HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:262
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 3.09257
    "namelookup_time" => 0.000555
    "connect_time" => 0.228435
    "pretransfer_time" => 1.441071
    "size_download" => 35902.0
    "speed_download" => 11609.0
    "starttransfer_time" => 2.421935
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 47906
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 1440820
    "connect_time_us" => 228435
    "namelookup_time_us" => 555
    "pretransfer_time_us" => 1441071
    "starttransfer_time_us" => 2421935
    "total_time_us" => 3092570
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770677677.9279
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:262"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:262 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 22:54:39 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 22:54:39 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"262","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"BARBERA","relatore":"BARBERA","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"09/11/2022","data_decisione":"19/12/2022","data_deposito":"22/12/2022","pubbl_gazz_uff":"28/12/2022","num_gazz_uff":"52","norme":"Art. 31, c. 1°, del decreto legislativo 05/10/2000, n. 334.","atti_registro":"ord. 170/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 262\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra il Ministero dell\u0026#8217;interno e G. S., con ordinanza del 30 giugno 2021, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 giugno 2021 (reg. ord. n. 170 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui fissa il limite massimo di et\u0026#224;, per la partecipazione al concorso per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone di essere investito dell\u0026#8217;appello proposto dal Ministero dell\u0026#8217;interno avverso la sentenza 27 luglio 2020, n. 8783, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato: a) per l\u0026#8217;annullamento del bando di concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato del 2 maggio 2019, per il reclutamento di diciannove psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui prevedeva, all\u0026#8217;art. 3, quale requisito di partecipazione, il non aver compiuto il trentesimo anno di et\u0026#224;, nonch\u0026#233; di altri atti \u0026#8211; tra cui la comunicazione del diniego di partecipazione al concorso, l\u0026#8217;art. 3 del decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno 13 luglio 2018, n. 103 (Regolamento recante norme per l\u0026#8217;individuazione dei limiti di et\u0026#224; per la partecipazione ai concorsi pubblici per l\u0026#8217;accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato) e l\u0026#8217;art. 31 del d.lgs. n. 334 del 2000; b) per l\u0026#8217;accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento delle prove selettive o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Consiglio di Stato, il giudice di primo grado avrebbe errato nell\u0026#8217;accogliere il ricorso ritenendo illegittima la norma regolamentare dettata dall\u0026#8217;art. 3 del d.m. n. 103 del 2018, in quanto essa ha \u0026#171;semplicemente applicato la [\u0026#8230;] disposizione di rango legislativo, di cui all\u0026#8217;articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale stabilisce che per l\u0026#8217;accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia [...] il limite di et\u0026#224; per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, \u0026#232; stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127\u0026#187;. Lo scrutinio di legittimit\u0026#224;, pertanto, avrebbe dovuto riguardare non gi\u0026#224; la norma regolamentare, bens\u0026#236; quella legislativa, comportando la remissione della relativa questione a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla rilevanza, il rimettente osserva come il bando di concorso e il d.m. n. 103 del 2018, impugnati nel giudizio a quo e da cui deriva il limite di trenta anni per l\u0026#8217;accesso al concorso in esame, trovano fondamento nella norma censurata, con la conseguenza che la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della stessa comporterebbe l\u0026#8217;accoglimento del ricorso proposto dall\u0026#8217;unico ricorrente che ha conservato interesse alla decisione e che, essendosi collocato al primo posto della graduatoria in esito alle prove selettive svolte in virt\u0026#249; delle disposte misure cautelari, verrebbe cos\u0026#236; assunto nel ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato premette di non condividere l\u0026#8217;ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272, con cui un\u0026#8217;altra sezione del medesimo Consiglio ha sottoposto, con istanza di rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea la questione interpretativa della compatibilit\u0026#224; con il diritto europeo della normativa nazionale che fissa i limiti massimi di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso a tutti i ruoli direttivi della Polizia di Stato e non solamente a quelli tecnici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il giudice rimettente ritiene che solamente i funzionari del ruolo tecnico e, in particolare, gli psicologi non svolgono, \u0026#171;concretamente ed effettivamente\u0026#187;, attivit\u0026#224; operative ed esecutive, con la conseguenza che, in virt\u0026#249; delle funzioni che gli sono ordinariamente richieste, non sembrerebbe corretto, ragionevole e proporzionato che, per l\u0026#8217;accesso al loro specifico ruolo, sia posto il medesimo limite di et\u0026#224; previsto per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari che espletano funzioni di polizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto limite, in forza della norma censurata vigente all\u0026#8217;epoca di pubblicazione del bando di concorso e, quindi, applicabile ratione temporis, era fissato in trenta anni. Peraltro, nonostante detta norma sia stata modificata dal richiamato art. 7, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;), il suddetto limite di et\u0026#224; \u0026#232; rimasto invariato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La norma censurata, laddove fissa \u0026#171;un limite