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AZZARITI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Avv. ENRICO DE  NICOLA,  Presidente  -  Dott.  \r\n GAETANO  AZZARITI -  Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof.  \r\n GASPARE AMBROSINI  - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO  COSATTI  -  \r\n Prof.  FRANCESCO  PANTALEO  GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -  \r\n Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunziato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  promosso  dal Presidente della Regione siciliana con  \r\n ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato lo stesso giorno  nella  \r\n cancelleria  della  Corte  costituzionale  ed  iscritto  al  n.  40 del  \r\n Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del  \r\n decreto del Presidente della Repubblica  30  luglio  1953  che  approva  \r\n l\u0027ottavo elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 17 ottobre 1956 la relazione del  \r\n Giudice Gaetano Azzariti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Antonio Sorrentino per il ricorrente  e  il  sostituto  \r\n avvocato  generale  dello  Stato  Cesare  Arias  per  il Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1953,  \r\n pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5 ottobre 1953, n. 238, fu  \r\n approvato  l\u0027ottavo  elenco  suppletivo  delle  acque  pubbliche  della  \r\n Provincia di Catania.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  decreto  fu  emanato  in  base all\u0027art. 1 del testo unico delle  \r\n leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  R.D.    11  \r\n dicembre  1933,  n. 1775, dopo l\u0027espletamento della lunga procedura che  \r\n per la formazione degli elenchi delle  acque  pubbliche  \u0026#232;  prescritta  \r\n negli  artt.  1  e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, anteriore  \r\n cio\u0026#232;  al  testo  unico,  ma  tuttora  in  pieno  vigore  per  espressa  \r\n disposizione contenuta nell\u0027art. 233 del testo unico medesimo.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027inizio della procedura risale al decreto ministeriale 21 novembre  \r\n 1946  con  il  quale  venne  disposta  la  pubblicazione  dello  schema  \r\n dell\u0027ottavo elenco suppletivo: n\u0026#233; risulta che nel lungo corso di  essa  \r\n siano state fatte opposizioni o presentati reclami da qualsiasi parte.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Avverso  il  decreto  presidenziale  di approvazione dell\u0027elenco la  \r\n Regione siciliana, con atto notificato al Ministero dei lavori pubblici  \r\n il 3 novembre 1953, propose ricorso al Tribunale superiore delle  acque  \r\n pubbliche,  deducendo  che il provvedimento era viziato di incompetenza  \r\n in  relazione  agli  artt.  14  lett.  i  e  20 dello Statuto regionale  \r\n siciliano, dai quali risulterebbe che alla Regione siciliana e non allo  \r\n Stato spetta la dichiarazione  di  pubblicit\u0026#224;  delle  acque  esistenti  \r\n nella Sicilia.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori  \r\n pubblici, opponeva, in via pregiudiziale, che  la  questione  sollevata  \r\n dalla  Regione siciliana, se la potest\u0026#224; di approvare gli elenchi delle  \r\n acque pubbliche spetti alla Regione stessa o allo Stato,  configura  un  \r\n conflitto  di attribuzione tra Stato e Regione, del quale solo la Corte  \r\n costituzionale,  e  non  altro  giudice,  potrebbe  conoscere  a  norma  \r\n dell\u0027art. 134 della Costituzione.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e      Il  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche disattese questa  \r\n eccezione pregiudiziale, ma respinse in merito il ricorso della Regione  \r\n con sentenza 12 giugno - 7 luglio 1954, ritenendo che  il  decreto  del  \r\n Presidente  della  Repubblica era legittimo perch\u0026#233; conforme alle norme  \r\n del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, relative all\u0027esercizio  del  potere  \r\n di dichiarazione della pubblicit\u0026#224; delle acque, le quali norme non sono  \r\n state derogate per il territorio della Regione dallo Statuto siciliano.