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dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018; dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155); dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2020; dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d\u0026#8217;impresa e di risanamento aziendale, nonch\u0026#233; ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 2021, n. 147; dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante \u0026#171;Ulteriori misure urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79; dalle sentenze della Corte costituzionale n. 22 e n. 128 del 2024; giudizio iscritto al n. 183 del registro ammissibilit\u0026#224; \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVista\u003c/em\u003e l\u0026#8217;ordinanza del 12 dicembre 2024 con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per Luigi Giove, Ivano Gualerzi, Federico Bozzanca e Lorenzo Fassina nella qualit\u0026#224; di promotori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 dicembre 2024, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare abrogativo promossa da tredici cittadini italiani (con annuncio pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 87, serie generale, dell\u0026#8217;anno 2024) sul quesito cos\u0026#236; inizialmente formulato: \u0026#171;Volete voi l\u0026#8217;abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 recante \u0026#8220;Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u0026#8221; nella sua interezza?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarit\u0026#224; della richiesta, ha rilevato che sul decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), hanno inciso diverse modifiche legislative e quattro pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale, con le quali ha ritenuto opportuno integrare il quesito, che ha pertanto riformulato nei seguenti termini: \u0026#171;Volete voi l\u0026#8217;abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale, del 4 giugno 2024, n. 128, recante \u0026#8220;Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u0026#8221; nella sua interezza?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il medesimo Ufficio centrale ha altres\u0026#236; attribuito al quesito la seguente denominazione: \u0026#171;Contratto di lavoro a tutele crescenti \u0026#8211; disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendu\u003c/em\u003e\u003cem\u003em\u003c/em\u003e, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 20 gennaio 2025, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;8 gennaio 2025 i presentatori della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, avvalendosi della facolt\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno depositato una memoria illustrativa a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicostruita l\u0026#8217;evoluzione del regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, i promotori rilevano, in particolare, che l\u0026#8217;abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 determinerebbe la riespansione (quale normativa di risulta) della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), che diverrebbe applicabile a prescindere dalla data di assunzione del dipendente illegittimamente licenziato, facendo venir meno le \u0026#171;differenziazioni tra lavoratori che svolgono le medesime attivit\u0026#224;, in direzione di una uniformit\u0026#224; dei trattamenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, quindi, in tal modo ricondotta a unit\u0026#224; la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi e ne risulterebbe rafforzata la tutela dei lavoratori, avuto particolare riguardo alla reintegrazione nel posto di lavoro occupato prima del recesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la chiarezza, omogeneit\u0026#224; e univocit\u0026#224; dell\u0026#8217;odierno quesito \u0026#8211; che nemmeno incontrerebbe i limiti di cui all\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, n\u0026#233; quelli inerenti alle categorie delle leggi costituzionalmente necessarie o a contenuto costituzionalmente vincolato \u0026#8211; dal momento che l\u0026#8217;esito positivo del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e assicurerebbe \u0026#171;senza incertezze il risultato finale (la \u003cem\u003ereductio ad unum\u003c/em\u003e dei casi ammessi alla reintegra)\u0026#187; che ne costituirebbe lo scopo obiettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, invece, non si \u0026#232; avvalso della facolt\u0026#224; di intervento nel giudizio di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; chiamata a pronunciarsi sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;intero d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La richiesta \u0026#232; stata dichiarata legittima, con ordinanza del 12 dicembre 2024, dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e costituito presso la Corte di cassazione, che, dopo aver riformulato il relativo quesito integrandolo con le modifiche subite dal decreto legislativo sottoposto al voto del corpo elettorale, ha attribuito ad essa la seguente denominazione: \u0026#171;Contratto di lavoro a tutele crescenti \u0026#8211; disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Preliminarmente, va rilevato che, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025, questa Corte ha consentito, in conformit\u0026#224; al proprio costante orientamento (da ultimo, sentenza n. 60 del 2022), che i presentatori della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e illustrassero oralmente le memorie depositate ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Sempre in via preliminare, occorre definire il contesto normativo nel quale si collocano le disposizioni oggetto del quesito referendario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In estrema sintesi, e per quanto qui rileva, va ricordato che per lungo tempo i rimedi apprestati dall\u0026#8217;ordinamento a fronte della illegittimit\u0026#224; dei licenziamenti si sono tradotti in due forme di garanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima, per i datori \u0026#8220;sopra-soglia\u0026#8221; (pi\u0026#249; di quindici lavoratori, ovvero pi\u0026#249; di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, occupati in ciascuna unit\u0026#224; produttiva o comunque nell\u0026#8217;ambito dello stesso comune, oppure pi\u0026#249; di sessanta nel complesso), rappresentata dalla cosiddetta tutela reintegratoria (o \u0026#8220;reale\u0026#8221;) di cui all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, consistente nella condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, al pagamento di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e al versamento, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda, per i datori \u0026#8220;sotto-soglia\u0026#8221;, rappresentata, salve particolari ipotesi, dalla cosiddetta tutela indennitaria (od \u0026#8220;obbligatoria\u0026#8221;) di cui all\u0026#8217;art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), consistente nella condanna alla riassunzione del dipendente o, alternativamente, al pagamento in suo favore di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di importo compreso tra due mensilit\u0026#224; e mezzo e sei mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto, misura, questa, suscettibile di essere incrementata fino a quattordici mensilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori \u0026#232; stato poi profondamente modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), che ha abbandonato \u0026#171;il criterio della tutela reintegratoria generalizzata\u0026#187; \u0026#8211; applicabile, cio\u0026#232;, quale che fosse il vizio accertato dal giudice \u0026#8211;  \u0026#171;adottando invece un criterio selettivo ispirato essenzialmente alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; da cui \u0026#232; affetto il licenziamento e prevedendo plurimi e gradati regimi di tutela. Ha riservato la tutela reintegratoria alle ipotesi di maggiore gravit\u0026#224; [\u0026#8230;]: quella \u0026#8220;piena\u0026#8221; in caso di licenziamento nullo o discriminatorio; quella \u0026#8220;attenuata\u0026#8221; in caso di licenziamento fondato su un \u0026#8220;fatto insussistente\u0026#8221;. In tutti gli altri casi la tutela \u0026#232; solo indennitaria, pi\u0026#249; o meno ampia secondo due distinte declinazioni, entrambe di tipo compensativo della perdita del posto di lavoro conseguente all\u0026#8217;effetto risolutivo del rapporto, che comunque si produce\u0026#187; (sentenza n. 128 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; \u0026#200; questo il contesto in cui \u0026#232; intervenuto il d.lgs. n. 23 del 2015, adottato nell\u0026#8217;esercizio della delega disposta dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u0026#233; in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), diretta a \u0026#171;favorire l\u0026#8217;ingresso nel mondo del lavoro di \u0026#8220;nuovi assunti\u0026#8221;, accentuandone la flessibilit\u0026#224; in uscita con il riconoscimento di una tutela risarcitorio-monetaria predeterminata, e quindi alleggerendo le conseguenze di un licenziamento illegittimo\u0026#187; (sentenza n. 129 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, il d.lgs. n. 23 del 2015 ha dettato una disciplina organica dell\u0026#8217;apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi intimati, tanto dai datori \u0026#8220;sopra-soglia\u0026#8221; quanto da quelli \u0026#8220;sotto-soglia\u0026#8221;, ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti, a decorrere dal 7 marzo 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur muovendosi nel solco della frammentazione delle tutele introdotta dalla legge n. 92 del 2012, il legislatore delegato ne ha cos\u0026#236; mutato i rispettivi confini applicativi, introducendo una normativa che, rispetto a quella di cui all\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, in via generale, ridimensiona la tutela indennitaria e limita ulteriormente quella reintegratoria, nel caso di licenziamento individuale per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, eliminandola poi del tutto nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il d.lgs. n. 