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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza di Zo\u0026#232; societ\u0026#224; cooperativa a responsabilit\u0026#224; limitata in liquidazione, con ordinanza del 25 gennaio 2021, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 gennaio 2021, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), \u0026#171;nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della societ\u0026#224; cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una societ\u0026#224; lucrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 45 della Costituzione, per la disparit\u0026#224; di trattamento che determina in pregiudizio della singola societ\u0026#224; cooperativa e per i negativi riflessi che ne derivano sulla cooperazione in generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo espone di dover provvedere sull\u0026#8217;istanza avanzata dal commissario liquidatore per l\u0026#8217;accertamento dello stato di insolvenza della Zo\u0026#232; societ\u0026#224; cooperativa a responsabilit\u0026#224; limitata, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell\u0026#8217;art. 2545-terdecies del codice civile con delibera della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia in data 3 luglio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione precisa trattarsi di una societ\u0026#224; gi\u0026#224; operativa nel commercio di fiori e piante, con attivo e ricavi nulli, o assai modesti, e un passivo appena superiore ai tremila euro, quindi di una societ\u0026#224; che, ove fosse stata costituita in forma lucrativa, non sarebbe stata passibile di fallimento, poich\u0026#233; di dimensioni ed esposizione largamente inferiori a quelle stabilite dagli artt. 1, secondo comma, e 15, nono comma, della legge fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Tribunale di Udine evidenzia che tali limiti soggettivi di fallibilit\u0026#224; non sono richiamati dall\u0026#8217;art. 202 della legge fallimentare a proposito dell\u0026#8217;accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell\u0026#8217;impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, n\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 195 della legge medesima riguardo all\u0026#8217;accertamento dello stato di insolvenza anteriore all\u0026#8217;apertura della liquidazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammentato che, ai sensi degli artt. 203 e 237 della legge fallimentare, l\u0026#8217;accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societ\u0026#224; in liquidazione coatta amministrativa comporta l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle disposizioni sulle revocatorie fallimentari e sugli effetti penali nel fallimento, il giudice a quo reputa ingiustificato che questo \u0026#171;inasprimento delle norme di diritto comune\u0026#187; possa prescindere per tali societ\u0026#224; \u0026#8211; tra le quali appunto le cooperative \u0026#8211; dall\u0026#8217;entit\u0026#224; degli interessi coinvolti nella crisi di impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La disparit\u0026#224; di trattamento sarebbe acuita dalla circostanza che, per effetto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonch\u0026#233; di composizione delle crisi da sovraindebitamento), le imprese non fallibili sono assoggettabili a liquidazione del patrimonio, procedura nella quale non sono previste speciali azioni recuperatorie, n\u0026#233; configurabili fattispecie di reato, simili a quelle fallimentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl quadro normativo non sarebbe destinato a evolvere con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), attesa la corrispondenza tra gli artt. 297, comma 1, e 298, comma 1, del medesimo decreto legislativo e gli artt. 195, primo comma, e 202, primo comma, della legge fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Sulla base di queste considerazioni, il rimettente prospetta l\u0026#8217;estensione per consequenzialit\u0026#224; della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, da un lato, all\u0026#8217;art. 195, primo comma, della legge fallimentare e, dall\u0026#8217;altro, agli artt. 297, comma 1, e 298, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili perch\u0026#233; il giudice a quo si sarebbe arrestato a un\u0026#8217;interpretazione letterale della disposizione censurata, mancando di svolgere \u0026#171;ogni ponderazione possibile del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale in cui essa s\u0026#8217;inserisce\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente avrebbe trascurato quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sulla soglia minima di esposizione debitoria, cio\u0026#232; che essa \u0026#232; fissata dal legislatore non per l\u0026#8217;accertamento dello stato di insolvenza, ma per la dichiarazione di fallimento, alla quale ultima non si fa luogo solo per ragioni di economia processuale, recessive di fronte all\u0026#8217;interesse pubblico sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero