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Uff.\" n. 24 del 26 gennaio 1977.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                      Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI  \r\n OGGIONI - Avv.  ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI  -  Prof.  ENZO  \r\n CAPALOZZA  - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI  \r\n - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA  -  \r\n Prof.    GUIDO  ASTUTI  -  Dott.  MICHELE ROSSANO - Prof.   ANTONINO DE  \r\n STEFANO - Prof.  LEOPOLDO ELIA, Giudici,                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 9 della legge  \r\n 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  \r\n norme  in  materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa  \r\n l\u002711 giugno 1974 dalla Corte di appello di  Bologna,  nel  procedimento  \r\n civile  vertente  tra  Bertolini  Giovanni e l\u0027Istituto nazionale della  \r\n previdenza sociale, iscritta al n. 425 del registro  ordinanze  1974  e  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 309 del 27  \r\n novembre 1974.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di costituzione di Bertolini Giovanni e dell\u0027INPS;    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore  \r\n Ercole Rocchetti;                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Franco Agostini, per Bertolini,  e  l\u0027avv.    Pasquale  \r\n Vario, per l\u0027INPS.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  corso  del procedimento civile vertente tra il signor Giovanni  \r\n Bertolini e l\u0027Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  la  Corte  \r\n d\u0027appello  di  Bologna,  con  ordinanza  emessa  l\u002711  giugno  1974, ha  \r\n ritenuto rilevante e non  manifestamente  infondata  una  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale concernente l\u0027art. 9 della legge 30 aprile  \r\n 1969, n. 153.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo il  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata,  che  statuisce  \r\n l\u0027aumento del dieci per cento del loro ammontare per le pensioni aventi  \r\n decorrenza  anteriore  al  1  gennaio  1969, sarebbe costituzionalmente  \r\n illegittima nella parte in cui non dispone che lo stesso aumento spetti  \r\n anche alle pensioni con decorrenza posteriore se liquidate, (a  seguito  \r\n della  opzione  consentita  dalla legge ed esercitata dall\u0027interessato)  \r\n col cos\u0026#236; detto  sistema  contributivo,  e  cio\u0026#232;  con  quello  vigente  \r\n anteriormente  al  1  maggio  1968,  anzich\u0026#233; con quello retributivo in  \r\n vigore da tale data (art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027illegittimit\u0026#224;  della  norma  \u0026#232;  stata   prospettata   sia   con  \r\n riferimento  all\u0027art.  3  della  Costituzione,  per  la  diversit\u0026#224;  di  \r\n trattamento fra situazioni obbiettivamente  uguali,  sia  in  relazione  \r\n all\u0027art. 38 Cost., sotto il profilo che la norma non avrebbe assicurato  \r\n l\u0027esigenza,  avvertita  dal  legislatore,  di apportare un aumento alle  \r\n pensioni contributive per ovviare all\u0027aumento del costo della vita.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  giudizio  dinanzi alla Corte si sono costituiti sia l\u0027Istituto  \r\n nazionale della previdenza sociale che il signor Giovanni Bertolini.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa dell\u0027Ente di  previdenza  contesta  la  fondatezza  delle  \r\n censure  prospettate  nella  ordinanza  di  rinvio,  rilevando, innanzi  \r\n tutto, che la diversit\u0026#224; di trattamento non consegue direttamente dalla  \r\n norma, ma dalla volont\u0026#224; dell\u0027interessato, che ha esercitato  l\u0027opzione  \r\n per ottenere la pensione di importo maggiore.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque,  secondo  l\u0027Istituto, non sussisterebbe alcuna violazione  \r\n della norma impugnata, perch\u0026#233; la dedotta disparit\u0026#224; troverebbe la  sua  \r\n giustificazione  nella  diversa situazione dei pensionati a seconda del  \r\n momento in cui fu liquidato il trattamento pensionistico e nel criterio  \r\n di  gradualit\u0026#224;  cui  si  \u0026#232;  ispirato  il  legislatore  nel   disporre  \r\n l\u0027adeguamento delle pensioni all\u0027aumento del costo della vita.