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O., con ordinanza del 17 giugno 2024, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 giugno 2024, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), \u0026#171;almeno nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa disporre \u0026#8211; in assenza del consenso dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211; l\u0026#8217;espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall\u0026#8217;art. 12, commi 1, 3, 3 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del D.Lgs. 286/1998 ovvero per uno o pi\u0026#249; delitti previsti dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere dell\u0026#8217;opposizione presentata da S. O., cittadino tunisino detenuto presso la Casa di reclusione Palermo-Ucciardone, avverso l\u0026#8217;ordinanza (\u003cem\u003erect\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e: decreto) che ne dispone l\u0026#8217;espulsione, adottata il 18 settembre 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo, in attuazione della disposizione censurata, in quanto il detenuto non risulta condannato per alcuno dei reati ostativi ivi previsti e la pena residua da espiare \u0026#232; inferiore a due anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva, sulla scorta di quanto emerge dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza e dalle informazioni rese dalla Questura di Palermo-Ufficio immigrazione, che \u0026#171;l\u0026#8217;espulsione non porrebbe a rischio di persecuzione il condannato, il quale non ha legami di parentela o di coniugio con cittadini italiani n\u0026#233; risulta titolare di un regolare soggiorno nel territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce, inoltre, il rimettente che il ricorso in opposizione d\u0026#224; conto del lungo periodo di permanenza in Italia del soggetto interessato dal 2005, e del percorso rieducativo e riabilitativo intrapreso all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;istituto penitenziario, ove il soggetto \u0026#171;ha serbato una condotta regolare e partecipativa all\u0026#8217;offerta trattamentale, non dando adito a rimarchi di sorta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel corso dell\u0026#8217;udienza, sia il Procuratore generale, che la difesa dell\u0026#8217;interessato hanno chiesto di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la misura espulsiva sarebbe automatica e non terrebbe conto dei risultati dell\u0026#8217;osservazione intramuraria, provocando una brusca e irragionevole interruzione del trattamento rieducativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la questione sarebbe rilevante perch\u0026#233; il suo accoglimento consentirebbe la prosecuzione del trattamento intramurario, gi\u0026#224; orientato al reinserimento nel tessuto sociale, in quanto il soggetto ha fruito di permessi premio presso una cooperativa locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente sostiene di non poter procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto il dato testuale prevederebbe un automatismo decisionale che escluderebbe ogni discrezionalit\u0026#224; giudiziale; il magistrato di sorveglianza, infatti, sarebbe tenuto a verificare esclusivamente i presupposti previsti per legge, il titolo in esecuzione e la durata della pena residua, mentre gli sarebbe precluso ponderare gli effetti negativi del provvedimento sul percorso trattamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di non ignorare la giurisprudenza della Corte di cassazione, che costituisce diritto vivente ed \u0026#232; stabilmente assestata nel ritenere che la misura espulsiva di cui all\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia natura sostanzialmente amministrativa e non trattamentale, in quanto finalizzata alla diminuzione del sovraffollamento carcerario e, pertanto, estranea al finalismo rieducativo (si richiama Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 settembre 2021-10 febbraio 2022, n. 4645, che riprende un filone interpretativo risalente nel tempo, di cui all\u0026#8217;ordinanza n. 226 del 2004 di questa Corte, che ha ritenuto l\u0026#8217;espulsione disposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998 estranea al sistema delle misure alternative alla detenzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene tuttavia il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di non condividere questo orientamento in quanto la misura espulsiva resterebbe impermeabile a qualsiasi forma di bilanciamento tra interessi contrapposti; sottolinea, anzi, che, a prescindere dalla natura amministrativa o trattamentale della misura, l\u0026#8217;assenza di discrezionalit\u0026#224; giudiziale e l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di raccogliere il consenso dell\u0026#8217;interessato finirebbero per \u0026#171;incidere in termini tombali sul finalismo rieducativo della pena detentiva\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; A sostegno dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente osserva che l\u0026#8217;espulsione si tradurrebbe in una duplicazione del \u0026#171;fardello sanzionatorio\u0026#187; per un soggetto che, gi\u0026#224; chiamato a scontare la pena della reclusione, verrebbe sradicato in via automatica dal percorso di rieducazione e reinserimento sociale, in un momento, tra l\u0026#8217;altro, irragionevolmente incerto rispetto alla pena detentiva espiata e legato a fattori contingenti, quali i tempi istruttori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, inoltre, l\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 determinerebbe il fenomeno, censurato dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, della trasfigurazione della sanzione amministrativa in sanzione penale, per la finalit\u0026#224; repressiva particolarmente severa perseguita, \u0026#8211; l\u0026#8217;espulsione dal territorio nazionale \u0026#8211;, richiamando la sentenza della prima sezione, 14 settembre 2023, causa C-27/22, Volkswagen Group Italia spa e Volkswagen Aktiengesellschaft.