comunque non fondate per lo statuto differenziato della societ\u0026#224; cooperativa, quale deriva appunto dall\u0026#8217;interesse pubblico connesso allo scopo mutualistico, in linea con le direttive dell\u0026#8217;art. 45 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe risulterebbe giustificato \u0026#171;anche un inasprimento dei controlli e della tutela in favore dei creditori e della generalit\u0026#224;\u0026#187;, che, nell\u0026#8217;ipotesi di accertata insolvenza, \u0026#171;avviene proprio prevedendo l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del regime delle azioni revocatorie e della disciplina penale fallimentari\u0026#187;, giacch\u0026#233;, in tal modo, \u0026#171;viene incentivato l\u0026#8217;uso corretto della cooperazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In vista della camera di consiglio, l\u0026#8217;Avvocatura ha depositato una memoria illustrativa, tornando a evidenziare la specialit\u0026#224; dello statuto delle societ\u0026#224; cooperative, permeato da un interesse generale che, mentre promuove la concessione di benefici e agevolazioni di varia natura, anche fiscale, nel contempo determina vincoli economici e operativi, segnatamente in ordine alla destinazione degli utili e alla devoluzione del patrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interesse pubblico per un impiego corretto e non abusivo della forma cooperativa \u0026#8211; il medesimo interesse che fonda il sistema di vigilanza amministrativa sulle societ\u0026#224; mutualistiche e che spiega l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; delle stesse alla procedura di liquidazione coatta \u0026#8211; giustificherebbe la disposizione censurata al metro degli artt. 3 e 45 Cost., poich\u0026#233; questa si limiterebbe a estendere nella fase patologica della crisi di impresa la maggiore incisivit\u0026#224; dei controlli che accompagna l\u0026#8217;intera vita del tipo societario.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 39 del 2021), il Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), \u0026#171;nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della societ\u0026#224; cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una societ\u0026#224; lucrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce di dover provvedere sull\u0026#8217;istanza di accertamento dello stato di insolvenza di una societ\u0026#224; cooperativa \u0026#8211; gi\u0026#224; posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell\u0026#8217;art. 2545-terdecies del codice civile \u0026#8211;, le cui dimensioni economico-patrimoniali e la cui sofferenza debitoria non raggiungono le soglie di fallibilit\u0026#224; stabilite dagli artt. 1, secondo comma, e 15, nono comma, della legge fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, esponendo la cooperativa \u0026#8220;sotto-soglia\u0026#8221; a un accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, viceversa precluso per l\u0026#8217;impresa lucrativa di analoga entit\u0026#224;, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 45 della Costituzione, perch\u0026#233; la disparit\u0026#224; di trattamento non avrebbe giustificazione alcuna e contraddirebbe il favor legis per lo sviluppo della cooperazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Posto che l\u0026#8217;accertamento dello stato di insolvenza previsto dall\u0026#8217;art. 202 della legge fallimentare comporta l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle disposizioni sulle revocatorie fallimentari e sugli effetti penali nel fallimento, il Tribunale di Udine reputa illogico che questo \u0026#171;inasprimento delle norme di diritto comune\u0026#187; possa operare per societ\u0026#224; cooperative non fallibili in concreto, tanto pi\u0026#249; alla luce della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonch\u0026#233; di composizione delle crisi da sovraindebitamento), che assoggetta le imprese insuscettibili di fallimento alla liquidazione del patrimonio, procedura non caratterizzata da azioni recuperatorie e fattispecie di reato paragonabili a quelle fallimentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSull\u0026#8217;assunto che gli evocati parametri siano lesi per analoghe ragioni anche dall\u0026#8217;art. 195 della legge fallimentare riguardo all\u0026#8217;accertamento dello stato di insolvenza anteriore all\u0026#8217;apertura della liquidazione coatta amministrativa nonch\u0026#233;, in prospettiva della loro futura entrata in vigore, dagli artt. 297, comma 1, e 298, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), il rimettente ipotizza che la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 202, primo comma, della legge fallimentare possa essere estesa, per consequenzialit\u0026#224;, a queste ulteriori disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, prima ancora di contestare la fondatezza delle questioni, ne ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa statale, il rimettente si sarebbe fermato a un\u0026#8217;interpretazione