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D., di R.I. H.V., di S. E.A., di B. O., di F. G., di M.F.K. B., di E. S., di P. N. e dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 gennaio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Alberto Guariso per O. D. e altri, Vittorio Angiolini per P. N., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, Mauro Sferrazza per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezione lavoro, con le ordinanze iscritte ai numeri 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e 190 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; alla titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; ai soli cittadini di Paesi terzi che siano titolari del citato permesso sarebbe lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto penalizzerebbe proprio chi, sprovvisto dei requisiti per conseguire il permesso in esame (soggiorno in Italia per almeno cinque anni, reddito minimo, alloggio idoneo, conoscenza della lingua italiana), versa in condizioni di pi\u0026#249; grave bisogno. Non vi sarebbe alcuna \u0026#171;ragionevole correlazione\u0026#187; tra i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e \u0026#171;i requisiti di bisogno e di disagio della persona\u0026#187;, che rappresentano la ragion d\u0026#8217;essere dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente prospetta anche il contrasto con l\u0026#8217;art. 31 Cost., in quanto la disposizione in esame negherebbe, \u0026#171;in radice ed irrimediabilmente, la realizzazione del diritto sancito dalla Costituzione, con effetti disgreganti del tessuto sociale della nazione nel nucleo originario ed essenziale della famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La disciplina dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; contrasterebbe, infine, con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Sarebbero violati, in particolare, il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazioni, il diritto dei bambini \u0026#171;alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere\u0026#187;, la tutela giuridica, economica e sociale riconosciuta alla famiglia e il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in tutti i giudizi l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ha chiesto di respingere, in quanto non fondate, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata risponderebbe all\u0026#8217;esigenza di incrementare il tasso di natalit\u0026#224; e introdurrebbe una provvidenza che, al pari di analoghe misure disciplinate da alcune leggi regionali, non tutelerebbe bisogni primari della persona (si cita la sentenza di questa Corte n. 141 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, pertanto, n\u0026#233; irragionevole n\u0026#233; lesiva dell\u0026#8217;art. 117 Cost. la previsione di \u0026#171;un requisito temporale di residenza nel territorio\u0026#187; e di un legame tendenzialmente stabile con la comunit\u0026#224;. Spetterebbe pur sempre alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore l\u0026#8217;individuazione dei presupposti delle prestazioni sociali, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl beneficio in esame, introdotto allo scopo di incentivare la natalit\u0026#224; e non di alleviare gli oneri che derivano dal mantenimento dei figli, non rientrerebbe nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Peraltro, lo stesso diritto dell\u0026#8217;Unione europea affiderebbe agli Stati membri il compito di \u0026#171;organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale\u0026#187; nella maniera pi\u0026#249; appropriata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAgli stranieri sarebbe comunque riconosciuta la tutela sociale della gravidanza e della maternit\u0026#224; a parit\u0026#224; di trattamento con i cittadini italiani (art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si sono costituite davanti a questa Corte anche le parti resistenti nei giudizi di cui ai numeri 175, 178, 181, 182, 188 e 190 reg. ord. del 2019, per chiedere l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diniego dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; per chi non sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sarebbe manifestamente irragionevole. Il mancato possesso di un reddito minimo o di un alloggio idoneo, richiesti per ottenere il citato permesso, non denoterebbe la mancanza di un radicamento sufficiente, ma \u0026#8211; al contrario \u0026#8211; una condizione di maggiore bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl caso di specie, riguardante un sostegno alla famiglia in occasione dell\u0026#8217;evento della nascita, non si potrebbero estendere le considerazioni svolte da questa Corte in merito all\u0026#8217;assegno sociale, che rappresenterebbe il corrispettivo del contributo al progresso materiale o spirituale della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio anche la parte resistente in quello di cui al reg. ord. n. 189 del 2019 e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente, in linea preliminare, ha eccepito sotto svariati profili l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; In primo luogo, la Corte rimettente, nell\u0026#8217;auspicare l\u0026#8217;introduzione del diverso requisito del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, non indicherebbe \u0026#171;l\u0026#8217;unica soluzione legislativa costituzionalmente configurabile\u0026#187;, in un ambito che resta pur sempre riservato alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Inoltre, sarebbe carente la motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo, infatti, avrebbe trascurato di approfondire la titolarit\u0026#224; dei requisiti di reddito previsti per la fruizione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.3.