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Sotto altro profilo, ad avviso del rimettente, il processo rieducativo del detenuto, di cui all\u0026#8217;art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), che dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. sarebbe il riflesso, costituirebbe un diritto soggettivo insuscettibile di limitazioni, tanto che il percorso di risocializzazione non sarebbe \u0026#171;recessivo neanche al cospetto dell\u0026#8217;interesse pubblico sotteso all\u0026#8217;abbattimento del sovraffollamento della popolazione carceraria, non essendo il trattamento sanzionatorio e penitenziario individualizzato strumentalizzabile per finalit\u0026#224; eteronome\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche \u0026#171;in una logica di mero utilitarismo penitenziario\u0026#187;, inoltre, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;espulsione in questione avrebbe una incidenza statistica minima, rendendo ancor meno giustificato il sacrificio dei valori costituzionali lesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;espulsione, ad avviso del rimettente, incidendo sul \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pena espiata, opererebbe in termini analoghi all\u0026#8217;istituto della liberazione anticipata, che la giurisprudenza di questa Corte ha qualificato come misura alternativa, con richiamo alla sentenza n. 17 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero comparabili, inoltre, per assenza di un comune denominatore, l\u0026#8217;espulsione di un soggetto libero illegalmente presente sul territorio, fattispecie amministrativa, l\u0026#8217;espulsione di soggetto di cui sia accertata l\u0026#8217;attuale pericolosit\u0026#224; sociale, come misura di sicurezza e l\u0026#8217;espulsione del detenuto ormai da anni inserito nel circuito penitenziario e protagonista di un \u0026#171;fervido percorso rieducativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata, sotto altro profilo, si presterebbe ad incoraggiare surrettiziamente il fenomeno che vuole reprimere, ossia l\u0026#8217;immigrazione illegale, inducendo i soggetti espulsi coattivamente e contro la loro volont\u0026#224; nel corso del trattamento penitenziario ad approntare strategie per rientrare illegalmente in Italia e compromettendo, in questo modo, la stessa funzione special-preventiva della pena; la conclusione del programma trattamentale, invece, realizzerebbe un\u0026#8217;autentica funzione di contrasto alla recidiva e una corretta finalizzazione delle risorse investite dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, che troverebbero giustificazione a valle, all\u0026#8217;atto della scarcerazione, nel reinserimento sociale e lavorativo della persona che ne abbia attivamente beneficiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Infine, il rimettente osserva che la piena operativit\u0026#224; del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena sarebbe frustrata \u0026#171;almeno nella misura in cui non consente all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale procedente (in questo caso all\u0026#8217;Ufficio di Sorveglianza) di raccogliere il consenso dell\u0026#8217;interessato all\u0026#8217;applicazione nei suoi confronti della sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso all\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, le questioni sarebbero inammissibili per due profili: l\u0026#8217;erronea ricostruzione giuridica del quadro normativo, in quanto per la granitica giurisprudenza della Corte di cassazione penale la misura in questione non avrebbe natura trattamentale, bens\u0026#236; amministrativa, atipica e \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e, essendo l\u0026#8217;espulsione certamente meno afflittiva dell\u0026#8217;espiazione della pena in carcere ed essendo, dunque, indisponibile per la parte e per il giudice; inoltre, per difetto di motivazione specifica sui parametri evocati, in quanto le censure sarebbero generiche in riferimento all\u0026#8217;art. 27 Cost. e totalmente assenti rispetto all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate, sempre per la natura di misura \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e della misura espulsiva; inoltre, in quanto l\u0026#8217;espulsione, non afferendo al trattamento penitenziario, renderebbe la prosecuzione del trattamento stesso priva di titolo; infine, in quanto non esisterebbe alcun diritto alla prosecuzione della pena e del trattamento penitenziario in carcere, allorch\u0026#233; per legge \u0026#232; prevista una misura meno gravosa che comporta la liberazione definitiva, tanto pi\u0026#249; che, nel caso di specie, lo stesso giudice rimettente afferma che non vi \u0026#232; rischio di persecuzione e non vi sono legami di parentela o di coniugio con cittadini italiani, n\u0026#233; vi \u0026#232; titolo di regolare soggiorno; non vi sarebbe, dunque, lesione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., n\u0026#233; per irragionevolezza intrinseca, n\u0026#233; per violazione del principio di eguaglianza, e neppure dell\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, \u0026#171;almeno nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa disporre \u0026#8211; in assenza del consenso dell\u0026#8217;interessato \u0026#8211; l\u0026#8217;espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall\u0026#8217;art. 12, commi 1, 3, 3 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del D.Lgs. 286/1998 ovvero per uno o pi\u0026#249; delitti previsti dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di dover decidere dell\u0026#8217;opposizione presentata da un cittadino tunisino detenuto avverso il decreto di espulsione adottato dal Magistrato di sorveglianza in attuazione della disposizione censurata, non risultando la persona condannata per alcuno dei reati ostativi ivi previsti ed essendo la pena residua da espiare inferiore a due anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene il rimettente che, a prescindere dalla sua natura amministrativa o trattamentale, la misura espulsiva di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 avrebbe carattere sanzionatorio e afflittivo; essa determinerebbe l\u0026#8217;improvvisa interruzione del percorso trattamentale, pur fruttuosamente intrapreso, configurando un automatismo che priva il magistrato di sorveglianza di qualsivoglia potere di bilanciamento tra la prosecuzione del trattamento, oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, e la finalit\u0026#224; di riduzione del sovraffollamento carcerario, cui l\u0026#8217;espulsione mira, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per erronea ricostruzione del quadro normativo, non avendo il provvedimento di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, carattere trattamentale, bens\u0026#236; amministrativo, trattandosi di misura atipica e \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e, in quanto meno afflittiva della espiazione della pena in carcere; inoltre, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione in riferimento ai parametri evocati, poich\u0026#233; le censure sarebbero generiche quanto alla asserita violazione dell\u0026#8217;art. 27 Cost. e totalmente assenti quanto alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La prima eccezione di inammissibilit\u0026#224; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMotivando in ordine all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procedere a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme, il rimettente prende posizione sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; relativo al carattere amministrativo della misura, dichiarando di non condividerlo; d\u0026#8217;altra parte, la natura della misura, se amministrativa o trattamentale, attiene al merito della questione e non alla sua ammissibilit\u0026#224; (tra le molte, sentenze n. 163, n. 105 e n. 6 del 2024, n. 202 del 2023 e n. 139 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La seconda eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; fondata quanto alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione costituzionale \u0026#232; meramente evocata dal rimettente, in assenza di qualsivoglia apparato motivazionale. Sebbene nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione alcune linee argomentative, soltanto accennate, possano essere implicitamente ricondotte a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza, tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer ci\u0026#242; che attiene ai profili di irragionevolezza, l\u0026#8217;ordinanza contiene affermazioni apodittiche, quale quella che la misura espulsiva finirebbe per contraddire il fine cui \u0026#232; rivolta, il contrasto all\u0026#8217;immigrazione illegale, in quanto indurrebbe le persone espulse coattivamente nel corso del trattamento penitenziario a elaborare strategie per rientrare illegalmente in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al profilo della denunciata violazione del principio di eguaglianza, nessuna motivazione \u0026#232; data intorno agli elementi di somiglianza tra le misure indistintamente invocate dal rimettente, alcune amministrative e altre trattamentali, n\u0026#233; sulle ragioni che giustificherebbero una loro analoga o diversa considerazione ai fini della questione sottoposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In riferimento all\u0026#8217;art. 27 Cost., invece, la questione deve intendersi circoscritta alla sola violazione del terzo comma, con specifico riguardo al contrasto della disposizione censurata con il principio del finalismo rieducativo della pena, essendo questo l\u0026#8217;unico principio, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale, che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione espressamente evoca e intorno al quale ruotano tutte le censure proposte, attinenti all\u0026#8217;interferenza della misura espulsiva con il percorso trattamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; opportuno premettere una sintetica illustrazione dell\u0026#8217;istituto della espulsione alternativa alla detenzione, previsto dall\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha interamente sostituito l\u0026#8217;art. 16 t.u. immigrazione, con finalit\u0026#224; essenzialmente deflattiva della popolazione carceraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI presupposti per l\u0026#8217;espulsione previsti dall\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione sono cinque: a) lo stato detentivo; b) la durata della pena residua non superiore a due anni; c) l\u0026#8217;identificazione certa del soggetto, tanto che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 16, non pu\u0026#242; procedersi all\u0026#8217;espulsione di straniero non identificato; d) il fatto che la pena in corso di espiazione non sia stata irrogata per i delitti previsti dall\u0026#8217;art. 12, commi 1, 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee 3-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edello