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Giudici : Giuliano               AMATO, Silvana                SCIARRA, Daria                  de PRETIS, Nicol\u0026#242;                 ZANON, Franco                MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio                 PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco       VIGAN\u0026#210;, Luca          ANTONINI, Stefano         PETITTI, Angelo           BUSCEMA, Emanuela           NAVARRETTA, Maria Rosaria    SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 10, commi 1 e 2, e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, promossi dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana con ricorsi notificati il 22-27 agosto e il 23-28 agosto 2019, depositati in cancelleria il 23 agosto e il 30 agosto 2019, iscritti, rispettivamente ai numeri 92 e 94 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 41 e 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Umbria in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 23 agosto 2019 (reg. ric. n. 92 del 2019), la Regione Umbria ha impugnato gli artt. 10, commi 1 e 2, e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La prima disposizione impugnata, di cui all\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, modifica la disciplina degli incentivi per la realizzazione degli interventi per le costruzioni con ridotto impatto ambientale e con maggiore sicurezza riguardo agli eventi sismici, rispettivamente prevista dagli artt. 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell\u0026#8217;edilizia per la definizione delle procedure d\u0026#8217;infrazione avviate dalla Commissione europea, nonch\u0026#233; altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa introduce la possibilit\u0026#224;, per il soggetto che effettua opere di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico, di optare, in sostituzione della detraibilit\u0026#224; fiscale, per uno sconto immediato praticato dall\u0026#8217;esecutore delle opere, il quale potr\u0026#224; beneficiare a sua volta di un credito di imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari valore, con possibilit\u0026#224; di cessione del credito stesso ai propri fornitori. Sono vietate ulteriori trasmissioni delle quote, cos\u0026#236; come la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sia per la ingiustificata discriminazione in danno delle piccole e medie imprese, che non avrebbero una \u0026#171;capacit\u0026#224; fiscale\u0026#187; tale da poter utilizzare in compensazione la cessione dell\u0026#8217;incentivo da parte di chi appalta le opere, sia per contrasto con il principio di ragionevolezza, perch\u0026#233; sarebbe ostacolata la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo di massima diffusione dell\u0026#8217;incentivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 41 Cost. e il principio di libert\u0026#224; d\u0026#8217;impresa economica privata, in quanto l\u0026#8217;incentivo, cos\u0026#236; come disciplinato, sarebbe limitato alle sole imprese di maggiori dimensioni, e l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 169 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, che sancisce il principio per cui le politiche di regolamentazione dei mercati devono garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; infine denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \u0026#8211; che riconosce alle Regioni competenze nelle materie \u0026#171;protezione civile\u0026#187;, \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e \u0026#171;sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi\u0026#187; \u0026#8211; nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., che riconosce le competenze regionali nelle materie \u0026#171;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#187; e \u0026#171;artigianato e industria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Ad avviso della Regione ricorrente, l\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019 non potrebbe essere ascritto esclusivamente alle materie di competenza esclusiva \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, \u0026#171;sistema tributario dello Stato\u0026#187; o \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;. Sarebbero, infatti, coinvolte plurime competenze regionali, quali \u0026#171;protezione civile\u0026#187;, \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e \u0026#171;sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nonch\u0026#233; \u0026#171;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#187; e \u0026#171;artigianato e industria\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. La norma impugnata violerebbe le competenze regionali in queste materie, sia perch\u0026#233; essa contiene norme di estremo dettaglio in materie di competenza concorrente, in cui la legge statale dovrebbe limitarsi a dettare i princ\u0026#236;pi fondamentali, sia perch\u0026#233; non riconosce alcuna attribuzione regionale, nemmeno nelle materie di competenza regionale residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; La Regione Umbria ritiene, inoltre, che le agevolazioni fiscali previste dalla disposizione impugnata siano di fatto utilizzabili solo dalle imprese di grandi dimensioni, poich\u0026#233; \u0026#8211; come segnalato dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato nel corso dei lavori preparatori della legge di conversione \u0026#8211; solo queste sarebbero in grado di compensare i relativi crediti d\u0026#8217;imposta in ragione del volume dei propri debiti fiscali. Ci\u0026#242; determinerebbe una ingiustificata discriminazione in danno delle piccole e medie imprese, in violazione del principio di eguaglianza. Inoltre, sarebbe ostacolata la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo di massima diffusione dell\u0026#8217;incentivo, in contrasto con il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.3.