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Invece,  per il Bertolini, la esclusione dall\u0027aumento del dieci per  \r\n cento per i pensionati che, con trattamento decorrente  successivamente  \r\n al  1  gennaio  1969,  abbiano  optato  per  la  cos\u0026#236;  detta  pensione  \r\n contributiva,  costituisce  una  lacuna  dovuta  al  mancato   completo  \r\n coordinamento   delle   varie   norme   che   hanno   disciplinato   la  \r\n corresponsione della pensione al  momento  del  passaggio  dal  sistema  \r\n contributivo   a   quello  retributivo;  risulterebbe,  infatti,  dalla  \r\n interpretazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 153 del 1969  che  il  \r\n legislatore  ha  disposto un sistema di aumento abbinato per i due tipi  \r\n di trattamento, lasciando  per\u0026#242;  prive  di  ogni  incremento  le  sole  \r\n pensioni contributive con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     All\u0027udienza  di discussione le parti costituite hanno ulteriormente  \r\n illustrato le proprie deduzioni.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Viene posto alla Corte il dubbio che l\u0027art. 9 della  legge  30  \r\n aprile  1969, n. 153, nella parte in cui limita l\u0027aumento del dieci per  \r\n cento alle pensioni della previdenza sociale con  decorrenza  anteriore  \r\n al 1 gennaio 1969, violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto  \r\n non  estende  tale  aumento  anche alle pensioni liquidate, col sistema  \r\n contributivo, in epoca successiva a quella data.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La questione \u0026#232; fondata.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va innanzi tutto ricordato che, con il  d.P.R.27  aprile  1968,  n.  \r\n 488,  venne,  a  far  tempo  dalla sua entrata in vigore, e cio\u0026#232; dal 1  \r\n maggio  stesso,  mutato  il  metodo  di  calcolo  delle  pensioni,  col  \r\n passaggio   dal   sistema   contributivo  (riferito  all\u0027ammontare  dei  \r\n contributi  versati),  a  quello  retributivo  (riferito  alle   ultime  \r\n retribuzioni percepite).                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  secondo  sistema,  in  una  visione prospettica certamente pi\u0026#249;  \r\n favorevole  agli  interessati,  poteva  tuttavia  riuscire,  nei   casi  \r\n concreti,  meno  favorevole,  specie  a  coloro  che,  al  momento  del  \r\n pensionamento, fruivano di basse retribuzioni.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A tale scopo, con l\u0027art. 14 dello stesso  provvedimento  innovativo  \r\n del  metodo di calcolo, veniva concessa agli interessati la facolt\u0026#224; di  \r\n opzione fra i due sistemi, facolt\u0026#224; da esercitarsi entro il termine del  \r\n 31 dicembre 1970, poi prorogato,  con  norme  successivamente  emanate,  \r\n prima al 31 dicembre 1971 e poi al 31 luglio 1976.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Frattanto,  con  la legge 30 aprile 1969, n. 153, entrata in  \r\n vigore il 1 maggio stesso, veniva disposto:                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     - che, a far tempo dal 1 gennaio del detto anno, la misura  massima  \r\n della  percentuale  di  commisurazione  della  pensione  (liquidata col  \r\n sistema retributivo) veniva aumentata dal 65 al  74%  (art.  11,  primo  \r\n comma);                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     -  che  le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio  \r\n 1969 venivano aumentate del 10%;                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     - che, infine, coloro che avevano esercitato l\u0027opzione  tra  i  due  \r\n sistemi  di  calcolo  fra il 1 gennaio e il 1 maggio del 1969, potevano  \r\n rinnovare l\u0027opzione (art.   53),  essendo  mutato  uno  dei  valori  in  \r\n riferimento ai quali la scelta era stata operata.