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Z., con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 28 marzo 2025 (reg. ord. n. 82 del 2025), il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 del codice di procedura penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere investito, in sede di dibattimento, del processo penale nei confronti di un medico \u0026#171;c.d. \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;\u0026#187;, in quanto dipendente a tempo indeterminato di una Azienda unit\u0026#224; locale socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell\u0026#8217;esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ipotesi di accusa, l\u0026#8217;imputato, in qualit\u0026#224; di dirigente medico in servizio presso l\u0026#8217;unit\u0026#224; operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, avrebbe provocato, \u0026#171;per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonch\u0026#233; per colpa specifica non avendo osservato le linee guida\u0026#187;, la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si erano costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 il difensore dell\u0026#8217;imputato aveva chiesto \u0026#171;la citazione, quale responsabile civile, dell\u0026#8217;assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l\u0026#8217;imputato [stesso] \u0026#232; (ed era anche all\u0026#8217;epoca dei fatti) dipendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante in quanto l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen. \u0026#171;non consente all\u0026#8217;imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022\u0026#187;, a cui non \u0026#232; riconducibile il caso di specie\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istanza dell\u0026#8217;imputato dovrebbe, pertanto, essere rigettata alla luce dell\u0026#8217;attuale formulazione della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8211; \u003c/em\u003erichiamata la giurisprudenza costituzionale sulla citazione del responsabile civile ad opera dell\u0026#8217;imputato nel processo penale \u0026#8211; osserva come, nella fattispecie al suo esame, ricorrano gli stessi requisiti che hanno \u0026#171;condotto alle dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p. [con le] sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e 159 del 2022\u0026#187;, relative all\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dall\u0026#8217;uso delle armi o degli arnesi utili all\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche l\u0026#8217;assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi della struttura sanitaria, pubblica o privata, \u0026#171;per danni cagionati dal personale \u0026#8220;a qualunque titolo operante presso\u0026#8221;\u0026#187; la stessa \u0026#232;, infatti, obbligatoria ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. Rileva, inoltre, il rimettente che \u0026#232; prevista l\u0026#8217;azione diretta del danneggiato contro l\u0026#8217;assicuratore (art. 12, comma 1) \u0026#8211; azione che \u0026#171;\u0026#232; divenuta pienamente operativa [\u0026#8230;] solo dal 16.3.2024, con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto interministeriale 232/2023\u0026#187; \u0026#8211; e che sussiste \u0026#171;un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di ravvisare una funzione \u0026#8220;plurima\u0026#8221; della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso del \u0026#171;medico c.d. \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;\u0026#187;, dipendente della struttura sanitaria, potrebbe ben ritenersi, insomma, che l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria sia tenuto dalla legge civile a rispondere per il fatto dell\u0026#8217;imputato ai sensi dell\u0026#8217;art. 185, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, sussisterebbe, quindi, \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; tra l\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione risarcitoria nel processo penale (a cui \u0026#232; precluso, in forza dell\u0026#8217;attuale previsione dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece pu\u0026#242; chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4\u0026#186; comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), gi\u0026#224; riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe ritenersi \u0026#171;un ostacolo alla sussistenza della cennata disparit\u0026#224; di trattamento il fatto che, nel caso di specie, sia stata chiesta la citazione, quale responsabile civile, dell\u0026#8217;assicuratore della struttura, ossia di un soggetto che \u0026#232; parte di un contratto stipulato con una persona (giuridica) diversa\u0026#187;. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; \u0026#8211; precisa il rimettente \u0026#8211; si sarebbe in presenza di \u0026#171;un\u0026#8217;assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all\u0026#8217;art. 1891 c.c., in forza del quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il professionista sanitario quella di assicurato\u0026#187;. Anche in tal caso, quindi, \u0026#171;l\u0026#8217;assicuratore, pur avendo stipulato il contratto di assicurazione con la struttura sanitaria (contraente), deve rispondere \u0026#8211; anche direttamente nei confronti del danneggiato \u0026#8211; per il fatto dell\u0026#8217;imputato-danneggiante (assicurato)\u0026#187;, con conseguente configurabilit\u0026#224; di una \u0026#171;responsabilit\u0026#224; civile \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e, a nulla rilevando che l\u0026#8217;imputato non sia parte del rapporto contrattuale tra l\u0026#8217;assicuratore e la struttura sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 3 giugno 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, la questione sarebbe \u0026#171;priva del requisito della rilevanza\u0026#187;, perch\u0026#233; l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria \u0026#171;\u0026#232; gi\u0026#224; stat[o] citat[o] in giudizio quale responsabile civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;. Non \u0026#232;, pertanto, \u0026#171;nemmeno in astratto [\u0026#8230;] ammissibile un\u0026#8217;ulteriore chiamata [\u0026#8230;] del medesimo assicuratore, per il medesimo fatto illecito e per il medesimo titolo di assicurazione\u0026#187;, stante l\u0026#8217;evidente \u0026#171;difetto d\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;imputato stesso, che risulterebbe gi\u0026#224; garantito, in caso di condanna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe inammissibile anche per \u0026#171;l\u0026#8217;errata ricostruzione del quadro normativo\u0026#187;, avendo il rimettente \u0026#171;obliterato del tutto la \u0026#8220;dirimente circostanza\u0026#8221; che il fatto di reato \u0026#232; datato 25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)\u0026#187; ed \u0026#232;, quindi, \u0026#171;precedente rispetto al tempo dell\u0026#8217;effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che \u0026#232; divenuta pienamente operativa (quanto all\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; diretta da parte del danneggiante prevista dall\u0026#8217;art. 12) solo dal 16.3.2024, con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto interministeriale [15 dicembre 2023, n. 232] (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativit\u0026#224; delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un\u0027impresa di assicurazione, nonch\u0026#233; la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria, quale responsabile civile, da parte del medico strutturato non sarebbe pertanto possibile, perch\u0026#233; detta responsabilit\u0026#224; riguarderebbe \u0026#171;fatti pregressi per cui la [legge del 2017] non risulta applicabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, comunque, la questione sarebbe non fondata, perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 12 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di improcedibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria all\u0026#8217;esperimento della consulenza tecnica preventiva o al tentativo obbligatorio di conciliazione, che non potrebbero essere promossi in sede penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5, comma 6, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), peraltro, esonera l\u0026#8217;\u0026#171;azione civile esercitata nel processo penale\u0026#187; dal tentativo di conciliazione, ma non anche dall\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo, che \u0026#171;rimane necessario a pena di improcedibilit\u0026#224; della domanda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 82 del 2025), il Tribunale di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 [\u0026#8230;], l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette che il giudizio riguarda un dirigente medico in servizio presso l\u0026#8217;unit\u0026#224; operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, imputato di omicidio colposo per aver provocato, \u0026#171;per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonch\u0026#233; per colpa specifica non avendo osservato le linee guida\u0026#187;, la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si sono costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 \u0026#171;il difensore dell\u0026#8217;imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell\u0026#8217;assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l\u0026#8217;imputato [stesso] \u0026#232; (ed era anche all\u0026#8217;epoca dei fatti) dipendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istanza dovrebbe, per\u0026#242;, essere rigettata alla luce dell\u0026#8217;attuale formulazione della norma censurata, che \u0026#171;non consente all\u0026#8217;imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022\u0026#187;, a cui non \u0026#232; riconducibile il caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente ritiene che la norma censurata violi l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento [\u0026#8230;] tra l\u0026#8217;imputato assoggettato all\u0026#8217;azione risarcitoria nel processo penale (al quale \u0026#232; precluso, in forza dell\u0026#8217;attuale previsione dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece pu\u0026#242; chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4\u0026#186; comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), gi\u0026#224; riscontrata nelle [ricordate] sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie al suo esame, infatti, ricorrerebbero gli stessi requisiti che hanno \u0026#171;condotto alle [precedenti] dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 c.p.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, l\u0026#8217;assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi della struttura sanitaria \u0026#171;per danni cagionati dal personale \u0026#8220;a qualunque titolo operante presso\u0026#8221;\u0026#187; la stessa \u0026#232; obbligatoria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. \u0026#200;, inoltre, prevista l\u0026#8217;azione diretta del danneggiato contro l\u0026#8217;impresa di assicurazione (art. 12, comma 1) e sussiste, infine, \u0026#171;un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di ravvisare una funzione \u0026#8220;plurima\u0026#8221; della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sotto due diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la questione sarebbe \u0026#171;priva del requisito della rilevanza\u0026#187;, perch\u0026#233; l\u0026#8217;impresa di assicurazione della struttura sanitaria \u0026#171;\u0026#232; gi\u0026#224; stata citata in giudizio quale responsabile civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto non risulta che le costituite parti civili abbiano chiesto, n\u0026#233; che il giudice abbia disposto, la citazione dell\u0026#8217;assicuratore della struttura ospedaliera di cui l\u0026#8217;imputato \u0026#232; dipendente, come responsabile civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile perch\u0026#233; \u0026#171;il fatto di reato \u0026#232; datato 25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)\u0026#187; ed \u0026#232;, quindi, \u0026#171;precedente rispetto al tempo dell\u0026#8217;effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che \u0026#232; divenuta pienamente operativa (quanto all\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; diretta da parte del danneggiante prevista dall\u0026#8217;art. 12) solo dal 16.3.2024, con l\u0026#8217;entrata in vigore del decreto interministeriale\u0026#187; 15 dicembre 2023, n. 232.