letterale della disposizione censurata e avrebbe mancato di svolgere \u0026#171;ogni ponderazione possibile del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale in cui essa s\u0026#8217;inserisce\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il Tribunale di Udine non avrebbe considerato le indicazioni della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sulla soglia minima di indebitamento, fissata dal legislatore non per l\u0026#8217;accertamento dello stato di insolvenza, ma per la dichiarazione di fallimento, e ispirata a finalit\u0026#224; di economia processuale recessive di fronte all\u0026#8217;interesse pubblico sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Lo scrutinio di questa eccezione di inammissibilit\u0026#224; richiede una pur sintetica illustrazione del quadro normativo e giurisprudenziale, che l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato assume trascurato dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 195, primo comma, della legge fallimentare, \u0026#171;[s]e un\u0026#8217;impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l\u0026#8217;impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o pi\u0026#249; creditori, ovvero dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; che ha la vigilanza sull\u0026#8217;impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 202, primo comma, della legge fallimentare \u0026#8211; disposizione oggi censurata \u0026#8211;, \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;impresa al tempo in cui \u0026#232; stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d\u0026#8217;insolvenza e questa non \u0026#232; stata preventivamente dichiarata a norma dell\u0026#8217;art. 195, il tribunale del luogo dove l\u0026#8217;impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione \u0026#232; stata disposta per insufficienza di attivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due disposizioni contemplano quindi l\u0026#8217;accertamento giudiziario dello stato di insolvenza \u0026#8211; rispettivamente \u0026#8211; anteriore e successivo all\u0026#8217;apertura della liquidazione coatta amministrativa, con identit\u0026#224; di effetti, individuati dagli artt. 203 e 237 della legge fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 203 stabilisce che, \u0026#171;[a]ccertato giudizialmente lo stato d\u0026#8217;insolvenza a norma degli articoli 195 o 202\u0026#187;, \u0026#232; applicabile la disciplina fallimentare degli atti pregiudizievoli ai creditori; l\u0026#8217;art. 237 dispone che \u0026#171;[l]\u0026#8217;accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 \u0026#232; equiparato alla dichiarazione di fallimento\u0026#187; ai fini dell\u0026#8217;applicazione della disciplina dei reati fallimentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Rispetto a quello che si svolge in sede amministrativa, l\u0026#8217;accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ha autonomia di procedimento e di effetti, come questa Corte ha avuto modo di sottolineare a proposito della decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accertamento del tribunale \u0026#171;non costituisce, infatti, una inutile duplicazione della valutazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; governativa di vigilanza effettuata in sede di emissione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto non \u0026#232; irragionevole che tale valutazione compiuta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; governativa abbia una valenza minore, per funzione ed effetti, rispetto al successivo accertamento giudiziario dello stato di insolvenza\u0026#187; (ordinanza n. 362 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non \u0026#232; assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell\u0026#8217;impresa effettuata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; governativa di vigilanza\u0026#187;, posto che \u0026#171;il decreto di liquidazione coatta amministrativa \u0026#232; emesso all\u0026#8217;esito di un procedimento amministrativo il quale, a differenza dell\u0026#8217;accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, n\u0026#233; produce gli effetti del giudicato\u0026#187; (ancora ordinanza n. 362 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il complesso normativo degli artt. 195 e 202 della legge fallimentare si riferisce anche alle societ\u0026#224; cooperative, in quanto soggette a liquidazione coatta amministrativa per causa di insolvenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, nell\u0026#8217;ambito della disciplina delle cooperative, l\u0026#8217;art. 2545-terdecies, primo comma, cod. civ. dispone che, \u0026#171;[i]n caso di insolvenza della societ\u0026#224;, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; governativa alla quale spetta il controllo sulla societ\u0026#224; dispone la liquidazione coatta amministrativa\u0026#187;, aggiungendo che \u0026#171;[l]e cooperative che svolgono attivit\u0026#224; commerciale sono soggette anche al fallimento\u0026#187; (vale al riguardo il criterio di priorit\u0026#224; tra le procedure, stabilito nel secondo comma dello stesso art. 2545-terdecies cod. civ., in aderenza alla regola generale di concorso posta dall\u0026#8217;art. 196 della legge fallimentare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Per l\u0026#8217;art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, pur se esercita un\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, l\u0026#8217;imprenditore non \u0026#232; fallibile ove dimostri il possesso congiunto dei tre requisiti indicativi della modesta entit\u0026#224; dell\u0027impresa, concernenti l\u0026#8217;attivo patrimoniale (lettera a), i ricavi lordi (lettera b) e l\u0026#8217;esposizione debitoria (lettera c).