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B. e S. e S. srl, con ordinanza del 10 novembre 2020, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 novembre 2020 (reg. ord. n. 88 del 2021), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante \u0026#171;Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170\u0026#187;, nella parte in cui prevede che il requisito di idoneit\u0026#224; morale, di indipendenza, di imparzialit\u0026#224; e assenza di conflitto di interesse di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, \u0026#232; assicurato dall\u0026#8217;organismo di controllo e certificazione per l\u0026#8217;agroalimentare e l\u0026#8217;ambiente, avvalendosi di collaboratori o dipendenti addetti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione che \u0026#171;non devono [...] essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale [...]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Allegato 2 in parola \u0026#232; richiamato, come detto, dall\u0026#8217;art. 4, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 20 del 2018, contenente, in conformit\u0026#224; alla normativa dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; ed in particolare del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all\u0026#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 \u0026#8211; i principi e le disposizioni per la razionalizzazione, la regolazione e l\u0026#8217;armonizzazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attivit\u0026#224; di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl regolamento europeo incaricava gli Stati membri di designare le autorit\u0026#224; responsabili dei controlli in materia di agricoltura biologica, stabilendo che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; designata potesse delegare i propri compiti ad uno o pi\u0026#249; organismi di controllo, debitamente autorizzati e posti sotto la sua vigilanza (art. 27, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl d.lgs. n. 20 del 2018, previa individuazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente nel Ministero per le politiche agricole e forestali (art. 4, comma 1), ha previsto che i compiti di controllo e certificazione possano essere da esso delegati ad uno o pi\u0026#249; organismi, i quali devono rivolgere al Ministero apposita istanza di autorizzazione (art. 4, comma 2). L\u0026#8217;ottenimento e il mantenimento dell\u0026#8217;autorizzazione sono subordinati, tra l\u0026#8217;altro, al possesso di specifici requisiti di \u0026#171;idoneit\u0026#224; morale, imparzialit\u0026#224;, ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall\u0026#8217;allegato 2\u0026#187; (art. 4, comma 6, lettera a).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl richiamato Allegato 2 precisa che, al fine di assicurare i predetti requisiti, nonch\u0026#233; quello di imparzialit\u0026#224;, i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione e il personale addetto allo svolgimento di tale attivit\u0026#224; \u0026#171;non devono aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 del codice di procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, tale ultima disposizione, nella parte in cui esige, in funzione dell\u0026#8217;ottenimento e del mantenimento dell\u0026#8217;autorizzazione da parte dell\u0026#8217;organismo di controllo e certificazione, che i collaboratori e i dipendenti, di cui esso si avvale per lo svolgimento di tale attivit\u0026#224;, non siano \u0026#171;interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale\u0026#187;, lederebbe, per un verso, il principio di ragionevolezza (ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.) e, per altro verso, la presunzione di innocenza (ponendosi in contrasto con gli artt. 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU e all\u0026#8217;art. 48 CDFUE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; stata emessa nell\u0026#8217;ambito di un giudizio introdotto da un lavoratore parasubordinato, svolgente mansioni di tecnico ispettore addetto al controllo e alla certificazione dei prodotti da agricoltura biologica, il quale, dopo avere ricevuto, dalla competente procura della Repubblica, avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 81, 640-bis, 48 e 479, in relazione all\u0026#8217;art. 476, del codice penale, si era visto risolvere, da parte dell\u0026#8217;organismo di controllo e certificazione nel cui interesse aveva svolto la predetta attivit\u0026#224;, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente stipulato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo riferisce che il ricorrente, G. B. \u0026#8211; premesso che aveva ricevuto dalla societ\u0026#224; S. e S. srl, organismo di controllo e certificazione per l\u0026#8217;agroalimentare e l\u0026#8217;ambiente, una nota di interruzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente instaurato, fondata sul sopravvenuto venir meno di uno dei presupposti necessari per la conservazione dell\u0026#8217;autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle predette attivit\u0026#224; \u0026#8211; aveva domandato l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di tale atto di recesso, nonch\u0026#233; la condanna della societ\u0026#224; recedente al risarcimento del danno, adducendo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme di legge poste a fondamento dell\u0026#8217;atto datoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone che analoga eccezione era stata sollevata dalla societ\u0026#224; convenuta, costituitasi in giudizio, la quale, nel rimarcare la legittimit\u0026#224; del proprio operato, ne aveva evidenziato il carattere necessitato, avuto riguardo all\u0026#8217;esigenza di ottemperare a norme di legge a suo avviso costituzionalmente illegittime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo, nell\u0026#8217;aderire ai sospetti di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni contenute nell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), al d.lgs. n. 20 del 2018, in ordine alle modalit\u0026#224; di assicurazione del requisito di idoneit\u0026#224; morale dell\u0026#8217;organismo di controllo e certificazione (con riferimento alla necessit\u0026#224; che gli addetti a tale attivit\u0026#224; non siano interessati da procedimenti penali relativi a specifiche tipologie di reati), ritiene, anzitutto, che le questioni siano rilevanti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, al riguardo, che, essendo stato basato (l\u0026#8217;atto recessivo) unicamente sulla necessit\u0026#224; di ottemperare alle disposizioni tacciate di illegittimit\u0026#224; costituzionale, ove le questioni fossero fondate, il recesso operato dalla societ\u0026#224; convenuta