\u0026#8211; Infine, il rimettente non avrebbe analizzato la portata dell\u0026#8217;art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 che, con riguardo al permesso di soggiorno per motivi familiari, esclude l\u0026#8217;accesso alle prestazioni di assistenza sociale come l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le questioni, nel merito, sarebbero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; non si prefiggerebbe di soddisfare i \u0026#171;bisogni primari e vitali della persona\u0026#187;, le \u0026#171;condizioni minime di vita e di salute\u0026#187;, ma di incentivare la natalit\u0026#224;. Sarebbe ragionevole, pertanto, il requisito di una presenza regolare e non episodica sul territorio dello Stato, cos\u0026#236; come accade per l\u0026#8217;assegno sociale (si richiama, a tale riguardo, la sentenza di questa Corte n. 50 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si ravviserebbe alcun contrasto con l\u0026#8217;art. 31 Cost., che indica \u0026#171;una finalit\u0026#224; di politica sociale\u0026#187;, senza imporre, tuttavia, il riconoscimento della prestazione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la scelta di attribuire l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; ai soli cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sarebbe compatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea, che, solo per i titolari di tale permesso, sancisce per l\u0026#8217;accesso alle prestazioni di sicurezza sociale \u0026#171;una equiparazione tendenzialmente piena del cittadino di paesi terzi al cittadino dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, infine, si potrebbe invocare, in senso contrario, la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico. Essa, difatti, mira solo a istituire un permesso di lavoro allo scopo di consentire il primo ingresso di un cittadino di paese terzo in uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione e ammette, peraltro, la deroga al principio di parit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza del 7 luglio 2020, l\u0026#8217;INPS ha depositato memorie illustrative e ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni gi\u0026#224; formulate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dell\u0026#8217;INPS ha ripreso gli argomenti illustrati nell\u0026#8217;atto di costituzione e ha affermato la legittimit\u0026#224; del diverso trattamento riservato a chi non sia titolare del permesso di lungo soggiorno, anche alla luce del limite delle risorse disponibili e della disciplina europea che impone agli Stati membri la rigorosa osservanza dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza del 7 luglio 2020, hanno depositato memorie illustrative le parti resistenti nei giudizi di cui ai numeri 175, 178, 181, 182, 188 e 190 reg. ord. del 2019, per confermare le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate e replicare ai rilievi dell\u0026#8217;INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Nel merito, le parti hanno ribadito che il requisito del radicamento non potrebbe escludere ogni rilievo delle condizioni di bisogno, cos\u0026#236; come avviene per effetto della disposizione censurata (si richiama la sentenza di questa Corte n. 44 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la carenza di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non sarebbe sintomatica di una presenza episodica e irregolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, non si potrebbe neppure valorizzare il contributo pregresso alla vita collettiva che questa Corte ha individuato come la ratio della limitazione del riconoscimento dell\u0026#8217;assegno sociale ai soli titolari di un permesso di lungo soggiorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito della residenza in Italia \u0026#171;per l\u0026#8217;intero periodo in cui il beneficio viene corrisposto\u0026#187; varrebbe poi a scongiurare il \u0026#8220;turismo assistenziale\u0026#8221; paventato dalla difesa dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Le parti contestano, altres\u0026#236;, la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente si sarebbe limitata a prefigurare una soluzione conforme a un criterio generale gi\u0026#224; presente nel sistema e avrebbe poi motivato in maniera adeguata sulla rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Le parti, in conclusione, evidenziano che una pronuncia di accoglimento avrebbe \u0026#171;modestissima incidenza sulle situazioni pregresse\u0026#187;, in larga parte gi\u0026#224; definite, e potrebbe orientare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del Parlamento e del Governo nell\u0026#8217;elaborazione delle misure a sostegno della famiglia. Nel richiedere, per l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; ai soli stranieri, il possesso di un reddito idoneo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con la dichiarata finalit\u0026#224; \u0026#171;di