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Uff.\" n. 297 bis del 18 dicembre 1985.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                     Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO  \r\n REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.  ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  \r\n VIRGILIO  ANDRIOLI  -  Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -  \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO -  Dott.  ALDO  CORASANITI  -  \r\n Prof.  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO  GRECO  - Prof. RENATO  \r\n DELL\u0027ANDRO, Giudici,                                                     \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 7 della legge  \r\n 29 aprile 1976,  n.  177  (\"Collegamento  delle  pensioni  del  settore  \r\n pubblico   alla   dinamica  delle  retribuzioni.     Miglioramento  del  \r\n trattamento di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle  \r\n casse  pensioni  degli  istituti di previdenza\"), indicata per evidente  \r\n errore materiale, come \"legge 26 aprile 1976,  n.  176\",  promosso  con  \r\n ordinanza  emessa  il  16  novembre  1977  dal  Pretore  di Pescara nel  \r\n procedimento civile vertente tra Tinaro Antonio c/E.N.P.A.S.,  iscritta  \r\n al  n.  268  del  registro  ordinanze  1978 e pubblicata nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 243 dell\u0027anno 1978.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore  \r\n Alberto Malagugini;                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito l\u0027Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del  \r\n Consiglio dei ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ricorso  depositato  presso  la  cancelleria  della Pretura di  \r\n Pescara in data 26 luglio  1977,  il  sig.  Antonio  Tinaro  nella  sua  \r\n qualit\u0026#224;  -  recita  l\u0027ordinanza di rimessione - \"di coniuge superstite  \r\n della signora Rachele Orsatti, insegnante elementare di ruolo presso la  \r\n locale  scuola  di  via  Regina  Elena  (terzo  circolo),  cessata  dal  \r\n servizio, in seguito a morte avvenuta il 27 ottobre 1975, con i diritti  \r\n e  i benefici della legge 336/70 e succ. mod.\", ha convenuto innanzi al  \r\n Pretore di Pescara \"l\u0027Ente Nazionale  di  Previdenza  e  di  Assistenza  \r\n dipendenti  Enti Statali (ENPAS) - Fondo di previdenza per il personale  \r\n civile  e  militare  dello  Stato  -  per  ottenerne  la   condanna   a  \r\n corrispondergli  l\u0027indennit\u0026#224; di buonuscita a norma dell\u0027art. 7, quarto  \r\n comma, della legge 26 aprile 1976, n. 176\" (rectius: l. 29 aprile 1976,  \r\n n.  177)  \"che ha modificato il primo comma dell\u0027art. 5 del decreto del  \r\n Presidente della Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1032,  sollevando  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027ultimo comma di detto  \r\n art. 7,  che  limita  la  retroattivit\u0026#224;  della  nuova  normativa  alle  \r\n cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive,  \r\n per violazione degli artt. 3, 3 e 36, 3 e 29 della Costituzione\".        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Pretore  rilevava  la  manifesta  infondatezza  \"del  dubbio di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 7, quarto comma, della  legge  26  \r\n aprile  1976,  n.  176\",  (rectius:  l.  29  aprile  1976, n. 177) \"con  \r\n riferimento al  combinato  disposto  degli  artt.  3,  29  e  36  della  \r\n Costituzione  per le ragioni affermate dalla Corte costituzionale nella  \r\n sentenza n. 82 del 19 giugno 1979\".                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Riteneva  invece  non  manifestamente  infondata  la  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale afferente all\u0027ult.  comma del detto art. 7,  \r\n della  l.  26 aprile 1976, n. 176 (rectius: l. 29 aprile 1976, n. 177),  \r\n nella parte in cui esso, modificando in melius (per i beneficiari della  \r\n nuova normativa) il disposto dell\u0027art. 5 del d.P.R. 29  dicembre  1973,  \r\n n.  1032,  limitava la propria efficacia retroattiva al 1 gennaio 1976,  \r\n ingenerando cos\u0026#236; disparit\u0026#224; di trattamento  -  violativa  dell\u0027art.  3  \r\n Cost.  - tra situazioni identiche o analoghe, distinte in virt\u0026#249; di una  \r\n (si assume, irragionevole) mera demarcazione temporale.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con atto presentato presso la Cancelleria di questa Corte  in  data  \r\n 16  settembre  1978 interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio  \r\n dei ministri,  assistito  dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  \r\n sosteneva  la  piena  legittimit\u0026#224;  di una demarcazione temporale nella  \r\n produzione degli effetti della legge impugnata, anche in funzione della  \r\n opportuna  gradualit\u0026#224;  dell\u0027estensione  delle  garanzie  pubbliche  di  \r\n protezione sociale.