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Campania n. 7 del 2020, come modificati rispettivamente dall\u0027art. 11, c. 1°, lett. a), punto 2, lett. c), punto 2), e lett. i), e art. 57, c. 2°, della legge della Regione Campania 29/06/2021, n. 5.","atti_registro":"ric. 55/2020 e 45/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 187\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6; 20, commi 1, 2 e 3; 28, commi 7, lettere a) e b), e 10; 61, commi 1 e 2; 83; e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), e degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b), della medesima legge reg. Campania n. 7 del 2020, come modificati rispettivamente dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2, lettera c), punto 2), e lettera i), e dell\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l\u0026#8217;efficientamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e l\u0026#8217;attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilit\u0026#224; regionale per il 2021), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 26 giugno 2020 e il 24 agosto 2021, depositati in cancelleria il 1\u0026#176; luglio 2020 e il 27 agosto 2021, iscritti al n. 55 del registro ricorsi 2020 e al n. 45 del registro ricorsi 2021 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell\u0026#8217;anno 2020 e n. 40 dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia, Giorgio Santini e Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Almerina Bove per la Regione Campania, tutti in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato e depositato il 1\u0026#176; luglio 2020 (reg. ric. n. 55 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 9, secondo comma, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 6; 20, commi 1, 2 e 3; 28, commi 7, lettere a) e b), e 10; 61, commi 1 e 2; 83; e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge impugnata disciplina l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali nella Regione Campania e le disposizioni oggetto di specifica censura concernono lo strumento comunale di intervento per l\u0026#8217;apparato distributivo (art. 19), gli interventi comunali per la valorizzazione del centro storico (art. 20), le grandi strutture di vendita (art. 28), le modalit\u0026#224; di esercizio del commercio nelle aree pubbliche (art. 61), il commissario regionale nominato in caso di inefficienza o irregolarit\u0026#224; del mercato all\u0026#8217;ingrosso (art. 83) e le concessioni per l\u0026#8217;installazione di impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade (art. 130).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.( La Regione Campania, con atto depositato il 29 luglio 2020, si \u0026#232; costituita in giudizio limitandosi a chiedere il rigetto della \u0026#171;sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, con ogni conseguente statuizione\u0026#187;, senza alcuna specifica allegazione difensiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; In data 3 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria integrativa, richiamandosi alle proprie argomentazioni difensive e preliminarmente eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della costituzione della Regione Campania, in quanto l\u0026#8217;atto di costituzione conterrebbe esclusivamente le conclusioni e non l\u0026#8217;illustrazione delle stesse, come invece richiesto dall\u0026#8217;art. 19, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; In data 4 maggio 2021, la Regione Campania ha depositato memoria con la quale ha illustrato per la prima volta le proprie difese e rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, rinvio dell\u0026#8217;udienza pubblica, originariamente fissata per il 25 maggio 2021, nelle more della approvazione del disegno di legge depositato in Consiglio regionale in data 28 aprile, recante modifiche ad alcune delle disposizioni censurate, poi confluite nella legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l\u0026#8217;efficientamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e l\u0026#8217;attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilit\u0026#224; regionale per il 2021); in via subordinata, declaratoria di non fondatezza di tutte le questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; Con memoria del 7 maggio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha aderito all\u0026#8217;istanza di rinvio presentata dalla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; In accoglimento dell\u0026#8217;istanza di rinvio, l\u0026#8217;udienza pubblica \u0026#232; stata rinviata al 22 febbraio 2022; in seguito vi \u0026#232; stato un ulteriore rinvio al 7 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8722; In data 17 maggio 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria integrativa, richiamandosi alle proprie argomentazioni difensive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8722; Nella stessa data del 17 maggio 2022, anche la Regione Campania ha depositato memoria integrativa in cui, oltre a ribadire le argomentazioni difensive gi\u0026#224; svolte nel merito, ha dedotto per la prima volta profili di inammissibilit\u0026#224; limitatamente alle censure concernenti gli artt. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6 e 28, commi 7, lettere a) e b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020; profili questi che saranno illustrati unitamente agli specifici motivi di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima resistente ha inoltre contestato l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dal Governo con riguardo al proprio atto di intervento, evidenziando come per costante giurisprudenza di questa Corte l\u0026#8217;art. 19, comma 3, delle Norme integrative, in base al quale l\u0026#8217;atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l\u0026#8217;illustrazione delle stesse, miri a stimolare l\u0026#8217;apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate (viene richiamata, in particolare, l\u0026#8217;ordinanza n. 156 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 27 agosto 2021 (reg. ric. n. 45 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9 secondo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 120 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera a), punto 2), lettera c), punto 2), e lettera i), e 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11 modifica gli artt. 19, 28 e 130 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, oggetto del ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, mentre l\u0026#8217;art. 57 introduce delle misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.( La Regione Campania si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 5 ottobre 2021, limitandosi a chiedere il rigetto \u0026#171;della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, con ogni conseguente statuizione\u0026#187;, senza alcuna specifica allegazione difensiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; L\u0026#8217;udienza pubblica fissata per il 22 febbraio 2022 \u0026#232; stata poi rinviata al 7 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; In data 17 maggio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria integrativa, richiamandosi alle proprie argomentazioni difensive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Nella stessa data del 17 maggio 2022, anche la Regione Campania ha depositato memoria, con la quale ha illustrato per la prima volta le proprie difese, chiedendo che venga dichiarata \u0026#171;l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale proposta con il RR 45/2021\u0026#187;; i dedotti profili di inammissibilit\u0026#224;, che verranno illustrati unitamente allo specifico motivo di ricorso, concernono l\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella sua nuova formulazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il primo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, il Governo impugna gli artt. 19, commi 2, 3, 4 lettera b), e 6 e 20, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Gli artt. 19 e 20 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 disciplinano lo strumento comunale d\u0026#8217;intervento per l\u0026#8217;apparato distributivo (da ora in avanti: SIAD). L\u0026#8217;art. 19 detta la disciplina generale del predetto strumento, mentre l\u0026#8217;art. 20 attiene pi\u0026#249; specificatamente alle previsioni del medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDell\u0026#8217;art. 19 vengono impugnati i commi 2, 3, 4, lettera b), e 6. Il comma 2 definisce il SIAD quale strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali, che deve essere approvato in conformit\u0026#224; allo strumento urbanistico generale. Il successivo comma 3 dispone che detto strumento, \u0026#171;tenuto conto delle condizioni della viabilit\u0026#224;, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d\u0026#8217;uso delle aree e degli immobili\u0026#187;. In questa prospettiva, il comma 4, lettera b), assegna al SIAD il compito di \u0026#171;salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l\u0026#8217;eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali\u0026#187;. Infine, ai sensi del comma 6, il SIAD \u0026#171;fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell\u0026#8217;ambiente, incluso l\u0026#8217;ambiente urbano e dei beni culturali, nonch\u0026#233; dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, impugnato nella sua integralit\u0026#224;, esso disciplina nei seguenti termini i compiti del SIAD con riguardo agli interventi comunali per la valorizzazione del centro storico:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il SIAD assume in tale ambito il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio \u0026#171;anche mediante l\u0026#8217;adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale\u0026#187; (comma 1);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; detto strumento \u0026#171;pu\u0026#242; prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera e), secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi\u0026#187; (comma 2);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, il SIAD istituisce i \u0026#171;protocolli per l\u0026#8217;arredo urbano\u0026#187; con cui fissa \u0026#171;le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico\u0026#187;, nonch\u0026#233; gli incentivi tributari per favorire l\u0026#8217;adozione delle relative misure da parte degli esercenti (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Secondo il Governo, tali previsioni determinerebbero una lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei beni culturali per contrasto con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le disposizioni impugnate sarebbero carenti di un esplicito rinvio alla normativa dettata per i beni culturali e paesaggistici rispettivamente dalla Parte II e III del codice di settore; rinvio che non avrebbe costituito un mero adempimento formale, bens\u0026#236; avrebbe esplicitato il principio, di rilievo costituzionale, della necessaria partecipazione dello Stato (per il tramite, a seconda dei casi, del Ministero dei beni e delle attivit\u0026#224; culturali e della Soprintendenza) alle scelte di pianificazione e fissazione dei limiti inerenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, laddove incidano sui beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica. Di conseguenza, per come disciplinato dalla legge regionale, oggetto di censura, il SIAD integrerebbe uno strumento comunale di pianificazione del tutto svincolato dalle attribuzioni che il codice di settore attribuisce agli organi statali. L\u0026#8217;omessa previsione delle prescritte procedure di condivisione tra Stato e enti territoriali sarebbe altres\u0026#236; lesiva del principio di leale collaborazione e, determinando un abbassamento del livello di tutela paesaggistica, anche dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, le disposizioni impugnate attribuirebbero al SIAD il compito di individuare gli insediamenti ammissibili senza tener conto del fatto che, in base agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, le trasformazioni consentite dei beni paesaggistici sono individuate dal piano paesaggistico, da adottare previa intesa con lo Stato, che costituisce strumento sovraordinato rispetto ad ogni altro atto di pianificazione territoriale. Il SIAD, pertanto, introdurrebbe una disciplina unilaterale della pianificazione del territorio, integrante una parziale anticipazione del piano paesaggistico, di cui la Campania \u0026#232; ancora priva, essendo in corso un percorso per la elaborazione congiunta di tale strumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il ricorrente osserva che la conformit\u0026#224; del SIAD allo strumento urbanistico generale, prevista dall\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, non assicurerebbe la tutela del paesaggio, non essendo quest\u0026#8217;ultima rimessa alla pianificazione urbanistica, bens\u0026#236; allo strumento gerarchicamente sovraordinato costituito dal piano paesaggistico. Inoltre, non essendo il principio di prevalenza del piano paesaggistico oggetto di doveroso richiamo da parte delle disposizioni impugnate, non verrebbe nemmeno assicurato il necessario adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti, la subordinazione del SIAD al piano urbanistico comunale non garantirebbe \u0026#8220;a cascata\u0026#8221; che siano conformi alle esigenze di tutela paesaggistica i protocolli di arredo urbano per i centri storici, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell\u0026#8217;art. 136, comma 1, lettera c), cod. beni culturali, laddove l\u0026#8217;art. 20 della legge regionale impugnata prevede che i protocolli indicati vengano elaborati unilateralmente dai Comuni previa consultazione delle organizzazioni di categoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbero, quindi, specifici profili di contrasto con l\u0026#8217;art. 135, comma 1, cod. beni culturali, che fa carico alle Regioni di adottare i piani paesaggistici congiuntamente con il Ministero, e con gli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, che sanciscono l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; di tali strumenti e la loro immediata prevalenza su ogni altro atto di pianificazione territoriale e urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso, il ricorrente richiama, fra le altre, la sentenza di questa Corte n. 86 del 2019, che ha affermato la sussistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico con riferimento ai beni vincolati, trattandosi di atto che ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio non soltanto ai fini della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, ma anche nell\u0026#8217;ottica dello sviluppo sostenibile e dell\u0026#8217;uso consapevole del suolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Per quanto riguarda la tutela dei beni culturali, le disposizioni impugnate non contemplerebbero il coinvolgimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale preposta nella fissazione dei necessari limiti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, ci\u0026#242; in violazione di quanto prescritto dagli artt. 