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Uff.\" n. 297 bis del 18 dicembre 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO \r\n REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO \r\n DELL\u0027ANDRO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 7 della legge \r\n 29 aprile 1976, n. 177 (\"Collegamento delle pensioni del settore \r\n pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del \r\n trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle \r\n casse pensioni degli istituti di previdenza\"), indicata per evidente \r\n errore materiale, come \"legge 26 aprile 1976, n. 176\", promosso con \r\n ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal Pretore di Pescara nel \r\n procedimento civile vertente tra Tinaro Antonio c/E.N.P.A.S., iscritta \r\n al n. 268 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 243 dell\u0027anno 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore \r\n Alberto Malagugini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito l\u0027Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ricorso depositato presso la cancelleria della Pretura di \r\n Pescara in data 26 luglio 1977, il sig. Antonio Tinaro nella sua \r\n qualit\u0026#224; - recita l\u0027ordinanza di rimessione - \"di coniuge superstite \r\n della signora Rachele Orsatti, insegnante elementare di ruolo presso la \r\n locale scuola di via Regina Elena (terzo circolo), cessata dal \r\n servizio, in seguito a morte avvenuta il 27 ottobre 1975, con i diritti \r\n e i benefici della legge 336/70 e succ. mod.\", ha convenuto innanzi al \r\n Pretore di Pescara \"l\u0027Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza \r\n dipendenti Enti Statali (ENPAS) - Fondo di previdenza per il personale \r\n civile e militare dello Stato - per ottenerne la condanna a \r\n corrispondergli l\u0027indennit\u0026#224; di buonuscita a norma dell\u0027art. 7, quarto \r\n comma, della legge 26 aprile 1976, n. 176\" (rectius: l. 29 aprile 1976, \r\n n. 177) \"che ha modificato il primo comma dell\u0027art. 5 del decreto del \r\n Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sollevando \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027ultimo comma di detto \r\n art. 7, che limita la retroattivit\u0026#224; della nuova normativa alle \r\n cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive, \r\n per violazione degli artt. 3, 3 e 36, 3 e 29 della Costituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Pretore rilevava la manifesta infondatezza \"del dubbio di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 7, quarto comma, della legge 26 \r\n aprile 1976, n. 176\", (rectius: l. 29 aprile 1976, n. 177) \"con \r\n riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 29 e 36 della \r\n Costituzione per le ragioni affermate dalla Corte costituzionale nella \r\n sentenza n. 82 del 19 giugno 1979\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Riteneva invece non manifestamente infondata la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale afferente all\u0027ult. comma del detto art. 7, \r\n della l. 26 aprile 1976, n. 176 (rectius: l. 29 aprile 1976, n. 177), \r\n nella parte in cui esso, modificando in melius (per i beneficiari della \r\n nuova normativa) il disposto dell\u0027art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, \r\n n. 1032, limitava la propria efficacia retroattiva al 1 gennaio 1976, \r\n ingenerando cos\u0026#236; disparit\u0026#224; di trattamento - violativa dell\u0027art. 3 \r\n Cost. - tra situazioni identiche o analoghe, distinte in virt\u0026#249; di una \r\n (si assume, irragionevole) mera demarcazione temporale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con atto presentato presso la Cancelleria di questa Corte in data \r\n 16 settembre 1978 interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio \r\n dei ministri, assistito dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, che \r\n sosteneva la piena legittimit\u0026#224; di una demarcazione temporale nella \r\n produzione degli effetti della legge impugnata, anche in funzione della \r\n opportuna gradualit\u0026#224; dell\u0027estensione delle garanzie pubbliche di \r\n protezione sociale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non si sono costituite parti private. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - L\u0027art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (indicata \r\n nell\u0027ordinanza di rimessione per evidente errore materiale, come \"legge \r\n 26 aprile 1976, n. 176\") ha sostituito il primo comma sia dell\u0027art. 3 \r\n che dell\u0027art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Mentre l\u0027art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 attribuiva \r\n l\u0027indennit\u0026#224; di buonuscita, purch\u0026#233; il servizio fosse durato almeno un \r\n biennio compiuto, al dipendente statale che fosse cessato dal servizio \r\n stesso con diritto alla pensione, anche se successivamente \r\n riconosciuta, normale e privilegiata, il testo sostitutivo riconosce \r\n tale diritto all\u0027iscritto al Fondo di previdenza per il personale \r\n civile e militare dello Stato, gestito dall\u0027Ente Nazionale previdenza e \r\n assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per \r\n qualunque causa dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A sua volta, l\u0027art. 5, primo comma, del d.P.R. in esame stabiliva \r\n che in caso di morte del dipendente statale in attivit\u0026#224; di servizio, \r\n l\u0027indennit\u0026#224; di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al \r\n dipendente, compete nell\u0027ordine al coniuge superstite e agli orfani, ai \r\n genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto alla \r\n pensione di riversibilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il testo sostitutivo del precitato art. 7, quarto comma, della \r\n legge n. 177/1976 recita, invece, che in caso di morte del dipendente \r\n statale in attivit\u0026#224; di servizio, l\u0027indennit\u0026#224; di buonuscita, nella \r\n misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell\u0027ordine, al \r\n coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il quinto comma del medesimo art. 7 statuisce, infine, che \"le \r\n disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni \r\n dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - In presenza di questa normativa che modifica i presupposti ed \r\n i requisiti per conseguire da parte del dipendente statale cessato dal \r\n servizio e dei suoi familiari superstiti il diritto all\u0027indennit\u0026#224; di \r\n buona uscita, il Pretore di Pescara dubita che \"la demarcazione \r\n temporale - retroattivit\u0026#224; limitata al 1 gennaio 1976 -\", stabilita \r\n dall\u0027ultimo comma del succitato art. 7 della legge n. 177 del 1976, \r\n contrasti con l\u0027art. 3 Cost.. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; il legislatore, cos\u0026#236; \r\n disponendo, avrebbe travalicato il \"generalissimo limite di \r\n ragionevolezza\" cui sarebbe tenuto, introducendo \"rispetto a situazioni \r\n identiche o semplicemente analoghe, trattamenti differenziali\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - L\u0027infondatezza della proposta questione risulta di piana \r\n evidenza sol che si consideri come il giudice remittente censuri, per \r\n usare parole sue, la \"demarcazione temporale\" adottata dal legislatore, \r\n vale a dire la fissazione di un termine a partire dal quale si \r\n applicano, retroattivamente, alcune delle disposizioni contenute nel \r\n testo normativo in esame. In altre parole, il Pretore di Pescara non \r\n contesta che rientri nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore \r\n l\u0027attribuire efficacia retroattiva a leggi od a disposti di legge, \r\n ovviamente in materia diversa da quella penale, ma dubita, invece, \r\n della legittimit\u0026#224; costituzionale della specifica determinazione della \r\n data a far tempo dalla quale si applicano talune disposizioni della \r\n legge, per questo solo aspetto denunziata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; allora agevole rilevare che una siffatta \"demarcazione \r\n temporale\" \u0026#232; connaturale alla generalit\u0026#224; delle leggi, s\u0026#236; che, \r\n secondo la prospettazione del Pretore di Pescara, potrebbe dubitarsi \r\n della legittimit\u0026#224; costituzionale di ciascuna di esse perch\u0026#233; la data \r\n di entrata in vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica \r\n previsione costituzionale (art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina \r\n tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero \r\n dato cronologico che, all\u0027evidenza, il rimettente considera estraneo \r\n alle situazioni considerate e poste a raffronto. Infatti, che il \r\n legislatore, nel caso in esame, abbia attribuito una limitata efficacia \r\n retroattiva alle disposizioni sopra riferite non muta i termini \r\n sostanziali in cui \u0026#232; stata posta la questione concernente sempre e \r\n soltanto la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma che determina la \r\n data dalla quale si applicano alcune disposizioni, pi\u0026#249; favorevoli, \r\n contenute nella legge de qua. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Vero \u0026#232; che il legislatore ha agito nell\u0027ambito della propria \r\n discrezionalit\u0026#224; e senza incorrere in arbitrio di sorta, quando ha \r\n fissato un termine per l\u0027applicabilit\u0026#224; di disposizioni che, \r\n comportando maggiori oneri per l\u0027ente previdenziale (e cio\u0026#232; in \r\n definitiva per la finanza pubblica), presuppongono un giudizio di \r\n compatibilit\u0026#224; soltanto ad esso spettante. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, \r\n sollevata, in riferimento all\u0027art. 3 Cost. dal Pretore di Pescara con \r\n l\u0027ordinanza indicata in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA \r\n PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11230","titoletto":"SENT. 322/85 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGE FORMALE - COSTITUZIONE, ART. 73, ULTIMO COMMA - DATA DI ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI SU SITUAZIONI IDENTICHE O ANALOGHE DISCRIMINATI DAL MERO DATO CRONOLOGICO - LEGITTIMITA\u0027.","testo":"Rientra nei poteri del legislatore ordinario - ai sensi dell\u0027art. 73, ultimo comma, Cost. - fissare per ciascuna legge la data della sua entrata in vigore, e quindi anche attribuirle efficacia retroattiva piu\u0027 o meno limitata nel tempo. Pertanto, non puo\u0027 essere ritenuta illegittima la discriminazione che ne consegue tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico.","numero_massima_successivo":"11231","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11231","titoletto":"SENT. 322/85 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO GESTITO DALL\u0027ENPAS - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER QUALUNQUE CAUSA DOPO UN ANNO DI ISCRIZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E ALL\u0027INDENNITA\u0027 DI BUONUSCITA - EFFETTI RETROATTIVI DA UNA CERTA DATA - ASSUNTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA \"DEMARCAZIONE TEMPORALE\" - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, ultimo comma. - cst art. 3.","testo":"Il legislatore agisce nell\u0027ambito della propria discrezionalita\u0027 e non incorre in arbitrio di sorta allorche\u0027 fissa un termine a partire dal quale si applicano, retroattivamente, delle disposizioni contenute in un testo normativo che, comportando maggiori oneri per l\u0027ente previdenziale (e cioe\u0027 in definitiva per la finanza pubblica), presuppongono un giudizio di compatibilita\u0027 soltanto ad esso spettante. D\u0027altra parte, una \"demarcazione temporale\" e\u0027 connaturale alla generalita\u0027 delle leggi, anche se inevitabilmente comporta una discriminazione tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico. (Non fondatezza - in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, il quale fa retroagire al 1 gennaio 1976 la nuova disciplina dettata in materia di presupposti per il diritto all\u0027indennita\u0027 di buonuscita dei dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che per qualunque causa siano cessati dal servizio dopo un anno di iscrizione; questione sollevata sotto il profilo della irragionevolezza della prefissione di tale termine all\u0027efficacia retroattiva della legge, modificativa in melius per i beneficiari della nuova normativa dell\u0027art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).","numero_massima_precedente":"11230","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/04/1976","numero":"177","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;177~art7"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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