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Giudici : Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l\u0026#8217;accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza), trasfuso nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilit\u0026#224; sostenibile, nonch\u0026#233; in materia di grandi eventi e per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, nel procedimento vertente tra Strada dei Parchi spa e altri e il Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili e altri, con sentenza non definitiva del 29 dicembre 2022, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di Toto Holding spa, di Strada dei Parchi spa e di Concessioni Autostradali spa, del Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) e di Associazione Utenti Autostrade, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Massimo Luciani per Toto Holding spa, Strada dei Parchi spa e Concessioni Autostradali spa, Mariacristina Tabano per Codacons e per l\u0026#8217;Associazione Utenti Autostrade, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con sentenza non definitiva del 29 dicembre 2022 (reg. ord. n. 96 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l\u0026#8217;accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza), non convertito, \u0026#171;disciplina trasfusa, poi, nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68\u0026#187; (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilit\u0026#224; sostenibile, nonch\u0026#233; in materia di grandi eventi e per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le disposizioni sono censurate nella parte in cui, da un lato, sanciscono la risoluzione della convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l\u0026#8217;ANAS spa e la Strada dei Parchi spa per la gestione in concessione delle autostrade A24 e A25 \u0026#8722; gi\u0026#224; disposta in via amministrativa con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili (MIMS) 14 giugno 2022, n. 29, approvato con decreto del suo Ministro di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze (MEF) del (medesimo) 7 luglio 2022 \u0026#8722; e nella parte in cui, dall\u0026#8217;altro lato, assegnano la gestione provvisoria della rete viaria all\u0026#8217;ANAS spa, a far data dall\u0026#8217;8 luglio 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sono sollevate nei giudizi amministrativi riuniti proposti dalla concessionaria per l\u0026#8217;annullamento dei suddetti decreti ministeriali risolutori e degli atti conseguenziali che hanno disposto il subentro dell\u0026#8217;ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, dopo aver diffusamente argomentato sulla propria giurisdizione, ha prospettato la peculiarit\u0026#224; della fattispecie al suo esame: nella specie, gli atti impugnati non sono applicativi delle norme primarie oggetto di censura, ma queste ultime ripetono la volont\u0026#224; risolutiva dei provvedimenti amministrativi, di cui fanno proprie le motivazioni e cui conferiscono immediata e definitiva efficacia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il TAR Lazio assume di dover applicare le disposizioni in ragione della loro \u0026#171;giustapposizione\u0026#187; alle determinazioni amministrative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la legificazione dei provvedimenti renderebbe la loro impugnazione priva del necessario interesse alla decisione in quanto, pur ove i vizi dedotti in ricorso si rivelassero fondati, la risoluzione del rapporto concessorio rimarrebbe sancita dal dettato normativo, che impedirebbe, in via definitiva, l\u0026#8217;ambita reintegra nella titolarit\u0026#224; della concessione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003elamenta, in primo luogo, il vizio della funzione legislativa per mancanza dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza richiesti dall\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, qualificato l\u0026#8217;intervento legislativo come legge-provvedimento, ne denuncia tanto il contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., per irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224; della scelta di legificazione degli atti amministrativi, quanto l\u0026#8217;illegittima interferenza con la funzione giurisdizionale e la compressione del diritto di difesa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si sono costituite le societ\u0026#224; Strada dei Parchi spa, la Toto Holding spa e la Concessioni Autostradali spa, rispettivamente ricorrente e intervenienti \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e nel giudizio principale, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lazio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituito anche il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), interveniente \u003cem\u003ead opponendum \u003c/em\u003enel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il quale ha concluso per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, in subordine, per la non fondatezza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa statale e la Strada dei Parchi spa hanno depositato memorie con le quali hanno concordemente dato atto del sopravvenire, nelle more del