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F. e altro e il Comune di Castello del Matese e altri, con ordinanza del 4 giugno 2021, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di A. F. e L. D.L., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Federico Maurizio Ricciardi per A. F. e L. D.L. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 giugno 2021, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2021, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) e dell\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 71 t.u. enti locali disciplina l\u0026#8217;elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. Il suo comma 3-bis, inserito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunit\u0026#224; nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), prevede quanto segue: \u0026#171;[n]elle liste dei candidati \u0026#232; assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi pu\u0026#242; essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all\u0026#8217;unit\u0026#224; superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione \u0026#171;nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960 disciplina i compiti spettanti alla \u0026#171;Commissione elettorale mandamentale\u0026#187; dopo la presentazione delle candidature nei comuni sino a 10.000 abitanti, nell\u0026#8217;ambito del procedimento preparatorio alle elezioni dei consigli comunali. In particolare, la lettera d-bis) censurata \u0026#8211; dapprima inserita dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull\u0026#8217;elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) e successivamente cos\u0026#236; sostituita dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215 del 2012 \u0026#8211; prevede che, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature la Commissione: \u0026#171;verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell\u0026#8217;articolo 71 del testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall\u0026#8217;ultimo della lista. La riduzione della lista non pu\u0026#242;, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u0026#8217;ammissione della lista medesima\u0026#187;; mentre la lettera e), modificata dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera a), numero 2, della legge n. 215 del 2012, prevede che la medesima Commissione \u0026#171;ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 71 t.u. enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di questa disposizione \u0026#171;nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie \u0026#8220;esclusione della lista\u0026#8221; [\u0026#8230;] le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentativit\u0026#224; di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato a Roma il 4 novembre 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; sorto nel corso del giudizio d\u0026#8217;appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 6185 del 16 dicembre 2020, che ha respinto il ricorso proposto da A. F. e L. D.L. nella qualit\u0026#224; di elettori e componenti di una lista elettorale denominata \u0026#171;Castello Unita\u0026#187;, partecipante alle elezioni tenutesi il 21 e 22 settembre 2020 per il rinnovo del consiglio comunale di Castello del Matese, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI ricorrenti, sull\u0026#8217;assunto che la sottocommissione elettorale circondariale, decidendo il loro reclamo, avrebbe illegittimamente negato la ricusazione dell\u0026#8217;unica lista concorrente denominata \u0026#171;Le Due Torri\u0026#187;, in quanto composta senza candidature femminili, avevano chiesto l\u0026#8217;annullamento dei provvedimenti di convalida e di proclamazione degli eletti, la rettifica dei risultati elettorali e l\u0026#8217;assegnazione agli stessi ricorrenti, quali secondo e terzo dei non eletti, dei seggi ottenuti da tale lista concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Campania, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che l\u0026#8217;art. 2, comma l, lettera c), numero l), della legge n. 215 del 2012, recante modifiche al t.u. enti locali e al d.P.R. n. 570 del 1960, pur prevedendo il controllo e il diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali a garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi anche nelle liste dei candidati relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non appresterebbe tuttavia misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino tale rappresentanza. A suo giudizio, inoltre, non \u0026#232; possibile interpretare in via analogica le disposizioni sulla parit\u0026#224; di genere previste per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per il carattere speciale della disciplina elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente osserva, in primo luogo, che l\u0026#8217;attuale quadro normativo prevede \u0026#171;tre livelli di tutela\u0026#187; della parit\u0026#224; di genere nelle elezioni dei consigli comunali, diversamente operanti a seconda del numero degli abitanti del comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl livello \u0026#171;massimo\u0026#187; riguarderebbe i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per i quali operano \u0026#171;due differenti meccanismi, uno di riduzione e l\u0026#8217;altro di esclusione\u0026#187; delle liste. La regola secondo cui \u0026#171;nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo` essere rappresentato in misura superiore a due terzi\u0026#187; (art. 73, comma 1, t.u. enti locali, come modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera d, numero 1, della legge n. 215 del 2012) \u0026#232; presidiata dall\u0026#8217;art. 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960 (lettera cos\u0026#236; sostituita dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera b, numero 1, della legge n. 215 del 2012), in base al quale la commissione elettorale mandamentale \u0026#171;riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere pi\u0026#249; rappresentato, procedendo dall\u0026#8217;ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del [...] comma 1 dell\u0026#8217;articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni\u0026#187;. Qualora poi \u0026#171;la lista, all\u0026#8217;esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto\u0026#187;, essa viene ricusata (art. 33, primo comma, lettera d-bis).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn livello \u0026#171;intermedio\u0026#187; di tutela opererebbe invece per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Anche in questo caso \u0026#171;nessuno dei due sessi puo` essere rappresentato in misura superiore ai due terzi\u0026#187; (art. 71, comma 3-bis, secondo periodo, t.u. enti locali), ma il rimedio al superamento del limite \u0026#232; costituito solo dalla riduzione delle liste mediante cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi, procedendo dall\u0026#8217;ultimo dei candidati. Non \u0026#232; invece prevista la ricusazione, stabilendosi che \u0026#171;[l]a riduzione della lista non pu\u0026#242;, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u0026#8217;ammissione della lista medesima\u0026#187; (art. 30, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l\u0026#8217;unica previsione di riequilibrio di genere sarebbe quella contenuta nell\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, primo periodo, t.u. enti locali, secondo cui \u0026#171;[n]elle liste dei candidati \u0026#232; assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi\u0026#187;. Secondo il rimettente, \u0026#171;la rubrica della norma \u0026#8220;elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti\u0026#8221; consente con certezza di estendere la sua efficacia ai Comuni che presentino tale densit\u0026#224; anagrafica e tuttavia non \u0026#232; prevista dalla vigente normativa alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Dopo avere cos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo, il rimettente osserva, quanto alla rilevanza, che il giudizio a quo non potrebbe essere definito senza applicare l\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, come inserito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215 del 2012. La sua applicazione \u0026#8211; e quindi il \u0026#171;mancato obbligo di rappresentativit\u0026#224; di entrambi i generi nelle liste elettorali in Comuni con meno di 5.000 abitanti e [dalla] contestuale assenza di meccanismi sanzionatori e deterrenti contro la violazione del principio della parit\u0026#224; di genere\u0026#187; \u0026#8211; comporterebbe il rigetto dell\u0026#8217;appello. L\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nei termini posti dallo stesso giudice a quo imporrebbe invece l\u0026#8217;esclusione della lista \u0026#171;Le due Torri\u0026#187;, l\u0026#8217;annullamento del risultato elettorale