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G. e l\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Palermo, con ordinanza del 22 marzo 2022, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di G. G., l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u0026#233; quelli di D. D.P. e altri e M. A., di R. S. e G. V., di A. C. e S. M., di V. B. e altri e M. D.M., di G. L. e altri e A. B., di L. B., di S. P. e altri e di P. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Gabriele Fantin e Orsola Costanza per D. D.P. e altri, per M. A., e per S. P. e altri, Orsola Costanza per V. B. altri, per M. D.M., per G. L. e altri e per A. B., Nicol\u0026#242; Fiorentin per L. B., Paola Chiandotto per s\u0026#233; medesima, Augusto Sinagra e Angelo Di Lorenzo per R. S., G. V., A. C. e S. M., Vincenzo Sparti e Sergio Sparti per G. G. e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 marzo 2022, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2022, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento dello stesso, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione; nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito del contenzioso tra uno studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica e l\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana veniva adito per la riforma dell\u0026#8217;ordinanza cautelare del TAR Sicilia, che aveva negato la sospensione dell\u0026#8217;efficacia del provvedimento del 27 aprile 2021 con il quale il Rettore e il Direttore generale dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; disponevano che i tirocini di area medico-sanitaria \u0026#171;potranno proseguire in presenza all\u0026#8217;interno delle strutture sanitarie a seguito della somministrazione vaccinale anti Covid-19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, con ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 38, disponeva approfondimenti istruttori affidati ad un collegio, composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal Presidente del Consiglio superiore di sanit\u0026#224; operante presso il Ministero della salute e dal Direttore generale di prevenzione sanitaria. Il Collegio, in data 25 febbraio 2022, depositava una relazione, corredata da documentazione illustrativa, rendendo i chiarimenti richiesti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice a quo \u0026#8211; premessa la non fondatezza di talune eccezioni preliminari sollevate dall\u0026#8217;appellante \u0026#8211; si sofferma sulla rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, ritenendo di non condividere l\u0026#8217;asserita inapplicabilit\u0026#224; agli studenti tirocinanti dell\u0026#8217;obbligo vaccinale per la prevenzione da SARS-CoV-2 introdotto dall\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in considerazione sia dell\u0026#8217;ampiezza della previsione (\u0026#171;riferita alla categoria degli operatori sanitari\u0026#187; destinatari dell\u0026#8217;obbligo vaccinale) della normativa applicabile ratione temporis alla data di adozione dell\u0026#8217;atto impugnato, sia della ratio della stessa, identificabile nella finalit\u0026#224; di proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura, in particolare dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilit\u0026#224; e sono esposti a gravi pericoli di contagio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice rimettente rileva che, alla luce di tali considerazioni, l\u0026#8217;impugnato provvedimento, adottato il 27 aprile 2021, cio\u0026#232; nel vigore dell\u0026#8217;originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, deve considerarsi legittimo, senza che a tale conclusione ostino le sopravvenienze normative che hanno, di volta in volta, riformulato la disposizione, fino a pervenire al testo, dalla cui lettura sembrerebbe desumersi che il legislatore abbia inteso introdurre l\u0026#8217;obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti solo in sede di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3. Tale interpretazione, infatti, non era enucleabile dal testo originario della norma. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, e confutate una serie di osservazioni esposte dall\u0026#8217;appellante, il giudice a quo rimettente passa a trattare il profilo della non manifesta infondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con riferimento al primo gruppo di questioni, il giudice a quo parte dalla giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, secondo la quale l\u0026#8217;art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libert\u0026#224; di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224;. In particolare viene ricordato come questa Corte (con le sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) abbia precisato che \u0026#8211; ferma la necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;obbligo vaccinale sia imposto con legge \u0026#8211; la legge impositiva di un trattamento sanitario non \u0026#232; incompatibile con l\u0026#8217;art. 32 Cost. alle seguenti condizioni: a) se il trattamento \u0026#232; diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze \u0026#171;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#187;; c) se, nell\u0026#8217;ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennit\u0026#224; in favore del danneggiato, e ci\u0026#242; a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente sottolinea, quindi, di doversi rifare alla richiamata giurisprudenza per valutare l\u0026#8217;attuale piano vaccinale obbligatorio, pure nella dichiarata consapevolezza di confrontarsi \u0026#171;con i principi affermati dalla Corte, in riferimento, va sottolineato, a situazioni per cos\u0026#236; dire ordinarie, non ravvisandosi precedenti riferiti a situazioni emergenziali ingenerate da una grave pandemia\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, afferma che, nel caso in esame, pu\u0026#242; dirsi soddisfatto \u0026#8211; oltre che il presupposto sub c), stante la riconducibilit\u0026#224;, ex art. 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, nonch\u0026#233; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, dell\u0026#8217;obbligo vaccinale in esame alla disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) \u0026#8211; il presupposto sub a). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il Collegio rimettente sostiene la natura non sperimentale dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2. Per essi \u0026#8211; viene ricordato \u0026#8211; non \u0026#232; stata omessa alcuna delle tradizionali fasi di sperimentazione; semplicemente, data l\u0026#8217;impellenza della situazione pandemica, dette fasi sono state condotte in parallelo, in sovrapposizione parziale, il che ha consentito di accelerare l\u0026#8217;immissione in commercio dei farmaci. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene dunque rammentato che \u0026#8211; come evincibile dalla relazione trasmessa a seguito della propria ordinanza istruttoria \u0026#8211; l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;immissione in commercio condizionata \u0026#232; lo strumento che permette alle autorit\u0026#224; regolatorie di approvare un farmaco rapidamente in presenza di una necessit\u0026#224; urgente, garantendo, comunque, che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi standard dell\u0026#8217;Unione europea quanto a sicurezza, efficacia e qualit\u0026#224;, ma senza considerare concluso il processo di valutazione al momento dell\u0026#8217;immissione in commercio, in quanto si prevede che gli sviluppatori presentino dati supplementari sul vaccino anche successivamente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente ammette altres\u0026#236; la persistenza della validit\u0026#224; dell\u0026#8217;approccio vaccinale che, sebbene introdotto in una fase emergenziale, mantiene \u0026#171;la propria legittimit\u0026#224; (o meglio, necessit\u0026#224;) anche nell\u0026#8217;attuale fase, nonostante l\u0026#8217;intervenuta approvazione di alcuni farmaci che consentono la terapia dei soggetti contagiati\u0026#187;. E ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;efficacia delle terapie in questione dipende dalla tempestivit\u0026#224; nella somministrazione, non agevole da assicurare in considerazione dell\u0026#8217;esordio della patologia da SARS-CoV-2 (che perlopi\u0026#249; presenta una sintomatologia simil-influenzale) e della durata del cosiddetto periodo finestra (allorquando il test presenta un risultato falso-negativo). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, inoltre, pur partendo dalla constatazione che soggetti vaccinati sono in grado di infettarsi e infettare, sostiene che tale dato \u0026#232; inidoneo a scardinare la razionalit\u0026#224; complessiva della campagna di vaccinazione. Essa, pur se concepita con l\u0026#8217;obiettivo di conseguire una rarefazione dei contagi e della circolazione del virus, era tesa anche allo scopo di evitare il decorso ingravescente della patologia verso forme severe necessitanti di ricovero in ospedale, obiettivo tuttora conseguito dal sistema preventivo in atto. Il profilo della tutela della collettivit\u0026#224; si ravviserebbe, in sostanza, nella minore pressione sulle strutture di ricovero e di terapia intensiva derivante dalla maggiore estensione della platea dei vaccinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto, vengono condivise \u0026#8211; secondo considerazioni gi\u0026#224; offerte dal medesimo rimettente nella propria precedente ordinanza istruttoria \u0026#8211; le valutazioni espresse nella decisione del Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045, secondo cui, in applicazione del principio costituzionale di solidariet\u0026#224;, in fase emergenziale, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all\u0026#8217;ordinario. Esso, infatti, richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l\u0026#8217;utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come \u0026#232; nella procedura di autorizzazione condizionata), assicurino pi\u0026#249; benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l\u0026#8217;utilizzo di quel farmaco, \u0026#232; di gran lunga inferiore al reale nocumento per una intera societ\u0026#224;, senza l\u0026#8217;utilizzo di quel farmaco. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene altres\u0026#236; ricordato che, con la successiva sentenza della medesima terza sezione, 28 febbraio 2022, n. 1381, il giudice amministrativo indicato ha sottolineato come i monitoraggi dell\u0026#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell\u0026#8217;Istituto superiore di sanit\u0026#224; (ISS), abbiano evidenziato l\u0026#8217;elevata efficacia vaccinale nel prevenire l\u0026#8217;ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva e il decesso. Proprio la minore pressione sulle strutture sanitarie comporterebbe un vantaggio per la tutela della collettivit\u0026#224;, le cui necessit\u0026#224; di assistenza sanitaria non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte in situazioni di costante emergenza (tanto per esigenze legate all\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, quanto per esigenze legate ad altre patologie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Cos\u0026#236; concluso con riferimento al parametro sub a), il giudice rimettente ravvisa insuperabili elementi di criticit\u0026#224; con riferimento al profilo sub b), relativamente ai cosiddetti eventi avversi, sotto i seguenti aspetti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente premette di doversi discostare dai precedenti del Consiglio di Stato (sentenze n. 1381 del 2022 e n. 7045 del 2021), i quali avevano escluso la ricorrenza di profili di dubbio in ordine alla proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, in quanto, all\u0026#8217;epoca, non risultava (e non era stato dimostrato in giudizio) che il rischio degli effetti avversi non rientrasse \u0026#171;nella media, tollerabile, degli eventi avversi gi\u0026#224; registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni\u0026#187;. E ci\u0026#242; in quanto tale conclusione viene ritenuta fondata su dati successivamente revisionati \u0026#8211; essendo stato pubblicato dall\u0026#8217;AIFA il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 nel febbraio 2022 \u0026#8211; e, comunque, superata dalle emergenze istruttorie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente segnala che dai nuovi dati risulta che il numero di eventi avversi da vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 \u0026#232; superiore alla \u0026#171;media [\u0026#8230;] degli eventi avversi gi\u0026#224; registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni\u0026#187;, e, per di pi\u0026#249;, lo \u0026#232; di diversi ordini di grandezza. Sulla base di tali dati conclude per una necessaria \u0026#171;rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati\u0026#187;, nel senso che il vaccino incide negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato a vaccinarsi, oltre quelle conseguenze \u0026#171;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer giungere a tale conclusione il giudice a quo sostiene, innanzitutto, che il sistema di raccolta dei dati in ordine agli effetti collaterali \u0026#8211; limitato, allo stato, alla sola farmacovigilanza passiva \u0026#8211; condurrebbe a una sottostima (e comunque a un\u0026#8217;incertezza sull\u0026#8217;entit\u0026#224;) degli eventi avversi da vaccinazione per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2. Rileva, poi, quanto segue: \u0026#171;[v]ero \u0026#232; che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilit\u0026#224;, il che non pare lasciare spazio all\u0026#8217;ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purch\u0026#233; pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini \u0026#8220;sacrificabili\u0026#8221;). Pare quindi che, non potendosi, in generale, mai escludere la possibilit\u0026#224; di reazioni avverse a qualunque tipologia di farmaco, il discrimen, alla stregua dei criteri rinvenibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, vada ravvisato nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilit\u0026#224; della