HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:1 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 336 "total_time" => 2.590527 "namelookup_time" => 0.000296 "connect_time" => 0.219394 "pretransfer_time" => 1.196247 "size_download" => 44304.0 "speed_download" => 17102.0 "starttransfer_time" => 2.393754 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 56022 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 1196133 "connect_time_us" => 219394 "namelookup_time_us" => 296 "pretransfer_time_us" => 1196247 "starttransfer_time_us" => 2393754 "total_time_us" => 2590527 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770815477.7253 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:1" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2021:1 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Wed, 11 Feb 2026 13:11:19 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Wed, 11 Feb 2026 13:11:19 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2021","numero":"1","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"CORAGGIO","redattore":"CORAGGIO","relatore":"CORAGGIO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"02/12/2020","data_decisione":"03/12/2020","data_deposito":"11/01/2021","pubbl_gazz_uff":"13/01/2021","num_gazz_uff":"2","norme":"Art. 76, c. 4° ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115.","atti_registro":"ord. 48/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 1\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli sull\u0026#8217;istanza proposta da A. C., con ordinanza del 13 dicembre 2019, iscritta la n. 48 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l\u0026#8217;automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonch\u0026#233;, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalit\u0026#224; valutativa al giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Il rimettente premette che, in data 20 maggio 2019, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio per il reato di cui all\u0026#8217;art. 609-bis cod. pen., veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della persona offesa, senza la corredata dichiarazione \u0026#8211; prevista dall\u0026#8217;art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, a pena di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza \u0026#8211; attestante la sussistenza delle condizioni di reddito stabilite come requisito per l\u0026#8217;ammissione stessa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl GIP del Tribunale di Tivoli, con ordinanza interlocutoria notificata al difensore, sospendeva l\u0026#8217;esame della domanda di ammissione al beneficio, invitando ad integrarla con l\u0026#8217;indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dell\u0026#8217;istante. Il difensore depositava una nota in cui osservava che il reato di cui all\u0026#8217;art. 609-bis cod. pen. \u0026#232; \u0026#171;tra quelli per i quali il patrocinio a spese dello Stato \u0026#232; sempre concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali\u0026#187; e che, di conseguenza, \u0026#171;le richieste del giudice [...] non appaiono motivate rispetto al procedimento in quanto nessuna analisi delle condizioni reddituali dell\u0027istante deve compiere il giudice, a differenza dei procedimenti ordinari, in quanto il requisito non \u0026#232; richiesto nella particolare fattispecie della vittima del reato di violenza sessuale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Tanto premesso in punto di rilevanza \u0026#8211; assumendo il giudice rimettente che la procedura instaurata con il deposito dell\u0026#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211;, in punto di non manifesta infondatezza, viene affermato che l\u0026#8217;art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, per come interpretato dalla Corte di cassazione, contrasta con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; La Suprema Corte ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito, che, dunque, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o attestazione ai sensi del successivo art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale lettura sarebbe imposta dalla ratio della norma, \u0026#171;posto che la finalit\u0026#224; della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;assistenza legale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 marzo 2017, n. 13497, successivamente recepita anche dalla Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 23 novembre 2018, n. 52822).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatte ripetute affermazioni del giudice di legittimit\u0026#224;, in assenza di decisioni di segno diverso, \u0026#8211; a parere del rimettente \u0026#8211; rendono \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; la descritta interpretazione dell\u0026#8217;art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, ponendo il giudice dinanzi all\u0026#8217;alternativa di uniformarvisi o di rendere un provvedimento difforme e di segno negativo, verosimilmente destinato all\u0026#8217;annullamento o alla riforma. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda, dunque, il giudice a quo, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, invocare l\u0026#8217;intervento del giudice delle leggi \u0026#232; possibile anche allorquando il giudice remittente ha l\u0026#8217;alternativa di \u0026#171;adeguarsi ad un\u0026#8217;interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2016). Ed infatti, \u0026#171;[p]ur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo per il giudice di merito di conformarsi agli orientamenti della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), \u0026#232; altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza \u0026#8211; al punto da acquisire i connotati del \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#232; ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimit\u0026#224; dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalit\u0026#224;, poich\u0026#233; la norma vive ormai nell\u0026#8217;ordinamento in modo cosi radicato che \u0026#232; difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l\u0026#8217;intervento del legislatore o di questa Corte\u0026#187; (sentenza n. 350 del 1997). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Tale interpretazione \u0026#8211; che esclude qualsiasi margine di valutazione giudiziale, imponendo l\u0026#8217;ammissione automatica al beneficio e qualificando come superflua l\u0026#8217;autocertificazione reddituale pur tuttora richiesta dal combinato delle disposizioni vigenti \u0026#8211; istituisce un automatismo legislativo poich\u0026#233;, al solo verificarsi del suo presupposto (e cio\u0026#232; assumere l\u0026#8217;istante la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla norma) determina una conseguenza inderogabile, ossia l\u0026#8217;ammissione al beneficio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbero pertanto, a parere del GIP del Tribunale di Tivoli, come per ogni forma di automatismo, ricadute negative sul principio di uguaglianza, poich\u0026#233; verrebbero assimilate tra di loro situazioni diverse e non equiparabili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ammissione indiscriminata al beneficio de quo di qualsiasi persona offesa non consente alcun margine di valutazione al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali (al punto da vietargli di richiedere la relativa dichiarazione pur prescritta dall\u0026#8217;art. 79, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 115 del 2002) e preclude ogni verifica giudiziale circa il possibile ricorrere, o la sicura assenza, di ostacoli e remore di indole economica che la norma intende rimuovere trasferendo sulla collettivit\u0026#224; i costi della difesa tecnica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta il rimettente che, nella giurisprudenza costituzionale al riguardo, \u0026#232; frequente il riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l\u0026#8217;individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; In tale prospettiva di salvaguardia dell\u0026#8217;equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia, il giudice rimettente evoca anche l\u0026#8217;art. 24, terzo comma, Cost., il quale si porrebbe \u0026#171;non solo come primario strumento di garanzia per assicurare ai non abbienti l\u0026#8217;effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche quale presidio diretto ad evitare che gli oneri che ne conseguono siano aggravati da improprie e ingiustificate estensioni dei benefici a soggetti non ragionevolmente definibili \u0026#8220;non abbienti\u0026#8221; e pertanto non bisognosi del sostegno economico della collettivit\u0026#224;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8722; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8722; La questione sarebbe inammissibile in quanto il giudice a quo non considererebbe la ratio e l\u0026#8217;ambito applicativo della norma censurata, al fine di valutarne la ragionevolezza; inoltre richiederebbe \u0026#8220;il sindacato nel merito di una scelta legislativa di promozione di valori costituzionalmente tutelati in mancanza di un\u0026#8217;irragionevolezza delle modalit\u0026#224; individuate\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl primo profilo di inammissibilit\u0026#224; investe la mancanza di un\u0026#8217;analisi sulle ragioni del trattamento differenziato introdotto dalla norma ai fini della valutazione dell\u0026#8217;asserita irragionevolezza della previsione. A parere dell\u0026#8217;Avvocatura, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non verrebbe in alcun modo valutato se la tipologia dei reati (sotto il profilo oggettivo) e delle persone istanti (sotto il profilo soggettivo) per i quali il beneficio \u0026#232; accordato giustifichi un trattamento differenziato. Il giudice a quo, pur invocando quale parametro di costituzionalit\u0026#224; l\u0026#8217;art. 3 Cost., non svolgerebbe alcuna valutazione sulla ragionevolezza della previsione censurata, anche nell\u0026#8217;interpretazione fatta propria dalla Corte di cassazione, cos\u0026#236; omettendo altres\u0026#236; di dare un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl secondo profilo di inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dall\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle scelte discrezionali affidate al legislatore, il quale deve essere libero \u0026#8211; salvo il limite dell\u0026#8217;irragionevolezza, in questo caso non superato \u0026#8211; di tutelare valori costituzionali, quali la libert\u0026#224; personale, la salute e l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale, attraverso norme incentivanti, idonee a far emergere episodi di criminalit\u0026#224; odiosi in danno di vittime fisiologicamente vulnerabili o divenute tali in conseguenza del crimine. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8722; Secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, la questione sarebbe comunque infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.1.