\u0026#8211; Sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., che, nel sancire la libert\u0026#224; d\u0026#8217;impresa economica privata, esprime il principio della parit\u0026#224; di trattamento delle imprese concorrenti in un dato settore. Nel caso di specie, l\u0026#8217;incentivo sarebbe limitato alle imprese maggiori, senza che questa limitazione sia funzionale a un interesse sociale rilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.4.\u0026#8211; Inoltre, la limitazione delle imprese che possono avvantaggiarsi dell\u0026#8217;incentivo determinerebbe una riduzione della concorrenza e ci\u0026#242; si risolverebbe in un pregiudizio per il consumatore, per la minore possibilit\u0026#224; di scelta dell\u0026#8217;operatore che offre condizioni pi\u0026#249; vantaggiose. Pertanto, la disposizione impugnata contrasterebbe anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., per violazione del principio fissato dall\u0026#8217;art. 169 TFUE, che sancisce il principio per cui le politiche di regolamentazione dei mercati devono garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.5.\u0026#8211; In data 11 novembre 2020 la difesa della Regione Umbria ha depositato dichiarazione di rinuncia parziale al ricorso, relativamente all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019 e ha chiesto che \u0026#8211; anche in difetto di accettazione della stessa rinuncia da parte del resistente, non costituito in giudizio \u0026#8211; sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente all\u0026#8217;impugnazione di tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; \u0026#200; impugnato, inoltre, l\u0026#8217;art. 18, commi 1 e 2, dello stesso d.l. n. 34 del 2019. Il primo comma di questa disposizione \u0026#8211; rubricata \u0026#171;Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI\u0026#187; \u0026#8211; elimina la previsione dell\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Quest\u0026#8217;ultima disposizione affidava alla Conferenza unificata il potere di individuare, \u0026#171;tenuto conto dell\u0026#8217;esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;art. 18 stabilisce, d\u0026#8217;altra parte, il termine di efficacia della limitazione dell\u0026#8217;intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (d\u0026#8217;ora in avanti, il Fondo statale), laddove sia gi\u0026#224; disposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della Regione Umbria, queste disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., per l\u0026#8217;illegittima eliminazione del momento procedimentale di confronto tra Stato e Regioni nella gestione delle attivit\u0026#224; del Fondo statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; denunciato, altres\u0026#236; il contrasto delle disposizioni impugnate con l\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto sarebbero violate le attribuzioni regionali nelle materie di competenza concorrente \u0026#171;sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi\u0026#187; e nella materia di competenza residuale \u0026#171;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Osserva la difesa regionale che il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (cosiddetti confidi) agevola l\u0026#8217;accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (PMI). La disciplina in esame dovrebbe ascriversi, dunque, alle materie di competenza regionale \u0026#8220;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#8221; e \u0026#8220;sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi\u0026#8221; (sono richiamate in particolare le sentenze n. 68 del 2017, n. 77 del 2005 e n. 14 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ricorrente ritiene che la gestione del Fondo statale di garanzia, regolata dall\u0026#8217;art. 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), rappresenti una chiamata in sussidiariet\u0026#224; di una funzione pubblica di spettanza regionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 119 Cost. Questa \u0026#232; consentita quando l\u0026#8217;allocazione della funzione pubblica a livello centrale costituisce imprescindibile attuazione dei princ\u0026#236;pi di adeguatezza e differenziazione nello svolgimento delle funzioni pubbliche. Ci\u0026#242; impone al legislatore statale di predisporre adeguati meccanismi di partecipazione delle Regioni all\u0026#8217;esercizio delle funzioni pubbliche accentrate, al fine di evitare l\u0026#8217;integrale soppressione delle attribuzioni regionali. Nel caso in esame, l\u0026#8217;intervento della Conferenza unificata rappresentava lo strumento per coinvolgere le Regioni e garantirne le attribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la soppressione di questo momento procedimentale di confronto tra Stato e Regioni, sarebbero violati i princ\u0026#236;pi di sussidiariet\u0026#224; e leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 119 Cost. Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost., per la compressione delle attribuzioni regionali nella materia di competenza concorrente \u0026#171;sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi\u0026#187; e nella materia di competenza residuale \u0026#171;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAttraverso l\u0026#8217;intervento della Conferenza unificata, era riconosciuta una modalit\u0026#224; di compartecipazione delle Regioni a un procedimento connesso alla gestione del Fondo statale e incidente sulle loro attribuzioni costituzionali. Oltre ad assicurare l\u0026#8217;efficiente coordinamento degli strumenti di accesso al credito a livello nazionale e territoriale, questo meccanismo avrebbe permesso alle Regioni di pianificare in modo razionale l\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di \u0026#171;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#187;, perseguendo politiche pubbliche pi\u0026#249; adeguate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, con specifico riguardo agli incentivi alle imprese, neppure l\u0026#8217;esigenza dell\u0026#8217;uniforme tutela della concorrenza sul territorio nazionale potrebbe giustificare la completa estromissione delle Regioni in questa materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl solo scopo di realizzare un accentramento decisionale, la disposizione impugnata avrebbe irragionevolmente irrigidito la gestione del Fondo statale e avrebbe, inoltre, invaso la sfera di competenza regionale. Oltre a violare il principio di leale collaborazione, sarebbero state illogicamente parificate situazioni regionali del tutto diverse. Infatti, al dichiarato scopo di prevenire ipotetici abusi da parte di alcune Regioni, il legislatore statale avrebbe soppresso la partecipazione delle autonomie regionali, finendo per colpire e danneggiare anche quelle virtuose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Umbria ritiene, dunque, che la disposizione impugnata contrasti con gli artt. 117 e 119 Cost., poich\u0026#233; essa avrebbe eliminato qualsiasi forma di coinvolgimento regionale nella gestione degli incentivi alle imprese e nei processi decisionali che incidono sull\u0026#8217;esercizio delle competenze costituzionali delle Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia, inoltre, che la Commissione bicamerale per le questioni regionali, nel parere reso sul disegno di legge di conversione del d.l. n. 34 del 2019, aveva ritenuto opportuno \u0026#171;un approfondimento al fine di individuare modalit\u0026#224; alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; La difesa regionale deduce, infine, che il successivo art. 13, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non sarebbe satisfattivo dell\u0026#8217;interesse regionale fatto valere con il ricorso, poich\u0026#233; si limiterebbe ad anticipare \u0026#8211; dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 \u0026#8211; il termine della limitazione dell\u0026#8217;intervento del Fondo statale. La questione dovrebbe, quindi, ritenersi \u0026#171;trasferita\u0026#187; sulla nuova disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Nelle memorie depositate il 27 ottobre 2020 ed il 6 aprile 2021, la difesa regionale ha ribadito gli argomenti gi\u0026#224; illustrati nei propri atti e ha insistito nell\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni ivi formulate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non si \u0026#232; costituito nel giudizio promosso dalla Regione Umbria e non ha svolto alcuna attivit\u0026#224; difensiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con ricorso depositato il 30 agosto 2019, anche la Regione Toscana ha impugnato, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, in relazione all\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La parte ricorrente ritiene che la disposizione in esame, nel favorire i soli operatori economici di grandi dimensioni, che possono avere la liquidit\u0026#224; necessaria per applicare lo sconto ivi previsto, restringa la concorrenza nell\u0026#8217;offerta dei servizi di riqualificazione energetica e dei lavori antisismici e danneggi cos\u0026#236; le piccole e medie imprese. Limitando la fruibilit\u0026#224; dei benefici alle sole imprese di grandi dimensioni, l\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019 interferirebbe con le materie affidate dall\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. alla potest\u0026#224; residuale delle Regioni, con particolare riferimento all\u0026#8217;industria, alle attivit\u0026#224; produttive, all\u0026#8217;artigianato e alla promozione del sistema produttivo regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; In secondo luogo, la Regione Toscana impugna l\u0026#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, facendo rilevare di avere richiesto, sin dal 2002, la limitazione dell\u0026#8217;intervento del Fondo statale alla sola prestazione di controgaranzia. La richiesta \u0026#232; stata accolta dalla Conferenza unificata e, pertanto, nella Regione Toscana il Fondo statale ha operato solo nella forma della controgaranzia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente ritiene che l\u0026#8217;abrogazione del suindicato secondo periodo della lettera r) dell\u0026#8217;art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998 si rifletta negativamente sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei confidi e sul tessuto regionale delle PMI. Infatti, grazie al loro legame diretto e profondo con il tessuto imprenditoriale, i confidi hanno svolto una vera e propria funzione sociale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio, a supporto di tutte le PMI. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana riferisce che, dai dati sulle operazioni che i confidi presentano con la controgaranzia del Fondo statale, risulterebbe che l\u0026#8217;onere di copertura sostenuto dallo Stato per queste operazioni \u0026#232; del 45 per cento, rispetto al 72 per cento di quelle realizzate con la garanzia diretta. Inoltre, attraverso l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei confidi, l\u0026#8217;effetto leva finanziaria delle risorse pubbliche sarebbe superiore rispetto a quello delle banche del 70 per cento. A parit\u0026#224; di risorse messe a disposizione, per le PMI sarebbe, dunque, molto pi\u0026#249; efficiente l\u0026#8217;accesso al credito tramite i confidi, rispetto all\u0026#8217;intervento diretto da parte delle banche. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della ricorrente, la soppressione di uno strumento che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva riconosciuto alle Regioni \u0026#8211; e che era vitale per lo sviluppo del sistema produttivo regionale \u0026#8211; lederebbe le competenze regionali in materia di industria, attivit\u0026#224; produttive, sviluppo economico, accesso al credito e sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi, materie tutte riconducibili alle competenze concorrenti e residuali delle Regioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, ad avviso della Regione Toscana, sarebbero pretestuose ed infondate le argomentazioni con cui \u0026#232; stata motivata la scelta normativa in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il meccanismo di cui alla richiamata lettera r) non sarebbe stato affatto utilizzato al fine di sostenere i confidi in difficolt\u0026#224;, assicurando loro una sorta di monopolio nell\u0026#8217;accesso alla garanzia del Fondo. Al contrario, grazie a questo meccanismo, nella Regione Toscana si sarebbe consolidato un sistema che ha consentito negli anni di attivare un numero di operazioni di controgaranzia proporzionalmente superiore alla quota storica di risorse attribuite nell\u0026#8217;ambito del decentramento, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Toscana contesta, inoltre, l\u0026#8217;affermazione secondo la quale, nelle Regioni che hanno fatto ricorso alla lettera r), si sarebbe osservato un calo dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; del Fondo statale. La diversit\u0026#224; dei sistemi produttivi e dei mercati locali del credito si riflette nella diversit\u0026#224; di funzionamento del Fondo statale. N\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, nelle Regioni in cui non \u0026#232; stata data applicazione all\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto n. 112 del 1998, le imprese avrebbero avuto maggiore facilit\u0026#224; di accesso al credito grazie al Fondo statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta introdotta dalla norma impugnata determinerebbe un\u0026#8217;opzione privilegiata a favore del Fondo statale, che \u0026#232; il solo a potere offrire una garanzia illimitata a valere sul bilancio dello Stato, a differenza di qualsiasi operatore privato o fondo di garanzia regionale. Questa situazione dovrebbe indurre il Fondo statale a operare come garante di ultima istanza, favorendo sistemi di garanzia territoriali o settoriali, di carattere privato o mutualistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della parte ricorrente evidenzia, inoltre, che l\u0026#8217;eventuale incremento dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; del Fondo statale nelle Regioni che avevano aderito alla limitazione di cui all\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del d.lgs. n. 112 del 1998, avverr\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo stesso. Pertanto, \u0026#8211; a parit\u0026#224; di domanda di garanzia \u0026#8211; non si produrrebbe alcun beneficio, ma solo lo spostamento a favore del Fondo statale di operazioni che prima transitavano attraverso i confidi o i fondi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; Infine, posto che l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del d.lgs. n. 112 del 1998 incide su molteplici competenze regionali, essa avrebbe dovuto essere disposta nel rispetto del principio di leale collaborazione, che guida i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. Viceversa, la disposizione impugnata \u0026#232; stata emanata in assenza di alcuna intesa con le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con atto depositato il 7 ottobre 2019, si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni promosse con il ricorso della Regione Toscana siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, la difesa statale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, poich\u0026#233; le censure di parte ricorrente relative alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. sarebbero sfornite di idonee argomentazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso non fornirebbe alcuna dimostrazione in ordine al pregiudizio per gli artigiani e per le piccole e medie imprese, n\u0026#233; circa il nocumento che deriverebbe alla Regione dalla disposizione impugnata. In definitiva, la lamentata restrizione della concorrenza si baserebbe su elementi meramente indiziari e controvertibili, in contrasto con l\u0026#8217;onere del ricorrente di definire il petitum e di indicare gli argomenti necessari a sorreggerlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.1.\u0026#8211; Nel merito, le disposizioni impugnate costituirebbero legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Non vi sarebbe, quindi, alcuna invasione di ambiti di competenza regionale, poich\u0026#233; spetta unicamente al legislatore statale disciplinare in modo uniforme la materia delle detrazioni fiscali. N\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, sarebbe possibile evocare concorrenti competenze regionali connesse alla realt\u0026#224; produttiva locale poich\u0026#233;, sia il mercato dell\u0026#8217;efficienza energetica, sia quello della riqualificazione sismica, hanno rilievo nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea, inoltre, che la disciplina delle agevolazioni fiscali o dei benefici tributari costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua palese arbitrariet\u0026#224; o irrazionalit\u0026#224; (sono richiamate le sentenze n. 17 del 2018, n. 117 del 2017 e l\u0026#8217;ordinanza n. 46 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, gli interventi \u0026#8220;promozionali\u0026#8221;, come quello in esame, intersecano, sotto vari profili, la materia della tutela della concorrenza e rientrano anche per questo aspetto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. L\u0026#8217;impatto complessivo di queste