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 15, nono comma, della legge fallimentare dispone che \u0026#171;[n]on si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l\u0026#8217;ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell\u0026#8217;istruttoria prefallimentare \u0026#232; complessivamente inferiore a euro trentamila\u0026#187;, in tal modo aggiungendo alla soglia di fallibilit\u0026#224; riguardante l\u0026#8217;esposizione debitoria, di cui alla lettera c) del secondo comma dell\u0026#8217;art. 1 (ammontare di debiti \u0026#171;anche non scaduti\u0026#187; non superiore ad euro cinquecentomila), una soglia di fallibilit\u0026#224; pi\u0026#249; specifica, attinente alla sofferenza debitoria (\u0026#171;debiti scaduti e non pagati\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI criteri di identificazione dell\u0026#8217;imprenditore fallibile si riferiscono quindi all\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa, all\u0026#8217;organizzazione dei mezzi in essa impiegati e alle ripercussioni che il suo dissesto produce nell\u0026#8217;economia generale, come indica la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 198 del 2009 e n. 570 del 1989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La Corte di cassazione ha affermato che l\u0026#8217;esclusione della dichiarazione di fallimento prevista dall\u0026#8217;art. 15, nono comma, della legge fallimentare \u0026#171;introduce un\u0026#8217;eccezione alla regola della fallibilit\u0026#224; delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche a ipotesi (dichiarazione d\u0026#8217;insolvenza di impresa non fallibile) diverse da quella regolata (dichiarazione di fallimento dell\u0026#8217;impresa insolvente)\u0026#187; (sezione prima civile, sentenza 22 aprile 2013, n. 9681).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima pronuncia nomofilattica ha osservato che tale eccezionale previsione di non fallibilit\u0026#224; \u0026#8211; la quale \u0026#171;non contraddice lo stato d\u0026#8217;insolvenza dell\u0026#8217;impresa e non lo esclude\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#171;risponde ad esigenze di economia processuale che rendono ingiustificati i tempi e i[n] costi di una procedura fallimentare nel caso di esposizioni debitorie minori\u0026#187;, esigenze di risparmio \u0026#171;che non possono essere automaticamente estese all\u0026#8217;istituto della liquidazione coatta amministrativa, connotato da ragioni di pubblica utilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa statale imputa al Tribunale di Udine di non avere considerato gli argomenti sviluppati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9681 del 2013 e di avere pertanto isolato la censurata disposizione dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione prende in esame la citata pronuncia di legittimit\u0026#224; ed esattamente la considera \u0026#171;un precedente orientato nel senso della interpretazione letterale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia il rimettente trova conferma della premessa interpretativa del suo dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, che sia cio\u0026#232; impossibile applicare all\u0026#8217;accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della societ\u0026#224; cooperativa un limite quantitativo di sofferenza debitoria testualmente previsto per la dichiarazione di fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; sufficiente che il giudice a quo abbia consapevolmente escluso la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base del tenore letterale della disposizione censurata (da ultimo, sentenze n. 34 e n. 19 del 2022, n. 204, n. 172, n. 61 e n. 45 del 2021, n. 218 e n. 158 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Come questa Corte ha evidenziato fin dalla sentenza n. 408 del 1989, la rilevanza costituzionale della cooperazione trova la sua ragion d\u0026#8217;essere \u0026#171;nella pi\u0026#249; stretta inerenza che la \u0026#8220;funzione sociale\u0026#8221; presenta nell\u0026#8217;organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante la multiforme articolazione che ha assunto nel concreto dell\u0026#8217;esperienza economica, il modello cooperativistico tiene per s\u0026#233; una vocazione affatto