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52 e 106, comma 2-bis, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il ricorrente premette che i centri storici possono essere caratterizzati dalla presenza dei beni culturali previsti dall\u0026#8217;art. 10, comma 4, lettera g) cod. beni culturali: \u0026#171;pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico\u0026#187;. Ebbene, il legislatore regionale non avrebbe considerato che ai sensi dell\u0026#8217;art. 20 del medesimo codice spetterebbe alla sola autorit\u0026#224; statale l\u0026#8217;individuazione degli eventuali usi del bene culturale non compatibili con le esigenze di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, il successivo art. 21, comma 4, prevede la competenza del soprintendente ad autorizzare qualsiasi opera o lavoro che riguardi i beni culturali, incluso quindi ad avviso del Governo il posizionamento dell\u0026#8217;arredo urbano; peraltro, nel caso di beni culturali comunali, l\u0026#8217;art. 24 del codice di settore prevede che tale autorizzazione possa essere espressa nell\u0026#8217;ambito di accordi tra il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali ed il Comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale dovrebbe necessariamente essere coinvolta nella individuazione di divieti e condizioni all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali motivate da esigenze di protezione del patrimonio culturale, nella valutazione degli \u0026#171;imperativi motivi di interesse generale\u0026#187; che possono determinare la limitazione della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e nella definizione dei protocolli di arredo urbano, che le disposizioni impugnate demandano al contrario alla sola autorit\u0026#224; comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe quindi violato anche l\u0026#8217;art. 52 cod. beni culturali che regola l\u0026#8217;esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, disciplinando le competenze del Comune e della Soprintendenza sulla base del principio di leale collaborazione istituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, non sarebbero rispettate le competenze statali previste dal comma 1 di tale disposizione, secondo cui i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l\u0026#8217;esercizio del commercio; n\u0026#233; quelle di cui al comma 1-ter a mente del quale, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, i competenti uffici territoriali del Ministero, d\u0026#8217;intesa con la Regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali determinazioni, peraltro, secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 dicembre 2019, n. 8256, integrerebbero veri e propri atti di programmazione congiunta del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alla disciplina del decoro urbano, il ricorrente precisa inoltre che, pur coinvolgendo potenzialmente una pluralit\u0026#224; di materie, la medesima inerisce fondamentalmente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio; richiama, in proposito, le sentenze di questa Corte: la n. 247 del 2010 \u0026#8211; secondo la quale la normativa regionale del commercio su aree pubbliche, pur se riconducibile alla materia \u0026#171;commercio\u0026#187;, deve rispettare i limiti invalicabili della tutela dei beni culturali ed ambientali, in un\u0026#8217;ottica di adeguata valorizzazione dei centri storici delle citt\u0026#224; \u0026#8211; e la n. 140 del 2015, che ha affermato la necessit\u0026#224;, in un siffatto ambito che interseca diverse competenze legislative, di una leale collaborazione fra lo Stato e il sistema delle autonomie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conferma del necessario coinvolgimento dello Stato nella tutela dei beni culturali, rileverebbe, infine, l\u0026#8217;art. 106, comma 2-bis, cod. beni culturali, che subordina la concessione in uso di beni comunali di interesse culturale all\u0026#8217;autorizzazione del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali che dovr\u0026#224; vagliare se il conferimento garantisca \u0026#171;la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilit\u0026#224; della destinazione d\u0026#8217;uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Con il primo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche le modificazioni apportate all\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Il citato art. 11 ha eliminato uno dei compiti del SIAD, espungendo dal comma 6 l\u0026#8217;inciso \u0026#171;fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell\u0026#8217;ambiente, incluso l\u0026#8217;ambiente urbano e dei beni culturali, nonch\u0026#233;\u0026#187;, e precisato che tale strumento deve rispettare la \u0026#171;disciplina vigente\u0026#187; nella previsione dei vincoli dimensionali e tipologici degli insediamenti commerciali in aree o edifici di valore storico artistico ambientale (in particolare, aggiungendo le parole \u0026#171;ai sensi della disciplina vigente\u0026#187; dopo l\u0026#8217;inciso \u0026#171;dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; Anche la nuova formulazione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto la norma regionale non stabilirebbe un chiaro rapporto di subordinazione dello strumento di pianificazione comunale (il SIAD) al piano paesaggistico, come imposto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali: la legislazione regionale continuerebbe infatti ad attribuire al SIAD poteri propri della pianificazione paesaggistica, consentendogli di fissare vincoli dimensionali e tipologici agli insediamenti collocati in aree e edifici tutelati. La previsione \u0026#171;ai sensi della disciplina vigente\u0026#187; non inciderebbe dunque in termini apprezzabili sulla disciplina anteriore, posto che il SIAD comunale sarebbe ancora legittimato a pianificare da solo il territorio senza obbedire ad alcuna intesa con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Con riguardo al primo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020 e al primo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, la Regione Campania ha chiesto di dichiarare la non fondatezza delle censure aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 20 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nonch\u0026#233; di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le censure relative all\u0026#8217;art. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6 della legge reg. n. 7 del 2020, anche \u0026#8211; per quanto riguarda l\u0026#8217;art. 19, comma 6 \u0026#8211; nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle suddette censure deriverebbe dall\u0026#8217;omessa formulazione di specifiche doglianze relative ai singoli commi dell\u0026#8217;art. 19 oggetto di impugnazione, che vengono trattati indistintamente, con conseguente genericit\u0026#224; e oscurit\u0026#224; delle censure medesime. In particolare, non sarebbe dato comprendere le violazioni specificamente imputate ai singoli commi e quindi la relativa pronuncia richiesta a questa Corte tra i diversi contenuti possibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.2.\u0026#8211; Nel merito, la Regione resistente ha dedotto la non fondatezza dei motivi di ricorso in esame per non aver il Governo proceduto ad un\u0026#8217;interpretazione delle norme impugnate in conformit\u0026#224; a Costituzione. Tale interpretazione sarebbe fondata sul chiaro riferimento contenuto nelle medesime alla conservazione del patrimonio storico ed artistico (art. 19, comma 6); riferimento che renderebbe implicita una valutazione di conformit\u0026#224; delle previsioni del SIAD agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in assenza di un rinvio formale alle leggi statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCostituirebbe dunque opzione ermeneutica doverosa quella di interpretare le disposizioni oggetto di censura in modo conforme a Costituzione in considerazione sia del loro tenore letterale sia di quello sistematico, attesa l\u0026#8217;assenza nella legge regionale impugnata di qualsivoglia previsione derogatoria della normativa statale, che risulta presupposta e inespressa, ma non violata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAgli stessi fini, peraltro, la Regione ha rilevato che l\u0026#8217;ambito applicativo della legge impugnata non attiene al patrimonio culturale, bens\u0026#236; alla materia \u0026#171;commercio\u0026#187;, assegnata alla competenza legislativa regionale residuale, come confermato da questa Corte in svariate pronunce; di conseguenza, l\u0026#8217;intera legge regionale impugnata andrebbe interpretata in conformit\u0026#224; ai criteri di competenza legislativa ovvero in termini che ne escludono un\u0026#8217;applicazione invasiva degli ambiti di competenza esclusiva dello Stato. Questo perch\u0026#233; il legislatore regionale non avrebbe attribuito ai Comuni funzioni amministrative incidenti sull\u0026#8217;assetto del codice di settore, bens\u0026#236; avrebbe disciplinato la regolamentazione \u0026#8211; da parte dei Comuni \u0026#8211; dei criteri per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali, comprendente la possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;introduzione di determinate condizioni, di modo che l\u0026#8217;esercizio del commercio avvenga nei limiti gi\u0026#224; qualificati invalicabili dalla tutela dei beni ambientali e culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.3.\u0026#8211; La Regione resistente deduce altres\u0026#236; che le modifiche apportate alle disposizioni censurate dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021 confermerebbero ulteriormente l\u0026#8217;assenza di qualsiasi violazione del regime di competenze stabilito dal codice di settore. Trattasi delle modifiche apportate all\u0026#8217;art. 19, comma 6 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 (gi\u0026#224; richiamate al precedente punto 3.5.), in quanto oggetto di specifica impugnazione da parte del Governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini della non fondatezza rileverebbero, altres\u0026#236;, le modifiche apportate agli artt. 19, comma 2 e 20, comma 3, della legge reg. Campania n. 7 del 2020. In particolare, al comma 2 dell\u0026#8217;art. 19 sono aggiunte, al termine, le parole \u0026#171;e nel rispetto delle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\u0026#187; (art. 11, comma 1, lettera a, punto 1, della legge reg. Campania n. 5 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo al comma 3 dell\u0026#8217;art. 20, per quanto pi\u0026#249; interessa in questa sede, \u0026#232; stata introdotta la previsione che i protocolli per l\u0026#8217;arredo urbano debbano rispettare la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 11, comma 1, lettera b, della legge reg. Campania n. 5 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, viene impugnato l\u0026#8217;art. 28, commi 7, lettera a) e b), e 10, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 28 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 disciplina le grandi strutture di vendita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato comma 7, lettere a) e b), dispone che il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione per una grande struttura di vendita \u0026#232; subordinato all\u0026#8217;osservanza \u0026#171;delle disposizioni in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico\u0026#187; (lettera a) e \u0026#171;dei requisiti comunali e regionali di compatibilit\u0026#224; territoriale dell\u0026#8217;insediamento\u0026#187; (lettera b), senza contenere alcun riferimento al piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 10 dello stesso articolo stabilisce che \u0026#171;[l]a rilocalizzazione di una grande struttura di vendita \u0026#232; ammessa nell\u0026#8217;intero territorio regionale in conformit\u0026#224; con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell\u0026#8217;impatto sull\u0026#8217;ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, la disciplina regionale ometterebbe di prescrivere la necessaria conformit\u0026#224; della localizzazione delle grandi strutture di vendita al piano paesaggistico, da approvarsi, previa intesa con lo Stato, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, non potendosi ravvisare un diverso intento nel generico riferimento all\u0026#8217;\u0026#171;impatto sull\u0026#8217;ambiente\u0026#187; contenuto nel comma 10.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche la modifica apportata all\u0026#8217;art. 28, comma 10, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), punto 2), della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Il citato art. 11 ha aggiunto, alla fine del comma modificato, il periodo \u0026#171;[r]esta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l\u0026#8217;immobile ricade in area sottoposta a vincolo\u0026#187;, in sostanza richiamando le procedure di autorizzazione paesaggistica nel caso in cui la grande struttura di vendita ricada in area sottoposta a vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente l\u0026#8217;intervenuta modifica non sarebbe idonea a superare i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale denunciati con il primo ricorso, in quanto anche prima della sua introduzione era indubbio il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl vizio dedotto nei confronti della norma precedentemente alla modifica \u0026#8211; e che non sarebbe superato da essa \u0026#8211; consisterebbe nell\u0026#8217;attribuire ad uno strumento di pianificazione esclusivamente comunale il potere di adottare scelte di localizzazione e rilocalizzazione che incidono sul territorio e sulla sua pianificazione paesaggistica; il SIAD, pertanto, stabilirebbe al di fuori da ogni intesa con lo Stato se determinate aree siano o meno in grado di ospitare \u0026#8211; in via di primo insediamento o di nuova localizzazione \u0026#8211; grandi strutture di vendita, insediamenti con ogni evidenza di rilevante impatto dimensionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La Regione Campania ha chiesto di dichiarare inammissibili le censure relative all\u0026#8217;art. 28, comma 7, lettere a) e b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure deriverebbe dall\u0026#8217;essere le medesime rivolte indistintamente alle due lettere del comma in questione, senza formulazione di specifiche doglianze con riguardo alle singole lettere impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; Nel merito, la Regione resistente ha dedotto la non fondatezza dei motivi di ricorso in esame in quanto la localizzazione delle grandi strutture di vendita, come confermato da questa Corte (viene richiamata la sentenza n. 239 del 2016), spetterebbe infatti alle Regioni in virt\u0026#249; della espressa previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal tenore degli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, peraltro, non emergerebbe in alcun modo la necessit\u0026#224; che le aree per la localizzazione o la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita debba avvenire di concerto con l\u0026#8217;amministrazione statale, al di l\u0026#224; delle fattispecie concernenti aree sottoposte a vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.3.\u0026#8211; La Regione resistente evidenzia, inoltre, che le modifiche della disposizione in esame apportate dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021 garantirebbero, oltre ogni dubbio, il rispetto delle norme del codice di settore che si assumono violate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, rileverebbero le modifiche concernenti il comma 10 dell\u0026#8217;art. 28 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 (gi\u0026#224; riportate al precedente punto 4.3.), e il comma 7, lettera a), del medesimo articolo, che nella nuova versione \u0026#8211; introdotta, come detto, dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), punto 1), della legge reg. Campania n. 5 del 2021 \u0026#8211; subordina il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione per una grande struttura di vendita al rispetto delle prescrizioni \u0026#171;del decreto legislativo 42/2004\u0026#187;, unitamente a quelle gi\u0026#224; previste \u0026#171;in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con il terzo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, oggetto di impugnazione \u0026#232; l\u0026#8217;art. 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione, nonch\u0026#233; in riferimento agli artt. 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52 e l 06, comma 2-bis, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 61 della legge regionale in esame disciplina il commercio sulle aree pubbliche, stabilendo, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca della proposizione del ricorso, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche \u0026#232; subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalit\u0026#224; stabilite dal comune\u0026#187; (comma 1) e che \u0026#171;il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l\u0026#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche \u0026#232; vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonch\u0026#233; per comprovati motivi di viabilit\u0026#224;, di carattere igienico - sanitario o di pubblica sicurezza\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il ricorrente deduce che la disposizione impugnata contrasterebbe con la normativa statale di settore secondo la quale la individuazione delle suddette aree da parte del Comune deve essere obbligatoriamente definita sentito il soprintendente, ai sensi di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 52, comma 1, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, pur in assenza di specifiche prescrizioni da parte del Comune, determinate installazioni e occupazioni potrebbero non risultare autorizzabili dalla Soprintendenza nell\u0026#8217;esercizio dei poteri di cui agli artt. 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24 e l 06, comma 2-bis, cod. beni culturali. In definitiva, la disposizione impugnata eluderebbe le competenze degli organi statali previste dai parametri interposti invocati, con conseguente invasione della potest\u0026#224; legislativa esclusiva spettante allo Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost., attesa l\u0026#8217;evidente menomazione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La Regione Campania ha chiesto di dichiarare non fondato il motivo di ricorso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 si limiterebbe ad attribuire ai Comuni competenze specifiche in materia di commercio senza affatto limitare quelle previste dall\u0026#8217;art. 52 cod. beni culturali in favore della Soprintendenza, che comunque, al di l\u0026#224; della procedura di concertazione prevista da tale articolo, pu\u0026#242; imporre prescrizioni ulteriori, anche ad attivit\u0026#224; commerciali gi\u0026#224; autorizzate, affinch\u0026#233; non sia lesa la tutela del patrimonio culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; La Regione resistente evidenzia inoltre che le modifiche apportate dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021 alla disposizione impugnata garantirebbero oltre ogni dubbio il rispetto della disciplina statale invocata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera e), della legge reg. Campania n. 5 del 2021 ha aggiunto al principio dell\u0026#8217;art. 61, comma 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 l\u0026#8217;inciso \u0026#171;[f]atto salvo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 52 del decreto legislativo 42/2004\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con il quarto motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, viene impugnato l\u0026#8217;art. 