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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 agosto 2020, depositato in cancelleria il 21 agosto 2020, iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 giugno 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Albenzio e Maria Vittoria Lumetti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Roberto Murroni per la Regione autonoma Sardegna, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 19-21 agosto 2020, depositato il 21 agosto 2020 e iscritto al n. 70 del registro ricorsi per l\u0026#8217;anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente evidenzia che la disposizione impugnata proroga fino al 31 dicembre 2020 le previsioni della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), che, nella formulazione originaria, consentirebbero la realizzazione di \u0026#171;nuove volumetrie in deroga alla pianificazione urbanistica\u0026#187; fino all\u0026#8217;entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale termine \u0026#232; stato prorogato dapprima fino al 31 dicembre 2017 dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015); poi fino al 30 giugno 2019 dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 14 dicembre 2017, n. 26, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015)\u0026#187;; quindi fino al 31 dicembre 2019 dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 21 giugno 2019, n. 8, recante \u0026#171;Modifiche all\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2017 (Proroga di termini)\u0026#187;; da ultimo, prima delle modifiche impugnate, fino al 30 giugno 2020 dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2019, n. 22, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, tale proroga contrasterebbe con lo statuto speciale e con molteplici parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il ricorrente censura, anzitutto, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), e con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che sancisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente, \u0026#171;rispetto alla quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;incidere anche sui beni soggetti a tutela paesaggistica, la disposizione impugnata si collocherebbe \u0026#171;al di fuori del necessario quadro di riferimento\u0026#187; costituito dal piano paesaggistico (artt. 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante \u0026#171;Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137\u0026#187;), \u0026#171;elaborato d\u0026#8217;intesa tra Stato e Regione\u0026#187; e deputato a stabilire i criteri di gestione del vincolo, le trasformazioni compatibili, quelle vietate e le condizioni delle eventuali trasformazioni consentite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda che il 5 settembre 2006 la Regione autonoma Sardegna ha approvato il \u0026#171;Primo ambito omogeneo del Piano paesaggistico regionale\u0026#187;, relativo alle aree costiere, e che, il 19 febbraio 2007, ha sottoscritto con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali il Protocollo d\u0026#8217;intesa per la verifica e l\u0026#8217;adeguamento congiunto del \u0026#171;Piano paesaggistico regionale \u0026#8211; Primo ambito omogeneo\u0026#187; e per la pianificazione congiunta con lo Stato del \u0026#171;Secondo ambito omogeneo\u0026#187;, corrispondente alle aree interne dell\u0026#8217;isola e all\u0026#8217;intero territorio regionale, non limitato ai beni paesaggistici vincolati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl 1\u0026#176; marzo 2013, la Regione autonoma Sardegna e il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali avrebbero sottoscritto il disciplinare attuativo del protocollo d\u0026#8217;intesa, allo scopo di definire le modalit\u0026#224; attuative dei lavori di pianificazione congiunta sia per il \u0026#171;Primo ambito\u0026#187; che per il \u0026#171;Secondo ambito\u0026#187;. Il disciplinare sarebbe stato poi aggiornato e sottoscritto congiuntamente il 18 aprile 2018. L\u0026#8217;intensa interlocuzione non sarebbe ancora approdata all\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la proroga della disciplina in materia di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, la Regione autonoma Sardegna si sottrarrebbe \u0026#171;ingiustificatamente al proprio obbligo di redazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali del piano paesaggistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;attribuzione della facolt\u0026#224; di realizzare volumetrie aggiuntive anche con riguardo ai beni paesaggistici sottoposti a tutela implicherebbe che gli interventi siano \u0026#171;valutati caso per caso, in occasione del rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione dovuta (ai sensi dell\u0026#8217;articolo 146 del Codice di settore), senza la contestualizzazione nel dovuto quadro di regole voluto dal Legislatore statale\u0026#187;, che per tali beni ha imposto un obbligo di pianificazione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente lamenta che l\u0026#8217;ulteriore \u0026#171;proroga di norme derogatorie e