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IV-ter, n. 11-A).","atti_registro":"confl. pot. mer. 4/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 241\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), promosso dalla Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, con ricorso notificato il 14 marzo 2022, depositato in cancelleria il 18 marzo 2022, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Camera dei deputati; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall\u0026#8217;allora deputato Stefano Esposito \u0026#8211; contenute nello scritto pubblicato il 1\u0026#176; settembre 2012, sulla sua pagina Facebook \u0026#8211; fossero espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso \u0026#232; promosso nell\u0026#8217;ambito del giudizio penale avviato nei confronti del deputato Esposito, imputato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), poich\u0026#233;, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/stefanoesposito pubblicato il 1\u0026#176; settembre 2012, avrebbe offeso la reputazione di D. L., G. V. e G. R., affermando: \u0026#171;stanotte durante l\u0026#8217;attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un p\u0026#242; chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto coordinato da [D. L.], portavoce di [G. R.] che \u0026#232; agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A seguito della querela presentata dalle persone offese, il pubblico ministero ha esercitato l\u0026#8217;azione penale, ritenendo che le affermazioni dell\u0026#8217;imputato avessero contenuto diffamatorio e fossero aggravate dall\u0026#8217;attribuzione di fatti determinati e dalla diffusione dell\u0026#8217;offesa con un mezzo di pubblicit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel corso del giudizio, l\u0026#8217;imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il Tribunale adito disponesse la trasmissione degli atti per le determinazioni di cui all\u0026#8217;art. 3, commi 3 e 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il Tribunale di Torino, ritenendo \u0026#171;non del tutto evidente n\u0026#233; la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito n\u0026#233; la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilit\u0026#224;, con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione\u0026#187;, il 7 novembre 2017 ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il processo fino alla relativa decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn seguito alla comunicazione del Presidente del Senato, secondo cui all\u0026#8217;epoca dei fatti l\u0026#8217;imputato apparteneva all\u0026#8217;altro ramo del Parlamento, gli atti sono stati trasmessi alla Camera dei deputati con ordinanza del 6 dicembre 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Giunta per le autorizzazioni della Camera, con richiesta di deliberazione presentata alla Presidenza il 3 dicembre 2019, ritenuti sussistenti i presupposti per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68 Cost., ha trasmesso la relazione all\u0026#8217;aula, esprimendosi per l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle dichiarazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nella seduta del 24 marzo 2021, accogliendo la proposta della Giunta, l\u0026#8217;Assemblea della Camera dei deputati ha deliberato che \u0026#171;i fatti per i quali \u0026#232; in corso il procedimento [\u0026#8230;] concernono opinioni espresse [da Stefano Esposito] nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Da tanto prende avvio l\u0026#8217;insorto conflitto. Ad avviso del Tribunale di Torino, infatti, va annullata la deliberazione della Camera dei deputati che preclude il sindacato giurisdizionale sul fatto oggetto di imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il Tribunale premette che lo scritto dell\u0026#8217;on. Esposito, pubblicato su un social network, rientra nell\u0026#8217;ambito delle dichiarazioni rese extra moenia, tipologia in relazione alla quale questa Corte richiede, al fine di ravvisarne il nesso con la funzione parlamentare, la presenza di due concorrenti requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl primo di essi \u0026#232; rappresentato dal legame temporale fra attivit\u0026#224; parlamentare ed attivit\u0026#224; esterna, tale da far s\u0026#236; \u0026#171;che questa venga ad assumere una finalit\u0026#224; divulgativa della prima\u0026#187;; il secondo consiste, invece, nella \u0026#171;sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di l\u0026#224; delle formule letterarie usate, non essendo sufficiente n\u0026#233; un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, n\u0026#233; un mero \u0026#8220;contesto politico\u0026#8221; entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 144 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Poste tali considerazioni, il Tribunale osserva poi che il riconoscimento del nesso