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M., con ordinanza del 15 gennaio 2020, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 15 gennaio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede \u0026#171;l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta diversit\u0026#224; del fatto a pronunziarsi su nuova richiesta di emissione di decreto penale, avanzata dal PM in conformit\u0026#224; ai rilievi precedentemente formulati dal giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, nel procedimento principale, il pubblico ministero aveva chiesto l\u0026#8217;emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di una persona imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all\u0026#8217;art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta era stata rigettata dal giudice a quo, sul rilievo che non risultava contestata l\u0026#8217;aggravante dell\u0026#8217;aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-sexies (recte: 2-bis) del citato art. 186: aggravante la cui sussistenza era desumibile da una nota dei Carabinieri, nella quale si riferiva \u0026#8211; secondo quanto riportato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; che \u0026#171;\u0026#8220;la responsabilit\u0026#224; del sinistro non pu\u0026#242; che ricadere su entrambi i conducenti\u0026#8221; (tra i quali l\u0026#8217;odierno imputato [\u0026#8230;])\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito a ci\u0026#242;, il pubblico ministero aveva formulato una nuova richiesta di decreto penale, contestando l\u0026#8217;aggravante in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Investito di tale seconda richiesta, il rimettente rileva come l\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. non contempli l\u0026#8217;ipotesi considerata tra i casi di incompatibilit\u0026#224; del giudice. Essa non potrebbe neppure costituire motivo di ricusazione a norma dell\u0026#8217;art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., non trattandosi di una manifestazione indebita del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell\u0026#8217;imputazione; n\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, risulterebbe \u0026#171;appagante\u0026#187; il ricorso all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;astensione per \u0026#171;gravi ragioni di convenienza\u0026#187; (art. 36, comma 1, lettera h, cod. proc. pen.), non potendo essere rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del singolo magistrato \u0026#171;la autovalutazione della propria capacit\u0026#224; professionale di non lasciarsi influenzare da giudizi gi\u0026#224; espressi ritualmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, la mancata inclusione dell\u0026#8217;ipotesi in esame fra le cause di incompatibilit\u0026#224; porrebbe la norma censurata in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., per violazione del principio di parit\u0026#224; di trattamento e del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, tenuto conto anche \u0026#171;dell\u0026#8217;espansione che ha caratterizzato l\u0026#8217;evoluzione dell\u0026#8217;istituto a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale\u0026#187;, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; dovrebbe essere prevista in tutti i casi in cui l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del giudice si configuri \u0026#171;come oggettivamente sostitutiva del potere-dovere di iniziativa del pubblico ministero\u0026#187;: ipotesi che ricorrerebbe nel caso in discorso, nel quale il giudice, ponendo in evidenza la sussistenza di un\u0026#8217;aggravante non contestata, avrebbe svolto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; sostitutiva di quella di naturale spettanza dell\u0026#8217;organo dell\u0026#8217;accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto, in parte qua, con il principio, pi\u0026#249; volte affermato da questa Corte, per il quale \u0026#171;l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#232; determinata da ogni valutazione di merito circa l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; delle risultanze probatorie a fondare un giudizio di responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;. Nella specie, si sarebbe al cospetto di una previa valutazione di responsabilit\u0026#224; compiuta dallo stesso giudice chiamato all\u0026#8217;emissione del decreto penale, il quale, rigettando la precedente richiesta, avrebbe ritenuto \u0026#8211; implicitamente, ma univocamente \u0026#8211; non solo sussistente il fatto (giacch\u0026#233;, in caso contrario, avrebbe respinto la richiesta per tale motivo), ma anche configurabile un\u0026#8217;aggravante non contestata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente ricorda come questa Corte abbia gi\u0026#224; dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia, all\u0026#8217;esito di precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della ritenuta diversit\u0026#224; del fatto da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, divenga incompatibile alla funzione di giudizio (sentenza n. 455 del 1994), nonch\u0026#233; alla trattazione dell\u0026#8217;udienza preliminare (sentenza n. 400 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, inoltre, il giudice a quo come, nella stessa sentenza n. 455 del 1994, questa Corte abbia chiarito che l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di giudizio deve essere riconosciuta in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione di merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato: e ci\u0026#242;, tanto se tale valutazione sia stata compiuta a conclusione delle indagini preliminari, quanto se sia stata compiuta in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso considerato, esso rimettente avrebbe certamente espresso, per le ragioni gi\u0026#224; indicate, una valutazione di merito rigettando l\u0026#8217;originaria