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Uff.\" n. 291 bis dell\u002711 dicembre 1985.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                     Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO  \r\n REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.  ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  \r\n VIRGILIO  ANDRIOLI  -  Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -  \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO -  Dott.  ALDO  CORASANITI  -  \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL\u0027ANDRO, Giudici,            \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art. 47 della  \r\n legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull\u0027ordinamento  penitenziario  e  \r\n sull\u0027esecuzione  delle  misure  privative e limitative della libert\u0026#224;),  \r\n promosso con  ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1984  dalla  Corte  di  \r\n cassazione   sul   ricorso  proposto  dal  Procuratore  Generale  della  \r\n Repubblica presso la  Corte  d\u0027appello  di  Roma  nel  procedimento  di  \r\n sorveglianza relativo a Ferraro Luciano, iscritta al n. 69 del registro  \r\n ordinanze  1985  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 80 bis dell\u0027anno 1985.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 ottobre 1985 il Giudice  \r\n relatore Alberto Malagugini.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Nel corso del giudizio sul ricorso  proposto  dal  Procuratore  \r\n generale  della  Repubblica  presso  la Corte d\u0027appello di Roma avverso  \r\n l\u0027ordinanza del 1 febbraio 1984 della Sezione  di  sorveglianza  presso  \r\n detta Corte d\u0027appello che, revocando l\u0027affidamento in prova al servizio  \r\n sociale   di   Ferraro   Luciano  per  insussistenza  delle  condizioni  \r\n legittimanti l\u0027affidamento retrodatava  gli  effetti  della  revoca  al  \r\n momento  della  costituzione  in  carcere  del Ferraro e non al momento  \r\n iniziale dell\u0027affidamento, la Corte di cassazione  sollevava  questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 47 della l. 26 luglio 1975, n.  \r\n 354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Corte rimettente rilevava che l\u0027art. 47 della l. n. 354 del 1975  \r\n impedisce  di scomputare il periodo trascorso in affidamento dalla pena  \r\n detentiva da eseguire in tutti i casi di revoca  del  provvedimento  di  \r\n affidamento,  senza  distinguere tra i casi di revoca dovuta al cattivo  \r\n esito della prova e quelli di revoca (o annullamento)  per  sussistenza  \r\n di    cause    originarie    o    sopravvenute    di   inammissibilit\u0026#224;  \r\n dell\u0027affidamento. Il predetto art. 47 sarebbe perci\u0026#242; in contrasto:  a)  \r\n con  l\u0027art.  3  Cost.,  in  ragione  della  indebita  equiparazione fra  \r\n situazioni del tutto diverse e  della  discriminazione  fra  situazioni  \r\n similari come quella dei condannati che superano il periodo di prova ed  \r\n ottengono  l\u0027estinzione  della  pena,  e quella dei condannati che, pur  \r\n avendo in tutto o in parte superato detto periodo di prova, non possono  \r\n ottenere, per ragioni indipendenti dal proprio comportamento, l\u0027effetto  \r\n dell\u0027estinzione;  b)  con  l\u0027art.     13  Cost.,   in   ragione   della  \r\n insussistenza  di  un  titolo  giustificativo  della  restrizione della  \r\n libert\u0026#224; personale del condannato una volta  venuto  meno  l\u0027originario  \r\n provvedimento giudiziario preveduto dai commi quarto e quinto dell\u0027art.  \r\n 47  della  l. n. 354 del 1975; c) con l\u0027art. 27 Cost., in ragione della  \r\n vanificazione  della  funzione  di  rieducazione  e   risocializzazione  \r\n propria   della   pena   che  sarebbe  cagionata  dalla  previsione  di  \r\n conseguenze sfavorevoli al condannato per fatto non  addebitabile  alla  \r\n sua condotta.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  - Nel giudizio cos\u0026#236; instaurato non vi \u0026#232; stata costituzione di  \r\n parti, n\u0026#233; ha spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  - Con l\u0027ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,  \r\n prima sezione penale, dubita, in riferimento agli  artt.  3,  13  e  27  \r\n Cost.,  della  legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  47 della legge 26  \r\n luglio 1975, n. 354 - recante \"Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario  e  \r\n sull\u0027esecuzione  delle  misure privative e limitative della libert\u0026#224;\" -  \r\n \"nella parte in cui non prevede che valga come espiazione  di  pena  il  \r\n periodo  di affidamento in prova al servizio sociale nel caso di revoca  \r\n del provvedimento di ammissione per motivi  non  dipendenti  dall\u0027esito  \r\n negativo della prova\".                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nella  motivazione  dell\u0027ordinanza,  la  Corte  rimettente richiama  \r\n espressamente,  facendole  nella  sostanza  (e   talora   testualmente)  \r\n proprie,  le argomentazioni gi\u0026#224; addotte a sostegno dell\u0027illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale del citato  art.  47  ord.  penit.,  in  riferimento  ai  \r\n medesimi  parametri,  nelle ordinanze emesse dalle Sezioni unite penali  \r\n della medesima Corte in data 7 febbraio 1981 (proc. Talluto  Arcangelo;  \r\n r.o.   104/83) e dalla stessa prima sezione penale di questa in data 26  \r\n settembre 1983 (proc. Reinhart Marco; r.o. 171/84).                