funzionale fra la pubblicazione in questione e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare posta in essere, in epoca antecedente, dall\u0026#8217;on. Esposito si basa sulla documentazione fornita dallo stesso interessato all\u0026#8217;organo deliberante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale documentazione comproverebbe la sussistenza di una \u0026#171;personale battaglia politica\u0026#187; del predetto in favore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocit\u0026#224; Torino-Lione, che ha costituito \u0026#171;un tema centrale della sua attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;, per la quale \u0026#171;\u0026#232; stato destinatario di un gran numero di querele, allo stato quasi tutte archiviate, sporte da esponenti e sostenitori del movimento cosiddetto \u0026#8220;no-TAV\u0026#8221;, a cui appartengono anche G. V., G. R. e D. L., [\u0026#8230;] presentatori della querela da cui trae origine il procedimento\u0026#187; (relazione della Giunta per le autorizzazioni del 3 dicembre 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tale documentazione viene scrutinata, nel dettaglio, con indicazione delle ragioni per le quali essa non sarebbe idonea a supportare il giudizio di sussistenza del nesso funzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Su tali basi, il Tribunale evidenzia che gli interventi antecedenti le dichiarazioni oggetto di processo, addotti dalla Giunta a sostegno dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle affermazioni riportate nel capo di imputazione, non presentano la \u0026#171;sostanziale corrispondenza\u0026#187; necessaria a far ritenere sussistente il nesso funzionale, e che, pertanto, le accuse rivolte dall\u0026#8217;on. Esposito alle tre persone offese appaiono \u0026#171;connesse soltanto latu sensu all\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia rigettato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Camera premette che l\u0026#8217;on. Esposito \u0026#171;\u0026#232; da sempre un convinto sostenitore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocit\u0026#224; sulla tratta Torino-Lione\u0026#187; e che \u0026#171;su tale tema [\u0026#8230;] ha svolto un\u0026#8217;intensa attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo agli atti tipici di esercizio della funzione parlamentare, gi\u0026#224; presi in esame dal Tribunale ricorrente, la Camera osserva che essi non andrebbero valutati \u0026#171;in maniera singola, separata, frammentaria ed episodica\u0026#187;, ma, piuttosto, come il riflesso della \u0026#171;pregressa attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187; del deputato Esposito, intesa a criticare le manifestazioni violente del cosiddetto movimento no-TAV, rivolgendo censure anche a \u0026#171;specifiche personalit\u0026#224;\u0026#187; di esso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini della insindacabilit\u0026#224;, in ogni caso, non sarebbe indispensabile individuare uno specifico atto parlamentare dell\u0026#8217;on. Esposito che si riferisca puntualmente agli scontri avvenuti nella notte del 31 agosto 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Oltre a tali ultimi atti, la Camera riproduce il testo di ulteriori interventi svolti dal deputato Esposito in aula, con i quali egli ha ripetutamente denunciato la presenza di gruppi intenzionati ad azioni violente contro il cantiere, alimentati da \u0026#171;noti esponenti dei centri sociali\u0026#187; e da \u0026#171;sindaci che hanno scelto la piazza, molto spesso violenta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali atti, secondo la Camera, \u0026#171;confermano [\u0026#8230;] la continuit\u0026#224; e l\u0026#8217;assiduit\u0026#224; delle denunce in sede parlamentare\u0026#187; da parte dell\u0026#8217;on. Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, il deputato Esposito avrebbe fatto menzione dei fatti del 31 agosto 2012 nell\u0026#8217;intervento in aula del 4 ottobre 2012, e sarebbe tornato sul tema con atti parlamentari posti in essere nella successiva legislatura, ove egli era divenuto senatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Camera, la \u0026#171;finalit\u0026#224; divulgativa\u0026#187; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare, tale da assicurare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle dichiarazioni, sarebbe compatibile con \u0026#171;atti tipici successivi\u0026#187; ai fatti, purch\u0026#233; prevedibili sulla base della specifica situazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La Camera dei deputati si sofferma, poi, sulle biografie delle tre persone offese dal reato del quale conosce il Tribunale di Torino, osservando che G. R. e D. L. sarebbero esponenti di un centro sociale dedito alla violenza in Val di Susa, e sarebbero stati anche penalmente condannati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto a G. V., vice sindaco di un Comune di quei luoghi, sovente avrebbe preso parte a sua volta \u0026#171;a manifestazioni, anche \u0026#8220;facinorose\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tali aspetti, la Camera riconosce i profili degli agitatori e dei sindaci locali, la cui azione \u0026#232; stata pi\u0026#249; volte denunciata dall\u0026#8217;on. Esposito in sede parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe ulteriore conferma della corrispondenza tra quanto affermato su Facebook dal deputato Esposito, e quanto gi\u0026#224; rilevato da quest\u0026#8217;ultimo con atti parlamentari tipici.