offrire misure di sostegno economico alla famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ha depositato memoria illustrativa anche la parte resistente nel giudizio di cui al n. 189 reg. ord. del 2019, per confermare le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl requisito reddituale, previsto per i soli cittadini di Paesi terzi, tradirebbe la funzione stessa dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, che rappresenterebbe una misura di sostegno economico alla famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe irragionevole anche per il rilievo che attribuisce al pregresso soggiorno per cinque anni, presupposto che non dimostrerebbe di per s\u0026#233; un effettivo radicamento sul territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; sarebbe lesiva, inoltre, dell\u0026#8217;art. 31 Cost., in quanto differenzierebbe l\u0026#8217;applicazione di misure di sostegno dei figli e delle famiglie numerose in rapporto a fattori di nazionalit\u0026#224; e di cittadinanza. L\u0026#8217;introduzione di criteri selettivi \u0026#171;incongrui o irragionevoli\u0026#187; penalizzerebbe \u0026#171;i soli figli di stranieri extracomunitari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con ordinanze iscritte ai numeri 177 e 179 del registro ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u0026#224; e della paternit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per i cittadini di Paesi terzi, subordina il diritto a percepire l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; alla titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto introdurrebbe un criterio selettivo disancorato dallo stato di bisogno e dalla finalit\u0026#224; del beneficio, che mira a soddisfare \u0026#171;esigenze primarie\u0026#187; connesse alla nascita o all\u0026#8217;adozione di un bambino, e determinerebbe cos\u0026#236; arbitrarie disparit\u0026#224; di trattamento tra situazioni omogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Sarebbe violato, inoltre, l\u0026#8217;art. 31 Cost., in quanto la disposizione censurata pregiudicherebbe la tutela che spetta alla maternit\u0026#224; proprio nelle situazioni di pi\u0026#249; grave disagio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Il rimettente evoca, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, che sanciscono, rispettivamente, il principio di eguaglianza, il divieto di discriminazioni, il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nel giudizio di cui al n. 177 reg. ord. del 2019, si \u0026#232; costituita la parte ricorrente nel giudizio principale e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte evidenzia che l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; \u0026#232; concesso a donne \u0026#171;che non possono beneficiare di un sostegno economico alla maternit\u0026#224; derivante dai pregressi versamenti contributivi\u0026#187;, che non lavorano e non hanno lavorato nel recente passato e non possono lavorare in ragione dei divieti concernenti i mesi successivi al parto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prestazione in esame, peraltro, si prefiggerebbe di tutelare non soltanto la madre, ma anche il minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; per la madre, che \u0026#232; \u0026#171;una donna tendenzialmente giovane\u0026#187;, potrebbero valere le considerazioni sul contributo pregresso, svolte da questa Corte con riferimento all\u0026#8217;assegno sociale nella sentenza n. 50 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 177 e n. 179 del 2019, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.1.\u0026#8211; In linea preliminare, la difesa dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.1.1.\u0026#8211; In primo luogo, la Corte rimettente indica una soluzione che non sarebbe l\u0026#8217;unica \u0026#171;costituzionalmente configurabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.1.2.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, lacunosa la motivazione in punto di rilevanza. Il giudice a quo non avrebbe dato conto della titolarit\u0026#224; dei requisiti di reddito indispensabili per accedere all\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.1.3.\u0026#8211; Infine, la ricostruzione del quadro normativo non sarebbe esauriente. La Corte di cassazione non avrebbe tenuto conto delle previsioni dell\u0026#8217;art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, in merito al permesso per motivi familiari, che non consentirebbe l\u0026#8217;accesso alle prestazioni come l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; incentiverebbe la natalit\u0026#224; declinante e non avrebbe alcuna attinenza con la \u0026#171;tutela delle condizioni minime di vita e di salute della persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, sarebbe ragionevole e compatibile con gli altri parametri costituzionali invocati la scelta di richiedere \u0026#171;un sufficiente radicamento\u0026#187; sul territorio nazionale, anche nella prospettiva di \u0026#171;un attento contemperamento dei diritti individuali/familiari con le imprescindibili esigenze di compatibilit\u0026#224; finanziaria della relativa spesa\u0026#187; (si richiama la sentenza di questa Corte n. 50 del 2019 in tema di assegno sociale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diritto dell\u0026#8217;Unione europea imporrebbe