GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1985/153

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:153
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.754209
    "namelookup_time" => 0.004614
    "connect_time" => 0.005758
    "pretransfer_time" => 0.116826
    "size_download" => 36672.0
    "speed_download" => 48623.0
    "starttransfer_time" => 0.726642
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 54194
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 116621
    "connect_time_us" => 5758
    "namelookup_time_us" => 4614
    "pretransfer_time_us" => 116826
    "starttransfer_time_us" => 726642
    "total_time_us" => 754209
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478126.8631
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:153"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:153 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:46 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:28:46 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1985","numero":"153","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ELIA","redattore":"","relatore":"ROEHRSSEN","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"12/12/1984","data_decisione":"06/05/1985","data_deposito":"23/05/1985","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                 N. 153                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                         SENTENZA 6 MAGGIO 1985                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e                Deposito in cancelleria: 23 maggio 1985.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e       Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 131 bis del 5 giugno 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente  -  Prof.  \r\n GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - Avv.  ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI  \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -  Prof.  ANTONIO  \r\n LA  PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.  \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO  \r\n CORASANITI  -  Prof.  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO  GRECO,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei  giudizi  riuniti  di  legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 15  \r\n della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87  (Istituzione  \r\n dell\u0027Ente  regionale  di  sviluppo  agricolo)  promossi con le seguenti  \r\n ordinanze:                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1) due ordinanze  emesse  il  7  dicembre  1979  dal  T.A.R.    per  \r\n l\u0027Abruzzo  sui  ricorsi  proposti  da Capranica Ferdinando e Agostinone  \r\n Roberto ed altri contro Ente Regionale di Sviluppo Agricolo  ed  altro,  \r\n iscritte  ai  nn.  871  e  872 del registro ordinanze 1980 e pubblicate  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56 e 63 dell\u0027anno 1981;    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1979 dal T.A.R. per l\u0027Abruzzo sul  \r\n ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro  Ente  Regionale  di  \r\n Sviluppo  Agricolo  ed altri, iscritta al n. 151 del registro ordinanze  \r\n 1981 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  144  \r\n dell\u0027anno 1981;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3)  ordinanza  emessa  il 30 aprile 1980 dal T.A.R. per l\u0027Abruzzo -  \r\n Sezione de L\u0027Aquila - sul ricorso proposto  da  Del  Rosso  Antonio  ed  \r\n altri  contro  Ente  Regionale di Sviluppo Agricolo, iscritta al n. 227  \r\n del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica n. 234 dell\u0027anno 1981.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti di costituzione di Capranica Ferdinando, dell\u0027Ente  \r\n della Regione Abruzzo, di Agostinone Roberto,  di  De  Tiberis  Ugo  ed  \r\n altri e di Del Rosso Antonio ed altri;                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  12  dicembre  1984  il  Giudice  \r\n relatore Guglielmo Roehrssen.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Alcuni funzionari del  disciolto  Ente  Fucino  impugnarono  talune  \r\n delibere  dell\u0027ERSA (ente al quale erano stati trasferiti) con le quali  \r\n era stata stabilita la cessazione della corresponsione di ogni compenso  \r\n e indennit\u0026#224; non previsti  per  il  personale  regionale,  il  recupero  \r\n dell\u0027assegno  personale  derivante  dalla differenza tra il trattamento  \r\n economico in  godimento  alla  data  del  31  dicembre  1978  e  quello  \r\n spettante  in  base alla legge Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87,  \r\n la cessazione di ogni versamento sul Fondo di previdenza.  