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali procede a carico del membro del Parlamento Stefano Esposito, per il delitto di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, commesso in danno di D. L., G. V. e G. R., concernono opinioni espresse da un parlamentare nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. Il ricorso chiede, pertanto, l\u0026#8217;annullamento della deliberazione di insindacabilit\u0026#224; della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Deve essere confermata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 35 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2021 e n. 133 del 2018; ordinanza n. 148 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, \u0026#232; pacifica la legittimazione passiva della Camera, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 133 e n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che Stefano Esposito fosse senatore della Repubblica al tempo della proposizione dell\u0026#8217;odierno conflitto non incide sul riconoscimento alla sola Camera della legittimazione passiva, posto che le dichiarazioni di cui si \u0026#232; affermata la insindacabilit\u0026#224; sono state rilasciate quando l\u0026#8217;imputato era deputato (sentenze n. 110 del 2021, n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La Camera ha reputato insindacabile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. la seguente dichiarazione pubblicata da Stefano Esposito sulla propria pagina Facebook il 1\u0026#176; settembre 2012: \u0026#171;stanotte durante l\u0026#8217;attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po\u0026#8217; chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto coordinato da [D. L.], portavoce di [G. R.] che \u0026#232; agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Torino ritiene che tale frase, testualmente riprodotta nel ricorso per conflitto di attribuzioni, non sia divulgativa di alcun atto parlamentare attribuibile al deputato Esposito, con la conseguenza di non poter essere ritenuta opinione espressa nell\u0026#8217;esercizio della funzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa della Camera dei deputati obietta che Stefano Esposito ha posto in essere, durante il proprio mandato in Parlamento, \u0026#171;un\u0026#8217;intensa attivit\u0026#224; parlamentare\u0026#187;, volta sia a \u0026#171;stigmatizzare le manifestazioni di protesta\u0026#187; contro i lavori relativi alla realizzazione in Val di Susa della linea ferroviaria dell\u0026#8217;alta velocit\u0026#224; (TAV), sia a sottolineare che tali manifestazioni erano degenerate in reiterati atti di violenza, anche nei confronti delle forze dell\u0026#8217;ordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto a questi episodi, il deputato Esposito avrebbe pi\u0026#249; volte denunciato il ruolo di sostenitori e fiancheggiatori svolto sia da sindaci locali, sia da membri di centri sociali, cos\u0026#236; coinvolgendo le persone offese dal reato, che rivestono l\u0026#8217;una il ruolo di vice sindaco di un Comune della Val di Susa, e le altre quello di attivisti di un centro sociale che si oppone ai lavori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Camera ha indicato numerosi atti parlamentari attribuibili all\u0026#8217;on. Esposito, a comprova di tali affermazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriverebbe che le dichiarazioni pubblicate su Facebook, e riferite ad un \u0026#171;attacco al cantiere di Chiomonte\u0026#187; nella sera del 31 agosto 2012, dovrebbero essere valutate non in \u0026#171;maniera singola, separata, frammentaria ed episodica\u0026#187;, ma come una divulgazione delle opinioni pi\u0026#249; volte espresse dal deputato Esposito, mediante gli atti parlamentari cos\u0026#236; indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il ricorso \u0026#232; fondato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l\u0026#8217;espletamento delle sue funzioni \u0026#8211; al quale \u0026#232; subordinata la prerogativa dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. \u0026#8211; \u0026#232; necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015), vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest\u0026#8217;ultima (sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; aggiunto che non \u0026#232; \u0026#171;da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare\u0026#187; (sentenze n. 133 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il conflitto in esame concerne la delibera parlamentare di insindacabilit\u0026#224; di una dichiarazione resa extra moenia, con la quale l\u0026#8217;on. Esposito non si \u0026#232; limitato a segnalare alla pubblica opinione la circostanza che il cantiere TAV veniva reso oggetto di azioni violente da parte di membri di gruppi sociali, con il sostegno di amministratori locali non meglio identificati, come pi\u0026#249; volte denunciato con atti tipici in Parlamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, la dichiarazione oggetto del processo penale non solo si riferisce ad un episodio particolare, ossia alla presunta aggressione del 31 agosto 2012 in danno del cantiere, ma soprattutto aggiunge l\u0026#8217;attribuzione alle persone offese dal reato, nominalmente individuate, di un fatto specifico, ossia di avere avvisato i \u0026#171;teppisti\u0026#187; dei \u0026#171;movimenti della polizia\u0026#187;, cos\u0026#236; dando loro un \u0026#171;supporto\u0026#187; operativo del tutto peculiare, attraverso un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di delazione che sarebbe stata avviata dal vice sindaco G. V., e sfruttata da D. L. e G. R. per coordinare l\u0026#8217;azione violenta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, n\u0026#233; la relazione della Giunta per le autorizzazioni, n\u0026#233; la deliberazione della Camera del 24 marzo 2021, n\u0026#233; la difesa della Camera stessa indicano atti parlamentari dell\u0026#8217;on. Esposito, anteriori o contestuali alle dichiarazioni oggetto dell\u0026#8217;imputazione, che abbiano un contenuto corrispondente a quanto pubblicato su Facebook, vale a dire che denuncino la pretesa delazione appena indicata, e l\u0026#8217;uso di coordinamento dell\u0026#8217;azione violenta che ne sarebbe stato fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; A tal fine, non possono avere rilievo \u0026#8211; secondo la giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; gli atti parlamentari posteriori alla dichiarazione reputata insindacabile, perch\u0026#233;, per definizione, quest\u0026#8217;ultima non pu\u0026#242; essere divulgativa dei primi (ex plurimis, sentenza n. 55 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; vale anzitutto per gli interventi in aula dell\u0026#8217;8, 14 e 28 maggio 2013 e del 3, 11 e 23 luglio 2013, menzionati nell\u0026#8217;atto di costituzione della Camera. Analoga conclusione va poi tratta quanto all\u0026#8217;intervento in aula del 4 ottobre 2012, che non solo non accenna al fatto specifico oggetto dell\u0026#8217;imputazione penale, riferendosi genericamente alle azioni violente contro il cantiere TAV dell\u0026#8217;estate 2012, ma si situa comunque ad una significativa distanza temporale dalla dichiarazione su Facebook del 1\u0026#176; settembre precedente (ex plurimis, sentenza n. 258 del 2006, che esclude il nesso funzionale quando l\u0026#8217;atto parlamentare \u0026#232; successivo di oltre dieci giorni dalla dichiarazione resa extra moenia; inoltre, sentenza n. 435 del 2002, con riferimento ad una cesura di otto giorni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pu\u0026#242; perci\u0026#242; escludere la \u0026#171;sostanziale contestualit\u0026#224;\u0026#187; tra atto parlamentare e dichiarazione incriminata (sentenza n. 97 del 2008), e che il primo fosse \u0026#171;gi\u0026#224; preannunciato\u0026#187; o comunque \u0026#171;prevedibile sulla base della specifica situazione\u0026#187; il 1\u0026#176; settembre 2012, quando tale dichiarazione \u0026#232; stata resa pubblica (sentenza n. 335 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con riguardo agli atti di esercizio della funzione parlamentare da parte del deputato Esposito anteriori al 1\u0026#176; settembre 2012, indicati dalla difesa della Camera e in parte gi\u0026#224; valutati dal Tribunale di Torino, molti di essi hanno senza dubbio per oggetto le violente azioni di sabotaggio al cantiere TAV, paventate o attribuite talvolta a esponenti dei centri sociali, con l\u0026#8217;appoggio di amministratori locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in particolare, degli interventi in aula svolti durante le sedute n. 384 e n. 386, rispettivamente del 18 e 20 ottobre 2010, la seduta n. 489 del 21 giugno 2011, la seduta n. 494 del 30 giugno 2011, la seduta n. 611 del 26 marzo 2012; la seduta n. 614 del 29 marzo 2012 e la seduta n. 644 del 24 aprile 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogo contenuto hanno l\u0026#8217;intervento relativo alla mozione n. 1-00437 del 22 settembre 2010, l\u0026#8217;interpellanza urgente n. 2-01137 del 28 giugno 2011, la mozione n. 1-00711 del 15 settembre 2011, nonch\u0026#233; la mozione n. 1-00980 del 29 marzo 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tutti i citati casi non vi \u0026#232; alcun riferimento specifico alle persone dei querelanti, n\u0026#233; ad una loro specifica attivit\u0026#224; di propalazione e di successivo impiego di informazioni riservate, concernente \u0026#171;i movimenti della polizia\u0026#187;, ovverosia il fatto che connota la dichiarazione apparsa sulla pagina Facebook dell\u0026#8217;on. Esposito il giorno 1\u0026#176; settembre 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun rilievo possono, infine, assumere l\u0026#8217;interrogazione e l\u0026#8217;interpellanza parlamentare n. 3-00906 del 9 febbraio 2010 e n. 2-00961 dell\u0026#8217;8 febbraio 2011, posto che tali atti si riferiscono all\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di realizzare l\u0026#8217;opera TAV, senza recare cenno a episodi di violenza o boicottaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In definiva, non risulta alcuna opinione, resa nell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato dall\u0026#8217;on. Esposito su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021, affermando erroneamente la insindacabilit\u0026#224; di tale dichiarazione, ha menomato le attribuzioni del Tribunale di Torino, perch\u0026#233; difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; compiuta in sede parlamentare dall\u0026#8217;on. Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale deliberazione va perci\u0026#242; annullata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) annulla, per l\u0026#8217;effetto, la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale a carico di S. E., deputato all\u0027epoca dei fatti, per il reato di cui all\u0027art. 595, commi primo, secondo e terzo, codice penale - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; della Camera dei deputati.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45184","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all\u0027epoca dei fatti - Sussistenza. (Classif. 114003).","testo":"I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell\u0027esercizio delle funzioni attribuite, la volontà del potere cui appartengono. Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all\u0027epoca dei fatti, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all\u0027applicazione dell\u0027art. 68, primo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 110/2021 - mass. 43913; S. 133/2018; S. 59/2018; S. 144/2015; S. 30/2002 - mass. 26778; S. 252/1999 - mass. 24781; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45185","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45185","titoletto":"Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese extra moenia - Insindacabilità - Condizioni - Evidente e qualificato nesso con l\u0027esercizio della funzione parlamentare - Necessità che gli atti parlamentari siano anteriori o contestuali alla dichiarazione - Irrilevanza di quelli posteriori (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza del potere esercitato e conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati riferita alle affermazioni di Stefano Esposito, deputato all\u0027epoca dei fatti, imputato del delitto di diffamazione aggravata di cui all\u0027art. 595 cod. pen.). (Classif. 172005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano la prerogativa dell\u0027insindacabilità di cui all\u0027art. 68, primo comma, Cost. possa coprire anche dichiarazioni rese \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l\u0027esercizio della funzione parlamentare, assumendo carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest\u0027ultima. In ogni caso, gli atti parlamentari devono essere anteriori o contestuali alla dichiarazione reputata insindacabile, mentre quelli successivi ad essa sono per definizione irrilevanti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 265/2014 - mass. 38180; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 55/2014 - mass. 37788; S. 81/2011 - mass. 35479; S. 420/2008 - mass. 33051; S. 97/2008 - mass. 32268; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 258/2006 - mass. 30569; S. 435/2002 - mass. 27325; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, sesta sez. penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0027esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0027art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 24 marzo 2021, doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 11-A. Difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l\u0027attività compiuta in sede parlamentare dall\u0027on. Esposito poiché non risulta alcuna opinione, resa nell\u0027esercizio della funzione parlamentare ed anteriore o contestuale alle dichiarazioni oggetto dell\u0027imputazione, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45184","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"24/03/2021","data_nir":"2021-03-24","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"doc. 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