reazione individuale. Ma nel caso in questione, l\u0026#8217;esame dei dati pubblicati nel sito EudraVigilance disaggregati per Stato segnalatore evidenzia una certa omogeneit\u0026#224; nella tipologia di eventi avversi segnalati dai vari Paesi (in disparte il maggiore o minore afflusso di dati, evidenziato dai Consulenti della parte appellante), il che lascia poco spazio all\u0026#8217;opzione caso fortuito/reazione imprevedibile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il Collegio rimettente, infine, si sofferma sull\u0026#8217;inadeguatezza del triage pre-vaccinale. Per giungere a tale conclusione \u0026#8211; pur dicendosi consapevole della insostenibilit\u0026#224; logistica e finanziaria, in una situazione di vaccinazione di massa, di uno screening anch\u0026#8217;esso di massa \u0026#8211; valorizza fondamentalmente tre aspetti: 1) il difetto di coinvolgimento del medico di base, unico detentore di un\u0026#8217;approfondita conoscenza dei propri assistiti; 2) l\u0026#8217;assenza di previsione di esami di laboratorio, quali accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione, o test, inclusi quelli di carattere genetico; 3) la mancanza di un test per la rilevazione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, idoneo a evidenziare una condizione di infezione in atto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In ordine al secondo gruppo di questioni, relativo alla mancata esclusione dell\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di trattamenti sanitari obbligatori e, in particolare, di vaccinazione obbligatoria, il giudice a quo espone che, per quanto emerge dall\u0026#8217;istruttoria effettuata, al momento dell\u0026#8217;anamnesi pre-vaccinale, in conformit\u0026#224; alla normativa in questione, viene effettivamente raccolto il consenso informato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente si confronta con la posizione dell\u0026#8217;organismo incaricato dell\u0026#8217;istruttoria \u0026#8211; a parere del quale, nel caso di vaccinazione obbligatoria, il consenso andrebbe inteso quale presa visione da parte del cittadino delle informazioni fornite \u0026#8211; ma la reputa non condivisibile in quanto, da un punto di vista letterale, logico e giuridico, il consenso dovrebbe essere espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, inconciliabile con l\u0026#8217;adempimento di un obbligo previsto dalla legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe, dunque, l\u0026#8217;intrinseca irrazionalit\u0026#224; del dettato normativo, in quanto sarebbe richiesta la sottoscrizione di tale manifestazione di volont\u0026#224; all\u0026#8217;atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell\u0026#8217;esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale inammissibili e, nel merito, non fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In via preliminare vengono sollevate diverse eccezioni di inammissibilit\u0026#224; con riferimento al primo gruppo di questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Viene, innanzitutto, eccepita l\u0026#8217;erronea identificazione delle disposizioni denunciate. E ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;art. 4 \u0026#232; censurato limitatamente ai suoi commi 1 e 2, espressamente nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario \u0026#171;e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, la sospensione dell\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato sostiene per\u0026#242; che la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie sarebbe prevista quale conseguenza determinata dall\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale al comma 4, disposizione non altrimenti denunciata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili anche per difetto assoluto di motivazione con riferimento agli artt. 3, 4, 33 e 34 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa motivazione riferita alle richiamate disposizioni costituzionali si sostanzierebbe in una mera enunciazione dei diritti che queste riconoscono, supportata da un semplice rimando per relationem a \u0026#171;tutte le motivazioni sopra articolate\u0026#187;, le quali, tuttavia, sono illustrate con esclusivo riferimento alla verifica di conformit\u0026#224; della previsione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale per i sanitari rispetto al solo art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; Ulteriori profili di inammissibilit\u0026#224; deriverebbero dal fatto che il giudice rimettente avrebbe \u0026#171;erroneamente elevato a condizione di compatibilit\u0026#224; costituzionale della legge impositiva dell\u0026#8217;obbligo vaccinale elementi operanti su altro piano di rilevanza giuridica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo, nell\u0026#8217;evocare la sentenza n. 307 del 1990 per valorizzare il richiamo alle \u0026#171;cautele o condotte secondo le modalit\u0026#224; che lo stato delle conoscenze scientifiche e l\u0026#8217;arte prescrivono in relazione alla sua natura\u0026#187;, trascurerebbe di considerare che questa Corte tratta di circostanze con specifico riferimento alla sfera risarcitoria, e cio\u0026#232; alla verifica dei presupposti per il rimedio risarcitorio, e non gi\u0026#224; reputandole condizione di legittimit\u0026#224; costituzionale di una legge impositiva dell\u0026#8217;obbligo vaccinale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.4.\u0026#8211; Infine, viene eccepito che il rimettente avrebbe affermato l\u0026#8217;insussistenza della condizione di compatibilit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;relativa alla non eccedenza la normale tollerabilit\u0026#224; degli effetti avversi\u0026#187; della vaccinazione tramite l\u0026#8217;espressione di un \u0026#171;giudizio di rilevanza (e prognosi) del numero e della tipologia degli eventi avversi al vaccino sindacando elementi di valutazione regolati nel sistema da disposizioni generali non altrimenti impugnati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto tale profilo, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare come il sistema generale della farmacovigilanza e quello specifico sulle vaccinazioni siano regolati non dal censurato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ma da disposizioni generali, non sottoposte al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, e da fonti di normazione secondaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; con riferimento al primo gruppo di questioni \u0026#8211; ricorda che questa Corte ha fissato con chiarezza le condizioni in presenza delle quali la legge impositiva di un trattamento sanitario pu\u0026#242; ritenersi conforme al parametro costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost., richiamate anche dal giudice rimettente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato \u0026#8211; premesso il mero richiamo alla condizione legata alla previsione dell\u0026#8217;indennizzo, stante la pacifica riconducibilit\u0026#224; della vaccinazione per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 210 del 1992 \u0026#8211; svolge una serie di argomentazioni tese a comprovare che il trattamento vaccinale \u0026#232; diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (condizione sulla quale lo stesso rimettente concorda).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Si sofferma, dunque, sulla circostanza che l\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#171;non incid[e] negativamente sullo stato di salute di colui che vi \u0026#232; assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneit\u0026#224; e scarsa entit\u0026#224;, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili\u0026#187;, oggetto di contestazione da parte del rimettente sotto diversi profili: numero di eventi avversi, inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, inadeguatezza del triage pre-vaccinale per il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia, assenza di approfonditi accertamenti (esami di laboratorio o accertamenti diagnostici) e di test di positivit\u0026#224;/negativit\u0026#224; all\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn risposta alle specifiche argomentazioni \u0026#8211; sempre con il necessario conforto dei dati tecnico-scientifici offerti dalle autorit\u0026#224; ed organismi competenti (con relativa allegazione della documentazione dell\u0026#8217;AIFA, dell\u0026#8217;ISS e del Ministero della salute) \u0026#8211; l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che il sistema assicurava (e assicura) il rispetto del parametro costituzionale della non eccedenza la normale tollerabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;evento avverso, correttamente inteso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer giungere a tale conclusione ricostruisce la procedura di autorizzazione dei vaccini e sostiene il carattere \u0026#171;non sperimentale\u0026#187; del vaccino per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2; espone le modalit\u0026#224; di realizzazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di farmacovigilanza attiva e passiva, affermando l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; dei dati raccolti sull\u0026#8217;incidenza di eventi avversi conseguenti alla vaccinazione; sostiene l\u0026#8217;irrilevanza \u0026#8211; ai fini della verifica del rispetto dell\u0026#8217;art. 32 Cost. e comunque di qualsiasi altro parametro costituzionale \u0026#8211; del mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale, nonch\u0026#233; della mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e di test di positivit\u0026#224;/negativit\u0026#224; all\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; In chiusura della trattazione del primo gruppo di questioni, la difesa dello Stato, tirando le fila di quanto esposto, affronta le argomentazioni svolte dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto sostiene che vi sarebbe la prova del vantaggio per la salute dei singoli e della collettivit\u0026#224;, ribadendo l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; dei dati scientifici utilizzati a tal fine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, in ordine alla non eccedenza la normale tollerabilit\u0026#224; delle conseguenze avverse sullo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, sostiene che tale condizione sarebbe stata erroneamente applicata dal rimettente. E ci\u0026#242; in quanto \u0026#8211; secondo quanto attestato dalle autorit\u0026#224; e dagli organismi competenti \u0026#8211; non sarebbero state identificate reazioni avverse o rischi specifici tali da inficiare significativamente per gravit\u0026#224; o frequenza i benefici della vaccinazione. Come riportato nel contributo offerto dall\u0026#8217;AIFA, il numero complessivo di eventi avversi post-vaccinazione segnalati ai sistemi di farmacovigilanza nazionali (come la Rete nazionale di farmacovigilanza in Italia) o sovranazionali (come EudraVigilance in Europa) non potrebbe essere considerato un indicatore dei rischi connessi alla specifica vaccinazione: un elevato numero di segnalazioni di eventi avversi a seguito dell\u0026#8217;inoculazione di vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 non sarebbe indicativo di maggiori rischi ad essi correlati, quanto piuttosto di una maggiore attenzione da parte di operatori sanitari e cittadini alla sicurezza di questi vaccini e di un maggior funzionamento dei sistemi di farmacovigilanza passiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato valorizza il fatto che le condizioni di efficacia, di sicurezza e di qualit\u0026#224; del farmaco sarebbero state comunque vagliate dall\u0026#8217;AIFA (gi\u0026#224; il nono Rapporto dell\u0026#8217;AIFA sulla sorveglianza dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 illustrava chiaramente l\u0026#8217;affidabilit\u0026#224; delle autorizzazioni concesse) e la permanenza stessa delle condizioni di sicurezza del farmaco sarebbe assicurata dalla stessa Agenzia nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di farmacovigilanza che ex lege le compete.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sostiene la non veridicit\u0026#224; dell\u0026#8217;affermazione del giudice a quo relativa all\u0026#8217;aumento dei casi avversi. Sul punto viene segnalato che, anche in base ai dati rinvenibili nell\u0026#8217;ultimo Rapporto dell\u0026#8217;AIFA sulla sorveglianza dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, l\u0026#8217;andamento nel tempo delle segnalazioni rispetto al numero di dosi somministrate, con riferimento al primo trimestre 2022, sarebbe stabile per tutti i vaccini, dunque sovrapponibile a quello riportato nei precedenti rapporti e proporzionale alle somministrazioni effettuate, come evidenziato in modo particolare dal trend osservato per le somministrazioni e le segnalazioni di sospetta reazione avversa al booster vaccinale, sebbene su scale con ordini di grandezza assai diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn chiusura, segnala la mancata ponderazione, da parte del rimettente, del fatto che la disposizione censurata ha introdotto un obbligo vaccinale settoriale e non generalizzato, che sarebbe del tutto coerente con la tutela della salute dei pazienti e con l\u0026#8217;affidamento che gli stessi ripongono nella somministrazione delle cure in condizioni di massima sicurezza. La prospettiva del Collegio rimettente, dunque, non considererebbe la peculiare posizione dei sanitari e la specifica ratio dell\u0026#8217;obbligo vaccinale loro imposto, mentre proprio quest\u0026#8217;ultima farebbe comprendere il punto di equilibrio che il legislatore ha individuato nel bilanciamento tra la libert\u0026#224; di autodeterminazione del singolo e le esigenze di interesse pubblico, e tra queste, in primis, quelle concernenti la tenuta dei presidi ospedalieri e la garanzia, per chi necessita di cura e assistenza, di poterle ricevere in condizioni di massima sicurezza e di minor rischio di contagio possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con riferimento al secondo gruppo di questioni, infine, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ne sostiene l\u0026#8217;irrilevanza, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la manifesta infondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Le questioni vengono reputate, innanzitutto, irrilevanti, perch\u0026#233; si baserebbero su un\u0026#8217;interpretazione errata delle disposizioni censurate. Ci si troverebbe, infatti, di fronte non a un\u0026#8217;ipotesi di consenso informato ex art. 1 della legge n. 219 del 2017, ma a una mera informativa, come segnalato dall\u0026#8217;organismo incaricato dell\u0026#8217;istruttoria nel giudizio a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale considerazione condurrebbe altres\u0026#236; all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per aberratio ictus.