massimo di trenta anni per la partecipazione al concorso dall\u0026#8217;esterno anche per l\u0026#8217;accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi della Polizia di Stato\u0026#187;, violerebbe pertanto l\u0026#8217;art. 3 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, essa sarebbe intrinsecamente irragionevole, \u0026#171;stante la non particolare necessit\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso a tale ruolo di un\u0026#8217;et\u0026#224; anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso\u0026#187;. Gli psicologi, infatti, svolgono funzioni professionali di tipo specializzato e tecnico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La questione sarebbe non manifestamente infondata anche \u0026#171;per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai diversi limiti di et\u0026#224; previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa\u0026#187;, per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia di Stato, al ruolo degli ufficiali psicologi dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, con riferimento ai primi, l\u0026#8217;art. 46 del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede, per la partecipazione al concorso per l\u0026#8217;accesso alle relative qualifiche iniziali, il limite di et\u0026#224; non superiore ai trentacinque anni, che il d.m. n. 103 del 2018 ha poi fissato, rispettivamente, in trentacinque anni per i medici e in trentadue per i veterinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al ruolo tecnico degli ufficiali dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, in cui sarebbero ricompresi gli ufficiali psicologi, l\u0026#8217;art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare) fissa il limite massimo di et\u0026#224; per la partecipazione al relativo concorso in trentadue anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, anch\u0026#8217;esso ricomprendente gli ufficiali psicologi, era previsto, dalla normativa vigente al momento di pubblicazione del bando di concorso a cui ha partecipato il ricorrente nel giudizio a quo, il limite di trentacinque anni d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La norma censurata, infine, equiparerebbe irragionevolmente il limite di et\u0026#224; massimo previsto per l\u0026#8217;accesso al ruolo tecnico degli psicologi a quello previsto per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari che espletano \u0026#171;effettivamente\u0026#187; funzioni di polizia, senza considerare adeguatamente la specificit\u0026#224; dei primi, che sono impiegati in \u0026#171;attivit\u0026#224; che non necessitano di una particolare preparazione fisica ed et\u0026#224;\u0026#187;, bens\u0026#236; in attivit\u0026#224; professionale specializzata, \u0026#171;con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell\u0026#8217;Amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 29 novembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ad avviso della difesa dello Stato, la norma censurata risponderebbe all\u0026#8217;esigenza dell\u0026#8217;amministrazione di pubblica sicurezza di disporre di personale pi\u0026#249; giovane, in grado di fronteggiare, sia psicologicamente sia fisicamente, le esigenze connesse al ruolo di ordine e sicurezza pubblica, a prescindere dal grado e dalle competenze. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa fissazione di un limite massimo di et\u0026#224; per l\u0026#8217;assunzione di psicologi della Polizia di Stato sarebbe, quindi, finalizzata a garantire che il relativo personale possa svolgere anche mansioni tecnico-operative e assicurare un\u0026#8217;efficace copertura del servizio, raccordandosi con i principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., e apparendo ragionevole e proporzionato sia per il diritto europeo sia per quello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Il peculiare status militare e la specialit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, inoltre, escluderebbero \u0026#171;qualsiasi assimilazione tra la diversa figura dell\u0026#8217;ufficiale psicologo [\u0026#8230;] e quella del funzionario \u0026#8220;civile\u0026#8221; psicologo della Polizia di Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUgualmente l\u0026#8217;\u0026#171;ontologica diversit\u0026#224; di percorsi universitari, post-universitari di specializzazione, nonch\u0026#233; di funzioni, formazione e carriere\u0026#187; tra il personale medico e veterinario e i funzionari tecnici della Polizia di Stato impedirebbe di ravvisare un\u0026#8217;irragionevole diversit\u0026#224; di trattamento nella fissazione del limite massimo di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso ai relativi ruoli.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione seconda, dubita, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui fissa, in trenta anni, il limite massimo di et\u0026#224; per la partecipazione al concorso per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza della norma censurata, \u0026#171;stante la non particolare necessit\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso [al ruolo dei funzionari tecnici psicologi] di un\u0026#8217;et\u0026#224; anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso\u0026#187;. Gli psicologi, infatti, svolgono funzioni professionali di tipo specializzato e tecnico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione sarebbe non manifestamente infondata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., anche \u0026#171;per irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai diversi limiti di et\u0026#224; previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa\u0026#187;, per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia di Stato (trentacinque anni), al ruolo degli ufficiali psicologi dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri (trentadue anni) e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza (trentacinque anni, secondo la normativa vigente al momento di pubblicazione del bando di concorso a cui ha partecipato il ricorrente nel giudizio a quo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la norma censurata sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., per irragionevole equiparazione con il limite massimo di