\u0026#8722; Innanzitutto, la prospettata violazione del principio di uguaglianza non sarebbe dal giudice rimettente rinvenuta nella limitazione del beneficio solo alle persone offese dai reati indicati nella norma, ma nella mancata considerazione della diversa situazione reddituale sussistente all\u0026#8217;interno di tale categoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto che la regola \u0026#232; che il beneficio competa ai non abbienti, cio\u0026#232; ai soggetti che percepiscano un reddito inferiore al limite posto dal comma 1 del censurato art. 76, occorrerebbe valutare se sia possibile prevedere che vi accedano anche soggetti \u0026#8211; senza difficolt\u0026#224; reddituali \u0026#8211; che siano persone offese di determinati reati indicati nella disposizione medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEd invero, l\u0026#8217;eccezione introdotta dal legislatore non solo non sarebbe irragionevole, ma avrebbe una precisa motivazione, valutabile positivamente, e cio\u0026#232; quella di tutela di soggetti vulnerabili, prima o in dipendenza del crimine, che potrebbero, per tale stato, avere delle remore a denunciare e a difendersi nei procedimenti penali nei confronti dei loro aggressori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla tutela di persone deboli si aggiungerebbe, in senso pi\u0026#249; ampio, una finalit\u0026#224; di prevenzione di crimini odiosi, dato che vengono in rilievo reati abituali o facilmente ripetibili in ragione dell\u0026#8217;attitudine di alcuni soggetti a ricreare in futuro situazioni analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, al profilo specificamente legato alla sussistenza di un automatismo nel riconoscimento del beneficio, che precluderebbe al giudice di valutare la peculiarit\u0026#224; della fattispecie concreta, l\u0026#8217;Avvocatura generale esclude la prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;automatismo si regge su una presunzione, che pu\u0026#242; ritenersi immune da censure di irragionevolezza se risponde all\u0026#8217;id quod plerumque accidit. Pertanto, fermo restando che ogni automatismo, proprio perch\u0026#233; regola meccanica che attinge la propria ratio alla sussistenza di un fatto presunto sulla base di una massima di esperienza, porta inevitabilmente con s\u0026#233; l\u0026#8217;assimilazione di situazioni che nella realt\u0026#224; possono invece non corrispondere, deve essere considerato irragionevole solo se smentita a livello empirico, cosa che in questo caso non avverrebbe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.2.\u0026#8722; A parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale sarebbe infondata anche la censura relativa all\u0026#8217;art. 24, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva quest\u0026#8217;ultima che se \u0026#232; ben vero che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, \u0026#232; cruciale l\u0026#8217;individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, la ricerca di tale punto di equilibrio competerebbe, comunque, al legislatore e rientrerebbe nella sua discrezionalit\u0026#224;, nel delicato contemperamento con la tutela delle vittime di reati particolarmente odiosi, efferati e frequenti, e con la tutela dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della risposta sanzionatoria e di prevenzione di determinati reati.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui, secondo l\u0026#8217;interpretazione della Corte di cassazione assurta a \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, dispone l\u0026#8217;ammissione automatica \u0026#8211; a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l \u0026#8211; al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonch\u0026#233;, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente assume il contrasto della disposizione censurata con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione in quanto istituisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalit\u0026#224; valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico; nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 24, terzo comma, Cost., in quanto l\u0026#8217;ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati porta a includere anche soggetti di eccezionali capacit\u0026#224; economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell\u0026#8217;equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, per carenza, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, di una adeguata considerazione della ratio e dell\u0026#8217;ambito applicativo della norma censurata, come sarebbe stato invece necessario per valutare la ragionevolezza della scelta ivi introdotta rispetto alla regola del limite reddituale posta dal comma 1, e per la richiesta di un \u0026#171;sindacato nel merito di una scelta legislativa di promozione di valori costituzionalmente tutelati in mancanza di un\u0026#8217;irragionevolezza delle modalit\u0026#224; individuate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Quanto al primo profilo, non sussiste alcun difetto di motivazione, posto che il giudice a quo argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere \u0026#8211; come sembra invece adombrare l\u0026#8217;Avvocatura generale \u0026#8211; nel mancato esperimento del tentativo di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Corte di cassazione e ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, invocare l\u0026#8217;intervento del giudice delle leggi \u0026#232; possibile anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l\u0026#8217;alternativa \u0026#171;di adeguarsi ad un\u0026#8217;interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEffettivamente, questa Corte ha chiarito che, anche in \u0026#171;difetto di un vero e proprio diritto vivente, si deve tenere conto della circostanza che un\u0026#8217;eventuale pronuncia di dissenso\u0026#187; da parte del rimettente lo espone ad una assai probabile riforma della propria decisione da parte del giudice di ultimo grado: \u0026#171;[i]n tale ipotesi, quindi, la via della proposizione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale costituisce l\u0026#8217;unica idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima\u0026#187; in quanto, \u0026#171;se il giudice non si determinasse a sollevare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;alternativa sarebbe dunque solo adeguarsi ad una interpretazione che non si condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste considerazioni inducono a escludere anche un\u0026#8217;ipotesi di inammissibilit\u0026#224; della questione per la richiesta a questa Corte di un avallo interpretativo. In sostanza, riprendendo le argomentazioni della gi\u0026#224; citata