dovrebbe reputarsi illegittimo (e le domande proposte dal ricorrente dovrebbero essere accolte), atteso che la disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa non attribuiva al committente, nel caso di specie, la facolt\u0026#224; di recedere ad nutum, e che, pertanto, l\u0026#8217;esercizio di tale potere era subordinato alla sussistenza di una giusta causa, nella specie mancante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, ove le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale fossero ritenute non fondate, si confermerebbe la validit\u0026#224; della base normativa giustificativa dell\u0026#8217;atto datoriale volto a porre fine al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, cosicch\u0026#233; le domande formulate dal ricorrente dovrebbero essere rigettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le questioni, poi, sarebbero altres\u0026#236; non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;esame sistematico delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di \u0026#171;procedimento\u0026#187; e \u0026#171;processo\u0026#187; (ed in particolare dall\u0026#8217;art. 60 cod. proc. pen.) emergerebbe con evidenza che la nozione di \u0026#171;procedimento penale\u0026#187; ricomprende necessariamente l\u0026#8217;intera sequenza di atti posti in essere dall\u0026#8217;iscrizione della notizia di reato (art. 335 cod. proc. pen.) al passaggio in giudicato della sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, mentre la nozione di processo, pi\u0026#249; ristretta, ricomprenderebbe la sequenza di atti compiuti a seguito della richiesta di rinvio a giudizio (ossia le fasi successive all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale), allorch\u0026#233; la persona sottoposta alle indagini (indagato) assuma il diverso status di imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, l\u0026#8217;espressione \u0026#171;essere interessati da procedimenti penali\u0026#187;, contenuta nella norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, concernerebbe il \u0026#171;procedimento penale\u0026#187; propriamente detto, cio\u0026#232; l\u0026#8217;intera fase ricompresa tra l\u0026#8217;iscrizione nel registro degli indagati e il provvedimento penale definitivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, ai sensi dell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), al d.lgs. n. 20 del 2018, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di svolgere le mansioni di addetto al controllo e alla certificazione in materia di agricoltura biologica si porrebbe, in funzione della necessit\u0026#224; di assicurare il prescritto requisito di idoneit\u0026#224; morale, non soltanto per le persone condannate in sede penale o per quelle rispetto alle quali \u0026#232; stato chiesto dal pubblico ministero il rinvio a giudizio, ma anche per le persone semplicemente indagate, rispetto alle quali, in seguito all\u0026#8217;acquisizione di una notizia di reato, il pubblico ministero, prima ancora che sia stato acquisito alcun elemento atto a confermare o smentire la notizia medesima, abbia doverosamente disposto l\u0026#8217;avvio delle indagini preliminari mediante iscrizione nell\u0026#8217;apposito registro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl carattere necessitato di tale risultato interpretativo (rispetto al quale non vi sarebbe la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione alternativa, costituzionalmente orientata) proietterebbe la disposizione censurata in una situazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la norma violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., ponendosi in contrasto con il principio di ragionevolezza, giacch\u0026#233;, equiparando la posizione di chi \u0026#232; sottoposto ad indagini preliminari a quella di coloro che abbiano visto accertata la loro responsabilit\u0026#224; penale, sia pure in via non definitiva, configurerebbe una conseguenza eccessivamente grave e sproporzionata rispetto agli obiettivi avuti di mira dal legislatore europeo con l\u0026#8217;introduzione del requisito dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; morale previsto dal regolamento n. 834 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse dello Stato a che sia assicurato il predetto requisito e l\u0026#8217;interesse del lavoratore ad essere considerato innocente sino al provvedimento irrevocabile di condanna, sarebbe ingiustificatamente penalizzato questo secondo interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la disposizione sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale introdurrebbe un elemento di forte incoerenza nel sistema normativo, in quanto si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;univoca linea tendenziale dell\u0026#8217;ordinamento volta ad attribuire rilevanza esclusivamente alle sentenze di condanna, sia pure non definitive. Tale linea emergerebbe, in particolare, in funzione della individuazione di situazioni ostative all\u0026#8217;assunzione di incarichi pubblici o in enti privati a controllo pubblico (decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di inconferibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190\u0026#187;), alla possibilit\u0026#224; di ricoprire cariche elettive e di governo (artt. 1, 6, 7 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit\u0026#224; e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190\u0026#187;), al diritto di partecipare a procedure di appalto o concessione (art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante \u0026#171;Codice dei contratti pubblici\u0026#187;) e allo svolgimento di funzioni amministrative nell\u0026#8217;ambito degli enti locali (gi\u0026#224; art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante \u0026#171;Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;, poi rifluito nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la disposizione contenuta nell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), al d.lgs. n. 20 del 2018, violerebbe gli artt. 