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa  sentenza  fu  impugnata dalla Regione siciliana con ricorso  \r\n alla Corte di cassazione, innanzi la quale la difesa  dello  Stato  con  \r\n ricorso  incidentale  ripropose la questione pregiudiziale su indicata,  \r\n che le Sezioni unite della Corte accolsero con decisione 15 marzo 1956,  \r\n n. 763, cassando senza rinvio la sentenza del Tribunale  superiore  per  \r\n difetto  di  giurisdizione, appunto perch\u0026#233; ritennero che oggetto della  \r\n controversia fosse un conflitto di attribuzione tra  Stato  e  Regione,  \r\n del quale n\u0026#233; il Tribunale superiore n\u0026#233; qualsiasi altro giudice poteva  \r\n conoscere,  nemmeno  in  base  alla  VII disposizione transitoria della  \r\n Costituzione nel periodo anteriore all\u0027entrata in funzione della  Corte  \r\n costituzionale,  essendo  quest\u0027ultima l\u0027unica competente a decidere il  \r\n conflitto cos\u0026#236; sollevato.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Intanto venne fissata la prima adunanza della Corte  costituzionale  \r\n con  decreto  del  Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1956 e in  \r\n seguito a ci\u0026#242; il Presidente della Regione siciliana, su  deliberazione  \r\n della Giunta regionale, propose a questa Corte ricorso per conflitto di  \r\n attribuzione  in  confronto  dello  Stato,  ai sensi dell\u0027art. 39 della  \r\n legge 11 marzo 1953, n. 87, e della  seconda  disposizione  transitoria  \r\n della legge medesima.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e      Il  ricorso  fu  notificato in data 17 marzo 1956 al Ministero dei  \r\n lavori pubblici e depositato nella cancelleria della Corte il 20  dello  \r\n stesso  mese;  ma  in  questo  medesimo  giorno  il  ricorso venne pure  \r\n notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e      Nel ricorso \u0026#232; denunciata la violazione degli artt. 14,  20  e  32  \r\n dello  Statuto  della Regione siciliana approvato con R.D.L.  15 maggio  \r\n 1946, n. 455, e si chiede che, riconosciuta la competenza della Regione  \r\n ad accertare la pubblicit\u0026#224; delle acque esistenti  in  Sicilia  con  la  \r\n formazione  dei  relativi elenchi, la Corte annulli l\u0027impugnato decreto  \r\n del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953 col quale  fu  approvato  \r\n l\u0027ottavo  elenco  suppletivo  delle  acque pubbliche della Provincia di  \r\n Catania, perch\u0026#233; viziato di incompetenza (artt. 38 e 41 della legge  11  \r\n marzo 1953, n. 87).                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  proposito  si  espone  che  l\u0027art. 20 dello Statuto affida agli  \r\n organi regionali \"le funzioni esecutive e amministrative\" nelle materie  \r\n su cui la Regione pu\u0026#242; legiferare, tra le quali materie rientra  quella  \r\n delle  acque  pubbliche,  che  \u0026#232; riservata alla legislazione esclusiva  \r\n della  Regione  dall\u0027art.  14  lett.  i  dello  Statuto stesso. Da ci\u0026#242;  \r\n deriverebbe,  secondo  la  difesa  della  Regione,  che,   essendo   la  \r\n dichiarazione  di  pubblicit\u0026#224; delle acque e l\u0027inserzione di esse negli  \r\n elenchi relativi manifestazione di una potest\u0026#224; amministrativa,  questa  \r\n non  pu\u0026#242;  spettare  che alla Regione: il che - aggiunge la difesa - \u0026#232;  \r\n anche conseguenza  del diritto a questa derivante  dall\u0027art.  32  dello  \r\n Statuto, il quale dispone: \"i beni del demanio dello Stato, comprese le  \r\n acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione\".   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  costituito  in  giudizio  il  Presidente  del Consiglio dei  \r\n Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello  Stato,  \r\n che in data 6 aprile 1956 ha depositato le proprie controdeduzioni.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  queste  si oppone che, in base agli artt. 14 lett. i e 20 dello  \r\n Statuto, la Regione ha potest\u0026#224;  legislativa  e  correlativamente  pu\u0026#242;  \r\n esercitare funzioni esecutive e amministrative non in relazione a tutte  \r\n le  acque  pubbliche  che  esistono nella Sicilia, ma solo in relazione  \r\n alle \"acque pubbliche, in quanto non sono oggetto di opere pubbliche di  \r\n interesse nazionale\", come \u0026#232; precisato nell\u0027art. 14 lett. i e come  in  \r\n modo  analogo \u0026#232; disposto dall\u0027art. 32, il quale alla dichiarazione che  \r\n sono assegnati alla Regione \"i beni di demanio dello Stato, comprese le  \r\n acque  pubbliche  esistenti  nella  Regione\",  fa   seguire   esplicita  \r\n eccezione  per \"quelli che interessano la difesa  dello Stato o servizi  \r\n di carattere nazionale\".  