e la proclamazione degli appellanti quali consiglieri comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di interpretare le disposizioni censurate in senso costituzionalmente orientato. In particolare, il citato art. 71, comma 3-bis, non potrebbe essere interpretato nel senso che \u0026#171;la presenza obbligatoria di persone appartenenti ad entrambi i sessi [sarebbe] prescritta per tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti ma, nei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, tale presenza non [potrebbe] essere rappresentata in misura superiore ai 2/3\u0026#187;, con la conseguenza che, ragionando a contrario, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la presenza di entrambi i generi dovrebbe essere assicurata \u0026#171;senza che venga in rilievo un limite minimo n\u0026#233; massimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta interpretazione contrasterebbe, sia con il dato letterale, sia con quello sistematico del censurato comma 3-bis. Nonostante nel suo incipit la disposizione sembri disporre un obbligo generalizzato di rappresentanza di entrambi i sessi a prescindere dal numero degli abitanti del comune, nella sua seconda parte \u0026#171;non risponde al canone di generalit\u0026#224;\u0026#187; e prevede una riserva di quote solo nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Questa conclusione troverebbe conferma, sul piano sistematico, sia nell\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, anch\u0026#8217;esso oggetto di censura, che predispone \u0026#171;misure sanzionatorie\u0026#187; solo in riferimento ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia nell\u0026#8217;art. 71, comma 5, t.u. enti locali, che prevede la \u0026#8220;doppia preferenza di genere\u0026#8221; quale ulteriore misura di riequilibrio tra i sessi, ma sempre nei soli comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente esclude altres\u0026#236; che possa essere applicata in via analogica la disciplina relativa ai \u0026#171;Comuni pi\u0026#249; grandi\u0026#187;, in quanto il legislatore, \u0026#171;pur dopo avere espressamente previsto l\u0026#8217;obbligo di assicurare la parit\u0026#224; di genere nelle elezioni di qualsiasi Comune, [avrebbe] chiaramente e volutamente omesso di disciplinare le conseguenze della violazione di tale obbligo nei Comuni pi\u0026#249; piccoli\u0026#187;, sicch\u0026#233; un\u0026#8217;estensione analogica \u0026#171;equivarrebbe ad un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di creazione legislativa\u0026#187;. In tale senso deporrebbero anche i lavori preparatori della legge n. 215 del 2012 (\u0026#232; citato un \u0026#171;Dossier studi n. 376/12\u0026#187;, che circoscriverebbe la portata applicativa di tale legge ai \u0026#171;Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti\u0026#187;) e una circolare del Ministero dell\u0026#8217;interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe percorribile, infine, neppure la via della disapplicazione delle norme censurate per contrasto con l\u0026#8217;art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Si tratterebbe infatti di un parametro privo di \u0026#171;efficacia immediata e diretta, quanto meno con riferimento alla legislazione promozionale\u0026#187;, essendo rimessa al legislatore nazionale la scelta degli strumenti per l\u0026#8217;affermazione del principio di parit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricorda la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale in materia elettorale \u0026#8211; materia in cui l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u0026#232; sindacabile entro margini ridotti da questa Corte, che la potrebbe scrutinare sotto il profilo della proporzionalit\u0026#224; \u0026#8211; e lamenta innanzitutto il contrasto con l\u0026#8217;art 51, primo comma, Cost. Di esso \u0026#232; invocata la natura precettiva, e non meramente programmatica, quanto alla necessit\u0026#224; di predisporre misure dirette a colmare le diseguaglianze di genere nella partecipazione politica, anche al fine di assicurare pieno riconoscimento a un diritto politico fondamentale con i caratteri dell\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo avere descritto gli interventi normativi succedutisi nel tempo a favore della parit\u0026#224; di genere, con particolare riguardo alle \u0026#171;azioni positive\u0026#187; previste all\u0026#8217;art. 42, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u0026#224; tra uomo e donna, a norma dell\u0026#8217;articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), il rimettente osserva che la normativa adottata a vari livelli in materia elettorale, ivi compresa la legge n. 215 del 2012, si sarebbe concentrata sul sistema delle \u0026#8220;quote\u0026#8221;. Solo per le elezioni comunali permarrebbe una differenziazione di regime in ragione delle diverse dimensioni dei comuni, tale per cui in quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti opererebbe unicamente il vincolo di una generica rappresentanza di entrambi i sessi\u0026#187;. E ci\u0026#242;, nonostante che i \u0026#171;contesti aggregativi di modeste dimensioni [\u0026#8230;] rappresentino dei centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese\u0026#187;, come dimostra il fatto che, secondo dati statistici (\u0026#232; citato un rapporto dell\u0026#8217;Associazione Nazionale Comuni Italiani \u0026#8211; ANCI \u0026#8211; del 5 luglio 2019, intitolato \u0026#171;Atlante dei piccoli comuni\u0026#187;) essi corrispondono a oltre i due terzi del numero totale dei comuni italiani e vi risiedono quasi dieci milioni di persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diversit\u0026#224; di trattamento riservata ai comuni minori non sarebbe giustificata dalla presunta difficolt\u0026#224; di individuare donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni, considerato che non vi \u0026#232; un obbligo di candidare persone residenti nello stesso comune e che comunque eventuali difficolt\u0026#224; derivanti dalla \u0026#171;carenza demografica\u0026#187; prescindono dal genere dei candidati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza per tali comuni di un meccanismo sanzionatorio del mancato rispetto del vincolo neutralizzerebbe l\u0026#8217;intervento di promozione, impedendo un\u0026#8217;effettiva realizzazione della parit\u0026#224; di genere. La ratio della legge n. 215 del 2012, diretta a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione all\u0026#8217;organizzazione politica, sarebbe infatti svuotata dalla mancata previsione di misure di tutela proprio nelle realt\u0026#224; demograficamente pi\u0026#249; svantaggiate, \u0026#171;in cui \u0026#232; oggettivamente pi\u0026#249; difficile valorizzare il patrimonio umano e professionale delle donne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata previsione dell\u0026#8217;obbligo di \u0026#171;liste miste\u0026#187; nei comuni con meno di 5.000 abitanti renderebbe, inoltre, di fatto inapplicabile in essi l\u0026#8217;art. 6, comma 3, t.u. enti locali, secondo cui \u0026#171;[g]li statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita` tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire [\u0026#8230;] la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonche\u0026#180; degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; Quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. (che costituirebbe un \u0026#171;prius logico-giuridico dell\u0026#8217;art. 51 Cost.\u0026#187;), il rimettente ritiene irragionevole che non sia previsto \u0026#171;alcun vincolo nella formazione delle liste elettorali nei Comuni fino a 5.000 abitanti\u0026#187; e che gli aspiranti candidati restino privati \u0026#171;di ogni forma di tutela avverso le violazioni del principio di parit\u0026#224; di genere nelle competizioni elettorali, principio che [...] \u0026#232; stato per essi espressamente affermato dallo stesso legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOggetto di censura non sarebbe, dunque, la scelta \u0026#171;di articolare discipline diverse che teng[a]no conto delle dimensioni dei Comuni\u0026#187;, ma quella di \u0026#171;non avere dato concretezza al principio di parit\u0026#224; di genere\u0026#187;. Predisponendo regimi di tutela differenziati, il legislatore avrebbe introdotto un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento quanto all\u0026#8217;esercizio del diritto inviolabile di elettorato passivo. Escludere dall\u0026#8217;ambito di applicazione del principio di parit\u0026#224; milioni di cittadine per il solo fatto di vivere in comuni di piccole dimensioni, inoltre, non sarebbe razionale, non essendovi alcuna evidenza statistica, sociologica o scientifica che dimostri l\u0026#8217;inutilit\u0026#224; di un intervento di riequilibrio delle rappresentanze di genere in tali