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, in riferimento agli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 135, 140, 141,141-bis,143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 130 disciplina le concessioni per l\u0026#8217;installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 prevede che il rilascio della predetta concessione sia subordinato: \u0026#171;a) al rispetto delle norme previste dal presente testo unico; b) alla verifica della conformit\u0026#224; alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il ricorrente lamenta che il rilascio della concessione indicata non risulti in alcun modo subordinata al rispetto del piano paesaggistico, non potendosi ritenere sufficiente al riguardo il rinvio operato dalla lettera b) della disposizione impugnata alle prescrizioni concernenti la sicurezza ambientale e la tutela dei beni storici ed artistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche in questo caso emergerebbe dunque la volont\u0026#224; di non attenersi, nel rilascio delle concessioni, al piano paesaggistico, che la Regione avrebbe invece l\u0026#8217;obbligo di approvare d\u0026#8217;intesa con lo Stato, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, per evitare di affidare la tutela paesaggistica alle valutazioni caso per caso dei singoli interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella norma impugnata difetterebbe anche il richiamo alla disciplina d\u0026#8217;uso dei beni vincolati contenuta nel piano paesaggistico, la cui adozione \u0026#232; disciplinata dagli artt. 140, 141 e 141-bis, cod. beni culturali, o in appositi accordi stipulati tra Stato e Regione, destinati a confluire nel medesimo piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltre alla violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente in relazione ai parametri interposti indicati (artt. 135, 140, 141,141-bis,143 e 145 cod. beni culturali), la norma impugnata contrasterebbe con il principio di leale collaborazione e, per l\u0026#8217;effetto, con l\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Con il terzo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche le modificazioni apportate all\u0026#8217;art. 130, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020 dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera i), della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Il citato art. 11 modifica la versione originaria dell\u0026#8217;art. 130, aggiungendo al termine della lettera b) del comma censurato le parole \u0026#171;e del paesaggio\u0026#187;. Per effetto di tale novella, la concessione per l\u0026#8217;installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti \u0026#232; subordinata alla verifica della conformit\u0026#224; alle disposizioni relative alla tutela del paesaggio, oltre alle gi\u0026#224; previste prescrizioni relative alla tutela dei beni storici e artistici e alla sicurezza ambientale e stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente tale ultima disposizione perpetrerebbe la violazione dei precetti costituzionali evocati. Invero, il riferimento alle disposizioni per la tutela del paesaggio sarebbe del tutto generico e, attesa l\u0026#8217;assenza di un piano paesaggistico sul territorio campano, parrebbe vuota di apprezzabile significato, consentendo che le concessioni in esame continuino ad essere illegittimamente sottratte alla pianificazione obbligatoria e alla disciplina del piano paesaggistico, con l\u0026#8217;effetto di essere rimesse a valutazioni adottate caso per caso senza un quadro di insieme al quale obbedire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; La Regione Campania, nelle memorie depositate in entrambi i giudizi, ha chiesto di dichiarare la non fondatezza delle censure relative all\u0026#8217;art. 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, anche nella versione modificata dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata non sottrarrebbe affatto il rilascio delle concessioni all\u0026#8217;obbligo della pianificazione obbligatoria e del rispetto della disciplina dettata dal piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ulteriore riscontro di tale assunto, la Regione resistente richiama le modifiche apportate alla disposizione impugnata dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021, che fugherebbero ogni dubbio al riguardo, attesa l\u0026#8217;esplicitazione della necessaria conformit\u0026#224; delle concessioni alle disposizioni di tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con il quinto motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, \u0026#232; impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 83, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 in materia di mercati all\u0026#8217;ingrosso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Tale disposizione istituisce la figura del commissario regionale che viene nominato dalla Giunta regionale nei casi di irregolarit\u0026#224; o inefficienza del mercato all\u0026#8217;ingrosso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; non quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla nomina del commissario, n\u0026#233; prevede per essi alcuna specifica copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; La Regione Campania ha chiesto di dichiarare non fondata la questione in esame, poich\u0026#233; l\u0026#8217;assunto della omessa previsione della copertura finanziaria sarebbe smentito da quanto disposto dall\u0026#8217;art. 156, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 che, \brecando apposita \u0026#171;Norma finanziaria\u0026#187;, indica le poste destinate a coprire le spese conseguenti all\u0026#8217;attuazione delle disposizioni contenute nella legge medesima (per oneri complessivi pari a euro 500.000,00), fra le quali senz\u0026#8217;altro rientra l\u0026#8217;art. 83, qualora dallo stesso discendano oneri a carico del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione resistente evidenzia altres\u0026#236; che per il commissariamento, fattispecie peraltro del tutto eventuale, non sarebbe neppure necessaria la previsione di copertura, posto che sugli oneri conseguenti alla nomina del commissario sussisterebbero regole specifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nel caso dovesse essere nominato un soggetto esterno alla amministrazione regionale, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa (viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1122 del 2020), gli oneri della nomina, disposta nell\u0026#8217;interesse della efficiente e corretta gestione del mercato all\u0026#8217;ingrosso, dovrebbero essere imputati all\u0026#8217;ente di gestione che trae giovamento dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; commissariale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQualora invece\b\b l\u0026#8217;incarico venga conferito a un dipendente regionale, troverebbe applicazione l\u0026#8217;art. 1, comma 2 della legge Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)\u0026#187; secondo cui \u0026#171;la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonch\u0026#233; la titolarit\u0026#224; di organi dei predetti enti \u0026#232; onorifica\u0026#187;; rileverebbe anche il successivo comma 3 secondo cui \u0026#171;[n]ei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l\u0026#8217;autorizzazione a partecipare all\u0026#8217;amministrazione o a far parte di collegi sindacali in societ\u0026#224; partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell\u0026#8217;amministrazione di cui l\u0026#8217;impiegato fa parte, l\u0026#8217;incarico si intende svolto nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societ\u0026#224; o dall\u0026#8217;ente sono corrisposti direttamente all\u0026#8217;amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con il quarto motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, viene impugnato l\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Ai sensi della diposizione impugnata, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca della proposizione del ricorso, \u0026#171;per gli effetti della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, le societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, finanziaria 2003), affiliate ad un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attivit\u0026#224; di interesse generale, quali enti del terzo settore, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. l 06)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, tale norma estenderebbe, quale effetto automatico, la qualifica di enti del Terzo settore a tutte le societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche, in violazione della disciplina statale secondo cui tale qualifica deriva innanzitutto dal possesso di determinati requisiti e dalla volont\u0026#224; dell\u0026#8217;ente che desideri assumerla, con iscrizione nel registro unico del Terzo settore ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 117 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Campania avrebbe quindi violato la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, cui sarebbe pacificamente riconducibile la disciplina degli enti del Terzo settore; assumerebbero infatti rilievo soggetti di diritto privato, i cui diritti e obblighi devono essere disciplinati dallo Stato, in modo da assicurarne uniformit\u0026#224; di applicazione sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (viene al riguardo richiamata la sentenza di questa Corte n. 185 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La lesione della medesima competenza statale rileverebbe sotto un ulteriore profilo: dal riconoscimento in via automatica dello svolgimento di \u0026#171;attivit\u0026#224; di interesse generale\u0026#187; conseguirebbe, in favore delle societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche considerate, l\u0026#8217;applicazione della riduzione del canone delle concessioni demaniali marittime prevista dall\u0026#8217;art. 03, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione prevede una riduzione del novanta per cento del canone demaniale per le concessioni di cui all\u0026#8217;art. 39, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), rappresentate dalle concessioni rilasciate per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, espressione quest\u0026#8217;ultima (\u0026#171;altri fini di pubblico interesse\u0026#187;) cui sarebbe appunto riconducibile lo svolgimento di \u0026#171;attivit\u0026#224; di interesse generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto della disposizione impugnata verrebbe quindi violato, quale parametro interposto, l\u0026#8217;art. 03, comma 1, lettera c), punto 2), del d.l. n. 400 del 1993, come convertito, che per le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalit\u0026#224; turistico-ricreative in favore di societ\u0026#224; ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro prevede invece una riduzione del canone demaniale nella misura del cinquanta per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.4.\u0026#8211; La diposizione impugnata contrasterebbe infine con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), determinando una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, fondata su ragioni di appartenenza territoriale, tra enti che si trovano nella medesima situazione soggettiva e oggettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.5.\u0026#8211; La Regione Campania ha chiesto che il motivo di ricorso in esame venga dichiarato non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente avrebbe offerto una interpretazione della disposizione impugnata svincolata dal suo tenore letterale. A fondamento di tale assunto, nella memoria del 17 maggio 2022 viene riportata non la formulazione originaria della norma oggetto di censura, bens\u0026#236; quella modificata dall\u0026#8217;art. 33, comma 4, lettera e), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il 2022), che non menziona pi\u0026#249; il riconoscimento delle societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche \u0026#171;quali enti del terzo settore\u0026#187; ed al contempo prevede espressamente che il canone delle concessioni demaniali in esame venga determinato ai sensi dell\u0026#8217;art. 03, comma 1, lettera c), del d.l. n. 400 del 1993, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 maggio 2022 nel giudizio instaurato con il ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, in conformit\u0026#224; alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all\u0026#8217;impugnativa, limitatamente agli artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 28, comma 7, lettere a) e b), e 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, in ragione delle modificazioni recate a tali disposizioni dall\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il medesimo atto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato l\u0026#8217;interesse a coltivare le censure \u0026#171;riguardanti gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83 e 130, comma 1, della legge Regione Campania n. 7 del 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; In data 6 giugno 2022, la Regione ha depositato l\u0026#8217;atto di accettazione della rinuncia parziale, deliberata dalla Giunta regionale il 1\u0026#176; giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 7 giugno 2021, il ricorrente ha confermato espressamente l\u0026#8217;interesse a coltivare anche le censure concernenti gli artt. 19, commi 3 e 4, lettera b), e 20, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, disposizioni impugnate con il ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020 e in alcun modo modificate dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo alle disposizioni per cui non \u0026#232; intervenuta rinuncia e relativa accettazione, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate in relazione ad entrambi i giudizi nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 1\u0026#176; luglio 2020 (reg. ric. n. 55 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 9, secondo comma, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, commi 2, 3, 4, lettera b), e 6; 20, commi 1, 2 e 3; 28, commi 7, lettere a) e b), e 10; 61, commi 1 e 2; 83; e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con successivo ricorso depositato il 27 agosto 2021 (reg. ric. n. 45 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 120 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 11, comma 1, lettera a), punto 2), lettera c), punto 2), e lettera i), e 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l\u0026#8217;efficientamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e l\u0026#8217;attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilit\u0026#224; regionale per il 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11 modifica gli artt. 19, 28 e 130 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, oggetto del ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, mentre l\u0026#8217;art. 57 introduce delle misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In ragione della stretta connessione che lega la maggior parte delle disposizioni oggetto dei due ricorsi e dell\u0026#8217;analogia che si ravvisa tra alcune delle censure proposte, i giudizi vanno riuniti, per essere trattati congiuntamente e definiti con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, quanto al giudizio instaurato con il ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, deve essere respinta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; della costituzione in giudizio della Regione Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno di tale eccezione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto che nell\u0026#8217;atto di costituzione la Regione si \u0026#232; limitata a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate. Ci\u0026#242; tuttavia non incide sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della costituzione in giudizio, poich\u0026#233; questa Corte ha pi\u0026#249; volte statuito che l\u0026#8217;art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, in virt\u0026#249; del quale l\u0026#8217;atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l\u0026#8217;illustrazione delle stesse, \u0026#171;mira [\u0026#8230;] a stimolare l\u0026#8217;apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate\u0026#187; (sentenza n. 87 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 64 e n. 65 del 2016 e n. 168 del 2010, ordinanza n. 156 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, occorre rilevare che, con atto depositato il 30 maggio 2022, nel giudizio instaurato con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente agli artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 28, comma 7, lettere a) e b), e 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, in ragione delle modifiche recate a tali disposizioni dall\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Campania n. 5 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione resistente, con delibera di Giunta pervenuta in data 6 giugno 2021, ha dichiarato di accettare la\u0026#160;rinuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 23 delle Norme integrative, vigente ratione temporis, prevede che la rinuncia al ricorso, seguita dall\u0026#8217;accettazione\u0026#160;della controparte costituita, comporta l\u0026#8217;estinzione del giudizio (ex plurimis, ordinanza n. 133 del 2022). Ne consegue, pertanto, che il processo deve essere dichiarato estinto, limitatamente alle questioni promosse nei confronti degli artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 28, comma 7, lettere a) e b), e 