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M., con ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 7 ottobre 2019 (reg. ord. n. 86 del 2020), emessa in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale di F. M., ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIvi, in relazione all\u0026#8217;erogazione del reddito di cittadinanza, si prevede che \u0026#171;[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui \u0026#232; applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell\u0026#8217;arresto o del fermo, nonch\u0026#233; del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all\u0026#8217;articolo 7, comma 3, l\u0026#8217;erogazione del beneficio di cui all\u0026#8217;articolo 1 \u0026#232; sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell\u0026#8217;articolo 296 del codice di procedura penale o che si \u0026#232; sottratto volontariamente all\u0026#8217;esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 13\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Premette il giudice a quo che l\u0026#8217;art. l della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale e sulle garanzie d\u0026#8217;indipendenza della Corte costituzionale) individua come condizioni di ammissibilit\u0026#224; del vaglio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale che la questione sorga dinanzi a un giudice e nell\u0026#8217;ambito di un giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8722; Secondo la giurisprudenza costituzionale tali termini devono essere intesi sulla base di un\u0026#8217;interpretazione sostanziale e non meramente formale, al fine di evitare \u0026#171;zone franche di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;. Sono cos\u0026#236; ammissibili le questioni sollevate da un soggetto chiamato ad applicare il diritto a casi concreti e in condizione di autonomia, neutralit\u0026#224; e indipendenza da altri poteri, nell\u0026#8217;esercizio di attribuzioni che attengono alla tutela di diritti e interessi legittimi e che vengono esercitate nel rispetto di regole che garantiscano il diritto di difesa (sono richiamate le sentenze n. 226 del 1976 e, con specifico riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, n. 129 del 1957).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, sebbene non sia dubbio in astratto che il giudice per le indagini preliminari rientri nella giurisdizione ordinaria e che il procedimento cautelare sia un giudizio, il potere cautelare sarebbe gi\u0026#224; stato compiutamente esercitato con l\u0026#8217;adozione della misura cautelare, mentre la sospensione del reddito di cittadinanza avverrebbe nell\u0026#8217;ambito di un sub\u0026#173;procedimento consequenziale all\u0026#8217;esercizio del potere giurisdizionale menzionato. Nondimeno, anche a voler considerare la sospensione del reddito di cittadinanza quale sanzione amministrativa, si tratterebbe pur sempre dell\u0026#8217;applicazione del diritto da parte di un soggetto terzo, imparziale e indipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8722; La misura che il giudice deve obbligatoriamente adottare, inoltre, potrebbe configurarsi solo formalmente come amministrativa, ma sarebbe sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, che ha qualificato le sanzioni amministrative di carattere afflittivo equiparabili a quelle penali, con conseguente necessit\u0026#224; di applicare le relative garanzie (si richiama la sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sospensione del reddito di cittadinanza avrebbe un chiaro carattere afflittivo, poich\u0026#233;, al cospetto di un beneficio di natura assistenziale \u0026#8211; volto a soddisfare le esigenze basilari di sopravvivenza del percettore e del suo nucleo familiare e una pluralit\u0026#224; di diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla vita, al lavoro e alla famiglia \u0026#8211; non s\u0026#8217;individuerebbe alcuna finalit\u0026#224; diversa da quella punitiva nel provvedimento sospensivo in conseguenza della mera applicazione di una misura cautelare personale. Il carattere afflittivo si coglierebbe, poi, anche dalla definitivit\u0026#224; della lesione prodotta dal provvedimento di sospensione, poich\u0026#233; in caso di revoca di quest\u0026#8217;ultimo gli arretrati non corrisposti non potrebbero essere recuperati dal beneficiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe si considerasse inammissibile la questione in esame, inoltre, il soggetto si vedrebbe gravato da una sanzione sostanzialmente penale senza che sia stato attivato il contraddittorio sul punto, nemmeno in maniera postuma; la sospensione del beneficio economico, infatti, opererebbe automaticamente, senza che la decisione sia suscettibile d\u0026#8217;impugnazione, n\u0026#233; dinanzi al giudice amministrativo, non essendo la decisione qualificabile come atto formalmente amministrativo, n\u0026#233; al Tribunale del riesame, essendo sottoponibili a questo soltanto le questioni attinenti alla misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.3.\u0026#8722; La proposizione della questione di legittimit\u0026#224; non potrebbe nemmeno ritenersi tardiva, sia perch\u0026#233; il potere di sospendere il reddito di cittadinanza non sarebbe ancora stato esercitato dal rimettente, sia perch\u0026#233; la valutazione circa la sospensione non potrebbe essere assunta in un momento antecedente. Infatti, nella fase di cui al giudizio a quo, costituente passaggio obbligato conseguente all\u0026#8217;applicazione della misura cautelare e allo svolgimento dell\u0026#8217;interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., il giudice dovrebbe fare applicazione dell\u0026#8217;art. 7-ter, comma l, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, tenuto conto che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che \u0026#232; in sede di interrogatorio che pu\u0026#242; e deve essere chiesto al soggetto sottoposto alla misura cautelare se sia beneficiario del reddito di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, in punto di rilevanza il rimettente precisa che la vicenda alla base dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione origina dall\u0026#8217;applicazione, nei confronti di F. M., della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-bis cod. proc. pen., in relazione a fatti riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all\u0026#8217;art. 572 del codice penale. In sede d\u0026#8217;interrogatorio ai sensi dell\u0026#8217;art. 294 cod. proc. pen. il soggetto in questione ha dichiarato di essere beneficiario del reddito di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, pertanto, dovrebbe necessariamente applicare l\u0026#8217;art. 7-ter, comma l, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ossia sospendere l\u0026#8217;erogazione del beneficio economico (alla luce del comma 4 del medesimo articolo), con decreto che deve essere comunicato all\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro quindici giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Nel merito le norme censurate sarebbero in primo luogo in contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; Tali disposizioni, infatti, pongono la persona umana al centro del sistema, sia nella sua dimensione individuale, sia in quella collettiva, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che fungono da limite, tra le altre cose, appunto al pieno sviluppo della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome confermerebbero anche i lavori preparatori alla legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza sarebbe volto a porre delle \u0026#171;misure di contrasto alla povert\u0026#224; e all\u0026#8217;esclusione sociale\u0026#187;, andando a inserire gli strumenti assistenziali introdotti nell\u0026#8217;ambito dei \u0026#171;livelli essenziali delle prestazioni\u0026#187; (LEP). Tale impostazione risulterebbe confermata dalla lettura dell\u0026#8217;art. l del citato decreto-legge, in cui \u0026#232; precisato come il reddito di cittadinanza sia una misura destinata al \u0026#171;contrasto [\u0026#8230;] all\u0026#8217;esclusione sociale\u0026#187;, a \u0026#171;favorire il diritto all\u0026#8217;informazione, all\u0026#8217;istruzione, alla formazione\u0026#187; e a garantire \u0026#171;sostegno economico e [\u0026#8230;] inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn virt\u0026#249; della sospensione, quindi, il beneficiario sarebbe privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, senza che possa ravvisarsi alcuna ragione giustificatrice di un simile trattamento punitivo. La ratio del reddito di cittadinanza, infatti, non sarebbe premiale, ma assistenziale e d\u0026#8217;inclusione. In questo senso, finanche chi viene condannato in via definitiva avrebbe il diritto di sopravvivere, a meno che non si voglia considerare la revoca del beneficio quale strumento per configurare un complesso sanzionatorio con funzione general-preventiva e punitiva, in violazione altres\u0026#236; del principio rieducativo di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEmergerebbe, quindi, una palese irragionevolezza del sacrificio imposto al soggetto nella fase cautelare, senza che ci\u0026#242; sia ancorato a una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente sanzionatoria-punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; In secondo luogo, sarebbero altres\u0026#236; violati gli artt. l e 4 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, infatti, impone al beneficiario del reddito di cittadinanza la sottoscrizione di un patto per il lavoro e di un patto per l\u0026#8217;inclusione sociale, con una dichiarazione d\u0026#8217;immediata disponibilit\u0026#224; al lavoro; ulteriori disposizioni, poi, prevedono la riduzione della somma erogata nel caso in cui il beneficiario non partecipi alle attivit\u0026#224; formative, nonch\u0026#233; la revoca del reddito di cittadinanza se per tre volte venga rifiutata una congrua proposta di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale strumento, pertanto, sarebbe anche finalizzato all\u0026#8217;inserimento lavorativo e alla formazione privata del beneficiario. La sospensione, cos\u0026#236;, limiterebbe ingiustificatamente la possibilit\u0026#224; del soggetto sottoposto a misura cautelare di formarsi in maniera tale da essere inserito nel mondo del lavoro, poich\u0026#233; la limitazione della libert\u0026#224; connessa all\u0026#8217;attivazione del meccanismo cautelare non comporterebbe necessariamente l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; del soggetto di svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; La disposizione censurata violerebbe poi gli artt. 29, 30 e 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reddito di cittadinanza, infatti, \u0026#232; riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno all\u0026#8217;intero nucleo, ove questo sia composto da altri soggetti oltre al diretto beneficiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tutela della famiglia, anche con misure economiche, in linea con le previsioni di origine sovranazionale (art. 9 CDFUE), sarebbe cos\u0026#236; pregiudicata dalla sospensione del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8722; Ancora sarebbero lesi gli artt. 27, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.1.\u0026#8722; Innanzi tutto, verrebbe pregiudicato il principio di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale, poich\u0026#233; il nucleo familiare sarebbe privato del sostentamento in virt\u0026#249; di un fatto eventualmente commesso da un familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.2.\u0026#8722; Inoltre, vi sarebbe anche una violazione del principio della presunzione di non colpevolezza, posta dall\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 48 CDFUE e dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl regime cautelare, infatti, avrebbe di per s\u0026#233; carattere rebus sic stantibus, sarebbe contraddistinto da un contradditorio ridotto e si fonderebbe su un accertamento basato su criteri meno stringenti di quelli previsti dall\u0026#8217;art. 533 cod. proc. pen. per giungere alla condanna, la quale, in ogni caso, \u0026#232; suscettibile di essere superata dalle decisioni assunte in sede di impugnazione, quanto meno fino al sopraggiungere del giudicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata \u0026#8211; imponendo l\u0026#8217;applicazione della sospensione del reddito di cittadinanza, sanzione di carattere penale, a un soggetto non ancora condannato, nemmeno in via provvisoria \u0026#8211; determinerebbe cos\u0026#236; una palese violazione della presunzione d\u0026#8217;innocenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8722; Infine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., inteso quale fondamento del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, prevede la sospensione del reddito di cittadinanza sia in caso di applicazione di una misura cautelare personale, con riferimento a qualsiasi reato, sia in conseguenza di una condanna non definitiva, ma per i soli reati per i quali l\u0026#8217;art. 7, comma 3, del medesimo decreto-legge dispone la revoca del beneficio nell\u0026#8217;evenienza di condanna definitiva (ossia i delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso oggetto del giudizio a quo l\u0026#8217;indagato non \u0026#232; chiamato a rispondere per uno di tali reati e, pertanto, il rimettente dovrebbe sospendere il beneficio pur sapendo che tale statuizione sar\u0026#224; sicuramente revocata, anche in presenza di una condanna definitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEmergerebbe, quindi, un trattamento assolutamente irragionevole oltre che discriminatorio, posto che in presenza di due condotte identiche, per cui a una soltanto faccia seguito l\u0026#8217;applicazione della misura cautelare, ove si giungesse alla medesima condanna, l\u0026#8217;avvenuta sospensione del reddito di cittadinanza vi sarebbe stata solo per un condannato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disparit\u0026#224; risulterebbe ancora pi\u0026#249; grave in considerazione del gi\u0026#224; citato comma 5 dello stesso art. 7-ter, secondo cui, in caso di revoca della sospensione, il beneficiario non pu\u0026#242; pi\u0026#249; ottenere gli arretrati, con conseguente integrazione di un vulnus non riparabile neppure in seguito a una pronuncia assolutoria, con palese ribaltamento, ancora una volta, della presunzione di innocenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.2.