realt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloghe considerazioni varrebbero, secondo il giudice a quo, quanto alla violazione del divieto di discriminazione contenuto all\u0026#8217;art. 14 CEDU e all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. n. 12 CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente la discriminazione si realizzerebbe su due piani: per un verso tra il genere maschile (storicamente pi\u0026#249; rappresentato) e quello femminile; per l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;interno dello stesso genere femminile, a seconda che si tratti di comuni con pi\u0026#249; di 5.000 abitanti, in cui sarebbe assicurata la presenza di candidati di entrambi i sessi, e comuni con numero inferiore di abitanti, in cui le donne rischiano di rimanere completamente escluse dalla vita politica. Il vulnus coinvolgerebbe inoltre lo stesso principio di buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, infine, tutti gli argomenti svolti con riguardo all\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, varrebbero \u0026#171;in maniera speculare\u0026#187; anche per l\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata il 28 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio A. F. e L. D.L., appellanti nel processo principale, che hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali avrebbe natura precettiva e non programmatica e richiederebbe la necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi anche per i piccoli comuni \u0026#8211; ancorch\u0026#233; non ne sia prescritto un numero determinato o una percentuale minima \u0026#8211; con la conseguenza che la sua violazione comporterebbe l\u0026#8217;automatica ricusazione della lista, ai sensi dell\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570 del 1960. Ci\u0026#242; sarebbe in linea, sia con il dato letterale del primo periodo del citato comma 3-bis, ove \u0026#232; usata la formula imperativa \u0026#171;\u0026#232; assicurata\u0026#187;, sia con la ratio della legge n. 215 del 2012 di garantire anche per i comuni minori la parit\u0026#224; di genere nelle candidature.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dunque, l\u0026#8217;applicazione dei \u0026#171;canoni\u0026#187; di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; dovrebbe condurre l\u0026#8217;interprete \u0026#8211; in mancanza di un\u0026#8217;espressa prescrizione ex lege di quote, non imposta dall\u0026#8217;art. 51 Cost. \u0026#8211; a ritenere \u0026#171;imprescindibile [...] la presenza di almeno un cittadino dell\u0026#8217;altro sesso (oltre al Sindaco che non fa parte della lista)\u0026#187;, corrispondendo ci\u0026#242; a una valutazione operata dal legislatore tenuto conto della \u0026#171;eterogeneit\u0026#224; degli enti in virt\u0026#249; del numero e dell\u0026#8217;estensione territoriale\u0026#187;. Pur non stabilendo quote rigide, l\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, introdurrebbe comunque un limite conformativo alla composizione delle liste nei piccoli comuni, il cui mancato rispetto determinerebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;ammissione delle liste stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa natura precettiva della disposizione troverebbe conferma in altre norme sull\u0026#8217;accesso alle cariche pubbliche, quali gli artt. 6, comma 3, e 46, comma 3, t.u. enti locali. In base alla prima gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per \u0026#171;garantire\u0026#187; (in luogo di \u0026#171;promuovere\u0026#187;, come si leggeva nel testo previgente) la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonche\u0026#180; degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La seconda prescrive che la nomina da parte del sindaco o del presidente della provincia dei membri della giunta avvenga \u0026#171;nel rispetto del principio di pari opportunit\u0026#224; tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn attuazione del principio di cui all\u0026#8217;art. 51 Cost., pertanto, il legislatore sarebbe stato comunque tenuto a prevedere nel testo dell\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, un numero minimo o una percentuale di candidati dell\u0026#8217;altro sesso anche per le liste relative ai comuni con meno di 5.000 abitanti, al fine di evitare o contrastare fenomeni elusivi della parit\u0026#224; di genere e fugare le incertezze interpretative. A fronte della censurata omissione, le parti ritengono che spetti a questa Corte identificare con efficacia erga omnes, all\u0026#8217;esito di un bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, la soluzione pi\u0026#249; adeguata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 ottobre 2021 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e in subordine per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriva dal fatto che il rimettente chiede alla Corte di introdurre con sentenza una \u0026#8220;sanzione\u0026#8221; che pu\u0026#242; essere prevista solo dalla legge. L\u0026#8217;intervento non potrebbe comunque avere efficacia retroattiva e di conseguenza non sarebbe applicabile nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni non sarebbero comunque fondate, in quanto la scelta di non prevedere, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, quote di candidati di uno dei due generi, n\u0026#233; sanzioni in caso di mancato rispetto della rappresentanza di entrambi i sessi tra i candidati, costituirebbe il risultato della precisa volont\u0026#224; del legislatore, desumibile dai lavori preparatori, di tenere conto della difficolt\u0026#224; di garantire tale rappresentanza nei comuni pi\u0026#249; piccoli. Lo stesso legislatore avrebbe quindi ragionevolmente valutato le caratteristiche socio-demografiche dei comuni italiani e conciliato il principio della parit\u0026#224; di genere con i principi \u0026#8211; non inferiori per rango costituzionale \u0026#8211; della partecipazione democratica e del pieno collegamento dei rappresentanti politici con il territorio. N\u0026#233; il rimettente avrebbe allegato elementi idonei a smentire il dato demografico emergente dai lavori preparatori della legge n. 215 del 2012, che giustifica la diversit\u0026#224; di regime giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur essendo vero, inoltre, che la normativa elettorale non impone di candidare residenti nel comune, la possibile carenza di candidati dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro sesso nelle comunit\u0026#224; di piccole dimensioni potrebbe condurre, in presenza di un vincolo numerico o per quote, a candidature slegate o poco legate al territorio dell\u0026#8217;ente amministrato, con un rischio di deficit di rappresentativit\u0026#224; delle liste. Soprattutto nelle piccole comunit\u0026#224;, dunque, il bilanciamento degli interessi in gioco deve tradursi in un meccanismo di maggiore flessibilit\u0026#224;, che esprima un punto di equilibrio tra l\u0026#8217;accesso alle cariche elettive nel rispetto della parit\u0026#224; di genere e la maggiore rappresentativit\u0026#224; possibile dei territori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente osserva poi che le donne rappresentano attualmente circa il trenta per cento dei componenti dei consigli comunali nei comuni con meno di 5.000 abitanti, avvicinandosi alla quota di un terzo prevista per i comuni con popolazione superiore, a dimostrazione dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del principio della parit\u0026#224; di genere anche in mancanza di una specifica sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione dell\u0026#8217;obbligo di rappresentanza di entrambi i generi nelle liste non sarebbe comunque priva di sanzione, operando la sanzione politica, consistente nella possibilit\u0026#224; per gli elettori di non premiare le liste che non si conformano al principio di parit\u0026#224; di genere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;Avvocatura, in definitiva, le questioni sollevate sarebbero astratte e la loro soluzione implicherebbe un sindacato inammissibilmente invasivo della discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; A. F. e L. D.L. hanno depositato il 27 dicembre 2021 una memoria illustrativa, in cui in particolare replicano all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;interveniente, osservando che \u0026#171;la sanzione \u0026#232; implicitamente connaturata all\u0026#8217;intento del legislatore di assicurare la presenza di entrambi i sessi nella composizione della/e lista/e indipendentemente dal numero degli abitanti\u0026#187; e che la rimessione alla Corte mira a \u0026#171;cristallizzare nel dettato di legge (con effetto ex tunc proprio delle sentenze di incostituzionalit\u0026#224;) il numero minimo necessario di candidati dell\u0026#8217;altro genere (recte: almeno uno) per