misure incide, infine, sul sistema economico generale, determinandone un assetto equilibrato, e non lede l\u0026#8217;autonomia finanziaria della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; La difesa statale ritiene, altres\u0026#236;, non fondate le censure relative all\u0026#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;intervento normativo in esame il legislatore statale ha disciplinato l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di un fondo costituito con risorse proprie, senza disconoscere alle Regioni la possibilit\u0026#224; di effettuare interventi finanziari aggiuntivi a sostegno delle imprese operanti nel loro territorio. L\u0026#8217;intervento in esame sarebbe volto a realizzare obiettivi di politica economica che coinvolgono aspetti riconducibili ai rapporti con l\u0026#8217;Unione europea ed alla materia della concorrenza, riservata alla potest\u0026#224; legislativa statale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Ci\u0026#242; non pregiudicherebbe, peraltro, la potest\u0026#224; regionale di assumere iniziative di carattere finanziario a sostegno dell\u0026#8217;imprenditoria presente sul proprio territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva, d\u0026#8217;altra parte, che l\u0026#8217;efficacia della disposizione impugnata non potrebbe essere limitata alla realt\u0026#224; produttiva regionale, in quanto la previsione di interventi promozionali rientra nella tutela della concorrenza e l\u0026#8217;intervento legislativo statale \u0026#232; legittimato dalla finalit\u0026#224; di incidere sull\u0026#8217;equilibrio economico generale (al riguardo, sono richiamate le sentenze n. 83 del 2018; n. 63 del 2008 e n. 14 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non sarebbe riscontrabile la violazione del principio di leale collaborazione, che verrebbe in rilievo soltanto in caso di concorrenza di competenze e non in caso di competenze distinte, come in quello in esame (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 251 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il 14 ottobre 2020, la Regione Toscana ha depositato un\u0026#8217;istanza di rinvio dell\u0026#8217;udienza pubblica per la discussione del ricorso, al fine di permettere alla nuova Giunta regionale, nominata dal nuovo Presidente, eletto a seguito delle elezioni amministrative regionali del 20 \u0026#8211; 21 settembre 2020, di valutare la permanenza dell\u0026#8217;interesse a coltivare il ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn data 8 gennaio 2021, la Regione Toscana ha depositato la dichiarazione di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl 18 febbraio 2021 l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato la dichiarazione di accettazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della rinuncia parziale al ricorso promosso dalla Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nelle memorie depositate in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno ribadito le argomentazioni gi\u0026#224; illustrate nei propri scritti difensivi e hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni ivi rispettivamente formulate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione Umbria e la Regione Toscana (reg. ric. n. 92 e n. 94 del 2019) hanno impugnato, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 169 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; altres\u0026#236; impugnato l\u0026#8217;art. 18, commi 1 e 2, del medesimo d.l. n. 34 del 2019, come convertito, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; I ricorsi sollevano analoghe questioni, sicch\u0026#233; i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un\u0026#8217;unica decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nelle more del giudizio, entrambe le Regioni ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al ricorso proposto dalla Regione Umbria, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, l\u0026#8217;intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l\u0026#8217;estinzione del processo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la Regione Toscana ha dichiarato di rinunciare al ricorso, limitatamente all\u0026#8217;impugnazione del medesimo art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019. La rinuncia \u0026#232; stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri e, di conseguenza, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il comma 1 di questa disposizione \u0026#8211; rubricata \u0026#171;Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI\u0026#187; \u0026#8211; elimina la previsione dell\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon essa era affidata alla Conferenza unificata il potere di individuare, \u0026#171;tenuto conto dell\u0026#8217;esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;art. 18, impugnato dalla sola Regione Umbria, stabilisce il termine di efficacia della limitazione dell\u0026#8217;intervento del predetto Fondo di garanzia nelle Regioni sul cui territorio essa \u0026#232; gi\u0026#224; disposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe parti ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 119 e 117, terzo e quarto comma, Cost., e del principio di leale collaborazione, per l\u0026#8217;illegittima eliminazione del momento procedimentale di confronto tra Stato e Regioni nella gestione delle attivit\u0026#224; del fondo di garanzia per le PMI. \u0026#200; inoltre denunciata la violazione delle attribuzioni regionali nella materia di competenza concorrente \u0026#171;sostegno all\u0026#8217;innovazione per i settori produttivi\u0026#187; e in quella di competenza residuale \u0026#171;incentivi e aiuti alle imprese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nella individuazione degli ambiti cui afferiscono le disposizioni impugnate