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Con tali disposizioni il legislatore si proponeva di risolvere  \r\n con  equit\u0026#224;  le  varie  ipotesi che sembravano esaurire la casistica e  \r\n cio\u0026#232; l\u0027ipotesi di coloro che, pensionati in fra il 1 maggio  e  il  31  \r\n dicembre  1968,  avevano  scelto  fra  la  pensione  contributiva e una  \r\n retributiva con base massima 65%, e che venivano a fruire  dell\u0027aumento  \r\n del 10%; e l\u0027altra di coloro che, pensionati con decorrenza posteriore,  \r\n potevano  operare  la scelta con riferimento a una pensione retributiva  \r\n riferita alla base massima aumentata al 74%, e che perci\u0026#242; non venivano  \r\n beneficiati con l\u0027aumento del 10%.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In realt\u0026#224;, per\u0026#242;, in quelle disposizioni non veniva  adeguatamente  \r\n valutato  il  caso  di  coloro  che,  pur  collocandosi in pensione con  \r\n decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non potevano, nell\u0027esercizio  \r\n della facolt\u0026#224; di opzione loro concessa, che seguitare a  scegliere  il  \r\n sistema  contributivo, perch\u0026#233; la pensione con esso liquidata seguitava  \r\n ad essere maggiore, pur dopo l\u0027elevazione  del  massimale  di  base,  a  \r\n quella risultante dal sistema retributivo.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Rispetto  a  costoro,  non  risultando  produttivo  il temperamento  \r\n introdotto  con  la  facolt\u0026#224;  di  opzione,  la   mancata   concessione  \r\n dell\u0027aumento del 10% non trova alcuna valida giustificazione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nei loro confronti la norma limitativa, contenuta nell\u0027art. 9 della  \r\n legge  del 1969, veniva infatti a determinare una duplice differenza di  \r\n trattamento, rispetto ai  pensionati  con  decorrenza  anteriore  al  1  \r\n gennaio  1969,  cui  era  elargito  l\u0027aumento  del  10%,  e rispetto ai  \r\n pensionati col sistema retributivo, con  decorrenza  posteriore  al  31  \r\n dicembre 1968, che fruivano dell\u0027aumento al 74% della base imponibile.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Di   fronte   alle   due   anzidette  categorie,  solo  coloro  che  \r\n appartenevano alla terza,  costituita  dai  pensionati  con  decorrenza  \r\n successiva  al  31  dicembre  1968, e che avevano optato per il sistema  \r\n contributivo,  venivano   completamente   negletti,   in   quanto   non  \r\n beneficiavano di nessun aumento.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Ora una tale differenza di trattamento non pu\u0026#242; non importare,  \r\n rispetto  a  soggetti  che si trovavano nelle identiche condizioni, una  \r\n violazione del principio di eguaglianza.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  una  appagante  giustificazione  della  loro   discriminazione  \r\n potrebbe  rinvenirsi,  come  altre  volte \u0026#232; stato dalla Corte ritenuto  \r\n (sentenza n. 128 del 1973), nel fattore temporale, in  quanto  qui  non  \r\n pu\u0026#242;   parlarsi   di  una  necessaria  gradualit\u0026#224;  da  attuarsi  nella  \r\n concessione di benefici importanti oneri finanziari.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se pu\u0026#242; ammettersi, infatti, che un trattamento migliorativo  possa  \r\n non  essere  esteso a soggetti che hanno anteriormente gi\u0026#224; definito la  \r\n propria posizione di quiescenza, non  pu\u0026#242;  certamente  ammettersi  che  \r\n soggetti  i  quali  maturano  il  diritto  relativo  in data posteriore  \r\n possano ricevere un trattamento deteriore rispetto a  quelli  che  quel  \r\n diritto hanno anteriormente maturato.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  violazione dell\u0027art. 3, primo comma, della Costituzione risulta  \r\n perci\u0026#242;, nel caso, evidente, mentre nulla \u0026#232; a dire della  pur  dedotta  \r\n violazione dell\u0027art.  38, la cui questione resta assorbita.              \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  la  illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 9 della legge  \r\n 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici  \r\n della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall\u0027aumento  del  \r\n dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre  \r\n 1968  e  che  sono  state  liquidate  secondo  le  disposizioni vigenti  \r\n anteriormente al 1 maggio 1968.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -  \r\n                                   ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -  \r\n                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE  \r\n                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA  \r\n                                   REALE -  LEONETTO  AMADEI  -  EDOARDO  \r\n                                   VOLTERRA  -  GUIDO  ASTUTI  - MICHELE  \r\n                                   ROSSANO  -  ANTONINO  DE  STEFANO   -  \r\n                                   LEOPOLDO ELIA.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8727","titoletto":"SENT.   37/77.   PREVIDENZA  E ASSISTENZA SOCIALE  -  PENSIONI  - PENSIONI LIQUIDATE, COL SISTEMA CONTRIBUTIVO, IN EPOCA SUCCESSIVA ALL\u00271 GENNAIO 1969 - LEGGE 30 APRILE 1969, N.  153, ART.  9 - NON ESTENDE  AD  ESSE  L\u0027AUMENTO  DEL DIECI PER  CENTO  -  VIOLAZIONE DELL\u0027ART.   3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.","testo":"Non  puo\u0027  ritenersi  razionale  la disparita\u0027 di trattamento che viene  a  determinarsi  tra  i  soggetti che, pur collocandosi in pensione  con  decorrenza  successiva  al  31  dicembre 1968, non possono,  nell\u0027esercizio della facolta\u0027 di opzione loro concessa, che  seguitare  a  scegliere  il sistema contributivo (perche\u0027 la pensione  con  esso  liquidata  supera, pur dopo l\u0027elevazione del massimale  di  base,  quella risultante dal sistema retributivo), rispetto  ai  quali la mancata concessione dell\u0027aumento del dieci per   cento   non   trova  alcuna  valida  giustificazione,  ed i pensionati  con  decorrenza  anteriore  all\u00271 gennaio 1969 cui e\u0027 invece  elargito tale aumento, e quelli collocati in pensione col sistema  retributivo,  con  decorrenza  posteriore al 31 dicembre 1968, che  fruiscono a loro volta dell\u0027aumento al settantaquattro per  cento della base imponibile. Ne\u0027, d\u0027altra parte, puo\u0027 essere addotto  ad  elemento  giustificativo  il  fattore  temporale, in relazione   ad  una  necessaria  gradualita\u0027  da  attuarsi  nella concessione  di benefici importanti oneri finanziari, non potendo certamente  ammettersi  che  soggetti i quali maturano il diritto alla   pensione   in   data  posteriore  vengano  a  ricevere  un trattamento  deteriore  rispetto  a  quelli  che   quel   diritto hanno anteriormente  maturato.  Pertanto,  e\u0027  costituzionalmente illegittimo,   per  violazione  dell\u0027art.  3  della  Costituzione (restando  conseguentemente assorbito il profilo di contrasto con l\u0027art.  38),  l\u0027art.  9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione    degli  ordinamenti  pensionistici  della  previdenza sociale),  nella  parte in cui esclude dall\u0027aumento del dieci per cento  le  pensioni  aventi  decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968  e  che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente all\u00271 maggio 1968.  Cfr.: sent. n. 128 del 1973.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/04/1969","numero":"153","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;153~art9"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4531","autore":"A.M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Nuovo diritto agrario","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"363","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4336","autore":"MASINI C.A.","titolo":"NON E\u0027 LEGITTIMO NEGARE QUEL DIECI PER CENTO AI PENSIONATI","descrizione":"","titolo_rivista":"La rivista italiana di previdenza sociale","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"758","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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