i piccoli comuni\u0026#187;. Nel merito vengono ribaditi gli argomenti svolti nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione terza, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), e dell\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima disposizione censurata disciplina l\u0026#8217;elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. Il suo comma 3-bis, inserito dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita` nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), prevede quanto segue: \u0026#171;[n]elle liste dei candidati \u0026#232; assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi pu\u0026#242; essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all\u0026#8217;unit\u0026#224; superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi\u0026#187;. Essa \u0026#232; censurata \u0026#171;nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto della seconda disposizione censurata sono i compiti spettanti alla \u0026#171;Commissione elettorale mandamentale\u0026#187; dopo la presentazione delle candidature nei comuni sino a 10.000 abitanti, nell\u0026#8217;ambito del procedimento preparatorio alle elezioni dei consigli comunali. In particolare, l\u0026#8217;art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960, al primo comma, prevede che, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, tale Commissione: \u0026#171;d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell\u0026#8217;articolo 71 del testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall\u0026#8217;ultimo della lista. La riduzione della lista non pu\u0026#242;, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u0026#8217;ammissione della lista medesima\u0026#187; (lettera inserita dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415, recante \u0026#171;Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull\u0026#8217;elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale\u0026#187; e successivamente cos\u0026#236; sostituita dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera a, numero 1, della legge n. 215 del 2012); \u0026#171;e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell\u0026#8217;articolo 71 del testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267\u0026#187; (lettera cos\u0026#236; modificata dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, lettera a, numero 2, della legge n. 215 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta seconda disposizione \u0026#232; censurata, simmetricamente alla prima, \u0026#171;nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie \u0026#8220;esclusione della lista\u0026#8221; [\u0026#8230;] le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentativit\u0026#224; di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato a Roma il 4 novembre 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; sorto nel corso del giudizio d\u0026#8217;appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania che ha respinto il ricorso proposto da A. F. e L. D. L. nella qualit\u0026#224; di elettori e componenti di una lista elettorale partecipante alle elezioni tenutesi il 21 e 22 settembre 2020 per il rinnovo del consiglio comunale di Castello del Matese, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio di primo grado, i ricorrenti, sull\u0026#8217;assunto che la sottocommissione elettorale circondariale, decidendo il loro reclamo, avrebbe illegittimamente negato la ricusazione dell\u0026#8217;unica lista concorrente, in quanto composta da sette candidati tutti di sesso maschile, avevano chiesto l\u0026#8217;annullamento dei provvedimenti di convalida e di proclamazione degli eletti, la rettifica dei risultati elettorali e l\u0026#8217;assegnazione agli stessi ricorrenti, quali secondo e terzo dei non eletti, dei seggi ottenuti da tale lista concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, pur godendo il legislatore di ampia discrezionalit\u0026#224; nella materia elettorale, la scelta compiuta con le disposizioni in esame supererebbe i limiti della ragionevolezza e della proporzionalit\u0026#224;, giacch\u0026#233; essa sarebbe incoerente con le finalit\u0026#224; proprie della normativa cui pertiene e opererebbe un non corretto bilanciamento degli interessi in gioco, non idoneo a promuovere la parit\u0026#224; di genere nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive. N\u0026#233; la scelta legislativa potrebbe trovare giustificazione nella presunta difficolt\u0026#224; di individuare donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni, posto che non vi \u0026#232; un obbligo di candidare persone residenti nel comune interessato dalla competizione elettorale e che, comunque, eventuali difficolt\u0026#224; a formare liste derivanti dalla \u0026#171;carenza demografica\u0026#187; prescinderebbero dal genere dei candidati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, sarebbe violato innanzitutto l\u0026#8217;art. 51, primo comma, Cost., che impegna il legislatore a predisporre misure dirette a colmare le diseguaglianze di genere nella partecipazione politica, anche al fine di assicurare pieno riconoscimento a un diritto politico fondamentale con i caratteri dell\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato inoltre l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., sia per la gi\u0026#224; indicata irragionevolezza e la sproporzione della scelta legislativa, sia perch\u0026#233; solo per le elezioni comunali permarrebbe una differenziazione di regime in ragione delle diverse dimensioni dei comuni, tale per cui in quelli con meno di 5.000 abitanti opererebbe unicamente il vincolo di una generica \u0026#171;rappresentanza di entrambi i sessi\u0026#187;, e ci\u0026#242;, nonostante la rilevante consistenza complessiva e l\u0026#8217;importanza dei comuni di piccole dimensioni. L\u0026#8217;assenza poi di un meccanismo sanzionatorio della mancata rappresentanza di uno dei due sessi impedirebbe l\u0026#8217;effettiva realizzazione della parit\u0026#224; di genere in contrasto con la ratio della stessa legge n. 215 del 2012, funzionale a sua volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena partecipazione di tutti all\u0026#8217;organizzazione politica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto di censura, pi\u0026#249; precisamente, non sarebbe la scelta di differenziare a seconda delle dimensioni dei comuni, ma quella di non avere dato concretezza al principio di parit\u0026#224; di genere. Pur ragionevolmente predisponendo regimi di tutela differenziati a seconda delle dimensioni del comune, il legislatore avrebbe escluso del tutto dall\u0026#8217;ambito di applicazione del principio di parit\u0026#224; milioni di cittadine \u0026#171;per il solo fatto di vivere in aree urbane a bassa densit\u0026#224; demografica\u0026#187;, e ci\u0026#242; irragionevolmente, stante che nessuna evidenza statistica, sociologica o scientifica dimostrerebbe l\u0026#8217;inutilit\u0026#224; di un intervento di riequilibrio delle rappresentanze di genere in tali realt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderazioni analoghe varrebbero, secondo il giudice a quo, a sostegno della lamentata violazione del divieto di discriminazione contenuto nell\u0026#8217;art. 14 CEDU e nell\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. n. 12 CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo. Non sussisterebbe infatti alcuna giustificazione del diverso trattamento riservato ai comuni con meno di 5.000 abitanti rispetto a quelli con popolazione superiore, per i quali la rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali \u0026#232; effettivamente assicurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di esaminare le questioni, e anche al fine di individuarne con esattezza oggetto e petitum, va sinteticamente descritto il quadro normativo in cui si inseriscono le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata legge n. 215 del 2012 \u0026#8211; diretta, come dice il suo titolo, a promuovere il riequilibrio di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali \u0026#8211; investe, per quanto qui segnatamente rileva, la disciplina delle elezioni dei consigli comunali, cui \u0026#232; dedicato il suo art. 2, commi 1, lettere c) e d), e 2, lettere a) e b). Il legislatore ha utilizzato la tecnica della novellazione del t.u. enti locali e del d.P.R. n. 570 del 1960, incidendo, in particolare, sulle seguenti disposizioni: artt. 71 e 73 t.u. enti locali, sulle elezioni nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 15.000 abitanti e superiore a 15.000 abitanti; artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, sulla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 10.