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Decidendo sugli incidenti di costituzionalit\u0026#224; promossi con le  \r\n citate ordd. n. 104/83 e 171/84 (nonch\u0026#233; con altra ordinanza analoga  -  \r\n n.  914/83 - emessa il 17 febbraio 1983, pure nel proc. Reinhart Marco,  \r\n dalla stessa prima sezione penale della Corte di legittimit\u0026#224;),  questa  \r\n Corte, con la sentenza n. 185 del 1985, ha dichiarato \"l\u0027illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella  \r\n parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il  periodo  \r\n di  affidamento  in  prova al servizio sociale, in caso di annullamento  \r\n del provvedimento di ammissione\". Come risulta dalla narrativa in fatto  \r\n di  detta  sentenza,  le  fattispecie  oggetto  dei  giudizi  a  quibus  \r\n concernevano  due  casi di annullamento di provvedimenti di affidamento  \r\n in prova  al  servizio  sociale,  motivati:  a)  dall\u0027essere  stato  il  \r\n trattamento  disposto  prima del decorso del termine minimo di tre mesi  \r\n dal passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  condanna,  richiesto  \r\n dall\u0027art.  47  ord. penit. ai fini dell\u0027osservazione della personalit\u0026#224;  \r\n in istituto (proc. Talluto); b) dalla sopravvenienza di altra  sentenza  \r\n di  condanna  a  pena  che, cumulata con quella in relazione alla quale  \r\n l\u0027affidamento in prova era stato disposto, superava il  limite  di  due  \r\n anni  e  sei  mesi  previsto  dal  medesimo art. 47 come condizione per  \r\n l\u0027applicabilit\u0026#224; della misura (proc. Reinhart).                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel  caso  ora  in  esame,  era oggetto di impugnativa innanzi alla  \r\n Corte rimettente il provvedimento di revoca, da parte della Sezione  di  \r\n sorveglianza  di  Roma,  dell\u0027affidamento  in  prova di Ferraro Luciano  \r\n precedentemente disposto dalla Sezione  di  sorveglianza  de  L\u0027Aquila;  \r\n revoca   determinata   dalla   sopravvenuta   considerazione,  in  sede  \r\n esecutiva, di una sentenza di condanna  non  computata  nel  precedente  \r\n provvedimento  di  cumulo  e  dalla  conseguente  fissazione della pena  \r\n espianda, in sede di nuovo cumulo, in una misura superiore ai due  anni  \r\n e sei mesi di reclusione.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Trattasi,  quindi,  di  un caso di caducazione del provvedimento in  \r\n tutto  analogo,   quanto   a   presupposti   ed   effetti,   a   quelli  \r\n precedentemente  esaminati,  ed  in particolare a quello descrittto sub  \r\n b). Ed \u0026#232; evidente che, sul piano  della  valutazione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale,   vanno  unitariamente  considerati  tanto  i  casi  di  \r\n annullamento, quanto quelli di revoca per cause  originarie  o  -  come  \r\n nella  specie  -  sopravvenute  di inammissibilit\u0026#224; dell\u0027affidamento in  \r\n prova al servizio sociale: a nulla rilevando, a tali fini,  la  diversa  \r\n denominazione dei provvedimenti terminativi.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche  rispetto  alle  ipotesi di revoca fondate su ragioni diverse  \r\n dall\u0027esito negativo della prova deve, quindi, ribadirsi quanto ritenuto  \r\n nella citata decisione n. 185 del 1985: che non  \u0026#232;  cio\u0026#232;  ,  \"neppure  \r\n pensabile\"  - alla stregua del disposto dell\u0027art. 13 Cost. - \"che... il  \r\n periodo effettivamente trascorso in affidamento  in  ottemperanza  alle  \r\n specifiche   prescrizioni  imposte  al  condannato,  venga,  viceversa,  \r\n considerato come non mai trascorso ovvero inutilmente  trascorso\",  con  \r\n la conseguenza che esso va computato nella pena da espiare.              \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale dell\u0027art. 47 della legge  \r\n 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che  valga  come  \r\n espiazione  di  pena  il  periodo  di  affidamento in prova al servizio  \r\n sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per  motivi  \r\n non dipendenti dall\u0027esito negativo della prova.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della  \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE  -  \r\n                                   ALBERTO   MALAGUGINI   -  ANTONIO  LA  \r\n                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI  -  GIUSEPPE  BORZELLINO -  \r\n                                   RENATO DELL\u0027ANDRO.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11216","titoletto":"SENT. 312/85. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO  SOCIALE  - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI  AMMISSIONE  PER MOTIVI  NON  DIPENDENTI  DALL\u0027ESITO NEGATIVO  DELLA  PROVA  - NON COMPUTABILITA\u0027  DEL  PERIODO TRASCORSO AI FINI  DELLA  ESPIAZIONE DELLA  PENA  - IRRAZIONALITA\u0027 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE  IN PARTE QUA. - l 26 luglio 1975, n. 354, art. 47. - cst art. 13.","testo":"Nelle ipotesi di revoca del provvedimento di affidamento in prova al   servizio  sociale  fondata  su  ragioni  diverse  dall\u0027esito negativo della prova, e\u0027 irragionevole, alla stregua del disposto dell\u0027art.  13 Cost.,  che il periodo effettivamente trascorso  in affidamento, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa, considerato come mai trascorso o comunque inutilmente trascorso.  Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente  illegittimo l\u0027art.  47 della legge 26  luglio 1975,  n.  354,  nella  parte  in cui non prevede che valga  come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non  dipendenti dall\u0027esito negativo della prova.  - S. n. 185/1985.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;354~art47"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7704","autore":"BALZAROTTI M.L.","titolo":"SUI RAPPORTI TRA REVOCA \"ATIPICA\" DELL\u0027AFFIDAMENTO IN PROVA E PRINCIPIO DI INTANGIBILITA\u0027 DEL GIUDICATO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"708","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7927","autore":"CROSTI B.","titolo":"SULLA REVOCA DELL\u0027AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE PER CAUSE NON DIPENDENTI DALL\u0027ESITO NEGATIVO DELLA PROVA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1689","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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