soltanto per i soggiornanti di lungo periodo una equiparazione \u0026#171;tendenzialmente piena del cittadino di paesi terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla tutela della maternit\u0026#224;, sarebbe demandata alla competenza degli Stati membri e non si potrebbero evocare, pertanto, le previsioni della Carta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza del 7 luglio 2020, ha depositato una memoria illustrativa la parte costituita nel giudizio di cui al n. 177 reg. ord. del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalla difesa dello Stato e ha ribadito le argomentazioni dell\u0026#8217;atto di costituzione in merito alla carenza di una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di lungo soggiorno e la ratio del beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Con ordinanza n. 182 del 2020, questa Corte ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea la seguente questione pregiudiziale: \u0026#171;se l\u0026#8217;art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso che nel suo \u0026#224;mbito di applicazione rientrino l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, in base all\u0026#8217;art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall\u0026#8217;art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell\u0026#8217;Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, gi\u0026#224; concesse agli stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; La Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione (sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, O. D. e altri), ha ritenuto ricevibili le questioni pregiudiziali proposte da questa Corte e, nel merito, ha affermato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all\u0026#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalit\u0026#224; e di un assegno di maternit\u0026#224; previsti da detta normativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Le questioni sono tornate all\u0026#8217;esame di questa Corte, che ha fissato, per la discussione, l\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;11 gennaio 2022 e, per il giudizio di cui al n. 179 reg. ord. del 2019, la trattazione nella camera di consiglio del medesimo giorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.1.\u0026#8211; Nei giudizi di cui ai numeri 175, 177, 178, 181, 182, 188 e 190 reg. ord. del 2019, hanno depositato memoria le parti private e hanno chiesto a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui negano ai titolari del permesso unico di lavoro l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, non verrebbe in rilievo lo ius superveniens in tema di assegno unico universale e di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, poich\u0026#233; le controversie dovrebbero essere decise in base alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti pongono in risalto \u0026#171;la stretta connessione\u0026#187; tra i parametri costituzionali e le norme della CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, prestazione rivolta essenzialmente \u0026#171;al nuovo nato\u0026#187;, non potrebbe tollerare disparit\u0026#224; di trattamento legate al radicamento territoriale o al pregresso contributo alla vita collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure per l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; si potrebbe riscontrare una ragionevole correlazione tra il requisito selettivo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la ratio di un beneficio concesso a chi non possa godere della \u0026#171;indennit\u0026#224; di maternit\u0026#224; \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221;\u0026#187; e dunque si trovi \u0026#171;in condizioni di maggiore bisogno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.2.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;11 gennaio 2022, anche nel giudizio di cui al n. 189 reg. ord. del 2019 ha depositato memoria la parte privata, per chiedere la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel discriminare i bambini in virt\u0026#249; della cittadinanza dei loro genitori, la disposizione censurata riserverebbe un trattamento deteriore ai figli di cittadini di paesi terzi, in assenza di una \u0026#171;idonea giustificazione\u0026#187; e in antitesi con le finalit\u0026#224; di una prestazione finalizzata a far fronte alle \u0026#171;situazioni di maggior disagio economico\u0026#187;. Essa contrasterebbe, pertanto, non solo con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle richiamate previsioni della CDFUE, ma anche con gli artt. 3 e 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.3.\u0026#8211; In tutti i giudizi, ha depositato memoria anche il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.3.1.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza. La Corte di cassazione non avrebbe dato conto, per tutti i ricorrenti, della titolarit\u0026#224; del permesso unico di lavoro, che consentirebbe di invocare la parit\u0026#224; di trattamento nella materia della sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSpetterebbe alla discrezionalit\u0026#224; degli Stati membri conformare nella maniera pi\u0026#249; appropriata i sistemi di sicurezza sociale. L\u0026#8217;art. 34 CDFUE non attribuirebbe alcun diritto e richiederebbe pur sempre la mediazione del diritto derivato e della legislazione nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.3.2.