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nello scrutinio delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, si analizzeranno, in primo luogo, quelle incentrate sulla violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo a tali censure il ricorrente sottolinea, a pi\u0026#249; riprese, la mancata approvazione del piano paesaggistico, rappresentando che sia tuttora in itinere un percorso di co-pianificazione dello stesso tra lo Stato e la Regione Campania, avviato nel 2016: in un simile contesto, non sarebbe ammissibile un\u0026#8217;azione regionale che formuli unilateralmente contenuti incidenti sul paesaggio e sui beni culturali, senza violare la disciplina contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguire, verranno esaminate le questioni concernenti il commissario regionale dei mercati all\u0026#8217;ingrosso (art. 83, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.) e le concessioni sul demanio marittimo (art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il sindacato di questa Corte prende le mosse dalla genesi della legge reg. Campania n. 7 del 2020 che introduce il \u0026#171;Testo Unico sul commercio\u0026#187;, redatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Campania 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere pi\u0026#249; efficiente l\u0026#8217;apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015); disposizione che, con riguardo a diverse materie, tra cui appunto il commercio, conferisce alla Giunta regionale l\u0026#8217;incarico di presentare al Consiglio testi unici legislativi e regolamentari, aventi carattere compilativo o innovativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe attivit\u0026#224; commerciali disciplinate dal menzionato testo unico sono il commercio al dettaglio, all\u0026#8217;ingrosso e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita della stampa quotidiana e periodica e la distribuzione dei carburanti per autotrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Campania n. 7 del 2020 \u0026#232; quindi immediatamente riconducibile alla materia del \u0026#171;commercio\u0026#187;, dunque, in particolare, all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2019 e n. 247 del 2010, e ordinanza n. 199 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte ha precisato che, salve specifiche abrogazioni, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), contenente i principi e le norme generali sull\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, dopo la riforma costituzionale introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 1, recante \u0026#171;Modifica all\u0026#8217;articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l\u0026#8217;elezione del Senato della Repubblica\u0026#187;, si applica \u0026#171;soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione\u0026#187; nella materia del commercio (sentenza n. 164 del 2019; in senso conforme, sentenza n. 98 del 2017 e ordinanza n. 199 del 2006), conformemente all\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa competenza legislativa regionale nella materia del commercio interseca, tuttavia, le competenze statali esclusive, quali quelle della \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dei beni culturali\u0026#187; e della \u0026#171;concorrenza\u0026#187;. Sussistono, altres\u0026#236;, evidenti connessioni con la materia, di competenza concorrente, della \u0026#171;valorizzazione dei beni culturali\u0026#187; (art. 117, terzo comma, Cost.), distinta, a parte le ulteriori e inevitabili connessioni, dalla tutela dei beni culturali di esclusiva competenza statale (art.117, secondo comma, lettera s, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, va ribadito che \u0026#8211; come gi\u0026#224; ripetutamente affermato da questa Corte \u0026#8211; alle Regioni spettano la disciplina e l\u0026#8217;esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche al fine di garantire che l\u0026#8217;esercizio del commercio \u0026#171;avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali\u0026#187; (sentenze n. 140 del 2015 e n. 247 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima prospettiva, il legislatore regionale \u0026#232; legittimato a prevedere \u0026#171;aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivit\u0026#224; produttive e commerciali\u0026#187;, purch\u0026#233; ci\u0026#242; avvenga \u0026#171;senza discriminazioni tra gli operatori\u0026#187; e \u0026#171;a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela [\u0026#8230;] dell\u0026#8217;ambiente [\u0026#8230;] urbano, e dei beni culturali\u0026#187; (sentenza n. 239 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 8 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La tutela ambientale e paesaggistica \u0026#8211; gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto \u0026#8211; \u0026#171;costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonch\u0026#233; a quelle residuali\u0026#187; (sentenza n. 201 del 2021; da ultimo, sentenza n. 106 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa esclusiva sancita dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il legislatore statale demanda alla pianificazione paesaggistica il compito di apprestare le necessarie misure di salvaguardia del paesaggio, in quanto \u0026#171;territorio espressivo di identit\u0026#224;, il cui carattere deriva dall\u0026#8217;azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni\u0026#187; (art. 131, comma 1, cod. beni culturali), e, in particolare, di preservare \u0026#171;quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell\u0026#8217;identit\u0026#224; nazionale, in quanto espressione di valori culturali\u0026#187; (art. 131, comma 2, del medesimo codice) (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, l\u0026#8217;impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assurge a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale (ex plurimis, sentenze n. 45 del 2022, n. 74 del 2021 e n. 240 del 2020). Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost. ed \u0026#232; funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti (sentenza n. 24 del 2022). In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha pi\u0026#249; volte ribadito, anche di recente, che \u0026#171;\u0026#232; necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralit\u0026#224; e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali\u0026#187; (da ultimo, sentenze n. 45 e n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021; in precedenza, sentenza n. 182 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condizione per realizzare questo obiettivo \u0026#232; la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Citt\u0026#224; metropolitane e delle Province, nonch\u0026#233; la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, come sancito dagli artt. 135 e seguenti e, in particolare, dall\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali (ex plurimis, sentenze n. 45 del 2022 e n. 261 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sottoposizione dell\u0026#8217;intero territorio regionale a specifica normativa d\u0026#8217;uso mediante piano paesaggistico \u0026#232; infatti prevista come cogente dal codice di settore. Il dovere di assicurare \u0026#171;che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti\u0026#187; (art. 135, comma 1, cod. beni culturali) rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d\u0026#8217;insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale cornice, come questa Corte ha affermato, il piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni vincolati, ma anche nell\u0026#8217;ottica dello sviluppo sostenibile e dell\u0026#8217;uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l\u0026#8217;individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio (da ultimo, sentenza n. 45 del 2022; in precedenza, ex plurimis, sentenze n. 219 del 2021, n. 86 del 2019 e n. 172 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Sulla base di tale premessa, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale \u0026#232; impedito, nell\u0026#8217;esercizio di proprie competenze \u0026#8211; siano esse residuali o concorrenti \u0026#8211; \u0026#171;adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 24 del 2022, n. 141 e n. 54 del 2021, n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018). Su tale presupposto, ripetutamente affermato (sentenze n. 201, n. 124, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021 e n. 189 del 2016), questa Corte ha statuito che \u0026#8211; nei limiti consentiti dalla lettera e dallo spirito della normativa \u0026#8211; la legislazione regionale debba \u0026#171;essere interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2021). \u0026#200; alla luce di tali principi che si deve ora vagliare la normativa impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Dovendo procedere allo scrutinio di testi sottoposti a censure governative non temporalmente coincidenti, e spettando a questa Corte stabilire l\u0026#8217;ordine di trattazione delle stesse (ex multis, sentenza n. 120 del 2022), in riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale incentrate sulla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., verranno vagliate con precedenza quelle sollevate con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ordine di trattazione \u0026#232; reso necessario dal fatto che dette censure rappresentano la disciplina attualmente vigente nella Regione Campania e hanno ad oggetto gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione introdotta rispettivamente dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), lettera c), punto 2), e lettera i), della legge reg. Campania n. 5 del 2021, il cui disegno di legge \u0026#232; stato depositato in Consiglio Regionale successivamente alla presentazione del primo ricorso introduttivo (reg. ric. n. 55 del 2020), proprio al fine di superare i motivi di gravame ivi dedotti con riguardo alla versione originaria delle medesime disposizioni. Peraltro proprio dalle modifiche apportate dallo stesso legislatore regionale possono trarsi argomenti utili per la decisione delle questioni in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, occorre tenere presente che, secondo il Presidente del Consiglio, il testo originario delle norme impugnate sarebbe carente di un esplicito rinvio alla normativa dettata per i beni paesaggistici dalla Parte III del codice di settore; tale rinvio non avrebbe costituito un mero adempimento formale, bens\u0026#236; avrebbe esplicitato il principio, di rilievo costituzionale, della necessaria partecipazione dello Stato alle scelte di pianificazione inerenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, laddove incidano sui beni sottoposti a tutela paesaggistica. L\u0026#8217;omessa previsione delle prescritte procedure di condivisione tra Stato e enti regionali, in violazione dell\u0026#8217;art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., sarebbe altres\u0026#236; lesiva del principio di leale collaborazione e, attesa la conseguente diminuzione del livello di tutela paesaggistica, dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIdentiche censure vengono rivolte dal ricorrente pure alla nuova versione degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020; e ci\u0026#242;, come emerger\u0026#224; nel prosieguo, nonostante in essa venga richiamata, con formule diverse, la disciplina statale in materia di tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Con il primo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), della legge reg. Campania n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione, e in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Gli artt. 19 e 20 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 disciplinano lo strumento comunale d\u0026#8217;intervento per l\u0026#8217;apparato distributivo (SIAD), che costituisce \u0026#171;lo strumento integrato della pianificazione urbanistica, con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 19 detta la disciplina generale del SIAD, mentre l\u0026#8217;art. 20 attiene pi\u0026#249; specificatamente alle previsioni del medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 19, comma 6, nella sua formulazione originaria, il SIAD \u0026#171;fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell\u0026#8217;ambiente, incluso l\u0026#8217;ambiente urbano e dei beni culturali, nonch\u0026#233; dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale [...]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 11 della successiva legge reg. Campania n. 5 del 2021 \u0026#8211; oltre ad eliminare dal comma 6 l\u0026#8217;inciso \u0026#171;fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell\u0026#8217;ambiente, incluso l\u0026#8217;ambiente urbano e dei beni culturali [...]\u0026#187; \u0026#8211; ha precisato che il SIAD deve rispettare la \u0026#171;disciplina vigente\u0026#187; nella previsione dei vincoli dimensionali e tipologici degli insediamenti commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, anche la nuova formulazione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con i parametri evocati, in quanto la norma regionale non stabilirebbe un chiaro rapporto di subordinazione di detto strumento di pianificazione commerciale al piano paesaggistico, come imposto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. Sempre secondo il ricorrente, la legislazione regionale continuerebbe, infatti, ad attribuire al SIAD poteri propri della pianificazione paesaggistica, consentendogli di fissare vincoli dimensionali e tipologici agli insediamenti, anche se collocati in aree e edifici tutelati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inserimento nella nuova formulazione dell\u0026#8217;espressione \u0026#171;ai sensi della disciplina vigente\u0026#187; non inciderebbe, sempre secondo il ricorrente, in termini apprezzabili sulla disciplina anteriore, posto che lo strumento comunale risulterebbe ancora legittimato a pianificare da solo il territorio, senza addivenire ad alcuna intesa con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; In primo luogo occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla Regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Regione Campania, le questioni concernenti gli artt. 19, commi 3, 4, lettera b), e 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, anche \u0026#8211; per quanto riguarda l\u0026#8217;art. 19, comma 6 \u0026#8211; nella versione modificata della legge reg. Campania n. 5 del 2021, sarebbero inammissibili in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;omessa formulazione di specifiche doglianze relative ai singoli commi impugnati, che vengono trattati indistintamente, con conseguente genericit\u0026#224; e oscurit\u0026#224; delle censure medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito del ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2021 viene impugnato esclusivamente il comma 6 dell\u0026#8217;art. 19 e solo ad esso si rivolgono le censure ivi svolte, con la conseguenza che le medesime sono senz\u0026#8217;altro specifiche e pertinenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.1.\u0026#8211; Ferma l\u0026#8217;applicazione del gi\u0026#224; esaminato principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica su ogni altro atto di pianificazione che riguardi l\u0026#8217;assetto del territorio, va tuttavia precisato che l\u0026#8217;omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessit\u0026#224; di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per s\u0026#233; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione, ogni volta che quest\u0026#8217;ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l\u0026#8217;effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; per\u0026#242; evidente che tale conclusione presuppone che la pianificazione paesaggistica sia vigente, perch\u0026#233; in tal caso essa \u0026#232; immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, quando, come nel caso della Regione Campania, il piano paesaggistico manca, occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione. Non perch\u0026#233; la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perch\u0026#233; va evitato il rischio che esse, afferendo, come nel caso di specie, al commercio e per certi versi anche al governo del territorio, permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI ritardi nella elaborazione del piano paesaggistico, denunciati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, sebbene contrari agli obblighi gravanti sulla Regione e tali da produrre gravi disfunzioni (con conseguenti eventuali responsabilit\u0026#224;), devono trovare compensazione nella doverosa esplicitazione, in sede attuativa, del rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio e delle stesse prescrizioni di piano, quando queste sopraggiungeranno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.2.