Sicch\u0026#233; le acque  pubbliche  che  interessino  \r\n opere  o  servizi  di  carattere  nazionale  appartengono non gi\u0026#224; alla  \r\n Regione, ma allo Stato e in relazione alle stesse nessuna potest\u0026#224;  n\u0026#233;  \r\n legislativa  n\u0026#233;  amministrativa  spetta  alla Regione. E poich\u0026#233;, allo  \r\n stato   della   legislazione,   gli    elenchi    devono    comprendere  \r\n indistintamente  tutte le acque che si riconoscano pubbliche, abbiano o  \r\n non abbiano carattere nazionale le opere o i servizi ai quali  ciascuna  \r\n di  esse  possa  essere destinata, \u0026#232; evidente, secondo la difesa dello  \r\n Stato, che la formazione degli elenchi non pu\u0026#242;  rientrare  nei  poteri  \r\n della  Regione, essendo la dichiarazione di pubblicit\u0026#224; delle acque del  \r\n tutto indipendente dall\u0027accertamento  dell\u0027appartenenza  allo  Stato  o  \r\n alla Regione dell\u0027acqua pubblica che venga iscritta negli elenchi.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  dello  Stato  conclude  perci\u0026#242;  col  chiedere  che sia  \r\n respinto il ricorso della  Regione  siciliana,  con  dichiarazione  che  \r\n spetta  allo  Stato  e non alla Regione la competenza per la iscrizione  \r\n negli elenchi delle acque pubbliche esistenti nella  Regione  siciliana  \r\n ai  sensi  dell\u0027art. 1 e seguenti del testo unico approvato con R.D. 11  \r\n dicembre 1933, n. 1775, e relativo regolamento approvato  con  R.D.  14  \r\n agosto 1920, n. 1285.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella discussione orale i difensori delle parti hanno confermato ed  \r\n illustrato le rispettive tesi.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  fu notificato, come si \u0026#232;  \r\n esposto in narrativa, prima al  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sulla  \r\n proposta  del  quale  era stato emanato l\u0027atto che veniva impugnato, e,  \r\n successivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il Ministro dei lavori pubblici non si \u0026#232; costituito in giudizio e,  \r\n in realt\u0026#224;, non sarebbe nemmeno legittimato a starvi perch\u0026#233; i  giudizi  \r\n su  conflitti  di  attribuzione  tra  Stato  e Regioni devono svolgersi  \r\n esclusivamente nel contraddittorio del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri  (o  di  un  Ministro  da  lui  delegato),  da  un lato, e del  \r\n Presidente della Regione, dall\u0027altro (art.  39  della  legge  11  marzo  \r\n 1953,  n.  87,  e  art.  27  delle Norme integrative 16 marzo 1956), di  \r\n qualunque autorit\u0026#224; dello Stato o della Regione sia l\u0027atto dal quale il  \r\n conflitto deriva.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le norme generali sulla  rappresentanza  dello  Stato  nei  giudizi  \r\n ordinari,  determinata  secondo  che  oggetto  di  essi  siano  materie  \r\n rientranti  nelle  diverse  sfere  di  competenza  amministrativa   dei  \r\n molteplici  organi  dello Stato, non sono in alcun modo applicabili, ai  \r\n giudizi  davanti  la  Corte  costituzionale.  In   questi,   riguardino  \r\n conflitti  tra  Stato  e  Regione  o anche controversie di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale delle leggi, la rappresentanza  dello  Stato  \u0026#232;  sempre  \r\n unica  e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 23, 25,  \r\n 31, 32, 33 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), salva l\u0027attribuzione  \r\n speciale del Commissario del Governo  presso  la  Regione  siciliana  a  \r\n norma degli artt. 25 e 27 dello Statuto regionale.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto,  nel  caso  presente,  il ricorso della Regione siciliana  \r\n notificato al Ministro dei lavori pubblici non era idoneo  a  istituire  \r\n legittimamente  il  giudizio;  ma, poich\u0026#233; esso, sia pure in un secondo  \r\n tempo ma sempre prima della decorrenza del termine  a  norma  della  II  \r\n disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, fu notificato, come  \r\n si  doveva,  al Presidente del Consiglio dei Ministri, il giudizio pu\u0026#242;  \r\n regolarmente  svolgersi  nel   legittimo   contraddittorio   del   solo  \r\n Presidente del Consiglio, come la legge prescrive.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  tesi  che  alla  Regione  e non allo Stato spetti la formazione  \r\n degli elenchi delle acque pubbliche  in  Sicilia  viene  sostenuta  dal  \r\n ricorrente,  da  un  lato, in base all\u0027art. 20 dello Statuto che affida  \r\n agli organi regionali  l\u0027esercizio  di  funzioni  amministrative  nelle  \r\n materie  nelle  quali la Regione ha potest\u0026#224; legislativa, e tra esse vi  \r\n \u0026#232; anche quella delle acque pubbliche, secondo l\u0027art. 14 lett. i  dello  \r\n Statuto,  e,  dall\u0027altro  lato,  in  base  all\u0027art.  32  dello  Statuto  \r\n medesimo, che conferirebbe alla  Regione  la  titolarit\u0026#224;  delle  acque  \r\n pubbliche esistenti nel territorio siciliano.