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, della legge n. 24 del 2017, \u0026#171;[l]\u0026#8217;operativit\u0026#224; delle disposizioni sull\u0026#8217;azione diretta del danneggiato \u0026#232; [\u0026#8230;] subordinata all\u0026#8217;entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all\u0026#8217;art. 10, comma 6, chiamato a stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023). Detto decreto \u0026#232; stato adottato il 15 dicembre 2023 ed \u0026#232; entrato in vigore il 16 marzo 2024, precedentemente all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione per il risarcimento del danno, nel caso di specie avvenuto il 10 ottobre 2024 con la costituzione di parte civile nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, stante la natura processuale del citato art. 12, comma 6, l\u0026#8217;azione diretta nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria, quale responsabile civile per il fatto del medico dipendente, sarebbe esperibile sin dall\u0026#8217;entrata in vigore del decreto ministeriale da esso previsto, indipendentemente dal momento di commissione del fatto. Ci\u0026#242; in virt\u0026#249; del principio \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eact\u003c/em\u003e\u003cem\u003eum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione su tale punto e, quindi, sulla rilevanza della questione \u0026#232; sufficiente e non implausibile; tanto basta per superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, che per la costante giurisprudenza costituzionale \u0026#171;\u0026#232; meramente estern[o] e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esentenze n. 108 e n. 62 del 2025 e n. 49 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte ha compiutamente ricostruito, nella sentenza n. 182 del 2023, la disciplina degli \u0026#171;obblighi assicurativi previsti dall\u0026#8217;art. 10 della legge n. 24 del 2017\u0026#187;, che riguardano \u0026#171;distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici liberi professionisti; c) i medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;obbligo assicurativo delle prime, che qui viene in rilievo, le \u0026#171;strutture sanitarie pubbliche e private [devono] munirsi di polizze assicurative, o [\u0026#8230;] adottare \u0026#8220;altre analoghe misure\u0026#8221;, a copertura di due classi di rischi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse debbono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilit\u0026#224; civile verso terzi e prestatori d\u0026#8217;opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilit\u0026#224; civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d\u0026#8217;opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe strutture sanitarie hanno, per\u0026#242;, anche l\u0026#8217;obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilit\u0026#224; civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l\u0026#8217;ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 3)\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito da questa Corte, \u0026#171;il primo tipo di rischio forma oggetto di un\u0026#8217;assicurazione per conto proprio\u0026#187;, il secondo invece \u0026#171;di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell\u0026#8217;art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221;, quindi, \u0026#171;non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilit\u0026#224; civile verso i pazienti: tale responsabilit\u0026#224; deve essere, infatti, coperta \u0026#8211; come si \u0026#232; visto \u0026#8211; dall\u0026#8217;assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura sanitaria per cui operano\u0026#187; (ancora, sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai medici che operano come liberi professionisti, invece, la legge lascia fermo l\u0026#8217;obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, gi\u0026#224; stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma 2 della legge n. 24 del 2017); essi, quindi, devono assicurarsi autonomamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dall\u0026#8217;odierno rimettente investe l\u0026#8217;assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilit\u0026#224; extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria che operano nell\u0026#8217;ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221;), ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all\u0026#8217;art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento a tale assicurazione vi sarebbe, ad avviso del rimettente, una disparit\u0026#224; di trattamento, sul piano delle facolt\u0026#224; difensive, fra l\u0026#8217;imputato nei cui confronti \u0026#232; esercitata l\u0026#8217;azione civile risarcitoria nel processo penale, che non pu\u0026#242; citare come responsabile civile l\u0026#8217;impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale \u0026#232; invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt. 1917, ultimo comma, del codice civile e 106 del codice di procedura civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Come \u0026#232; noto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., oggi censurato, il responsabile civile \u0026#8211; ossia la persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell\u0026#8217;imputato (art. 185, secondo comma, cod. pen.) \u0026#8211; pu\u0026#242; essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall\u0026#8217;art. 77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando, cio\u0026#232;, quest\u0026#8217;ultimo, ricorrendo una situazione di \u0026#171;assoluta urgenza\u0026#187;, abbia esercitato l\u0026#8217;azione civile nell\u0026#8217;interesse del danneggiato incapace per infermit\u0026#224; di mente o et\u0026#224; minore).