\u0026#8211; Per tali motivi, in assenza di piano paesaggistico, la normativa regionale in esame, nei limiti in cui incide sull\u0026#8217;assetto del territorio, pu\u0026#242; ritenersi conforme al parametro costituzionale sopra indicato, solo se da essa sia desumibile un rinvio, anche in sede attuativa, alla necessaria applicazione delle previsioni statali poste a tutela del paesaggio; ci\u0026#242; permette di distinguere l\u0026#8217;esito dello scrutinio di costituzionalit\u0026#224; in ragione della formulazione originaria o modificata della disposizione impugnata. Ed infatti ai sensi della nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, il SIAD deve rispettare la \u0026#171;disciplina vigente\u0026#187; nella determinazione dei vincoli di carattere dimensionale o tipologico relativamente a insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamo alla disciplina vigente ben pu\u0026#242; essere inteso \u0026#8211; in termini compatibili con l\u0026#8217;ordinamento costituzionale \u0026#8211; nel senso di includere il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle invocate prescrizioni nello stesso contenute (in particolare, artt. 133, 135 e 143 cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituisce dunque opzione ermeneutica corretta la interpretazione della norma impugnata nel senso che non esenta gli insediamenti previsti dal SIAD dal rispetto delle future prescrizioni del piano paesaggistico e, pi\u0026#249; nello specifico, dal \u0026#171;rispetto del complesso delle prescrizioni d\u0026#8217;uso, attuali o future, dei beni paesaggistici, siano esse poste da vincoli derivanti dal piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettere b, c, d ed e), o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (art. 140, comma 2)\u0026#187; (sentenza n. 54 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione indicata trova conferma, a livello sistematico, in quanto disposto dall\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 5 del 2021: invero, per effetto di tale novella, il SIAD deve essere approvato nel rispetto delle norme del codice di settore (oltre che in conformit\u0026#224; allo strumento urbanistico generale). Quindi, intesa nei termini indicati, ovverosia nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la norma impugnata non determina alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e nemmeno la violazione del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 28, comma 10, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), punto 2), della legge reg. Campania n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 28, comma 7, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 attiene al rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione per le grandi strutture di vendita, mentre l\u0026#8217;impugnato comma 10 concerne l\u0026#8217;autorizzazione relativa alla loro rilocalizzazione. Nella formulazione originaria, il comma 10 prevedeva che la rilocalizzazione fosse \u0026#171;ammessa nell\u0026#8217;intero territorio regionale in conformit\u0026#224; con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell\u0026#8217;impatto sull\u0026#8217;ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; della modifica apportata dalla menzionata legge reg. Campania n. 5 del 2021, al termine del comma 10, \u0026#232; stato aggiunto il periodo \u0026#171;[r]esta fermo il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l\u0026#8217;immobile ricade in area sottoposta a vincolo\u0026#187;, che in sostanza richiama le indicate procedure per il caso in cui la grande struttura di vendita \u0026#8220;rilocalizzata\u0026#8221; ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Tuttavia, secondo il ricorrente, la nuova formulazione della norma non sarebbe idonea a superare i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale denunciati con il primo ricorso, in quanto anche anteriormente alla sua introduzione era indubbio il rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica. Il vizio dedotto nei confronti della norma anteriormente alla modifica \u0026#8211; e che non sarebbe superato da essa \u0026#8211; consisterebbe invece nell\u0026#8217;attribuire ad uno strumento di pianificazione esclusivamente comunale il potere di adottare scelte di localizzazione che incidono sul territorio e sulla sua pianificazione paesaggistica. Il SIAD, in particolare, continuerebbe a stabilire, al di fuori di ogni intesa con lo Stato, se determinate aree siano o meno in grado di ospitare insediamenti che, con ogni evidenza, sono caratterizzati da considerevole impatto dimensionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Le questioni poste alla base della censura non sono fondate nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata impone infatti di intendere il rinvio a specifiche prescrizioni di tutela (quelle in tema di autorizzazione paesaggistica) quale espressione di un (implicito) richiamo a tutte le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse quelle \u0026#8211; invocate dal ricorrente \u0026#8211; che sanciscono il ruolo primario e inderogabile assegnato dal legislatore statale alla pianificazione paesaggistica (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA supporto di tale opzione ermeneutica, va rimarcato che \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 28, comma 7, lettera a), della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), punto 1), della legge reg. Campania n. 5 del 2021 \u0026#8211; anche il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione per una grande struttura di vendita (in sede di primo insediamento) \u0026#232; attualmente subordinato all\u0026#8217;osservanza di tutte le \u0026#171;disposizioni del decreto legislativo 42/2004\u0026#187;. Quindi, come prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, la norma impugnata deve essere letta nel senso di non esentare gli interventi di rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita dal rispetto del complesso delle future prescrizioni del piano paesaggistico. Per le medesime ragioni, non risultano violati il principio di leale collaborazione e l\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Con il terzo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, viene impugnato l\u0026#8217;art. 130, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera i), della legge reg. Campania n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 135,143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 130 disciplina le concessioni, rilasciate dalla Regione, per l\u0026#8217;installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formulazione originaria del comma 1 prevede che il rilascio della predetta concessione sia subordinato: \u0026#171;a) al rispetto delle norme previste dal presente testo unico; b) alla verifica della conformit\u0026#224; alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici; [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 11 della legge reg. Campania n. 5 del 2021 ha aggiunto, al termine della lettera b), le parole \u0026#171;e del paesaggio\u0026#187;. Per effetto di tale modifica, la concessione per l\u0026#8217;installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti \u0026#232; dunque subordinata anche alla verifica della sua conformit\u0026#224; alle disposizioni relative alla tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, nella nuova formulazione della norma persisterebbe la violazione dei precetti costituzionali invocati nel primo ricorso. Invero, il riferimento alle disposizioni per la tutela del paesaggio sarebbe del tutto generico e, attesa l\u0026#8217;assenza di un piano paesaggistico sul territorio campano, parrebbe priva di apprezzabile significato, consentendo che le concessioni in esame continuino ad essere illegittimamente sottratte alla disciplina del piano paesaggistico, con l\u0026#8217;effetto di essere rimesse a determinazioni singole senza un quadro di insieme al quale conformarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamo al paesaggio pu\u0026#242; e deve essere letto in termini compatibili con le invocate prescrizioni di tutela (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata va infatti interpretata nel senso che non esenta gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dal rispetto del complesso delle future prescrizioni del piano paesaggistico e, pi\u0026#249; nello specifico, dal rispetto delle prescrizioni d\u0026#8217;uso, attuali o future, dei singoli beni vincolati. Identiche argomentazioni escludono la violazione del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Vanno ora esaminate le diposizioni impugnate con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020 che non hanno subito modifiche ad opera di leggi successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattasi, in particolare, degli artt. 19, commi 3 e 4, lettera b), e 20, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, oggetto del primo motivo di ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, con cui si lamenta la violazione degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; gi\u0026#224; evidenziato, l\u0026#8217;art. 19 detta la disciplina generale del SIAD, mentre l\u0026#8217;art. 20 attiene pi\u0026#249; specificatamente alle previsioni del medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 dell\u0026#8217;art. 19 dispone che detto strumento, \u0026#171;tenuto conto delle condizioni della viabilit\u0026#224;, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d\u0026#8217;uso delle aree e degli immobili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, il comma 4, lettera b), assegna al SIAD il compito di \u0026#171;salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l\u0026#8217;eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con riguardo al centro storico, l\u0026#8217;art. 20, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, stabilisce che il SIAD assume il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio \u0026#171;anche mediante l\u0026#8217;adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA mente del successivo comma 2, il SIAD \u0026#171;pu\u0026#242; prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera e)\u0026#187;, ovverosia la sostenibilit\u0026#224; ambientale dello sviluppo commerciale e il risparmio del suolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; Secondo il Governo, le disposizioni impugnate sarebbero carenti di un esplicito rinvio alla normativa dettata per i beni culturali e paesaggistici, rispettivamente dalla Parte II e III del codice di settore, con l\u0026#8217;effetto di non garantire la necessaria partecipazione dello Stato alle scelte di pianificazione e di fissazione dei limiti inerenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, laddove incidano su beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica. L\u0026#8217;omessa previsione delle prescritte procedure di condivisione tra Stato e enti territoriali sarebbe altres\u0026#236; lesiva del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi illustreranno di seguito le censure prospettate, distinguendole in base ai parametri interposti evocati (relativi alla tutela del paesaggio e alla tutela dei beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.1.\u0026#8211; Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, le disposizioni impugnate attribuirebbero al SIAD il compito di individuare gli insediamenti ammissibili senza tener conto del fatto che, in base agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, le trasformazioni consentite dei beni paesaggistici sono individuate dal piano paesaggistico, in modo inderogabile e sovraordinato rispetto ad ogni altro atto di pianificazione territoriale, da adottare previa intesa con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la subordinazione del SIAD \u0026#8211; secondo quanto previsto dal testo originario dell\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 \u0026#8211; al solo piano urbanistico comunale non garantirebbe che siano conformi alle esigenze di tutela paesaggistica i protocolli di arredo urbano per i centri storici, disciplinati dall\u0026#8217;art. 20, comma 1, della medesima legge regionale, laddove questi ultimi sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell\u0026#8217;art. 136, comma 1, lettera c), cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.2.\u0026#8211; Invece, per quanto riguarda la tutela dei beni culturali, le disposizioni impugnate non contemplerebbero, nella fissazione dei necessari limiti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, il coinvolgimento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52 e 106, comma 2-bis, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, premesso che le piazze e le vie dei centri storici possono essere caratterizzate dalla presenza dei beni culturali previsti dall\u0026#8217;art. 10, comma 4, lettera g), del codice di settore, il legislatore regionale non avrebbe considerato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 20 del medesimo codice, spetta esclusivamente all\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale l\u0026#8217;individuazione degli usi del bene culturale non compatibili con le esigenze di tutela. In stretta connessione, il successivo art. 21, comma 4, assegna al solo soprintendente la competenza ad autorizzare qualsiasi opera o lavoro che riguardi i beni culturali, incluso \u0026#8211; sempre ad avviso del Governo \u0026#8211; il posizionamento dell\u0026#8217;arredo urbano; peraltro, nel caso di beni culturali comunali, l\u0026#8217;art. 24 cod. beni culturali prevede che tale autorizzazione possa essere espressa nell\u0026#8217;ambito di accordi tra il Ministero della cultura e il Comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbero altres\u0026#236; violati l\u0026#8217;art. 52, commi 1 e 1-ter, del relativo codice di settore che regolano l\u0026#8217;esercizio del commercio rispettivamente nelle \u0026#171;aree di valore culturale\u0026#187; e nei \u0026#171;complessi monumentali o altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti\u0026#187;, disciplinando le competenze del Comune e della Soprintendenza sulla base del principio di leale collaborazione istituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, a conferma del necessario coinvolgimento dello Stato, rileverebbe l\u0026#8217;art. 106, comma 2-bis, cod. beni culturali, che subordina la concessione in uso di beni culturali comunali all\u0026#8217;autorizzazione del Ministero della cultura, che dovr\u0026#224; vagliare se il conferimento garantisca \u0026#171;la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilit\u0026#224; della destinazione d\u0026#8217;uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.3.\u0026#8211; In primo luogo occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Regione, le questioni concernenti gli artt. 19, commi 3, 4, lettera b), e 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, sarebbero inammissibili in ragione dell\u0026#8217;omessa formulazione di specifiche doglianze relative ai singoli commi impugnati, che verrebbero trattati indistintamente, con conseguente genericit\u0026#224; e oscurit\u0026#224; delle censure medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, risultando infatti sempre individuabile la specifica applicazione, ai singoli commi impugnati, delle regole invocate dal ricorrente in riferimento alla tutela del paesaggio e dei beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; condivisibile, invero, con specifico riguardo alle norme in esame, l\u0026#8217;assunto per cui l\u0026#8217;omesso richiamo delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u0026#8217;ambiente e dei beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che una disposizione non pu\u0026#242; ritenersi derogatoria solo perch\u0026#233; omette di richiamare, totalmente o parzialmente, le \u0026#171;previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022 e, conformemente, n. 124 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI medesimi principi sono stati applicati anche con specifico riguardo alla tutela dei beni culturali, la cui disciplina \u0026#8211; dettata essenzialmente dalla Parte II del codice di settore \u0026#8211; pu\u0026#242; dunque considerarsi violata solo a fronte di deroghe espresse ad opera della legge regionale che, nei limiti consentiti dal tenore letterale e da quello sistematico, va interpretata in conformit\u0026#224; ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione (sentenze n. 45 del 2022 e n. 124 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei premessi principi, le censure verranno di seguito esaminate in base ai parametri interposti evocati, relativi rispettivamente al paesaggio e ai beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.5.