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  ordine  a questo secondo punto, \u0026#232; da considerare che l\u0027art. 32  \r\n dello Statuto, se contempla  un  demanio  idrico  regionale,  mette  in  \r\n evidenza  che  accanto  a  questo  vi  \u0026#232; anche un demanio idrico dello  \r\n Stato,  in  quanto  le  acque  pubbliche  che  interessano  servizi  di  \r\n carattere  nazionale  non sono assegnate alla Regione, ma rimangono nel  \r\n demanio dello Stato.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La coesistenza di due demani, l\u0027uno della Regione e  l\u0027altro  dello  \r\n Stato,  rende  insostenibile l\u0027assunto che esclusivamente alla Regione,  \r\n come questa afferma, e non allo Stato,  debba  spettare  l\u0027accertamento  \r\n del carattere demaniale delle acque.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nessuna   rilevanza  possono  avere  in  proposito  le  discussioni  \r\n ampiamente svolte  negli  scritti  difensivi  delle  parti  su  profili  \r\n particolari  che  non toccano la sostanza della questione da risolvere;  \r\n quali potrebbero essere la maggiore o minore consistenza quantitativa o  \r\n qualitativa dell\u0027uno o  dell\u0027altro  demanio,  ovvero  le  modalit\u0026#224;  di  \r\n accertamento  del  carattere nazionale o regionale dei servizi ai quali  \r\n l\u0027acqua pubblica sia o possa  essere  destinata  e  la  risoluzione  di  \r\n eventuali   contrasti   tra   Stato   e  Regione  in  ordine  al  detto  \r\n accertamento.   Egualmente superfluo sarebbe ricercare  se  il  diritto  \r\n conferito  alla  Regione  sulle  acque  pubbliche  che  non interessano  \r\n servizi nazionali sia subordinato  ad  un  preventivo  accertamento  di  \r\n questo  requisito  negativo,  ovvero  se  il  trasferimento  al demanio  \r\n regionale delle acque pubbliche ad esso assegnate  sia  da  considerare  \r\n avvenuto   automaticamente,   indipendentemente   da   ogni  preventivo  \r\n accertamento, con l\u0027entrata in vigore dello Statuto.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto poi all\u0027argomento basato sugli artt. 14 e 20 dello  Statuto,  \r\n \u0026#232;  egualmente  da  osservare  che  rientra  bens\u0026#236; nella \"legislazione  \r\n esclusiva\" della Regione siciliana la materia  delle  acque  pubbliche,  \r\n ma,  come  \u0026#232; precisato nella lett. i dell\u0027art. 14, solo \"in quanto non  \r\n sono oggetto di opere pubbliche d\u0027interesse nazionale\". In conseguenza,  \r\n unicamente a tali acque pubbliche potrebbe  riferirsi  il  conferimento  \r\n alla  Regione di funzioni amministrative e esecutive secondo l\u0027art.  20  \r\n dello Statuto, che il ricorrente richiama.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche qui, al fine del presente  giudizio,  non  occorre  ricercare  \r\n come   si   accerti  l\u0027interesse  nazionale  o  regionale  delle  opere  \r\n pubbliche, delle quali l\u0027acqua possa essere oggetto, e  come  siano  da  \r\n risolvere  le  difficolt\u0026#224; che siffatto accertamento presenti, le quali  \r\n difficolt\u0026#224; del resto sono gi\u0026#224; superate  in  gran  parte  per  effetto  \r\n delle  disposizioni dettate nel decreto del Presidente della Repubblica  \r\n 30 luglio 1950, n. 878, contenente norme di  attuazione  dello  Statuto  \r\n della Regione siciliana in materia di opere pubbliche.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art.  3  di  questo  decreto enumera infatti tra le \"grandi opere  \r\n pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell\u0027art. 14 lett.  \r\n g ed i dello Statuto\", insieme  con  altre,  \"le  linee  elettriche  di  \r\n trasporto  con  tensione  non inferiore ai 15. 000 wolts\" (lett. g) \"le  \r\n grandi derivazioni di acque pubbliche\" (lett. i),  \"la  sistemazione  e  \r\n manutenzione  valliva  e  montana  dei  corsi d\u0027acqua classificati o da  \r\n classificare\" (lett. l) e \"tutte le altre opere che lo  Stato,  sentita  \r\n la  Regione, riconoscer\u0026#224; di prevalente interesse nazionale\" (lett. m).  \r\n La legittimit\u0026#224; costituzionale di queste disposizioni  fu  riconosciuta  \r\n dall\u0027Alta  Corte  per la Regione siciliana che, con sentenza 10 gennaio  \r\n 1951-29 marzo 1952, respinse il ricorso che la Regione  aveva  proposto  \r\n avverso le medesime.