\u0026#8722; Oltre a tale irragionevolezza intrinseca, la disposizione censurata sarebbe irragionevole anche in raffronto all\u0026#8217;art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell\u0026#8217;iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; o indiretta), che prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per l\u0026#8217;omicidio volontario del coniuge. Tale disciplina, che pure sembrerebbe violare la presunzione di innocenza, in ogni caso, posticiperebbe la sospensione a un vaglio di meritevolezza pi\u0026#249; profondo e pi\u0026#249; completo (visto il contraddittorio che precede il rinvio a giudizio) di quello compiuto in sede cautelare e prevedrebbe il diritto dell\u0026#8217;imputato a ricevere le somme arretrate e non ottenute per via della sospensione, in caso di proscioglimento definitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8722; Da ultimo, il giudice a quo asserisce l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di fornire un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme, che consenta di valutare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di sospendere o meno l\u0026#8217;erogazione del reddito di cittadinanza. Una tale interpretazione, oltre a produrre effetto solo inter partes, sarebbe contra legem e risulterebbe essa stessa incostituzionale, rimettendo al giudice una valutazione prettamente amministrativa, caratterizzata da un arbitrio in assenza di criteri guida legislativamente imposti, con un effetto sanzionatorio comunque incompatibile con la ratio assistenziale del beneficio economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 4 agosto 2020 \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate dal GIP presso il Tribunale di Palermo siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In punto di rilevanza l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia come l\u0026#8217;intervento richiesto sia senz\u0026#8217;altro creativo, implicando scelte affidate alle valutazioni discrezionali del legislatore, con conseguente inammissibilit\u0026#224; delle questioni (sono richiamate la sentenza di questa Corte n. 87 del 2013 e le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; Com\u0026#8217;\u0026#232; noto, infatti, il potere discrezionale del legislatore \u0026#232; suscettibile di sindacato solo laddove il suo esercizio travalichi il canone della ragionevolezza, che deve presiedere alle scelte normative. In questo senso, \u0026#171;[p]erch\u0026#233; sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, \u0026#232; pertanto necessario che l\u0026#8217;opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalit\u0026#224; che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per cos\u0026#236; dire sintomatica di \u0026#8220;eccesso di potere\u0026#8221; e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l\u0026#8217;ordinamento assegna alla funzione legislativa\u0026#187; (cos\u0026#236; la richiamata sentenza di questa Corte n. 313 del 1995; nei medesimi termini si richiamano anche le sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8722; Allo stesso tempo, prosegue l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, sono stati progressivamente definiti dalla giurisprudenza costituzionale i connotati propri del canone di ragionevolezza, attraverso figure consolidate che, in qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale o dell\u0026#8217;assenza del vizio medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sotto il profilo della coerenza della scelta normativa, che pu\u0026#242; essere riferita anche ai principi generali del sistema e al quadro normativo, \u0026#232; stato affermato che difetta la ragionevolezza laddove \u0026#171;la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 43 del 1997). La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrariet\u0026#224;, quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente, ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile (viene richiamata la sentenza n. 206 del 1999). Il sindacato di ragionevolezza pu\u0026#242; consistere, poi, in una valutazione circa la proporzionalit\u0026#224;, la congruit\u0026#224; e l\u0026#8217;adeguatezza del mezzo rispetto al fine perseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEbbene, rispetto ai prospettati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, la scelta del legislatore attuata attraverso la normativa censurata, lungi dal costituire una misura punitiva sproporzionatamente afflittiva, sarebbe tutt\u0026#8217;altro che manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato precisa, innanzi tutto, che il reddito di cittadinanza sarebbe una misura di inclusione sociale volta ad agevolare l\u0026#8217;inserimento al lavoro per quei soggetti che vivono una situazione di particolare disagio economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl beneficio \u0026#232; riconosciuto ai familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio, di una serie di requisiti elencati nell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Tra questi vi \u0026#232; la mancata sottoposizione a una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida di arresto o fermo, nonch\u0026#233; la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7-ter, comma l, oggetto di censura, prevede poi che nei confronti del beneficiario o del richiedente cui \u0026#232; applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell\u0026#8217;arresto o del fermo, nonch\u0026#233; del condannato con sentenza non definitiva per taluno degli indicati delitti, l\u0026#8217;erogazione del beneficio venga sospesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; La questioni sollevate sarebbero prive di fondamento per le medesime ragioni gi\u0026#224; vagliate dalla recente sentenza di questa Corte n. 122 del 2020, concernente proprio la disposizione oggetto di censura. Ivi, si \u0026#232; sottolineato che \u0026#171;il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o del beneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l\u0026#8217;ottenimento del reddito di cittadinanza. Si tratta di particolari requisiti (si vedano, tra le pi\u0026#249; recenti, le sentenze n. 248 del 2019, n. 161 del 2018 e n. 276 del 2016), per l\u0026#8217;ottenimento di un beneficio economico rispetto al quale, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;interessato non pu\u0026#242; vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge di cui \u0026#232; parte la disposizione censurata (sul punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)\u0026#187;. Pertanto, il provvedimento di sospensione \u0026#171;altro non \u0026#232; che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ci\u0026#242; stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimit\u0026#224; di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del 1993)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Gli ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale evidenziati dal rimettente nel caso in esame parimenti sarebbero tutti inammissibili e comunque manifestamente infondati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8722; La sospensione dell\u0026#8217;erogazione del beneficio non determinerebbe un diretto pregiudizio del diritto al lavoro sancito dagli artt. l e 4 Cost., incidendo la stessa su una misura di sostegno economico che il legislatore attribuisce a determinati soggetti, in presenza dei requisiti richiesti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl venir meno di uno di questi requisiti renderebbe ragionevole la scelta operata dal legislatore di sospendere l\u0026#8217;erogazione del beneficio per tutta la durata della misura cautelare in atto, risultando preminenti le esigenze cautelari sottese all\u0026#8217;adozione del provvedimento restrittivo della libert\u0026#224; personale. Infatti, la scelta normativa di sospendere il beneficio anche per reati diversi da quelli indicati dall\u0026#8217;art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sarebbe giustificata dalla necessit\u0026#224; di fronteggiare situazioni di pericolo concreto, cessate le quali pu\u0026#242; riprendere l\u0026#8217;iter di accompagnamento al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversa, invece, sarebbe l\u0026#8217;ipotesi di sospensione del beneficio prevista nel medesimo art. 7-ter con riferimento, per\u0026#242;, alle sentenze di condanna non definitive in relazione ai soli reati indicati al citato comma 3 dell\u0026#8217;art. 7. In tali casi l\u0026#8217;accertamento, seppur non definitivo, della responsabilit\u0026#224; penale del richiedente o beneficiario per reati che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio del suo potere discrezionale non sindacabile, ha ritenuto di particolare allarme sociale, legittimerebbe la scelta legislativa della sospensione del reddito di cittadinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce dei differenti presupposti che sorreggono le opzioni legislative adottate non potrebbe parlarsi, quindi, di scelta legislativa irragionevole nell\u0026#8217;accezione sopra precisata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8722; Con specifico riferimento all\u0026#8217;asserita violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., sarebbe sufficiente constatare che siffatta tesi porterebbe all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di subordinare a qualsiasi condizione di meritevolezza (in senso lato) un beneficio economico, per tutti i casi in cui il fruitore della provvidenza abbia una famiglia a carico. Il che, considerata la natura e le finalit\u0026#224; del reddito di cittadinanza, non potrebbe di certo ritenersi ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.3.\u0026#8722; Risulterebbe inconferente anche il richiamo operato dal giudice rimettente al principio della personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale (art. 27 Cost.), dal momento che gli effetti pregiudizievoli della condotta del reo ricadrebbero unicamente nella sua sfera giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.4.\u0026#8722; Parimenti dovrebbe ritenersi inammissibile la questione relativa al contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in correlazione con l\u0026#8217;art. 6, comma 2, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo richiama, ancora una volta, i principi di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; e di presunzione di non colpevolezza riconosciuti dal diritto convenzionale, tralasciando di considerare: da un lato, che si tratta di principi fondamentali gi\u0026#224; sanciti nel testo costituzionale (art. 27 Cost.); dall\u0026#8217;altro, che il censurato art. 7-ter fonderebbe la sua ratio non sull\u0026#8217;accertamento definitivo della colpevolezza, bens\u0026#236; su esigenze di natura cautelare, che prescinderebbero da un compiuto accertamento della responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il verificarsi di una condizione ostativa alla possibilit\u0026#224; di beneficiare di una provvidenza economica non potrebbe essere considerata una sanzione anticipata in assenza di un accertamento definitivo di responsabilit\u0026#224; (ex plurimis, sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 248 del 2019, n. 206 del 1999, n. 239 e n. 141 del 1996), ma costituirebbe solo il venir meno di un requisito per l\u0026#8217;accesso al beneficio, determinato dal legislatore nell\u0026#8217;esercizio del proprio potere discrezionale (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 122 del 2020 e n. 194 del 2017); scelta non affetta da irrazionalit\u0026#224; manifesta e irrefutabile costituzionalmente rilevante (\u0026#232; richiamata anche la sentenza n. 86 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza iscritta al n. 86 del registro ordinanze del 2020, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIvi, in relazione all\u0026#8217;erogazione del reddito di cittadinanza, si prevede che \u0026#171;[n]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui \u0026#232; applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell\u0026#8217;arresto o del fermo, nonch\u0026#233; del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all\u0026#8217;articolo 7, comma 3, l\u0026#8217;erogazione del beneficio di cui all\u0026#8217;articolo 1 \u0026#232; sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell\u0026#8217;articolo 296 del codice di procedura penale o che si \u0026#232; sottratto volontariamente all\u0026#8217;esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 13\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Secondo il giudice a quo la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui impone di sospendere l\u0026#8217;erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui \u0026#232; applicata una misura cautelare personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; In primo luogo, sarebbero violati gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; della sospensione, infatti, il beneficiario sarebbe privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, a pregiudizio della libert\u0026#224; e della dignit\u0026#224; dello stesso, senza che ci\u0026#242; sia ancorato a una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente sanzionatoria e punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; In secondo luogo, verrebbero lesi gli artt. l e 4 Cost., in quanto il reddito di cittadinanza sarebbe finalizzato anche all\u0026#8217;inserimento lavorativo e alla formazione privata del beneficiario, obiettivi che verrebbero ingiustificatamente limitati dal provvedimento di sospensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Vi sarebbe poi una violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., perch\u0026#233; il reddito di cittadinanza \u0026#232; riconosciuto