richiesta di decreto penale. N\u0026#233; rileverebbe in senso contrario la circostanza che si verta novamente in una fase di decisione sulla richiesta di decreto penale. Il rigetto di quest\u0026#8217;ultima comporta, infatti, la restituzione degli atti al pubblico ministero, con la conseguenza che la riformulazione della richiesta aprirebbe un nuovo giudizio, che dovrebbe essere pertanto demandato a un diverso giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili, in quanto il giudice a quo non avrebbe illustrato \u0026#171;se si fosse in fase di valutazione astratta o concreta della questione sulla scorta della mera descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la difesa dello Stato rileva come questioni (a suo avviso) analoghe siano gi\u0026#224; state decise da questa Corte nel senso della non fondatezza con le sentenze n. 66 del 2019 e n. 18 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nella sentenza n. 18 del 2017 questa Corte ha ritenuto decisiva, per escludere l\u0026#8217;insorgenza di una situazione di incompatibilit\u0026#224; allo svolgimento della funzione di giudice, e segnatamente di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, la circostanza che la valutazione della medesima res iudicanda e il conseguenziale invito a modificare l\u0026#8217;imputazione fossero intervenuti nella stessa fase della quale il giudice interessato era investito, e non in una fase precedente e distinta. La valutazione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra, infatti, nel complessivo giudizio demandato al giudice in quella specifica fase processuale, e l\u0026#8217;invito a modificare l\u0026#8217;imputazione rappresenta un \u0026#171;rimedio endofasico\u0026#187;, non idoneo a creare situazioni di incompatibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, non vi sarebbero ragioni per le quali le odierne questioni debbano essere decise in termini diversi, non potendo nel caso in esame prospettarsi una regressione del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede \u0026#171;l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta diversit\u0026#224; del fatto a pronunziarsi su nuova richiesta di emissione di decreto penale, avanzata dal PM in conformit\u0026#224; ai rilievi precedentemente formulati dal giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale si innesta in un procedimento nel quale il giudice rimettente, chiamato dal pubblico ministero ad emettere decreto penale di condanna nei confronti di una persona imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, aveva rigettato la richiesta in ragione della mancata contestazione di una circostanza aggravante (l\u0026#8217;avere l\u0026#8217;imputato provocato un incidente stradale), la cui sussistenza era desumibile dagli atti di indagine. Di seguito a ci\u0026#242;, il pubblico ministero aveva formulato una nuova richiesta di decreto penale, recante la contestazione dell\u0026#8217;aggravante, sulla quale il rimettente dovrebbe ora pronunciarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice a quo, la mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice, in una simile ipotesi, porrebbe la norma censurata in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per violazione del principio di parit\u0026#224; di trattamento e del diritto di difesa, sotto due distinti profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, perch\u0026#233;, ponendo in evidenza la sussistenza di un\u0026#8217;aggravante non contestata, il giudice avrebbe compiuto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; sostitutiva del potere-dovere di iniziativa spettante al pubblico ministero, con conseguente commistione di ruoli, atta a minare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, perch\u0026#233; sarebbero riscontrabili, nel caso considerato, le condizioni in presenza delle quali \u0026#8211; alla luce della giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; la previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, derivante da atti compiuti nel procedimento, risulta costituzionalmente necessaria. Da un lato, infatti, il provvedimento di rigetto della precedente richiesta di decreto penale comporterebbe una valutazione di merito circa l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; delle risultanze probatorie a fondare un giudizio di responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, essendo implicito in esso il riconoscimento, non solo della sussistenza del fatto, ma anche di un\u0026#8217;aggravante non contestata. Dall\u0026#8217;altro lato, il rigetto della richiesta di decreto penale comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, con la conseguenza che la riproposizione della richiesta aprirebbe un nuovo giudizio, che dovrebbe essere necessariamente demandato a un diverso giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito, in modo molto stringato, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per carente descrizione della fattispecie concreta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa dello Stato, il rimettente non avrebbe chiarito se, nel rigettare la prima richiesta di decreto penale per mancata contestazione dell\u0026#8217;aggravante, egli abbia compiuto una valutazione concreta, ovvero una valutazione astratta sulla base della mera descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione. L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato non spiega perch\u0026#233; il particolare sarebbe rilevante: si deve peraltro supporre che, a suo avviso, nella seconda ipotesi sarebbe mancato un apprezzamento sul merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa, atto a costituire fonte di pregiudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla pur sintetica narrazione dei fatti, contenuta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, emerge in modo chiaro e univoco che il giudice a quo ha desunto la configurabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;aggravante dagli atti di indagine (in specie, da una relazione dei Carabinieri) e non gi\u0026#224; dalla descrizione del fatto recata dal capo d\u0026#8217;imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, anche nel caso in cui l\u0026#8217;aggravante emergesse da tale descrizione, non si pu\u0026#242; escludere, per quanto si osserver\u0026#224; pi\u0026#249; avanti, che il provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale implichi una valutazione \u0026#8220;contenutistica\u0026#8221; sulla res iudicanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre sul piano dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, occorre piuttosto rilevare una apparente incongruenza del petitum rispetto alla vicenda oggetto del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente chiede, infatti, a questa Corte di introdurre una nuova ipotesi di incompatibilit\u0026#224;, riferita specificamente al giudice per le indagini preliminari \u0026#171;che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per ritenuta diversit\u0026#224; del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, il giudice a quo mostra di ritenere che la nozione di \u0026#171;fatto diverso\u0026#187; (impiegata, quanto alle nuove contestazioni dibattimentali, nell\u0026#8217;art. 516 cod. proc. pen.) equivalga a (o si presti a ricomprendere) quella di \u0026#171;fatto diversamente circostanziato\u0026#187; (presa in considerazione dal successivo art. 517).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232;, per converso, costante nell\u0026#8217;affermare che la mancata contestazione di una circostanza aggravante \u0026#8211; ipotesi che viene in rilievo nel giudizio a quo \u0026#8211; non dia luogo a \u0026#171;diversit\u0026#224; del fatto\u0026#187;. Il fatto deve considerarsi \u0026#171;diverso\u0026#187; quando, in rapporto a taluno dei suoi elementi essenziali (condotta, evento, nesso causale, elemento soggettivo), presenta connotati materiali difformi rispetto a quello contestato. Non rientra, perci\u0026#242;, in tale nozione la mancata contestazione di un\u0026#8217;aggravante, la quale implica non gi\u0026#224; una modifica dell\u0026#8217;imputazione originaria, ma l\u0026#8217;aggiunta ad essa di un elemento accessorio, non necessario ai fini della sussistenza del reato (l\u0026#8217;art. 517 cod. proc. pen. qualifica, infatti, tale ipotesi come contestazione \u0026#171;suppletiva\u0026#187;) (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 maggio-18 giugno 2015, n. 25882; sezione quarta penale, sentenza 25 giugno-28 luglio 2008, n. 31446).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;accoglimento del petitum, cos\u0026#236; come formulato dal rimettente, rimarrebbe privo di effetti nel giudizio principale, proprio perch\u0026#233; ivi non si discute di una ipotesi di diversit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve escludersi, tuttavia, che ci\u0026#242; comporti l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza. Dal tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e dalle singole argomentazioni in essa svolte si desume, in effetti, che, di l\u0026#224; dal riferimento alla diversit\u0026#224; del fatto \u0026#8211; il quale si risolve in una mera imprecisione tecnica \u0026#8211;, il giudice a quo, nel richiedere l\u0026#8217;ulteriore ampliamento del catalogo delle incompatibilit\u0026#224;, ha avuto specificamente di mira la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio principale, ossia, appunto, il rigetto della richiesta di decreto penale per mancata contestazione di una circostanza aggravante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In questi termini, le questioni sono fondate, sotto il secondo dei profili prospettati dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla incompatibilit\u0026#224; del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terziet\u0026#224; e della imparzialit\u0026#224; della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione \u0026#8211; ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto \u0026#8211; scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice richiede, in specie, che \u0026#171;la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto \u0026#8220;terzo\u0026#8221;, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch\u0026#8217;egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza\u0026#187; (sentenza n. 155 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, l\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#8211; dopo aver regolato, al comma 1, la cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;verticale\u0026#8221;, determinata dall\u0026#8217;articolazione e dalla consecutio dei diversi gradi di giudizio \u0026#8211; si occupa, al comma 2 (oggi censurato), della cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, costruita secondo la tecnica della casistica tassativa (\u0026#171;[n]on pu\u0026#242; partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell\u0026#8217;udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull\u0026#8217;impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;), \u0026#232; stata oggetto, nel corso del tempo, di numerose declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tipo additivo, che hanno significativamente ampliato l\u0026#8217;elenco delle ipotesi di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In linea generale, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; presuppone una relazione tra due termini: una \u0026#8220;fonte di pregiudizio\u0026#8221; (ossia un\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; (vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; pregiudicante, non risulta pi\u0026#249; idoneo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1. \u0026#8211; Per quanto attiene alla \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; \u0026#8211; che l\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. individua nella \u0026#171;partecipa[zione] al giudizio\u0026#187; \u0026#8211; questa Corte, fin dalle sue prime pronunce in materia, ha posto in evidenza come per \u0026#171;giudizio\u0026#187; debba intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito (sentenze n. 155 e n. 131 del 1996, n. 453 del 1994, n. 439 del 1993, n. 261, n. 186 e n. 124 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato (sentenza n. 401 del 1991), l\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza n. 151 del 2004), l\u0026#8217;udienza preliminare (almeno nell\u0026#8217;attuale configurazione, sentenza n. 224 del 2001) e talora l\u0027incidente di esecuzione (sentenza n. 7 del 2022), nonch\u0026#233; \u0026#8211; per quanto qui particolarmente interessa \u0026#8211; il decreto penale di condanna (sentenza n. 346 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCom\u0026#8217;\u0026#232; noto, il procedimento per decreto \u0026#232; un rito speciale a carattere \u0026#8220;premiale\u0026#8221;, con contraddittorio eventuale e differito. Con il decreto il giudice per le indagini preliminari applica all\u0026#8217;imputato, su richiesta del pubblico ministero, per determinati tipi di reato, una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, eventualmente ridotta fino alla met\u0026#224; rispetto al minimo edittale, senza alcuna attivazione preventiva del contraddittorio. L\u0026#8217;imputato pu\u0026#242; presentare opposizione nei quindici giorni dalla notificazione del decreto, determinando l\u0026#8217;instaurazione di un processo mediante giudizio immediato, giudizio abbreviato o patteggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl giudice spetta, in base all\u0026#8217;esame delle risultanze delle indagini preliminari, di accogliere o rigettare la richiesta del pubblico ministero, senza possibilit\u0026#224; di apportarvi modifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una funzione di giudizio, in quanto il controllo demandato al giudice per le indagini preliminari attiene non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato. Il giudice pu\u0026#242; sindacare, tra l\u0026#8217;altro, la congruit\u0026#224; della pena richiesta dal pubblico ministero (per tutte, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 maggio-26 giugno 2018, n. 29349), l\u0026#8217;esattezza della qualificazione giuridica del fatto (per tutte, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 15 dicembre 2011-24 gennaio 2012, n. 2982) e la sufficienza degli elementi probatori (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 16 giugno-21 luglio 2021, n. 28288): ipotesi tutte che, in caso di esito negativo della verifica, portano al rigetto della richiesta. Egli pu\u0026#242; anche prosciogliere l\u0026#8217;imputato ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. (art. 459, comma 3, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; Quanto, invece, all\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221;, questa Corte ha da tempo precisato le condizioni in presenza delle quali la previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice deve ritenersi costituzionalmente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, presupposto di ogni incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale \u0026#232; la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda. In secondo luogo \u0026#8211; bench\u0026#233; l\u0026#8217;architettura del nuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento \u0026#8211; non basta a generare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non \u0026#171;formale\u0026#187;, ma \u0026#171;di contenuto\u0026#187;: essa deve comportare, cio\u0026#232;, valutazioni che attengono al merito dell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;accusa, e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo. Da ultimo, affinch\u0026#233; insorga l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, \u0026#232; necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi, resti preservata \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;\u0026#187;: prospettiva nella quale il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilit\u0026#224; allorch\u0026#233; compia valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una \u0026#171;assurda frammentazione\u0026#187; del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali criteri, questa Corte ha incluso tra le possibili \u0026#8220;fonti di pregiudizio\u0026#8221; anche l\u0026#8217;ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, avendo accertato che il fatto \u0026#232; diverso da come descritto nell\u0026#8217;imputazione, disponga, ai sensi dell\u0026#8217;art. 521, comma 2, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Nel momento in cui accerta che il fatto \u0026#232; diverso da come descritto nell\u0026#8217;imputazione, il giudice compie, infatti, una penetrante delibazione del merito della res iudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversit\u0026#224; del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito. L\u0026#8217;ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero determina, d\u0026#8217;altro canto, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari: \u0026#171;la fase in corso davanti al giudice che l\u0026#8217;ha emessa si chiude, e la fase che si aprir\u0026#224; all\u0026#8217;esito delle iniziative del pubblico ministero \u0026#8211; il quale dovr\u0026#224; esercitare novamente l\u0026#8217;azione penale, sempre che ne ravvisi i presupposti \u0026#8211; sar\u0026#224;, [\u0026#8230;] anche se omologa, una fase distinta e ulteriore, rispetto alla quale la valutazione di merito insita nel precedente provvedimento potr\u0026#224; assumere una valenza \u0026#8220;pregiudicante\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui, dunque, l\u0026#8217;esigenza