occorre rilevare, in via preliminare, che le stesse attengono ad una pluralit\u0026#224; di materie rispetto alle quali variamente si atteggia la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell\u0026#8217;individuazione della materia, si deve tener conto dell\u0026#8217;oggetto, della ratio e della finalit\u0026#224; della disciplina in questione, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, cos\u0026#236; da identificare correttamente e compiutamente anche l\u0026#8217;interesse tutelato (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2020, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, \u0026#232; impugnata la disposizione che abolisce la possibilit\u0026#224; per la Conferenza unificata di limitare in alcune Regioni l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del Fondo statale di garanzia per le PMI ai soli interventi in funzione di controgaranzia. Infatti, l\u0026#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 modifica le modalit\u0026#224; di funzionamento del Fondo statale istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), mettendo gli operatori di tutte le Regioni in grado di accedervi a parit\u0026#224; di condizioni. Esso costituisce uno strumento di politica economica, finanziato con risorse proprie dello Stato, che ne ha conservato la gestione in via esclusiva \u0026#8211; stabilita dall\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera r), primo periodo, del d.lgs. n. 112 del 1998 \u0026#8211; e lo stesso art. 18 del d.l. n. 34 del 2019 ha lasciato intatta questa previsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguardo al meccanismo eliminato dalla disposizione impugnata, questa Corte ha gi\u0026#224; osservato che esso \u0026#171;presuppone che i sistemi regionali costituiti dai fondi regionali di garanzia a favore delle PMI, ove esistenti, e dai confidi possano avere caratteristiche tali da giustificare la limitazione dell\u0026#8217;intervento del fondo statale alla sola controgaranzia, che opera come una garanzia di secondo livello prestata a favore dei garanti\u0026#187; (sentenza n. 83 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Con la soppressione della possibilit\u0026#224; prevista dal secondo periodo della citata lettera r), risulta valorizzato l\u0026#8217;intervento pubblico di garanzia centralizzato a livello nazionale, che ha recuperato la pienezza della sua operativit\u0026#224;, anche nei territori nei quali in precedenza era stata consentita la sua limitazione alla sola attivit\u0026#224; di controgaranzia a favore dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, i cosiddetti confidi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;abolizione di questo meccanismo si colloca all\u0026#8217;interno di un intervento normativo volto a perseguire gli obiettivi dello sviluppo di canali alternativi per il finanziamento delle imprese e di promozione di operazioni finanziarie innovative. Proprio al fine di realizzare questi obiettivi, lo stesso art. 18 del d.l. n. 34 del 2019, al successivo comma 3, abilita il Fondo statale a intervenire in garanzia a favore di soggetti che finanziano, tramite piattaforme di social lending e di crowdfunding (cos\u0026#236; nell\u0026#8217;art. 18 comma 3 test\u0026#233; citato), progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, comunque operanti nei settori di attivit\u0026#224; che possono essere ammesse all\u0026#8217;intervento dello stesso Fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal punto di vista sistematico, la disposizione censurata si inserisce nell\u0026#8217;ambito di un complessivo intervento destinato a realizzare una manovra funzionale allo sviluppo dell\u0026#8217;economia e del sistema produttivo. A questi fini, essa si accompagna ad una generale revisione delle modalit\u0026#224; di intervento del sopra indicato Fondo statale, che conferma e valorizza l\u0026#8217;intervento pubblico di garanzia centralizzato a livello nazionale e, al contempo, introduce in relazione ad esso nuovi spazi di operativit\u0026#224; per i confidi, al fine di rilanciarne il ruolo e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; (come evidenziato nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 34 del 2019, A. C. n. 1807, presentato il 30 aprile 2019). Tali spazi sono stati poi codificati nell\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettere d), e), n) e n-bis) del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In effetti, anche la limitata operativit\u0026#224; del Fondo di garanzia era ispirata alla finalit\u0026#224; di facilitare l\u0026#8217;accesso al credito delle PMI, attraverso il potenziamento del ruolo svolto dai confidi. Con l\u0026#8217;attivazione della lettera r), infatti, le PMI regionali potevano accedere al Fondo statale solo rivolgendosi a un confidi (di cui dovevano sostenere i costi), mentre rimaneva precluso l\u0026#8217;intervento in garanzia diretta, a favore di banche e altri soggetti finanziatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nel corso degli anni in cui questo meccanismo ha avuto applicazione, si \u0026#232; osservato \u0026#8211; come del resto traspare anche dai lavori preparatori della disposizione impugnata \u0026#8211; che questa limitata operativit\u0026#224; del Fondo statale in alcune Regioni, anzich\u0026#233; facilitare l\u0026#8217;accesso al credito delle PMI, pu\u0026#242; produrre effetti controproducenti, limitando la concorrenza tra gli intermediari e, con essa, la ricerca di maggiori livelli di efficienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio sottesa all\u0026#8217;intervento normativo in esame \u0026#232; espressamente individuata nella eliminazione di \u0026#171;anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza\u0026#187; (cos\u0026#236; definite nella relazione al gi\u0026#224; richiamato