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Il comma 89 di tale articolo stabilisce che \u0026#171;A decorrere dall\u0026#8217;anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187; e, corrispondentemente, il comma 91 dispone l\u0026#8217;abrogazione, a decorrere dal l\u0026#176; gennaio 2013, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 [Disciplina dell\u0026#8217;assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell\u0026#8217;aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978)].\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione al trasferimento delle suddette competenze alle autonomie speciali, il comma 93 statuisce \u0026#8211; correttamente, a dire della ricorrente \u0026#8211; che \u0026#171;Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformit\u0026#224; ai rispettivi statuti di autonomia\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, in piena contraddizione con la norma specifica test\u0026#233; citata, il censurato comma 90 dispone esso stesso che \u0026#171;Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...] su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, con l\u0026#8217;osservanza di principi e criteri direttivi indicati nella medesima norma, i quali menzionano in pi\u0026#249; punti le Province autonome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La ricorrente deduce che i due metodi di trasferimento \u0026#8211; mediante norme di attuazione dello statuto di autonomia speciale e mediante regolamento \u0026#8211; siano differenti ed incompatibili tra loro e che, diversamente dalla disposizione del comma 93, quella del comma 90 sia del tutto illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Provincia autonoma di Trento, infatti, il presente intervento statale ricade in una materia di competenza provinciale. Ci\u0026#242; sia in una prospettiva meramente statutaria, facendo riferimento alla competenza spettante alla Provincia in base all\u0026#8217;art. 9, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972 (\u0026#171;igiene e sanit\u0026#224;, ivi compresa l\u0026#8217;assistenza sanitaria e ospedaliera\u0026#187;), sia nella prospettiva della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., materia che \u0026#232; stata ritenuta da questa Corte (sentenze n. 240 e n. 162 del 2007) pi\u0026#249; ampia della predetta competenza statutaria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della ricorrente, trattandosi di una materia (a doppio titolo) di competenza provinciale, correttamente l\u0026#8217;art. 4, comma 93, della legge n. 183 del 2011 prevede che il trasferimento delle funzioni sia operato con norme di attuazione, in conformit\u0026#224; \u0026#8211; per quel che riguarda le Province autonome \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 107 dello statuto di autonomia speciale. Non si comprenderebbe, dunque, come il comma 90, in totale contraddizione con il comma 93, possa stabilire che \u0026#171;Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento\u0026#187;. Inoltre, il fatto che i principi direttivi di seguito fissati dalla stessa norma impugnata menzionino pi\u0026#249; volte le Province autonome osterebbe ad un\u0026#8217;interpretazione \u0026#8220;correttiva\u0026#8221; del comma 90 alla luce del comma 93 e dello statuto speciale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della Provincia autonoma di Trento, in conclusione, l\u0026#8217;art. 4, comma 90, della legge n. 183 del 2011 violerebbe la sua competenza in materia di sanit\u0026#224;, derivante sia dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., sia dall\u0026#8217;art. 9, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonch\u0026#233; la sfera di competenza riservata dall\u0026#8217;art. 107 dello statuto alla speciale fonte rappresentata dalle norme di attuazione di esso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La ricorrente sostiene inoltre che la norma censurata, prevedendo un regolamento statale in materia provinciale, contrasterebbe con il principio di esclusione dei regolamenti statali in simili materie, principio risultante, oltre che da risalente giurisprudenza costituzionale, dall\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost. e, per quel che riguarda le Province autonome, dall\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che menziona solo gli \u0026#171;atti legislativi dello Stato\u0026#187; come fonti idonee a vincolare le leggi provinciali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata il 21 febbraio 2012 si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo la non fondatezza delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa dello Stato, una semplice lettura della norma impugnata evidenzierebbe le ragioni dell\u0026#8217;infondatezza del ricorso, perch\u0026#233; il trasferimento delle funzioni assistenziali previsto dalla prima sarebbe stato disposto con regolamento, proposto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l\u0026#8217;osservanza dei princ\u0026#236;pi e dei criteri direttivi, in conformit\u0026#224; ai rispettivi statuti di autonomia ed alle relative norme di  attuazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nella norma vi sarebbe una speciale clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, tale da elidere in radice ogni rilievo d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria nella quale ha dedotto che, nelle more del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;art. 4, comma 90, della legge n. 183 del 2011 \u0026#232; stato dapprima sostituito dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, e, successivamente, abrogato dall\u0026#8217;art. 