costituzionale che il nuovo dibattimento (sentenza n. 455 del 1994) o la nuova udienza preliminare (sentenza n. 400 del 2008), tenuti all\u0026#8217;esito della predetta trasmissione per lo stesso fatto storico e nei confronti del medesimo imputato, siano attribuiti alla cognizione di altro giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Analoga conclusione si impone, mutatis mutandis, nel caso oggi in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, il rigetto della richiesta di decreto penale per mancata contestazione di una circostanza aggravante comporta anch\u0026#8217;esso una valutazione di merito sulla res iudicanda. Come correttamente rilevato dal giudice a quo, in tale provvedimento \u0026#232;, infatti, insito il riconoscimento che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, non solo il fatto per cui si procede sussiste ed \u0026#232; addebitabile all\u0026#8217;imputato (in caso contrario, il giudice rigetterebbe la richiesta per tale motivo), ma che \u0026#232; altres\u0026#236; aggravato da una circostanza trascurata dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, poi, il rigetto della richiesta di decreto penale determina, per espressa previsione del codice di rito (art. 459, comma 3, cod. proc. pen.), la restituzione degli atti al pubblico ministero e, con essa \u0026#8211; secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211;, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari (fase che si era chiusa con la precedente richiesta di decreto penale, che costituisce uno dei modi di esercizio dell\u0026#8217;azione penale): tant\u0026#8217;\u0026#232; che il pubblico ministero viene pienamente reintegrato nelle proprie attribuzioni, potendo anche optare per una eventuale richiesta di archiviazione, senza che vi osti il principio di irretrattabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 14 dicembre 2017-26 marzo 2018, n. 14012; sezione seconda penale, 20-27 marzo 2009, n. 13680).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, anche in questo caso, la successiva riproposizione della richiesta di decreto penale apre una nuova fase di giudizio che, sebbene omologa alla precedente, resta da essa distinta e nella quale, pertanto, la valutazione \u0026#8220;contenutistica\u0026#8221; insita nel provvedimento di rigetto della prima richiesta esplica la propria efficacia pregiudicante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi del giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di censura, legato all\u0026#8217;asserito svolgimento da parte del giudice, nel caso considerato, di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; sostitutiva del potere-dovere di iniziativa del pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi del giudice stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta diversit\u0026#224; del fatto - Incompatibilit\u0026#224; a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale avanzata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi precedentemente formulati dal giudice.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44520","titoletto":"Processo penale - Competenza e giurisdizione - Incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento, a tutela dei valori di terzietà e imparzialità della giurisdizione (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma che non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso). (Classif. 199006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, S. 153/2012 - mass. 36413, S. 177/2010 - mass. 34664; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 455/1994 - mass. 21189\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nella specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l\u0027art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal PM in conformità ai rilievi del giudice stesso).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44521","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44521","titoletto":"Processo penale - In genere - Giudizio - Nozione. (Classif. 199001).","testo":"Per giudizio deve intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito. La nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti, l\u0027udienza preliminare e talora l\u0027incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. (\u003cem\u003eS. 7/2022; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 346/1997 - mass. 23552; S. 155/1996 - mass. 22416; S. 131/1996 - mass. 22334, S. 453/1994 - mass. 21184, S. 439/1993 - mass. 20085, S. 261/1992 - mass. 18404; S. 186/1992 - mass. 18201; S. 124/1992- mass. 18173; S. 401/1991 - mass. 17616; O. 151/2004 - mass. 28472\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44520","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41918","autore":"Aprile E.","titolo":"Due nuove pronunce additive della Corte costituzionale in materia di incompatibilità \"verticale\" e \"aziendale\" del giudice penale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41242","autore":"Rafaraci T.","titolo":"Controlli sulla \"res iudicanda\" e imparzialità del giudice: non può conoscere della nuova domanda (conforme alle sue indicazioni) il giudice che abbia respinto la richiesta di decreto penale di condanna per omessa contestazione di una circostanza aggravante","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"223","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42450","autore":"Starace L.","titolo":"Corte ridisegna l\u0027ambito di applicazione della disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato: note a margine di Corte Cost. n. 10/2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42450_2022_16.pdf","nome_file_fisico":"L.-Starace-La-Corte-ridisegna-lambito-di-applicazione-della-disciplina-in-materia-di-patrocinio-a-spese-dello-Stato.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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