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C., con ordinanza del 26 novembre 2020, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che con ordinanza del 26 novembre 2020, il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis del codice penale, il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilit\u0026#224; per i reati al di sotto di una soglia massima di gravit\u0026#224;, \u0026#171;nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente riferisce di procedere nei confronti dell\u0026#8217;imputato D. C., per i reati di cui agli artt. 81, 612 e 582 cod. pen., in relazione ai quali la parte civile D. D. non ha inteso addivenire ad una conciliazione, opponendosi ad una eventuale assoluzione ai sensi dell\u0026#8217;art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, dopo aver precisato che gli elementi di prova consentono di ritenere accertata la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., il giudice a quo afferma che \u0026#171;se la norma non fosse sospetta di incostituzionalit\u0026#224;, [l\u0026#8217;imputato] dovrebbe essere dichiarato responsabile dei capi di imputazione [...], al contrario se avesse violato l\u0026#8217;art. 612 c.p. secondo comma o se avesse commesso anche un altro reato grave, per esempio anche il furto dell\u0026#8217;orologio della parte civile (di competenza del Tribunale) sarebbe potuto essere assolto ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuit\u0026#224; del fatto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in relazione alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che tanto secondo un orientamento giurisprudenziale, sia pure minoritario, quanto da parte della dottrina, si ravvisa una possibile \u0026#171;pacifica convivenza\u0026#187; tra l\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. e l\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla violazione degli artt. 25 e 27 Cost., il rimettente rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e costituzionale, il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena comporta che quest\u0026#8217;ultima deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve essere percepita come ingiusta o sproporzionata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel bilanciamento costituzionale, si tratterebbe di valori prevalenti rispetto al carattere di specialit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, frutto di una mera scelta di opportunit\u0026#224; e di politica criminale che non pu\u0026#242; rivestire un rilievo costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, indubbia \u0026#232; la diversit\u0026#224; dei due istituti, considerata la natura sostanziale di quello di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., che d\u0026#224; luogo a una causa di non punibilit\u0026#224;, e la natura processuale della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che contiene una causa di non procedibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, i due istituti non sono sovrapponibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, prosegue il rimettente, la norma codicistica svincola completamente la causa di non punibilit\u0026#224; da valutazioni di tipo special-preventivo, concernenti gli effetti pregiudizievoli che possono derivare all\u0026#8217;imputato dalla prosecuzione del processo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il requisito pi\u0026#249; stringente della occasionalit\u0026#224; del fatto, contenuto nell\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, sarebbe sostituito, nell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., da quello pi\u0026#249; elastico della non abitualit\u0026#224; del comportamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto agli effetti giuridici, la pronuncia di improcedibilit\u0026#224; non \u0026#232; iscrivibile nel casellario giudiziario, non \u0026#232; idonea a formare alcun giudicato sull\u0026#8217;illiceit\u0026#224; penale della condotta e non \u0026#232; impugnabile dall\u0026#8217;imputato, a differenza della sentenza che dichiara la non punibilit\u0026#224; che presuppone l\u0026#8217;accertamento di responsabilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche entrambi gli istituti, poi, perseguirebbero un intento deflativo e sarebbero volti a dare piena attuazione ai principi costituzionali di extrema ratio e di proporzionalit\u0026#224; della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, inoltre, rileva che la finalit\u0026#224; eminentemente conciliativa del procedimento innanzi al giudice di pace andrebbe individuata in altri differenti istituti, come la remissione della querela, in caso di assenso da parte della parte offesa o in caso di reiterata assenza della parte civile o della parte offesa nel processo, o nella remissione tacita della querela, piuttosto che nella causa di improcedibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo osserva ancora che la persona offesa, se manifesta l\u0026#8217;interesse alla prosecuzione o se nella fase processuale esprime la propria opposizione, impedisce al giudice di pace di applicare l\u0026#8217;istituto previsto dall\u0026#8217;art. 34 del d.lgs. n 274 del 2000, ma non potrebbe, invece, paralizzare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, la medesima persona offesa, \u0026#171;nell\u0026#8217;eventuale concorrente veste di persona danneggiata, sarebbe comunque legittimata ad esercitare l\u0026#8217;azione civile a carattere restitutorio o risarcitorio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 651-bis c.p.p.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, la tutela di un obiettivo privo di carattere costituzionale non pu\u0026#242; giustificare, nella prospettiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;\u0026#171;emarginazione dal procedimento dinanzi al giudice di pace del congegno previsto dall\u0026#8217;art. 131-bis c.p., la cui ratio ha invece un solido fondamento costituzionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, potrebbe rilevarsi una pacifica convivenza dei due istituti nel microsistema del giudice di pace, alla luce della clausola di salvaguardia della disciplina speciale, posta dall\u0026#8217;art. 16 cod. pen., da suddividersi in due segmenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, nel caso di specie tra la norma codicistica e quella extra-codicistica non si configurerebbe una relazione di genere e specie, non operando la seconda parte dell\u0026#8217;art. 16 cod. pen., bens\u0026#236; la prima parte del medesimo articolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, ciascuna norma presenta oltre a un nucleo di elementi comuni, requisiti eterogenei sul piano della struttura della fattispecie, estranei all\u0026#8217;altra, sicch\u0026#233; \u0026#232; configurabile una relazione di interferenza che non precluderebbe l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. al microsistema del giudice di pace, qualora manchino le condizioni della causa di non procedibilit\u0026#224;, naturalmente in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma codicistica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 102 Cost., il rimettente afferma che il giudice di pace non \u0026#232; un giudice speciale o diverso per l\u0026#8217;obiettivo della conciliazione delle parti, e dunque i due diversi modelli di irrilevanza per particolare tenuit\u0026#224; del fatto ben potrebbero coesistere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 111 Cost., il rimettente evidenzia \u0026#171;il difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista dal vigente art. 131-bis c.p., e l\u0026#8217;art. 34 d.lgs. n 274/2000, che emergerebbe nel raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto per il fatto di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, per la fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., vi sarebbe l\u0026#8217;assoluzione, mentre nel secondo caso la condanna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza della scelta legislativa, il rimettente