stesso testo unico, ovvero per uno o pi\u0026#249; delitti previsti dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; e) infine, l\u0026#8217;irregolarit\u0026#224; del soggiorno, dovendo lo straniero trovarsi in una delle condizioni previste dall\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione, che legittimano l\u0026#8217;espulsione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto ha natura ibrida. Il provvedimento di espulsione, infatti, comportando la sospensione della esecuzione della pena, deve essere adottato dal magistrato di sorveglianza. Il medesimo provvedimento, tuttavia, anticipa l\u0026#8217;espulsione amministrativa dovuta alla irregolarit\u0026#224; del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l\u0026#8217;interessato al termine dell\u0026#8217;esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI due profili, della incidenza sull\u0026#8217;esecuzione della pena e della espulsione amministrativa, si integrano in una fattispecie complessa che pu\u0026#242; portare alla estinzione della pena. La misura determina, infatti, una sorta di sospensione temporanea della potest\u0026#224; punitiva dello Stato giacch\u0026#233;, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 16, comma 8, t.u. immigrazione, se il cittadino straniero non rientra irregolarmente nel territorio italiano entro il termine di dieci anni, la pena si estingue; in caso contrario, la potest\u0026#224; punitiva si riespande, lo stato di detenzione \u0026#232; ripristinato e l\u0026#8217;esecuzione della pena riprende il suo corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; gi\u0026#224; stata chiamata a pronunciarsi sul presunto automatismo espulsivo della misura, del quale venivano denunciati plurimi profili di violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., sul presupposto che l\u0026#8217;espulsione dovesse essere ascritta alla sfera dell\u0026#8217;esecuzione penale, come misura trattamentale o vera e propria sanzione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;epoca, questa Corte ritenne le questioni manifestamente infondate per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, affermando che la misura di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha natura sostanzialmente amministrativa, in quanto presenta elementi comuni alle altre misure espulsive disposte dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa (ordinanze n. 422 e n. 226 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale conclusione si giunse sulla base delle considerazioni che avevano gi\u0026#224; indotto questa Corte a ritenere di natura amministrativa la diversa misura espulsiva disposta dal giudice della cognizione penale, oggi disciplinata dal comma 1 dello stesso art. 16 t.u. immigrazione, quale sanzione sostitutiva della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA prescindere dalla qualificazione formale come \u0026#171;sanzione\u0026#187; sostitutiva della detenzione, si osserv\u0026#242; che la misura solo indirettamente riveste un contenuto afflittivo, posto che il suo effetto tipico si risolve nell\u0026#8217;allontanamento dal territorio dello Stato di persone che vi sono entrate o vi si trattengono irregolarmente (ordinanza n. 369 del 1999). La natura amministrativa della misura, pertanto, condusse a distinguerla dalle misure alternative alla detenzione, finalizzate alla rieducazione e risocializzazione del condannato, e a ritenere non pertinente il richiamo all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 422 e n. 226 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di un quadro normativo in parte diverso, d\u0026#8217;altra parte, questa Corte aveva gi\u0026#224; avuto modo di affermare che l\u0026#8217;espulsione dello straniero in pendenza di misura cautelare o di esecuzione della pena detentiva, giustificata essenzialmente dall\u0026#8217;interesse pubblico alla riduzione dell\u0026#8217;affollamento carcerario, non potesse essere valutata in riferimento alla finalit\u0026#224; costituzionale della pena, di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., proprio perch\u0026#233; determina la sospensione del trattamento e riflette la scelta, non arbitraria n\u0026#233; palesemente irragionevole del legislatore, di una temporanea astensione dello Stato dalla potest\u0026#224; punitiva, in corrispondenza dell\u0026#8217;allontanamento dello straniero dal territorio nazionale (sentenze n. 283 e n. 62 del 1994; ordinanza n. 176 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tale orientamento, consolidato anche nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 15 maggio-17 ottobre 2024, n. 38183, e 31 gennaio-31 maggio 2024, n. 21906), va confermato, anche perch\u0026#233; il quadro normativo non \u0026#232; sostanzialmente mutato, e anzi si \u0026#232; arricchito di ulteriori garanzie processuali e sostanziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La natura amministrativa del provvedimento di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione, bench\u0026#233; esso sia disposto dal magistrato di sorveglianza, si desume innanzitutto dai rinvii interni che lo stesso art. 16 opera proprio nel comma 5, disposizione censurata, all\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione, che disciplina le condizioni di irregolarit\u0026#224; del soggiorno, cui consegue l\u0026#8217;espulsione amministrativa, e nel comma 9, che rinvia all\u0026#8217;art. 19 del medesimo testo unico, non considerato dal rimettente, che vieta l\u0026#8217;espulsione nei casi di vulnerabilit\u0026#224; oggettiva o soggettiva dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmergono da tali rinvii gli elementi sostanziali