23 del 2015 interviene inoltre sulla disciplina del licenziamento collettivo, sempre limitatamente ai lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015, sopprimendo la tutela reintegratoria anche nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, legali o previsti da accordo sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; In realt\u0026#224;, il complessivo arretramento delle garanzie a favore della flessibilit\u0026#224; in uscita \u0026#232; stato successivamente mitigato, su specifici profili, dalle pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale che l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e ha ritenuto opportuno menzionare nel quesito referendario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla tutela indennitaria hanno inciso le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020, all\u0026#8217;esito delle quali \u0026#232; venuto meno l\u0026#8217;automatismo di calcolo dell\u0026#8217;indennizzo previsto solo per i licenziamenti soggetti al d.lgs. n. 23 del 2015, che \u0026#171;\u0026#232; ora fissato in una forbice tra un minimo e un massimo e non \u0026#232; pi\u0026#249; quantificato in modo rigido unicamente secondo la progressione lineare dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, invece, alla tutela reintegratoria, la sentenza n. 22 del 2024, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 per eccesso di delega, limitatamente alla parola \u0026#171;espressamente\u0026#187;, ha realizzato un significativo ampliamento del campo di applicazione della tutela reintegratoria \u0026#8220;piena\u0026#8221;: per effetto di questa pronuncia, infatti, il regime del licenziamento nullo intimato ai dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015 trova oggi applicazione sia nel caso in cui nella disposizione imperativa violata ricorra l\u0026#8217;espressa e testuale sanzione della nullit\u0026#224;, sia che ci\u0026#242; non sia espressamente previsto, ma sia possibile rinvenire, comunque, il carattere imperativo della prescrizione per la presenza di un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la sentenza n. 128 del 2024 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, del decreto legislativo in esame, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria \u0026#8220;attenuata\u0026#8221;, ivi riservata alle sole ipotesi di licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente, si applichi, in luogo di quella meramente indennitaria originariamente prevista, anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l\u0026#8217;insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale rimane estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Resta, comunque, che, in controtendenza rispetto al complessivo arretramento delle garanzie a favore della flessibilit\u0026#224; in uscita, la disciplina di cui al d.lgs. n. 23 del 2015 in alcuni casi particolari comporta un ampliamento delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; si verifica nelle ipotesi del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore prima del superamento del cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, secondo comma, codice civile, all\u0026#8217;esito della citata sentenza n. 22 del 2024 di questa Corte) e in quelle in cui il giudice accerti che il licenziamento intimato per disabilit\u0026#224; fisica o psichica del lavoratore \u0026#232; ingiustificato perch\u0026#233; l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; allo svolgimento delle mansioni assegnategli \u0026#171;non [era in realt\u0026#224;] riconducibile ad una condizione di disabilit\u0026#224;\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 maggio 2024, n. 14307). In questi casi, infatti, \u0026#232; garantita la tutela reintegratoria \u0026#8220;piena\u0026#8221;, anzich\u0026#233; quella \u0026#8220;attenuata\u0026#8221; prevista dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti di favore \u0026#232; l\u0026#8217;estensione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 9, comma 2) ai licenziamenti intimati dalle cosiddette organizzazioni di tendenza, esclusi invece dal campo di applicazione dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; delineata la cornice normativa di riferimento, va innanzitutto rilevato che le norme recate dal d.lgs. n. 23 del 2015 sono estranee alle materie per le quali l\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all\u0026#8217;istituto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; N\u0026#233; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta referendaria \u0026#232; ostacolata dalla possibilit\u0026#224; di ritenere la normativa in esame \u0026#171;costituzionalmente necessari[a]\u0026#187; o \u0026#171;a contenuto costituzionalmente vincolato\u0026#187; (sentenza n. 16 del 1978), dal momento che l\u0026#8217;eventuale esito positivo del\u003cem\u003e refere\u003c/em\u003e\u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003edum\u003c/em\u003e non determinerebbe una lacuna nella tutela del fondamentale diritto al lavoro: dall\u0026#8217;abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 deriverebbe