giudizio costituzionale, dell\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, che conterrebbe una ulteriore legge-provvedimento che, in senso inverso a quella censurata, ha disposto la reintegra del concessionario nel rapporto concessorio e ha dettato una apposita disciplina, \u0026#171;sostitutiv[a] della precedente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dallo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e la parte pubblica fa conseguire l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per irrilevanza sopravvenuta, mentre la parte privata sostiene la necessit\u0026#224; della restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per una nuova valutazione della rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; stato, altres\u0026#236;, dedotto e documentato che, in applicazione della novella, la Strada dei Parchi spa ha rinunciato tanto ai ricorsi amministrativi quanto agli atti del giudizio civile intentato nei confronti dell\u0026#8217;amministrazione concedente e dell\u0026#8217;ANAS spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il TAR Lazio, sezione quarta, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non convertito, \u0026#171;disciplina trasfusa, poi, nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u0026#187; del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, da un lato, nella parte in cui sancisce la risoluzione della convenzione unica sottoscritta tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25 \u0026#8722; gi\u0026#224; disposta in via amministrativa \u0026#8722; e, dall\u0026#8217;altro lato, nella parte in cui assegna la gestione provvisoria delle rete viaria all\u0026#8217;ANAS spa, a far data dall\u0026#8217;8 luglio 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il riferimento del rimettente alle due diverse fonti trae origine dalla circostanza che i precetti normativi censurati, dapprima contenuti nell\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non convertito, sono stati riprodotti nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, senza variazioni e senza soluzione di continuit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, prima della scadenza del termine di conversione del d.l. n. 85 del 7 luglio 2022, in sede di conversione del d.l. n. 68 del 16 giugno 2022, sono state riprodotte le disposizioni dell\u0026#8217;indicato d.l. n. 85 e, contestualmente, \u0026#232; stata disposta la sua abrogazione, \u0026#232; stata confermata la validit\u0026#224; degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e sorti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, all\u0026#8217;esito di tale tortuosa tecnica di produzione normativa \u0026#8211; frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all\u0026#8217;intelligibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento (sentenza n. 58 del 2018), princ\u0026#236;pi questi funzionali a garantire certezza nell\u0026#8217;applicazione concreta della legge (sentenza n. 110 del 2023) \u0026#8211; al momento del passaggio in decisione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e era vigente l\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, che il TAR rimettente ha ritenuto \u0026#171;costitui[re] l\u0026#8217;unica normativa da applicare al caso di specie\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, solo il richiamato art. 7\u003cem\u003e-ter \u003c/em\u003edeve ritenersi oggetto dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le disposizioni contestate sono contenute, in particolare, nei primi due commi dell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. 68 del 2022, come convertito, mentre non sono censurate le ulteriori disposizioni disciplinanti gli aspetti conseguenziali alla risoluzione della convenzione e alla disposta gestione provvisoria e, dunque, quelle che hanno stabilito: a) le prescrizioni e le regole per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; affidata ad ANAS spa (ultima parte del comma 2 e commi 3 e 8); b) il passaggio di consegne dalla concessionaria uscente alla nuova affidataria (commi 4, 5 e 6); c) le partite economiche connesse alla scelta risolutiva (commi da 10 a 12);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale intervento legislativo \u0026#8211; nei limiti di quanto di interesse \u0026#8722; prevede, in primo luogo, la reintegra di Strada dei Parchi spa nella concessione delle autostrade A24 e A25 a far data dalle ore 00:00 del 1\u0026#176; gennaio 2024 e fino alla scadenza stabilita nella relativa convenzione unica del 2009, prorogata di un periodo di tempo pari a quello in cui, in seguito alla sua risoluzione, la gestione \u0026#232; stata affidata provvisoriamente ad ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, esso disciplina la retrocessione della gestione delle autostrade da ANAS spa alla Strada dei Parchi spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;efficacia delle suddette norme \u0026#232; subordinata alle rinunce da parte del concessionario ai giudizi intentati nei confronti del ministero concedente, di ANAS spa e di ogni altro soggetto pubblico (art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, e 5), rinunce intervenute