HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:86 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.593375 "namelookup_time" => 0.000547 "connect_time" => 0.001303 "pretransfer_time" => 0.121022 "size_download" => 36446.0 "speed_download" => 61421.0 "starttransfer_time" => 0.565266 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 46826 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 120768 "connect_time_us" => 1303 "namelookup_time_us" => 547 "pretransfer_time_us" => 121022 "starttransfer_time_us" => 565266 "total_time_us" => 593375 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770528308.4736 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:86" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:86 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sun, 08 Feb 2026 05:25:08 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sun, 08 Feb 2026 05:25:08 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"86","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"NAVARRETTA","relatore":"NAVARRETTA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"21/05/2025","data_decisione":"21/05/2025","data_deposito":"26/06/2025","pubbl_gazz_uff":"02/07/2025","num_gazz_uff":"27","norme":"Art. 2941, primo comma, n. 7, del codice civile.","atti_registro":"ord. 237/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 86\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d\u0026#8217;impresa, nel procedimento vertente tra IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa e M.M. A., con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Nicola Rascio per IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d\u0026#8217;impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, per le azioni di responsabilit\u0026#224; contro di essi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere stato investito del giudizio promosso dal commissario liquidatore della IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di M.M. A., che aveva rivestito l\u0026#8217;incarico di amministratore sia nel periodo nel quale l\u0026#8217;ente, allora denominato IAL Campania, era un\u0026#8217;associazione non riconosciuta sia nel periodo nel quale esso si era trasformato in una societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata (a partire, dunque, dal 15 luglio 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta che, nell\u0026#8217;ottobre 2014, IAL Campania srl era stata posta in liquidazione volontaria e che, di seguito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2016, era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel 2019 il commissario liquidatore aveva esercitato un\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; nei confronti del richiamato amministratore, ai\u003cem\u003e \u003c/em\u003esensi dell\u0026#8217;art. 18 cod. civ., contestando condotte distrattive poste in essere tra il 1\u0026#176; gennaio 2004 e il 19 novembre 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;amministratore si era costituito in giudizio e, sul presupposto dell\u0026#8217;avvenuta notifica dell\u0026#8217;atto introduttivo in data 23 ottobre 2019, aveva eccepito l\u0026#8217;intervenuta prescrizione dei diritti azionati per il periodo antecedente al 23 ottobre 2009, stante il decorso del termine ordinario decennale stabilito in materia di mandato con riguardo all\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; nei confronti dell\u0026#8217;amministratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl commissario liquidatore ha quindi invocato la sospensione della prescrizione ai sensi dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., concernente i rapporti tra persone giuridiche e loro amministratori, e, in subordine, ha prospettato un contrasto della richiamata disposizione, ove non applicabile alle associazioni non riconosciute, con i principi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle censure, il Tribunale ha osservato che, in mancanza della sospensione ex art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., tutte le pretese risarcitorie, fatte valere a titolo di responsabilit\u0026#224; contrattuale e maturate prima del 23 ottobre 2009, risulterebbero prescritte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha, inoltre, rigettato la tesi, sostenuta dalla parte attrice, secondo cui la decorrenza della prescrizione dovrebbe ricollegarsi alla data di trasformazione dell\u0026#8217;associazione in societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata, osservando che tale trasformazione \u0026#171;non determina l\u0026#8217;estinzione di un ente e la successione ad esso di un nuovo soggetto ma solo una modificazione della forma e dell\u0026#8217;organizzazione dello stesso soggetto giuridico che mantiene la sua identit\u0026#224; e dunque non pu\u0026#242; incidere sulla decorrenza del termine prescrizionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale, infine, ha escluso la possibilit\u0026#224; di applicare in via diretta o analogica l\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. alle associazioni non riconosciute, cos\u0026#236; come di poter conseguire il medesimo effetto attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, tenuto conto sia del carattere tassativo delle ipotesi di sospensione del termine prescrizionale sia dell\u0026#8217;approccio adottato da questa Corte con le sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha motivato il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; stata ravvisata sotto il duplice profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute, nonch\u0026#233; fra le prime e le societ\u0026#224; in