l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, della disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori e dall\u0026#8217;art. 8 della legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;odierno quesito referendario, infatti, punta a rimuovere dall\u0026#8217;ordinamento l\u0026#8217;intero d.lgs. n. 23 del 2015, frutto di una discrezionale opzione di politica legislativa, senza che dalla \u003cem\u003evis \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabrogans\u003c/em\u003e possa scaturire una, preclusa, reviviscenza del quadro normativo preesistente: la disciplina dettata dal suddetto decreto legislativo si \u0026#232; affiancata a quella dettata dall\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori e dall\u0026#8217;art. 8 della legge n. 604 del 1966, dando cos\u0026#236; luogo a \u0026#171;un duplice e parallelo regime\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione referendaria, consisterebbe quindi nella \u0026#171;fisiologica espansione della sfera di operativit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2000) di norme gi\u0026#224; presenti nell\u0026#8217;ordinamento, tuttora vigenti, anche se compresse, per effetto della applicabilit\u0026#224; delle disposizioni oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, su un ambito di efficacia limitato ai soli licenziamenti individuali dei lavoratori gi\u0026#224; in servizio alla data del 7 marzo 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Il quesito referendario sottoposto al giudizio di ammissibilit\u0026#224; non risulta nemmeno carente di una matrice razionalmente unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conforto di tale conclusione milita, innanzitutto, la circostanza che l\u0026#8217;art. 75 Cost. stabilisce espressamente che la richiesta referendaria pu\u0026#242; avere ad oggetto l\u0026#8217;abrogazione anche totale di una legge o di un atto avente valore di legge, \u0026#171;con ci\u0026#242; di per s\u0026#233; contemplando anche la possibilit\u0026#224; che il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e investa un testo articolato e complesso, ed escludendo di conseguenza che tali caratteri di un atto siano pregiudizialmente motivo di inammissibilit\u0026#224; del quesito\u0026#187; (sentenza n. 56 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva, piuttosto, perch\u0026#233; la richiesta referendaria sia ammissibile, che il quesito incorpori \u0026#171;l\u0026#8217;evidenza del fine intrinseco all\u0026#8217;atto abrogativo, cio\u0026#232; la puntuale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che lo ispira (sentenza n. 29 del 1987), nel senso che dalle norme proposte per l\u0026#8217;abrogazione sia dato trarre con evidenza \u0026#8220;una matrice razionalmente unitaria\u0026#8221; (sentenze n. 16 del 1978; n. 25 del 1981), \u0026#8220;un criterio ispiratore fondamentalmente comune\u0026#8221; o \u0026#8220;un comune principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale\u0026#8221; (sentenze n. 22, n. 26, n. 28 del 1981; n. 63, n. 64, n. 65 del 1990)\u0026#187; (sentenza n. 47 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la \u0026#171;matrice razionalmente unitaria\u0026#187; che giustifica l\u0026#8217;unicit\u0026#224; della richiesta \u0026#232; ravvisabile nel profilo teleologico sotteso al quesito referendario, mirante all\u0026#8217;abrogazione di un \u003cem\u003ecorpus\u003c/em\u003e organico di norme e funzionale alla \u003cem\u003ereductio ad unum\u003c/em\u003e, senza pi\u0026#249; la divisione tra prima e dopo la data del 7 marzo 2015, della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, con la riespansione della disciplina pregressa, valevole per tutti i dipendenti, quale che sia la data della loro assunzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe in realt\u0026#224; in tutte le ipotesi di invalidit\u0026#224;, perch\u0026#233; in alcuni casi particolari si avrebbe, invece, un arretramento di tutela (come si \u0026#232; evidenziato al punto 4.5.), non assume una dimensione tale da inficiare la chiarezza, l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; e la stessa univocit\u0026#224; del quesito medesimo. Questo chiama, infatti, il corpo elettorale a una valutazione complessiva e generale, che pu\u0026#242; anche prescindere dalle specifiche e differenti disposizioni normative, senza perdere la propria matrice unitaria, che resta quella di esprimersi a favore o contro l\u0026#8217;abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 nella sua articolata formulazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, i limiti costituzionali al \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, da questo punto di vista, sono essenzialmente preordinati a evitare, da un lato, la distorsione in senso plebiscitario del precipuo strumento di  democrazia diretta contemplato dalla Costituzione (sentenze n. 56 del 2022 e n. 16 del 1978) e, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;incisione sulla libert\u0026#224; del voto dell\u0026#8217;elettore, che potrebbe maturare \u0026#171;convincimenti diversi\u0026#187; rispetto