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 112 del 1998, questa Corte ha ritenuto l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all\u0026#8217;imputato di chiamare nel processo penale l\u0026#8217;assicuratore nella specifica ipotesi dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge n. 990 del 1969 (d\u0026#8217;ora in avanti: r.c.a.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti: in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l\u0026#8217;assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi cos\u0026#236; un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilit\u0026#224; di chiamare in causa l\u0026#8217;assicuratore \u0026#8211; offerta al danneggiante convenuto in sede civile \u0026#8211; e il diritto dell\u0026#8217;assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l\u0026#8217;assicuratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, infatti, evidenziato che a tale \u0026#8220;funzione plurima\u0026#8221; del rapporto di garanzia \u0026#8211; in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante \u0026#8211; dovesse necessariamente corrispondere l\u0026#8217;allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di \u0026#8220;chiamata\u0026#8221; riconosciuti in sede civile, onde evitare che l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della predetta funzione venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anzich\u0026#233; nella sede naturale. Da qui la riscontrata violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell\u0026#8217;ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159 del 2022, che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che l\u0026#8217;assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato, questa volta nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u0026#224; civile conseguente all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, prevista dall\u0026#8217;art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tale ipotesi, infatti, non solo si era di fronte ad un obbligo di assicurazione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e con \u0026#171;funzione plurima\u0026#187; di garanzia (tanto del cacciatore assicurato, quanto delle vittime degli incidenti di caccia), ma era altres\u0026#236; prevista l\u0026#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice (art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992). Tuttavia, poich\u0026#233;, diversamente che per l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della r.c.a., con riguardo all\u0026#8217;assicurazione obbligatoria in materia di caccia non risultava espressamente previsto il litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il primo, questa Corte ha evidenziato come \u0026#171;il solo elemento realmente indispensabile affinch\u0026#233; l\u0026#8217;assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile \u0026#232; la previsione normativa [\u0026#8230;] dell\u0026#8217;azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell\u0026#8217;assicurato integri un\u0026#8217;ipotesi di reato, l\u0026#8217;assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virt\u0026#249; di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l\u0026#8217;imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale\u0026#187; (sentenza n. 159 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, debba ravvisarsi la medesima ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, gi\u0026#224; riscontrata dalle ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, l\u0026#8217;assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilit\u0026#224; civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l\u0026#8217;ipotesi in cui questo personale sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, \u0026#232; un\u0026#8217;assicurazione obbligatoria \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo assicurativo \u0026#8211; previsto dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 \u0026#8211; grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;, perch\u0026#233; \u0026#171;si vuole che i costi dell\u0026#8217;assicurazione \u0026#8211; anche per quanto attiene alla responsabilit\u0026#224; extracontrattuale del [medico] verso il paziente \u0026#8211; restino a carico della struttura sanitaria\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023). Si \u0026#232; al cospetto, come gi\u0026#224; rilevato, \u0026#171;di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell\u0026#8217;art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato\u0026#187; (ancora, sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto dell\u0026#8217;obbligo assicurativo normativamente previsto \u0026#232;, quindi, pur sempre la responsabilit\u0026#224; civile del medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221; verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, \u0026#232; indubitabile che l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile del medico verso il paziente assolva a quella \u0026#171;funzione plurima\u0026#187; di garanzia cui ha fatto riferimento, da ultimo, la sentenza n. 159 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assicurazione obbligatoria tutela, anzitutto, i pazienti danneggiati dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. La conclusione \u0026#232; avvalorata dalla circostanza, gi\u0026#224; evidenziata da questa Corte, che, \u0026#171;[a]nalogamente alla normativa sull\u0026#8217;assicurazione obbligatoria della responsabilit\u0026#224; civile automobilistica, la legge n. 24 del 2017 consente [\u0026#8230;] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore (prevedendo, altres\u0026#236;, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [\u0026#8230;] quando si tratti dell\u0026#8217;impresa che assicura la struttura sanitaria\u0026#187; a copertura della responsabilit\u0026#224; extracontrattuale personale dei medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221; che operano nell\u0026#8217;ambito della struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182 del 2023). Al riguardo, non coglie nel segno l\u0026#8217;obiezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, basata sul rilievo che l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di improcedibilit\u0026#224;, l\u0026#8217;azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria all\u0026#8217;esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non sarebbe possibile in sede penale. \u0026#200; dirimente, infatti, la considerazione che il citato art. 8 configura, quale \u0026#171;condizione di procedibilit\u0026#224;\u0026#187; (comma 2), il \u0026#171;ricorso ai sensi dell\u0026#8217;articolo 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile\u0026#187; per la sola azione promossa \u0026#171;innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilit\u0026#224; sanitaria\u0026#187; (comma 1), e non anche per la medesima azione esercitata mediante la costituzione di parte civile nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, come ogni forma di assicurazione, anche quella di cui si discute tutela l\u0026#8217;assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l\u0026#8217;assicuratore qualora le abbia soddisfatte. Trattandosi, nel caso di specie, di un\u0026#8217;assicurazione per conto altrui, come si \u0026#232; gi\u0026#224; posto in evidenza \u0026#232; il medico che assume la veste di assicurato, \u0026#171;abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell\u0026#8217;art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023). Del resto, non pu\u0026#242; ignorarsi che una tra le finalit\u0026#224; che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso la previsione dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, \u0026#232; quella di garantire un pi\u0026#249; sereno esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l\u0026#8217;altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilit\u0026#224; civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera, come gi\u0026#224; dianzi evidenziato. Tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell\u0026#8217;assicuratore solo \u0026#8220;a valle\u0026#8221; della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, anche al medico \u0026#8220;strutturato\u0026#8221;, contro il quale sia esercitata un\u0026#8217;azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facolt\u0026#224; di chiedere la citazione dell\u0026#8217;impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, \u0026#171;l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo\u0026#187;, instaurato ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe \u0026#171;compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese\u0026#187;, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Osserva questa Corte che, come gi\u0026#224; posto in evidenza, l\u0026#8217;obbligo di assicurazione per la responsabilit\u0026#224; civile verso il paziente grava anche sui medici che operano come liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, che lascia fermo, a tutela del cliente, l\u0026#8217;obbligo gi\u0026#224; stabilito da disposizioni previgenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre, \u0026#171;consente [\u0026#8230;] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell\u0026#8217;assicuratore (prevedendo, altres\u0026#236;, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [\u0026#8230;] quando si tratti dell\u0026#8217;impresa che assicura [\u0026#8230;] il medico libero professionista\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche rispetto a questo rischio, quindi, l\u0026#8217;assicurazione della responsabilit\u0026#224; civile del medico verso il paziente, da un lato, \u0026#232; obbligatoria \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edall\u0026#8217;altro, assolve ad una \u0026#171;funzione plurima\u0026#187; di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l\u0026#8217;assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene pertanto questa Corte che \u0026#8211; anche per non creare disarmonie nel sistema, n\u0026#233; ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento tra medici \u0026#8220;strutturati\u0026#8221; e medici liberi professionisti \u0026#8211; va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato. La norma risulta, infatti, espressiva della stessa logica di quella censurata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione e affetta dallo stesso vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l\u0026#8217;assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Citazione del responsabile civile - Mancata previsione, nel caso di responsabilit\u0026#224; civile derivante dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l\u0026#8217;assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria, con il quale quest\u0026#8217;ultima ha stipulato una polizza ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, c. 1, della legge n. 24 del 2017, possa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0026#8217;imputato - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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