accomandita semplice e in nome collettivo, cui la norma censurata gi\u0026#224; trova applicazione, grazie alle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione, correlata alla difficolt\u0026#224; per l\u0026#8217;ente di accertare gli illeciti degli amministratori, fintantoch\u0026#233; questi sono in carica, non giustificherebbe l\u0026#8217;esclusione dal suo ambito applicativo delle associazioni non riconosciute, poich\u0026#233; la personalit\u0026#224; giuridica non costituirebbe un ragionevole criterio di distinzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzi, nel confronto con gli enti con scopo di lucro, nelle associazioni non riconosciute difetterebbero finanche poteri ispettivi interni in capo agli associati, sicch\u0026#233; risulterebbero maggiori i rischi di opacit\u0026#224; nella gestione e di impunit\u0026#224; degli amministratori per le loro condotte illecite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, \u0026#171;[a] fronte delle difficolt\u0026#224; operative, insite nell\u0026#8217;accertamento degli illeciti degli amministratori ancora in carica\u0026#187;, \u0026#171;la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della causa di sospensione in esame non [sarebbe] in grado di fornire una giustificazione logica del diverso regime, quanto al decorso del termine di prescrizione per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione sociale di responsabilit\u0026#224; nei confronti degli amministratori, tra persone giuridiche ed enti non muniti di personalit\u0026#224; giuridica e soprattutto tra societ\u0026#224; di persone prive di personalit\u0026#224; giuridica (quali s.a.s. e s.n.c.) ed associazioni non riconosciute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; basterebbe evocare, al fine di escludere l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, il pi\u0026#249; lungo termine di prescrizione previsto per la responsabilit\u0026#224; degli amministratori delle associazioni non riconosciute rispetto a quello applicabile per le medesime azioni nella disciplina delle societ\u0026#224; di persone. Il termine decennale, infatti, \u0026#232; stabilito anche per le \u0026#171;associazioni riconosciute, rispetto alle quali opera la causa di sospensione prevista dall\u0026#8217;art. 2941 n. 7 c.c.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Infine, la duplice disparit\u0026#224; di trattamento sopra richiamata determinerebbe, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, anche una lesione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., \u0026#171;risolvendosi [\u0026#8230;] in una minorazione del diritto di difesa [dell\u0026#8217;ente] nei confronti degli illeciti compiuti dai propri amministratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il 23 gennaio 2025, IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa si \u0026#232; costituita in giudizio, prospettando un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata e insistendo, in subordine, per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la parte attrice nel giudizio principale sostiene che il reiterarsi di pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale della medesima norma accomunate dalla stessa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003econsentirebbe di ricavare \u0026#171;la (sopravvenuta) immanenza nel sistema di un principio in materia di sospensione della prescrizione, tale da giustificare (senza la necessit\u0026#224; di nuove pronunce di incostituzionalit\u0026#224;) l\u0026#8217;adozione di un modello interpretativo per cui essa sospensione pu\u0026#242; sistematicamente riferirsi anche agli altri \u003cem\u003eenti\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon societari quali le associazioni non riconosciute\u0026#187;. Una soluzione analoga, secondo la parte, sarebbe stata gi\u0026#224; adottata \u0026#8211; a titolo di esempio \u0026#8211; in materia di riassunzione del processo interrotto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il 29 aprile 2025, IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa ha depositato una memoria, nella quale si sofferma sulle ragioni a supporto della fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sottolinea che nelle associazioni non riconosciute mancherebbero istituzionalmente organi di controllo e non sussisterebbero in capo agli associati poteri analoghi a quelli attribuiti ai soci delle societ\u0026#224; di capitali. Di conseguenza, risulterebbero ancora pi\u0026#249; evidenti le difficolt\u0026#224; dell\u0026#8217;ente nel venire a conoscenza degli illeciti degli amministratori e nel far valere la relativa responsabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nel confronto con le associazioni riconosciute, la parte pone in evidenza come vi sia una vera e propria identit\u0026#224; sotto il profilo sia del tipo contrattuale sia della disciplina applicabile, il che comporterebbe l\u0026#8217;esigenza di riferire alle associazioni non riconosciute tutte le norme in materia di associazioni riconosciute che non siano direttamente correlate con la personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, la parte ribadisce l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento delle associazioni non riconosciute tanto rispetto alle associazioni riconosciute, che sarebbero \u0026#171;parimenti connotate da una struttura spiccatamente personalistica\u0026#187;, quanto rispetto alle societ\u0026#224; di persone, alle quali la norma si applica grazie agli interventi di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 maggio del 2025, la parte attrice nel giudizio principale ha insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d\u0026#8217;impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, per le azioni di responsabilit\u0026#224; contro di essi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito del giudizio promosso dal commissario della IAL Campania srl \u0026#8211; impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa nei riguardi dell\u0026#8217;amministratore che aveva rivestito tale incarico sia nel periodo in cui l\u0026#8217;ente aveva operato nelle forme dell\u0026#8217;associazione non riconosciuta sia in quello nel quale si era trasformato in una societ\u0026#224; di capitali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; motivata in relazione ad asserite condotte distrattive tenute dall\u0026#8217;amministratore fra il 2004 e il 2014, quest\u0026#8217;ultimo eccepiva l\u0026#8217;intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie concernenti gli illeciti compiuti anteriormente al 23 ottobre 2009, rilevando che l\u0026#8217;atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 23 ottobre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prende atto che, in assenza di una causa di sospensione della prescrizione, risulterebbe oramai decorso, per le pretese risarcitorie relative al periodo antecedente al 23 ottobre 2009, il termine ordinario decennale, applicabile all\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; nei confronti dell\u0026#8217;amministratore di un\u0026#8217;associazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 18 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, il Tribunale solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., motivandone rilevanza e non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il rimettente sostiene che escludere la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per l\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; nei confronti degli amministratori, nel rapporto fra le associazioni non riconosciute e gli stessi amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, integri una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento nel confronto tanto con le associazioni riconosciute, quanto con le societ\u0026#224; in nome collettivo e con quelle in accomandita semplice, enti privi di personalit\u0026#224; giuridica ai quali, nondimeno, trova applicazione l\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa denunciata irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento si risolverebbe, al contempo, in una minorazione del diritto di difesa dell\u0026#8217;ente rispetto agli illeciti compiuti dai suoi amministratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. sono ammissibili e, nel merito, fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. dispone che il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso \u0026#171;tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, per le azioni di responsabilit\u0026#224; contro di essi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una norma che non \u0026#232; suscettibile di applicazione analogica, in quanto connotata da eccezionalit\u0026#224;, e che questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non trova applicazione a due tipologie di societ\u0026#224; prive della personalit\u0026#224; giuridica: le societ\u0026#224; in accomandita semplice (sentenza n. 322 del 1998) e quelle in nome collettivo (sentenza n. 262 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin dalle richiamate pronunce, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disciplina in un\u0026#8217;esigenza di natura sostanziale, costituita dalla difficolt\u0026#224; che l\u0026#8217;ente incontra sia nell\u0026#8217;avere piena cognizione dell\u0026#8217;operato degli amministratori, s\u0026#236; da poter acquisire informazioni idonee a evidenziare una loro eventuale responsabilit\u0026#224;, sia nel promuovere l\u0026#8217;azione, fintantoch\u0026#233; i destinatari della stessa conservino l\u0026#8217;incarico gestionale e una posizione di preminenza decisionale (ancora sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Chiarita, dunque, la funzione della disciplina censurata, emerge l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che essa determina nel riferire la causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione alle sole associazioni riconosciute e non anche a quelle prive della personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il riconoscimento della personalit\u0026#224; giuridica, diversamente da quanto si riteneva nell\u0026#8217;epoca in cui \u0026#232; stato emanato il codice civile del 1942, non traccia pi\u0026#249; una linea di demarcazione correlata alla dimensione della soggettivit\u0026#224; (in tal senso, il diritto vivente sin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 novembre 1976, n. 4252; di recente, Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4138; sezione quinta civile, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26284; sezione prima civile, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11635 e sentenza 16 novembre 2015, n. 23401).