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costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell\u0027ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), promosso con ordinanza del 17 settembre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro il Ministero del tesoro \u0026#8211;  Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0027anno 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Udito\u003c/I\u003e nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di un giudizio per l\u0027annullamento del provvedimento con il quale la Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della pensione di riversibilit\u0026#224; in favore dei due orfani maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ha sollevato, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell\u0027ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilit\u0026#224;, l\u0027equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all\u0027universit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il rimettente premette che tale equiparazione \u0026#232; stata disposta con l\u0027art. 17, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che tale norma \u0026#232; inapplicabile, \u003cI\u003eratione temporis,\u003c/I\u003e alla fattispecie in giudizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva che, proprio in considerazione dell\u0027efficacia non retroattiva della norma suindicata \u0026#8211; che ha lasciato, perci\u0026#242;, immodificata la situazione di discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente \u0026#8211; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha dichiarato l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 38 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), recante norma analoga a quella impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La suddetta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale riguarda tuttavia soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non incide perci\u0026#242; sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni ai sanitari (cos\u0026#236; come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all\u0027entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a quest\u0027ultima cassa, l\u0027identica situazione di disparit\u0026#224; tra le due categorie di orfani, ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza. Lesione, nella specie, tanto pi\u0026#249; evidente in quanto sia la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono perci\u0026#242; considerarsi \u0026#8211; ad avviso del rimettente \u0026#8211; facenti parte di un unico sistema previdenziale. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.\u0026#8211; La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, con riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell\u0027ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilit\u0026#224;, per il periodo anteriore all\u0027entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l\u0027equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all\u0027universit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#171;la regola generale della non confrontabilit\u0026#224;\u0026#187; dei sistemi previdenziali \u0026#171;ai fini dell\u0027art. 3 Cost. [\u0026#8230;] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza\u0026#187; (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio \u0026#8211; e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di riversibilit\u0026#224; non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari \u0026#8211; questa Corte \u0026#232;, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell\u0027istituto della riversibilit\u0026#224; la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.\u0026#8211; Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale \u0026#8211; da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi \u0026#8211; va, dunque, dichiarata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilit\u0026#224;, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universit\u0026#224; o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di et\u0026#224;. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara \u003c/I\u003el\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell\u0027ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilit\u0026#224;, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universit\u0026#224; o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di et\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Presidente e Redattore  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilit\u0026#224; a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) - Soggetti beneficiari - Orfani maggiorenni iscritti all\u0027Universit\u0026#224; o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di et\u0026#224; - Mancata previsione","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"29983","titoletto":"SENT. 433/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA – PENSIONI DEI SANITARI – TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INDIRETTO E DI RIVERSIBILITÀ – EQUIPARAZIONE AGLI ORFANI MINORENNI DEGLI ORFANI MAGGIORENNI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ – MANCATA PREVISIONE – IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI ORDINAMENTI PREVIDENZIALI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.","testo":"Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli organi maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Alla luce, infatti, del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la regola della non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza”, la Corte è già pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano  la parificazione tra le due categorie di orfani, escludendo, in tal modo, dall’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni.\r\n- V. citate, sentt. nn. 454 del 1992 e 366 del 1988.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"06/07/1939","data_nir":"1939-07-06","numero":"1035","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art30"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"06/07/1939","data_nir":"1939-07-06","numero":"1035","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art31"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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