\u0026#8211; Quanto ai parametri interposti evocati (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali), gi\u0026#224; il tenore letterale delle disposizioni impugnate evidenzia come le stesse non intendano sottrarsi ai principi di elaborazione congiunta e di inderogabilit\u0026#224;, i quali mantengono la loro forza cogente pure in assenza di espresso richiamo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 si limita invero a stabilire che il SIAD fissa i criteri per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali in aree pubbliche e private, tenendo conto delle condizioni della viabilit\u0026#224;, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al successivo comma 4, lettera b), lo stesso attribuisce al SIAD la finalit\u0026#224; di salvaguardare aree di valore culturale e ambientale attraverso l\u0026#8217;eventuale divieto di vendita di determinate merceologie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve dunque ritenersi implicito che \u0026#8211; qualora siano oggetto di tutela paesaggistica alcune delle aree cui si riferiscono le indicate previsioni del SIAD \u0026#8211; quanto disposto dal codice di settore risulti senz\u0026#8217;altro applicabile. La normativa statale, anche se non richiamata espressamente, vincola dunque sia gli organi regionali sia gli organi comunali, secondo le norme previste al riguardo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ivi compresi gli atti e le prescrizioni cui esso rinvia, in primo luogo il piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime considerazioni privano di fondamento anche le censure concernenti l\u0026#8217;art. 20, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020. Il comma 1 assegna al SIAD compiti di promozione del commercio nel centro storico (anche mediante l\u0026#8217;adozione di specifici protocolli di arredo urbano), mentre il comma 2 legittima il medesimo strumento ad introdurre per gli esercizi di vicinato del centro storico la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadri, nel rispetto del risparmio del suolo e della sostenibilit\u0026#224; ambientale dello sviluppo commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna di queste norme deroga espressamente i parametri interposti invocati, n\u0026#233; le norme di tutela dettate dallo Stato per il caso in cui il centro storico sia o debba essere dichiarato bene paesaggistico ai sensi dell\u0026#8217;art. 136, comma 1, lettera c), del codice di settore; articolo quest\u0026#8217;ultimo pure richiamato dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme regionali esaminate risultano pertanto accomunate dall\u0026#8217;essere espressione della competenza residuale della Regione nella materia del commercio, senza determinare alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; intesa, la disciplina impugnata non pregiudica l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; e la vincolativit\u0026#224; della pianificazione paesaggistica n\u0026#233;, tanto meno, mette a repentaglio l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico. Per le medesime ragioni, non risultano lesi il principio di leale collaborazione e l\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.6.\u0026#8211; Esclusa la violazione dei parametri interposti in materia di pianificazione paesaggistica, alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione a quelli concernenti i beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto rileva ai fini della doglianza in esame, le disposizioni impugnate legittimano il SIAD a introdurre determinate restrizioni all\u0026#8217;esercizio del commercio, volte a garantire \u0026#8211; senza discriminazioni tra gli operatori \u0026#8211; la salvaguardia di aree di valore culturale, espressione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; locale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattasi delle seguenti restrizioni: divieti di vendita di determinate merceologie al fine di salvaguardare \u0026#171;i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico\u0026#187; (art. 19, comma 4, lettera b), limiti di superficie per gli esercizi di vicinato del centro storico (art. 20, comma 2) e protocolli di arredo urbano al fine di \u0026#171;tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale\u0026#187; (art. 20, commi 1), aventi carattere conformativo dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, si deve escludere che le norme impugnate violino gli artt. 10, 20, 21, 24 e 106, comma 2-bis, cod. beni culturali, posto che questi ultimi risultano incentrati sulla tutela del singolo bene di interesse culturale, demandando all\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale il divieto di usi non compatibili con le esigenze di tutela (art. 20), l\u0026#8217;autorizzazione di qualsiasi opera o lavoro sul medesimo (artt. 21 e 24) e l\u0026#8217;autorizzazione al rilascio della concessione in uso di beni comunali (art. 106, comma 2-bis). Di conseguenza, a fronte della legittimazione del SIAD ad introdurre le forme di regolazione del commercio test\u0026#233; indicate, quando rilevino singoli beni vincolati, deve considerarsi salva la disciplina introdotta dal legislatore statale per la tutela dei beni di interesse culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso dicasi per l\u0026#8217;art. 52, comma 1-ter, cod. beni culturali, il cui ambito di applicazione concerne una peculiare categoria di complessi monumentali e beni culturali (\u0026#171;complessi monumentali o altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti\u0026#187;), prescrivendo apposite determinazioni degli uffici territoriali del Ministero della cultura, da adottare d\u0026#8217;intesa con Regione e Comuni interessati, volte a vietare gli usi incompatibili con le specifiche esigenze di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine nemmeno risulta violato l\u0026#8217;art. 52, comma 1, cod. beni culturali, a mente del quale i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari le attivit\u0026#224; commerciali: in virt\u0026#249; di tale norma il Comune \u0026#232; legittimato all\u0026#8217;individuazione delle \u0026#171;aree di valore culturale\u0026#187; in cui conformare l\u0026#8217;esercizio del commercio per esigenze di salvaguardia delle medesime, ma solo previa acquisizione del parere obbligatorio (non vincolante) della Soprintendenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti da escludere la sussistenza di un contrasto tra le disposizioni impugnate \u0026#8211; la cui finalit\u0026#224; \u0026#232; pur sempre quella di elevare il livello di tutela di tali aree \u0026#8211; e il parametro interposto invocato dal ricorrente (art. 52, comma 1, cod. beni culturali), a condizione che le medesime siano interpretate nel senso di vincolare i Comuni ad acquisire il parere della Soprintendenza ai fini dell\u0026#8217;individuazione delle aree in cui introdurre le indicate restrizioni al commercio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, le norme impugnate non esprimono l\u0026#8217;intenzione di derogare alle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio invocate dal ricorrente. Identiche argomentazioni escludono la violazione del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; \u0026#200; adesso possibile trattare le questioni concernenti le disposizioni impugnate aventi ad oggetto il testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge reg. Campania n. 5 del 2021, e, in particolare, gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 (seguir\u0026#224; la disamina del primo, secondo e quarto motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2020, considerato che il terzo motivo \u0026#232; oggetto di estinzione, come illustrato nel precedente punto 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere asseritamente non satisfattivo delle modifiche e l\u0026#8217;assenza di deduzioni sulla mancata applicazione medio tempore del testo originario, anche in considerazione del tempo di vigenza (circa tredici mesi), escludono la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 23 e n. 24 del 2022). Il richiesto scrutinio di costituzionalit\u0026#224; deve pertanto essere condotto nel merito anche con riferimento alla formulazione previgente delle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Con il primo motivo del ricorso, di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, viene impugnato il testo originario dell\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 10, comma 4, lettera g), 20, 21, 24, 52 e 106, comma 2-bis, 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.1.\u0026#8211; Nella norma impugnata viene stabilito che il SIAD \u0026#171;dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico o ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.2.\u0026#8211; Le impugnazioni in esame coincidono con quelle gi\u0026#224; analizzate in riferimento agli artt. 19, commi 3 e 4, lettera b), e 20, commi 1 e 2, della medesima legge regionale (esaminate nel precedente punto 11.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche l\u0026#8217;art.19, comma 6, sarebbe carente di un esplicito rinvio alla normativa dettata per i beni culturali e paesaggistici, rispettivamente dalla Parte II e III del codice di settore, e quindi non garantirebbe la partecipazione dello Stato alle scelte di pianificazione e di fissazione dei limiti inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, laddove incidano sui beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica. L\u0026#8217;omessa previsione delle prescritte procedure di condivisione tra Stato e enti territoriali sarebbe altres\u0026#236; lesiva del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.3.\u0026#8211; In via preliminare, occorre richiamare l\u0026#8217;eccezione formulata dalla Regione resistente, illustrata nel precedente punto 11.3. Per le medesime ragioni ivi indicate, l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento e deve quindi procedersi alla disamina del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.4.\u0026#8211; Sono in primo luogo non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale incentrate sulla violazione dei parametri interposti attinenti alla tutela dei beni culturali (artt. 10, comma 4, lettera g, 20, 21, 24, 52, commi 1 e 1-ter, e 106, comma 2-bis, cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo agli artt. 19, commi 3 e 4, lettera b), e 20, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 si richiamano le argomentazioni precedentemente illustrate (punto 11.6.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.5.\u0026#8211; Per contro, sono fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione originaria, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e al principio di leale collaborazione, per contrasto con gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. Infatti, la norma in discussione assegna al SIAD il compito di determinare gli insediamenti ammissibili delle attivit\u0026#224; commerciali, senza in alcun modo richiamare i principi di elaborazione congiunta, inderogabilit\u0026#224; e prevalenza del piano paesaggistico, sanciti dai menzionati articoli del codice di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttesa l\u0026#8217;assenza di un piano paesaggistico, il tenore letterale della disposizione impugnata tradisce l\u0026#8217;intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento di compiti che sono rimessi alla competenza esclusiva di quest\u0026#8217;ultimo, legittimando soltanto i Comuni all\u0026#8217;individuazione degli insediamenti ammissibili, anche quando gli stessi siano collocati in aree che, vista l\u0026#8217;ampia formulazione della norma, sono potenzialmente destinatarie delle future prescrizioni del piano paesaggistico. Tanto \u0026#232; vero che \u0026#8211; come gi\u0026#224; illustrato al punto 8.1. \u0026#8211; il legislatore regionale ha modificato la norma in esame, inserendo un rinvio esplicito alla normativa vigente e quindi anche al codice di settore, cui il SIAD deve conformarsi. Dall\u0026#8217;invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente in relazione ai parametri interposti indicati, che prevedono, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali), deriva la violazione del principio di leale collaborazione e, attesa la diminuzione del livello di tutela paesaggistica, anche dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.6.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 6, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso, di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, viene impugnata la versione originaria dell\u0026#8217;art. 28, comma 10, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e al principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata concerne l\u0026#8217;autorizzazione relativa alla rilocalizzazione di grandi strutture di vendita, prevedendo che detta rilocalizzazione \u0026#171;\u0026#232; ammessa nell\u0026#8217;intero territorio regionale in conformit\u0026#224; con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed \u0026#232; subordinata all\u0026#8217;autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell\u0026#8217;impatto sull\u0026#8217;ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto omette di prescrivere la necessaria conformit\u0026#224; della rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita al piano paesaggistico. Non potrebbe ravvisarsi infatti un diverso intento nel generico riferimento all\u0026#8217;\u0026#171;impatto sull\u0026#8217;ambiente\u0026#187; in essa contenuto. La medesima, nell\u0026#8217;intervenire in modo unilaterale in spregio alla pianificazione congiunta, sarebbe inoltre lesiva del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate in riferimento a tutti i parametri evocati nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, invero, omette di prescrivere la necessaria conformit\u0026#224; delle autorizzazioni per la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita al piano paesaggistico, subordinandone il rilascio \u0026#171;esclusivamente\u0026#187; alla valutazione dell\u0026#8217;impatto \u0026#171;sull\u0026#8217;ambiente e sul traffico nel territorio [\u0026#8230;] nel rispetto delle normative edilizie vigenti\u0026#187;, senza esplicitare la rilevanza delle future prescrizioni paesaggistiche e quindi senza imporre alle proprie amministrazioni una costante vigilanza sulle sopravvenienze in tema di tutela del paesaggio. Anche in questo caso, dunque, il tenore letterale della norma tradisce l\u0026#8217;intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento di compiti che sono rimessi alla competenza esclusiva di quest\u0026#8217;ultimo, procedendo unilateralmente \u0026#8211; e in assenza della prescritta concertazione \u0026#8211; a disciplinare i presupposti per la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conferma di tale conclusione, merita valorizzare quanto disposto dall\u0026#8217;art. 28, comma 7, lettere a) e b), nella versione precedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera c), punto 1), della legge reg. Campania n. 5 del 2021. Il citato comma 7, infatti, subordina il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione per grandi strutture di vendita (in via di primo insediamento) esclusivamente al rispetto delle \u0026#171;norme in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico\u0026#187;. Ci\u0026#242; in difetto di qualsiasi richiamo \u0026#8211; come nel caso dell\u0026#8217;autorizzazione alla rilocalizzazione \u0026#8211; alle \u0026#171;disposizioni del decreto legislativo 42/2004\u0026#187;, parole queste ultime aggiunte solo dalla novella indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, sia il dato testuale, sia quello sistematico non consentono una interpretazione della norma impugnata in senso conforme n\u0026#233; ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione, n\u0026#233; agli ulteriori parametri dedotti dal ricorrente. D\u0026#8217;altro canto, proprio per superare il contrasto con detti parametri, il legislatore regionale ha modificato la norma in esame, subordinando espressamente al rispetto del codice di settore il rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione alla rilocalizzazione di una grande struttura di vendita (in proposito si rinvia a quanto gi\u0026#224; illustrato al precedente punto 9.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.4.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 28, comma 10, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Con il quarto motivo del ricorso, di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, viene impugnata la versione originaria dell\u0026#8217;art. 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione, in relazione agli artt. 135, 140, 141,141-bis,143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata prevede che il rilascio della concessione per l\u0026#8217;installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali sia subordinato, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;alla verifica della conformit\u0026#224; alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.2.\u0026#8211; Il ricorrente lamenta che il rilascio della concessione non risulti in alcun modo condizionato al rispetto del piano paesaggistico, non potendosi ritenere il rinvio operato dalla disposizione impugnata \u0026#171;al necessario rispetto delle disposizioni di tutela dei beni storici e artistici [\u0026#8230;] sufficiente ad assicurare la competenza costituzionale delle norme\u0026#187;. Emergerebbe ancora una volta la volont\u0026#224; di non attenersi, nel rilascio delle concessioni, al piano paesaggistico che la Regione avrebbe invece l\u0026#8217;obbligo di approvare d\u0026#8217;intesa con lo Stato (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali). Nella norma impugnata difetterebbe il richiamo alla disciplina d\u0026#8217;uso dei beni vincolati, contenuta nel piano paesaggistico (ai sensi degli artt. 140, 141 e 141-bis cod. beni culturali) o in appositi accordi stipulati tra Stato e Regione, destinati a confluire nel medesimo piano. Dall\u0026#8217;invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio in relazione ai parametri interposti indicati (artt. 135, 140, 141,141-bis,143 e 145 cod. beni culturali) deriverebbe inoltre la violazione del principio di leale collaborazione e dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.3.