straordinarie\u0026#187;, concernenti beni per i quali la pianificazione paesaggistica non \u0026#232; stata elaborata (aree interne dell\u0026#8217;isola) o non \u0026#232; stata adeguata (aree costiere), non tenga conto \u0026#171;dei valori paesaggistici\u0026#187; e sia disposta \u0026#171;al di fuori della necessaria condivisione con lo Stato\u0026#187; con riguardo ai beni vincolati, condivisione che costituisce principio inderogabile della legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna, pertanto, avrebbe esercitato la potest\u0026#224; legislativa in materia di edilizia e di urbanistica in violazione \u0026#171;delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dettate dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa esclusiva di cui all\u0026#8217;articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione\u0026#187; e destinate a imporsi anche alle autonomie speciali in quanto norme di riforma economico-sociale (si citano le sentenze di questa Corte n. 51 del 2006 e n. 178 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn contrasto con gli artt. 135, 143, 145 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, sarebbero stati violati \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta con lo Stato rispetto ai beni paesaggistici sottoposti a tutela e la prevalenza del piano paesaggistico\u0026#187;, sancita dall\u0026#8217;art. 145 del medesimo decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la compressione di diritti costituzionali, come \u0026#171;l\u0026#8217;interesse alla tutela del paesaggio e il principio di copianificazione\u0026#187;, potrebbe essere giustificata soltanto \u0026#171;per ragioni eccezionali, per un limitato arco temporale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia, inoltre, la violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., \u0026#171;anche in relazione all\u0026#8217;articolo 117, secondo comma, lett. s)\u0026#187; Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina impugnata sarebbe \u0026#171;potenzialmente pregiudizievole per la tutela del paesaggio, che ha valenza di interesse costituzionale primario e assoluto\u0026#187; (si richiama la sentenza di questa Corte n. 367 del 2007). Difatti, la proroga sine die della disciplina regionale derogatoria avrebbe \u0026#171;determinato l\u0026#8217;abbassamento del livello della tutela del paesaggio, oltretutto in palese violazione del principio fondamentale di co-gestione e co-pianificazione del territorio e del paesaggio\u0026#187;, che rappresenterebbe \u0026#171;l\u0026#8217;architrave del sistema di tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda l\u0026#8217;inderogabile principio della codecisione e della compartecipazione tra Stato e Regioni \u0026#171;in tutte e tre le fasi in cui si articola la tutela paesaggistica, ossia individuazione, pianificazione e gestione, quest\u0026#8217;ultima esercitata mediante il rilascio delle autorizzazioni degli interventi relativi ai beni tutelati\u0026#187;. Il piano territoriale regionale rappresenterebbe la \u0026#8220;Costituzione del territorio\u0026#8221;, in quanto esprimerebbe \u0026#171;le scelte di fondo della pianificazione futura del territorio\u0026#187;, in una prospettiva \u0026#171;di stabilit\u0026#224; e di lungo periodo, incompatibile con le unilaterali scelte dei soli Organi regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI beni paesaggistici di ciascuna Regione italiana trascenderebbero la dimensione puramente locale per assurgere a \u0026#171;beni comuni riferibili all\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il principio di \u0026#171;necessaria condivisione tra lo Stato e la Regione\u0026#187; non svilirebbe in alcun modo \u0026#171;il ruolo centrale, strategico e propositivo dell\u0026#8217;autonomia regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Il ricorrente prospetta, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 120 Cost., sul presupposto che la disciplina impugnata rappresenti \u0026#171;il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del lungo percorso condiviso con lo Stato all\u0026#8217;indomani dell\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna si sottrarrebbe \u0026#171;ingiustificatamente al proprio obbligo di redazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali del Piano paesaggistico\u0026#187;, in contrasto con \u0026#171;il principio di leale collaborazione\u0026#187;, che imporrebbe di rispettare gli impegni assunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 28 settembre 2020, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale evidenzia, in premessa, che la disciplina impugnata riguarda il solo ambito urbanistico-edilizio ed \u0026#232; rispettosa dei vincoli paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile e comunque non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; In linea preliminare, la Regione autonoma Sardegna replica che la censura si fonda sull\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo che la legge regionale non preveda l\u0026#8217;obbligo di rispettare le prescrizioni del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe lo stesso ricorrente a riconoscere che la legge impugnata non deroga all\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta e ai vincoli dettati dal piano paesaggistico. Peraltro, il ricorrente non avrebbe tenuto conto della particolare tutela che la disciplina appresta per le \u0026#171;aree maggiormente sensibili\u0026#187; e avrebbe privilegiato una interpretazione non conforme a Costituzione al solo scopo di \u0026#171;censurare scelte lato sensu politiche del legislatore regionale\u0026#187;, concernenti il diverso profilo urbanistico-edilizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Nel merito, la questione non sarebbe comunque fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina impugnata non escluderebbe in alcun modo la pianificazione congiunta, obbligatoria con esclusivo riguardo a beni vincolati, e non derogherebbe n\u0026#233; al regime della pianificazione paesaggistica n\u0026#233; a quello dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica. Essa si limiterebbe a consentire incrementi volumetrici minimi e inciderebbe su aree gi\u0026#224; completamente edificate, al fine di ridurre il consumo di suolo, di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di migliorarne le prestazioni energetiche. La tutela dei beni vincolati sarebbe pur sempre assicurata dalla valutazione di compatibilit\u0026#224; con i valori ambientali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla dedotta lesione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., le censure sarebbero inammissibili e comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Il ricorrente non avrebbe illustrato le ragioni del contrasto con il parametro costituzionale evocato. Il motivo di ricorso, formulato in termini generici, sarebbe pertanto inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; La censura sarebbe comunque, nel merito, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ribadisce che la legge impugnata non contrasta con l\u0026#8217;obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico n\u0026#233; \u0026#171;influisce negativamente sui percorsi di collaborazione con lo Stato\u0026#187;. La pianificazione paesaggistica sarebbe, difatti, salvaguardata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Inammissibile e comunque non fondato sarebbe anche il terzo motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Il ricorrente non avrebbe chiarito per quali ragioni il principio di leale collaborazione sia stato violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Le doglianze del ricorrente non sarebbero comunque fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa proroga impugnata non violerebbe gli accordi gi\u0026#224; conclusi tra la Regione autonoma Sardegna e lo Stato n\u0026#233; interferirebbe con la fruttuosa attivit\u0026#224; di collaborazione per la verifica del piano paesaggistico vigente, relativo agli ambiti costieri, e per l\u0026#8217;approvazione congiunta del piano riferito agli ambiti interni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria illustrativa, per ribadire le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva che gli interventi consentiti dalla disposizione impugnata attengono al solo ambito urbanistico-edilizio e insistono in zone \u0026#171;completamente urbanizzate e anche del tutto edificate\u0026#187;. Tali interventi sarebbero finalizzati a migliorare il patrimonio edilizio esistente, mediante la realizzazione di \u0026#171;modeste cubature aggiuntive\u0026#187;, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e dell\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe previsioni prorogate dalla disciplina impugnata si riconnetterebbero all\u0026#8217;intesa sul \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, che prevede la validit\u0026#224; temporalmente definita, non superiore a diciotto mesi, delle leggi regionali attuative, \u0026#171;salvo diverse determinazioni delle singole regioni\u0026#187; e impone il rispetto delle prescrizioni in tema di paesaggio. La legge reg. Sardegna n. 17 del 2020 sarebbe coerente con la normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso statale sovrapporrebbe \u0026#171;il piano delle deroghe alle competenze urbanistiche degli enti locali\u0026#187; con quello diverso \u0026#171;della tutela dei valori paesaggistici\u0026#187;. Spetterebbe peraltro alla Regione autonoma Sardegna, in quanto titolare di potest\u0026#224; legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, \u0026#171;stabilire i modelli urbanistici e modificarli, in modo temporaneo o anche permanente\u0026#187;, cos\u0026#236; da bilanciare l\u0026#8217;esigenza di apprestare adeguate opere di urbanizzazione con quella di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di suolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva, infine, che il mancato espresso richiamo della normativa di tutela del paesaggio non pu\u0026#242; essere considerato come una deroga alle relative previsioni, anche con riguardo alla pianificazione paesaggistica congiunta, imposta solo per \u0026#171;specifici e ben individuati beni paesaggistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nelle difese scritte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 70 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, l\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata proroga fino al 31 dicembre 2020 le previsioni della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), che, ad avviso del ricorrente, consentirebbero \u0026#171;la realizzazione di volumi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici\u0026#187; anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in virt\u0026#249; del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto delle numerose proroghe disposte in precedenza dal legislatore regionale, si riscontrerebbe una \u0026#171;sostanziale stabilizzazione\u0026#187; delle deroghe consentite dall\u0026#8217;originaria disciplina, caratterizzata da una durata temporale circoscritta e riguardante i soli \u0026#171;interventi \u0026#8220;straordinari\u0026#8221;\u0026#187;, e sarebbe pertanto notevolmente pi\u0026#249; elevato \u0026#171;il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri assume che l\u0026#8217;ultima proroga prevista dalla normativa regionale renda stabile \u0026#171;una disciplina eccezionale, in quanto volta a consentire realizzazione di volumi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici\u0026#187; e si ponga in contrasto, sotto molteplici profili, con lo statuto speciale e con la Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il ricorrente, in primo luogo, impugna l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020 in riferimento all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale, \u0026#171;come attuato mediante il d.P.R. n. 480 del 1975\u0026#187;, e all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., \u0026#171;rispetto alla quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143, 145 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa potest\u0026#224; legislativa in materia di edilizia e urbanistica, attribuita alla Regione autonoma Sardegna dall\u0026#8217;art. 3, lettera f), dello statuto speciale, sarebbe vincolata al rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono l\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta \u0026#171;rispetto ai beni paesaggistici sottoposti a tutela\u0026#187; e sanciscono la prevalenza del piano paesaggistico su tutti gli altri atti di pianificazione territoriale e urbanistica, in coerenza con il valore imprescindibile dell\u0026#8217;impronta unitaria della pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi consentiti dalla disposizione impugnata non si armonizzerebbero con il \u0026#171;necessario quadro di riferimento\u0026#187; del piano paesaggistico. Elaborato d\u0026#8217;intesa tra Stato e Regione, tale piano individuerebbe le prescrizioni d\u0026#8217;uso applicabili a ciascuna area tutelata, \u0026#171;la tipologia delle trasformazioni compatibili, di quelle vietate e le condizioni delle eventuali trasformazioni\u0026#187;, al fine di evitare che, in occasione del rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche, le trasformazioni siano valutate \u0026#171;in modo parcellizzato e non nell\u0026#8217;ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn Sardegna \u0026#8211; precisa il ricorrente \u0026#8211; sarebbe stato approvato il 5 settembre 2006 soltanto il piano paesaggistico per le aree costiere, che nel frattempo non sarebbe stato adeguato. Per le aree interne, il piano paesaggistico non sarebbe stato ancora definito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alla previsione impugnata, la disciplina derogatoria si applicherebbe anche alle aree interne dell\u0026#8217;isola, in difetto di una pianificazione paesaggistica, e alle aree costiere, sottoposte a una pianificazione paesaggistica \u0026#171;non adeguata al Codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il legislatore regionale, con l\u0026#8217;ulteriore proroga della disciplina riguardante il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, si sottrarrebbe arbitrariamente \u0026#171;al proprio obbligo di redazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali del piano paesaggistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente argomenta che i diritti costituzionali come \u0026#171;l\u0026#8217;interesse alla tutela del paesaggio e il principio di copianificazione\u0026#187; possono essere sacrificati soltanto \u0026#171;per ragioni eccezionali, per un limitato arco temporale\u0026#187; (si richiama la sentenza di questa Corte n. 186 del 2013). Nel caso di specie, per contro, il sacrificio degli interessi costituzionalmente rilevanti si protrarrebbe per un tempo indefinito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 9 Cost., \u0026#171;anche in relazione all\u0026#8217;articolo 117, secondo comma, lett. s)\u0026#187; Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa impugnata, nel disporre \u0026#171;la proroga sine die\u0026#187; di una disciplina lesiva \u0026#171;del principio fondamentale di co-gestione e co-pianificazione del territorio e del paesaggio\u0026#187;, sarebbe \u0026#171;potenzialmente