per come concordemente dedotto e documentato dalle parti nel giudizio costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito, interviene, per diversi aspetti, sui rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario, con \u0026#8220;revoca\u0026#8221; di quanto in proposito sancito con la precedente legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al regime intertemporale, il suo comma 9 stabilisce che dalla data della stessa reintegra \u0026#171;cessano di avere efficacia [\u0026#8230;] le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022\u0026#187; e, dunque, le disposizioni dedicate agli effetti conseguenti alla disposta decadenza dalla concessione e al temporaneo affidamento della rete autostradale ad ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tanto la disciplina censurata quanto lo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003ehanno contenuto puntuale e concreto e incidono su un singolo rapporto giuridico, cos\u0026#236; rivelando, per come richiamata dalle parti, la natura di legge-provvedimento (da ultimo, sentenze n. 186 e n. 89 del 2022; n. 49 del 2021 e, con particolare riferimento a norme che hanno inciso su specifici rapporti di concessione autostradale, sentenze n. 168 del 2020 e n. 181 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la sopravvenienza normativa comporta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile, una abrogazione delle norme censurate, in quanto reca una nuova regolazione della \u0026#8220;materia\u0026#8221; in cui queste ultime si inseriscono;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito, con il descritto contenuto \u0026#8211; \u0026#8220;speculare\u0026#8221; a quello dell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. 68 del 2022, come convertito \u0026#8211; detta una nuova disciplina della gestione delle autostrade A24 e A25, fondata sulla (ora) disposta riviviscenza della convenzione (in precedenza) risolta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la volont\u0026#224; novativa trova conferma nelle rubriche degli interventi normativi che si sono succeduti, la prima recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25\u0026#187; e la seconda recante \u0026#171;Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, va sottolineato, la normativa sopravvenuta,\u003cem\u003e \u003c/em\u003enel provvedere sulla concessione in senso \u0026#8220;uguale e contrario\u0026#8221; alla precedente legge, non si limita a stabilire le regole della prosecuzione del rapporto, ma \u0026#8220;ritira\u0026#8221; gli effetti conseguenti alla risoluzione \u0026#8211; salvo quelli esauriti con la gestione provvisoria \u0026#8211; e caduca le regole che per essa aveva dettato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;illustrata sopravvenienza normativa potrebbe essere applicabile nella definizione dei giudizi principali;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, in quei processi, le norme censurate non sono n\u0026#233; parametro di legittimit\u0026#224; costituzionale, n\u0026#233; fondamento dei provvedimenti amministrativi impugnati, ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003enon spiega effetti poich\u0026#233; il sindacato di legittimit\u0026#224; degli atti dell\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; sottoposto al principio del \u003cem\u003etempus regit actum \u003c/em\u003ee va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 227 del 2021; n. 170 e n. 7 del 2019; n. 240 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per contro, secondo la peculiarit\u0026#224; evidenziata dal rimettente, le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, avrebbero dovuto applicarsi nella valutazione dell\u0026#8217;interesse a ricorrere, del quale determinerebbero la carenza per effetto della operata legificazione dei decreti risolutori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come noto, l\u0026#8217;interesse ad agire, quale requisito per l\u0026#8217;ottenimento di una pronuncia nel merito, \u0026#232; necessario e sufficiente che sussista nel momento del passaggio in decisione, sicch\u0026#233; la sua valutazione \u0026#232; soggetta alla disciplina vigente in quel tempo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il riscontro e l\u0026#8217;atteggiarsi dell\u0026#8217;interesse alla pronuncia del giudice amministrativo andrebbe rivalutata alla luce del sopraggiunto art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, deve aggiungersi, le norme censurate \u0026#8211; per il loro disporre, in relazione ad uno specifico rapporto concessorio, la risoluzione della convenzione con assegnazione a soggetto terzo della gestione delle autostrade \u0026#8211; hanno istantaneamente prodotto ed esaurito il loro effetto principale e non sono destinate ad ulteriori applicazioni, neppure tra le parti di quel rapporto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto illustrato, si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, diversamente da quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e non legittima questa Corte\u003cem\u003e \u003c/em\u003ea dichiarare direttamente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per \u0026#171;irrilevanza sopravvenuta\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2023 e ordinanza n. 243 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, piuttosto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il significativo mutamento del quadro normativo comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta verificarne l\u0026#8217;incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (tra le tantissime, ordinanze n. 72 e n. 36 del 2023; n. 231 e n. 97 del 2022; n. 243 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, si rende necessaria la restituzione degli atti al TAR Lazio, con assorbimento dei profili di inammissibilit\u0026#224; eccepiti dalle parti.