d.d.l. di conversione, A. C. n. 1807), suscettibili di risolversi in danno delle PMI. La scelta di evitare la precedente limitata operativit\u0026#224; del Fondo statale ha dunque l\u0026#8217;obiettivo di favorire la dinamica concorrenziale nel settore del credito alle PMI. Si tratta di un intervento che aspira a realizzare il corretto funzionamento del mercato, impedendo che si continuino a determinare le condizioni per una sua alterazione, attraverso l\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; del fondo in tutte le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di concorrenza comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull\u0026#8217;assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza \u0026#8220;nel mercato\u0026#8221;), ovvero a prefigurare procedure concorsuali che assicurino la pi\u0026#249; ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza \u0026#8220;per il mercato\u0026#8221;). In questa accezione promozionale, attraverso la \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, vengono perseguite finalit\u0026#224; di ampliamento dell\u0026#8217;area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina degli aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno, rientra, quindi, in questa accezione dinamica di concorrenza, che contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ambito, l\u0026#8217;intervento dello Stato si giustifica quando \u0026#8211; per l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; a tutti gli operatori e per l\u0026#8217;impatto complessivo \u0026#8211; \u0026#232; volto ad incidere sull\u0026#8217;equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni \u0026#171;gli interventi sintonizzati sulla realt\u0026#224; produttiva regionale\u0026#187;, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l\u0026#8217;esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (ex plurimis, sentenze n. 83 del 2018, n. 259 del 2013, n. 242 del 2005 e n. 14 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Sulla base di queste considerazioni, la disposizione impugnata \u0026#8211; in quanto inserita in un complessivo disegno di politica economica e, al contempo, destinata a correggere una possibile distorsione nel settore del credito alle PMI \u0026#8211; va ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e risulta, quindi, conforme al riparto costituzionale di competenze. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dato il carattere \u0026#171;finalistico\u0026#187; della competenza attribuita in materia allo Stato, \u0026#171;la tutela della concorrenza assume [\u0026#8230;] carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale [\u0026#8230;],  potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalit\u0026#224; degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva \u0026#232; diretta\u0026#187; (sentenza n. 56 del 2020; nello stesso senso ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452, n. 431, n. 430 e n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quanto riconducibile ad un ambito materiale di competenza esclusiva trasversale dello Stato e non eccedendo rispetto ai limiti di quanto necessario a perseguire i propri obiettivi, la norma impugnata \u0026#232; dunque espressione di attribuzioni statali destinate a prevalere anche sulle competenze regionali, delle quali le ricorrenti lamentano la lesione. Infatti, se \u0026#232; pur vero che l\u0026#8217;intervento statale si riflette su diverse competenze regionali, si tratta, a ben vedere, di un\u0026#8217;incidenza mediata, inevitabilmente connessa al carattere trasversale della competenza statale cui tale intervento \u0026#232; comunque riconducibile in via prevalente. Pertanto, non pu\u0026#242; essere accolta la censura delle Regioni relativa alla Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il principio di leale collaborazione non \u0026#232; invocabile neppure in funzione della chiamata in sussidiariet\u0026#224;, poich\u0026#233;, sin dalla sua istituzione, la gestione del Fondo centrale di garanzia rientra tra le funzioni amministrative riservate in via esclusiva allo Stato, ai sensi dello stesso art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, tenendo conto delle interazioni che comunque ci sono fra il predetto Fondo centrale, i fondi regionali e le realt\u0026#224; produttive locali, la previsione di meccanismi collaborativi, pur non essendo costituzionalmente dovuta, rimane nondimeno un\u0026#8217;opzione che il legislatore statale pu\u0026#242; opportunamente considerare.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana con ricorsi indicati in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Misure fiscali per la crescita economica - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l\u0027acquisto di mobili - Previsione che, per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, il soggetto avente diritto alle detrazioni pu\u0026#242; optare, in luogo dell\u0027utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto - Prevista anticipazione da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi e rimborso sotto forma di credito d\u0027imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo - Limitata cedibilit\u0026#224; del credito d\u0027imposta al solo fornitore dell\u0027impresa che effettua i lavori e forniture suddette - Divieto di una terza cessione e/o intervento da parte di intermediari finanziari e istituti di credito.