e formali che accomunano l\u0026#8217;espulsione in luogo della detenzione, di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, t.u. immigrazione, alle altre forme di espulsione amministrativa: la forma del provvedimento, il decreto motivato; le preclusioni connesse alle gi\u0026#224; richiamate condizioni di vulnerabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 19 t.u. immigrazione; le modalit\u0026#224; di esecuzione, affidate non al pubblico ministero, ma al questore, cui spetta disporre l\u0026#8217;accompagnamento alla frontiera; gli effetti tipici della misura, ossia l\u0026#8217;allontanamento dal territorio nazionale e l\u0026#8217;obbligo di non farvi rientro entro un certo termine, anticipando in questo modo un esito che si produrrebbe comunque una volta conclusa l\u0026#8217;espiazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto alle garanzie processuali, esse consistono nel decreto motivato, disposto dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell\u0026#8217;art. 16, comma 6, t.u. immigrazione, e nel diritto di proporre opposizione al tribunale di sorveglianza, che ha la funzione di assicurare l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti, anche se differito. Inoltre, ai sensi del comma 7 dell\u0026#8217;art. 16, l\u0026#8217;esecuzione del decreto di espulsione \u0026#232; sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o alla decisione del tribunale di sorveglianza. Lo stato di detenzione permane e l\u0026#8217;espulsione non \u0026#232; eseguita sino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito, sussiste l\u0026#8217;obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione, unitamente all\u0026#8217;indicazione delle modalit\u0026#224; di impugnazione, in una lingua da lui conosciuta o, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola (ordinanza n. 226 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto al quadro normativo vigente nel 2004, l\u0026#8217;attuale formulazione dell\u0026#8217;art. 16, comma 6, t.u. immigrazione ha rafforzato le garanzie difensive connesse al contraddittorio differito. La disposizione ora vigente, risultante dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, prevede l\u0026#8217;obbligo di notificazione del decreto di espulsione anche al pubblico ministero, che \u0026#232; divenuto anch\u0026#8217;egli legittimato all\u0026#8217;impugnazione, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;obbligo di notificazione al difensore della persona interessata, stabilendo che, se lo straniero non \u0026#232; assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Quanto alle garanzie sostanziali, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare che il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, \u0026#232; chiamato ad acquisire non solo le informazioni sull\u0026#8217;identit\u0026#224; e sulla nazionalit\u0026#224; dello straniero, ma qualsiasi informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l\u0026#8217;espulsione (ordinanze n. 422 e n. 226 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume particolare rilievo, da questo punto di vista, il gi\u0026#224; menzionato rinvio che il comma 9 dell\u0026#8217;art. 16 opera ai divieti di espulsione per le condizioni di vulnerabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 19 t.u. immigrazione. Tali divieti sono stati oggetto di interpretazione estensiva e analogica nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, garantendo, in questo modo, sia il rispetto di diritti e beni costituzionali di cui questa stessa Corte ha imposto l\u0026#8217;osservanza in relazione a provvedimenti espulsivi, per esempio del diritto alla salute (sentenza n. 252 del 2001) e della protezione dei legami familiari, in particolare con soggetti minori (sentenza n. 202 del 2013), sia il rispetto delle norme dell\u0026#8217;Unione europea, ove applicabili, sia la conformit\u0026#224; alle norme convenzionali, in particolare all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sono queste le condizioni che il magistrato di sorveglianza deve rispettare al momento dell\u0026#8217;adozione della misura espulsiva e che escludono, per ci\u0026#242; stesso, l\u0026#8217;esistenza di qualsivoglia automatismo, richiedendo, invece, una valutazione discrezionale (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 7-26 novembre 2024, n. 43082, 13 gennaio-23 marzo 2022, n. 10296, 21 settembre-5 novembre 2021, n. 39783 e 30 ottobre-13 novembre 2019, n. 45973).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, d\u0026#8217;altra parte, il rimettente d\u0026#224; atto delle informazioni acquisite dalla Questura, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;espulsione non porrebbe a rischio di persecuzione la persona condannata, che non ha legami di parentela o di coniugio nel territorio nazionale e non risulta titolare di regolare permesso di soggiorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La misura di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, pertanto, resta, dal punto di vista sostanziale, non equiparabile alle misure alternative alla detenzione previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario. Proprio il fatto che si tratti dell\u0026#8217;anticipazione di una misura espulsiva comunque irrogabile una volta concluso il trattamento comporta che essa sia soggetta al medesimo bilanciamento, in relazione alle condizioni personali e familiari dell\u0026#8217;interessato, cui \u0026#232; subordinata l\u0026#8217;adozione della misura da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa. Tale bilanciamento \u0026#232;, peraltro, rafforzato perch\u0026#233; \u0026#232; posto direttamente in capo