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Poich\u0026#233;  non  risulta  che  la  Regione  si  sia valsa finora della  \r\n potest\u0026#224; legislativa che la lettera i dell\u0027art.  14  dello  Statuto  le  \r\n conferisce  in  relazione  alle acque pubbliche che non sono oggetto di  \r\n opere pubbliche di interesse nazionale, presentemente l\u0027intera  materia  \r\n delle  acque  pubbliche, senza distinzione tra il carattere nazionale o  \r\n regionale dell\u0027interesse  delle  opere  di  cui  possa  essere  oggetto  \r\n continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato,  \r\n come   \u0026#232;   regola  generale  comune  a  tutte  le  Regioni,  enunciata  \r\n espressamente negli Statuti speciali per la Sardegna (art.  57), per il  \r\n Trentino - Alto Adige (art.  92),  per  la  Valle  d\u0027Aosta  (art.  51),  \r\n laddove  per  la  Sicilia  \u0026#232;  formulata nella legge regionale 1 luglio  \r\n 1947, n.  3  (cos\u0026#236;  detta  di  recezione),  dove  \u0026#232;  stabilito:  \"Nel  \r\n territorio della Regione siciliana, fino a quando l\u0027Assemblea regionale  \r\n non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi la legislazione  \r\n dello Stato in vigore al 25 maggio 1947\".                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si pu\u0026#242; qui aggiungere che, secondo la concorde giurisprudenza, sia  \r\n della  Corte  di  cassazione sia, pi\u0026#249; particolarmente, dell\u0027Alta Corte  \r\n per la Regione siciliana, la quale pi\u0026#249;  volte  si  \u0026#232;  pronunciata  in  \r\n proposito, anche nelle materie indicate nell\u0027art. 14 dello Statuto come  \r\n rientranti nella \"legislazione esclusiva\" della Regione, le leggi dello  \r\n Stato,   tanto  anteriori  quanto  posteriori  alla  istituzione  delle  \r\n Regioni,  hanno  sempre  automaticamente  applicazione  in   tutto   il  \r\n territorio  nazionale,  compresa  la  Sicilia senza che occorrano leggi  \r\n regionali di recezione, le quali perci\u0026#242; sarebbero,  da  un  lato,  del  \r\n tutto  superflue e,  dall\u0027altro, addirittura incostituzionali, per cui,  \r\n se impugnate, sarebbero da dichiarare costituzionalmente illegittime.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e      Nessun dubbio quindi pu\u0026#242; esservi che, anche nel territorio  della  \r\n Sicilia,  trovi  presentemente  applicazione la legislazione statale in  \r\n materia di acque pubbliche, che \u0026#232; costituita  dal  testo  unico  delle  \r\n leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti elettrici approvato con R.D. 11  \r\n dicembre 1933, n. 1775.   In questo  testo  unico  sono  le  norme  che  \r\n determinano  il  contenuto degli elenchi, principali o suppletivi, e ne  \r\n disciplinano la formazione. Negli elenchi devono essere iscritte  tutte  \r\n le  acque  le quali \"abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico  \r\n generale interesse\". La iscrizione  negli  elenchi  non  \u0026#232;  altro  che  \r\n accertamento  del  requisito della pubblicit\u0026#224; delle acque, delle quali  \r\n la titolarit\u0026#224; e la disponibilit\u0026#224;  spetteranno  alla  Regione  o  allo  \r\n Stato  secondo  le  distinzioni  enunciate  nello Statuto siciliano, le  \r\n quali non hanno alcuna rilevanza  al  fine  del  semplice  accertamento  \r\n della   pubblicit\u0026#224;,   cio\u0026#232;,  del  carattere  demaniale  delle  acque,  \r\n appartengano queste al demanio della Regione o a quello dello Stato.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Secondo la legislazione vigente non vi sono  elenchi  separati  che  \r\n possono  essere  formati,  alcuni dalla Regione e altri dallo Stato, e,  \r\n d\u0027altro canto, \u0026#232; insostenibile che la Regione escluda lo  Stato  nella  \r\n formazione degli elenchi, quali la legge prescrive.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e      L\u0027esame  particolareggiato delle norme che devono essere osservate  \r\n per la formazione e approvazione degli elenchi  delle  acque  pubbliche  \r\n rende   ancora  pi\u0026#249;  chiaro  che  lo  Stato  e  non  la  Regione  pu\u0026#242;  \r\n provvedervi.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; noto che ogni attivit\u0026#224; amministrativa, cos\u0026#236; dello  Stato  come  \r\n della Regione, deve sempre svolgersi rigorosamente in conformit\u0026#224; delle  \r\n leggi.  Di conseguenza, allorch\u0026#233; si  tratta di leggi statali che hanno  \r\n applicazione nel territorio regionale, qualsiasi esercizio di attivit\u0026#224;  \r\n amministrativa o esecutiva della Regione in ordine  alle  dette  leggi,  \r\n presuppone necessariamente la possibilit\u0026#224; di sostituzione degli organi  \r\n regionali  a quelli statali che nelle medesime leggi siano indicati; ma  \r\n tale  possibilit\u0026#224;  non  sussiste  quando  la  sostituzione   non   sia  \r\n puntualmente  prevista  dallo  Statuto  o  da  norme  di attuazione del  \r\n medesimo o, in generale, da altre leggi.