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche gli enti privi di personalit\u0026#224; giuridica, fra cui le associazioni non riconosciute, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, in virt\u0026#249; di un principio di alterit\u0026#224; che si fonda sulla loro struttura organizzativa (art. 36 cod. civ.), sull\u0026#8217;elemento patrimoniale (art. 37 cod. civ.) e su quello teleologico (artt. 1420, 1446 e 1449 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa differenza delle associazioni non riconosciute rispetto a quelle dotate di personalit\u0026#224; giuridica riguarda essenzialmente il piano dei rapporti esterni (art. 38 cod. civ.), in quanto proprio la mancanza del riconoscimento si frappone all\u0026#8217;autonomia patrimoniale perfetta dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi contro, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute norme previste per quelle riconosciute, sempre che non siano strettamente correlate alla personalit\u0026#224; giuridica. In particolare, \u0026#232; riferibile alle associazioni non riconosciute, in quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l\u0026#8217;ente e gli amministratori, l\u0026#8217;art. 18 cod. civ., secondo cui questi ultimi \u0026#171;sono responsabili verso l\u0026#8217;ente secondo le norme del mandato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In tale quadro sistematico, la persistenza di una disciplina che subordina alla titolarit\u0026#224; della personalit\u0026#224; giuridica dell\u0026#8217;ente la sospensione del termine prescrizionale per la citata azione di responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;associazione nei confronti degli amministratori determina una diversit\u0026#224; di trattamento palesemente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della sospensione non mostra alcuna relazione con la sussistenza o meno della personalit\u0026#224; giuridica, proprio in quanto il riconoscimento giuridico non incide sui rapporti interni fra gli amministratori e l\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la stessa difficolt\u0026#224; che incontra l\u0026#8217;associazione riconosciuta nell\u0026#8217;avere contezza della responsabilit\u0026#224; dei suoi amministratori e nel farla valere, fintantoch\u0026#233; essi sono in carica, si rinviene, tal quale, nel caso dell\u0026#8217;ente privo di personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche alle associazioni non riconosciute trova applicazione la disciplina che si limita a obbligare gli amministratori alla convocazione, una volta l\u0026#8217;anno, dell\u0026#8217;assemblea degli associati per l\u0026#8217;approvazione del bilancio (art. 20, primo comma, cod. civ.). Tale unica incombenza non \u0026#232; sufficiente a garantire una effettiva consapevolezza di come l\u0026#8217;incarico sia stato eseguito e della sua conformit\u0026#224; o difformit\u0026#224; rispetto ai canoni della diligenza e correttezza. N\u0026#233; \u0026#232; previsto per il modello associativo alcun obbligo di contemplare nello statuto organi che siano preposti al controllo dell\u0026#8217;operato degli amministratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo una volta terminato l\u0026#8217;incarico, l\u0026#8217;art. 1713 cod. civ., applicabile in virt\u0026#249; del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 18 cod. civ. alla disciplina del mandato, impone all\u0026#8217;amministratore di rendere il conto del proprio operato e di rimettere tutto ci\u0026#242; che ha ricevuto a causa del mandato, consentendo agli associati di avere cognizione delle modalit\u0026#224; con cui \u0026#232; stato eseguito l\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, soltanto da quando quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; cessato, l\u0026#8217;associazione, sia essa riconosciuta o no, si sottrae a quegli eventuali condizionamenti da parte degli amministratori che configurano sicuri intralci alla possibilit\u0026#224; di dare impulso al processo decisionale che conduce l\u0026#8217;ente a promuovere l\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; nei loro confronti (sentenze n. 143 del 2023 e n. 354 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che la sospensione della prescrizione, ai fini di una tutela effettiva dell\u0026#8217;ente nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; verso gli amministratori, non \u0026#232; meno necessaria, nel caso dell\u0026#8217;associazione non riconosciuta, di quanto lo sia nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;associazione dotata di personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Per analoghe motivazioni, l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento si apprezza anche nel confronto con le societ\u0026#224; in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo in ragione di quanto dichiarato nelle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998, e che \u0026#8211; come le associazioni non riconosciute \u0026#8211; sono enti privi di personalit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve anzi constatare che, nel caso delle menzionate societ\u0026#224;, i soci non amministratori godono di poteri di controllo che non sussistono nel caso degli associati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, alle societ\u0026#224; in nome collettivo trova applicazione \u0026#8211; in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 2293 cod. civ., che riferisce a tali enti anche le norme previste per le societ\u0026#224; semplici \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 2261 cod. civ., il quale dispone che \u0026#171;[i] soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all\u0026#8217;amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societ\u0026#224; sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell\u0026#8217;amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle societ\u0026#224; in accomandita semplice, a esse si applica l\u0026#8217;art. 2320, terzo comma, cod. civ., secondo cui i soci accomandanti \u0026#171;hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l\u0026#8217;esattezza, consultando i libri, e gli altri documenti della societ\u0026#224;\u0026#187;. Da tale previsione la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha dedotto non solo il diritto ad \u0026#171;avere comunicazione annuale dei bilanci\u0026#187;, ma anche un \u0026#171;diritto di controllo in senso proprio, che interviene \u003cem\u003ea posteriori\u003c/em\u003e rispetto alla comunicazione del bilancio\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26071).