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l\u0026#8217;accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza), trasfuso nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilit\u0026#224; sostenibile, nonch\u0026#233; in materia di grandi eventi e per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, nel procedimento vertente tra Strada dei Parchi spa e altri e il Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili e altri, con sentenza non definitiva del 29 dicembre 2022, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di Toto Holding spa, di Strada dei Parchi spa e di Concessioni Autostradali spa, del Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) e di Associazione Utenti Autostrade, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Massimo Luciani per Toto Holding spa, Strada dei Parchi spa e Concessioni Autostradali spa, Mariacristina Tabano per Codacons e per l\u0026#8217;Associazione Utenti Autostrade, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche, con sentenza non definitiva del 29 dicembre 2022 (reg. ord. n. 96 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l\u0026#8217;accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza), non convertito, \u0026#171;disciplina trasfusa, poi, nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68\u0026#187; (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilit\u0026#224; sostenibile, nonch\u0026#233; in materia di grandi eventi e per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le disposizioni sono censurate nella parte in cui, da un lato, sanciscono la risoluzione della convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l\u0026#8217;ANAS spa e la Strada dei Parchi spa per la gestione in concessione delle autostrade A24 e A25 \u0026#8722; gi\u0026#224; disposta in via amministrativa con il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili (MIMS) 14 giugno 2022, n. 29, approvato con decreto del suo Ministro di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze (MEF) del (medesimo) 7 luglio 2022 \u0026#8722; e nella parte in cui, dall\u0026#8217;altro lato, assegnano la gestione provvisoria della rete viaria all\u0026#8217;ANAS spa, a far data dall\u0026#8217;8 luglio 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sono sollevate nei giudizi amministrativi riuniti proposti dalla concessionaria per l\u0026#8217;annullamento dei suddetti decreti ministeriali risolutori e degli atti conseguenziali che hanno disposto il subentro dell\u0026#8217;ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, dopo aver diffusamente argomentato sulla propria giurisdizione, ha prospettato la peculiarit\u0026#224; della fattispecie al suo esame: nella specie, gli atti impugnati non sono applicativi delle norme primarie oggetto di censura, ma queste ultime ripetono la volont\u0026#224; risolutiva dei provvedimenti amministrativi, di cui fanno proprie le motivazioni e cui conferiscono immediata e definitiva efficacia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il TAR Lazio assume di dover applicare le disposizioni in ragione della loro \u0026#171;giustapposizione\u0026#187; alle determinazioni amministrative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la legificazione dei provvedimenti renderebbe la loro impugnazione priva del necessario interesse alla decisione in quanto, pur ove i vizi dedotti in ricorso si rivelassero fondati, la risoluzione del rapporto concessorio rimarrebbe sancita dal dettato normativo, che impedirebbe, in via definitiva, l\u0026#8217;ambita reintegra nella titolarit\u0026#224; della concessione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003elamenta, in primo luogo, il vizio della funzione legislativa per mancanza dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza richiesti dall\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, qualificato l\u0026#8217;intervento legislativo come legge-provvedimento, ne denuncia tanto il contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., per irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224; della scelta di legificazione degli atti amministrativi, quanto l\u0026#8217;illegittima interferenza con la funzione giurisdizionale e la compressione del diritto di difesa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si sono costituite le societ\u0026#224; Strada dei Parchi spa, la Toto Holding spa e la Concessioni Autostradali spa, rispettivamente ricorrente e intervenienti \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e