in funzione dei redditi familiari e come sostegno all\u0026#8217;intero nucleo familiare, la cui tutela sarebbe pregiudicata dalla sospensione del beneficio economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Ancora, sussisterebbe una lesione degli artt. 27, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU e all\u0026#8217;art. 48 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, la disposizione censurata pregiudicherebbe il principio di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale, poich\u0026#233; il nucleo familiare sarebbe privato del sostentamento in virt\u0026#249; di un fatto eventualmente commesso da un familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, verrebbe leso il principio della presunzione di non colpevolezza, imponendosi la sospensione del reddito di cittadinanza, sanzione di carattere sostanzialmente penale, a un soggetto non condannato nemmeno in via provvisoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8722; Infine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte, infatti, per le condotte estranee a quelle di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, si dovrebbe disporre la sospensione del beneficio in caso di misura cautelare personale, pur sapendo che tale statuizione sar\u0026#224; sicuramente revocata in presenza di una condanna definitiva per tali condotte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altra parte, nel caso di revoca del provvedimento di sospensione, non vi sarebbe la possibilit\u0026#224; di ottenere gli arretrati, in palese discriminazione, tra l\u0026#8217;altro, con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell\u0026#8217;iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; o indiretta), ove si prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per l\u0026#8217;omicidio volontario del coniuge (con un vaglio di meritevolezza quindi pi\u0026#249; profondo e pi\u0026#249; completo di quello compiuto in sede cautelare), con la possibilit\u0026#224; per\u0026#242; di ricevere le somme arretrate in caso di proscioglimento definitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; In via preliminare va respinta l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, relativa alla questione sollevata in riferimento agli artt. art. 27 e 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, infatti, la ratio della sospensione del reddito di cittadinanza non sarebbe legata a una presunzione di colpevolezza, come ritenuto invece dal rimettente, non venendo in esame, quindi, questioni relative al sistema penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di argomenti che attengono pi\u0026#249; propriamente al merito delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Altres\u0026#236; infondata risulta l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto l\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte sarebbe eccessivamente creativo, intervenendo su aspetti rimessi alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, infatti, non chiede un intervento additivo, bens\u0026#236; una pronuncia d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; parziale, che colpisca la disposizione nella parte in cui impone la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare personale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, argomentata dall\u0026#8217;interveniente, quindi, costituisce semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per la sua inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Sempre in via preliminare deve senz\u0026#8217;altro riconoscersi la legittimazione del GIP del Tribunale di Palermo a sollevare la questione in esame, tra l\u0026#8217;altro non contestata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sospensione del reddito di cittadinanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, avviene all\u0026#8217;interno di una fase consequenziale alla decisione sulla misura cautelare, mentre la diversa fase che fa capo all\u0026#8217;ente erogatore attiene alle sole modalit\u0026#224; esecutive del provvedimento sospensivo (art. 7-ter, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice che ha disposto la misura cautelare, pertanto, \u0026#232; tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, accertando in capo al destinatario della misura cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui \u0026#232; presente l\u0026#8217;indagato o l\u0026#8217;imputato, cio\u0026#232;, come nel caso di specie, proprio in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Palermo non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto per la prima volta nell\u0026#8217;ordinamento italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l\u0026#8217;impiego, con l\u0026#8217;obiettivo di una pi\u0026#249; efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, cos\u0026#236;, definisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povert\u0026#224;, alla disuguaglianza e all\u0026#8217;esclusione sociale, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all\u0026#8217;inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societ\u0026#224; e nel mondo del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 4 del 2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito, che devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera c-bis) del comma 1 di tale articolo, introdotta in sede di conversione, in particolare, stabilisce che il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell\u0026#8217;arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal successivo art. 7, comma 3. Si tratta di determinati reati, individuati ai commi 1 e 2 dello stesso art. 7 (attinenti alle false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza), nonch\u0026#233; dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (concernenti fattispecie di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso) e dall\u0026#8217;art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); a questi si aggiungono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle associazioni di cui allo stesso articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl beneficio economico \u0026#232; erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, ovvero sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti (art. 3, comma 13). Medesima conseguenza si ha quando faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall\u0026#8217;art. 7, comma 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza \u0026#232; necessario rispettare numerose condizionalit\u0026#224;, quali l\u0026#8217;immediata disponibilit\u0026#224; al lavoro (con l\u0026#8217;obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue) e l\u0026#8217;adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all\u0026#8217;inserimento lavorativo e all\u0026#8217;inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticit\u0026#224;, di un patto per l\u0026#8217;inclusione sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi, salvi taluni specifici casi di esonero. Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza dallo stesso beneficio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Alla condanna definitiva (o all\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti) per i ricordati reati di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l\u0026#8217;obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l\u0026#8217;ulteriore effetto di non poter pi\u0026#249; richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7-ter, comma 1, invece, disciplina la fattispecie della sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui venga applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell\u0026#8217;arresto o del fermo, o che sia condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati all\u0026#8217;art. 7, comma 3 (o che sia dichiarato latitante ai sensi dell\u0026#8217;art. 296 cod. proc. pen. o si sia sottratto volontariamente all\u0026#8217;esecuzione della pena).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento di sospensione \u0026#8211; che pu\u0026#242; essere a sua volta revocato dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria che l\u0026#8217;ha disposto quando vengano meno le condizioni che l\u0026#8217;abbiano determinato, senza la corresponsione differita degli importi maturati durante il periodo di sospensione (art. 7-ter, comma 5) \u0026#8211; opera nel limite e con le modalit\u0026#224; di cui al citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Si \u0026#232; gi\u0026#224; ricordato che, ai sensi di tale disposizione, il reddito di cittadinanza pu\u0026#242; essere concesso anche se nel nucleo familiare sia presente un soggetto in stato detentivo o sottoposto a misura cautelare, senza per\u0026#242; computare tale soggetto nel parametro della scala di equivalenza. Ne deriva che analoga conseguenza si avr\u0026#224; qualora lo stato detentivo o la misura cautelare personale sopraggiungano in corso d\u0026#8217;opera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza della revoca, dunque, la sospensione non ha effetto retroattivo ed \u0026#232; adottata dal giudice che ha disposto la misura cautelare oppure che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva o dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione, su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l\u0026#8217;ordine di esecuzione di cui all\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen., al quale il condannato si sia volontariamente sottratto (art. 7-ter, commi 2 e 3). Il provvedimento di sospensione \u0026#232; poi comunicato all\u0026#8217;ente erogatore che deve disporre la temporanea cessazione dell\u0026#8217;erogazione del reddito di cittadinanza (art. 7-ter, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; chiarito da questa Corte nella sentenza n. 122 del 2020, il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di onorabilit\u0026#224; per la richiesta del reddito di cittadinanza \u0026#8211; la mancata soggezione a misure cautelari personali \u0026#8211; che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell\u0026#8217;erogazione del beneficio economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, \u0026#171;altro non \u0026#232; che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ci\u0026#242; stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimit\u0026#224; di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (si vedano le sentenze n. 161 del 2018, n. 276 del 2016, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997 e n. 297 del 1993)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8722; In riferimento a tutte le questioni sollevate e, in primo luogo, a quella relativa alla violazione degli artt. 2 e 3 Cost., al di l\u0026#224; degli argomenti di cui alla ricordata sentenza n. 122 del 2020, rileva che la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di l\u0026#224; della pura assistenza economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236;, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d\u0026#8217;inabilit\u0026#224; civile \u0026#8211; di cui all\u0026#8217;art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) \u0026#8211; diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona (sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pensi anche alla pensione di cittadinanza \u0026#8211; prevista dallo stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o pi\u0026#249; componenti di et\u0026#224; pari o superiore a 67 anni \u0026#8211; che \u0026#232; una misura di mero contrasto alla povert\u0026#224; delle persone anziane; o ancora all\u0026#8217;assegno sociale \u0026#8211; riconosciuto dall\u0026#8217;art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a coloro che abbiano compiuto 65 (ora 67) anni di et\u0026#224; e siano titolari di un reddito al di sotto della soglia di legge \u0026#8211; volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall\u0026#8217;indigenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali provvidenze non \u0026#232; prevista la sospensione nel caso di misure cautelari personali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8722; Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perch\u0026#233; accompagnato da un percorso formativo e d\u0026#8217;inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l\u0026#8217;espulsione dal percorso medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la sospensione del beneficio non ha una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega appunto agli obiettivi dell\u0026#8217;intervento legislativo. In tal senso, la presenza di pi\u0026#249; specifiche e severe condizioni per la richiesta e per il mantenimento della provvidenza (ex multis, sentenza n. 194 del 2017), oltre a dar corpo al particolare requisito morale sotteso dall\u0026#8217;istituto, \u0026#232; anche strumentale all\u0026#8217;effettiva realizzazione del percorso d\u0026#8217;inserimento lavorativo, che pu\u0026#242; essere ostacolato o addirittura impedito dalla misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sospensione in esame, pertanto, risulta espressione della discrezionalit\u0026#224; attribuita al legislatore (tra le tante, sentenze n. 113 del 2019, n. 222 del 2018, n. 194 del 2017, n. 223 del 2015, n. 214 e n. 81 del 2014, n. 134, n. 120 e n. 36 del 2012), \u0026#171;che pu\u0026#242; essere ed \u0026#232; stata discussa, ma non si presenta affetta da quella irrazionalit\u0026#224; \u0026#8220;manifesta e irrefutabile\u0026#8221; che richiederebbe la declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale (tra le tante, sentenze n. 86 del 2017 e n. 46 del 1993)\u0026#187; (sentenza n. 122 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8722; Tra l\u0026#8217;altro, la stessa sospensione del reddito di cittadinanza non comporta, di per s\u0026#233;, la necessaria privazione in capo al soggetto interessato dei mezzi per vivere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, proprio in quanto provvidenza non meramente assistenziale, essa \u0026#232; compatibile con ulteriori, seppur limitati, redditi, derivanti da lavoro o da altri strumenti assistenziali, la cui presenza determina semmai una decurtazione