a una pluralit\u0026#224; di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 12 del 2014). Tali limiti, tuttavia, non precludono l\u0026#8217;abrogazione totale di un testo normativo che contempla soluzioni differenti (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 56 del 2002, n. 15 del 1997 e n. 35 del 1993), qualora rimanga comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario: in tal caso non si concreta un uso artificioso del \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo (ancora, sentenza n. 16 del 1978), tale da eccedere le previsioni dell\u0026#8217;art. 75 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; In definitiva, non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e deve essere dichiarata ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0026#8217;abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato: dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignit\u0026#224; dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018; dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155); dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch\u0026#233; interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2020; dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d\u0026#8217;impresa e di risanamento aziendale, nonch\u0026#233; ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 2021, n. 147; dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante \u0026#171;Ulteriori misure urgenti per l\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79; dalle sentenze della Corte costituzionale n. 22 e n. 128 del 2024; richiesta dichiarata conforme a legge con ordinanza del 12 dicembre 2024, pronunciata dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e costituito presso la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250207124842.pdf","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \u0026#8220;Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46642","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Soggetti promotori - Illustrazione orale delle memorie depositate nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum - Possibilità. (Classif. 116002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNella camera di consiglio di ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo è consentita l’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori della richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eai sensi dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 60/2022 - mass. 44664\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46643","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/05/1970","numero":"352","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46643","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Possibilità che la stessa investa un intero atto normativo o un testo articolato - Condizione - Matrice razionalmente unitaria del quesito. (Classif. 116006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 75 Cost. stabilisce espressamente che la richiesta referendaria possa avere ad oggetto l’abrogazione anche totale di una legge, o di un atto avente valore di legge, contemplando, pertanto, la possibilità che il \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003einvesta un testo articolato e complesso. Ciò che rileva perché la richiesta referendaria sia ammissibile è il fatto che il quesito incorpori l’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo, cioè la puntuale \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l’abrogazione sia dato trarre con evidenza una matrice razionalmente unitaria, un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un comune principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 56/2022 - mass. 44687; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 65/1990; S. 64/1990 - mass. 16110; S. 63/1990; S. 29/1987 - mass. 4042; S. 28/1981 - mass. 14300; S. 26/1981 - mass. 14934 e 14935; S. 25/1981; S. 22/1981 - mass. 14317; S. 16/1978 - mass. 14201\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46644","numero_massima_precedente":"46642","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46644","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Controllo sull\u0027ammissibilità - Limiti costituzionali - Ratio - Necessità di evitare la distorsione plebiscitaria dello strumento di democrazia diretta e l\u0027incisione sulla libertà del voto dell\u0027elettore - Possibilità che il quesito riguardi l\u0027abrogazione di un testo normativo che contempla soluzioni differenti - Condizione - Sussistenza di un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario. (Classif. 