nel giudizio principale, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lazio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituito anche il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), interveniente \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il quale ha concluso per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, in subordine, per la non fondatezza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa statale e la Strada dei Parchi spa hanno depositato memorie con le quali hanno concordemente dato atto del sopravvenire, nelle more del giudizio costituzionale, dell\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, che conterrebbe una ulteriore legge-provvedimento che, in senso inverso a quella censurata, ha disposto la reintegra del concessionario nel rapporto concessorio e ha dettato una apposita disciplina, \u0026#171;sostitutiv[a] della precedente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dallo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e la parte pubblica fa conseguire l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per irrilevanza sopravvenuta, mentre la parte privata sostiene la necessit\u0026#224; della restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per una nuova valutazione della rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; stato, altres\u0026#236;, dedotto e documentato che, in applicazione della novella, la Strada dei Parchi spa ha rinunciato tanto ai ricorsi amministrativi quanto agli atti del giudizio civile intentato nei confronti dell\u0026#8217;amministrazione concedente e dell\u0026#8217;ANAS spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il TAR Lazio, sezione quarta, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non convertito, \u0026#171;disciplina trasfusa, poi, nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u0026#187; del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, da un lato, nella parte in cui sancisce la risoluzione della convenzione unica sottoscritta tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25 \u0026#8722; gi\u0026#224; disposta in via amministrativa \u0026#8722; e, dall\u0026#8217;altro lato, nella parte in cui assegna la gestione provvisoria delle rete viaria all\u0026#8217;ANAS spa, a far data dall\u0026#8217;8 luglio 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il riferimento del rimettente alle due diverse fonti trae origine dalla circostanza che i precetti normativi censurati, dapprima contenuti nell\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non convertito, sono stati riprodotti nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, senza variazioni e senza soluzione di continuit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, prima della scadenza del termine di conversione del d.l. n. 85 del 7 luglio 2022, in sede di conversione del d.l. n. 68 del 16 giugno 2022, sono state riprodotte le disposizioni dell\u0026#8217;indicato d.l. n. 85 e, contestualmente, \u0026#232; stata disposta la sua abrogazione, \u0026#232; stata confermata la validit\u0026#224; degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e sorti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, all\u0026#8217;esito di tale tortuosa tecnica di produzione normativa \u0026#8211; frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all\u0026#8217;intelligibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento (sentenza n. 58 del 2018), princ\u0026#236;pi questi funzionali a garantire certezza nell\u0026#8217;applicazione concreta della legge (sentenza n. 110 del 2023) \u0026#8211; al momento del passaggio in decisione del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e era vigente l\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, che il TAR rimettente ha ritenuto \u0026#171;costitui[re] l\u0026#8217;unica normativa da applicare al caso di specie\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, solo il richiamato art. 7\u003cem\u003e-ter \u003c/em\u003edeve ritenersi oggetto dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le disposizioni contestate sono contenute, in particolare, nei primi due commi dell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. 68 del 2022, come convertito, mentre non sono censurate le ulteriori disposizioni disciplinanti gli aspetti conseguenziali alla risoluzione della convenzione e alla disposta gestione provvisoria e, dunque, quelle che hanno stabilito: a) le prescrizioni e le regole per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; affidata ad ANAS spa (ultima parte del comma 2 e commi 3 e 8); b) il passaggio di consegne dalla concessionaria uscente alla nuova affidataria (commi 4, 5 e 6); c) le partite economiche connesse alla scelta risolutiva (commi da 10 a 12);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale intervento legislativo \u0026#8211; nei limiti di quanto di interesse \u0026#8722; prevede, in primo luogo, la reintegra di Strada dei Parchi spa nella concessione delle autostrade A24 e A25 a far data dalle ore 00:00 del 1\u0026#176; gennaio 2024 e fino alla scadenza stabilita nella relativa convenzione unica del 2009, prorogata di un periodo di