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, dal momento che questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della mancata sospensione della prescrizione nel caso delle richiamate societ\u0026#224; di persone (ancora sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998), nonostante la presenza di strumenti di garanzia che operano a favore dei soci, \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, nel caso delle associazioni non riconosciute, per le quali simili rimedi non sono contemplati, la medesima omissione determina un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa dell\u0026#8217;ente nei confronti degli amministratori, fintantoch\u0026#233; essi sono in carica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, dunque, una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che determina, al contempo, una violazione del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In conclusione, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, per le azioni di responsabilit\u0026#224; contro di essi.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiar\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, per le azioni di responsabilit\u0026#224; contro di essi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250626145829.pdf","oggetto":"Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione della prescrizione per rapporti tra le parti - Sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finch\u0026#233; sono in carica, per le azioni di responsabilit\u0026#224; nei loro confronti - Ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento delle associazioni non riconosciute rispetto alle persone giuridiche (e, in particolare, rispetto alle associazioni riconosciute), nonch\u0026#233; rispetto alle societ\u0026#224; di persone prive di personalit\u0026#224; giuridica (societ\u0026#224; in accomandita semplice e societ\u0026#224; in nome collettivo) - Menomazione del diritto di difesa dell\u0026#8217;associazione non riconosciuta nei confronti degli illeciti compiuti dai propri amministratori.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46844","titoletto":"Prescrizione – In genere – Azione di responsabilità delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, finché sono in carica – Sospensione del relativo termine prescrizionale – Estensione alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori – Omessa previsione – Irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 186001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La persistenza della disciplina censurata dal Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia d’impresa – non suscettibile di applicazione analogica, in quanto connotata da eccezionalità – che subordina la sospensione del citato termine prescrizionale alla titolarità della personalità giuridica dell’ente determina una diversità di trattamento palesemente irragionevole delle associazioni non riconosciute sia nei confronti dell’associazione dotata di personalità giuridica sia delle società in accomandita semplice e in nome collettivo. La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella sospensione del decorso del termine di prescrizione – da rinvenirsi nella difficoltà dell’ente di avere piena cognizione dell’operato degli amministratori e di promuovere l’azione fintantoché gli stessi conservino una posizione di preminenza decisionale – non ha, infatti, alcuna relazione con la sussistenza o meno della personalità giuridica. Dal momento che il riconoscimento giuridico produce effetti sul piano dei rapporti esterni – e non su quelli interni fra gli amministratori e l’ente – la sospensione della prescrizione non è meno necessaria nel caso dell’associazione non riconosciuta rispetto al caso di quella dotata di personalità giuridica. L’irragionevole disparità di trattamento si determina anche nel confronto con le società in accomandita semplice e in nome collettivo, enti privi di personalità giuridica, come le associazioni non riconosciute, ma che beneficiano del meccanismo sospensivo. La censurata omissione determina, infine, un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eall’effettività del diritto di difesa dell’ente nei confronti degli amministratori, fintantoché essi sono in carica, dal momento che per le associazioni non riconosciute non sono contemplati strumenti di garanzia a favore dei soci). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 262/2015 - mass. 38664\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 322/1998 - mass. 24109).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2941","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"numero 7)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46467","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2025, n. 86","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1908","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46479","autore":"Ferrari M.","titolo":"L’obiter dictum della Corte costituzionale “certifica” il superamento del dogma della personalità giuridica (nota a Corte cost. 26 giugno 2025, n. 86)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1911","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|