peculiare, quale strumento elettivo di integrazione sociale, specificit\u0026#224; riconosciuta anche a livello europeo, tramite il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Societ\u0026#224; cooperativa europea (SCE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome nel corso fisiologico della sua esistenza, cos\u0026#236; nella fase patologica della crisi, la societ\u0026#224; cooperativa, quand\u0026#8217;anche esercente un\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, non \u0026#232; perfettamente assimilabile a una societ\u0026#224; lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificit\u0026#224;, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parit\u0026#224; di trattamento tra operatori economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ripetutamente affermato che la mutualit\u0026#224; cooperativistica pu\u0026#242; avere gradazioni diverse, che vanno dalla mutualit\u0026#224; \u0026#8220;pura\u0026#8221;, caratterizzata dall\u0026#8217;assenza di qualsiasi scopo di lucro, propria delle societ\u0026#224; cooperative a mutualit\u0026#224; prevalente di cui all\u0026#8217;art. 2512 cod. civ., alla mutualit\u0026#224; \u0026#8220;spuria\u0026#8221;, orientata a una maggiore dinamicit\u0026#224; operativa anche nei confronti di terzi non soci, riferibile alle societ\u0026#224; cooperative \u0026#8220;diverse\u0026#8221;; e questo perch\u0026#233; il fine mutualistico \u0026#232; conciliabile con il lucro \u0026#8220;oggettivo\u0026#8221;, vale a dire con l\u0026#8217;economicit\u0026#224; della gestione, quale tendenziale proporzionalit\u0026#224; tra costi e ricavi, mentre \u0026#232; incompatibile con obiettivi di lucro \u0026#8220;soggettivo\u0026#8221; (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 24 marzo 2014, n. 6835, e ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25478).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, anche la societ\u0026#224; cooperativa a mutualit\u0026#224; \u0026#8220;spuria\u0026#8221;, esercente un\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale e quindi soggetta anche a fallimento a norma dell\u0026#8217;art. 2545-terdecies cod. civ., non cessa di rappresentare un\u0026#8217;entit\u0026#224; differente dalla societ\u0026#224; lucrativa, finalizzata al profitto soggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; si manifesta inequivocabilmente nella circostanza che essa resta soggetta a liquidazione coatta amministrativa, e non soltanto per causa di insolvenza, ai sensi del medesimo art. 2545-terdecies cod. civ., ma anche in conseguenza di uno scioglimento per atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; di vigilanza, come prevede l\u0026#8217;art. 2545-septiesdecies cod. civ. nell\u0026#8217;ipotesi in cui la cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non depositi per due anni consecutivi il bilancio di esercizio ovvero non compia atti di gestione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; della cooperativa esercente attivit\u0026#224; commerciale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa \u0026#232; indice sicuro della persistente rilevanza pubblicistica del tipo societario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela e che la differenziano sotto molteplici aspetti dal fallimento. \u0026#200; infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell\u0026#8217;ambito del diritto privato, attengono a particolari settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarit\u0026#224; teleologico-organizzativa con la pubblica amministrazione (da ultimo, sentenze n. 22 del 2021 e n. 12 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; D\u0026#8217;altronde, solo in un contesto pubblicistico trova spiegazione il sistema di vigilanza amministrativa che l\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: \u0026#171;Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore\u0026#187;), appronta con riferimento a \u0026#171;tutte le forme di societ\u0026#224; cooperative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, che l\u0026#8217;insolvenza della societ\u0026#224; cooperativa possa essere accertata in sede di vigilanza amministrativa, agli effetti della sottoposizione a liquidazione coatta, come si evince dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 220 del 2002, conferma che la crisi funzionale dell\u0026#8217;ente mutualistico, anche se \u0026#8220;spurio\u0026#8221;, involge interessi estranei all\u0026#8217;insolvenza di un comune soggetto di impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;evocazione del parametro di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. risulta quindi impropria, in quanto gli estremi in comparazione sono eterogenei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe soglie fissate dagli artt. 1, secondo comma, e 15, nono comma, della legge fallimentare concernono la dichiarazione di fallimento, mentre l\u0026#8217;art. 202 della medesima legge riguarda la dichiarazione di insolvenza, e, come da questa Corte osservato nella sentenza