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU e all\u0026#8217;art. 48 CDFUE, ponendosi in contrasto con il principio della presunzione di innocenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio incidentale \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ha, anzitutto, eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, censurando, per un verso, la mancata indagine, da parte del rimettente, in ordine alla possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;adozione di una misura conservativa del rapporto di lavoro da parte dell\u0026#8217;ente committente, ed evidenziando, per altro verso, che il dubbio di ragionevolezza avrebbe dovuto essere enunciato comparando, non gi\u0026#224; la situazione dell\u0026#8217;indagato a quella del condannato, ma la situazione di quest\u0026#8217;ultimo all\u0026#8217;indagato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riguardo alla censura di violazione della presunzione di innocenza, la difesa statale ne ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, in quanto il giudice a quo, in modo meramente assertivo, si sarebbe limitato ad indicare i parametri evocati e le norme interposte, senza illustrare le ragioni del sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;interveniente ha chiesto dichiararsi non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 novembre 2020 (reg. ord. n. 88 del 2021), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante \u0026#171;Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170\u0026#187;, nella parte in cui prevede che il requisito di idoneit\u0026#224; morale, di indipendenza, di imparzialit\u0026#224; e assenza di conflitto di interesse di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, \u0026#232; assicurato dall\u0026#8217;organismo di controllo e certificazione per l\u0026#8217;agroalimentare e l\u0026#8217;ambiente, avvalendosi di collaboratori o dipendenti addetti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione che, tra l\u0026#8217;altro, non debbono \u0026#171;essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata violerebbe, anzitutto, l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, per lesione del principio di ragionevolezza, perch\u0026#233;, equiparando la posizione di chi \u0026#232; sottoposto ad indagini preliminari a quella di coloro di cui \u0026#232; stata accertata la responsabilit\u0026#224; penale, sia pure in via non definitiva, per un verso configurerebbe una conseguenza eccessivamente grave e sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti con l\u0026#8217;introduzione del requisito dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; morale del personale addetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione dei prodotti di agricoltura biologica, atteso che nel bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse dello Stato a che sia assicurato il predetto requisito e l\u0026#8217;interesse del lavoratore ad essere considerato innocente sino al provvedimento irrevocabile di condanna, sarebbe ingiustificatamente penalizzato questo secondo interesse; per altro verso, introdurrebbe un elemento di forte incoerenza nel sistema normativo, ponendosi in contrasto con la linea di tendenza ordinamentale volta ad attribuire rilevanza \u0026#8211; in funzione della individuazione di situazioni ostative all\u0026#8217;assunzione di incarichi pubblici o in enti privati a controllo pubblico, alla possibilit\u0026#224; di ricoprire cariche elettive e di governo, e al diritto di partecipare a procedure di appalto o concessione e allo svolgimento di funzioni amministrative nell\u0026#8217;ambito degli enti locali \u0026#8211; esclusivamente alle sentenze di condanna, sia pure non definitive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale violerebbe gli artt. 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u0026#8217;art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ponendosi in contrasto con il principio della presunzione di innocenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, va osservato che sussiste la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa statale \u0026#8211; che ha censurato che sia stata omessa l\u0026#8217;indagine, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in ordine alla possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;adozione di una misura conservativa del rapporto di lavoro da parte dell\u0026#8217;ente committente \u0026#8211; la mancanza del requisito di idoneit\u0026#224; morale, di indipendenza, di imparzialit\u0026#224; e assenza di conflitto di interesse nel personale addetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione non pregiudicherebbe la prosecuzione di un valido rapporto di lavoro tra questo personale e l\u0026#8217;organismo di controllo e certificazione, ma solo la possibilit\u0026#224;, per quest\u0026#8217;ultimo, di ottenere e mantenere l\u0026#8217;autorizzazione a svolgere i predetti compiti. Per evitare il diniego dell\u0026#8217;autorizzazione (o la revoca di quella gi\u0026#224; ottenuta), l\u0026#8217;organismo non sarebbe costretto a risolvere il contratto di lavoro, essendo sufficiente, appunto, l\u0026#8217;adozione di una misura conservativa, mediante l\u0026#8217;emissione di un provvedimento cautelare di sospensione sino alla conclusione del procedimento penale. La decisione sulle domande formulate nel giudizio a quo (aventi ad oggetto l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del recesso e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno) non sarebbe, dunque, subordinata al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla norma indubbiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn contrario pu\u0026#242;, tuttavia, osservarsi che, nella fattispecie in esame, il rapporto intercorrente tra le parti del giudizio principale non ha la natura di lavoro subordinato, ma trova la sua fonte in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto, secondo quanto riferito dal giudice a quo, lo svolgimento delle funzioni di controllo e certificazione dei prodotti biologici, vale a dire proprio (e specificamente) le funzioni che presuppongono, nel personale addetto, i requisiti di idoneit\u0026#224; morale previsti dalla norma tacciata di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che, da un lato, non trovano applicazione gli istituti tipici che caratterizzano le prerogative del datore di lavoro nella fase esecutiva del rapporto di lavoro subordinato (come lo ius variandi e la sospensione cautelare del dipendente); dall\u0026#8217;altro lato, il venir meno, nella persona del collaboratore, dei requisiti di idoneit\u0026#224; morale cui la norma censurata subordina la possibilit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dedotta nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa, \u0026#232; circostanza idonea a determinare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; sopravvenuta della prestazione, sub specie di impossibilit\u0026#224; giuridica, cui consegue la risoluzione del rapporto contrattuale (art. 1463 del codice civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; il rimettente ha evidenziato che il recesso datoriale si fonda unicamente sulla sopravvenuta mancanza dei predetti requisiti di idoneit\u0026#224; morale (quale giusta causa di risoluzione in assenza della previsione della facolt\u0026#224; di recesso ad nutum), le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono rilevanti, in quanto il giudizio sulla legittimit\u0026#224; o meno del recesso dipende da quello sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della norma posta a fondamento dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di procedere ad esaminare il merito delle questioni, giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, quanto alla disciplina del sistema dei controlli e della certificazione dei prodotti da agricoltura biologica, con particolare riguardo ai requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di controllo e certificazione, nell\u0026#8217;ambito del sistema generale di regole ed istituti che, nei diversi settori dell\u0026#8217;ordinamento, riconnettono all\u0026#8217;accertamento di determinati reati la produzione di effetti giuridici extrapenali, incidenti in modo limitativo o addirittura privativo sui diritti soggettivi delle persone interessate dall\u0026#8217;accertamento medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA livello eurounitario, la disciplina di massima relativa al sistema dei controlli e di certificazione delle attivit\u0026#224; di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo agricolo e agroalimentare biologico, \u0026#232; contenuta nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all\u0026#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, il quale pone, come principio di carattere generale, quello per cui il sistema di controllo deve permettere la tracciabilit\u0026#224; di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, al fine di garantire che i beni di consumo derivanti da agricoltura biologica siano stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento medesimo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal uopo, il regolamento suddetto \u0026#8211; applicabile ratione temporis e successivamente sostituito dal regolamento 2018/848/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all\u0026#8217;etichettatura dei prodotti biologici \u0026#8211; stabilisce, in particolare, che gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o pi\u0026#249; autorit\u0026#224; competenti (art. 27, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autorit\u0026#224; designata pu\u0026#242; conferire le sue competenze di controllo ad una o pi\u0026#249; autorit\u0026#224; di controllo, le quali devono offrire adeguate garanzie di oggettivit\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; e disporre di personale qualificato nonch\u0026#233; delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni; l\u0026#8217;autorit\u0026#224; designata pu\u0026#242;, inoltre, delegare i propri compiti ad uno o pi\u0026#249; organismi di controllo, nel qual caso gli Stati membri designano le autorit\u0026#224; responsabili dell\u0026#8217;autorizzazione e della vigilanza su detti organismi (art. 27, comma 4, lettere a e b).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia le autorit\u0026#224; di controllo che gli organismi di controllo consentono alle autorit\u0026#224; competenti di accedere ai loro uffici ed impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l\u0026#8217;adempimento degli obblighi ad essi incombenti (art. 27, comma 11). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli organismi di controllo, debitamente accreditati, devono possedere l\u0026#8217;esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l\u0026#8217;espletamento dei compiti loro delegati; devono disporre di personale qualificato ed esperto; devono essere imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi (art. 27, comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn caso di carenze nell\u0026#8217;espletamento dei compiti, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente pu\u0026#242; ritirare la delega. Questa \u0026#232; ritirata senza indugio se l\u0026#8217;organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi (art. 27, comma 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 20 del 2018 prevede che, al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati ai sensi della normativa europea e nazionale vigente presentano istanza di autorizzazione al Ministero per le politiche agricole e forestali (art. 4, comma 1). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza di specifici requisiti, che devono essere assicurati per l\u0026#8217;intera durata dell\u0026#8217;autorizzazione medesima (art. 4, comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra questi requisiti, oltre quelli di carattere oggettivo, concernenti l\u0026#8217;adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali e umane rispetto ai compiti delegati (art. 4, comma 6, lettere b e c), vi sono quelli, di carattere soggettivo, concernenti l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; morale, l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e l\u0026#8217;assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori e del personale addetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione, i quali sono specificati nell\u0026#8217;Allegato 2 al decreto legislativo (art. 4, comma 6, lettera a).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato Allegato 2, espressamente dedicato ai \u0026#171;Requisiti dell\u0026#8217;organismo di controllo\u0026#187;, prevede, al punto C, le modalit\u0026#224; attraverso le quali viene assicurato il requisito di idoneit\u0026#224; morale, di indipendenza, di imparzialit\u0026#224; e assenza di conflitto di interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal uopo, si dispone che siano fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue tariffe da applicare agli operatori e si vieta all\u0026#8217;organismo di controllo di svolgere attivit\u0026#224; di consulenza, nel settore dell\u0026#8217;agricoltura biologica, a favore degli operatori assoggettati (Allegato 2, punto C, numeri 1 e 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi prevede, inoltre, che i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione e il personale addetto allo svolgimento di tale attivit\u0026#224; \u0026#171;non devono aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u0026#8217;articolo 444 del codice di procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni\u0026#187; (Allegato 2, punto C, numero 3, lettera a).