sentenza n. 240 del 2016, la soluzione prescelta dal rimettente \u0026#8211; cio\u0026#232; di ritenere l\u0026#8217;interpretazione data dalla Corte di cassazione \u0026#8220;non altrimenti superabile\u0026#8221; (tanto pi\u0026#249;, allo stato, in assenza di pronunce contrarie) \u0026#8211; non pare implausibile e non lascia spazio in concreto alla sperimentazione di altre opzioni, dato che in ogni caso tutte verrebbero a confliggere con quella fatta propria dal giudice di ultimo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Quanto al secondo profilo di inammissibilit\u0026#224;, esso sembra investire la presunta insindacabilit\u0026#224; delle scelte discrezionali affidate al legislatore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale profilo, per\u0026#242;, tocca il merito della questione, alla cui trattazione si rimanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; La questione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Come da ultimo ribadito da questa Corte, \u0026#171;\u0026#8221;la giurisprudenza costituzionale ha in pi\u0026#249; occasioni ricondotto l\u0026#8217;istituto del patrocinio a spese dello Stato nell\u0026#8217;alveo della disciplina processuale (sentenza n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012), nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte adottate (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019)\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 80 del 2020, in linea con la sentenza n. 47 del 2020 e l\u0026#8217;ordinanza n. 3 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; La scelta effettuata con la disposizione in esame \u0026#8211; che va, appunto, ricondotta nell\u0026#8217;alveo della disciplina processuale \u0026#8211; rientra nella piena discrezionalit\u0026#224; del legislatore e non appare n\u0026#233; irragionevole n\u0026#233; lesiva del principio di parit\u0026#224; di trattamento, considerata la vulnerabilit\u0026#224; delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, \u0026#232; stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta pi\u0026#249; efficace verso i reati contro la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilit\u0026#224; culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volont\u0026#224; di approntare un sistema pi\u0026#249; efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell\u0026#8217;emersione e nell\u0026#8217;accertamento delle condotte penalmente rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd infatti, nel preambolo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonch\u0026#233; in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009, che ha introdotto la disposizione in esame, si richiama \u0026#171;la straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivit\u0026#224;, a fronte dell\u0026#8217;allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una pi\u0026#249; concreta tutela delle vittime dei suddetti reati\u0026#187;. Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch\u0026#233; in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame \u0026#232; rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l\u0026#8217;obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilit\u0026#224; \u0026#232; accentuata dalla particolare natura dei reati di cui \u0026#232; vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verit\u0026#224;. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalit\u0026#224; da parte del legislatore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; A queste argomentazioni sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di accordare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza, va aggiunta la considerazione che nel nostro ordinamento sono presenti altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto l\u0026#8217;ammissione a tale beneficio a prescindere dalla situazione di non abbienza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato in proposito che \u0026#171;tale scelta [di porre a carico dell\u0026#8217;erario l\u0026#8217;onorario e le spese spettanti all\u0026#8217;avvocato e all\u0026#8217;ausiliario del magistrato] rientra nella piena discrezionalit\u0026#224; del legislatore e non appare n\u0026#233; irragionevole n\u0026#233; lesiva del principio di parit\u0026#224; di trattamento, considerata la peculiarit\u0026#224; del procedimento di espulsione dello straniero e la necessit\u0026#224; di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine\u0026#187; (ordinanza n. 439 del 2004). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValutazioni di analogo tenore possono, dunque, svolgersi per la disciplina di cui al censurato comma 4-ter.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Quanto, specificamente, al profilo di censura calibrato sull\u0026#8217;automatismo del patrocinio a spese dello Stato quale presunzione assoluta, il giudice a quo segnala che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la presunzione legislativa \u0026#232; immune da censure di legittimit\u0026#224; costituzionale e resiste al vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia \u0026#171;solida rispondenza all\u0026#8217;id quod plerumque accidit\u0026#187; (cos\u0026#236; tra le altre, sia pure relative a ipotesi decisamente distanti da quelle in esame, sentenza n. 191 del 2020); e che \u0026#171;\u0026#8220;le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cio\u0026#232; se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell\u0026#8217;id quod plerumque accidit\u0026#8221; (sentenza n. 268 del 2016; in precedenza, sentenze n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982). In particolare, l\u0026#8217;irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.