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mancato coordinamento tra i citati testi legislativi determina un\u0026#8217;implicita modifica dell\u0026#8217;ambito applicativo degli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960. Nella versione novellata, queste disposizioni contengono infatti rinvii agli artt. 71 e 73 t.u. enti locali (relativi, come visto, ai comuni con popolazione rispettivamente sino a 15.000 e superiore a 15.000 abitanti), pur rimanendo inserite nella disciplina relativa ai comuni con popolazione rispettivamente sino a 10.000 e superiore a 10.000 abitanti (sezioni II e III del capo IV del titolo II del d.P.R. n. 570 del 1960).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema \u0026#232; disegnato graduando i vincoli \u0026#8211; e le sanzioni per la loro violazione \u0026#8211; a seconda delle dimensioni dei comuni, in modo tale che il rigore delle regole si attenua con il diminuire del numero di abitanti del comune, in ragione di tre fasce di comuni, quelli con pi\u0026#249; di 15.000 abitanti, quelli con popolazione fra 5.000 e 15.000 e quelli con meno di 5.000 abitanti. I meccanismi attraverso cui viene promossa la parit\u0026#224; di genere nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive comunali sono, oltre all\u0026#8217;obbligo generale di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi su cui ci si soffermer\u0026#224; di seguito, la doppia preferenza di genere e la quota di lista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa doppia preferenza di genere \u0026#232; prevista per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti (rispettivamente art. 71, comma 5, e art. 73, comma 3, t.u. enti locali, come novellato nel 2012). In questi comuni l\u0026#8217;elettore pu\u0026#242; esprimere fino a due preferenze, ma esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l\u0026#8217;annullamento della seconda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer gli stessi comuni \u0026#232; inoltre previsto il vincolo della quota di lista (rispettivamente art. 71, comma 3-bis, secondo periodo, e art. 73, comma 1, ultimo periodo, t.u. enti locali novellato), in base al quale nessuno dei due sessi pu\u0026#242; essere rappresentato nelle liste di candidati in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all\u0026#8217;unita` superiore qualora il sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rispetto di questo secondo vincolo \u0026#232; presidiato nel d.P.R. n. 570 del 1960, anch\u0026#8217;esso come da ultimo novellato dalla legge n. 215 del 2012, ove si prevede che la commissione elettorale chiamata a verificare liste e candidature riduca le liste cancellando, a partire dall\u0026#8217;ultimo, i nominativi dei candidati eccedenti la quota di due terzi per il genere di appartenenza, sino a ripristinare detta quota (art. 30, primo comma, lettera d-bis, per i comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, e art. 33, primo comma, lettera d-bis per quelli con popolazione superiore).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe conseguenze dell\u0026#8217;intervento di riduzione variano a seconda della dimensione del comune, qualora, all\u0026#8217;esito della cancellazione delle candidature eccedenti, la lista presenti un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto per l\u0026#8217;ammissione alle elezioni (pari, rispettivamente, ai tre quarti e ai due terzi dei consiglieri da eleggere, in base agli artt. 71, comma 3, e 73, comma 1, t.u. enti locali). Nel caso dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, \u0026#232; stabilito che la commissione elettorale \u0026#171;ricusa\u0026#187; la lista (art. 33, primo comma, lettera d-bis del d.P.R. n. 570 del 1960), mentre nei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti \u0026#171;[l]a riduzione della lista non puo`, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u0026#8217;ammissione della lista medesima\u0026#187; (art. 30, primo comma, lettera d-bis d.P.R. n. 570 del 1960). Ne risulta, dunque, una garanzia della pari opportunit\u0026#224; nell\u0026#8217;accesso alla carica di consigliere comunale nei comuni pi\u0026#249; grandi, con pi\u0026#249; di 15.000 abitanti, per i quali opera il rimedio estremo della ricusazione della lista non rispettosa delle quote; mentre \u0026#232; meno forte nei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, per i quali la violazione del vincolo della quota \u0026#232; sanzionata con la cancellazione dei nominativi eccedenti, ma senza che possa essere violata la soglia del numero minimo dei candidati e senza che dunque la lista possa essere esclusa per questo dalla competizione elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i comuni con meno di 5.000 abitanti non \u0026#232; prevista n\u0026#233; la doppia preferenza di genere, n\u0026#233; la quota di lista, sicch\u0026#233; per essi l\u0026#8217;unica norma di promozione del riequilibrio risulta essere quella generale, secondo cui \u0026#171;[n]elle liste dei candidati \u0026#232; assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi\u0026#187;, contenuta nell\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, primo periodo, t.u. enti locali (introdotta dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera c, numero 1, della legge n. 215 del 2012), che la rubrica della disposizione (\u0026#171;Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti\u0026#187;), consente di riferire senz\u0026#8217;altro a tutti i comuni, e quindi anche ai pi\u0026#249; piccoli. A presidio di tale obbligo non \u0026#232; tuttavia prevista alcuna sanzione, a differenza di quanto avviene invece, come visto, per gli altri due ricordati meccanismi di promozione della parit\u0026#224; di accesso alle cariche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce del descritto quadro normativo occorre soffermarsi innanzitutto sull\u0026#8217;interpretazione delle disposizioni censurate offerta dal rimettente, che, nel suo percorso argomentativo, non distingue sempre con nettezza l\u0026#8217;ipotesi \u0026#8211; paventata in alcuni passaggi \u0026#8211; della radicale assenza di un obbligo di rappresentanza nelle liste di entrambi i generi nei comuni con meno di 5.000 abitanti, dall\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;ineffettivit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo stesso, conseguente alla mancata previsione di meccanismi sanzionatori della sua violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTant\u0026#8217;\u0026#232; che lo stesso Consiglio di Stato censura sia la previsione del primo periodo dell\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, secondo cui \u0026#171;[n]elle liste dei candidati \u0026#232; assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi\u0026#187;, nella parte in cui non sarebbe riferibile a detti comuni, sia le previsioni dell\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui, sempre per questi stessi comuni, non colpiscono con il rimedio dell\u0026#8217;esclusione le liste che non rispettano le regole sulla rappresentanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, occorre tuttavia osservare che la prima delle due citate disposizioni non pu\u0026#242; che essere interpretata, alla luce della sua lettera e della stessa rubrica dell\u0026#8217;articolo cui pertiene (\u0026#171;Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti\u0026#187;), nel senso di operare per tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti, e quindi anche per quelli con popolazione inferiore a 5.000, per i quali, dunque, si devono ritenere non ammesse liste di candidati appartenenti a un solo sesso. Il fatto che la seconda parte della disposizione prescriva la riserva di quota solo per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti non preclude tale conclusione, come non la preclude l\u0026#8217;assenza di un rimedio per il mancato rispetto della necessaria rappresentanza di genere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale soluzione interpretativa, del resto, non \u0026#232; esclusa nemmeno dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in particolare dove \u0026#8211; al di l\u0026#224; del tenore letterale del suo petitum \u0026#8211; essa afferma che la rubrica dell\u0026#8217;art. 71 t.u. enti locali \u0026#171;consente con certezza di estendere la sua efficacia ai Comuni che presentino tale densit\u0026#224; anagrafica\u0026#187;, e lamenta di conseguenza la mancata previsione di una misura sanzionatoria della violazione, a carico delle liste che non assicurino la prescritta rappresentanza di entrambi i generi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233; si pu\u0026#242; ritenere che, in termini pi\u0026#249; aderenti al dettato normativo, il rimettente si dolga, in realt\u0026#224;, del carattere di mera affermazione di principio del vincolo della necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi, e della mancanza di una misura, anche minima, idonea ad assicurarne