Nel  ricorso  \r\n proposto  dinanzi al TAR per l\u0027Abruzzo, essi - nella considerazione che  \r\n dette delibere davano  attuazione  all\u0027art.  15  della  predetta  legge  \r\n regionale  n.  87  del  1978  -  sollevarono  questione di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale di tale norma.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  TAR  ritenne  la  questione  rilevante  e  non   manifestamente  \r\n infondata  e,  con  ordinanza  7  dicembre  1979  (n.  872  R.O. 1980),  \r\n rimetteva a questa Corte l\u0027esame della legittimit\u0026#224; costituzionale  del  \r\n suddetto  art.  15,  in  riferimento  all\u0027art. 117 Cost. ed ai principi  \r\n stabiliti nella legge statale 30 aprile 1976, n. 386.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo l\u0027ordinanza, le  norme  di  tali  leggi  debbono  ritenersi  \r\n \"norme di principio\".                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ne  deriverebbe  che  l\u0027art.  15  della  legge  Regione  Abruzzo 28  \r\n dicembre 1978, n. 87 - statuendo in maniera non  conforme  ai  suddetti  \r\n principi  in  materia  di trattamento giuridico-economico del personale  \r\n dell\u0027ERSA - si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 117 Cost.,  che  impone  \r\n al  legislatore  regionale  di rispettare i principi della legislazione  \r\n dello Stato.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dinanzi a questa Corte si sono costituiti  i  dipendenti  dell\u0027Ente  \r\n Fucino  che  avevano  proposto  il  ricorso  al  TAR, chiedendo che sia  \r\n pronunciata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma  impugnata  per  \r\n le ragioni indicate nell\u0027ordinanza di rimessione.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione Abruzzo e l\u0027ERSA si sono costituiti fuori termine.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  emessa  anch\u0027essa il 7 dicembre 1979 (n.  871, R.O.  \r\n 1980), nel giudizio promosso da un altro dipendente dell\u0027Ente Fucino  -  \r\n il  quale  aveva impugnato la delibera con la quale l\u0027ERSA aveva deciso  \r\n la cessazione del versamento sul preesistente Fondo di previdenza delle  \r\n quote a carico dell\u0027Amministrazione - il TAR dell\u0027Abruzzo ha  sollevato  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  analoga  alla  precedente,  \r\n relativa all\u0027art. 15 della legge Regione Abruzzo 28 dicembre  1978,  n.  \r\n 87, ma - a quanto si deduce dal contesto dell\u0027ordinanza - limitatamente  \r\n alla  parte  in  cui  ha  statuito la liquidazione del suddetto Fondo a  \r\n favore degli interessati.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In tale giudizio si \u0026#232; costituito il ricorrente, chiedendo  che  la  \r\n Corte dichiari l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della suddetta norma.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione e l\u0027ERSA si sono costituiti fuori termine.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  altra  ordinanza  7  dicembre  1979  il  TAR per l\u0027Abruzzo (n.  \r\n 151/R.O.  1981)  ha  sollevato   ancora   questione   di   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  15  della  legge Regione Abruzzo 28 dicembre  \r\n 1978, n. 87, ma in relazione anche agli artt.  36  e  97.  Quanto  alla  \r\n violazione  dell\u0027art.  36, si afferma che il principio secondo il quale  \r\n al lavoratore deve essere corrisposta  una  retribuzione  proporzionata  \r\n non  solo  alla  quantit\u0026#224;,  ma  anche  alla qualit\u0026#224; del lavoro, trova  \r\n riconoscimento nell\u0027attribuzione delle qualifiche, il cui  conferimento  \r\n avviene  attraverso  procedimenti strutturali in modo tale che vengano,  \r\n in  ogni  caso,  riconosciuti  i  meriti  ed  apprezzate  le   qualit\u0026#224;  \r\n individuali. Nulla di tutto questo sarebbe dato riscontrare nella legge  \r\n in  esame,  in  forza  della quale, per il personale dell\u0027ERSA, vengono  \r\n istituite fasce retributive ristrette, raggruppandosi sotto  una  unica  \r\n qualifica  dirigenti  con mansioni, funzioni e responsabilit\u0026#224; diverse,  \r\n con un vero e proprio \"appiattimento\" che nega il giusto riconoscimento  \r\n della \"qualit\u0026#224; \" del lavoro.