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Uff.\" n. 131 bis del 5 giugno 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO \r\n LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO \r\n CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 15 \r\n della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87 (Istituzione \r\n dell\u0027Ente regionale di sviluppo agricolo) promossi con le seguenti \r\n ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) due ordinanze emesse il 7 dicembre 1979 dal T.A.R. per \r\n l\u0027Abruzzo sui ricorsi proposti da Capranica Ferdinando e Agostinone \r\n Roberto ed altri contro Ente Regionale di Sviluppo Agricolo ed altro, \r\n iscritte ai nn. 871 e 872 del registro ordinanze 1980 e pubblicate \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56 e 63 dell\u0027anno 1981; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1979 dal T.A.R. per l\u0027Abruzzo sul \r\n ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro Ente Regionale di \r\n Sviluppo Agricolo ed altri, iscritta al n. 151 del registro ordinanze \r\n 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 \r\n dell\u0027anno 1981; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. per l\u0027Abruzzo - \r\n Sezione de L\u0027Aquila - sul ricorso proposto da Del Rosso Antonio ed \r\n altri contro Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, iscritta al n. 227 \r\n del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 234 dell\u0027anno 1981. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Capranica Ferdinando, dell\u0027Ente \r\n della Regione Abruzzo, di Agostinone Roberto, di De Tiberis Ugo ed \r\n altri e di Del Rosso Antonio ed altri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice \r\n relatore Guglielmo Roehrssen. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Alcuni funzionari del disciolto Ente Fucino impugnarono talune \r\n delibere dell\u0027ERSA (ente al quale erano stati trasferiti) con le quali \r\n era stata stabilita la cessazione della corresponsione di ogni compenso \r\n e indennit\u0026#224; non previsti per il personale regionale, il recupero \r\n dell\u0027assegno personale derivante dalla differenza tra il trattamento \r\n economico in godimento alla data del 31 dicembre 1978 e quello \r\n spettante in base alla legge Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87, \r\n la cessazione di ogni versamento sul Fondo di previdenza. Nel ricorso \r\n proposto dinanzi al TAR per l\u0027Abruzzo, essi - nella considerazione che \r\n dette delibere davano attuazione all\u0027art. 15 della predetta legge \r\n regionale n. 87 del 1978 - sollevarono questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale di tale norma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il TAR ritenne la questione rilevante e non manifestamente \r\n infondata e, con ordinanza 7 dicembre 1979 (n. 872 R.O. 1980), \r\n rimetteva a questa Corte l\u0027esame della legittimit\u0026#224; costituzionale del \r\n suddetto art. 15, in riferimento all\u0027art. 117 Cost. ed ai principi \r\n stabiliti nella legge statale 30 aprile 1976, n. 386. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo l\u0027ordinanza, le norme di tali leggi debbono ritenersi \r\n \"norme di principio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ne deriverebbe che l\u0027art. 15 della legge Regione Abruzzo 28 \r\n dicembre 1978, n. 87 - statuendo in maniera non conforme ai suddetti \r\n principi in materia di trattamento giuridico-economico del personale \r\n dell\u0027ERSA - si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 117 Cost., che impone \r\n al legislatore regionale di rispettare i principi della legislazione \r\n dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dinanzi a questa Corte si sono costituiti i dipendenti dell\u0027Ente \r\n Fucino che avevano proposto il ricorso al TAR, chiedendo che sia \r\n pronunciata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata per \r\n le ragioni indicate nell\u0027ordinanza di rimessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione Abruzzo e l\u0027ERSA si sono costituiti fuori termine. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa anch\u0027essa il 7 dicembre 1979 (n. 871, R.O. \r\n 1980), nel giudizio promosso da un altro dipendente dell\u0027Ente Fucino - \r\n il quale aveva impugnato la delibera con la quale l\u0027ERSA aveva deciso \r\n la cessazione del versamento sul preesistente Fondo di previdenza delle \r\n quote a carico dell\u0027Amministrazione - il TAR dell\u0027Abruzzo ha sollevato \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale analoga alla precedente, \r\n relativa all\u0027art. 15 della legge Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. \r\n 87, ma - a quanto si deduce dal contesto dell\u0027ordinanza - limitatamente \r\n alla parte in cui ha statuito la liquidazione del suddetto Fondo a \r\n favore degli interessati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In tale giudizio si \u0026#232; costituito il ricorrente, chiedendo che la \r\n Corte dichiari l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della suddetta norma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione e l\u0027ERSA si sono costituiti fuori termine. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con altra ordinanza 7 dicembre 1979 il TAR per l\u0027Abruzzo (n. \r\n 151/R.O. 1981) ha sollevato ancora questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 15 della legge Regione Abruzzo 28 dicembre \r\n 1978, n. 87, ma in relazione anche agli artt. 36 e 97. Quanto alla \r\n violazione dell\u0027art. 36, si afferma che il principio secondo il quale \r\n al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione proporzionata \r\n non solo alla quantit\u0026#224;, ma anche alla qualit\u0026#224; del lavoro, trova \r\n riconoscimento nell\u0027attribuzione delle qualifiche, il cui conferimento \r\n avviene attraverso procedimenti strutturali in modo tale che vengano, \r\n in ogni caso, riconosciuti i meriti ed apprezzate le qualit\u0026#224; \r\n individuali. Nulla di tutto questo sarebbe dato riscontrare nella legge \r\n in esame, in forza della quale, per il personale dell\u0027ERSA, vengono \r\n istituite fasce retributive ristrette, raggruppandosi sotto una unica \r\n qualifica dirigenti con mansioni, funzioni e responsabilit\u0026#224; diverse, \r\n con un vero e proprio \"appiattimento\" che nega il giusto riconoscimento \r\n della \"qualit\u0026#224; \" del lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto all\u0027art. 97 Cost., si deduce che la legge impugnata non \r\n determinando n\u0026#233; le sfere di competenza, n\u0026#233; le attribuzioni, n\u0026#233; le \r\n responsabilit\u0026#224; dei dipendenti e, ponendo a base di ogni progressione \r\n economica la sola anzianit\u0026#224;, non sarebbe idonea a garantire il buon \r\n andamento della pubblica Amministrazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si sono costituiti i ricorrenti chiedendo, per le stesse ragioni \r\n indicate nell\u0027ordinanza di rimessione, che sia dichiarata \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito pure l\u0027ERSA deducendo, quanto alla dedotta \r\n violazione dell\u0027art. 117 Cost., in relazione all\u0027art. 5 della legge n. \r\n 386/1976 ed all\u0027art. 35 della legge n. 70/1975, che il TAR avrebbe \r\n omesso ogni verifica sull\u0027effettiva sussistenza della violazione dei \r\n diritti acquisiti dal personale nell\u0027ambito del rapporto con l\u0027Ente \r\n Fucino. Inoltre l\u0027art. 5 della legge n. 386/1976, nel richiamare l\u0027art. \r\n 35 della legge n. 70 del 1975, si limitava a vincolare le Regioni \r\n all\u0027osservanza dei soli \"principi fondamentali\" stabiliti dalla legge \r\n n. 70 per quanto attiene allo stato giuridico, al trattamento economico \r\n ed all\u0027indennit\u0026#224; di fine servizio del personale degli enti pubblici. \r\n Cosicch\u0026#233; l\u0027ordinanza del TAR non darebbe conto della ragione per la \r\n quale la norma denunciata si porrebbe in contrasto con i \"principi \r\n fondamentali\" della legge n. 70. Al contrario, se questi si facciano \r\n consistere nell\u0027istituto delle qualifiche funzionali (art. 16), nella \r\n previsione delle classi stipendiali (art. 17) e nel principio di \r\n \"chiarezza\" del trattamento economico, si dovrebbe riconoscere che si \r\n tratta di principi ai quali il legislatore regionale si \u0026#232; adeguato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infondata sarebbe pure la censura prospettata in relazione all\u0027art. \r\n 36 Cost., mentre quella relativa all\u0027art. 97 sarebbe irrilevante. La \r\n Regione concludeva, pertanto, chiedendo che le questioni proposte \r\n fossero dichiarate inammissibili o non fondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si costituiva anche la Regione Abruzzo, ma fuori termine. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con l\u0027ultima ordinanza del 30 aprile 1980 (n. 227/R.O. 1981) il \r\n TAR per l\u0027Abruzzo solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 15, quinto comma, della legge Regione Abruzzo 28 dicembre \r\n 1978, n. 87, in riferimento all\u0027art. 117 Cost. \"per violazione dei \r\n principi stabiliti dall\u0027art. 5, lett. e), della legge 20 maggio 1975, \r\n n. 70\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo il TAR, a termini dell\u0027art. 5, lett. e), della legge 30 \r\n aprile 1976, n. 386, le Regioni sono tenute a disciplinare con propria \r\n legge \"il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti \r\n di sviluppo, ai sensi dell\u0027art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in \r\n modo da assicurare uniformit\u0026#224; di trattamento tra gli enti stessi\". A \r\n norma del suddetto art. 35 della legge n. 70/1975, le Regioni devono \r\n legiferare nella soggetta materia \"nell\u0027ambito dei principi \r\n fondamentali\" stabiliti dalla legge stessa e tra le altre disposizioni \r\n legislative statali attinenti al trattamento di quiescenza, v\u0027\u0026#232; quella \r\n del secondo comma dell\u0027art. 14 che testualmente dispone: \"I fondi \r\n integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono \r\n conservati limitatamente al personale in servizio o gi\u0026#224; cessato dal \r\n servizio alla data di entrata in vigore della presente legge\". \r\n Costituendo questa norma uno dei principi fondamentali ai quali la \r\n Regione \u0026#232; tenuta ad attenersi nell\u0027emanare il proprio provvedimento \r\n legislativo nella soggetta materia, la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 15, quinto comma, della legge Regione Abruzzo \r\n n. 87 del 1978, sarebbe non manifestamente infondata, per contrasto con \r\n i principi sanciti dall\u0027art. 5, lett. e), della legge 30 aprile 1976, \r\n n. 386 e degli artt. 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituita la Regione Abruzzo, la quale, lamenta che \r\n l\u0027ordinanza di rimessione non ha motivato la rilevanza della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria depositata si osserva che, secondo il giudice a quo, \r\n la legge regionale impugnata contrasterebbe con l\u0027art. 35 della legge \r\n n. 70 del 1975 in base al rinvio della legge n. 70 contenuto nell\u0027art. \r\n 5, lett. e), inserito nel titolo I \"Norme di principio\" della legge n. \r\n 386/1976; a sua volta l\u0027art. 35 cit. rinvierebbe all\u0027art. 14 stessa \r\n legge e, pertanto, l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale deriverebbe dal \r\n contrasto con gli artt. 14 e 35 della legge n. 70 del 1975. In effetti \r\n la legge regionale ha proceduto ad istituire l\u0027ente di sviluppo ed ha \r\n attribuito al personale lo stato giuridico ed il trattamento economico \r\n del personale regionale (art. 15, primo comma). Tale disposizione, che \r\n non \u0026#232; contestata, attua, nell\u0027ambito regionale, il principio generale \r\n dell\u0027ordinamento, della parit\u0026#224; di retribuzione e parit\u0026#224; di qualifica, \r\n indipendentemente dall\u0027amministrazione di appartenenza. A norma \r\n dell\u0027art. 26, secondo comma, della cit. legge n. 70 del 1975, il \r\n trattamento economico deve essere determinato \"in modo che ai \r\n dipendenti degli enti sia assicurata parit\u0026#224; di trattamento economico e \r\n parit\u0026#224; di qualifica indipendentemente dall\u0027amministrazione di \r\n appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una \r\n progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di \r\n tutti i dipendenti pubblici\". Da ci\u0026#242; deriverebbe da un lato che l\u0027art. \r\n 15, quinto comma, della legge regionale \u0026#232; disposizione che si applica \r\n o esegue quella del precedente primo comma, da cui discende logicamente \r\n e che, non essendo contestata, impedisce che siano contestati i logici \r\n svolgimenti o corollari; dall\u0027altro, che il citato quinto comma non \r\n viola l\u0027art. 35 della n. 70/1975 n\u0026#233; l\u0027art. 14 della stessa legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infatti, tra i \"principi fondamentali stabiliti dalla presente \r\n legge\" (art. 35) dovrebbe annoverarsi quello denunciato, nel citato \r\n art. 26 e confermato in questo suo valore dalla successiva \r\n legislazione, non, invece, la disposizione intertemporale del secondo \r\n comma dell\u0027art. 14 della medesima legge n. 70. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque, mancherebbe ogni dimostrazione della reformatio in peius \r\n e la questione sarebbe, pertanto, infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito anche l\u0027ERSA, ma fuori termine. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano questioni di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale che investono le disposizioni di una \r\n medesima legge regionale (art. 15 della legge regionale Abruzzo 28 \r\n dicembre 1978, n. 87: \"Istituzione dell\u0027Ente regionale di sviluppo \r\n agricolo\") e che, inoltre, sono fra loro analoghe: i relativi giudizi \r\n possono, quindi, essere riuniti ai fini di un\u0027unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Nelle ordinanze predette si parte dalla premessa che le norme \r\n contenute nella legge statale 30 aprile 1976, n. 386 (\"Norme di \r\n principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di \r\n sviluppo\"), per effetto di quanto disposto nel suo art. 1, hanno valore \r\n di norme di principio che il legislatore regionale deve seguire in \r\n toto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, le questioni sollevate sono sostanzialmente le \r\n seguenti: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e a) La norma contenuta nell\u0027art. 15 della legge regionale, nel punto \r\n (primo comma) nel quale attribuisce al personale del disciolto Ente \r\n Fucino puramente e semplicemente lo stato giuridico ed economico del \r\n personale regionale e liquida a favore degli interessati il fondo \r\n integrativo di previdenza, con ci\u0026#242; consentendo la soppressione del \r\n fondo stesso, si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 5 della legge statale \r\n 20 marzo 1975, n. 70 (\"Disposizioni per il riordinamento degli enti \r\n pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente\") il cui \r\n art. 31 dispone che \"il primo accordo sindacale concluso ai sensi della \r\n presente legge dovr\u0026#224; far salvi gli eventuali trattamenti di miglior \r\n favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova \r\n disciplina\" e il cui art. 15 (rectius, 14, secondo comma), stabilisce \r\n che \"i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di \r\n taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o \r\n gi\u0026#224; cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente \r\n legge\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In altri termini si contesta la legittimit\u0026#224; costituzionale delle \r\n norme regionali predette da un lato perch\u0026#233; non avrebbero fatto salvo \r\n il principio in virt\u0026#249; del quale non \u0026#232; consentita la reformatio in \r\n peius del trattamento economico gi\u0026#224; raggiunto dai dipendenti pubblici \r\n e dall\u0027altro perch\u0026#233; avrebbe proceduto alla eliminazione del fondo \r\n integrativo di previdenza (ord. 151/1981; 872/1980; 871/1980; 27/1981); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e b) l\u0027art. 15 della legge regionale violerebbe l\u0027art. 36 Cost., in \r\n quanto la stessa legge, creando fasce retributive ristrette e \r\n raggruppando sotto unica qualifica dirigenti con mansioni e \r\n responsabilit\u0026#224; diverse ha posto in essere un appiattimento, negando il \r\n giusto riconoscimento alla qualit\u0026#224; del lavoro (ord. n. 151/1981); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e c) la stessa norma violerebbe ancora l\u0027art. 97 Cost., perch\u0026#233; essa \r\n non determina n\u0026#233; le sfere di competenza n\u0026#233; le attribuzioni n\u0026#233; le \r\n responsabilit\u0026#224; dei dipendenti e pone a base di ogni progressione \r\n economica la sola anzianit\u0026#224;, mentre la efficienza della P.A. non \u0026#232; \r\n raggiungibile senza un sistema di incentivi morali ed economici che \r\n inducano il personale a svolgere il proprio servizio nel modo migliore \r\n (ord. n. 151/1981). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le questioni non sono fondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - La prima questione, come si \u0026#232; notato, investe da un lato il \r\n trattamento economico dei dipendenti dell\u0027ex ente Fucino \u0026#232; dall\u0027altro \r\n il trattamento previdenziale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quel che concerne il presunto timore di una reformatio in peius \r\n del trattamento economico raggiunto dai singoli dipendenti del \r\n disciolto ente inquadrati nel personale regionale, ritiene la Corte che \r\n il divieto di una siffatta reformatio \u0026#232; ormai talmente consolidato che \r\n non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno \r\n ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale \r\n elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232;, quindi, in alcun modo dubbio che il personale proveniente \r\n dall\u0027ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento economico \r\n migliore del quale fruiva presso l\u0027ente predetto anche dopo l\u0027entrata \r\n in vigore della denunciata legge abruzzese, la quale non pu\u0026#242; non \r\n essere interpretata alla stregua di quei principi. Tanto pi\u0026#249; che nel \r\n caso di specie non si rinviene, nella ripetuta legge, alcuna \r\n disposizione la quale possa indurre a ritenere che il legislatore abbia \r\n voluto discostarsene. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quel che attiene, invece, alla pretesa incostituzionalit\u0026#224; \r\n della norma in questione, per avere consentito la soppressione del \r\n fondo di previdenza, la Corte osserva preliminarmente che l\u0027art. 1 \r\n della legge statale n. 386 del 1976 non afferma affatto che tutte \r\n indistintamente le disposizioni della legge medesima costituiscono \r\n principi da osservarsi dal legislatore regionale: l\u0027art. 1 \u0026#232; contenuto \r\n nel titolo I della legge \"norme di principio\" e afferma che le leggi \r\n regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo \"sono emanate nei \r\n limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge\". \u0026#200; \r\n soltanto attraverso la applicazione delle usuali regole di ermeneutica \r\n che si possono individuare le norme di principio che devono essere \r\n osservate dalle Regioni a statuto ordinario nell\u0027ambito delle \r\n precisazioni fatte dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha \r\n affermato che le Regioni sono tenute ad osservare non gi\u0026#224; gli \r\n specifici disposti legislativi ma piuttosto i criteri generali ed ha \r\n riconosciuto in ogni caso alle Regioni medesime una qualche \r\n discrezionalit\u0026#224; quanto meno nello adattamento delle norme statali alle \r\n esigenze locali (Sent. n. 97 del 1974 e n. 83 del 1982). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ci\u0026#242; posto, ad avviso della Corte, la norma contenuta nell\u0027art. 14 \r\n non pu\u0026#242; rientrare nell\u0027ambito dei principi fondamentali di cui l\u0027art. \r\n 117 Cost. esige il rispetto, in quanto si tratta di una disposizione di \r\n carattere chiaramente transitorio, destinata a rimanere in vigore solo \r\n fino al sopravvenire di una nuova disciplina definitiva della materia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In queste condizioni dall\u0027art. 14 non pu\u0026#242; derivare alcuna \r\n limitazione al potere legislativo della Regione nella materia de qua e \r\n l\u0027art. 15, quinto comma, della legge regionale n. 87 del 1978 non si \r\n pone in contrasto con alcuna regola statale da osservare \r\n necessariamente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altro canto il quinto comma dell\u0027art. 15 della legge regionale \r\n prevede la liquidazione a favore degli interessati del fondo \r\n integrativo di previdenza, sicch\u0026#233; i diritti patrimoniali di costoro \r\n derivanti dai versamenti effettuati in passato non vengono menomati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Per quel che riguarda, infine, la pretesa violazione degli \r\n artt. 36 e 97 Cost., la Corte deve ricordare che l\u0027art. 15 della legge \r\n regionale in questione non contiene direttamente la disciplina della \r\n materia, ma con il primo comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato \r\n giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione \r\n Abruzzo, materia la quale \u0026#232; stata disciplinata dalla legge regionale \r\n abruzzese 2 agosto 1973, n. 32 (\"Norme per lo statuto del personale\"). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora con la sent. n. 277 del 1983 la Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione \r\n di esaminare la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme contenute in \r\n questa legge proprio con riferimento ai parametri costituzionali degli \r\n artt. 36 e 97 ed ha riconosciuto che questi parametri non sono violati. \r\n Dalle considerazioni svolte in tale sentenza la Corte non ha motivo di \r\n discostarsi, anche perch\u0026#233; nelle ordinanze di rimessione non viene \r\n addotto alcun motivo od argomento diverso da quelli gi\u0026#224; esaminati. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87 \r\n (\"Istituzione dell\u0027Ente regionale di sviluppo agricolo\") sollevate con \r\n le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 36 e 97 \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO \r\n ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO \r\n BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO \r\n LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10914","titoletto":"SENT. 153/85 A. REGIONI IN GENERE - POTESTA\u0027 LEGISLATIVA - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE- APPLICAZIONE DELLE REGOLE NORMALI DI ERMENEUTICA PER LA LORO INDIVIDUAZIONE - DISTINZIONE DAGLI SPECIFICI DISPOSTI LEGISLATIVI - OBBLIGO DI CONFORMARSI AI CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA STATALE IN UNA DETERMINATA MATERIA - DISCREZIONALITA\u0027 DELLE REGIONI NELL\u0027ADEGUAMENTO DELLE NORME STATALI ALLE ESIGENZE LOCALI.","testo":"E\u0027 solo attraverso l\u0027applicazione delle usuali regole di ermeneutica che si possono individuare le norme di principio che devono essere osservate dalle Regioni a statuto ordinario, essendo queste tenute ad adeguarsi non gia\u0027 agli specifici disposti legislativi ma piuttosto ai criteri generali, per cui va loro riconosciuta in ogni caso una qualche discrezionalita\u0027 quanto meno nell\u0027adattamento delle norme statali alle esigenze locali. - S. nn. 97/1974 e 83/1982.","numero_massima_successivo":"10915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10915","titoletto":"SENT. 153/85 B. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI REGIONALI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - DIVIETO DI \"REFORMATIO IN PEIUS\" - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO ATTRIBUITO AL PERSONALE DEL DISCIOLTO ENTE FUCINO ED INQUADRATO NELL\u0027ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO (ERSA) - SOPPRESSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL DISCIOLTO ENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE N. 386 DEL 1976, NONCHE\u0027 DI QUELLI DEL GIUSTO RICONOSCIMENTO ALLA QUALITA\u0027 DEL LAVORO E ALL\u0027EFFICIENZA DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87, che ha istituito l\u0027ente regionale di sviluppo agricolo, nella parte in cui attribuisce al personale del disciolto Ente Fucino lo stato giuridico ed economico di quello regionale e liquida a favore degli interessati il fondo integrativo di previdenza, non contrasta con alcun principio della legislazione statale (ed in particolare con gli artt. 5, lett. e, della legge 30 aprile 1976, n. 386 e 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70), ne\u0027 e\u0027 dubitabile che, in forza del divieto della \"reformatio in peius\" del trattamento economico spettante al personale passato alle regioni, quello proveniente dall\u0027Ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento economico migliore del quale fruiva presso tale ente anche dopo l\u0027entrata in vigore della detta legge abruzzese, la quale non puo\u0027 non essere interpretata alla stregua di quei principi. D\u0027altra parte, l\u0027art. 15 succitato non contiene direttamente la disciplina della materia, ma con il primo comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Abruzzo, materia la quale e\u0027 stata disciplinata dalla legge regionale abruzzese 2 agosto 1973, n. 32, della quale la Corte ha avuto occasione di esaminare la legittimita\u0027 proprio con riguardo ai parametri costituzionali degli artt. 36 e 97, riconoscendo che questi non sono violati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost. - delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 15 della legge della Regione Abruzzo n. 87 del 1978, sollevate sotto il profilo che esso non avrebbe fatto salvo il principio del divieto della \"reformatio in peius\" del trattamento economico gia\u0027 raggiunto dai dipendenti pubblici, avrebbe creato fasce retributive ristrette negando il giusto riconoscimento alla qualita\u0027 del lavoro ed eliminato ogni forma di incentivi morali ed economici, non determinando ne\u0027 le sfere di competenza ne\u0027 le attribuzioni ne\u0027 le responsabilita\u0027 dei dipendenti e ponendo a base di ogni progressione economica la sola anzianita\u0027). - S. n. 277/1983.","numero_massima_precedente":"10914","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"28/12/1978","numero":"87","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8038","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1072","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7782","autore":"PASTORI G.","titolo":"IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO: NORME DI PRINCIPIO E NORME TRANSITORIE","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1069","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7783","autore":"ROLLA G.","titolo":"TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DI ENTI REGIONALI E LIMITE DEI PRINCIPII","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista amministrativa","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"887","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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