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2014). Pertanto, ad avviso della ricorrente, poich\u0026#233; la norma censurata non aveva ancora ricevuto attuazione, si pu\u0026#242; ritenere cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra l\u0026#8217;altro, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2012), per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, degli artt. 9, numero 10), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonch\u0026#233; la potest\u0026#224; statale di indirizzo e coordinamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\tAd avviso della ricorrente, la norma impugnata, laddove dispone che \u0026#171;Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...] su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;, v\u0026#236;ola gli artt. 117, terzo comma, Cost. e 9, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, concernendo una materia (quella dell\u0026#8217;assistenza sanitaria) di competenza  provinciale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 107 dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972, ledendo la sfera di competenza riservata alla speciale fonte rappresentata dalle norme di attuazione di esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre la disposizione censurata contrasterebbe con il principio di esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali e provinciali stabilito dall\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost., unitamente all\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla questione oggetto del presente giudizio.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, successivamente alla proposizione del ricorso, l\u0026#8217;art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, ha proceduto alla sostituzione dei commi da 89 a 92 dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 183 del 2011. Il nuovo comma 90 disponeva che \u0026#171;Con uno o pi\u0026#249; decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell\u0026#8217;economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalit\u0026#224; del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonch\u0026#233;, di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalit\u0026#224; dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell\u0026#8217;Aeronautica militare. La decorrenza dell\u0026#8217;esercizio delle funzioni conferite \u0026#232; contestuale all\u0026#8217;effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza \u0026#232; abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l\u0026#8217;articolo 2 concernente l\u0026#8217;individuazione dei beneficiari dell\u0026#8217;assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\tAncor pi\u0026#249; di recente, l\u0026#8217;art. 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2014), ha abrogato i commi da 89 a 93 dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 183 del 2011, disponendo contestualmente che le funzioni di assistenza che si intendevano trasferire a Regioni e Province saranno invece concentrate presso determinate strutture statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge dalla successione degli interventi normativi verificatisi dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata dalla Provincia autonoma di Trento non ha mai avuto attuazione, poich\u0026#233; non \u0026#232; mai avvenuto il trasferimento di funzioni da essa previsto, n\u0026#233; sono mai stati emanati n\u0026#233; il regolamento richiesto dall\u0026#8217;originaria versione del comma 90, n\u0026#233; i decreti ministeriali menzionati dal testo del comma 90 introdotto dal d.l. n. 158 del 2012. Il legislatore statale ha infine abrogato le disposizioni che prevedevano il trasferimento alle Regioni e alle Province ed ha nuovamente collocato quelle funzioni all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere (come richiesto anche dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica), poich\u0026#233; la norma censurata \u0026#232; stata abrogata e non ha mai avuto applicazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; legge di stabilit\u0026#224; 2012), promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 10), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonch\u0026#233; la potest\u0026#224; statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGaetano SILVESTRI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuigi MAZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGabriella MELATTI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Gabriella MELATTI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Legge di stabilit\u0026#224; 2012 - Competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante - Trasferimento dal Ministero della salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d\u0027intesa con la Conferenza Stato-Regioni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"37934","titoletto":"Assistenza sanitaria - Competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante - Trasferimento dal Ministero della salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d\u0027intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Provincia di Trento -  Ius superveniens  abrogativo della disposizione censurata,  medio tempore  inapplicata - Cessazione della materia del contendere.","testo":"Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., 9, numero 10) e 107 dello Statuto trentino, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui prevede il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aereonavigante dal Ministero della Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante regolamento governativo, adottato d\u0027intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata dapprima sostituita dall\u0027art. 15, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 189 del 2012) e successivamente abrogata dall\u0027art. 1, comma 233, della legge n. 147 del 2013, che ha nuovamente allocato le suddette funzioni di assistenza all\u0027interno dell\u0027organizzazione amministrativa statale. La norma censurata, oltre ad essere stata abrogata, non ha mai avuto applicazione.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/2011","data_nir":"2011-11-12","numero":"183","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"90","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"n. 10","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"107","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"16/03/1992","numero":"266","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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