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Non si sono costituite parti private.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  L\u0027art.  7  della  legge  29  aprile  1976,  n. 177 (indicata  \r\n nell\u0027ordinanza di rimessione per evidente errore materiale, come \"legge  \r\n 26 aprile 1976, n. 176\") ha sostituito il primo comma sia  dell\u0027art.  3  \r\n che dell\u0027art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Mentre  l\u0027art.  3,  primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 attribuiva  \r\n l\u0027indennit\u0026#224; di buonuscita, purch\u0026#233; il servizio fosse durato almeno  un  \r\n biennio  compiuto, al dipendente statale che fosse cessato dal servizio  \r\n stesso  con   diritto   alla   pensione,   anche   se   successivamente  \r\n riconosciuta,  normale  e  privilegiata, il testo sostitutivo riconosce  \r\n tale diritto all\u0027iscritto al  Fondo  di  previdenza  per  il  personale  \r\n civile e militare dello Stato, gestito dall\u0027Ente Nazionale previdenza e  \r\n assistenza  per  i  dipendenti  statali,  che  cessi  dal  servizio per  \r\n qualunque causa dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A sua volta, l\u0027art. 5, primo comma, del d.P.R. in  esame  stabiliva  \r\n che  in  caso di morte del dipendente statale in attivit\u0026#224; di servizio,  \r\n l\u0027indennit\u0026#224; di  buonuscita,  nella  misura  che  sarebbe  spettata  al  \r\n dipendente, compete nell\u0027ordine al coniuge superstite e agli orfani, ai  \r\n genitori,  ai  fratelli  e  sorelle,  che  conseguano  il  diritto alla  \r\n pensione di riversibilit\u0026#224;.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il testo sostitutivo del precitato  art.  7,  quarto  comma,  della  \r\n legge  n.  177/1976 recita, invece, che in caso di morte del dipendente  \r\n statale in attivit\u0026#224; di servizio,  l\u0027indennit\u0026#224;  di  buonuscita,  nella  \r\n misura  che  sarebbe  spettata  al dipendente, compete, nell\u0027ordine, al  \r\n coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  quinto  comma  del  medesimo  art. 7 statuisce, infine, che \"le  \r\n disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni  \r\n dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive\".            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - In presenza di questa normativa che modifica i presupposti  ed  \r\n i  requisiti per conseguire da parte del dipendente statale cessato dal  \r\n servizio e dei suoi familiari superstiti il diritto  all\u0027indennit\u0026#224;  di  \r\n buona  uscita,  il  Pretore  di  Pescara  dubita  che  \"la demarcazione  \r\n temporale - retroattivit\u0026#224; limitata al 1  gennaio  1976  -\",  stabilita  \r\n dall\u0027ultimo  comma  del  succitato  art. 7 della legge n. 177 del 1976,  \r\n contrasti con l\u0027art.  3  Cost..  Ci\u0026#242;  perch\u0026#233;  il  legislatore,  cos\u0026#236;  \r\n disponendo,   avrebbe   travalicato   il   \"generalissimo   limite   di  \r\n ragionevolezza\" cui sarebbe tenuto, introducendo \"rispetto a situazioni  \r\n identiche o semplicemente analoghe, trattamenti differenziali\".          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - L\u0027infondatezza  della  proposta  questione  risulta  di  piana  \r\n evidenza  sol  che si consideri come il giudice remittente censuri, per  \r\n usare parole sue, la \"demarcazione temporale\" adottata dal legislatore,  \r\n vale a dire la  fissazione  di  un  termine  a  partire  dal  quale  si  \r\n applicano,  retroattivamente,  alcune  delle disposizioni contenute nel  \r\n testo normativo in esame. In altre parole, il Pretore  di  Pescara  non  \r\n contesta   che   rientri   nella   discrezionalit\u0026#224;   del   legislatore  \r\n l\u0027attribuire efficacia retroattiva a leggi  od  a  disposti  di  legge,  \r\n ovviamente  in  materia  diversa  da  quella penale, ma dubita, invece,  \r\n della legittimit\u0026#224; costituzionale della specifica determinazione  della  \r\n data  a  far  tempo  dalla quale si applicano talune disposizioni della  \r\n legge, per questo solo aspetto denunziata.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  allora  agevole  rilevare  che   una   siffatta   \"demarcazione  \r\n temporale\"  \u0026#232;  connaturale  alla  generalit\u0026#224;  delle  leggi,  s\u0026#236; che,  \r\n secondo la prospettazione del Pretore di  Pescara,  potrebbe  dubitarsi  \r\n della  legittimit\u0026#224;  costituzionale di ciascuna di esse perch\u0026#233; la data  \r\n di entrata in vigore, fissata  dal  legislatore  secondo  la  specifica  \r\n previsione  costituzionale  (art.  73, ultimo comma, Cost.), discrimina  \r\n tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione  del  mero  \r\n dato  cronologico  che,  all\u0027evidenza, il rimettente considera estraneo  \r\n alle situazioni considerate e poste  a  raffronto.    