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, manifestamente infondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto si potrebbe parlare di consenso solo laddove esso fosse esercitabile, con la conseguente possibilit\u0026#224; di rifiutare il trattamento sanitario, circostanza esclusa ex lege nelle ipotesi di vaccinazione obbligatoria. Questa considerazione, dunque avrebbe dovuto far comprendere al Collegio rimettente che la disposizione censurata, per evidenti ragioni logiche, non pu\u0026#242; che essere interpretata nel senso che essa gi\u0026#224; determina l\u0026#8217;esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In data 9 novembre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria nella quale si d\u0026#224; atto della recente evoluzione normativa, relativa all\u0026#8217;art. 7 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha apportato alcune modifiche alla disposizione censurata, anticipando al 1\u0026#176; novembre 2022 il termine finale di scadenza dell\u0026#8217;obbligo vaccinale (comma 1), il termine finale di efficacia della sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie per il caso di accertato suo inadempimento (comma 5) e il termine finale di requisito ai fini dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo degli ordini professionali del suo adempimento (comma 6), termini tutti sino ad allora (nell\u0026#8217;ultima versione dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito) fissati al 31 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene sostenuto che la norma sopravvenuta si porrebbe in piena continuit\u0026#224; e coerenza con la pregressa normativa. Essa rappresenterebbe, infatti, un adeguamento dell\u0026#8217;originaria previsione alla valutazione attuale della situazione pandemica, la quale avrebbe reso congruente e ragionevole anticipare la cessazione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale e delle conseguenze del suo inadempimento rispetto al termine precedentemente individuato, in considerazione della diminuzione dell\u0026#8217;incidenza dei casi di contagio da SARS-CoV-2 e della stabilizzazione della trasmissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUlteriori osservazioni sulle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame riguardano, in particolare, gli sviluppi relativi alle autorizzazioni all\u0026#8217;immissione in commercio di alcuni vaccini. Si segnala infatti che, in data 16 settembre 2022, il Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) dell\u0026#8217;Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato di convertire le autorizzazioni all\u0026#8217;immissione in commercio subordinate a condizioni dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 Comirnaty (vaccino di BioNTech/Pfizer) e Spikevax (vaccino di Moderna) in autorizzazioni all\u0026#8217;immissione in commercio standard, che non dovranno pi\u0026#249; essere rinnovate annualmente. Precisamente, il Comitato ha ritenuto che il corpus di letteratura scientifica prodotto dopo l\u0026#8217;autorizzazione, inclusi sperimentazioni e studi aggiuntivi, compresi gli studi osservazionali, ha fornito dati rassicuranti su aspetti chiave come la capacit\u0026#224; dei vaccini di prevenire la forma severa dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2. La raccomandazione riguarda i vaccini Comirnaty e Spikevax gi\u0026#224; autorizzati e le relative versioni adattate, presenti e future, compresi i vaccini Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4/5 e Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 maggio 2022, si \u0026#232; costituito G. G., appellante nel giudizio principale, chiedendo di dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Egli parte dal carattere di novit\u0026#224; proprio del virus SARS-CoV-2, evidenziando che l\u0026#8217;intrinseca diversit\u0026#224; del fenomeno sul piano medico-sanitario impedirebbe, in radice, di attingere a decisioni di questa Corte su precedenti fenomeni e campagne vaccinali per rinvenire un valido criterio orientativo delle scelte da compiere e valutativo di quelle gi\u0026#224; compiute. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremessa la assoluta novit\u0026#224; del virus in esame e della tecnica vaccinale cosiddetta a mRNA, mai utilizzata prima sul piano vaccinale, sostiene il carattere \u0026#171;sperimentale\u0026#187; del trattamento e la conseguente sua esclusione dall\u0026#8217;alveo dell\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto quest\u0026#8217;ultimo si riferirebbe unicamente ai trattamenti sanitari accreditati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 9 novembre 2022 la parte ha depositato una \u0026#171;memoria illustrativa su taluni profili di carattere scientifico\u0026#187; (con allegata documentazione), nella quale, in sostanza, ribadisce di ritenere sussistente la violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;ingiustificata compressione del diritto all\u0026#8217;autodeterminazione terapeutica in assenza di beneficio per la collettivit\u0026#224;, sulla base delle seguenti considerazioni: inidoneit\u0026#224; dei farmaci genici ad evitare le ospedalizzazioni ed i decessi; efficacia delle cure domiciliari; non bilanciabilit\u0026#224; del diritto alla salute allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel presente giudizio sono state presentate numerose opiniones (Droit uniforme ASBL, Associazione ContiamoCI e Fondazione Centro studi allineare sanit\u0026#224; e salute, Comitato per il diritto alla cura domiciliare nell\u0026#8217;epidemia di COVID-19, Associazione umanit\u0026#224; e ragione, Noi avvocati per la libert\u0026#224;_NAL, Dr. S. S. ( Presidente commissione albo degli odontoiatri di La Spezia, Corvelva APS, Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino ( ONDAV, Comitato radicale scienza \u0026#232; coscienza, Confederazione legale per i diritti dell\u0026#8217;uomo, Associazione CoScienze critiche, Associazione coordinamento del movimento italiano per la libert\u0026#224; di vaccinazione ( COMILVA ODV, Associazione libera scelta Campania, Comitato immuni per sempre, Avvocati liberi e Organizzazione mondiale per la vita ( OMV) ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nonch\u0026#233; depositati numerosi atti di intervento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlcuni di questi ultimi sono stati presentati con l\u0026#8217;indicazione in epigrafe di \u0026#8220;intervento/opinione\u0026#8221;, accompagnati dalla richiesta che venga esaminata la possibilit\u0026#224; di considerare il proprio atto alla stregua di opinio, formulando un\u0026#8217;istanza del seguente tenore: \u0026#171;in via subordinata, tenersi in considerazione, per quanto ritualmente possibile, la presente manifestazione della opinione giuridica di un comune e concorde consesso di Amici Curiae aderenti, anche in quanto comunque rappresentativa del comune sentire di quanti hanno rifiutato il trattamento\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Tutti gli interventi e le opinioni presentano un contenuto omogeneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlcuni sono presentati da esercenti professioni sanitarie non vaccinati, destinatari della sospensione ex art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito. Altri, invece, sono presentati da ultracinquantenni (e, in alcuni casi, prossimi al compimento dei 50 anni), destinatari dell\u0026#8217;obbligo vaccinale ex art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il profilo della legittimazione, tutti gli intervenienti assumono di rivestire la \u0026#171;medesima condizione di diritto sostanziale dell\u0026#8217;impugnante incidentale di cui all\u0026#8217;ordinanza\u0026#187; di rimessione o \u0026#171;posizioni giuridiche sostanziali individuali identiche o comunque direttamente connesse per strettissima dipendenza rispetto alla parte privata principale e quindi accomunate dal concreto esito del presente giudizio, stante il carattere trasversale della questione incidentale sollevata su uno dei generali e preliminari presupposti di ammissibilit\u0026#224; costituzionale dello stesso an dell\u0026#8217;imposizione di un qualsiasi obbligo vaccinale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al merito della questione in esame, viene sostenuta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, contestando, in sintesi, la sicurezza e l\u0026#8217;efficacia dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 oggetto del predetto obbligo, nonch\u0026#233; la criticit\u0026#224; del sistema di farmacovigilanza passiva, oltrech\u0026#233; l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale alle persone dotate di immunit\u0026#224; naturale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 22 marzo 2022, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2022, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento dello stesso, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa sollevato altres\u0026#236; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, e dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va preliminarmente confermata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; degli interventi ad adiuvandum spiegati nel presente giudizio, per le ragioni indicate nell\u0026#8217;ordinanza letta all\u0026#8217;udienza del 30 novembre 2022, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#232; ipotizzabile una sorta di conversione dell\u0026#8217;atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell\u0026#8217;opinio di amicus curiae, come richiesto da alcuni intervenienti, sia pure \u0026#171;in via subordinata\u0026#187;. Le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalit\u0026#224; processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;esporre il primo gruppo di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, che hanno ad oggetto l\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario, con la correlata sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie nell\u0026#8217;ipotesi di inadempimento a esso, il giudice a quo muove dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni obbligatorie, rilevando come, in riferimento all\u0026#8217;art. 32 Cost., un trattamento sanitario obbligatorio, disposto ex lege, sia ammissibile alle seguenti condizioni: a) se il trattamento \u0026#232; diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze \u0026#171;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#187;; c) se, nell\u0026#8217;ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennit\u0026#224; in favore del danneggiato, e ci\u0026#242; a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (tra le altre, sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente si dichiara consapevole di confrontarsi \u0026#171;con i principi affermati dalla Corte, in riferimento [\u0026#8230;] a situazioni per cos\u0026#236; dire ordinarie, non ravvisandosi precedenti riferiti a situazioni emergenziali ingenerate da una grave pandemia\u0026#187;. Conviene, in punto di fatto e alla luce degli esiti dell\u0026#8217;istruttoria disposta nel giudizio principale, in contrapposizione con le doglianze dell\u0026#8217;appellante, che non possono essere contestate la metodologia di conteggio dei decessi e il correlato dato ufficiale relativo alla mortalit\u0026#224;, nonch\u0026#233; la gravit\u0026#224; della patologia SARS-CoV-2; condivide le risultanze istruttorie sulla natura non sperimentale dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, oggetto per contro di autorizzazione all\u0026#8217;immissione in commercio condizionata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Passando al merito delle censure, il giudice a quo, pur riconoscendo la sussistenza delle condizioni sub a) e c) elaborate dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, ravvisa insuperabili elementi di criticit\u0026#224; con riferimento alla residua condizione sub b), concernente il profilo delle conseguenze, sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato, oltre la normale tollerabilit\u0026#224; (cosiddetti eventi avversi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePartendo dalla considerazione che, dai dati pi\u0026#249; recenti, risulterebbe che il numero di eventi avversi da vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 sia superiore alla \u0026#171;media [\u0026#8230;] degli eventi avversi gi\u0026#224; registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni\u0026#187;, e, per di pi\u0026#249;, \u0026#171;lo \u0026#232; di diversi ordini di grandezza\u0026#187;, il rimettente ritiene necessaria una \u0026#171;rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati\u0026#187;, nel senso che il vaccino inciderebbe negativamente sullo stato di salute di colui che \u0026#232; obbligato a vaccinarsi, oltre quelle conseguenze \u0026#171;che appaiano normali e, pertanto, tollerabili\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Consiglio di giustizia amministrativa esprime al riguardo dubbi \u0026#171;circa l\u0026#8217;adeguatezza del sistema di monitoraggio fin qui posto in essere\u0026#187;, limitato, allo stato, alla sola farmacovigilanza passiva, e lamenta una sottostima (e comunque un\u0026#8217;incertezza sull\u0026#8217;entit\u0026#224;) degli eventi avversi da vaccinazione per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2. Sostiene poi, come meglio si dir\u0026#224;, che dalla giurisprudenza costituzionale emergerebbe un orientamento che esclude \u0026#171;la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilit\u0026#224;, il che non pare lasciare spazio all\u0026#8217;ammissione di eventi avversi gravi e fatali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il Collegio rimettente, infine, lamenta l\u0026#8217;inadeguatezza del triage pre-vaccinale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giungere a tale conclusione il giudice a quo \u0026#8211; pur dicendosi consapevole della insostenibilit\u0026#224; logistica e finanziaria, in una situazione di vaccinazione di massa, di uno screening anch\u0026#8217;esso di massa \u0026#8211; valorizza fondamentalmente tre aspetti: 1) il mancato coinvolgimento del medico di base \u0026#8211; che normalmente ha un\u0026#8217;approfondita conoscenza dei propri assistiti \u0026#8211; nel triage pre-vaccinale, che viene demandato al personale sanitario che esegue la vaccinazione; questo, a sua volta, deve affidarsi alle capacit\u0026#224; (inevitabilmente variabili) del soggetto avviato alla vaccinazione di rappresentare (nella ristretta tempistica a ci\u0026#242; destinata) fatti e circostanze rilevanti circa le proprie condizioni generali di salute; 2) la mancata previsione della presentazione di esami di laboratorio, quali accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione, o test, inclusi quelli di carattere genetico, al fine di esentare dalla vaccinazione o sottoporre preventivamente a idonea terapia farmacologica soggetti che evidenzino specifici profili di rischio; 3) la mancata previsione dell\u0026#8217;esecuzione di un test per la rilevazione di SARS-CoV-2, idoneo a evidenziare una condizione di infezione in atto, che \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; sconsiglierebbe la somministrazione del vaccino, avuto riguardo al rischio di reazione anomala del sistema immunitario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, \u0026#232; preliminarmente necessario esaminare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, tutte relative al primo gruppo di questioni, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di aberratio ictus non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene, innanzitutto, che siano state erroneamente identificate le disposizioni denunciate nel sollevare le questioni. E ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, \u0026#232; censurato limitatamente ai commi 1 e 2, nella parte in cui \u0026#8211; secondo quanto asserito dal Collegio rimettente \u0026#8211; prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario \u0026#171;e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, la sospensione dell\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie\u0026#187;. In realt\u0026#224; la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie sarebbe prevista quale conseguenza dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale dal successivo comma 4 (recte, nella versione censurata dal rimettente e applicabile ratione temporis: comma 6, identificabile come comma 4 nella successiva versione derivante dalle modifiche apportate all\u0026#8217;art. 4 dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito), disposizione non altrimenti denunciata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tesi non pu\u0026#242; essere condivisa, in quanto il vulnus lamentato dal giudice rimettente \u0026#8211; identificato, per come si evince chiaramente dall\u0026#8217;apparato motivazionale e dalla prospettazione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, nell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#8211; deriva direttamente dalle disposizioni censurate. Infatti, il comma 1 prevede espressamente che la vaccinazione per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 costituisce \u0026#171;requisito essenziale per l\u0026#8217;esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati\u0026#187;. I commi successivi del censurato art. 4 si limitano a disciplinare le modalit\u0026#224; operative di accertamento dell\u0026#8217;inadempimento, disponendo, infine, che l\u0026#8217;\u0026#171;adozione dell\u0026#8217;atto di accertamento da parte dell\u0026#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2\u0026#187; (comma 6) e le conseguenze operative a specificare quale sia la conseguenza, e cio\u0026#232; la sospensione, e non, ad esempio, la cessazione del rapporto lavorativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere pertanto rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Va invece accolta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto assoluto di motivazione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4, 33 e 34 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE anzi, tale vizio \u0026#232; ravvisabile con riferimento a tutti i parametri diversi dall\u0026#8217;art. 32 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, essi vengono evocati esclusivamente al punto 19.b.6) dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ove il CGARS si limita, per\u0026#242;, alla mera enunciazione degli articoli con l\u0026#8217;esplicitazione dei diritti che questi riconoscono, rimandando a tutte le motivazioni \u0026#171;sopra articolate\u0026#187;. Queste ultime sono quelle illustrate al precedente punto 18 della medesima ordinanza, le quali, tuttavia, si concentrano esclusivamente sulla verifica della conformit\u0026#224; della previsione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale per il gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 1\u0026#176; febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l\u0026#8217;istituzione dei relativi ordini professionali), rispetto al (solo) art. 32 Cost. e sulla base della giurisprudenza costituzionale a esso riferita. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione delle censure con riferimento ai parametri diversi dall\u0026#8217;art. 32 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Altri profili di inammissibilit\u0026#224; eccepiti dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato impingono il merito delle questioni sollevate e vanno pertanto esaminati in quella sede. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa erariale eccepisce, in primo luogo, che il rimettente \u0026#8211; nel valorizzare il passo della sentenza di questa Corte n. 307 del 1990 in cui si fa riferimento alle \u0026#171;cautele o condotte secondo le modalit\u0026#224; che lo stato delle conoscenze scientifiche e l\u0026#8217;arte prescrivono in relazione alla sua natura\u0026#187; \u0026#8211; avrebbe \u0026#171;erroneamente elevato a condizione di compatibilit\u0026#224; costituzionale della legge impositiva dell\u0026#8217;obbligo vaccinale elementi operanti su altro piano di rilevanza giuridica\u0026#187;, ovverosia la verifica dei presupposti per il rimedio risarcitorio. Ma tali considerazioni non attengono a profili di ammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento all\u0026#8217;eccezione per omessa censura delle disposizioni generali che disciplinano il sistema della farmacovigilanza e quello specifico sulle vaccinazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, i dubbi e le criticit\u0026#224; sostenute dal giudice rimettente, in ordine al sistema della farmacovigilanza e al sistema di raccolta dei dati relativi alle conseguenze delle vaccinazioni, rappresentano una mera argomentazione posta a supporto delle censure, mentre oggetto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; solo la previsione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale (e della correlata sospensione dall\u0026#8217;esercizio della professione). La disposizione censurata \u0026#232; quella che impone l\u0026#8217;obbligo vaccinale ed \u0026#232; stata correttamente individuata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; N\u0026#233; sussistono dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nel giudizio a quo \u0026#232; impugnato il provvedimento del Rettore e del Direttore generale dell\u0026#8217;universit\u0026#224; con il quale si subordinava alla somministrazione vaccinale anti COVID-19 la prosecuzione dei tirocini di area medico-sanitaria in presenza all\u0026#8217;interno delle strutture sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, per la trattazione della prima questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 32 Cost., occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi, gi\u0026#224; elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: \u0026#171;a) \u0026#8220;se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi \u0026#232; assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacch\u0026#233; \u0026#232; proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettivit\u0026#224;, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell\u0026#8217;uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale\u0026#8221; (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia \u0026#8220;la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi \u0026#232; assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneit\u0026#224; e scarsa entit\u0026#224;, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili\u0026#8221; (ivi); c) se nell\u0026#8217;ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio \u0026#8211; ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica \u0026#8211; sia prevista comunque la corresponsione di una \u0026#8220;equa indennit\u0026#224;\u0026#8221; in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)\u0026#187;. Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per s\u0026#233; costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l\u0026#8217;indennizzabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato con chiarezza che l\u0026#8217;art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilit\u0026#224; a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il \u0026#171;dovere dell\u0026#8217;individuo di non ledere n\u0026#233; porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell\u0026#8217;eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunit\u0026#224;, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell\u0026#8217;interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l\u0026#8217;imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidariet\u0026#224; che rappresenta \u0026#171;la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente\u0026#187; (sentenza n. 75 del 1992). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante, nella giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;affermazione della centralit\u0026#224; di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del \u0026#171;rilievo costituzionale della salute come interesse della collettivit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 307 del 1990): \u0026#171;in nome di esso, e quindi della solidariet\u0026#224; verso gli altri, ciascuno p[u\u0026#242;] essere obbligato, restando cos\u0026#236; legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico\u0026#187; (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, questa Corte \u0026#232; sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari (sentenze n. 268 del 2017, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). E ha, pertanto, sostenuto che, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentir\u0026#224; la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato, infatti, precisato che, \u0026#171;poich\u0026#233; tale rischio non sempre \u0026#232; evitabile, \u0026#232; allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto\u0026#187; (sentenza n. 118 del 1996). Ci si trova di fronte a un rischio, \u0026#171;preventivabile in astratto \u0026#8211; perch\u0026#233; statisticamente rilevato \u0026#8211; ancorch\u0026#233; in concreto non siano prevedibili i soggetti che saranno colpiti dall\u0026#8217;evento dannoso. In questa situazione, la legge che impone l\u0026#8217;obbligo della vaccinazione [\u0026#8230;] compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate \u0026#8220;scelte tragiche\u0026#8221; del diritto [\u0026#8230;]\u0026#187; (sentenza n. 118 del 1996). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale consapevolezza nasce, del resto, l\u0026#8217;affermazione, costante da parte di questa Corte, in ordine all\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; del riconoscimento dell\u0026#8217;indennizzo estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate (tra le tante, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Alla luce di quanto sin qui esposto, innanzitutto, non pu\u0026#242; essere condiviso l\u0026#8217;argomento svolto in via principale dal giudice rimettente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti, sul punto, rileva \u0026#8211; come si \u0026#232; accennato \u0026#8211; quanto segue: \u0026#171;[v]ero \u0026#232; che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilit\u0026#224;, il che non pare lasciare spazio all\u0026#8217;ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purch\u0026#233; pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini \u0026#8220;sacrificabili\u0026#8221;). Pare quindi che, non potendosi, in generale, mai escludere la possibilit\u0026#224; di reazioni avverse a qualunque tipologia di farmaco, il discrimen, alla stregua dei criteri rinvenibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, vada ravvisato nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilit\u0026#224; della reazione individuale. Ma nel caso in questione, l\u0026#8217;esame dei dati pubblicati nel sito EudraVigilance disaggregati per Stato segnalatore evidenzia una certa omogeneit\u0026#224; nella tipologia di eventi avversi segnalati dai vari Paesi (in disparte il maggiore o minore afflusso di dati, evidenziato dai Consulenti della parte appellante), il che lascia poco spazio all\u0026#8217;opzione caso fortuito/reazione imprevedibile\u0026#187; (punto 18.4. dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl passaggio argomentativo si presta, per la verit\u0026#224;, a una qualche incertezza interpretativa, dovuta al fatto che non emerge con chiarezza se il rimettente deduca l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;imposizione del trattamento sanitario dalla semplice possibilit\u0026#224; della verificazione di eventi avversi gravi che, in quanto tali, sarebbero \u0026#171;non tollerabili\u0026#187;, oppure, se, consapevole della difficolt\u0026#224; di \u0026#171;escludere la possibilit\u0026#224; di reazioni avverse a qualunque tipologia di farmaco\u0026#187;, reputi determinante che le reazioni avverse gravi siano riconducibili a ipotesi di caso fortuito e di imprevedibilit\u0026#224; della reazione individuale, solo in tale ultimo caso potendo essere \u0026#171;tollerabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA prescindere da tale incertezza, peraltro, va osservato che il giudice a quo sembra non considerare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato con chiarezza (sulla base dei ricordati criteri) che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto \u0026#8722; come si \u0026#232; detto \u0026#8722; titolo per l\u0027indennizzo. Non pu\u0026#242;, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente d\u0026#224; della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di \u0026#171;conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile\u0026#187; (sentenza n. 118 del 1996). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUgualmente priva di riscontro nella giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; l\u0026#8217;affermazione che sarebbero tollerabili le reazioni avverse (unicamente) \u0026#171;nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilit\u0026#224; della reazione individuale\u0026#187;. Il rimettente, partendo da ci\u0026#242;, esclude la ricorrenza di tali ipotesi nelle vaccinazioni in esame, in nome di \u0026#171;una certa omogeneit\u0026#224; nella tipologia di eventi avversi segnalati dai vari Paesi\u0026#187;. Invero \u0026#8211; al di l\u0026#224; della natura del tutto apodittica di tale ultimo assunto, privo di dati posti a suo supporto \u0026#8211; questa Corte, nell\u0026#8217;esaminare le leggi impositive di obblighi vaccinali, non ha mai introdotto questa sorta di \u0026#8220;filtro\u0026#8221;, ma si \u0026#232; sempre attenuta ai dati scientifici relativi alla sicurezza del vaccino, rispetto ai quali non conta in s\u0026#233; l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; della tipologia di eventi avversi, quanto piuttosto l\u0026#8217;incidenza a livello generale del loro manifestarsi anche in relazione alla loro gravit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, proprio l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che si manifesti un evento avverso \u0026#232; la ragione della previsione dell\u0026#8217;indennizzo che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile rispetto al suo ricadere sulla specifica persona (sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017, n. 107 del 2012, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa quindi ribadito che tale conclusione non \u0026#232; scalfita dalla ravvisabilit\u0026#224; del rischio di evento avverso, anche grave. Come gi\u0026#224; sopra ricordato, questa Corte ha sempre preso le mosse dalla consapevolezza che esiste e non \u0026#232; evitabile un rischio di evento avverso (anche grave) con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari (sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni pu\u0026#242; perfino condurre a che \u0026#171;il perseguimento dell\u0026#8217;interesse alla salute della collettivit\u0026#224;, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile\u0026#187; (sentenza n. 118 del 1996). \u0026#200; stato affermato espressamente che \u0026#171;[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l\u0026#8217;esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poich\u0026#233; tale rischio non sempre \u0026#232; evitabile, \u0026#232; allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto\u0026#187; (ancora sentenza n. 118 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ipotesi di ineliminabile conflitto, si \u0026#232; affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l\u0026#8217;obbligo della vaccinazione \u0026#8211; come gi\u0026#224; ricordato \u0026#8211; \u0026#171;compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate \u0026#8220;scelte tragiche\u0026#8221; del diritto: le scelte che una societ\u0026#224; ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l\u0026#8217;eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l\u0026#8217;infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L\u0026#8217;elemento tragico sta in ci\u0026#242;, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finch\u0026#233; ogni rischio di complicanze non sar\u0026#224; completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche [\u0026#8230;] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterr\u0026#224; a questo genere di scelte pubbliche\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettivit\u0026#224; sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticit\u0026#224; di fronte al deflagrare di \u0026#171;un\u0026#8217;emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari\u0026#187; (sentenza n. 37 del 2021). L\u0026#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u0026#224;, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l\u0026#8217;epidemia da COVID-19 come un\u0026#8217;emergenza di sanit\u0026#224; pubblica di rilevanza internazionale; successivamente, in considerazione dei livelli di diffusivit\u0026#224; e gravit\u0026#224; raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell\u0026#8217;11 marzo 2020, \u0026#232; stata valutata come \u0026#171;pandemia\u0026#187;. La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all\u0026#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente pi\u0026#249; volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalit\u0026#224; nel rispetto dell\u0026#8217;art. 32 Cost., e cio\u0026#232; operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell\u0026#8217;esercizio di discrezionalit\u0026#224; politica, in modo compatibile con i princ\u0026#236;pi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cio\u0026#232;, nel caso in esame, della pandemia e l\u0026#8217;adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all\u0026#8217;efficacia e alla sicurezza dei vaccini.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarit\u0026#224; delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#8211; e, cio\u0026#232;, la loro gravit\u0026#224; e l\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; del decorso (attestate dalla dichiarazione dell\u0026#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u0026#224; dell\u0026#8217;11 marzo 2020, sopra ricordata) \u0026#8211; comportano diverse conseguenze. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri \u0026#8211; alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione gi\u0026#224; in via generale e in periodi ordinari \u0026#8211; trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all\u0026#8217;art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del \u0026#171;fondamentale diritto dell\u0026#8217;individuo\u0026#187; e dell\u0026#8217;\u0026#171;interesse della collettivit\u0026#224;\u0026#187;, imponendo espressamente il loro contemperamento. E l\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale pu\u0026#242; trovare una limitazione in nome dell\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224;, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidariet\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, che lega ciascun membro della comunit\u0026#224; agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu altro versante, pi\u0026#249; generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libert\u0026#224; di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall\u0026#8217;art. 32 Cost., la discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u0026#171;deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorit\u0026#224; preposte (sentenza n. 268 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; A ci\u0026#242; va aggiunto \u0026#8211; come anticipato \u0026#8211; che tale discrezionalit\u0026#224; deve essere esercitata dal legislatore alla luce \u0026#171;delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell\u0026#8217;esercizio delle sue scelte in materia (cos\u0026#236;, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, un intervento in tali ambiti \u0026#171;non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalit\u0026#224; politica dello stesso legislatore, bens\u0026#236; dovrebbe prevedere l\u0026#8217;elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi \u0026#8211; di norma nazionali o sovranazionali \u0026#8211; a ci\u0026#242; deputati, dato l\u0026#8217;\u0026#8220;essenziale rilievo\u0026#8221; che, a questi fini, rivestono \u0026#8220;gli organi tecnico-scientifici\u0026#8221; (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica\u0026#187; (sentenza n. 282 del 2002). Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalit\u0026#224; politica, ancorch\u0026#233; fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilit\u0026#224; delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalit\u0026#224; della disciplina medesima. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8722; Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all\u0026#8217;interno di un\u0026#8217;area di attendibilit\u0026#224; scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorit\u0026#224; medico-scientifiche istituzionalmente preposte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che la Corte pu\u0026#242; e deve verificare, pertanto, \u0026#232;, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l\u0026#8217;obbligo vaccinale per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE in questa scelta, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte, \u0026#171;la tempestivit\u0026#224; della risposta all\u0026#8217;evoluzione della curva epidemiologica \u0026#232; fattore decisivo ai fini della sua efficacia\u0026#187; (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisoriet\u0026#224;. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensit\u0026#224; diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, \u0026#232; esercizio di discrezionalit\u0026#224; politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, non pu\u0026#242; essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, \u0026#232; innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche \u0026#232; per sua natura transitoria, perch\u0026#233; adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell\u0026#8217;evoluzione medico-scientifica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE per\u0026#242;, di contro, proprio perch\u0026#233; il legislatore deve esercitare la propria discrezionalit\u0026#224; sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorit\u0026#224; di settore al momento dell\u0026#8217;assunzione della decisione, \u0026#232; fondamentale una piena valorizzazione della \u0026#171;dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2018). Come chiarito gi\u0026#224; in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina, dunque, pu\u0026#242; e deve mutare in base all\u0026#8217;evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa genetica e originaria transitoriet\u0026#224; della disciplina, cos\u0026#236; come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l\u0026#8217;adeguamento delle misure all\u0026#8217;evoluzione della situazione di fatto che \u0026#232; destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimit\u0026#224; costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, si evidenzia sin d\u0026#8217;ora che l\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha sub\u0026#237;to nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all\u0026#8217;individuazione della durata dell\u0026#8217;obbligo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE anzi, \u0026#232; l\u0026#8217;intera disciplina relativa alla gestione della pandemia ad aver subito continue modifiche in risposta all\u0026#8217;evoluzione della situazione sanitaria nonch\u0026#233; delle conoscenze mediche. Basti pensare alle limitazioni imposte alla libert\u0026#224; di circolazione, al diritto allo studio e all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive e lavorative, che sono state nel tempo modificate e infine revocate, sempre sulla base dell\u0026#8217;andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e dell\u0026#8217;evoluzione degli strumenti offerti dalla scienza medica per fronteggiarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, per quanto qui di pi\u0026#249; stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte modificato, proprio in base all\u0026#8217;andamento dei contagi e all\u0026#8217;evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest\u0026#8217;ultima data) al 1\u0026#176; novembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatta anticipazione \u0026#232; stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, \u0026#171;dell\u0026#8217;andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell\u0026#8217;incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilit\u0026#224; sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessit\u0026#224; di riavviare un progressivo ritorno alla normalit\u0026#224; nell\u0026#8217;attuale fase post pandemica, nella quale l\u0026#8217;obiettivo da perseguire \u0026#232; il controllo efficace dell\u0026#8217;endemia\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull\u0026#8217;andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante \u0026#171;Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187;, rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante \u0026#171;Adozione dei criteri relativi alle attivit\u0026#224; di monitoraggio del rischio sanitario di cui all\u0026#8217;allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro, sono state attuate le relative attivit\u0026#224; di sorveglianza da parte dell\u0026#8217;AIFA con cadenza trimestrale, che confluiscono in rapporti concernenti tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all\u0026#8217;andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all\u0026#8217;evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, \u0026#232; opportuno procedere a un\u0026#8217;analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, come detto, il sindacato richiesto a questa Corte presuppone di verificare se il legislatore \u0026#8211; utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorit\u0026#224; di settore \u0026#8211; si sia mantenuto in un\u0026#8217;area di \u0026#8220;attendibilit\u0026#224; scientifica\u0026#8221; e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonch\u0026#233; idonea e non sproporzionata rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Per far ci\u0026#242; occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall\u0026#8217;AIFA, dall\u0026#8217;ISS, dal Segretariato generale del Ministero della salute, dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato in allegato all\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorit\u0026#224; istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, \u0026#232; costituito, fin dal momento dell\u0026#8217;adozione della disposizione censurata e a tutt\u0026#8217;oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Relativamente ai primi due profili \u0026#8211; che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta \u0026#8211; convergono le conclusioni dell\u0026#8217;AIFA, dell\u0026#8217;ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene innanzitutto attestato che i \u0026#171;vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia [\u0026#8230;] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l\u0026#8217;iter per determinarne qualit\u0026#224;, sicurezza ed efficacia\u0026#187; (cos\u0026#236;, testualmente, la nota dell\u0026#8217;ISS sopra menzionata, pagina 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome attestato pi\u0026#249; dettagliatamente dall\u0026#8217;AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all\u0026#8217;immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e gi\u0026#224; utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (cos\u0026#236; la nota dell\u0026#8217;AIFA sopra menzionata, pagina 9). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, l\u0026#8217;Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale \u0026#232; senz\u0026#8217;altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ci\u0026#242; in quanto \u0026#171;questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l\u0026#8217;efficacia e la qualit\u0026#224; dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi\u0026#187; (pagina 8 della nota dell\u0026#8217;AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall\u0026#8217;AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualit\u0026#224;, valutazione dell\u0026#8217;efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini \u0026#232; stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici \u0026#232; lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. \u0026#200; stato infatti possibile \u0026#171;affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti\u0026#187; (pagina 10 della nota dell\u0026#8217;AIFA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSull\u0026#8217;efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l\u0026#8217;ISS, esponendo che \u0026#171;[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l\u0026#8217;elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari\u0026#187; (pagine 2 e 3 della nota dell\u0026#8217;ISS). Al di l\u0026#224; della fisiologica eterogeneit\u0026#224; delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacit\u0026#224; della variante Omicron di eludere l\u0026#8217;immunit\u0026#224; rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che \u0026#171;la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito\u0026#187; (pagina 3 della nota dell\u0026#8217;ISS). L\u0026#8217;ISS chiarisce, inoltre, che \u0026#171;anche se l\u0026#8217;efficacia vaccinale non \u0026#232; pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l\u0026#8217;elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile\u0026#187; (pagina 5 della nota dell\u0026#8217;ISS). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Quanto al profilo della sicurezza, l\u0026#8217;AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA \u0026#171;certifica che la sicurezza, l\u0026#8217;efficacia e la qualit\u0026#224; dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre \u0026#8211; affrontando specificamente le criticit\u0026#224; segnalate dal Collegio rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;Agenzia attesta l\u0026#8217;assoluta attendibilit\u0026#224; del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell\u0026#8217;AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra \u0026#171;segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19\u0026#187; e \u0026#171;analisi del segnale\u0026#187; (pagine da 23 a 25 della nota dell\u0026#8217;AIFA). Alla base della segnalazione dell\u0026#8217;evento avverso vi \u0026#232; infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, \u0026#232; condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell\u0026#8217;AIFA). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo le conclusioni esposte, \u0026#171;la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non \u0026#232; stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione pu\u0026#242; aver contribuito all\u0026#8217;esito fatale dell\u0026#8217;evento avverso \u0026#232; estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali\u0026#187; (pagine 26 e 27 della nota dell\u0026#8217;AIFA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre relativamente al profilo della sicurezza, l\u0026#8217;ISS, a sua volta, attesta che \u0026#171;[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19\u0026#187; (pagina 6 della nota dell\u0026#8217;ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l\u0026#8217;EMA, fino all\u0026#8217;inizio di aprile 2022 sono state pi\u0026#249; di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell\u0026#8217;UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che \u0026#171;[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari\u0026#187; (pagina 8 della nota dell\u0026#8217;ISS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorit\u0026#224; scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonch\u0026#233; del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall\u0026#8217;entit\u0026#224; dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall\u0026#8217;inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; su questi dati scientifici \u0026#8211; forniti dalle autorit\u0026#224; di settore e che non possono perci\u0026#242; essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorch\u0026#233; riferibili a \u0026#8220;esperti\u0026#8221; del settore \u0026#8211; che si \u0026#232; basata la scelta politica del legislatore; legislatore che altrimenti, anzich\u0026#233; alle autorit\u0026#224; istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a \u0026#8220;esperti\u0026#8221; non \u0026#232; dato vedere con quali criteri scelti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, \u0026#171;[a] fronte di \u0026#8220;un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che pu\u0026#242; venire contratto da chiunque\u0026#8221; (sentenza n. 127 del 2022)\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidit\u0026#224; e imprevedibilit\u0026#224; del contagio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneit\u0026#224; allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE infatti, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie pi\u0026#249; esposte al contagio, \u0026#171;il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l\u0026#8217;interruzione di servizi essenziali per la collettivit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 268 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima finalit\u0026#224; era particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare \u0026#8211; oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare \u0026#8211; un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall\u0026#8217;altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, basti ricordare che l\u0026#8217;ISS, nella menzionata nota, sostiene espressamente che \u0026#171;gli operatori sanitari sono tra le categorie ad alto rischio di contrarre l\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 potendosi infettare pi\u0026#249; facilmente prendendosi cura dei pazienti e/o interagendo con altro personale sanitario\u0026#187; (pagina 5 della nota dell\u0026#8217;ISS). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il Segretariato generale del Ministero della salute attesta con nettezza il significativo impatto della campagna vaccinale sulla circolazione del SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari: \u0026#171;a seguito dell\u0026#8217;avvio della campagna vaccinale c\u0026#8217;\u0026#232; stata una netta riduzione della percentuale dei casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione: a fine dicembre 2020 la percentuale dei casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione si attestava a circa il 6%, mentre a fine febbraio 2021, in concomitanza con il completamento del ciclo vaccinale e il conseguente sviluppo dell\u0026#8217;immunit\u0026#224;, risultava poco al di sopra dell\u0026#8217;1,5%\u0026#187; (pagina 28 della nota del Segretariato generale del Ministero della salute).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu altro versante, la predetta situazione di congestionamento si rivelava ancor pi\u0026#249; allarmante in quanto, in un sistema sanitario prevalentemente proiettato sulla gestione della pandemia, determinava un\u0026#8217;estrema difficolt\u0026#224; di disporre cure e ricoveri per i pazienti non affetti da patologia SARS-CoV-2. Sul punto basti segnalare le osservazioni della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, la quale, sulla base di una lettura comparativa dei volumi dei ricoveri ospedalieri degli anni 2019-2020, attesta una netta flessione dell\u0026#8217;erogazione complessiva dei ricoveri del 2020 rispetto all\u0026#8217;anno precedente con una perdita in termini di volumi di circa 1 milione e mezzo di ricoveri (pagina 2 della nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute), flessione \u0026#171;che ha con tutta probabilit\u0026#224; determinato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di curarsi di pazienti affetti da patologie diverse dal COVID-19\u0026#187; (pagina 3 della medesima nota).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Con specifico riferimento al \u0026#8211; differente ma complementare \u0026#8211; scopo di proteggere quanti entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, \u0026#232; opportuno ricordare che gi\u0026#224; in passato questa Corte \u0026#8211; esaminando una legge regionale che prevede la facolt\u0026#224; della Giunta regionale di individuare i reparti dove consentire l\u0026#8217;accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale \u0026#8211; ha avuto modo di valorizzare, con riferimento alla vaccinazione degli operatori sanitari, lo \u0026#171;scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilit\u0026#224; e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettivit\u0026#224;. Tale finalit\u0026#224; [\u0026#8230;] \u0026#232; del resto oggetto di attenzione da parte delle societ\u0026#224; medico-scientifiche, che segnalano l\u0026#8217;urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure\u0026#187; (sentenza n. 137 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, come segnalato anche dall\u0026#8217;ISS nella sopra citata nota, \u0026#171;[l]e infezioni tra gli operatori sanitari hanno un impatto negativo sulla salute individuale e collettiva sia direttamente che indirettamente. Infatti non solo l\u0026#8217;operatore sanitario pu\u0026#242; a sua volta trasmettere l\u0026#8217;infezione pi\u0026#249; facilmente a pazienti tra cui soggetti fragili ad alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia ma, indirettamente, le procedure di isolamento e quarantena che si renderebbero necessarie a seguito di un\u0026#8217;eventuale infezione possono provocare danno al sistema sanitario nazionale in termini di garanzia e continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione delle cure\u0026#187; (pagina 5 della nota ISS). Con ci\u0026#242;, peraltro, evidenziando, ancora una volta, la possibile ricaduta in termini di rischio di interruzione del servizio sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.3.\u0026#8211; Della convergenza, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, di queste plurime valutazioni \u0026#8722; che giustificano un trattamento differenziato per tali soggetti \u0026#8722;, vi \u0026#232; traccia anche nella Relazione illustrativa del d.l. n. 44 del 2021: \u0026#171;L\u0026#8217;introduzione di un siffatto obbligo per le categorie professionali considerate nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l\u0026#8217;operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dei servizi sanitari, garantendo la qualit\u0026#224; delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanit\u0026#224; pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.4.