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto all\u0027art. 97 Cost., si deduce  che  la  legge  impugnata  non  \r\n determinando  n\u0026#233;  le  sfere di competenza, n\u0026#233; le attribuzioni, n\u0026#233; le  \r\n responsabilit\u0026#224; dei dipendenti e, ponendo a base di  ogni  progressione  \r\n economica  la  sola  anzianit\u0026#224;, non sarebbe idonea a garantire il buon  \r\n andamento della pubblica Amministrazione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si sono costituiti i ricorrenti chiedendo, per  le  stesse  ragioni  \r\n indicate    nell\u0027ordinanza    di   rimessione,   che   sia   dichiarata  \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  costituito  pure  l\u0027ERSA  deducendo,  quanto  alla  dedotta  \r\n violazione  dell\u0027art. 117 Cost., in relazione all\u0027art. 5 della legge n.  \r\n 386/1976 ed all\u0027art. 35 della legge n.  70/1975,  che  il  TAR  avrebbe  \r\n omesso  ogni  verifica  sull\u0027effettiva sussistenza della violazione dei  \r\n diritti acquisiti dal personale nell\u0027ambito  del  rapporto  con  l\u0027Ente  \r\n Fucino. Inoltre l\u0027art. 5 della legge n. 386/1976, nel richiamare l\u0027art.  \r\n 35  della  legge  n.  70  del  1975, si limitava a vincolare le Regioni  \r\n all\u0027osservanza dei soli \"principi fondamentali\" stabiliti  dalla  legge  \r\n n. 70 per quanto attiene allo stato giuridico, al trattamento economico  \r\n ed  all\u0027indennit\u0026#224;  di fine servizio del personale degli enti pubblici.  \r\n Cosicch\u0026#233; l\u0027ordinanza del TAR non darebbe conto della  ragione  per  la  \r\n quale  la  norma  denunciata  si  porrebbe in contrasto con i \"principi  \r\n fondamentali\" della legge n. 70. Al contrario, se  questi  si  facciano  \r\n consistere  nell\u0027istituto  delle qualifiche funzionali (art. 16), nella  \r\n previsione delle classi  stipendiali  (art.  17)  e  nel  principio  di  \r\n \"chiarezza\"  del  trattamento economico, si dovrebbe riconoscere che si  \r\n tratta di principi ai quali il legislatore regionale si \u0026#232; adeguato.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infondata sarebbe pure la censura prospettata in relazione all\u0027art.  \r\n 36 Cost., mentre quella relativa all\u0027art. 97  sarebbe  irrilevante.  La  \r\n Regione  concludeva,  pertanto,  chiedendo  che  le  questioni proposte  \r\n fossero dichiarate inammissibili o non fondate.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si costituiva anche la Regione Abruzzo, ma fuori termine.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con l\u0027ultima ordinanza del 30 aprile 1980 (n. 227/R.O.    1981)  il  \r\n TAR  per  l\u0027Abruzzo  solleva  questione  di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 15, quinto comma, della legge  Regione  Abruzzo  28  dicembre  \r\n 1978,  n.  87,  in  riferimento  all\u0027art. 117 Cost. \"per violazione dei  \r\n principi stabiliti dall\u0027art.  5, lett. e), della legge 20 maggio  1975,  \r\n n. 70\".                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  il  TAR,  a  termini dell\u0027art. 5, lett. e), della legge 30  \r\n aprile 1976, n. 386, le Regioni sono tenute a disciplinare con  propria  \r\n legge  \"il  trattamento giuridico ed economico del personale degli enti  \r\n di sviluppo, ai sensi dell\u0027art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in  \r\n modo da assicurare uniformit\u0026#224; di trattamento tra gli enti  stessi\".  A  \r\n norma  del  suddetto  art. 35 della legge n. 70/1975, le Regioni devono  \r\n legiferare   nella   soggetta   materia   \"nell\u0027ambito   dei   principi  \r\n fondamentali\"  stabiliti dalla legge stessa e tra le altre disposizioni  \r\n legislative statali attinenti al trattamento di quiescenza, v\u0027\u0026#232; quella  \r\n del  secondo  comma  dell\u0027art.  14  che  testualmente dispone: \"I fondi  \r\n integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti  sono  \r\n conservati  limitatamente  al  personale in servizio o gi\u0026#224; cessato dal  \r\n servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge\".  \r\n Costituendo  questa  norma  uno  dei  principi fondamentali ai quali la  \r\n Regione \u0026#232; tenuta ad attenersi nell\u0027emanare  il  proprio  provvedimento  \r\n legislativo  nella  soggetta  materia,  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 15, quinto comma, della legge Regione  Abruzzo  \r\n n. 87 del 1978, sarebbe non manifestamente infondata, per contrasto con  \r\n i  principi  sanciti dall\u0027art. 5, lett. e), della legge 30 aprile 1976,  \r\n n. 386 e degli artt. 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  costituita  la  Regione  Abruzzo,  la  quale,  lamenta  che  \r\n l\u0027ordinanza di rimessione non ha motivato la rilevanza della questione.