n. 301 del 2005, l\u0026#8217;accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una societ\u0026#224; in liquidazione coatta amministrativa non pu\u0026#242; essere comparato con la dichiarazione di fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due dichiarazioni giurisdizionali sono equiparate dal legislatore solo per alcuni specifici effetti, cio\u0026#232; \u0026#8211; come visto \u0026#8211; ai fini dell\u0026#8217;esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e della configurabilit\u0026#224; di determinate fattispecie penali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di effetti che si dispiegano nell\u0026#8217;ambito dei controlli ex post e che trovano giustificazione in esigenze pubblicistiche di maggiore tutela, ora del ceto creditorio rispetto agli atti pregiudizievoli, ora dell\u0026#8217;ordine pubblico economico rispetto a fatti di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; \u0026#200; da considerare che anche le cooperative a mutualit\u0026#224; \u0026#8220;spuria\u0026#8221; godono di agevolazioni normative, non esclusi rilevanti benefici fiscali, questi ultimi in deroga all\u0026#8217;art. 223-duodecies, sesto comma, delle disposizioni per l\u0026#8217;attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, che ne fa riserva alle cooperative \u0026#171;a mutualit\u0026#224; prevalente\u0026#187;, definite dall\u0026#8217;art. 2512 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso provvede, ad esempio, l\u0026#8217;art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187;, riguardo al principale vantaggio tributario della societ\u0026#224; cooperativa, cio\u0026#232; la detassazione degli utili destinati a riserva indivisibile: seppure in misura ridotta, questo beneficio \u0026#232; concesso anche alle societ\u0026#224; cooperative a mutualit\u0026#224; non prevalente, in quanto esse stesse, accantonando risorse sottratte per statuto al godimento dei soci, si configurano come enti di creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche da questo punto di vista, risultano giustificate verifiche pi\u0026#249; incisive nella fase della crisi di impresa, onde garantire un utilizzo non distorto delle misure di favore, a salvaguardia dell\u0026#8217;interesse dei fondi mutualistici, ai quali i residui patrimoniali sono destinati per statuto, appunto in funzione dell\u0026#8217;accesso ai regimi agevolativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; La denuncia sollevata dal Tribunale di Udine per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. tradisce quindi una visione \u0026#8220;atomistica\u0026#8221; della realt\u0026#224; giuridica della societ\u0026#224; cooperativa, all\u0026#8217;interno della quale \u0026#232; spezzato il nesso tra benefici e controlli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il richiamo ai meccanismi di composizione e liquidazione previsti dalla legge n. 3 del 2012 si rivela improprio, in quanto postula che l\u0026#8217;insolvenza di un\u0026#8217;impresa di economia sociale \u0026#8211; qual \u0026#232; la societ\u0026#224; cooperativa \u0026#8211; possa essere equiparata, su basi strettamente economico-patrimoniali, all\u0026#8217;insolvenza di un mero debitore civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Del pari, quando denuncia un\u0026#8217;elusione dell\u0026#8217;impegno della Repubblica in favore della cooperazione, il rimettente evoca l\u0026#8217;art. 45 Cost. per una parte soltanto (\u0026#171;[l]a legge ne promuove e favorisce l\u0026#8217;incremento con i mezzi pi\u0026#249; idonei\u0026#187;), senza considerare l\u0026#8217;intero mandato costituzionale (\u0026#171;e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit\u0026#224;\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha in pi\u0026#249; occasioni riconosciuto al legislatore ampia discrezionalit\u0026#224; nella scelta dei \u0026#171;mezzi pi\u0026#249; idonei\u0026#187; di incremento della cooperazione (sentenza n. 334 del 1995; ordinanze n. 19 del 1988 e n. 371 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conferma che il favor per la cooperazione debba essere inteso in senso complessivo, non particellare, e che comunque esso non si traduca in una sommatoria di prerogative, si \u0026#232; anzi ritenuto che il legislatore possa, in questo settore, perseguire obiettivi sistemici anche attraverso l\u0026#8217;imposizione di oneri (sentenza n. 149 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllora, la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell\u0026#8217;ordine pubblico economico connessa all\u0026#8217;accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della societ\u0026#224; cooperativa pu\u0026#242; agevolmente ricondursi agli \u0026#171;opportuni controlli\u0026#187; raccomandati dall\u0026#8217;art. 45 Cost., in base ad un non irragionevole bilanciamento legislativo tra mezzi di promozione e istanze di vigilanza, con conseguente insussistenza della denunciata violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, entrambe le questioni devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Fallimento e procedure concorsuali - Cooperative - Societ\u0026#224; cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non preventivamente dichiarato - Previsione che, ai fini della pronuncia della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, il tribunale prescinde dalla considerazione dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una societ\u0026#224; lucrativa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44885","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Differenze tra l\u0027accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento, nonché con l\u0027accertamento in via amministrativa - Autonomia di procedimento e di effetti. (Classif. 