et\u0026#224; previsto per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari che \u0026#8220;sul campo\u0026#8221; espletano \u0026#171;effettivamente\u0026#187; funzioni di polizia, in quanto queste ultime possono richiedere doti di prestanza fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Questa Corte ritiene opportuno ricostruire, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all\u0026#8217;et\u0026#224; nell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l\u0026#8217;esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori\u0026#187;). Peraltro, gi\u0026#224; l\u0026#8217;art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni \u0026#171;non \u0026#232; soggetta a limiti di et\u0026#224;, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome pi\u0026#249; volte ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, rientra per\u0026#242; nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore stabilire requisiti d\u0026#8217;et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi, purch\u0026#233; non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento (ex multis, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa normativa legislativa ammette deroghe al principio di portata generale della parit\u0026#224; di trattamento in base all\u0026#8217;et\u0026#224; \u0026#8211; che possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 \u0026#8211; giustificate in ragione della natura dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, del contesto in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o comunque di oggettive necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione (art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il d.lgs. n. 334 del 2000 introduce una di queste deroghe, fissando limiti massimi di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla carriera dirigenziale della Polizia di Stato, distinguendo in base ai diversi ruoli, ossia quello dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei medici e dei medici veterinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento ai funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito dei quali si distinguono i ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e la cui carriera si articola nelle qualifiche di commissario tecnico, commissario capo tecnico, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico, dirigente generale tecnico \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, avverso cui si appuntano le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale del rimettente, prescrive, per la partecipazione al concorso per l\u0026#8217;accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di et\u0026#224; non superiore a trenta anni, da stabilirsi con \u0026#171;regolamento adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono inoltre richiesti il possesso della laurea magistrale o specialistica e l\u0026#8217;abilitazione professionale, ove previste dalla legge (art. 31, comma 2), che per gli psicologi, alla cui categoria \u0026#232; delimitata l\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; prescritta dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), ai sensi del quale, \u0026#171;[p]er esercitare la professione di psicologo \u0026#232; necessario aver conseguito l\u0026#8217;abilitazione in psicologia mediante l\u0026#8217;esame di Stato ed essere iscritto nell\u0026#8217;apposito albo professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato richiede, infine, l\u0026#8217;accertamento dei requisiti di idoneit\u0026#224; fisica, psichica e attitudinale (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 2000), ma non il superamento di prove di efficienza fisica, richiesto invece dall\u0026#8217;art. 3, comma 3, del medesimo decreto per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di queste disposizioni legislative, l\u0026#8217;art. 3 del d.m. n. 103 del 2018 ha previsto, per quanto qui interessa, che \u0026#171;[l]a partecipazione al concorso pubblico per l\u0026#8217;accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato \u0026#232; soggetta al limite massimo di et\u0026#224; di anni trenta\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ai fini della completa ricostruzione del quadro normativo, si deve rilevare che la norma censurata \u0026#232; stata modificata dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera o), numero 1), del d.lgs. n. 172 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questa novit\u0026#224; legislativa non rileva ai fini dell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, perch\u0026#233; il limite massimo di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso alla qualifica iniziale dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato \u0026#232; rimasto invariato ed \u0026#232; questo limite ad essere censurato dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In ambito europeo \u0026#8211; come ricordato recentemente dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea in riferimento ai requisiti di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei commissari di Polizia (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000), anch\u0026#8217;essi funzionari della carriera direttiva, come i commissari tecnici psicologi \u0026#8211; il divieto di discriminazione fondato sull\u0026#8217;et\u0026#224;, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, \u0026#232; riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che concretizza, nell\u0026#8217;ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito dall\u0026#8217;art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT; nello stesso senso, con riferimento a fattispecie di fissazione di limiti massimi di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso ai ruoli di corpi di polizia, Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, Grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, in causa C-258/15, Go.Sa.So; sezione seconda, sentenza del 13 novembre 2014, in causa C-416/13, Vital Perer; Grande sezione, sentenza del 12 gennaio 2010, in causa C-229/08, Colin Wolf). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte di giustizia, al fine di verificare la compatibilit\u0026#224; della normativa nazionale con il diritto dell\u0026#8217;Unione, e segnatamente con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, si deve aver riguardo alle \u0026#171;funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari\u0026#187; e stabilire se \u0026#171;il possesso di capacit\u0026#224; fisiche particolari [che giustifichi la fissazione di un limite di et\u0026#224;] sia requisito essenziale e determinante\u0026#187; per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre ad avviso della Corte di giustizia, il limite di trenta anni pu\u0026#242; essere considerato \u0026#171;requisito proporzionato\u0026#187; solamente se tali funzioni siano \u0026#171;essenzialmente operative o esecutive\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; La norma censurata \u0026#232; irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di et\u0026#224; (trenta anni) particolarmente basso per la partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori dell\u0026#8217;ordinamento. Il limite massimo di et\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza \u0026#8211; tra cui rientra il comparto sanitario, che comprende anche la specialit\u0026#224; \u0026#8220;psicologia\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#232;, infatti, attualmente fissato in trentadue anni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell\u0026#8217;avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78). Ugualmente, quello per l\u0026#8217;accesso al ruolo tecnico degli ufficiali dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri \u0026#232; determinato in trentadue anni dall\u0026#8217;art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte del generale principio di non discriminazione in base all\u0026#8217;et\u0026#224; in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego \u0026#8211; sancito dal diritto interno come espressione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; il limite massimo di et\u0026#224; fissato dalla norma censurata per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato \u0026#232; arbitrario e irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commissari tecnici psicologi, infatti, sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarit\u0026#224; richiede un lungo e specializzato iter formativo. A tal fine, come si \u0026#232; detto, \u0026#232; previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma altres\u0026#236; l\u0026#8217;abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l\u0026#8217;esame di Stato e l\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;apposito albo professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, deve evidenziarsi che, per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, non \u0026#232; richiesto il superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra, ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di et\u0026#224; \u0026#171;non superiore a trenta anni\u0026#187; si applica al concorso per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di et\u0026#224; \u0026#171;non superiore a trenta anni\u0026#187; si applica al concorso per l\u0026#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Accesso alla carriera dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato - Previsione che, mediante un regolamento adottato dall\u0027amministrazione, fissa l\u0027et\u0026#224; massima di anni trenta per la partecipazione al concorso, in luogo di un pi\u0026#249; elevato limite da individuarsi in anni trentacinque ovvero comunque di anni trentatr\u0026#233;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45246","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Accesso all\u0027occupazione e al lavoro - Divieto di discriminazione in base all\u0027età - Principio generale soggetto alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Non arbitrarietà o irragionevolezza della scelta limitativa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che stabilisce, in trenta anni, il requisito massimo d\u0027età per l\u0027accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato). (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ordinamento pone un principio generale di non discriminazione in base all\u0027età nell\u0027accesso all\u0027occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eRientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d\u0027età per l\u0027accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; O. 268/2001 - mass. 26449; S. 160/2000; O. 357/1999; S. 466/ 1997\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l\u0027accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. La norma censurata dal Consiglio di Stato - a fronte del generale principio di non discriminazione in base all\u0027età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego - fissa il citato limite massimo di età, che risulta arbitrario e irragionevole, in quanto i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere tecnico-scientifico, a seguito di un lungo e specializzato iter formativo, e per il loro reclutamento non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"05/10/2000","data_nir":"2000-10-05","numero":"334","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art31"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42974","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 262/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"387","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44007","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 262/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"158","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43431","autore":"Faraguna P.","titolo":"La costruzione di tutele dei diritti fondamentali «sempre più integrate». Orgoglio e (doppio) pregiudizio di fronte alla Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto e società","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.266","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43388","autore":"Platania E.M.","titolo":"Vitalizi traditi. La modifica del trattamento previdenziale dei parlamentari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"27","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43387_2022_262.pdf","nome_file_fisico":"237-2022+altra_Platania.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]