tempo pari a quello in cui, in seguito alla sua risoluzione, la gestione \u0026#232; stata affidata provvisoriamente ad ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, esso disciplina la retrocessione della gestione delle autostrade da ANAS spa alla Strada dei Parchi spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;efficacia delle suddette norme \u0026#232; subordinata alle rinunce da parte del concessionario ai giudizi intentati nei confronti del ministero concedente, di ANAS spa e di ogni altro soggetto pubblico (art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, e 5), rinunce intervenute per come concordemente dedotto e documentato dalle parti nel giudizio costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito, interviene, per diversi aspetti, sui rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario, con \u0026#8220;revoca\u0026#8221; di quanto in proposito sancito con la precedente legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al regime intertemporale, il suo comma 9 stabilisce che dalla data della stessa reintegra \u0026#171;cessano di avere efficacia [\u0026#8230;] le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022\u0026#187; e, dunque, le disposizioni dedicate agli effetti conseguenti alla disposta decadenza dalla concessione e al temporaneo affidamento della rete autostradale ad ANAS spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tanto la disciplina censurata quanto lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ehanno contenuto puntuale e concreto e incidono su un singolo rapporto giuridico, cos\u0026#236; rivelando, per come richiamata dalle parti, la natura di legge-provvedimento (da ultimo, sentenze n. 186 e n. 89 del 2022; n. 49 del 2021 e, con particolare riferimento a norme che hanno inciso su specifici rapporti di concessione autostradale, sentenze n. 168 del 2020 e n. 181 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la sopravvenienza normativa comporta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile, una abrogazione delle norme censurate, in quanto reca una nuova regolazione della \u0026#8220;materia\u0026#8221; in cui queste ultime si inseriscono;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito, con il descritto contenuto \u0026#8211; \u0026#8220;speculare\u0026#8221; a quello dell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. 68 del 2022, come convertito \u0026#8211; detta una nuova disciplina della gestione delle autostrade A24 e A25, fondata sulla (ora) disposta riviviscenza della convenzione (in precedenza) risolta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la volont\u0026#224; novativa trova conferma nelle rubriche degli interventi normativi che si sono succeduti, la prima recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25\u0026#187; e la seconda recante \u0026#171;Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, va sottolineato, la normativa sopravvenuta,\u003cem\u003e \u003c/em\u003enel provvedere sulla concessione in senso \u0026#8220;uguale e contrario\u0026#8221; alla precedente legge, non si limita a stabilire le regole della prosecuzione del rapporto, ma \u0026#8220;ritira\u0026#8221; gli effetti conseguenti alla risoluzione \u0026#8211; salvo quelli esauriti con la gestione provvisoria \u0026#8211; e caduca le regole che per essa aveva dettato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;illustrata sopravvenienza normativa potrebbe essere applicabile nella definizione dei giudizi principali;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, in quei processi, le norme censurate non sono n\u0026#233; parametro di legittimit\u0026#224;, n\u0026#233; fondamento dei provvedimenti amministrativi impugnati, ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon spiega effetti poich\u0026#233; il sindacato di legittimit\u0026#224; degli atti dell\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; sottoposto al principio del \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 227 del 2021; n. 170 e n. 7 del 2019; n. 240 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per contro, secondo la peculiarit\u0026#224; evidenziata dal rimettente, le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, avrebbero dovuto applicarsi nella valutazione dell\u0026#8217;interesse a ricorrere, del quale determinerebbero la carenza per effetto della operata legificazione dei decreti risolutori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come noto, l\u0026#8217;interesse ad agire, quale requisito per l\u0026#8217;ottenimento di una pronuncia nel merito, \u0026#232; necessario e sufficiente che sussista nel momento del passaggio in decisione, sicch\u0026#233; la sua valutazione \u0026#232; soggetta alla disciplina vigente in quel tempo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il riscontro e l\u0026#8217;atteggiarsi dell\u0026#8217;interesse alla pronuncia del giudice amministrativo andrebbe rivalutata alla luce del sopraggiunto art. 14-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.l. n. 145 del 2023, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, deve aggiungersi, le norme censurate \u0026#8211; per il loro disporre, in relazione ad uno