osserva che il giudice di pace, riscontrata la sussistenza di tutte le condizioni di procedibilit\u0026#224;, deve applicare la sanzione soltanto quando abbia accertato il dovere di punire, la cui esistenza \u0026#232; invece esclusa in mancanza del bisogno di pena e, dunque laddove possa essere applicato l\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anche, sussisterebbe il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la previsione di una pena ingiustificatamente aspra e sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto ne pregiudicherebbe la funzione rieducativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, in punto di violazione degli artt. 25 e 111 Cost., il rimettente richiama le sentenze di questa Corte n. 222 e n. 233 del 2018, in tema di valutazioni discrezionali del legislatore sulla dosimetria della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 2 Cost., il quale \u0026#171;riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo\u0026#187;, perch\u0026#233; l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di applicare l\u0026#8217;art. 34 del decreto legislativo citato, per l\u0026#8217;opposizione della parte civile, porterebbe a condannare l\u0026#8217;imputato anzich\u0026#233; all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto del 13 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile e, comunque, non fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;interveniente evidenzia che con la sentenza n. 120 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la medesima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con tale pronuncia, questa Corte avrebbe fornito una motivazione che risponde a tutti i rilievi formulati dal Giudice di pace di Lecce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis del codice penale, il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilit\u0026#224; per i reati al di sotto di una soglia massima di gravit\u0026#224;, \u0026#171;nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni prospettate sono in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riferimento in particolare al denunciato contrasto con gli artt. 2, 102 e 111 Cost., il rimettente si \u0026#232; limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. \u0026#232; soltanto indicata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali lacune in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, determinano la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni proposte (ex multis, ordinanze n. 159 del 2021 e n. 250 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, quanto alla denunciata violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., le questioni sono manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, questa Corte con la sentenza n. 120 del 2019 \u0026#8210; peraltro depositata in data antecedente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ma non presa in considerazione dal giudice a quo \u0026#8210; ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella pronuncia indicata, questa Corte ha, tra l\u0026#8217;altro, affermato che \u0026#171;[l]e ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternativit\u0026#224; [dei due istituti] risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest\u0026#8217;ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale\u0026#187; e che l\u0026#8217;\u0026#171;eterogeneit\u0026#224; delle fattispecie di reato poste a confronto esclude la dedotta lesione del principio di eguaglianza (sentenza n. 207 del 2017)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sempre nella medesima pronuncia, ha altres\u0026#236; richiamato il proprio costante orientamento secondo cui \u0026#171;il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, deve in questa sede ribadirsi che la previsione di \u0026#171;un rito orientato, pi\u0026#249; che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalit\u0026#224; deflattive\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2019) e le distinte aree applicative degli istituti in esame giustificano, sul piano dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;alternativit\u0026#224; dei due istituti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la sentenza n. 120 del 2019 reca una motivazione esaustiva dei rilievi sollevati dal Giudice di pace di Lecce, anche con riferimento alla violazione dei parametri di cui agli artt. 25 e 27 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;odierno rimettente non aggiunge, rispetto a quelli oggetto di esame nella richiamata sentenza, argomenti ulteriori o diversi di censura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, deve rilevarsi che i recenti arresti della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; hanno dato continuit\u0026#224; ai principi affermati nella sentenza n. 120 del 2019, ribadendo la non applicabilit\u0026#224;, nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, del proscioglimento per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 7 aprile-26 luglio 2021, n. 29174 e 12 aprile-12 luglio 2021, n. 26505; sezione settima penale, ordinanza 5 maggio-25 agosto 2021, n. 32201);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., mentre va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni, aventi ad oggetto la medesima disposizione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecce, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Inapplicabilit\u0026#224; ai reati di competenza del giudice di pace.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44397","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Lacunosa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 131-bis cod. pen.). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa deduzione di censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali, determina la manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 250/2019 - mass. 40860\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell\u0027art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Da un lato, il rimettente si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall\u0027altro, in riferimento all\u0027art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata).","numero_massima_successivo":"44398","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44398","titoletto":"Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Ragioni giustificatrici - Caratteri peculiari del procedimento penale davanti al giudice di pace (nel caso di specie: manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 131-bis cod. pen., analoghe ad altre già dichiarate non fondate e promosse in assenza di argomenti nuovi). (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l\u0027alternatività degli istituti di cui agli artt. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., applicabile ai reati rientranti nella competenza del tribunale, e 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest\u0027ultimo - orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive - rispetto ai reati di competenza del tribunale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 207/2017 - mass. 41153\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 426/2008 - mass. 33058; O. 28/2007 - mass. 31001 - mass. 31002; O. 415/2005 - mass. 29940; O. 228/2005 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e2944\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell\u0027art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 120 del 2019, depositata in data antecedente all\u0027ordinanza di rimessione, che ha dichiarato non fondata analoga questione).","numero_massima_precedente":"44397","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40869","autore":"de Gioia V.","titolo":"Secondo la Consulta è illegittima l\u0027esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all\u0027art. 131-bis c.p. al procedimento dinanzi al giudice di pace","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1063","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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