102003).","testo":"L\u0027accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società in liquidazione coatta amministrativa non può essere comparato con la dichiarazione di fallimento: le due dichiarazioni giurisdizionali sono infatti equiparate dal legislatore solo per alcuni specifici effetti, cioè ai fini dell\u0027esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e della configurabilità di determinate fattispecie penali. Si tratta di effetti che si dispiegano nell\u0027ambito dei controlli \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e e che trovano giustificazione in esigenze pubblicistiche di maggiore tutela, ora del ceto creditorio rispetto agli atti pregiudizievoli, ora dell\u0027ordine pubblico economico rispetto a fatti di reato. Inoltre, l\u0027accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ha autonomia di procedimento e di effetti rispetto a quello che si svolge in sede amministrativa: il primo non è infatti assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell\u0027impresa effettuata dall\u0027autorità governativa di vigilanza, posto che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all\u0027esito di un procedimento amministrativo il quale, a differenza dell\u0027accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2021 - mass. 43468; S. 12/2020 - mass. 41433; S. 198/2009 - mass. 33536; O. 362/2007 - mass. 31755; S. 301/2005 - mass. 29665; S. 570/1989 - mass. 15176).\u003c/em\u003e","numero_massima_successivo":"44886","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44886","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Sottoposizione ad essa delle società cooperativa - Accertamento dello stato di insolvenza - Condizioni - Presenza degli stessi requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione di fallimento di un analogo imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 102003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost. - dell\u0027art. 202, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) -, nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa. La società cooperativa, quand\u0027anche esercente un\u0027attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici, pena una visione \"atomistica\" della realtà giuridica della società cooperativa, all\u0027interno della quale è spezzato il nesso tra benefici e controlli. L\u0027impegno della Repubblica in favore della cooperazione deve inoltre essere inteso in senso complessivo e non particellare, potendo ricondursi la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell\u0027ordine pubblico economico connessa all\u0027accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa agli «opportuni controlli» raccomandati dall\u0027art. 45 Cost.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedente: S. 149/2021 - mass. 44031\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44887","numero_massima_precedente":"44885","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"16/03/1942","data_nir":"1942-03-16","numero":"267","articolo":"202","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art202"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44887","titoletto":"Cooperative - In genere - Cooperazione - Ampia discrezionalità del legislatore per il suo incremento, in ragione della sua rilevanza costituzionale. (Classif. 069001).","testo":"Nel settore della cooperazione il legislatore - cui spetta ampia discrezionalità nella scelta dei «mezzi più idonei» per l\u0027incremento di essa - può perseguire obiettivi sistemici anche attraverso l\u0027imposizione di oneri. La rilevanza costituzionale della cooperazione trova infatti la sua ragion d\u0027essere nella più stretta inerenza che la «funzione sociale» presenta nell\u0027organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; S. 408/1989 - mass. 13546; O. 19/1988 - mass. 10185; O. 371/1987 - mass. 3619\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44886","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41297","autore":"Bonfante G.","titolo":"L\u0027identità cooperativa secondo la Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Società","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"688","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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