pregiudizievole per la tutela del paesaggio, che ha valenza di interesse costituzionale primario e assoluto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ribadisce che l\u0026#8217;obbligo della \u0026#171;co-pianificazione tra Stato e Regione per i beni paesaggistici\u0026#187; \u0026#232; \u0026#171;l\u0026#8217;architrave del sistema di tutela\u0026#187; e non sminuisce \u0026#171;il ruolo centrale, strategico e propositivo dell\u0026#8217;autonomia regionale\u0026#187;, chiamata a confrontarsi \u0026#171;su un piano paritario\u0026#187; con il ruolo non meno cruciale degli uffici periferici dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI beni paesaggistici di ogni Regione, peraltro, trascenderebbero l\u0026#8217;ambito locale, in quanto \u0026#171;beni comuni riferibili all\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; nazionale\u0026#187;. In quest\u0026#8217;orizzonte si inquadrerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia, infine, la violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), che presiederebbe a tutti i rapporti tra Stato e Regioni e imporrebbe di tenere fede agli impegni assunti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Sardegna avrebbe adottato \u0026#171;iniziative unilaterali e reiterate\u0026#187;, in contrasto con il \u0026#171;percorso di collaborazione gi\u0026#224; proficuamente avviato con lo Stato\u0026#187;, e si sarebbe cos\u0026#236; arbitrariamente sottratta all\u0026#8217;impegno di redazione congiunta del piano paesaggistico con il Ministero dei beni e delle attivit\u0026#224; culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre delimitare, preliminarmente, il tema del decidere sottoposto allo scrutinio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 17, comma 2, della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), la vigenza delle disposizioni derogatorie \u0026#232; stata differita fino al 31 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ulteriore proroga, menzionata dalla parte resistente nella memoria illustrativa, \u0026#232; stata impugnata in via autonoma dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 22 del reg. ric. del 2021. Lo scrutinio di questa Corte \u0026#232; circoscritto, pertanto, alla sola proroga fino al 31 dicembre 2020 e non si estende all\u0026#8217;ultimo differimento sancito dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate in una prospettiva unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse si incentrano sulla deroga alla pianificazione paesaggistica e all\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Occorre prendere le mosse dalle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; che, in linea preliminare, ha formulato la parte resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il ricorrente avrebbe omesso di sperimentare una interpretazione adeguatrice della disciplina impugnata, che non pregiudicherebbe la tutela del paesaggio e riguarderebbe i soli aspetti urbanistico-edilizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La difesa dello Stato non avrebbe neppure dato conto delle specifiche previsioni che il legislatore regionale ha dettato, allo scopo di circoscrivere la portata della deroga e di escludere dal suo ambito applicativo i beni vincolati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Ad avviso della Regione autonoma Sardegna, tali carenze nella ricostruzione del quadro normativo impedirebbero di comprendere per quale ragione siano violati i parametri costituzionali evocati, con particolare riguardo agli artt. 9 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mero richiamo all\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; della pianificazione congiunta non consentirebbe di superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le eccezioni sono fondate, nei limiti e per i motivi che saranno di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione si pone in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2021, punto 2.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (fra le molte, sentenza n. 95 del 2021, punto 2.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il ricorrente non ha ottemperato a tale onere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnazione concerne una disposizione che proroga, facendo seguito ad altre proroghe, la vigenza di precedenti disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale si limita a passare in rassegna la successione delle proroghe delle previsioni a partire dalla legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, fino a quella sancita dalla normativa impugnata. I rilievi del ricorrente si esauriscono nel richiamo all\u0026#8217;incidenza delle proroghe, nel loro concatenarsi, sulle \u0026#171;disposizioni temporanee di cui al Titolo II \u0026#8211; Capo I \u0026#8220;Norme per il miglioramento del patrimonio esistente\u0026#8221; della legge regionale n. 8 del 2015\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell\u0026#8217;assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto corroborare tale dato, meritevole di attenta considerazione, con la disamina