specifico rapporto concessorio, la risoluzione della convenzione con assegnazione a soggetto terzo della gestione delle autostrade \u0026#8211; hanno istantaneamente prodotto ed esaurito il loro effetto principale e non sono destinate ad ulteriori applicazioni, neppure tra le parti di quel rapporto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per quanto illustrato, si impone il riesame della perdurante rilevanza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, diversamente da quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e non legittima questa Corte\u003cem\u003e \u003c/em\u003ea dichiarare direttamente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per \u0026#171;irrilevanza sopravvenuta\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2023 e ordinanza n. 243 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, piuttosto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il significativo mutamento del quadro normativo comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta verificarne l\u0026#8217;incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (tra le tantissime, ordinanze n. 72 e n. 36 del 2023; n. 231 e n. 97 del 2022; n. 243 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, si rende necessaria la restituzione degli atti al TAR Lazio, con assorbimento dei profili di inammissibilit\u0026#224; eccepiti dalle parti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eordina \u003c/em\u003ela restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eordina \u003c/em\u003ela restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","cem_anno":"2024","cem_numero":"102","cem_rigetto":"0","oggetto":"Contratti pubblici - Concessioni - Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 - Prevista risoluzione per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi spa, in base alle motivazioni del decreto della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili n. 29 del 2022, approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2022 - Prevista retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili in qualit\u0026#224; di concedente della medesima rete autostradale - Previsto affidamento, nelle more del trasferimento della titolarit\u0026#224; della concessione di detta rete autostradale alla societ\u0026#224; in-house normativamente indicata, ad ANAS spa non oltre il 31 dicembre 2023, per assicurare la continuit\u0026#224; della circolazione in condizione di sicurezza, della gestione delle autostrade A24 e A25, degli interventi di manutenzione ordinaria e di sicurezza antisismica, nonch\u0026#233; di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario - Denunciate disposizioni che illegittimamente \"legificano\" le motivazioni di atti amministrativi, configurando una legge-provvedimento, senza palesare le ragioni di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza che dovrebbero sorreggere il ricorso al decreto-legge.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45997","titoletto":"Decreto-legge - In genere - Abrogazione in pendenza del termine di conversione - Sanatoria degli effetti già prodotti e riproduzione di disposizione in esso contenuta in altro decreto-legge, per mezzo della legge di conversione di quest\u0027ultimo - Uso anomalo del procedimento di conversione - Pregiudizio dei principi di chiarezza e intelligibilità dell\u0027ordinamento, funzionali a garantire certezza nell\u0027applicazione della legge. (Classif. 076001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa riproduzione di disposizioni contenute in un decreto-legge non convertito\u003cspan style\u003d\"color: red;\"\u003e \u003c/span\u003e–\u003cspan style\u003d\"color: red;\"\u003e \u003c/span\u003eprima della scadenza del termine di conversione – nella legge di conversione di un diverso decreto-legge – che contestualmente abroga il primo e ne fa salvi gli effetti \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003eprodottisi – costituisce un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione, che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all’intelligibilità dell’ordinamento, princìpi questi funzionali a garantire certezza nell’applicazione concreta della legge. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 110/2023 - mass. 45588; S. 58/2018 - mass. 41076, 41077; S. 22/2012 - mass. 36070\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45998","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45998","titoletto":"Legge - Leggi provvedimento - Caratteristiche - Contenuto puntuale e concreto, in relazione a un singolo rapporto giuridico. (Classif. 