116003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI limiti costituzionali al \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sono essenzialmente preordinati a evitare, da un lato, la distorsione in senso plebiscitario dello strumento di democrazia diretta contemplato dalla Costituzione e, dall’altro, l’incisione sulla libertà del voto dell’elettore, che potrebbe maturare convincimenti diversi rispetto a una pluralità di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unità. Tali limiti, tuttavia, non precludono l’abrogazione totale di un testo normativo che contempla soluzioni differenti, qualora rimanga comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario, non concretandosi in tal caso un uso artificioso del \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo tale da eccedere le previsioni dell’art. 75 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 56/2022; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 15/1997 - mass. 23172; S. 35/1993; S. 16/1978 - mass. 14201\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46645","numero_massima_precedente":"46643","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46645","titoletto":"Referendum - Referendum abrogativo - Richiesta di abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 che ha disciplinato i licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, affiancandosi alla normativa già esistente - Estraneità alle materie per cui l\u0027art. 75 Cost. esclude l\u0027istituto - Matrice razionalmente unitaria - Chiarezza, omogeneità e univocità del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata ammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003epopolare per l’abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015, come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, come conv.; dalla sentenza n. 194 del 2018; dalla legge n. 145 del 2018; dal d.lgs. n. 14 del 2019; dal d.l. n. 23 del 2020, come conv.; dalla sentenza n. 150 del 2020; dal d.l. n. 118 del 2021, come conv.; dal d.l. n. 36 del 2022, come conv.; dalle sentenze n. 22 e n. 128 del 2024. Tale atto, nell’esercizio della legge di delega n. 183 del 2014, ha dettato una disciplina organica dell’apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi intimati, dai datori “sopra-soglia” e “sotto-soglia”, ai lavoratori (operai, impiegati o quadri) assunti, a decorrere dal 7 marzo 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, affiancandosi alla disciplina già posta dagli artt. 18 statuto lavoratori e 8 della legge n. 604 del 1966, applicabile ai lavoratori assunti prima di tale data. Nessuna ragione di ordine costituzionale osta, infatti, all’ammissibilità della richiesta in quanto la disciplina è estranea alle materie per le quali l’art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso al \u003cem\u003ereferendum; \u003c/em\u003ela stessa non può essere ritenuta costituzionalmente necessaria o a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto l’eventuale esito positivo del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e non determinerebbe una lacuna nella tutela del diritto fondamentale al lavoro ma l’applicabilità, anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, della disciplina già citata applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Per tale motivo l’eventuale rimozione dall’ordinamento dell’intero d.lgs. n. 23 del 2015 non farebbe nemmeno scaturire una, preclusa, reviviscenza del quadro normativo preesistente, dal momento che l’effetto innovativo sulla disciplina vigente consisterebbe nella fisiologica espansione della sfera di operatività di norme già presenti nell’ordinamento e tuttora vigenti, seppure con un ambito di efficacia limitato. Sussiste, infine, la matrice razionalmente unitaria che giustifica l’unicità della richiesta, funzionale alla \u003cem\u003ereductio ad unum\u003c/em\u003e della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi. Né, infine, la circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe per tutte le ipotesi di invalidità – perché in alcuni casi particolari si avrebbe, invece, un arretramento di tutela – assume una dimensione tale da inficiare la chiarezza, l’omogeneità e la stessa univocità del quesito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2024 - mass. 46038; S. 50/2000 - mass. 25167\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46644","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"04/05/2025","data_nir":"2025-05-04","numero":"23","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45805","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2025, n. 12","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"916","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45590","autore":"Morrone A.","titolo":"Il giudizio di ammissibilità sui referendum del 2025. Tendenze e prospettive di teoria costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45589_2025_12.pdf","nome_file_fisico":"192_2024+altre_Morrone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46298","autore":"Romei R.","titolo":"Le quattro sentenze della Corte costituzionale sulla ammissibilità dei referendum in materia di lavoro","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"80","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45627","autore":"Santorelli E.","titolo":"L’inammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata e il paternalismo costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45626_2025_12.pdf","nome_file_fisico":"10-2025+altre_Santorelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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