\u0026#8211; Fortemente significativa \u0026#232;, infine, sotto il profilo di diritto comparato, la tendenziale omogeneit\u0026#224; della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatoriet\u0026#224; della vaccinazione legata a certe professioni, tra le quali spiccano, per tutte \u0026#8211; pur nell\u0026#8217;ambito di una certa variabilit\u0026#224; delle altre categorie soggettive coinvolte e pur nella diversit\u0026#224; degli approcci che emerge dal confronto tra i vari ordinamenti \u0026#8211;, quelle sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, va segnalato che l\u0026#8217;obbligo vaccinale per gli esercenti attivit\u0026#224; in ambito sanitario \u0026#232; stato introdotto, tra l\u0026#8217;altro, in Francia e in Germania, nonch\u0026#233; nel Regno Unito e negli Stati Uniti d\u0026#8217;America. E, come meglio esposto in seguito, le Corti, anche costituzionali, di alcuni Paesi hanno ritenuto la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo, facendo ricorso ai canoni di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, utilizzati in modo non dissimile da come sviluppati nel nostro ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalit\u0026#224; di ridurre la circolazione del virus \u0026#8211; funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l\u0026#8217;interruzione di servizi essenziali per la collettivit\u0026#224; \u0026#8211;, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l\u0026#8217;osservanza del principio di proporzionalit\u0026#224; rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; affermato da questa Corte, quando si \u0026#232; in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, \u0026#171;il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalit\u0026#224;, che \u0026#8220;richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalit\u0026#224; di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pi\u0026#249; misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi\u0026#8221; (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perch\u0026#233; non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ci\u0026#242; vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in \u0026#225;mbiti pi\u0026#249; generali, per l\u0026#8217;accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall\u0026#8217;effettuazione periodica di test diagnostici dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perch\u0026#233;, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cio\u0026#232; ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, gi\u0026#224; impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l\u0026#8217;impiego di personale. D\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;esito del test non \u0026#232; immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce gi\u0026#224; \u0026#8220;obsoleto\u0026#8221;, posto che l\u0026#8217;esito pu\u0026#242; essere gi\u0026#224; stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalit\u0026#224;, va, altres\u0026#236;, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell\u0026#8217;obbligo \u0026#232; rappresentata dalla sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta \u0026#8211; che non riveste natura sanzionatoria \u0026#8211; si muove nell\u0026#8217;ambito della responsabilit\u0026#224; del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell\u0026#8217;operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita di riduzione della circolazione del virus. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto gi\u0026#224; sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall\u0026#8217;inizio, una durata predeterminata dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all\u0026#8217;andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito; quanto in termini di intensit\u0026#224;, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; \u0026#200; interessante notare come in altri ordinamenti, e segnatamente in quello francese, la giurisprudenza, rigettando un\u0026#8217;istanza che mirava alla presentazione di una question prioritaire de constitutionnalit\u0026#233; degli artt. 12 e 14 della legge 5 agosto 2021, n. 1040, abbia sostenuto che il fatto che l\u0026#8217;art. 14 \u0026#8211; concernente le conseguenze dell\u0026#8217;inadempimento degli obblighi vaccinali \u0026#8211; non preveda la risoluzione del contratto di lavoro o la cessazione dalle funzioni delle persone interessate, bens\u0026#236; la sospensione del rapporto, fa propendere per \u0026#171;una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute\u0026#187; (Conseil d\u0026#8217;\u0026#201;tat, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879, paragrafo 12).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, in altri ordinamenti, quali la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti d\u0026#8217;America, \u0026#232; stata introdotta la possibilit\u0026#224; di ricorrere al licenziamento (indipendentemente dalla frequenza con cui, nella prassi, vi si sia fatto ricorso). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, in Germania, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, sebbene la libert\u0026#224; di esercitare una professione tuteli anche la volont\u0026#224; del singolo di mantenere il posto di lavoro s\u0026#236; da non ammettere tutte quelle misure che sortiscono l\u0026#8217;effetto di obbligare il singolo a rinunciare a un determinato posto di lavoro (Rn. 246), la previsione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#232; tuttavia giustificata in quanto posta a tutela delle persone pi\u0026#249; vulnerabili (Rn. 254). In particolare, risulta: a) legittimo lo scopo perseguito (Rn. 256); b) adeguata la misura prescelta per il suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio (Rn. 257, ma anche 189 e seguenti); c) adeguato il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravit\u0026#224; del sacrificio comportato (Rn. 258-266) (Tribunale costituzionale federale, ordinanza 27 aprile 2022, 1 BvR 2649/21). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Non colgono nel segno, infine, le doglianze \u0026#8211; che, peraltro, meritano attenta considerazione anche in sede legislativa \u0026#8211; svolte dal giudice rimettente in ordine alla mancata adozione di \u0026#171;misure di mitigazione\u0026#187; e \u0026#171;misure di precauzione\u0026#187; ad accompagnamento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, a suo parere rinvenibili in alcune carenze del triage pre-vaccinale: il mancato coinvolgimento dei medici di medicina generale e l\u0026#8217;assenza, prima della inoculazione del vaccino, di adeguati accertamenti, analisi e test diagnostici, nonch\u0026#233; dello stesso test sierologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.1.\u0026#8211; Quanto al primo profilo, di norma la pratica vaccinale in Italia non prevede un coinvolgimento nel triage del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Come esposto nella richiamata nota del Segretariato generale del Ministero della salute, le vaccinazioni previste dai calendari vaccinali regionali sono in genere eseguite, salvo talune eccezioni che qui non rilevano, presso i servizi di vaccinazione delle aziende sanitarie locali o provinciali delle varie regioni da parte degli operatori di sanit\u0026#224; pubblica (medici igienisti, assistenti sanitari, infermieri). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi norma, dunque, il medico di medicina generale non assolve un ruolo primario nella valutazione dell\u0026#8217;eleggibilit\u0026#224; di un assistito a una vaccinazione, anche in relazione alle vaccinazioni contemplate in via ordinaria nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Questa valutazione compete, infatti, ai medici vaccinatori, che sono all\u0026#8217;uopo adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non toglie, peraltro, che il medico di medicina generale, per espressa previsione del gi\u0026#224; ricordato comma 2 del censurato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha affiancato i medici vaccinatori nella verifica della presenza delle cause di esenzione dalla vaccinazione e, pertanto, ha nei fatti assolto un ruolo tutt\u0026#8217;altro che secondario nel percorso di accompagnamento dei relativi assistiti nell\u0026#8217;ambito della campagna vaccinale, proprio in considerazione della conoscenza del paziente e della sua storia clinica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.2.\u0026#8211; Nemmeno pu\u0026#242; convenirsi con l\u0026#8217;assunto del giudice a quo secondo il quale non sono state predisposte adeguate \u0026#171;misure di precauzione\u0026#187; ad accompagnamento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pratica, l\u0026#8217;anamnesi pre-vaccinale \u0026#232; una pratica standardizzata attraverso la quale \u0026#232; possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti, ivi inclusi, raramente, accertamenti diagnostici o consulti clinici con il medico di medicina generale o il medico specialista che assiste il soggetto. Il personale sanitario che esegue una vaccinazione deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al rilievo conferito dal rimettente alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato come normalmente per le vaccinazioni non sia prevista l\u0026#8217;effettuazione di simili test per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l\u0026#8217;utilit\u0026#224; di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica, a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: non esistono test, inclusi quelli di carattere genetico, che vengano raccomandati come test pre-vaccinali (pagina 28 della nota del Segretariato generale del Ministero della salute).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, come il Presidente del Consiglio rammenta nel proprio atto di intervento, le principali autorit\u0026#224; sanitarie in ambito internazionale, inclusi l\u0026#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u0026#224; e i Centers for disease prevention and control statunitensi, non raccomandano l\u0026#8217;esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione per la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa considerazione che normalmente per le vaccinazioni non sia prevista l\u0026#8217;effettuazione di un test in ordine alla patologia di riferimento vale anche con riguardo alla mancata effettuazione del test sierologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.3.\u0026#8211; Occorre, infine, soffermarsi anche sul profilo pi\u0026#249; generale delle cautele o condotte che lo stato delle conoscenze scientifiche e l\u0026#8217;arte prescrivono in relazione alla attuazione ed esecuzione materiale del trattamento sanitario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eImpregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, inerenti a quel rischio ineliminabile di cui si \u0026#232; gi\u0026#224; detto sopra, resta ferma la responsabilit\u0026#224; civile di cui all\u0026#8217;art. 2043 del codice civile per l\u0026#8217;ipotesi in cui \u0026#171;il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione [\u0026#8230;] o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso\u0026#187; (sentenza n. 307 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, infatti, facendo riferimento alla \u0026#171;necessit\u0026#224; che il soggetto vaccinando sia messo quanto pi\u0026#249; possibile al riparo dai rischi di complicanze da vaccino\u0026#187;, rimarca come tali \u0026#171;esigenze cautelative [\u0026#8230;] gi\u0026#224; trovino un primo livello di risposta nella doverosit\u0026#224; dell\u0026#8217;osservanza, in sede di attuazione ed esecuzione del trattamento obbligatorio, di quelle \u0026#8220;cautele o [\u0026#8230;] modalit\u0026#224; che lo stato delle conoscenze scientifiche e l\u0026#8217;arte prescrivono in relazione alla sua natura\u0026#8221;, e la cui violazione fonda [\u0026#8230;] la tutela aquiliana ex art. 2043 cit.\u0026#187; (sentenza n. 258 del 1994; ma anche, in termini, la sentenza n. 307 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 32 Cost., dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento dello stesso, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.1.\u0026#8211; Il consenso informato, quale condizione per la liceit\u0026#224; di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell\u0026#8217;autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libert\u0026#224; di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea. Secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 219 del 2017, \u0026#171;nessun trattamento sanitario pu\u0026#242; essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge\u0026#187;. Pi\u0026#249; precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell\u0026#8217;eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell\u0026#8217;accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene \u0026#8211; premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un\u0026#8217;adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l\u0026#8217;altro, come sopra ricordato, a valutare l\u0026#8217;eleggibilit\u0026#224; del soggetto interessato alla vaccinazione \u0026#8211; la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessit\u0026#224; di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; del vaccino lascia comunque al singolo la possibilit\u0026#224; di scegliere se adempiere o sottrarsi all\u0026#8217;obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora, invece, il singolo adempia all\u0026#8217;obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell\u0026#8217;obbligo, \u0026#232; rivolto, proprio nel rispetto dell\u0027intangibilit\u0026#224; della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; In conclusione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate vanno dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0026#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall\u0026#8217;altro lato, per effetto dell\u0026#8217;inadempimento stesso, la sospensione dall\u0026#8217;esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 32 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l\u0026#8217;onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1\u0026#176; dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 30 novembre 2022\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0027epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nonch\u0026#233; degli artt. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza del 22 marzo 2022, iscritta al n. 38 registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell\u0027anno 2022.