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel caso presente, l\u0027art. 1 del menzionato testo unico 11  dicembre  \r\n 1933, n. 1775, dispone che le acque pubbliche sono iscritte, a cura del  \r\n Ministero dei lavori pubblici, in elenchi da approvarsi con decreto del  \r\n Capo  dello  Stato,  su  proposta  del  Ministero  dei lavori pubblici,  \r\n sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura  \r\n da esperire nei modi indicati nel regolamento.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa  procedura  trovasi  tracciata  negli  artt.  1  e   3   del  \r\n regolamento  approvato  con  R.D.  14 agosto 1920, n. 1285, al quale fa  \r\n riferimento  l\u0027art.  233  del  testo  unico  medesimo,  e  richiede  il  \r\n necessario  concorso  di  parecchi organi dello Stato. Gli schemi degli  \r\n elenchi sono compilati dagli uffici del Genio civile; il Ministero  dei  \r\n lavori  pubblici  ne  compie  un  esame  preliminare e eventualmente li  \r\n rettifica, poi ne ordina la pubblicazione; sono ammesse opposizioni; il  \r\n tutto viene  portato  all\u0027esame  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  \r\n pubblici  che  deve  esprimere il suo parere: interviene, alla fine, il  \r\n decreto di approvazione del Capo dello Stato. Dopo di che  gli  elenchi  \r\n cos\u0026#236; approvati sono pubblicati e, nel termine dei sei mesi successivi,  \r\n ogni  interessato  pu\u0026#242;  ricorrere  ai  tribunali delle acque pubbliche  \r\n avverso la iscrizione dei corsi di acqua negli elenchi.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  tutti  questi  organi  statali  hanno  il  loro corrispondente  \r\n nell\u0027ordinamento  regionale.  Se  pure  si  ritenesse   possibile   far  \r\n riferimento   alle  disposizioni  dettate  per  la  \"materia  di  opere  \r\n pubbliche\", rispetto alla quale \u0026#232; consentito che la Regione  siciliana  \r\n svolga nell\u0027ambito del proprio territorio le attribuzioni del Ministero  \r\n dei  lavori  pubblici  (art. 1 del menzionato D.P.R. 30 luglio 1950, n.  \r\n 878)  e  che  l\u0027amministrazione  regionale  si  valga  temporaneamente,  \r\n limitatamente peraltro alle opere che non siano di interesse nazionale,  \r\n dell\u0027attivit\u0026#224;  del  Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici  \r\n del Genio civile funzionanti nel territorio  regionale  (art.  2  dello  \r\n stesso  decreto),  in  nessun  modo  sarebbe  possibile ad un qualsiasi  \r\n organo regionale di sostituirsi al Capo dello Stato, al quale spetta di  \r\n approvare gli elenchi delle acque pubbliche con  proprio  decreto.  N\u0026#233;  \r\n l\u0027art.  20  dello  Statuto  siciliano  n\u0026#233;  alcuna  norma di attuazione  \r\n consente siffatta sostituzione.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altro canto, la sostituzione non potrebbe essere considerata come  \r\n conseguenza della autonomia pi\u0026#249; o meno vasta di cui godono le Regioni,  \r\n perch\u0026#233; sono fondamentali e inderogabili  alcune  norme  dettate  dalla  \r\n Costituzione,  la  quale  nell\u0027art.  5  precisa  che autonomie locali e  \r\n decentramento  amministrativo  sono  riconosciuti  e   promossi   dalla  \r\n Repubblica   \"una  e  indivisibile\"  e,  nell\u0027art.  87,  proclama:  \"Il  \r\n Presidente della Repubblica  \u0026#232;  il  capo  dello  Stato  e  rappresenta  \r\n l\u0027unit\u0026#224;  nazionale\".  Nessuna corrispondenza, quindi, pu\u0026#242; esservi tra  \r\n un qualsiasi organo regionale e il Presidente della Repubblica, onde il  \r\n primo senz\u0027altro assuma ed eserciti funzioni che la  legge  applicabile  \r\n nel  territorio  della  Regione  affidi  al Capo dello Stato, il quale,  \r\n appunto perch\u0026#233; tale, emana atti valevoli  anche  per  le  Regioni  che  \r\n dello  Stato  sono  parti, come \u0026#232; riaffermato nell\u0027art. 1 di tutti gli  \r\n statuti regionali.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E poich\u0026#233; nessun atto del Presidente della Repubblica \u0026#232; valido  se  \r\n non  \u0026#232;  controfirmato  dai  Ministri  proponenti,  che  ne assumono la  \r\n responsabilit\u0026#224; (art. 89  della  Costituzione),  \u0026#232;  evidente  che  non  \r\n potrebbero    gli   assessori   regionali   sostituirsi   al   Ministro  \r\n politicamente responsabile per proporre e controfirmare essi il decreto  \r\n del Presidente della Repubblica, col  quale  gli  elenchi  delle  acque  \r\n pubbliche devono essere approvati.