l\u0026#8217;effettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; ricostruite, le censure si devono quindi ritenere riferite al combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui non \u0026#232; prevista l\u0026#8217;esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe, in effetti, la normativa in esame non preveda sanzioni per l\u0026#8217;inosservanza del vincolo della necessaria rappresentanza dei due sessi nelle liste presentate nei comuni con meno di 5.000 abitanti \u0026#232; circostanza indiscutibile. Dalla sua lettura risulta, anzi, che la violazione di tale vincolo non \u0026#232; assistita da sanzioni specifiche nemmeno per gli altri comuni, quelli cio\u0026#232; con pi\u0026#249; di 5.000 abitanti, per i quali i rimedi previsti sono quelli che riguardano la violazione della regola sulla seconda preferenza \u0026#8211; di cui \u0026#232; previsto l\u0026#8217;annullamento se assegnata a un candidato dello stesso sesso della prima \u0026#8211; e quelli che colpiscono il mancato rispetto della riserva di quota \u0026#8211; consistenti nella riduzione delle liste (art. 30, primo comma lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960), nonch\u0026#233;, per i comuni pi\u0026#249; grandi, nell\u0026#8217;ulteriore misura dell\u0026#8217;esclusione della lista quando la riduzione comporti la violazione della soglia minima di candidati (art. 33, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; soccorre, ai fini che interessano, l\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570 del 1960, invocato dalle parti appellanti nel processo principale e costituite in giudizio \u0026#8211; sostanzialmente a sostegno dell\u0026#8217;irrilevanza della questione, che sarebbe superabile attraverso un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto normativo \u0026#8211; per sostenere che la composizione delle liste con candidati di un solo sesso, contrastando con l\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis), primo periodo, t.u. enti locali, comporterebbe la ricusazione disposta dal citato art. 30, primo comma, lettera e). Tale misura, infatti, \u0026#232; prevista per la diversa ipotesi della presentazione di liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (pari, come detto, ai tre quarti dei consiglieri da eleggere: art. 71, comma 3, t.u. enti locali) e non \u0026#232; estendibile oltre tale caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che lo stesso art. 30, primo comma, lettera e), nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 2 comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215 del 2012, contiene un richiamo all\u0026#8217;art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, ma esso \u0026#232; destinato solo a regolare l\u0026#8217;ipotesi, speculare alla precedente, della presentazione di liste eccedenti il numero massimo consentito (pari al numero dei consiglieri comunali da eleggere: art. 71, comma 3, t.u. enti locali). Per queste \u0026#232; prevista la riduzione sino al ripristino del numero massimo in modo che sia assicurato anche il rispetto della quota di genere, con implicito ma inequivoco riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, anche per questi ultimi comuni si pu\u0026#242; dubitare dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della misura scelta dal legislatore per promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere. Non solo, infatti, il mancato rispetto della quota non comporta l\u0026#8217;esclusione della lista, ma nemmeno il meccanismo della riduzione, nei limiti fissati dall\u0026#8217;art. 30, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960, elide il rischio di possibili soluzioni interamente elusive. L\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di ricusare la lista, se la sua riduzione determinasse \u0026#171;un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u0026#8217;ammissione della lista medesima\u0026#187;, consentirebbe infatti di presentare liste \u0026#8220;minimali\u0026#8221; con candidati di un solo sesso, facendo coincidere il numero massimo dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati in lista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unico rimedio effettivo nel caso di liste di candidati di un solo sesso \u0026#232; quello riservato, come visto, ai comuni con pi\u0026#249; di 15.000 abitanti, per i quali \u0026#232; stabilita la ricusazione (e dunque l\u0026#8217;esclusione) delle liste che, a seguito della riduzione per inosservanza delle quote, scendano al di sotto del numero minimo di candidati (art. 33, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960), ipotesi, questa, che comprende anche quella \u0026#8220;limite\u0026#8221;, in cui l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di rispettare la quota sia dovuta al fatto che la lista \u0026#232; formata da candidati di un solo sesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare vanno respinte le eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura le questioni sarebbero inammissibili in quanto con esse si chiede a questa Corte di introdurre con sentenza una sanzione che solo la legge \u0026#232; autorizzata a disciplinare. La stessa sanzione non potrebbe inoltre avere efficacia retroattiva, con la conseguenza che non sarebbe applicabile nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le eccezioni si fondano sul presupposto che l\u0026#8217;intervento additivo auspicato dal rimettente comporti l\u0026#8217;introduzione di una vera e propria sanzione, in quanto tale soggetta ai principi di riserva di legge e di irretroattivit\u0026#224; fissati all\u0026#8217;art. 25 Cost. Ma si tratta, all\u0026#8217;evidenza, di un presupposto erroneo, posto che il rimedio dell\u0026#8217;esclusione della lista dalla competizione elettorale, che il rimettente chiede venga introdotto a garanzia dell\u0026#8217;effettiva rappresentanza nella lista di entrambi i sessi nei comuni con meno di 5.000 abitanti, non pu\u0026#242; essere configurato altrimenti che come conseguenza della mancanza di un requisito di ammissibilit\u0026#224; della lista; e considerato altres\u0026#236; che la qualificazione della misura, come lato sensu \u0026#8220;sanzionatoria\u0026#8221; del mancato rispetto di una prescrizione posta a pena di ammissibilit\u0026#224;, ha un significato affatto diverso da quello che ha con riferimento alle sanzioni penali o comunque di natura punitiva in senso stretto, cui si riferiscono le garanzie dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2019, n. 223 e n. 121 del 2018) e alla cui categoria la misura in esame non pu\u0026#242; in alcun modo essere ricondotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. possono essere trattate insieme, risolvendosi in una unitaria censura di violazione dell\u0026#8217;obbligo costituzionale di promozione, medianti appositi provvedimenti, delle pari opportunit\u0026#224; tra donne e uomini nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive, nonch\u0026#233; di irragionevolezza e di non proporzionalit\u0026#224; della scelta espressa nelle disposizioni denunciate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta, in sintesi, che le disposizioni censurate, non prevedendo una sanzione per la violazione del vincolo della necessaria rappresentanza dei due sessi nelle liste elettorali nei comuni con meno di 5.000 abitanti, si porrebbero in contrasto con la ratio della normativa che le contiene, che \u0026#232; quella di promuovere l\u0026#8217;effettiva parit\u0026#224; di genere nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive comunali in attuazione di quanto prescritto dall\u0026#8217;art. 51, primo comma, Cost. Le norme stesse violerebbero, dunque, sia quest\u0026#8217;ultima previsione costituzionale, sia il principio di uguaglianza sostanziale, di cui la prima \u0026#232; espressione per quanto attiene all\u0026#8217;accesso alle cariche elettive. Esse realizzerebbero, inoltre, un non corretto bilanciamento degli interessi in campo, sacrificando la finalit\u0026#224; propria del riequilibrio della rappresentanza ben oltre quanto strettamente necessario al fine di proteggere eventuali altri interessi rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicit\u0026#224; della scelta legislativa, che \u0026#232; pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si pu\u0026#242; ritenere che i margini di sindacato di questa Corte si allarghino apprezzabilmente per il fatto che esso investa regole elettorali \u0026#8211; segnatamente riguardanti la presentazione delle liste dei candidati \u0026#8211; dirette a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere, in attuazione del citato art. 51, primo comma, Cost, come modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell\u0026#8217;art. 51 della Costituzione). Anche nella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un\u0026#8217;effettiva