\u0026#187; (sentenza n. 253 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE per\u0026#242;, il rimettente non coglie nel segno richiamando questa giurisprudenza, posto che, per quanto sin qui esposto, il beneficio non \u0026#232; legato ad una presunzione di non abbienza delle persone offese dai reati indicati dalla norma censurata e ha tutt\u0026#8217;altre giustificazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica della regola dell\u0026#8217;id quod plerumque accidit dovrebbe, piuttosto, concernere la vulnerabilit\u0026#224; delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter, in ordine alla cui sussistenza convergono significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; Per quel che concerne, infine, la prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 24, terzo comma, Cost., ci si limita a evidenziare che il parametro evocato impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso non pu\u0026#242;, dunque, essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l\u0026#8217;accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui determina l\u0026#8217;automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Patrocinio a spese dello Stato - Persona offesa dai reati indicati all\u0027art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43155","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 76, comma 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere nel mancato esperimento del tentativo di un\u0027interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, perché il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Cassazione, non altrimenti superabile, a suo avviso, che con una pronuncia del giudice delle leggi.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ possibile invocare l\u0027intervento della Corte costituzionale anche allorquando il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia unicamente l\u0027alternativa di adeguarsi ad un\u0027interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 240 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43156","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art76"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43156","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Asserita insindacabilità delle scelte discrezionali affidate al legislatore - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 76, comma \u003cem\u003e4-ter\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per la presunta insindacabilità delle scelte discrezionali affidate al legislatore. Tale profilo tocca il merito della questione.","numero_massima_successivo":"43157","numero_massima_precedente":"43155","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art76"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43157","titoletto":"Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Persona offesa da particolari reati in danno di minori o a sfondo sessuale - Ammissione automatica al beneficio, a prescindere dai limiti di reddito - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 76, comma 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui determina l\u0027automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 609-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e e 612-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 600-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 600-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, 601, 602, 609-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eundecies\u003c/em\u003e cod. pen. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disciplina censurata - considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il loro venire alla luce - è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l\u0027obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Né il parametro che impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l\u0027accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame. (\u003cem\u003ePrecedente citato: ordinanza n. 439 del 2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa presunzione assoluta legislativa è immune da censure di legittimità costituzionale e resiste al vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia solida rispondenza all\u0027\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e; quelle, in particolare, che limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell\u0027alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43156","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art76"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39358","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 1/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"777","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41497","autore":"Fiano N.","titolo":"Le recenti novità in tema di protezione delle donne vittime di violenza. Un\u0027analisi alla luce del diritto costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41497_2021_1.pdf","nome_file_fisico":"1-2021+altre_Fiano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40785","autore":"Gerosa A.","titolo":"Il patrocinio a spese dello Stato per le vittime vulnerabili: un istituto soltanto di diritto processuale? Osservazioni alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40785_2021_1.pdf","nome_file_fisico":"1_2021_Gerosa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39522","autore":"Sardina E.V.","titolo":"Le vittime vulnerabili hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.penalecontemporaneo.it/rivista","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39522_2021_1.pdf","nome_file_fisico":"1-2021_Valente Sardina.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39673","autore":"Scarlatti P.","titolo":"I diritti delle persone vulnerabili tra incertezze congenite e indirizzi in via di consolidamento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"8","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39790","autore":"Sechi P.","titolo":"Patrocinio a spese dello Stato e vittime di reato \"vulnerabili\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1278","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|