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Del  tutto  ingiustificato  \u0026#232;,  infine, l\u0027assunto difensivo che le  \r\n norme dello Statuto siciliano circa l\u0027assegnazione di  acque  pubbliche  \r\n alla   Regione   debbano   ripercuotersi  necessariamente  sul  sistema  \r\n stabilito nelle leggi vigenti per la formazione degli elenchi relativi,  \r\n le quali perci\u0026#242; dovrebbero essere considerate automaticamente mutate.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Gli elenchi, come  si  \u0026#232;  gi\u0026#224;  detto,  si  limitano  al  semplice  \r\n accertamento del requisito della pubblicit\u0026#224;, che \u0026#232; presupposto comune  \r\n per l\u0027appartenenza dell\u0027acqua al demanio cos\u0026#236; della Regione come dello  \r\n Stato;  ed \u0026#232; pacifico che essi hanno funzione puramente dichiarativa e  \r\n non costitutiva.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e      Di conseguenza, le acque che vengono iscritte  negli  elenchi,  se  \r\n rientrano tra quelle indicate nell\u0027art. 32 dello Statuto, apparterranno  \r\n alla  Regione,  che  su  di  esse  eserciter\u0026#224;  tutti  i diritti che le  \r\n competono  e  con  piena   sicurezza,   perch\u0026#233;   \u0026#232;   gi\u0026#224;   accertato  \r\n definitivamente con l\u0027iscrizione il carattere demaniale delle medesime.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se  poi  avvenisse  che  acque aventi attitudine ad usi di pubblico  \r\n generale interesse, rientranti tra quelle indicate nel detto  art.  32,  \r\n non  venissero  iscritte  negli elenchi, la Regione egualmente potrebbe  \r\n far  valere  su  di  esse  tutti  i  propri  diritti  e,  in  caso   di  \r\n contestazione,   promuovere  in  via  giudiziale  l\u0027accertamento  della  \r\n demanialit\u0026#224;, senza che vi sia bisogno di formare elenchi suppletivi.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nessun pregiudizio potr\u0026#224; perci\u0026#242; mai  derivare  ai  diritti  della  \r\n Regione  sulle  acque  pubbliche  dall\u0027attivit\u0026#224;  comunque svolta dallo  \r\n Stato nella formazione degli elenchi relativi.                           \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana  \r\n e lo Stato, sollevato dalla  Regione  con  ricorso  20  marzo  1956  in  \r\n relazione  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953,  \r\n che approva l\u0027ottavo elenco  suppletivo  delle  acque  pubbliche  della  \r\n Provincia di Catania:                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi  \r\n delle acque pubbliche esistenti nel territorio siciliano a norma  delle  \r\n disposizioni contenute nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinge  la  domanda  di  annullamento  del decreto del Presidente  \r\n della Repubblica su indicato.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e                                   ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -  \r\n                                   GIUSEPPE  CAPPI  -  TOMASO  PERASSI -  \r\n                                   GASPARE    AMBROSINI    -     ERNESTO  \r\n                                   BATTAGLINI    -   MARIO   COSATTI   -  \r\n                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE   CASTELLI  AVOLIO  -  MAR10  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   BRACCI -  NICOLA  JAEGER  -  GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO   -   BIAGIO  PETROCELLI  -  \r\n                                   ANTONIO MANCA.                         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"136","titoletto":"SENT.   6/57 A.  PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PARTI  -  RAPPRESENTANZA DELLO STATO.  CONFLITTO DI  ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PARTI LEGITTIMATE A STARE IN GIUDIZIO.    CONFLITTO  DI  ATTRIBUZIONE   FRA  STATO  E  REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FATTISPECIE.","testo":"Nei   giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  concernenti conflitti   di   attribuzione   fra   Stato   e  Regioni  o anche controversie di legittimita\u0027 costituzionale delle leggi, non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi ordinari.   