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che, nel giudizio sono intervenuti, con atti depositati il 16 maggio 2022, D. D.P. e altri nove, R. S. e G. V., M. A. e altri dodici, A. C. e S. M.; con atti depositati il 17 maggio 2022, V. B. e altri sedici, G. L. e altri quattro, L. B., M. D.M., S. P. e altri quattro, A. B., P. C.;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche alcuni di essi (D. D.P. e altri nove, R. S. e G. V., M. A. e altri dodici, A. C. e S. M., L. B.), in quanto esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario e, pertanto, destinatari dell\u0027obbligo vaccinale ai sensi dell\u0027art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sostengono di trovarsi nella medesima condizione di diritto sostanziale dell\u0027appellante di cui all\u0027ordinanza di rimessione indicata;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche altri (M. D.M., A. B., P. C.) sono cittadini ultracinquantenni destinatari dell\u0027obbligo vaccinale ex art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, oppure (V. B. e altri sedici, G. L. e altri quattro, S. P. e altri quattro) \u0026#171;privati cittadini italiani [...], lavoratori, medici e non, over 50 (e qualcuno prossimo), che hanno deciso di non \"vaccinarsi covid\" per proprie motivazioni personali\u0026#187;, che assumono essere titolari di una posizione suscettibile di restare incisa dall\u0027esito del giudizio di questa Corte.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, ai sensi dell\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio in via incidentale possono intervenire \u0026#171;i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232;, infatti, circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo e che \u0026#171;non \u0026#232; sufficiente, al fine di rendere ammissibile l\u0027intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire\u0026#187; (ordinanza n. 191 del 2021);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, nel caso in esame, i soggetti intervenuti nel presente giudizio, in quanto destinatari dell\u0027obbligo vaccinale ex art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sono titolari di un interesse meramente indiretto all\u0027accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, interesse che ancora meno \u0026#232; possibile apprezzare con riferimento ai soggetti ultracinquantenni o ai soggetti appartenenti a categorie professionali (non meglio precisate nei rispettivi atti di intervento) diverse da quelle di cui al citato art. 4;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili gli interventi di D. D.P. e altri nove, R. S. e G. V., M. A. e altri dodici, A. C. e S. M., V. B. e altri sedici, G. L. e altri quattro, L. B., M. D.M., S.P. e altri quattro, A. B., P. C.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Silvana Sciarra, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230209183833.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/EN_Sentenza n. 14 del 2023 red. Patroni Griffi.pdf","oggetto":"Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivit\u0026#224; nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali - Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche - Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell\u0027obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.\r\nConsenso informato - Omessa previsione dell\u0027esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Omessa previsione dell\u0027esclusione dell\u0027onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45310","titoletto":"Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Prevenzione anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario - Previsione dell\u0027obbligo vaccinale e della sospensione dall\u0027esercizio della professione in caso di inadempimento - Denunciata violazione di parametri solo elencati - Motivazione generica - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., dell\u0027art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede, da un lato, l\u0027obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall\u0027altro lato, per effetto dell\u0027inadempimento stesso, la sospensione dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie. I parametri indicati vengono evocati esclusivamente al punto 19.b.6) dell\u0027ordinanza di rimessione, ove il CGARS si limita, però, alla mera enunciazione degli articoli con l\u0027esplicitazione dei diritti che questi riconoscono, rimandando a tutte le motivazioni «sopra articolate». Queste ultime sono quelle illustrate al precedente punto 18, le quali, tuttavia, si concentrano esclusivamente sulla verifica della conformità della previsione dell\u0027obbligo vaccinale per il gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto al (solo) art. 32 Cost. e sulla base della giurisprudenza costituzionale a esso riferita.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45311","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45311","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Necessario contemperamento del diritto del singolo con il coesistente interesse della collettività - Ammissibilità dei trattamenti sanitari obbligatori (ad es.: vaccinazioni) - Condizioni - Ragionevolezza e proporzionalità - Necessità di prevedere l\u0027indennizzo al verificarsi dell\u0027evento avverso. (Classif. 081002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l\u0027interesse della collettività. Pertanto, una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l\u0027art. 32 Cost. se: a) il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell\u0027uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale; b) vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; c) nell\u0027ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una \"equa indennità\" in favore del danneggiato. Il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende quindi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l\u0027indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 118/2020 - mass. 43420; S. 5/2018\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e- mass. 39690; S. 268/2017 - mass. 40636; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 258/1994 - mass. 20856; S. 307/1990 - mass. 15627\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tutela della salute implica anche il dovere dell\u0027individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell\u0027eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell\u0027interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Nell\u0027ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l\u0027imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell\u0027interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà \"orizzontale\", che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati. I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 107/2012 - mass. 36289; S. 218/1994 - mass. 20875; S. 75/1992\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePoiché esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 37/20214 - mass. 40637; S. 268/2017 - mass. 40637; S. 118/1996 - mass. 22329\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa previsione dell\u0027indennizzo di un evento avverso al trattamento vaccinale è la ragione che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile rispetto al suo ricadere sulla specifica persona. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 268/2017 - mass. 43657; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 307/1990 - mass. 15628\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell\u0027esercizio delle sue scelte in materia. Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche, la quale non esclude la sindacabilità delle stesse da parte della Corte costituzionale; il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima. (\u003cem\u003eS. 5/2018 - mass. 39688; S. 282/2002 - mass. 27187\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del c.d. test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 20/2019 - mass. 42499\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45312","numero_massima_precedente":"45310","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45312","titoletto":"Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Prevenzione anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario - Previsione dell\u0027obbligo vaccinale e della sospensione dall\u0027esercizio della professione in caso di inadempimento - Denunciata violazione del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 230003).","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all\u0027art. 32 Cost., dell\u0027art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che introduce l\u0027obbligo vaccinale per la prevenzione dell\u0027infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006 e la sospensione dall\u0027esercizio della professione in caso di inadempimento. Il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. Da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell\u0027introduzione dell\u0027obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell\u0027OMS dell\u002711 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili; dall\u0027altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all\u0027evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l\u0027obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l\u0027interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l\u0027effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l\u0027esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione. Va altresì rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell\u0027obbligo è rappresentata dalla sospensione dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell\u0027inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata; né può sostenersi la mancata adozione di misure di mitigazione e di precauzione ad accompagnamento dell\u0027obbligo vaccinale. Tali doglianze - che, peraltro, meritano attenta considerazione anche in sede legislativa - non tengono conto, quanto al primo profilo, che di norma la pratica vaccinale in Italia compete ai medici vaccinatori, adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell\u0027interessato. Quanto al secondo, nella pratica l\u0027anamnesi pre-vaccinale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, e ferma la responsabilità civile di cui all\u0027art. 2043 cod. civ. per l\u0027ipotesi in cui il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2022 - mass. 44917; S. 37/20214 - mass. 3651; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45313","numero_massima_precedente":"45311","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45313","titoletto":"Salute (Tutela della) - Consenso informato - Condizione di liceità di ogni trattamento sanitario - Necessità di salvaguardare il diritto fondamentale all\u0027autodeterminazione - Condizioni - Libertà e consapevolezza della scelta (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il trattamento sanitario obbligatorio della vaccinazione anti COVID-19). (Classif. 230002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell\u0027autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE. Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell\u0027eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell\u0027accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.\u003c/p\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell\u0027art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l\u0027espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell\u0027art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv., nella parte in cui non esclude l\u0027onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell\u0027infezione da SARS-CoV-2. Premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un\u0027adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l\u0027altro a valutare l\u0027eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione, la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell\u0027art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L\u0027obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all\u0027obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all\u0027obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell\u0027obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell\u0027intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino).","numero_massima_precedente":"45312","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2017","data_nir":"2017-12-22","numero":"219","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42979","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 14/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"641","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43030","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 14/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"642","note_abstract":"All. ord. 30 novembre 2022, s.n.","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43980","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 14/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"518","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43981","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 14/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"302","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43160","autore":"Aureli E.","titolo":"Tre sentenze per mettere fine alla discussione sulla legittimità del vaccino contro il Covid. Le sentenze 14, 15, 16 del 2023 e la problematica prassi dell’anticipo del contenuto delle pronunce nei comunicati stampa della Corte","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42433","autore":"Baldini V.","titolo":"L\u0027emergenza sanitaria: tra stato di eccezione, trasformazione della Costituzione e garanzie del pluralismo democratico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42433_2023_14.pdf","nome_file_fisico":"V.-Baldini-L’EMERGENZA-SANITARIA-TRA-STATO-DI-ECCEZIONE-TRASFORMAZIONE-DELLA-COSTITUZIONE-E-GARANZIE-DEL-PLURALISMO-DEMOCRATICO-1.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42437","autore":"Becchi P.","titolo":"Tre spunti di teoria generale del diritto sull\u0027 \"obbligo\" vaccinale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42437_2023_14.pdf","nome_file_fisico":"Becchi-Tre-spunti-di-teoria-generale-del-diritto-sull’-“obbligo”-vaccinale-.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42924","autore":"Bellucci E.M.B., Mariconda A.","titolo":"L\u0027obbligo vaccinale dinanzi alla Corte costituzionale: riflessioni sul diritto alla salute e sul consenso informato ai trattamenti sanitari","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritti umani e diritto internazionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41941","autore":"Brancati B.","titolo":"La selezione dei pazienti per l\u0027ammissione alle terapie intensive. 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