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prevedere, direttamente e in negativo, una modalit\u0026#224; di assicurazione del requisito di idoneit\u0026#224; morale che l\u0026#8217;organismo di controllo deve possedere per ottenere la prescritta autorizzazione, la norma in parola stabilisce, indirettamente e in positivo, una misura extrapenale, limitativa di un diritto soggettivo della persona, quale effetto dell\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale (o della sottoposizione ad un procedimento penale) per determinati reati: chi abbia riportato una sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento o un decreto penale irrevocabile di condanna o, semplicemente, sia interessato da un procedimento penale in corso per uno dei delitti specificamente previsti dalla norma o comunque per delitti non colposi per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, non pu\u0026#242; assumere l\u0026#8217;ufficio di amministratore o rappresentante di un organismo di controllo e certificazione n\u0026#233; pu\u0026#242; obbligarsi a svolgere, in qualsiasi forma (subordinata, parasubordinata o autonoma), l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione dei prodotti biologici nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;organismo medesimo; ad analoga preclusione va incontro chi abbia riportato condanne che importano l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine va considerato che la recente delega al Governo per la revisione, l\u0026#8217;armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica (art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante \u0026#171;Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivit\u0026#224; della produzione agricola, agroalimentare e dell\u0026#8217;acquacoltura con metodo biologico\u0026#187;), pur prevedendo la revisione, l\u0026#8217;aggiornamento e il rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al richiamato d.lgs. n. 20 del 2018 \u0026#8211; mediante principi e criteri direttivi, tra cui figura quello relativo alla \u0026#171;revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20\u0026#187; (art. 19, comma 1, lettera a) \u0026#8211;, non incide sui termini delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tenendo conto del contenuto della norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, deve considerarsi che anche altre disposizioni, in diversi settori dell\u0026#8217;ordinamento, svolgono la medesima funzione di comprimere la sfera giuridica dei soggetti a carico dei quali sia stato svolto un accertamento penale, prevedendo limitazioni all\u0026#8217;esercizio di determinati diritti soggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al diritto di libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e di libert\u0026#224; negoziale (art. 41 Cost.), misure siffatte sono stabilite, ad esempio, nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per specifici delitti, costituisce motivo di esclusione dell\u0026#8217;operatore economico dalla partecipazione a una procedura d\u0026#8217;appalto o di concessione (art. 80, comma 1). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al diritto di elettorato passivo e di assunzione di incarichi di governo, il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit\u0026#224; e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) \u0026#8211; cosiddetta \u0026#8220;legge Severino\u0026#8221; \u0026#8211; prevede che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore n\u0026#233; cariche elettive regionali o presso gli enti locali, n\u0026#233; incarichi di governo coloro che hanno riportato condanne definitive per specifici delitti non colposi (artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 10, comma 1). Il medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, la sospensione dalle cariche di amministratore degli enti regionali e locali (presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, eccetera) in capo a coloro i quali abbiano riportato una condanna non definitiva per specifici delitti, in particolare contro la pubblica amministrazione (art. 11, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine all\u0026#8217;assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) prevede che a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA, non possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice o di amministratore negli enti pubblici statali, regionali e locali, n\u0026#233; incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o di amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi compresi quelli di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale (art. 3). L\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di assumere incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni \u0026#232; una misura limitativa extrapenale dipendente dall\u0026#8217;accertamento del reato che afferisce al medesimo diritto soggettivo limitato dalla misura prevista dalla norma oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, poich\u0026#233; incide sull\u0026#8217;attitudine a essere parte di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sia pure di natura pubblicistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMisure extrapenali limitative di situazioni giuridiche soggettive in connessione con l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale, sono previste, ancora, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali). Nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2004, n. 140, l\u0026#8217;art. 58 del citato decreto legislativo stabiliva che coloro che avessero riportato condanne definitive per specifici delitti contro la PA, nonch\u0026#233; per il delitto di associazione di tipo mafioso, per determinati delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope e per altri gravi reati, non potessero essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non potessero, tra l\u0026#8217;altro, ricoprire le cariche di presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, nonch\u0026#233; quelle di presidente e componente del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi, dei consigli e delle giunte delle unioni di Comuni e degli organi delle Comunit\u0026#224; montane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione, abrogata dall\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 235 del 2012, \u0026#232; oggi confluita nell\u0026#8217;art. 10, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilit\u0026#224; e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, emanato con il medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Pu\u0026#242;, quindi, dirsi che \u0026#232; ricorrente l\u0026#8217;evenienza che l\u0026#8217;ordinamento riconnetta, all\u0026#8217;accertamento di specifici delitti, identificati in base al bene giuridico tutelato dalle relative norme incriminatrici o in base all\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena da queste comminata, la produzione di effetti giuridici extrapenali, con implicazioni limitative delle facolt\u0026#224; inerenti ai diritti soggettivi delle persone interessate dall\u0026#8217;accertamento medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste misure extrapenali \u0026#8211; al di fuori del settore delle leggi antimafia nel quale le esigenze di prevenzione trovano la loro massima espressione \u0026#8211; scattano in genere quando l\u0026#8217;accertamento penale ha raggiunto un certo stadio di affidabilit\u0026#224;, corrispondente, se non al grado di certezza derivante dalla emissione di una sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena oppure di un decreto penale irrevocabile, quanto meno a quello derivante da una condanna non definitiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa linea tendenziale dell\u0026#8217;ordinamento \u0026#232;, dunque, quella di riconoscere uno specifico presupposto di applicabilit\u0026#224; della misura extrapenale alla circostanza che l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario. Questo presupposto trova fondamento nell\u0026#8217;esigenza di operare un ragionevole bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse della persona a esercitare i propri diritti soggettivi e l\u0026#8217;interesse dello Stato ad evitare che gli autori (o, in casi limite, i gravemente indiziati) di determinati reati pongano in essere condotte idonee a ledere o porre in pericolo interessi contigui al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, nonch\u0026#233;, quando si tratti di diritti connessi all\u0026#8217;esercizio di cariche pubbliche o di pubblici uffici, gli interessi tutelati dagli artt. 54 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Da questa linea tendenziale il legislatore si \u0026#232; discostato notevolmente con l\u0026#8217;emanazione della norma contenuta nell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), al d.lgs. n. 20 del 2018 (oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame), giacch\u0026#233; in questo caso la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo (il diritto al lavoro) della persona sottoposta a procedimento penale consegue all\u0026#8217;accertamento del reato, sia pure con sentenza di condanna non definitiva (purch\u0026#233;, per\u0026#242;, comportante l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni), soltanto quando si tratti di reati diversi da quelli specificamente contemplati dalla norma stessa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllorch\u0026#233;, invece, si tratti dei delitti previsti dagli artt. 513 (Turbata libert\u0026#224; dell\u0026#8217;industria o del commercio), 515 (Frode nell\u0026#8217;esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), eventualmente aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 517-bis, oppure dei delitti previsti dagli artt. 640 (Truffa) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale o, comunque, di delitti non colposi per i quali \u0026#232; comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, l\u0026#8217;accertamento del reato, sia pure non definitivo, non \u0026#232; necessario, essendo sufficiente che il soggetto sia semplicemente \u0026#8220;interessato\u0026#8221; dal relativo procedimento penale in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accento della norma, che utilizza l\u0026#8217;espressione atecnica dell\u0026#8217;interessamento, anzich\u0026#233; quella, pi\u0026#249; propriamente tecnica, della sottoposizione a procedimento penale, cade sulla locuzione \u0026#171;procedimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale prevede dunque che la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo scatti, in correlazione con taluni delitti, sin dal momento in cui la persona \u0026#232; interessata dal (ossia sottoposta al) procedimento penale, e cio\u0026#232; sin dalla fase iniziale dell\u0026#8217;accertamento penale, allorch\u0026#233; il PM, ricevuta la notizia di reato, proceda all\u0026#8217;iscrizione, che non postula alcun riscontro della notizia medesima, ma, in quanto atto a tutela dell\u0026#8217;indagato, costituisce essa stessa il presupposto per procedere alla verifica della sua fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In questo contesto normativo, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata, con assorbimento di quelle riferite agli ulteriori parametri (artt. 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU) evocati dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ponendosi in contrasto con la descritta linea tendenziale dell\u0026#8217;ordinamento (di cui sopra, al punto 4), che radica il presupposto di operativit\u0026#224; delle misure limitative extrapenali nella circostanza che l\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilit\u0026#224;, la norma contenuta nell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), al d.lgs. n. 20 del 2018, non solo non richiede che l\u0026#8217;accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevede che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose. L\u0026#8217;iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso \u0026#232; attribuito comporta gi\u0026#224; che la stessa possa dirsi \u0026#171;essere interessat[a] da procedimenti penali in corso\u0026#187; per uno dei reati rientranti nel catalogo contenuto nella disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere irragionevole di siffatte scelte legislative \u0026#232; stato gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte in plurime occasioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd esempio \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di quelle norme (gli artt. 33, comma 7, lettera c, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante \u0026#171;Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo\u0026#187; e 1, comma 8, lettera c, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222) che facevano derivare dalla semplice presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali fosse previsto l\u0026#8217;arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, il rigetto dell\u0026#8217;istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (sentenza n. 78 del 2005). A quel proposito questa Corte ha affermato che nel nostro ordinamento la denuncia \u0026#232; \u0026#171;atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosit\u0026#224; del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realt\u0026#224; e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l\u0026#8217;inizio di un procedimento penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderazioni analoghe sono alla base della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), nella parte in cui faceva derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo (sentenza n. 173 del 1997). Questa Corte ha osservato, al riguardo, che la norma, non lasciando spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del