Infatti,  che  il  \r\n legislatore, nel caso in esame, abbia attribuito una limitata efficacia  \r\n retroattiva  alle  disposizioni  sopra  riferite  non  muta  i  termini  \r\n sostanziali in cui \u0026#232; stata posta la  questione  concernente  sempre  e  \r\n soltanto  la  legittimit\u0026#224;  costituzionale della norma che determina la  \r\n data dalla quale si applicano  alcune  disposizioni,  pi\u0026#249;  favorevoli,  \r\n contenute nella legge de qua.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Vero  \u0026#232;  che  il  legislatore  ha  agito nell\u0027ambito della propria  \r\n discrezionalit\u0026#224; e senza incorrere in  arbitrio  di  sorta,  quando  ha  \r\n fissato   un   termine   per   l\u0027applicabilit\u0026#224;  di  disposizioni  che,  \r\n comportando  maggiori  oneri  per  l\u0027ente  previdenziale  (e  cio\u0026#232;  in  \r\n definitiva  per  la  finanza  pubblica),  presuppongono  un giudizio di  \r\n compatibilit\u0026#224; soltanto ad esso spettante.                               \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dell\u0027art.  7,  ultimo  comma,  della  legge  29  aprile  1976,  n. 177,  \r\n sollevata, in riferimento all\u0027art. 3 Cost. dal Pretore di  Pescara  con  \r\n l\u0027ordinanza indicata in epigrafe.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della  \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE  -  \r\n                                   ALBERTO   MALAGUGINI   -  ANTONIO  LA  \r\n                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI  -  GIUSEPPE  BORZELLINO -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11230","titoletto":"SENT.  322/85  A.  LEGGE  ED  ATTI EQUIPARATI - LEGGE  FORMALE  - COSTITUZIONE, ART. 73, ULTIMO COMMA - DATA DI ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI SU SITUAZIONI IDENTICHE O ANALOGHE DISCRIMINATI DAL  MERO DATO CRONOLOGICO - LEGITTIMITA\u0027.","testo":"Rientra nei poteri del legislatore ordinario - ai sensi dell\u0027art. 73,  ultimo  comma,  Cost.  - fissare per ciascuna legge la  data della sua entrata in vigore, e quindi anche attribuirle efficacia retroattiva  piu\u0027 o meno limitata nel tempo.  Pertanto,  non puo\u0027 essere  ritenuta illegittima la discriminazione che  ne  consegue tra  situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico.","numero_massima_successivo":"11231","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11231","titoletto":"SENT.  322/85  B.  PREVIDENZA  E ASSISTENZA  SOCIALE  - FONDO  DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO GESTITO DALL\u0027ENPAS  - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER QUALUNQUE CAUSA DOPO UN ANNO  DI  ISCRIZIONE  - DIRITTO AL  TRATTAMENTO  PENSIONISTICO  E ALL\u0027INDENNITA\u0027  DI BUONUSCITA - EFFETTI RETROATTIVI DA UNA  CERTA DATA  - ASSUNTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA \"DEMARCAZIONE TEMPORALE\" - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON  FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, ultimo comma. - cst art. 3.","testo":"Il  legislatore agisce nell\u0027ambito della propria discrezionalita\u0027 e  non incorre in arbitrio di sorta allorche\u0027 fissa un termine  a partire   dal  quale  si   applicano,   retroattivamente,   delle disposizioni  contenute in un testo  normativo  che,  comportando maggiori  oneri  per l\u0027ente previdenziale (e cioe\u0027 in  definitiva per   la  finanza  pubblica),   presuppongono  un   giudizio   di compatibilita\u0027  soltanto ad esso spettante.  D\u0027altra  parte,  una \"demarcazione  temporale\"  e\u0027 connaturale alla generalita\u0027  delle leggi,  anche se inevitabilmente comporta una discriminazione tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato  cronologico.  (Non fondatezza - in riferimento  all\u0027art.  3 Cost.  - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7,  ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, il quale fa retroagire   al  1  gennaio 1976 la nuova disciplina  dettata  in materia   di  presupposti  per  il  diritto   all\u0027indennita\u0027   di buonuscita  dei dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato,  che per qualunque causa siano cessati dal servizio dopo un anno di iscrizione;  questione sollevata   sotto   il  profilo  della   irragionevolezza   della prefissione   di  tale termine  all\u0027efficacia  retroattiva  della legge,  modificativa  in  melius  per i beneficiari  della  nuova normativa dell\u0027art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).","numero_massima_precedente":"11230","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/04/1976","numero":"177","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;177~art7"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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