La   rappresentanza  e\u0027  sempre  unica  e  spetta  al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  salva  l\u0027attribuzione speciale al Commissario del Governo presso la Regione siciliana. I  giudizi  sui  conflitti  di  attribuzione  fra Stato e Regione devono   svolgersi   esclusivamente   nel   contraddittorio   del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato)   e   del   Presidente  della  Regione,  qualunque  sia l\u0027autorita\u0027  dello Stato o della Regione che abbia emanato l\u0027atto dal quale il conflitto deriva. In  conseguenza  per  istituire  legittimamente  il  giudizio  e\u0027 necessario  e  sufficiente  che  il  ricorso  della  Regione  sia notificato   tempestivamente  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri.  (Nella specie la Regione siciliana aveva notificato il ricorso,  nel  termine di legge, sia al Ministero dei LL. PP. sia al  Presidente del Consiglio dei Ministri e soltanto quest\u0027ultimo si era costituito).","numero_massima_successivo":"137","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;87~art39"},{"denominazione_legge":"norme integrative giudizi davanti alla Corte cost","data_legge":"16/03/1956","numero":"0","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/07/1953","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;0~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"137","titoletto":"SENT.  6/57  B.  REGIONE  SICILIA - LEGGI STATALI APPLICABILI NEL TERRITORIO REGIONALE - ESECUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO.","testo":"L\u0027esercizio,  da  parte  della  Regione  siciliana,  di attivita\u0027 amministrative  ed  esecutive in ordine a leggi statali che hanno applicazione  nel  territorio  regionale,  presuppone  sempre  la possibilita\u0027  di  sostituzione  degli  organi  regionali a quelli statali   che   nelle   medesime   leggi   siano  indicati.  Tale possibilita\u0027   non   sussiste  quando  la  sostituzione  non  sia puntualmente  prevista  dallo  Stato o da norme di attuazione del medesimo o, in generale, da altre leggi.","numero_massima_successivo":"138","numero_massima_precedente":"136","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/07/1953","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;0~art0"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"233","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art233"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett.i","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"138","titoletto":"SENT.    6/57  C.   REGIONE   SICILIA  -  COMPETENZA  LEGISLATIVA ESCLUSIVA  IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE - MANCATA EMANAZIONE  DI LEGGI  REGIONALI  -  APPLICAZIONE DELLA LEGGE  STATALE.   REGIONE SICILIA  -  MATERIA DELLE ACQUE PUBBLICHE DISCIPLINATA  DA  LEGGE STATALE   -   COMPETENZA    AMMINISTRATIVA    DELLO   STATO   PER IMPOSSIBILITA\u0027  DI  SOSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI AGLI  ORGANI STATALI  PREVISTI  DALLA  LEGGE.  REGIONE SICILIA  -  DECRETO  30 GIUGNO  1953 EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL  MINISTRO  DEI LL.PP., PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  DELLE ACQUE   PUBBLICHE  IN  SICILIA  -  INVASIONE   DELLA   COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA.","testo":"Fino  a  quando  la Regione siciliana non si valga della potesta\u0027 legislativa  conferitale  dall\u0027art.  14,  lett. i, dello Statuto, l\u0027intera   materia  delle  acque  pubbliche,  senza  distinzioni, continua  ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato. In  mancanza  di  qualsiasi  disposizione legislativa, gli organi regionali non possono sostituirsi a quelli statali nell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027  amministrativa concernente la suddetta materia, e pertanto  la  formazione  degli  elenchi  delle  acque pubbliche, esistenti  nel  territorio  regionale  siciliano,  rientra  nella competenza dello Stato. Va  quindi  respinta  la domanda proposta dalla Regione siciliana per  ottenere  l\u0027annullamento  del  decreto  del Presidente della Repubblica  30 luglio 1953, col quale e\u0027 stato approvato l\u0027ottavo elenco   suppletivo  delle acque  pubbliche  della  provincia  di Catania.","numero_massima_precedente":"137","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/06/1953","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;0~art0"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"14/08/1920","numero":"1285","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1285~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"11/12/1933","numero":"1775","articolo":"233","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1775~art233"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett.i","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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