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  memoria depositata si osserva che, secondo il giudice a quo,  \r\n la legge regionale impugnata contrasterebbe con l\u0027art. 35  della  legge  \r\n n.  70 del 1975 in base al rinvio della legge n. 70 contenuto nell\u0027art.  \r\n 5, lett. e), inserito nel titolo I \"Norme di principio\" della legge  n.  \r\n 386/1976;  a  sua  volta  l\u0027art. 35 cit. rinvierebbe all\u0027art. 14 stessa  \r\n legge e,  pertanto,  l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale  deriverebbe  dal  \r\n contrasto  con gli artt. 14 e 35 della legge n. 70 del 1975. In effetti  \r\n la legge regionale ha proceduto ad istituire l\u0027ente di sviluppo  ed  ha  \r\n attribuito  al personale lo stato giuridico ed il trattamento economico  \r\n del personale regionale (art. 15, primo comma).  Tale disposizione, che  \r\n non \u0026#232; contestata, attua, nell\u0027ambito regionale, il principio  generale  \r\n dell\u0027ordinamento, della parit\u0026#224; di retribuzione e parit\u0026#224; di qualifica,  \r\n indipendentemente   dall\u0027amministrazione   di   appartenenza.  A  norma  \r\n dell\u0027art. 26, secondo comma, della  cit.  legge  n.  70  del  1975,  il  \r\n trattamento   economico   deve  essere  determinato  \"in  modo  che  ai  \r\n dipendenti degli enti sia assicurata parit\u0026#224; di trattamento economico e  \r\n parit\u0026#224;  di   qualifica   indipendentemente   dall\u0027amministrazione   di  \r\n appartenenza  e  in  modo da essere finalizzato al perseguimento di una  \r\n progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed  economiche  di  \r\n tutti i dipendenti pubblici\". Da ci\u0026#242; deriverebbe da un lato che l\u0027art.  \r\n 15,  quinto comma, della legge regionale \u0026#232; disposizione che si applica  \r\n o esegue quella del precedente primo comma, da cui discende logicamente  \r\n e che, non essendo contestata, impedisce che siano contestati i  logici  \r\n svolgimenti  o  corollari;  dall\u0027altro,  che il citato quinto comma non  \r\n viola l\u0027art. 35 della n.  70/1975 n\u0026#233; l\u0027art. 14 della stessa legge.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infatti, tra i  \"principi  fondamentali  stabiliti  dalla  presente  \r\n legge\"  (art.  35)  dovrebbe  annoverarsi quello denunciato, nel citato  \r\n art.  26  e  confermato  in  questo   suo   valore   dalla   successiva  \r\n legislazione,  non,  invece, la disposizione intertemporale del secondo  \r\n comma dell\u0027art. 14 della medesima legge n. 70.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque, mancherebbe ogni dimostrazione della reformatio in  peius  \r\n e la questione sarebbe, pertanto, infondata.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si \u0026#232; costituito anche l\u0027ERSA, ma fuori termine.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Le  quattro  ordinanze  in  epigrafe  sollevano questioni di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  che  investono  le  disposizioni  di  una  \r\n medesima  legge  regionale  (art.  15  della legge regionale Abruzzo 28  \r\n dicembre 1978, n. 87:  \"Istituzione  dell\u0027Ente  regionale  di  sviluppo  \r\n agricolo\")  e  che, inoltre, sono fra loro analoghe: i relativi giudizi  \r\n possono, quindi, essere riuniti ai fini di un\u0027unica sentenza.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  - Nelle ordinanze predette si parte dalla premessa che le norme  \r\n contenute nella legge  statale  30  aprile  1976,  n.  386  (\"Norme  di  \r\n principio,  norme  particolari  e  finanziarie  concernenti gli enti di  \r\n sviluppo\"), per effetto di quanto disposto nel suo art. 1, hanno valore  \r\n di norme di principio che il  legislatore  regionale  deve  seguire  in  \r\n toto.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242;   posto,   le  questioni  sollevate  sono  sostanzialmente  le  \r\n seguenti:                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     a) La norma contenuta nell\u0027art. 15 della legge regionale, nel punto  \r\n (primo comma) nel quale attribuisce al  personale  del  disciolto  Ente  \r\n Fucino  puramente  e  semplicemente lo stato giuridico ed economico del  \r\n personale regionale e liquida  a  favore  degli  interessati  il  fondo  \r\n integrativo  di  previdenza,  con  ci\u0026#242; consentendo la soppressione del  \r\n fondo stesso, si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 5 della legge statale  \r\n 20 marzo 1975, n. 70 (\"Disposizioni per  il  riordinamento  degli  enti  \r\n pubblici  e  del  rapporto  di lavoro del personale dipendente\") il cui  \r\n art. 31 dispone che \"il primo accordo sindacale concluso ai sensi della  \r\n presente legge dovr\u0026#224; far salvi gli eventuali  trattamenti  di  miglior  \r\n favore  fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova  \r\n disciplina\" e il cui art. 15 (rectius, 14, secondo  comma),  stabilisce  \r\n che  \"i  fondi  integrativi  di  previdenza previsti dai regolamenti di  \r\n taluni enti sono conservati limitatamente al personale  in  servizio  o  \r\n gi\u0026#224; cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente  \r\n legge\".                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  altri  termini si contesta la legittimit\u0026#224; costituzionale delle  \r\n norme regionali predette da un lato perch\u0026#233; non avrebbero  fatto  salvo  \r\n il  principio  in  virt\u0026#249;  del quale non \u0026#232; consentita la reformatio in  \r\n peius del trattamento economico gi\u0026#224; raggiunto dai dipendenti  pubblici  \r\n e  dall\u0027altro  perch\u0026#233;  avrebbe  proceduto  alla eliminazione del fondo  \r\n integrativo di previdenza (ord. 151/1981; 872/1980; 871/1980; 27/1981);  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     b) l\u0027art. 15 della legge regionale violerebbe l\u0027art. 36  Cost.,  in  \r\n quanto   la   stessa  legge,  creando  fasce  retributive  ristrette  e  \r\n raggruppando  sotto  unica   qualifica   dirigenti   con   mansioni   e  \r\n responsabilit\u0026#224; diverse ha posto in essere un appiattimento, negando il  \r\n giusto riconoscimento alla qualit\u0026#224; del lavoro (ord. n. 151/1981);       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     c)  la stessa norma violerebbe ancora l\u0027art. 97 Cost., perch\u0026#233; essa  \r\n non determina n\u0026#233; le sfere di competenza n\u0026#233;  le  attribuzioni  n\u0026#233;  le  \r\n responsabilit\u0026#224;  dei  dipendenti  e  pone  a  base di ogni progressione  \r\n economica la sola anzianit\u0026#224;, mentre la efficienza della  P.A.  non  \u0026#232;  \r\n raggiungibile  senza  un  sistema  di incentivi morali ed economici che  \r\n inducano il personale a svolgere il proprio servizio nel modo  migliore  \r\n (ord. n. 151/1981).                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le questioni non sono fondate.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  La prima questione, come si \u0026#232; notato, investe da un lato il  \r\n trattamento economico dei dipendenti dell\u0027ex ente Fucino \u0026#232;  dall\u0027altro  \r\n il trattamento previdenziale.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per quel che concerne il presunto timore di una reformatio in peius  \r\n del   trattamento   economico  raggiunto  dai  singoli  dipendenti  del  \r\n disciolto ente inquadrati nel personale regionale, ritiene la Corte che  \r\n il divieto di una siffatta reformatio \u0026#232; ormai talmente consolidato che  \r\n non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge  che  hanno  \r\n ad  oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale  \r\n elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  \u0026#232;,  quindi, in alcun modo dubbio che il personale proveniente  \r\n dall\u0027ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento  economico  \r\n migliore  del  quale fruiva presso l\u0027ente predetto anche dopo l\u0027entrata  \r\n in vigore della denunciata legge  abruzzese,  la  quale  non  pu\u0026#242;  non  \r\n essere  interpretata  alla stregua di quei principi. Tanto pi\u0026#249; che nel  \r\n caso  di  specie  non  si  rinviene,  nella  ripetuta   legge,   alcuna  \r\n disposizione la quale possa indurre a ritenere che il legislatore abbia  \r\n voluto discostarsene.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  quel  che  attiene,  invece,  alla pretesa incostituzionalit\u0026#224;  \r\n della norma in questione, per  avere  consentito  la  soppressione  del  \r\n fondo  di  previdenza,  la  Corte  osserva preliminarmente che l\u0027art. 1  \r\n della legge statale n. 386 del  1976  non  afferma  affatto  che  tutte  \r\n indistintamente  le  disposizioni  della  legge  medesima costituiscono  \r\n principi da osservarsi dal legislatore regionale: l\u0027art. 1 \u0026#232; contenuto  \r\n nel titolo I della legge \"norme di principio\" e afferma  che  le  leggi  \r\n regionali  istitutive degli enti di sviluppo agricolo \"sono emanate nei  \r\n limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla  presente  legge\".  \u0026#200;  \r\n soltanto  attraverso la applicazione delle usuali regole di ermeneutica  \r\n che si possono individuare le norme  di  principio  che  devono  essere  \r\n osservate   dalle   Regioni   a  statuto  ordinario  nell\u0027ambito  delle  \r\n precisazioni fatte dalla giurisprudenza di questa Corte,  la  quale  ha  \r\n affermato  che  le  Regioni  sono  tenute  ad  osservare  non  gi\u0026#224; gli  \r\n specifici disposti legislativi ma piuttosto i criteri  generali  ed  ha  \r\n riconosciuto   in   ogni   caso   alle  Regioni  medesime  una  qualche  \r\n discrezionalit\u0026#224; quanto meno nello adattamento delle norme statali alle  \r\n esigenze locali (Sent. n. 97 del 1974 e n. 83 del 1982).                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242; posto, ad avviso della Corte, la norma contenuta nell\u0027art.  14  \r\n non  pu\u0026#242; rientrare nell\u0027ambito dei principi fondamentali di cui l\u0027art.  \r\n 117 Cost. esige il rispetto, in quanto si tratta di una disposizione di  \r\n carattere chiaramente transitorio, destinata a rimanere in vigore  solo  \r\n fino al sopravvenire di una nuova disciplina definitiva della materia.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In   queste  condizioni  dall\u0027art.  14  non  pu\u0026#242;  derivare  alcuna  \r\n limitazione al potere legislativo della Regione nella materia de qua  e  \r\n l\u0027art.  15,  quinto  comma, della legge regionale n. 87 del 1978 non si  \r\n pone  in   contrasto   con   alcuna   regola   statale   da   osservare  \r\n necessariamente.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altro  canto  il  quinto comma dell\u0027art. 15 della legge regionale  \r\n prevede  la  liquidazione  a  favore  degli   interessati   del   fondo  \r\n integrativo  di  previdenza,  sicch\u0026#233; i diritti patrimoniali di costoro  \r\n derivanti dai versamenti effettuati in passato non vengono menomati.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Per quel che riguarda, infine,  la  pretesa  violazione  degli  \r\n artt.  36 e 97 Cost., la Corte deve ricordare che l\u0027art. 15 della legge  \r\n regionale in questione non contiene direttamente  la  disciplina  della  \r\n materia,  ma con il primo comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato  \r\n giuridico e sul  trattamento  economico  del  personale  della  Regione  \r\n Abruzzo,  materia  la quale \u0026#232; stata disciplinata dalla legge regionale  \r\n abruzzese 2 agosto 1973, n. 32 (\"Norme per lo statuto del personale\").   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora con la sent. n. 277 del 1983 la Corte ha gi\u0026#224;  avuto  occasione  \r\n di  esaminare  la  legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme contenute in  \r\n questa legge proprio con riferimento ai parametri costituzionali  degli  \r\n artt. 36 e 97 ed ha riconosciuto che questi parametri non sono violati.  \r\n Dalle  considerazioni svolte in tale sentenza la Corte non ha motivo di  \r\n discostarsi, anche perch\u0026#233; nelle  ordinanze  di  rimessione  non  viene  \r\n addotto alcun motivo od argomento diverso da quelli gi\u0026#224; esaminati.      \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondate  le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n.  87  \r\n (\"Istituzione  dell\u0027Ente regionale di sviluppo agricolo\") sollevate con  \r\n le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 36 e 97  \r\n della Costituzione.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:   LEOPOLDO   ELIA  -  GUGLIELMO  \r\n                                   ROEHRSSEN - ORONZO REALE  -  BRUNETTO  \r\n                                   BUCCIARELLI     DUCCI    -    ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  ANTONIO  \r\n                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO  SAJA  -  \r\n                                   GIOVANNI  CONSO - ETTORE GALLO - ALDO  \r\n                                   CORASANITI -  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10914","titoletto":"SENT. 153/85 A. REGIONI IN GENERE - POTESTA\u0027 LEGISLATIVA - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE  STATALE- APPLICAZIONE DELLE  REGOLE NORMALI DI ERMENEUTICA PER LA LORO INDIVIDUAZIONE - DISTINZIONE  DAGLI  SPECIFICI DISPOSTI LEGISLATIVI  - OBBLIGO  DI CONFORMARSI  AI CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA STATALE IN  UNA DETERMINATA    MATERIA    - DISCREZIONALITA\u0027    DELLE     REGIONI NELL\u0027ADEGUAMENTO DELLE NORME STATALI ALLE ESIGENZE LOCALI.","testo":"E\u0027   solo  attraverso  l\u0027applicazione  delle  usuali  regole   di ermeneutica  che si possono individuare le norme di principio che devono  essere  osservate  dalle  Regioni  a  statuto  ordinario, essendo  queste  tenute  ad adeguarsi  non  gia\u0027  agli  specifici disposti legislativi ma piuttosto ai criteri generali, per cui va loro  riconosciuta  in  ogni caso  una  qualche  discrezionalita\u0027 quanto  meno  nell\u0027adattamento delle norme statali alle  esigenze locali.  - S. nn. 97/1974 e 83/1982.","numero_massima_successivo":"10915","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10915","titoletto":"SENT.   153/85  B.   REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO  PUBBLICO  -  ENTI REGIONALI  -  TRATTAMENTO  ECONOMICO DEL PERSONALE -  DIVIETO  DI \"REFORMATIO  IN PEIUS\" - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO  ATTRIBUITO AL  PERSONALE  DEL DISCIOLTO ENTE FUCINO ED INQUADRATO  NELL\u0027ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO (ERSA) - SOPPRESSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA  DEL DISCIOLTO ENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI  STABILITI  DALLA  LEGGE STATALE N.  386  DEL  1976, NONCHE\u0027  DI  QUELLI DEL GIUSTO RICONOSCIMENTO ALLA  QUALITA\u0027  DEL LAVORO  E  ALL\u0027EFFICIENZA  DELLA  P.A.  -  NON  FONDATEZZA  DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art.  15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87, che ha istituito l\u0027ente regionale di sviluppo agricolo, nella parte  in cui attribuisce al personale del disciolto Ente  Fucino lo  stato giuridico ed economico di quello regionale e liquida  a favore degli interessati il fondo integrativo di previdenza,  non contrasta  con alcun principio della legislazione statale (ed  in particolare con gli artt. 5, lett. e, della legge 30 aprile 1976, n.  386  e 14 e 35 della legge 20 marzo  1975,  n.  70),  ne\u0027  e\u0027 dubitabile che,  in forza del divieto della \"reformatio in peius\" del  trattamento  economico spettante al personale  passato  alle regioni,  quello  proveniente dall\u0027Ente Fucino debba continuare a percepire  il  trattamento economico migliore  del  quale  fruiva presso  tale  ente   anche dopo l\u0027entrata in vigore  della  detta legge abruzzese,  la quale non puo\u0027 non essere interpretata  alla stregua di quei principi.  D\u0027altra parte, l\u0027art. 15 succitato non contiene  direttamente  la disciplina della materia,  ma  con  il primo  comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato giuridico  e sul  trattamento  economico del personale della Regione  Abruzzo, materia  la  quale e\u0027 stata disciplinata  dalla  legge  regionale abruzzese  2 agosto 1973,  n.  32,  della quale la Corte ha avuto occasione  di esaminare la legittimita\u0027 proprio con  riguardo  ai parametri  costituzionali degli artt.  36 e 97,  riconoscendo che questi  non sono violati.  (Non fondatezza - in riferimento  agli artt.  36,  97  e  117 Cost.  - delle questioni  di  legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  15 della legge della Regione Abruzzo n. 87  del  1978,  sollevate sotto il profilo che esso  non  avrebbe fatto salvo il principio del divieto della \"reformatio in  peius\" del trattamento economico gia\u0027 raggiunto dai dipendenti pubblici, avrebbe  creato  fasce  retributive ristrette negando  il  giusto riconoscimento  alla qualita\u0027 del lavoro ed eliminato ogni  forma di incentivi morali ed economici,  non determinando ne\u0027 le  sfere di  competenza  ne\u0027  le attribuzioni ne\u0027 le  responsabilita\u0027  dei dipendenti  e  ponendo a base di ogni progressione  economica  la sola anzianita\u0027).  - S. n. 277/1983.","numero_massima_precedente":"10914","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"28/12/1978","numero":"87","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8038","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1072","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7782","autore":"PASTORI G.","titolo":"IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO: NORME DI PRINCIPIO E NORME TRANSITORIE","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1069","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7783","autore":"ROLLA G.","titolo":"TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DI ENTI REGIONALI E LIMITE DEI PRINCIPII","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista amministrativa","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"887","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]