depurate, tuttavia, da indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo, sicch\u0026#233; la richiesta allegazione deve avere ad oggetto elementi idonei ad escludere l\u0026#8217;attualit\u0026#224; dei collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato \u0026#232; stato commesso (non anche il pericolo di ripristino dei collegamenti con tale contesto);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), numero 3), del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, prevede l\u0026#8217;ampliamento delle fonti di conoscenza a disposizione della magistratura di sorveglianza e la modifica del relativo procedimento, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;onere in capo al detenuto di fornire idonei elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall\u0026#8217;istruttoria, dell\u0026#8217;attuale sussistenza di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato \u0026#232; stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, ha, dunque, dato luogo ad una modifica complessiva della disciplina interessata, modifica che incide immediatamente sul nucleo essenziale dalle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si rende, pertanto, necessario restituire gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, spettando a quest\u0026#8217;ultimo sia verificare l\u0026#8217;influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle medesime questioni, sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza (tra le tante, ordinanze n. 199, n. 72, n. 31 e n. 30 del 2023, n. 231, n. 227 e n. 97 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eordina\u003c/em\u003e la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis, c. 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975 (nella specie, per il reato di cui all\u0027art. 74, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990) - Omessa previsione della possibilit\u0026#224; di concedere la semilibert\u0026#224; anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorch\u0026#233; siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l\u0027attualit\u0026#224; di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di ripristino dei medesimi e il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45995","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Semilibertà - Destinatari - Detenuti condannati per delitti compresi nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975 - Possibilità di concedere il beneficio anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere attuali collegamenti con il contesto del reato e, per reati di criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il pericolo del loro ripristino, nonché un grado sufficiente di avanzamento del programma di trattamento - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto al lavoro - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ord. penit., nella parte in cui non prevede che ai detenuti, condannati per delitti ivi contemplati, possa essere concessa la semilibertà, anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il d.l. n. 162 del 2022, come conv., trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, pur sempre in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. La disciplina intervenuta prevede anche l’ampliamento delle fonti di conoscenza a disposizione della magistratura di sorveglianza e la modifica del relativo procedimento, nonché l’onere in capo al detenuto di fornire idonei elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall’istruttoria, che possano ostare alla concessione dei benefici. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 199/2023 - mass. 45836;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eO. 72/2023 - mass. 45537; O. 31/2023 - mass. 45353-45354; O. 30/2023 - mass. 45356; O. 231/2022 - mass. 45196; O. 227/2022 - mass. 45139-45140; O. 97/2022 - mass. 44823\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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