\r\nImpresa - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le per le piccole e medie imprese [PMI] - Soppressione della possibilit\u0026#224; per la Conferenza unificata di limitare l\u0027intervento del Fondo all\u0027attivit\u0026#224; di controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43902","titoletto":"Energia - Incentivi per l\u0027efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni - Possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall\u0027esecutore delle opere - Disciplina, nella seconda ipotesi, del relativo credito d\u0027imposta - Ricorsi della Regione Umbria e della Regione Toscana - Successive rinunce, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente - Estinzione del processo in parte qua.","testo":"È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi primo, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 169 TFUE, terzo e quarto, Cost. - dell\u0027art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, come conv., che, con riguardo agli incentivi per l\u0027efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni, disciplinano la possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall\u0027esecutore delle opere. Nelle more del giudizio, entrambe le Regioni Umbria e Toscana hanno dichiarato di rinunciare all\u0027impugnazione, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente.","numero_massima_successivo":"43903","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/04/2019","data_nir":"2019-04-30","numero":"34","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-04-30;34~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2019","data_nir":"2019-06-28","numero":"58","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/04/2019","data_nir":"2019-04-30","numero":"34","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-04-30;34~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2019","data_nir":"2019-06-28","numero":"58","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"169","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43903","titoletto":"Impresa e imprenditore - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) - Semplificazione della gestione - Potere della Conferenza unificata di limitare l\u0027operatività del fondo all\u0027attività di controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi) - Soppressione - Ricorsi della Regione Umbria e della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza regionale nella materia concorrente del sostegno all\u0027innovazione per i settori produttivi e nella materia residuale degli incentivi e aiuti alle imprese, nonché dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell\u0027art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019, che sopprimono il potere della Conferenza unificata di limitare l\u0027operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) all\u0027attività di controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi). La disposizione impugnata va ricondotta alla materia della tutela della concorrenza di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto - inserita in un complessivo disegno di politica economica e, al contempo, destinata a correggere una possibile distorsione nel settore del credito alle PMI - è espressione di attribuzioni statali destinate a prevalere anche sulle competenze regionali, considerando che l\u0027incidenza mediata su quest\u0027ultime è inevitabilmente connessa al carattere trasversale della competenza statale. Né è invocabile il principio di leale collaborazione in funzione della chiamata in sussidiarietà, poiché, sin dalla sua istituzione, la gestione di tale Fondo rientra tra le funzioni amministrative riservate in via esclusiva allo Stato, fermo restando che la previsione di meccanismi collaborativi, pur non costituzionalmente dovuta, rimane nondimeno un\u0027opzione che il legislatore statale può opportunamente considerare. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 83 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell\u0027individuazione della materia, si deve tener conto dell\u0027oggetto, della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e della finalità della disciplina in questione, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l\u0027interesse tutelato. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull\u0027assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza \"nel mercato\"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza \"per il mercato\"). In questa accezione promozionale, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell\u0027area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo un\u0027accezione dinamica di concorrenza, l\u0027intervento dello Stato si giustifica quando - per l\u0027accessibilità a tutti gli operatori e per l\u0027impatto complessivo - è volto ad incidere sull\u0027equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l\u0027esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 259 del 2013, n. 242 del 2005 e n. 14 del 2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, dato il carattere finalistico della competenza attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 452 del 2007, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43902","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/04/2019","data_nir":"2019-04-30","numero":"34","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-04-30;34~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2019","data_nir":"2019-06-28","numero":"58","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/04/2019","data_nir":"2019-04-30","numero":"34","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-04-30;34~art18"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2019","data_nir":"2019-06-28","numero":"58","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40117","autore":"Saputelli G.","titolo":"La previsione di meccanismi collaborativi tra Stato e Regioni in materia di \"incentivi e aiuti alle imprese\" è (solo) \"un\u0027opzione che il legislatore statale può opportunamente considerare\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1213","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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