141005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eRicorre la natura di legge provvedimento \u003cem\u003equando le disposizioni \u003c/em\u003ehanno contenuto puntuale e concreto e incidono su un singolo rapporto giuridico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 186/2022 – mass. 45048; S. 89/2022; S. 49/2021 – mass. 43676; S. 168/2020 – mass. 42602; S. 181/2019 – mass. 42797\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45999","numero_massima_precedente":"45997","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45999","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo di norma censurata in un giudizio impugnatorio - Condizione - Parametro di legittimità o fondamento dei provvedimenti amministrativi impugnati - Applicazione del principio tempus regit actum - Perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando [in un giudizio impugnatorio] le norme censurate sono parametro di legittimità o fondamento dei provvedimenti amministrativi impugnati lo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003enon spiega effetti e non comporta, pertanto, la restituzione degli atti poiché il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del \u003cem\u003etempus regit actum \u003c/em\u003ee va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46000","numero_massima_precedente":"45998","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46000","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Significativo mutamento del quadro normativo (in particolare: abrogazione di legge-provvedimento che aveva «legificato» il provvedimento contro cui il ricorrente aveva agito dinnanzi al GA) - Interesse ad agire - Sussistenza al momento del passaggio in decisione - Necessità di valutazione del rimettente sull\u0027interesse alla pronuncia del GA - Conseguente restituzione degli atti (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alle questioni aventi ad oggetto la disposizione che sancisce la risoluzione della convenzione tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa, relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25, già disposta in via amministrativa con decreto del MIMS). (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl significativo mutamento del quadro normativo comporta la restituzione degli atti al rimettente, cui spetta verificarne l’incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non legittimando la Corte costituzionale a dichiarare direttamente l’inammissibilità delle questioni per irrilevanza sopravvenuta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2023; O. 72/2023 - mass. 45537; O. 36/2023 - mass. 45473; O. 231/2022 - mass. 45196; O. 97/2022 - mass. 44823; O. 243/2021 - mass. 44407\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’interesse ad agire, quale requisito per l’ottenimento di una pronuncia nel merito, è necessario e sufficiente che sussista nel momento del passaggio in decisione, sicché la sua valutazione è soggetta alla disciplina vigente in quel tempo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al TAR Lazio, sez. quarta, per il riesame, alla luce del mutato quadro normativo, della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost. – dell’art. 2 del d.l. n. 85 del 2022, non conv., disciplina trasfusa, poi, nell’art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 68 del 2022, come conv., nella parte in cui sancisce la risoluzione della convenzione unica sottoscritta tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa relativa alla concessione delle autostrade A24 e A25 - già disposta in via amministrativa con decreto del MIMS -, e assegna la gestione provvisoria della rete viaria all’ANAS. Successivamente, l’art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 145 del 2023, come conv., ha reintegrato Strada dei Parchi spa in tale concessione, a far data dal 1° gennaio 2024, abrogando così le norme censurate, mediante nuova regolazione della materia. Tanto le disposizioni censurate quanto lo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003einfluiscono – in termini opposti – sull’interesse ad agire della concessionaria ricorrente, che il giudice amministrativo deve riscontrare al momento del passaggio in decisione. Il\u003cem\u003e \u003c/em\u003eriscontro e l’atteggiarsi dell’interesse alla pronuncia vanno, pertanto, rivalutati alla luce del sopraggiunto art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e citato. Inoltre, l’abrogata legge-provvedimento di cui all’art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, avendo esaurito i suoi effetti con la risoluzione del rapporto concessorio, assegnato a un soggetto terzo, non è neppure destinata ad ulteriori applicazioni).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45999","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"07/07/2022","data_nir":"2022-07-07","numero":"85","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"trasfuso","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-07-07;85~art2"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"16/06/2022","data_nir":"2022-06-16","numero":"68","articolo":"7","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-06-16;68~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/08/2022","data_nir":"2022-08-05","numero":"108","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;108"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46595","autore":"Panebianco M.","titolo":"Considerazioni minime sul Comunicato della Presidenza della Repubblica dell’8 ottobre 2025: “Su ciò, di cui non si può parlare si deve tacere”?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46594_2024_30.pdf","nome_file_fisico":"110-2023_panebianco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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