del contenuto delle disposizioni prorogate, che sola avrebbe potuto dimostrare l\u0026#8217;eventuale conflitto con la pianificazione paesaggistica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mero richiamo all\u0026#8217;elemento temporale non \u0026#232; sufficiente a illustrare il senso e il fondamento delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; La disposizione di proroga, difatti, rivela il suo contenuto precettivo nell\u0026#8217;interazione con le previsioni cui si raccorda, nel differirne il termine di vigenza. Una considerazione dell\u0026#8217;ultima modificazione, avulsa dalla complessa trama normativa in cui si colloca, non consente di far luce sui profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disciplina che, nell\u0026#8217;avvicendarsi delle proroghe, si presenta unitaria e inscindibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali profili si incentrano sulla lesione della sfera di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), che il ricorrente riconnette al mero perdurare di una disciplina transitoria. La violazione del riparto delle competenze, tuttavia, deve essere valutata con riguardo alla normativa originaria, di volta in volta prorogata, e non pu\u0026#242; essere esclusa soltanto sulla base della sua temporaneit\u0026#224;. Si pu\u0026#242; ravvisare un carattere lesivo della proroga, con riguardo alle attribuzioni legislative dello Stato, solo se tale carattere sia insito anche nella disposizione differita nel suo termine iniziale di efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul contenuto delle disposizioni oggetto di proroga, che si saldano a quelle impugnate, il ricorrente non offre, invece, ragguagli di sorta e si limita a evidenziare che si tratta di una disciplina derogatoria, dapprima applicabile per un arco temporale limitato. Tale normativa consentirebbe la realizzazione di volumi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici e a sua volta si collocherebbe nell\u0026#8217;alveo della disciplina derogatoria del \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; regionale, dettata dalla legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell\u0026#8217;economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; lo stesso ricorrente a ricordare che la disciplina oggetto dell\u0026#8217;impugnato differimento \u0026#232; \u0026#171;articolata\u0026#187;, senza fornire, tuttavia, ulteriori indicazioni in merito all\u0026#8217;adombrata complessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn\u0026#8217;accurata ricostruzione del quadro normativo sarebbe stata ancor pi\u0026#249; necessaria alla luce tanto del carattere eterogeneo delle previsioni prorogate, contraddistinte da molteplici e dettagliati presupposti applicativi, quanto del susseguirsi di interventi legislativi che ne hanno via via mutato il contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, l\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, nel definire l\u0026#8217;ambito temporale di applicazione della disciplina finalizzata al \u0026#171;miglioramento del patrimonio esistente\u0026#187;, si riferisce all\u0026#8217;intero Capo I del Titolo II, che investe i profili pi\u0026#249; disparati. La disciplina dettata dal legislatore regionale spazia dagli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente (art. 30) e di incremento volumetrico delle strutture destinate all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; turistico-ricettive (art. 31) agli interventi per il riuso e il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti (art. 32) e per il riuso degli spazi di grande altezza (art. 33).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina \u0026#232; stata poi modificata dalla legge della Regione Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente trascura del tutto di confrontarsi con le molteplici articolazioni e con la rilevante evoluzione del dato normativo, elementi cruciali ai fini del corretto inquadramento delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Il ricorrente, inoltre, pur censurando in via prioritaria la violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente, non ha allegato in maniera puntuale, n\u0026#233; dimostrato che una complessa disciplina preordinata, per sua stessa ammissione, a incrementare \u0026#171;il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica\u0026#187; interferisca anche con il diverso profilo della tutela del paesaggio. Non si rinvengono argomenti risolutivi per affermare che la disciplina impugnata confligga con le previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, qualificate come \u0026#171;norme interposte\u0026#187; e dotate di forza cogente anche in mancanza di un espresso richiamo da parte della legislazione regionale (sentenza n. 124 del 2021, punto 5.4.3.