fumus sulla esistenza del reato (di evasione), urtava indubbiamente contro il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti questa Corte (sentenza n. 239 del 1996) ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), che prevedeva la sospensione dell\u0026#8217;ufficiale di riscossione dei tributi dall\u0026#8217;impiego e dall\u0026#8217;abilitazione per il solo fatto di essere sottoposto a procedimento penale per falsit\u0026#224; nelle relazioni di notifica, in attesa della definizione del procedimento stesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogo difetto di coerenza e ragionevolezza intrinseca presenta ora la disposizione censurata nella misura in cui collega conseguenze pregiudizievoli per la persona, privandola del requisito di idoneit\u0026#224; morale per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, in modo automatico per il solo fatto di \u0026#171;essere interessat[a] da procedimenti penali in corso\u0026#187;, anche a prescindere da una formale imputazione e dal relativo vaglio del giudice; ci\u0026#242; che certamente \u0026#232; all\u0026#8217;inizio del procedimento penale con l\u0026#8217;iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.), ma lo \u0026#232; anche in seguito con la notifica dell\u0026#8217;avviso all\u0026#8217;indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Vi \u0026#232; altres\u0026#236; che la questione sollevata dal giudice rimettente \u0026#8211; ancora in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; chiama in causa, oltre alle istanze di coerenza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, anche la ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco; ragionevolezza che questa Corte ha ritenuto sussistere in ipotesi ben circoscritte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adeguatezza di tale bilanciamento \u0026#232; stata affermata nel dichiarare non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (cosiddetta \u0026#8220;legge Severino\u0026#8221;), che prevede la sospensione di diritto dalla carica di amministratore locale di coloro i quali siano stati condannati in via non definitiva per determinati reati contro la pubblica amministrazione. Si \u0026#232; posto in rilievo che, di fronte a una grave situazione di illegalit\u0026#224; nella PA, una condanna non definitiva pu\u0026#242; far sorgere l\u0026#8217;esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il condannato dalla carica, per evitare un \u0026#171;inquinamento\u0026#187; dell\u0026#8217;amministrazione e per garantirne la \u0026#171;credibilit\u0026#224;\u0026#187; presso il pubblico, cio\u0026#232; il rapporto di fiducia dei cittadini verso l\u0026#8217;istituzione, talch\u0026#233; la scelta operata dal legislatore nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224; si colloca all\u0026#8217;interno dei confini di un ragionevole bilanciamento dei vari valori costituzionali che vengono in considerazione (sentenza n. 236 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, proprio nella prospettiva di un tale bilanciamento tra il menzionato interesse pubblico e gli altri interessi, anche privati, in gioco, la sospensione dalla carica di amministratore locale costituisce misura diretta a evitare che coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della PA rivestano cariche amministrative, mettendo cos\u0026#236; in pericolo il buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione stessa e la sua onorabilit\u0026#224; (sentenza n. 36 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Invece, nella fattispecie in esame, siffatto bilanciamento \u0026#232; stato operato dal legislatore in maniera non equilibrata, con sacrificio non proporzionato di chi, essendo in possesso dei requisiti di moralit\u0026#224; per esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo, si trova ad essere \u0026#171;interessat[o] da procedimenti penali in corso\u0026#187; per determinati reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre all\u0026#8217;incoerenza rispetto alla linea tendenziale dell\u0026#8217;ordinamento di radicare il presupposto di operativit\u0026#224; delle misure limitative extrapenali nell\u0026#8217;avvenuto accertamento della responsabilit\u0026#224; penale del sottoposto mediante l\u0026#8217;emissione di una pronuncia di condanna (sia pure non definitiva), rileva, altres\u0026#236;, la circostanza che la capacit\u0026#224; di una persona sottoposta a procedimento penale per determinati reati \u0026#8211; e come tale \u0026#171;interessat[a] da procedimenti penali in corso\u0026#187; \u0026#8211; viene oltre misura limitata per il fatto di essere inibita radicalmente fin dalla sola iscrizione nel registro degli indagati senza che sia emerso alcun fumus del reato medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione dell\u0026#8217;interesse ad evitare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione dei prodotti da agricoltura biologica sia esercitata da soggetti che abbiano commesso reati contro l\u0026#8217;industria, il commercio o il patrimonio (o reati comunque puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni) \u0026#232; anticipata a tal punto da impedire lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, quale conseguenza gi\u0026#224; dell\u0026#8217;essere la persona \u0026#8220;interessata\u0026#8221; da un procedimento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio di ragionevolezza viene posto in sofferenza proprio dall\u0026#8217;estensione, coniugata all\u0026#8217;automatismo della misura, la quale, pur se non esige che vi sia stato un accertamento irrevocabile del reato, richiede comunque un nesso affidabile \u0026#8211; quale riflesso del diritto dell\u0026#8217;indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all\u0026#8217;emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna \u0026#8211; tra la possibile responsabilit\u0026#224; penale e l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; a svolgere determinate attivit\u0026#224; richiedenti particolari requisiti di moralit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, giova ricordare che l\u0026#8217;esigenza secondo cui \u0026#171;la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all\u0026#8217;articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo\u0026#187; \u0026#232; stata tenuta presente dal legislatore nella recente delega legislativa conferita al Governo per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell\u0026#8217;ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, tanto da essere elevata a specifico principio e criterio direttivo per il legislatore delegato (art. 1, comma 9, lettera s, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante \u0026#171;Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, nella disposizione sottoposta all\u0026#8217;odierna verifica di legittimit\u0026#224; costituzionale, il legislatore, nel definire il requisito di idoneit\u0026#224; morale all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo, ha omesso di operare un bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse della persona a conservare tale requisito, rilevante tanto pi\u0026#249; quando condiziona il diritto al lavoro (autonomo o subordinato), e l\u0026#8217;interesse dello Stato a garantire i requisiti di idoneit\u0026#224; morale richiesti per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e di certificazione di prodotti agroalimentari biologici. Vi \u0026#232; al contrario, nella fattispecie, un totale sacrificio del primo interesse \u0026#8211; non richiedendosi neppure il mero fumus della responsabilit\u0026#224; penale \u0026#8211; in misura, quindi, non proporzionata alla tutela del secondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In conclusione, la norma contenuta nell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del d.lgs. n. 20 del 2018 \u0026#8211; nella parte in cui prevede che, in funzione di assicurare il requisito di idoneit\u0026#224; morale, di indipendenza, di imparzialit\u0026#224; e di assenza di conflitto di interesse di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, gli addetti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione, presso gli organismi di controllo e certificazione per l\u0026#8217;agroalimentare e l\u0026#8217;ambiente, non devono \u0026#171;essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale\u0026#187; \u0026#8211; deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., con assorbimento delle censure relative agli altri parametri evocati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa reductio ad legitimitatem pu\u0026#242; essere operata mediante l\u0026#8217;espunzione della espressione \u0026#171;o essere interessati da procedimenti penali in corso\u0026#187;, non essendo possibile, per la pluralit\u0026#224; delle soluzioni ipotizzabili, anche la sostituzione con il riferimento ad una fase avanzata del procedimento stesso o del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; la disposizione in esame prevede due ordini di presupposti applicativi della misura extrapenale a carico del lavoratore addetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo e certificazione: il primo ordine di presupposti (provvedimenti di condanna definitivi o \u0026#8220;interessamento da\u0026#8221; procedimenti penali in corso) riguarda i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis cod. pen., nonch\u0026#233; i delitti non colposi comunque puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; il secondo presupposto (condanne comportanti l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni) riguarda tutti gli altri reati. La reductio ad legitimitatem della norma postula, unicamente, l\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;\u0026#8220;interessamento da procedimenti penali in corso\u0026#8221;, quale circostanza integrante il primo presupposto, il quale viene cos\u0026#236; ad essere costituito solo dai provvedimenti di condanna irrevocabili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante \u0026#171;Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell\u0026#8217;articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170\u0026#187;, limitatamente alle parole \u0026#171;o essere interessati da procedimenti penali in corso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro - Organismi di controllo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica - Requisiti richiesti ai fini dell\u0027autorizzazione ministeriale per lo svolgimento dell\u0027attivit\u0026#224; di controllo - Requisito dell\u0027idoneit\u0026#224; morale, imparzialit\u0026#224; e assenza di conflitto di interesse - Previsione che i collaboratori o i dipendenti addetti all\u0027attivit\u0026#224; di controllo e certificazione non devono \"essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l\u0027interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44846","titoletto":"Lavoro - Rapporto di lavoro - Lavoratori impiegati negli Organismi di controllo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica - Requisiti - Assenza della qualità di indagato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per taluni delitti - Equiparazione a coloro di cui è stata accertata la responsabilità penale, sia pure in via non definitiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138014).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027Allegato 2, punto C, n. 3), lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 20 del 2018, limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso». La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, prevede che i rappresentanti, gli amministratori e il personale addetto degli enti accreditati a svolgere i compiti di controllo e certificazione dei prodotti di agricoltura biologica non devono, tra l\u0027altro, essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513 515, 516, 517, 517-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 640 e 640-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Si prevede così che la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo (quello al lavoro) scatti, in correlazione con taluni delitti, sin dal momento in cui la persona sia sottoposta al procedimento penale, senza richiedere non solo che l\u0027accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevedendo che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose. In tal modo, essa si pone in contrasto con la linea tendenziale dell\u0027ordinamento, che radica il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali nella circostanza che l\u0027accertamento della responsabilità penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità. Inoltre, la questione sollevata dal rimettente - ancora in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - chiama in causa anche la ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco; bilanciamento che, nella fattispecie in esame, è stato operato in maniera non equilibrata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 78/2005 - mass. 29231; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 239/1996 - mass. 22973\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/02/2018","data_nir":"2018-02-23","numero":"20","articolo":"","specificazione_articolo":"allegato 2, punto C), n. 3), lett. a)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-23;20"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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