all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale e perch\u0026#233; \u0026#232; destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorch\u0026#233; differito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, dunque, ritenersi sussistente alcun automatismo espulsivo, dovendo il magistrato di sorveglianza procedere a una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell\u0026#8217;eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, la quale, giova ribadirlo, si trova in una condizione che ne imporrebbe, comunque, l\u0026#8217;espulsione una volta espiata la pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un ordinamento costituzionale ispirato al principio di libert\u0026#224;, inoltre, come correttamente rileva l\u0026#8217;Avvocatura, non trova alcuno spazio un diritto soggettivo del detenuto a rimanere in carcere. L\u0026#8217;astensione temporanea dallo Stato dall\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; punitiva comporta la riespansione della libert\u0026#224; personale, e ci\u0026#242; sempre a condizione che non sussistano le condizioni di pericolo di persecuzione, di trattamenti disumani o degradanti e le altre condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 19 t.u. immigrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, pertanto, deve essere dichiarata non fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250523124443.pdf","oggetto":"Straniero - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione - Previsione che nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell\u0026#8217;art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, \u0026#232; disposta l\u0026#8217;espulsione - Mancata previsione che il magistrato di sorveglianza possa disporre, in assenza del consenso dell\u0026#8217;interessato, l\u0026#8217;espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell\u0026#8217;art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall\u0026#8217;art. 12, c. 1, 3, 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 ovvero per uno o pi\u0026#249; delitti previsti dall\u0026#8217;art. 407, c. 2, lett. a), codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, codice penale - Denunciato automatismo del dato normativo vigente - Preclusione di un sindacato giudiziale discrezionale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46798","titoletto":"Straniero – In genere – Espulsione alternativa alla detenzione – Condizioni – Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti – Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell’interessato, «possa disporre» detta misura – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di eguaglianza – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 245001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, che non sia condannato per particolari delitti e che si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il rimettente omette qualsivoglia apparato motivazionale, accennando ad alcune linee argomentative implicitamente riconducibili a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza ma tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46799","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art16"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46799","titoletto":"Straniero - In genere - Espulsione alternativa alla detenzione - Condizioni - Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti - Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell\u0027interessato, «possa disporre» detta misura - Omessa previsione - Presunto\u{A0}automatismo che priverebbe il magistrato di sorveglianza del potere di bilanciamento tra la prosecuzione del trattamento e la finalità di riduzione del sovraffollamento carcerario - Denunciata violazione del principio del finalismo rieducativo della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il provvedimento di espulsione alternativa alla detenzione non è equiparabile alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario in quanto ha natura ibrida, poiché comporta la sospensione della pena, e deve perciò essere disposto dal magistrato di sorveglianza, e anticipa l’espulsione amministrativa per irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, determinando una temporanea astensione dello Stato dalla potestà punitiva in corrispondenza dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, con finalità deflattiva della popolazione carceraria. La censurata disciplina non introduce alcun automatismo espulsivo, atteso che il magistrato di sorveglianza è tenuto a effettuare un bilanciamento in ordine agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata ai sensi dell’art. 19 t.u. immigrazione; bilanciamento, peraltro, rafforzato rispetto a quello posto in essere dall’autorità amministrativa, perché affidato direttamente all’autorità giurisdizionale e destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorché differito.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46798","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero":"286","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art16"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46571","autore":"Ciervo A.","titolo":"La Quarantanovesima ora. Sulla recente giurisprudenza costituzionale in materia di trattenimento amministrativo degli stranieri","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46570_2025_73.pdf","nome_file_fisico":"73 e 96_2025_Ciervo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46319","autore":"Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 73 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1135","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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