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; reputare sufficiente, a tale riguardo, la diffusa esposizione in merito al carattere sovraordinato della pianificazione paesaggistica e all\u0026#8217;obbligo di elaborazione congiunta. Gli argomenti prospettati dal ricorrente prescindono dalla particolarit\u0026#224; della normativa censurata e non avvalorano l\u0026#8217;assunto che, nel caso di specie, sia stato compromesso quel valore unitario e prevalente della pianificazione paesaggistica. Tale valore mantiene intatta la sua forza imperativa anche con riguardo alle leggi regionali attuative del \u0026#8220;piano casa\u0026#8221;, piano che, pur nelle sue differenti versioni, deve essere sottoposto a stretta interpretazione per quel che attiene alla sua portata derogatoria (sentenza n. 217 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si offrono elementi decisivi per ritenere che la proroga impugnata, nella sua connessione con la disciplina originaria, contrasti con l\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta nelle ipotesi delineate dall\u0026#8217;art. 135, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla diversa vicenda del mancato adeguamento del piano paesaggistico relativo alle aree costiere e della mancata approvazione del piano delle aree interne, il ricorrente non spiega quale nesso intercorra con la censurata disciplina di proroga n\u0026#233; deduce in maniera univoca la violazione delle intese preliminari, che scandiscono il percorso di approvazione definitiva del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le segnalate lacune nella ricostruzione del sistema normativo in cui la previsione impugnata si colloca convergono nel rendere inammissibili le questioni, nei termini in cui sono state prospettate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini), promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Norme per il miglioramento del patrimonio esistente - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini - Prevista applicazione delle disposizioni inerenti alla realizzazione di volumi edilizi, fino all\u0027entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44133","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte costituzionale - Limitazione dell\u0027oggetto delle questioni alla sola proroga disposta dalla norma impugnata, e non anche a quella successiva oggetto di autonoma impugnazione.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020, lo scrutinio di costituzionalità è circoscritto alla sola proroga fino al 31 dicembre 2020 delle previsioni della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e non si estende all\u0027ultimo differimento, fino al 31 dicembre 2023, sancito dal legislatore regionale con l\u0027art. 17, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, impugnato in via autonoma dal Governo.","numero_massima_successivo":"44134","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"24/06/2020","data_nir":"2020-06-24","numero":"17","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44134","titoletto":"Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ulteriore proroga, al 31 dicembre 2020, di deroghe alla pianificazione paesaggistica e all\u0027obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di tutela del paesaggio e di leale collaborazione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Incompleta ricostruzione del sistema normativo di riferimento - Conseguente carente motivazione a fondamento dell\u0027impugnazione - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del sistema normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 3 dello statuto reg. Sardegna e agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e 120 Cost. - dell\u0027art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020, che proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2020, le previsioni della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in materia di deroghe alla pianificazione paesaggistica e all\u0027obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione. Il ricorrente non ha ottemperato all\u0027onere di fornire un\u0027adeguata motivazione a fondamento dell\u0027impugnazione, avendo omesso di procedere ad una accurata ricostruzione del sistema normativo in cui la previsione impugnata si colloca, che sarebbe stata ancor più necessaria alla luce tanto del carattere eterogeneo delle previsioni prorogate, contraddistinte da molteplici e dettagliati presupposti applicativi, quanto del susseguirsi di interventi legislativi che ne hanno via via mutato il contenuto. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato in maniera puntuale, né dimostrato che una complessa disciplina preordinata a incrementare il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica interferisca anche con il diverso profilo della tutela del paesaggio. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 124 del 2021 e n. 217 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eL\u0027esigenza di un\u0027adeguata motivazione a fondamento dell\u0027impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l\u0027onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 95 del 2021 e n. 20 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44133","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"24/06/2020","data_nir":"2020-06-24","numero":"17","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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