parit\u0026#224; tra donne e uomini nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive, va infatti riconosciuta al legislatore un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; in linea con l\u0026#8217;orientamento espresso da questa Corte secondo cui tali mezzi \u0026#171;possono essere di diverso tipo\u0026#187; (sentenza n. 4 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;azione del legislatore che \u0026#8211; corrispondendo al preciso impegno cui lo sollecita la Costituzione \u0026#8211; si accinga a promuovere la parit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive, intervenendo sulla disciplina della presentazione delle liste elettorali, pu\u0026#242; assumere forme alquanto diverse. E cos\u0026#236; \u0026#232;, in concreto, nella normativa statale e regionale emanata a tale fine, che impiega strumenti vari e differenziati, quali, fra gli altri: il divieto di liste composte da candidati di un solo sesso; il rispetto di quote di lista variamente congegnate; la previsione di regole di garanzia nelle preferenze. Inoltre, le varie prescrizioni sono accompagnate da strumenti a loro volta vari, a presidio dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; delle diverse misure, quali: l\u0026#8217;esclusione o ricusazione della lista, in taluni casi preceduta dall\u0026#8217;invito rivolto ai proponenti di rivederla entro un termine determinato; l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; della preferenza non rispettosa del vincolo di genere; misure pecuniarie sanzionatorie delle violazioni per le liste che non si conformino alle prescrizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituisce, del resto, espressione di tale discrezionalit\u0026#224; la stessa scelta, operata nella normativa in esame, di un sistema di misure di promozione della parit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive nei comuni graduato in ragione delle dimensioni di questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno la pur ampia descritta discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia sfugge, tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite, cui si deve aggiungere, per quanto qui segnatamente interessa, lo specifico limite costituito dall\u0026#8217;obbligo di \u0026#171;promuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunit\u0026#224; tra donne e uomini\u0026#187;, al fine di garantire a tutti i cittadini dell\u0026#8217;uno e dell\u0026#8217;altro sesso la possibilit\u0026#224; di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.). Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne escludesse l\u0026#8217;applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La normativa in esame non esclude, come visto, i comuni pi\u0026#249; piccoli dall\u0026#8217;obbligo della presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi, cosicch\u0026#233; non si pu\u0026#242; negare che anche per essi opera una, sia pur minima, misura di garanzia delle pari opportunit\u0026#224; di accesso alle cariche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una misura minima di \u0026#171;non discriminazione\u0026#187;, come gi\u0026#224; sottolineato da questa Corte, che nella sentenza n. 49 del 2003 \u0026#8211; resa su una disposizione regionale che imponeva, nelle liste per l\u0026#8217;elezione del consiglio regionale, la presenza di candidati di entrambi i sessi a pena di invalidit\u0026#224; delle liste medesime \u0026#8211; ha affermato che \u0026#171;il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti, esso si esaurisce nell\u0026#8217;impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le \u0026#8220;condizioni di parit\u0026#224;\u0026#8221; fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, nella normativa qui scrutinata, la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita \u0026#8211; a differenza di quanto accadeva nella normativa regionale appena citata \u0026#8211; da alcun rimedio per il caso di violazione dell\u0026#8217;obbligo: ci\u0026#242; che rende la misura stessa del tutto ineffettiva nella protezione dell\u0026#8217;interesse che mira a garantire e, in quanto tale, inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell\u0026#8217;art. 51, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La riscontrata violazione, ad opera delle disposizioni censurate, del vincolo discendente dall\u0026#8217;art. 51, primo comma, Cost. non pu\u0026#242; essere superata nemmeno facendo leva sulla necessit\u0026#224; di contemperare l\u0026#8217;obiettivo della promozione delle pari opportunit\u0026#224; nella vicenda elettorale con altri interessi costituzionalmente rilevanti, quale in particolare quello della rappresentativit\u0026#224;. Interesse, che, come paventa l\u0026#8217;Avvocatura, sarebbe messo in pericolo dalla difficolt\u0026#224; di reperire candidati in numero sufficiente nelle realt\u0026#224; demografiche pi\u0026#249; piccole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pu\u0026#242; osservare, infatti, che l\u0026#8217;obbligo di liste rappresentative dei due sessi, operante per i comuni pi\u0026#249; piccoli, \u0026#232; assolto con la semplice presenza di un solo candidato di sesso diverso dagli altri, e che, d\u0026#8217;altra parte, non diverse obiettive difficolt\u0026#224; di reclutamento di candidati \u0026#8211; dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro sesso indifferentemente \u0026#8211; si presentano negli stessi comuni semplicemente per raggiungere il numero minimo prescritto di candidati della lista, ci\u0026#242; che nondimeno non ha dissuaso il legislatore dal prescrivere comunque l\u0026#8217;anzidetto numero minimo (almeno pari ai tre quarti del numero di consiglieri da eleggere) e, soprattutto, dal sanzionare il mancato rispetto di tale condizione con la ricusazione della lista (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sotto questo profilo, dunque, la soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunit\u0026#224; nei comuni pi\u0026#249; piccoli appare \u0026#8211; oltre che, come sottolineato, direttamente in contrasto con quanto previsto all\u0026#8217;art. 51, primo comma, Cost. \u0026#8211; frutto di un cattivo uso della sua discrezionalit\u0026#224;, manifestamente irragionevole e fonte di un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento fra comuni nonch\u0026#233; fra aspiranti candidati (o candidate) nei rispettivi comuni, ai quali non sono garantite, nei comuni pi\u0026#249; piccoli, le stesse opportunit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive che la Costituzione intende assicurare a tutti in funzione del riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni contestate risultano poi tanto pi\u0026#249; censurabili, se si considera la loro palese incoerenza con la ratio della legge n. 215 del 2012, che le ha introdotte al dichiarato fine di \u0026#171;promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali\u0026#187;, come recita il suo titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di queste considerazioni, si deve concludere che sussiste la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., sotto tutti i profili prospettati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Riscontrato il vulnus, va esaminata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento richiesto dallo stesso rimettente per porvi rimedio, individuato nell\u0026#8217;estensione al caso di specie della sanzione dell\u0026#8217;esclusione della lista, prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dall\u0026#8217;art. 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960. Una soluzione che non pu\u0026#242; dirsi costituzionalmente obbligata, considerata la variet\u0026#224; dei mezzi a disposizione del legislatore per promuovere la parit\u0026#224; di genere e, in particolare, per sanzionare la violazione degli obblighi posti a tale fine, e la cui praticabilit\u0026#224; va dunque verificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Al riguardo soccorre la ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, di fronte alla violazione di diritti fondamentali \u0026#8211; e questo \u0026#232; certamente il caso per quanto in precedenza esposto \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere di ostacolo all\u0026#8217;esame nel merito della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;unica soluzione a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221; per ricondurre l\u0026#8217;ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorch\u0026#233; si versi in materie riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo tale orientamento, \u0026#171;la \u0026#8220;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale risulta [\u0026#8230;] condizionata non tanto dall\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore\u0026#8221; [\u0026#8230;]. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalit\u0026#224; a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso \u0026#8220;precisi punti di riferimento e soluzioni gi\u0026#224; esistenti\u0026#8221; [\u0026#8230;]\u0026#187; (sentenza n. 63 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 28 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In applicazione di questi criteri, la soluzione indicata dal rimettente risulta costituzionalmente adeguata e merita di essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, la sanzione dell\u0026#8217;esclusione della lista in caso di violazione delle condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilit\u0026#224; \u0026#232; gi\u0026#224; presente nella normativa in esame. In un primo senso, infatti, si tratta segnatamente del rimedio che \u0026#8211; diretto a sanzionare in via generale l\u0026#8217;ipotesi in cui la cancellazione dei candidati eccedenti la quota di legge comporti la violazione della soglia minima di candidati prescritta per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della lista \u0026#8211; colpisce, nei comuni con pi\u0026#249; di 15.000 abitanti, la stessa violazione alla quale si intende estenderlo, ossia il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso. \u0026#200; ovvio, invero, che, in tale caso estremo, la riduzione della lista fino al numero minimo di candidati non potrebbe comunque assicurare il rispetto della quota. In un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi, come detto, nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, da un punto di vista pi\u0026#249; generale, la soluzione prospettata si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: essa non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualit\u0026#224; in ragione della dimensione dei comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; con l\u0026#8217;introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta ferma, d\u0026#8217;altra parte, la possibilit\u0026#224; per il legislatore di individuare, nell\u0026#8217;ambito della propria discrezionalit\u0026#224;, altra \u0026#8211; e in ipotesi pi\u0026#249; congrua \u0026#8211; soluzione, purch\u0026#233; rispettosa dei principi costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 222 del 2018), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non pu\u0026#242; andare oltre il numero minimo di candidati prescritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Si deve dunque dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita l\u0026#8217;ulteriore questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 14 CEDU e all\u0026#8217;art. 1 Prot. addiz. n. 12 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220310104037.pdf","oggetto":"Elezioni - Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - Liste elettorali - Rappresentanza di candidati di entrambi i sessi - Omessa previsione della necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.\r\nEsclusione dal regime sanzionatorio, sub specie \"esclusione della lista\", delle liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentativit\u0026#224; di entrambi i sessi in riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44627","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Assenza di soluzione a \"rime obbligate\" - Ammissibilità della questione, laddove siano presenti nell\u0027ordinamento una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).","testo":"Di fronte alla violazione di diritti fondamentali non può essere di ostacolo all\u0027esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l\u0027assenza di un\u0027unica soluzione a \"rime obbligate\" per ricondurre l\u0027ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore. L\u0027ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, infatti, risulta condizionata non tanto dall\u0027esistenza di un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell\u0027ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2022 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e44616; S. 63/2021 - mass. 43782\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44628","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44628","titoletto":"Elezioni - In genere - Parità di genere - Attuazione e difesa del principio - Soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Necessità di una disciplina che sia coerente con le finalità perseguite e non manifestamente irragionevole - Possibile intervento della Corte costituzionale in presenza di soluzione costituzionalmente adeguata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua del combinato disposto delle norme sull\u0027elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, laddove non prevede l\u0027esclusione delle liste elettorali prive della necessaria rappresentanza di entrambi i generi, come previsto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). (Classif. 093001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 35/2017 - mass. 39599; S. 1/2014 - mass. 37583; S. 242/2012 - mass. 36695; S. 107/1996; O. 260/2002 - mass. 27047\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un\u0027effettiva parità tra donne e uomini nell\u0027accesso alle cariche elettive, va riconosciuta al legislatore un\u0027ampia discrezionalità, per cui i mezzi a sua disposizione possono essere di diverso tipo; tuttavia, nemmeno tale ampia discrezionalità sfugge ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite; con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione della parità di genere, o che ne escludesse l\u0027applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva dell\u0027art. 51, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 4/2010 - mass. 34243\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 71, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere \u003cem\u003ed-bis\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e t.u. elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nella parte in cui non prevede l\u0027esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L\u0027intervento auspicato dal Consiglio di Stato, sez. terza - che non introduce una vera e propria sanzione, in quanto tale soggetta ai principi di riserva di legge e di irretroattività fissati all\u0027art. 25 Cost., posto che il rimedio dell\u0027esclusione della lista dalla competizione elettorale non può essere configurato che come conseguenza della mancanza di un requisito di ammissibilità della lista - è necessario per assicurare il precetto costituzionale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell\u0027accesso alle cariche elettive, nonché per tutelare il principio di uguaglianza sostanziale e un corretto bilanciamento tra l\u0027interesse al riequilibrio della rappresentanza con quello della rappresentatività. La soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunità nei Comuni più piccoli appare pertanto, oltre che direttamente in contrasto con quanto previsto all\u0027art. 51, primo comma, Cost., frutto di un cattivo uso della sua discrezionalità, manifestamente irragionevole e fonte di un\u0027ingiustificata disparità di trattamento fra Comuni nonché fra aspiranti candidati, o candidate. L\u0027intervento richiesto dal rimettente, per un verso è già presente nella normativa in esame, colpendo, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso; in un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Più in generale, la soluzione prospettata non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei Comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l\u0027effettività con l\u0027introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione. Resta ferma, d\u0027altra parte, la possibilità per il legislatore di individuare, nell\u0027ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 134/2019 - mass. 42640; S. 223/2018 - mass. 40918; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 121/2018 - mass. 40806; S. 49/2003 - mass. 27572\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44627","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art71"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"16/05/1960","data_nir":"1960-05-16","numero":"570","articolo":"30","specificazione_articolo":"lett. d-bis)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1960-05-16;570~art30"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"16/05/1960","data_nir":"1960-05-16","numero":"570","articolo":"30","specificazione_articolo":"lett. e)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1960-05-16;570~art30"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41620","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 62 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1507","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42482","autore":"Bin. 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