\u0026#8211; Le questioni sono fondate in riferimento a ciascuno dei parametri invocati nel ricorso. Ci\u0026#242; in quanto la disposizione impugnata omette di prescrivere la necessaria conformit\u0026#224; delle concessioni per l\u0026#8217;installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti al piano paesaggistico e alla normativa d\u0026#8217;uso in esso contenuta, in violazione degli artt. 135, 140, 141,141-bis,143 e 145 cod. beni culturali. In particolare, \u0026#232; palese l\u0026#8217;intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato, procedendo direttamente \u0026#8211; in assenza di piano paesaggistico e della presupposta concertazione \u0026#8211; alla localizzazione degli impianti di distribuzione anche in aree potenzialmente soggette alla pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, occorre in primo luogo richiamare il dato testuale, posto che la norma impugnata prescrive la conformit\u0026#224; della concessione alle sole prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, in difetto di qualsiasi richiamo alle prescrizioni paesaggistiche. Un elenco cos\u0026#236; stringente non pu\u0026#242; che determinare ampia incertezza in punto di applicazione delle norme di tutela paesaggistica, rendendo concreto il rischio di elusione delle medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn chiave sistematica merita poi richiamare anche gli artt. 19, comma 6, e 28, comma 10, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 che, nella loro versione originaria, esprimono l\u0026#8217;intenzione del legislatore regionale di introdurre una regolamentazione del territorio a fini commerciali con riflessi sul paesaggio del tutto avulsa dalla prescritta concertazione con lo Stato. Ostano dunque ad una interpretazione conforme della norma impugnata ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione sia il dato testuale sia quello sistematico. Ed infatti, anche in questo caso, il legislatore regionale ha modificato la norma in esame, inserendo un richiamo esplicito alle prescrizioni dettate dallo Stato a tutela del paesaggio (al riguardo, vale quanto gi\u0026#224; illustrato al precedente punto 10.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di un rinvio espresso alle previsioni del piano paesaggistico, con violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., determina altres\u0026#236; la lesione del principio di leale collaborazione, stante anche la prevista obbligatoriet\u0026#224; della co-pianificazione in materia paesaggistica. Da ci\u0026#242; consegue la violazione dell\u0026#8217;art. 9, secondo comma, Cost., considerata la conseguente diminuzione del livello di tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.4.\u0026#8211; Deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Con il quinto motivo del ricorso, di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, \u0026#232; impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 83 della legge reg. Campania n. 7 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.1.\u0026#8211; La disposizione in esame istituisce la figura del commissario regionale che viene nominato dalla Giunta regionale nei casi di irregolarit\u0026#224; o inefficienza dei mercati all\u0026#8217;ingrosso. La nomina \u0026#232; dunque solo eventuale e, in relazione, alla durata dell\u0026#8217;incarico \u0026#232; previsto il termine di un anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, detta disposizione violerebbe l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; non quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla nomina del commissario, n\u0026#233; prevede per essi alcuna specifica copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi evidenzia che successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata \u0026#232; stata modificata per aspetti non attinenti, per\u0026#242;, al profilo della copertura finanziaria (art. 11, comma 1, lettera f, della legge reg. Campania n. 5 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta palese che l\u0026#8217;art. 83 impugnato comporta per la Regione Campania una previsione di spesa, quantomeno in relazione al compenso del commissario. Neppure \u0026#232; pertinente il richiamo operato dalla Regione alla \u0026#171;Norma finanziaria\u0026#187; contenuta nell\u0026#8217;art. 156 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, i cui stanziamenti sono del tutto generici e inidonei a garantire con certezza che ogni spesa cui si riferiscono trovi adeguata copertura. Del resto, l\u0026#8217;individuazione della copertura non \u0026#232; desumibile neanche dalla relazione tecnica da allegare alla legge impugnata, che nel caso di specie \u0026#232; mancante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali elementi sussiste il lamentato contrasto della disposizione impugnata con il precetto posto dall\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., che sancisce l\u0026#8217;obbligo per ogni legge comportante nuovi oneri di provvedere ai mezzi per farvi fronte. La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; infatti costante nell\u0026#8217;affermare che l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \u0026#171;impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte\u0026#187; (sentenza n. 163 del 2020; nello stesso senso, sentenza n. 307 del 2013), fermo restando la necessit\u0026#224; della relazione tecnica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.4.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 83 della legge reg. Campania n. 7 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; Con il quarto motivo del ricorso, di cui al reg. ric. n. 45 del 2021, viene impugnato l\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.1.\u0026#8211; Ai sensi della disposizione impugnata, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca della proposizione del ricorso, \u0026#171;per gli effetti della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, le societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, finanziaria 2003), affiliate ad un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attivit\u0026#224; di interesse generale, quali enti del terzo settore, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. l 06)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.2.\u0026#8211; Le censure muovono dal presupposto che la norma impugnata estenderebbe, quale effetto automatico, la qualifica di enti del terzo settore a tutte le societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche; ci\u0026#242; in violazione della disciplina statale, secondo cui la qualifica di ente del Terzo settore deriva dal possesso di determinati requisiti e dalla volont\u0026#224; dell\u0026#8217;ente che desideri assumerla, con iscrizione nel registro unico del Terzo settore ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. l 06).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriverebbe l\u0026#8217;invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, cui sarebbe pacificamente riconducibile la disciplina degli enti del terzo settore. Sempre secondo il ricorrente, la lesione della medesima competenza statale rileverebbe sotto un ulteriore profilo: dal riconoscimento in via automatica dello svolgimento di \u0026#171;attivit\u0026#224; di interesse generale\u0026#187; conseguirebbe, in favore delle societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche considerate, l\u0026#8217;applicazione della riduzione del canone delle concessioni demaniali marittime prevista dall\u0026#8217;art. 03, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione prevede una riduzione del novanta per cento del canone demaniale per le concessioni di cui all\u0026#8217;art. 39, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), rappresentate dalle concessioni rilasciate per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse; espressione quest\u0026#8217;ultima (\u0026#171;altri fini di pubblico interesse\u0026#187;) cui sarebbe appunto riconducibile lo svolgimento di \u0026#171;attivit\u0026#224; di interesse generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto della disposizione impugnata verrebbe quindi violato, quale parametro interposto, l\u0026#8217;art. 03, comma 1, lettera c), punto 2), del menzionato d.l. n. 400 del 1993, che, per le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalit\u0026#224; turistico-ricreative in favore di societ\u0026#224; ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, prevede invece una riduzione del canone demaniale nella misura del cinquanta per cento. La disposizione impugnata contrasterebbe infine con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), determinando una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, fondata su ragioni di appartenenza territoriale, tra enti che si trovano nella medesima situazione soggettiva e oggettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.3.\u0026#8211; In via preliminare, va rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, la disposizione impugnata \u0026#232; stata modificata dall\u0026#8217;art. 33, comma 4, lettera e), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella formulazione vigente, l\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021 non menziona pi\u0026#249; il riconoscimento delle societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche \u0026#171;quali enti del Terzo settore\u0026#187; ed al contempo prevede espressamente che il canone delle concessioni demaniali in esame venga determinato ai sensi del parametro interposto invocato dal ricorrente (art. 03, comma 1, lettera c, del d.l. n. 400 del 1993, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene \u0026#8211; se la sopravvenuta modifica normativa appare pienamente satisfattiva delle censure del Governo (venendo, con ci\u0026#242;, in essere la prima delle due condizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere) \u0026#8211; viceversa (anche per l\u0026#8217;assenza di qualsiasi diversa indicazione delle parti) non si configura l\u0026#8217;ulteriore requisito della mancata applicazione medio tempore della norma impugnata, che deve ritenersi non provato, anche in considerazione del tempo di vigenza (circa sei mesi) della disposizione modificata (ex plurimis, ancora sentenze n. 23 e n. 24 del 2022). Pertanto, nonostante lo ius superveniens, il richiesto scrutinio di costituzionalit\u0026#224; della norma impugnata deve essere condotto nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.4.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte \u0026#232;, infatti, costante nell\u0026#8217;affermare che \u0026#171;i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorit\u0026#224; pubbliche, ricadono tipicamente nell\u0026#8217;\u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;. L\u0026#8217;\u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;, com\u0026#8217;\u0026#232; noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire l\u0026#8217;uniformit\u0026#224; di trattamento sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 401 del 2007), oltrech\u0026#233; di assicurare l\u0026#8217;essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992)\u0026#187; (sentenza n. 185 del 2018; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 131 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali principi, la disposizione impugnata invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto attribuisce \u0026#8211; sia pure ai fini perseguiti dalla norma impugnata \u0026#8211; la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 117 del 2017 a tutte le societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali quantomeno in assenza di iscrizione nel registro unico del Terzo settore. Ai sensi del citato decreto legislativo, tale iscrizione avviene invece solo in presenza di determinati requisiti soggettivi e su domanda dell\u0026#8217;ente interessato all\u0026#8217;ufficio del registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l\u0026#8217;ente ha la sede legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.5.\u0026#8211; Si deve, pertanto, dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 33, comma 4, lettera e), della legge reg. Campania n. 31 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori censure esposte a sostegno del motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi, \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83, e 130, comma 1, della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), nella formulazione precedente alle modifiche inserite, rispettivamente, dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), lettera c), punto 2), lettera f), e lettera i), della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l\u0026#8217;efficientamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e l\u0026#8217;attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilit\u0026#224; regionale per il 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l\u0026#8217;efficientamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e l\u0026#8217;attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilit\u0026#224; regionale per il 2021), nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 33, comma 4, lettera e), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, commi 3, 4, lettera b), e 20, commi 1 e 2, della legge della reg. Campania n. 7 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nelle formulazioni rispettivamente modificate dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), punto 2, lettera c), punto 2, e lettera i), della legge reg. Campania n. 5 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso di cui al reg. ric. n. 45 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 28, comma 7, lettere a) e b), e 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), Cost., e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Commercio - Norme della Regione Campania - Strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo [SIAD] - Previsione che il SIAD costituisca uno strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali e di fissazione dei criteri per l\u0027esercizio delle attivit\u0026#224; commerciali - Assegnazione della finalit\u0026#224; di salvaguardia dei valori artistici, culturali, storici e ambientali locali - Previsione che il SIAD fissi i fattori di valutazione connessi, tra l\u0027altro, alla tutela dei beni culturali e disponga vincoli agli insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela.\r\nInterventi comunali per la valorizzazione del centro storico - Previsione che il SIAD possa preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico - Esercizi di vicinato del centro storico - Previsione della superficie di vendita massima nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale - Istituzione del protocollo di arredo urbano.\r\nGrandi strutture di vendita - Condizioni per il rilascio dell\u0027autorizzazione - Osservanza delle disposizioni in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dalla normativa regionale di riferimento - Rispetto dei requisiti comunali e regionali di compatibilit\u0026#224; territoriale dell\u0027insediamento - Ammissione della rilocalizzazione nell\u0027intero territorio regionale in conformit\u0026#224; con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del Comune di insediamento - Subordinazione all\u0027autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell\u0027impatto sull\u0027ambiente.\r\nModalit\u0026#224; di esercizio dell\u0027attivit\u0026#224; - Condizioni e modalit\u0026#224; stabilite dal Comune per l\u0027esercizio del commercio su aree pubbliche - Individuazione delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l\u0027esercizio del commercio su aree pubbliche \u0026#232; vietato o sottoposto a particolari restrizioni.\r\nPaesaggio - Nuove concessioni - Installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali e i raccordi autostradali - Rilascio condizionato, tra l\u0027altro, alla verifica della conformit\u0026#224; alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.\r\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Commissario regionale - Nomina nei casi di inefficienza o irregolarit\u0026#224; del mercato, affinch\u0026#233; rimuova le irregolarit\u0026#224; o ne ridia efficienza.\r\nCommercio - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 - Strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo [SIAD] - Previsione che il SIAD, nel disporre vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attivit\u0026#224; commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, deve osservare la disciplina vigente.\r\nGrandi strutture di vendita - Attribuzione al SIAD delle corrispondenti scelte di localizzazione e rilocalizzazione nei Comuni dell\u0027intero territorio regionale, subordinatamente all\u0027autorizzazione comunale e nel rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l\u0027immobile ricade in area sottoposta a vincolo.\r\nPaesaggio - Nuove concessioni - Installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali e i raccordi autostradali - Rilascio condizionato, tra l\u0027altro, alla verifica della conformit\u0026#224; alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e del paesaggio.\r\nVolontariato - Terzo settore - Misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo - Previsione che le societ\u0026#224; e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attivit\u0026#224; di interesse generale, quali enti del terzo settore.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44955","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione nel giudizio in via principale - Atto di costituzione del resistente - Richiesta di rigetto del ricorso senza argomentazioni illustrative - Ammissibilità. (Classif. 