dell\u0026#8217;importo da erogarsi (e i benefici non soggetti alla prova dei mezzi non sono neppure computati nel reddito rilevante ai fini ISEE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, a colui che si veda sospendere il beneficio economico non sarebbe preclusa la possibilit\u0026#224;, ove ne ricorrano i presupposti, di accedere ad altre forme di assistenza sociale previste dall\u0026#8217;ordinamento, per le quali la presenza di misure cautelari personali non costituisce causa ostativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8722; In secondo luogo, non fondate risultano anche le censure relative alla violazione del diritto al lavoro sancito dagli artt. l e 4 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8722; Il reddito di cittadinanza \u0026#232; finalizzato alla realizzazione di tale diritto. Non contrasta certo con esso che il legislatore lo riservi a un soggetto di cui non sono in dubbio le qualit\u0026#224; morali, che non \u0026#232; in condizione di attuale pericolosit\u0026#224; ed \u0026#232; in grado di seguire un percorso d\u0026#8217;inserimento nel mercato del lavoro, non essendo destinatario di misure le quali, come gi\u0026#224; detto, possano risultare a tal fine impeditive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva, inoltre, che tali requisiti sono previsti \u0026#171;per l\u0026#8217;ottenimento di un beneficio economico rispetto al quale, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;interessato non pu\u0026#242; vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge di cui \u0026#232; parte la disposizione censurata (sul punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 122 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8722; Con riferimento alla lesione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., l\u0026#8217;incidenza della sospensione del reddito di cittadinanza sull\u0026#8217;intero nucleo familiare \u0026#232; una mera conseguenza del fatto che, in presenza di misure cautelari personali, non \u0026#232; possibile effettuare la richiesta del reddito di cittadinanza. Il sopraggiungere di tale causa ostativa, pertanto, comporta la sospensione del beneficio gi\u0026#224; in corso di erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, come gi\u0026#224; osservato, risulta nella logica dell\u0026#8217;intervento legislativo una possibile ripercussione sul nucleo familiare del venir meno di peculiari requisiti personali, anche da parte di un solo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si dimentichi, inoltre, che la sospensione si ha solo ove destinatario del provvedimento cautelare sia il richiedente del beneficio, operando negli altri casi lo scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come prima ricordato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8722; Non fondate sono anche le censure sollevate in riferimento agli artt. art. 27 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 48 CDFUE e all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; chiarito dalla sentenza n. 122 del 2020, infatti, la ratio della sospensione del reddito di cittadinanza al richiedente sottoposto a misura cautelare personale \u0026#232; conseguenza del venir meno di un peculiare requisito morale, che trova la sua giustificazione non nella presunzione di colpevolezza, bens\u0026#236; nella valutazione d\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra la richiesta del beneficio economico e la soggezione a detta misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vengono in gioco, pertanto, profili attinenti alla responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8722; Da ultimo, non fondate risultano anche le doglianze relative alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., quale fondamento del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.1.\u0026#8722; Da una parte, infatti, non \u0026#232; irragionevole che il reddito di cittadinanza venga sospeso in caso di misura cautelare personale e possa poi tornare a essere erogato in seguito alla condanna definitiva, salvo che per i reati di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conseguenza, \u0026#171;sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poich\u0026#233; con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione e il soggetto interessato riacquista nuovamente lo specifico requisito per richiedere il reddito di cittadinanza\u0026#187;. Le condanne, invece, \u0026#171;sono ritenute dal legislatore ostative alla concessione o al mantenimento del beneficio solo quando concernono peculiari tipologie di reato, in parte sovrapponibili a quelle che gi\u0026#224; erano e sono causa di revoca degli ammortizzatori sociali\u0026#187; (sentenza n. 122 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.2.\u0026#8722; Dall\u0026#8217;altra parte, non pertinente appare il raffronto con l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 125 del 2011, che prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; per il soggetto che sia stato rinviato a giudizio per l\u0026#8217;omicidio volontario del coniuge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina, infatti, \u0026#232; dettata dalla diversa ragione di sospendere l\u0026#8217;erogazione di somme nei confronti di un soggetto rinviato a giudizio per l\u0026#8217;omicidio di chi era titolare del beneficio previdenziale da cui deriva la percezione di somme da parte dell\u0026#8217;accusato, che si sarebbe in tal modo \u0026#8220;illecitamente costruito\u0026#8221; il beneficio economico. Il provvedimento ha, quindi, natura meramente cautelare, che si lega alla specificit\u0026#224; del reato; non a caso, la pensione di reversibilit\u0026#224; pu\u0026#242; essere nuovamente percepita, con effetto retroattivo, in caso di proscioglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, invece, la sospensione non si fonda su una valutazione legata all\u0026#8217;eventuale futura condanna del soggetto interessato, ma sulla mera sussistenza del provvedimento cautelare; ragione per cui, alla cessazione di quest\u0026#8217;ultimo, la misura sospensiva pu\u0026#242; s\u0026#236; essere revocata, ma con effetto non retroattivo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 \u0026#8211; dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Assistenza e solidariet\u0026#224; sociale - Reddito di cittadinanza - Previsione della sospensione dell\u0027erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o richiedente a cui \u0026#232; applicata una misura cautelare personale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44001","titoletto":"Giudizio incidentale - Valutazione di conferenza dei parametri costituzionali evocati - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per inconferenza dei parametri costituzionali evocati, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento agli artt. 27 e 117, primo comma, Cost. La valutazione di conferenza dei parametri evocati attiene più propriamente al merito delle censure.","numero_massima_successivo":"44002","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero":"4","articolo":"7","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero":"26","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44002","titoletto":"Giudizio incidentale - Carattere caducatorio e non additivo dell\u0027intervento richiesto - Valutazione di non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento creativo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento all\u0027art. 3 Cost. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non chiede un intervento additivo, bensì una pronuncia d\u0027illegittimità costituzionale parziale. L\u0027eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, quindi, costituisce semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per la sua inammissibilità.","numero_massima_successivo":"44003","numero_massima_precedente":"44001","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero":"4","articolo":"7","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero":"26","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44003","titoletto":"Giudice rimettente - Giudice che ha disposto la misura cautelare - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., in riferimento all\u0027adozione del provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza) - Ammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl GIP del Tribunale di Palermo, in sede di interrogatorio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 294 cod. proc. pen., è legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in quanto, avendo disposto la misura cautelare, è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza), accertando in capo al destinatario della misura cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui è presente l\u0027indagato o l\u0027imputato.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44004","numero_massima_precedente":"44002","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero":"4","articolo":"7","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero":"26","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44004","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Sospensione del beneficio nei confronti, tra gli altri, del beneficiario o richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro e dei principi, anche convenzionali, di eguaglianza, di tutela della famiglia, di personalità della responsabilità penale e di non colpevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 Cost. e al principio di ragionevolezza, nonché all\u0027art. 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6, par. 2, CEDU, e all\u0027art. 48 CDFUE - dell\u0027art. 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, che impone di sospendere l\u0027erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale. La norma è espressione della discrezionalità attribuita al legislatore, che non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile, in quanto il provvedimento di sospensione, in caso di misure cautelari sopravvenute, è la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione di un beneficio che non ha natura meramente assistenziale, bensì è finalizzato al reinserimento nel mondo lavorativo, attraverso un percorso che il soggetto percettore deve essere in grado di seguire, non essendo destinatario di misure le quali possano risultare a tal fine impeditive. Né vengono in gioco profili attinenti alla responsabilità penale, poiché la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della sospensione in esame è conseguenza del venir meno di un peculiare requisito morale, che trova la sua giustificazione non nella presunzione di colpevolezza, bensì nella valutazione d\u0027incompatibilità tra la richiesta del beneficio economico e la soggezione a detta misura cautelare. Non è, infine, irragionevole che il reddito di cittadinanza, sospeso in caso di misura cautelare personale, possa tornare a essere erogato in seguito alla condanna definitiva, salvo che per determinati reati. Tale conseguenza, sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 152 del 2020, n. 122 del 2020, n. 248 del 2019, n. 113 del 2019, n. 222 del 2018, n. 161 del 2018, n. 194 del 2017, n. 86 del 2017, n. 276 del 2016, n. 223 del 2015, n. 214 del 2014, n. 81 del 2014, n. 134 del 2012, n. 120 del 2012, n. 36 del 2012, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 297 del 1993 e n. 46 del 1993\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44003","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero":"4","articolo":"7","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero":"26","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"paragrafo 2","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40671","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 126 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2633","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40608","autore":"Aprile E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 126 del 2021","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42039","autore":"Bellè R.","titolo":"Esclusione di prestazioni pubbliche per indegnità. Alti e bassi della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41505","autore":"Foà S., Andreis E.","titolo":"Giurisdizione contabile sull\u0027indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra programma pubblicistico e rinnovata nozione del rapporto di servizio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41505_2021_126.pdf","nome_file_fisico":"19-2022_Foà e Andreis.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40122","autore":"Gotti G.","titolo":"Sulla sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misure cautelari personali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1326","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41381","autore":"Mabellini S.","titolo":"Il \"radicamento territoriale\": chiave d\u0027accesso e unità di misura dei diritti sociali?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41381_2021_126.pdf","nome_file_fisico":"34-2022+altre_Mabellini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40012","autore":"Malzani F.","titolo":"Il lavoro  (e la disoccupazione) dei detenuti tra norme, giurisprudenza e prassi applicative","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1038","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42047","autore":"Morselli C.","titolo":"La \"prova da sforzo\" dell\u0027incidente di costituzionalità sul reddito di cittadinanza. la Consulta cristallizza il c.d. requisito negativo per usufruirne: l\u0027assenza di una misura cautelare possibile","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40121","autore":"Passalacqua P.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 12 maggio 2021, n. 126","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1317","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39684","autore":"Zurlo G.","titolo":"Legittima la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di misura cautelare","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"636","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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