111002).","testo":"L\u0027art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, in virtù del quale l\u0027atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l\u0027illustrazione delle stesse, mira a stimolare l\u0027apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate. È pertanto ammissibile l\u0027atto di costituzione che si limiti a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 87/2012; S. 64/2016; S. 65/2016; S. 168/2010; O. 156/2017 - mass. 39499\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44956","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44956","titoletto":"Regioni (competenza residuale) - Commercio e artigianato - Materia che interseca intrinsecamente altre, di competenza esclusiva statale o concorrente. (Classif. 218004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa competenza legislativa regionale nella materia del commercio interseca le competenze statali esclusive, quali quelle della «tutela dell\u0027ambiente e dei beni culturali» e della «concorrenza». Sussistono, altresì, evidenti connessioni con la materia, di competenza concorrente, della «valorizzazione dei beni culturali» (art. 117, terzo comma, Cost.), distinta, a parte le ulteriori e inevitabili connessioni, dalla tutela dei beni culturali di esclusiva competenza statale. (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost.).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAlle Regioni spettano la disciplina e l\u0027esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche al fine di garantire che l\u0027esercizio del commercio avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali. Nella medesima prospettiva, il legislatore regionale è legittimato a prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela dell\u0027ambiente urbano, e dei beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 239/2016 - mass. 39131; S. 140/2015 - mass. 38470; S. 8/2013; S. 247/2010 - mass. 34818\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44957","numero_massima_precedente":"44955","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44957","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi - Necessità che la disciplina paesaggistica regionale sia oggetto di concertazione - Conseguente prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli interventi urbanistici locali in contrasto. (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. Per tale ragione, nell\u0027esercizio della competenza legislativa esclusiva sancita dall\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., il legislatore statale demanda alla pianificazione paesaggistica il compito di apprestare le necessarie misure di salvaguardia del paesaggio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 106/2022 - mass. 44809; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 201/2021 - mass. 44229\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, l\u0027impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assurge a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale. Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell\u0027art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. È necessario pertanto salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2022 - mass. 44647; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 182/2006 - mass. 30385\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni vincolati, ma anche nell\u0027ottica dello sviluppo sostenibile e dell\u0027uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l\u0027individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2022 - mass. 44647; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell\u0027esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. Pertanto nei limiti consentiti dalla lettera e dallo spirito della normativa, la legislazione regionale deve essere interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell\u0027ambiente e del paesaggio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 201/2021 - mass. 44229; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 29/2021 - mass. 43606; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44958","numero_massima_precedente":"44956","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44958","titoletto":"Paesaggio - In genere - Norme della Regione Campania - Insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale - Disposizione di vincoli, antecedentemente alla novella legislativa, mediante lo strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo (SIAD) - Autorizzazione alla rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita - Conformità a quanto previsto dal SIAD nel rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica, secondo i criteri precedenti alla novella legislativa - Concessioni per l\u0027installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali e i raccordi autostradali - Condizioni per il rilascio, antecedentemente alla novella legislativa - Violazione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali, della tutela del paesaggio e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione complessivamente degli artt. 9, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., e del principio di leale collaborazione, gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83, e 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione precedente alle modifiche inserite, rispettivamente, dall\u0027art. 11, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), punto 2), lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), punto 2), lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge reg. Campania 29 giugno 2021, n. 5. Quanto all\u0027art. 19, comma 6, la norma impugnata dal Governo assegna allo strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo (SIAD) il compito di determinare gli insediamenti ammissibili delle attività commerciali, senza richiamare i principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico, sanciti dal codice di settore, quindi senza garantire la partecipazione dello Stato alle scelte di pianificazione e di fissazione dei limiti inerenti all\u0027attività commerciale, laddove incidano sui beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica. Quanto all\u0027art. 28, comma 10, la disposizione impugnata dal Governo, relativa alla rilocalizzazione di grandi strutture di vendita, procedendo unilateralmente - e in assenza della prescritta concertazione - a disciplinare i presupposti per la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita, omettendo di prescrivere la necessaria sua conformità al piano paesaggistico, tradisce l\u0027intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento di compiti che sono rimessi alla competenza esclusiva di quest\u0027ultimo. Quanto all\u0027art. 83, esso istituisce, per la durata dell\u0027incarico di un anno, la figura del commissario regionale che viene nominato dalla Giunta regionale nei casi di irregolarità o inefficienza dei mercati all\u0027ingrosso. L\u0027articolo impugnato dal Governo, fermo restando la necessità della relazione tecnica nel caso di specie assente, comporta una previsione di spesa, quantomeno in relazione al compenso del commissario, in violazione del parametro evocato, che sancisce l\u0027obbligo per ogni legge comportante nuovi oneri di provvedere ai mezzi per farvi fronte. Quanto all\u0027art. 130, la disposizione impugnata dal Governo prevede che il rilascio della concessione per l\u0027installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali sia subordinato a una serie di condizioni, tra cui non risulta il rispetto del piano paesaggistico, che la Regione ha invece l\u0027obbligo di approvare d\u0027intesa con lo Stato.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44959","numero_massima_precedente":"44957","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), punto 2)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c), punto 2)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"83","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"130","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44959","titoletto":"Volontariato - Terzo settore - Natura giuridica e funzioni - Soggetti privati la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva statale dell\u0027ordinamento civile (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della normativa della Regione Campania che qualifica gli enti del terzo settore alle associazioni sportive dilettantistiche con conseguente riduzione del canone di concessione su beni demaniali, lacuali e fluviali). (Classif. 263002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI soggetti del terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell\u0027\"ordinamento civile\", allo scopo di garantire l\u0027uniformità di trattamento sull\u0027intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza oltreché di assicurare l\u0027essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del terzo settore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 287/2016 - mass. 39383; S. 97/2014 - mass. 37874; S. 290/2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34532; S. 401/2007 - mass. 31872; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 131/2020 - mass. 43495\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost. l\u0027art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall\u0027art. 33, comma 4, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 31 del 2021, il quale ha esteso, quale effetto automatico, la qualifica di enti del terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. La disposizione impugnata dal Governo invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto attribuisce - sia pure ai fini da essa perseguiti - la qualifica di ente del terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali quantomeno in assenza di iscrizione nel registro unico del terzo settore, in difformità da quanto previsto dal cod. terzo settore - d.lgs. n. 117 del 2017 -, secondo cui la qualifica di ente del terzo settore deriva dal possesso di determinati requisiti e dalla volontà dell\u0027ente che desideri assumerla, con iscrizione nel registro unico del terzo settore).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44960","numero_massima_precedente":"44958","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"57","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"28/12/2021","data_nir":"2021-12-28","numero":"31","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44960","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Campania - Strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo (SIAD) - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico - Espressa necessità, a seguito di novella legislativa, di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore - Autorizzazione alla rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita - Conformità, a seguito di novella legislativa, a quanto previsto dallo strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo (SIAD) nel rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica - Concessioni per l\u0027installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali e i raccordi autostradali - Rilascio condizionato, tra l\u0027altro, alla verifica della conformità alle disposizioni per la tutela del paesaggio, per effetto di novella legislativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale esclusiva nella materia della tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali e della tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 19, commi 3, 4, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e 20, commi 1 e 2, della legge della reg. Campania n. 7 del 2020, che rispettivamente dettano previsioni sulla disciplina generale del SIAD, e sul medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico. Non è condivisibile l\u0027assunto per cui l\u0027omesso richiamo delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u0027ambiente e dei beni culturali, perché una disposizione non può ritenersi derogatoria solo perché omette di richiamare, totalmente o parzialmente, le previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. Al contrario, già il tenore letterale delle disposizioni impugnate evidenzia come le stesse non intendano sottrarsi ai principi di elaborazione congiunta e di inderogabilità, i quali mantengono la loro forza cogente pure in assenza di espresso richiamo, cosicché deve ritenersi implicito che - qualora siano oggetto di tutela paesaggistica alcune delle aree cui si riferiscono le indicate previsioni del SIAD - quanto disposto dal codice di settore risulti senz\u0027altro applicabile. Le norme regionali esaminate risultano pertanto accomunate dall\u0027essere espressione della competenza residuale della Regione nella materia del commercio, senza determinare alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. Infine, a fronte della legittimazione del SIAD ad introdurre le forme di regolazione del commercio testé indicate, quando rilevino singoli beni vincolati, deve considerarsi salva anche la disciplina introdotta dal legislatore statale per la tutela dei beni di interesse culturale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2022 - mass. 44645; S. 24/2022 - mass. 44553; S. 124/2021 - mass. 43933\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44961","numero_massima_precedente":"44959","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44961","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Interventi regionali - Omessa indicazione della prevalenza del codice di settore - Possibilità di interpretazione conforme (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la norma della Regione Campania che disciplina condizioni e modalità stabilite dal Comune per l\u0027esercizio del commercio su aree pubbliche, mediante SIAD). (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per sé l\u0027illegittimità costituzionale della disposizione, ogni volta che quest\u0027ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l\u0027effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del piano paesaggistico, purché la pianificazione paesaggistica sia vigente, perché in tal caso essa è immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, e 120, Cost., degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nelle formulazioni rispettivamente modificate dall\u0027art. 11, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, punto 2, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, punto 2, e lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 5 del 2021. Le disposizioni impugnate disciplinano rispettivamente lo strumento comunale d\u0027intervento per l\u0027apparato distributivo - SIAD -, quale strumento integrato della pianificazione urbanistica, con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali; l\u0027autorizzazione relativa alla rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita; e le concessioni regionali per l\u0027installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali. La novella legislativa indicata ha precisato, quanto all\u0027art. 19, comma 6, che il SIAD deve rispettare la «disciplina vigente» nella previsione dei vincoli dimensionali e tipologici degli insediamenti commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale. Benché, nel caso in esame, il piano paesaggistico manchi, il richiamo alla disciplina vigente ben può essere inteso - in termini compatibili con l\u0027ordinamento costituzionale - nel senso di includere il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle invocate prescrizioni nello stesso contenute. Quanto all\u0027art. 28, comma 10, la novella in sostanza richiama le procedure di autorizzazione paesaggistica se l\u0027immobile ricade in area sottoposta a vincolo, per cui l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata impone di intendere il rinvio a specifiche prescrizioni di tutela quale espressione di un implicito richiamo a tutte le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse quelle che sanciscono il ruolo primario e inderogabile assegnato dal legislatore statale alla pianificazione. Quanto, infine, all\u0027art. 130, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, la novella subordina la concessione per l\u0027installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti anche alla verifica della sua conformità alle disposizioni relative alla tutela del paesaggio, cosicché essa va interpretata nel senso che non esenta gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dal rispetto del complesso delle future prescrizioni del piano paesaggistico e, più nello specifico, dal rispetto delle prescrizioni d\u0027uso, attuali o future, dei singoli beni vincolati).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44962","numero_massima_precedente":"44960","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a), punto 2)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c), punto 2)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"130","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/06/2021","data_nir":"2021-06-29","numero":"5","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44962","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla resistente costituita in giudizio - Estinzione parziale del processo. (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, prevede che la rinuncia al ricorso, seguita dall\u0027accettazione della controparte costituita, comporta l\u0027estinzione del giudizio. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 133/2022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 28, comma 7, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, e 61, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 7 del 2020).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44961","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"21/04/2020","data_nir":"2020-04-21","numero":"7","articolo":"61","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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