\u0026#8211; Le questioni, nel merito, non sarebbero comunque fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea avrebbe enucleato un onere procedurale, che si sostanzia nel carattere espresso della deroga al principio di parit\u0026#224; di trattamento. La disciplina dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, racchiusa nell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, rappresenterebbe la deroga espressa richiesta dalla Corte di Lussemburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe demandato al legislatore nazionale il compito di dettare la disciplina compiuta dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, nel rispetto del limite delle risorse disponibili. Al necessario intervento legislativo non potrebbero sopperire n\u0026#233; una pronuncia di questa Corte, che condurrebbe comunque ad una \u0026#171;rideterminazione, ovviamente riduttiva, dei trattamenti individuali\u0026#187;, n\u0026#233; il richiamo al \u0026#171;principio europeo di non discriminazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato ribadisce che la posizione del soggiornante di lungo periodo non potrebbe essere assimilata a quella del titolare del permesso unico di lavoro. L\u0026#8217;equiparazione auspicata dal rimettente vanificherebbe la speciale disciplina di favore che il legislatore dell\u0026#8217;Unione europea ha dettato proprio per i soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, l\u0026#8217;interveniente chiede il differimento ex nunc dell\u0026#8217;efficacia della sentenza di accoglimento e l\u0026#8217;assegnazione di \u0026#171;un congruo termine per il reperimento delle necessarie, ingenti, risorse finanziarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 gennaio 2022, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni, preliminari e di merito, rassegnate nei rispettivi atti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze iscritte ai numeri 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e 190 del registro ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; alla titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo muove dal presupposto che l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; si configuri come una prestazione volta al soddisfacimento di \u0026#171;bisogni essenziali del nucleo familiare\u0026#187; in condizioni meno agiate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; La disposizione censurata confliggerebbe, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore avrebbe individuato i beneficiari dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; in base a un criterio, la titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, \u0026#171;privo di ogni collegamento\u0026#187; con i bisogni \u0026#171;immediati ed indifferibili\u0026#187; che il presente beneficio mira a fronteggiare. Nel richiedere \u0026#171;una durata pregressa della residenza almeno quinquennale, un reddito comunque almeno pari all\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno sociale, un alloggio idoneo e la conoscenza della lingua italiana\u0026#187;, la disposizione censurata escluderebbe proprio \u0026#171;chi si trova in situazione di maggior bisogno\u0026#187; e vanificherebbe la funzione della provvidenza, che non \u0026#232; solo di \u0026#171;incentivo all\u0026#8217;innalzamento demografico\u0026#187;, ma \u0026#171;soprattutto\u0026#187; di sostegno economico alle famiglie meno abbienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con l\u0026#8217;art. 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero pregiudicate le famiglie che risiedono sul territorio nazionale \u0026#171;in modo non episodico o temporaneo\u0026#187; e vivono \u0026#171;nelle medesime, se non peggiori, condizioni economiche\u0026#187; rispetto alle famiglie in cui almeno uno dei genitori sia titolare del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo. Ne deriverebbero \u0026#171;effetti disgreganti del tessuto sociale della nazione nel nucleo originario ed essenziale della famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.3.\u0026#8211; Il requisito selettivo individuato dal legislatore, infine, costituirebbe una discriminazione a causa della nazionalit\u0026#224; e lederebbe il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento che \u0026#8211; nel settore della sicurezza sociale e, in particolare, delle prestazioni destinate ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli \u0026#8211; spetta ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso unico ai sensi della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico (si richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea e, in particolare, la sentenza 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato, dunque, l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Le citate previsioni della CDFUE sanciscono \u0026#171;il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazioni, anche per la cittadinanza, riconoscono il diritto dei bambini alla \u0026#8220;protezione e alle cure necessarie per il loro benessere\u0026#8221;, garantiscono \u0026#8220;la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale\u0026#8221;\u0026#187; e tutelano \u0026#171;il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono state sollevate nei giudizi instaurati dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per ottenere la riforma delle pronunce dei giudici di secondo grado, che hanno affermato il carattere discriminatorio del diniego dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; a chi \u0026#232; sprovvisto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente sostiene che spetti a questa Corte il sindacato di \u0026#171;ragionevolezza della scelta discrezionale legislativa, frutto di bilanciamento dei contrapposti interessi\u0026#187; e che sia indispensabile una pronuncia dotata di effetti erga omnes, che individui nel possesso della carta o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno il solo \u0026#171;criterio selettivo giustificato e ragionevole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione ricorda che \u0026#232; consentito sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale incentrate, sia sulla violazione dei parametri interni, sia sul contrasto con le corrispondenti norme della CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che non vengono in rilievo le pronunce di questa Corte (fra queste, la sentenza n. 141 del 2014) che hanno dichiarato non fondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale riguardanti la disciplina degli assegni di natalit\u0026#224; istituiti dalle Regioni e assoggettati al requisito della residenza biennale sul territorio regionale. Tali prestazioni, al contrario di quella oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio, sarebbero erogate \u0026#171;a prescindere da limiti reddituali\u0026#187; e non assolverebbero la funzione di sostegno delle famiglie bisognose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe invocare, in senso contrario, la necessit\u0026#224; di tener conto, nella \u0026#171;erogazione di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali\u0026#187;, del limite delle risorse disponibili. I beneficiari \u0026#8211; argomenta la Corte di cassazione \u0026#8211; dovrebbero essere pur sempre individuati nel rispetto del principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe pertinente neppure la pronuncia di questa Corte in tema di assegno sociale (sentenza n. 50 del 2019), che ha respinto, in quanto non fondate, le censure sul requisito del \u0026#171;permesso di lungo soggiorno\u0026#187;. L\u0026#8217;assegno sociale si atteggerebbe come corrispettivo solidaristico dell\u0026#8217;apporto al progresso materiale o spirituale della societ\u0026#224;. Tale caratteristica, tuttavia, non si riscontrerebbe nell\u0026#8217;odierna misura di assistenza, connessa \u0026#171;a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni\u0026#187;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il rimettente, pertanto, chiede a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, \u0026#171;nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari ai fini dell\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;\u0026#187; la titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, \u0026#171;anzich\u0026#233; la titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione dell\u0026#8217;art. 41\u0026#187; del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con le ordinanze iscritte ai numeri 177 e 179 del registro ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, della legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u0026#224; e della paternit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice a quo annovera l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; tra le misure volte \u0026#171;a soddisfare bisogni essenziali collegati alla nascita o all\u0026#8217;adozione di un bambino, in un contesto caratterizzato da redditi bassi\u0026#187; e dalla \u0026#171;mancanza di altre prestazioni collegate alla maternit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; La previsione censurata determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiustificata e irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, legalmente soggiornanti in Italia\u0026#187;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. Solo per i cittadini dei Paesi terzi, difatti, il legislatore richiederebbe, per l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non soltanto sarebbe criterio privo di una ragionevole correlazione con lo stato di bisogno, ma condurrebbe a discriminare proprio \u0026#171;chi si trovi in situazione di maggior bisogno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente esclude che il requisito della residenza protratta nel tempo si correli alla finalit\u0026#224; di una misura preordinata a soddisfare \u0026#171;bisogni immediati e indifferibili\u0026#187;, \u0026#171;esigenze primarie legate alla nascita di un bambino o alla sua adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; La Corte di cassazione denuncia, inoltre, il contrasto con l\u0026#8217;art. 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta di condizionare l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; alla titolarit\u0026#224; del permesso di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 vanificherebbe \u0026#171;di fatto e irrimediabilmente la realizzazione della garanzia costituzionale per quei figli e per quelle famiglie in cui nessuno dei genitori \u0026#232; in possesso del permesso di lungo soggiorno, pur trovandosi le stesse famiglie in modo non episodico o temporaneo a risiedere in territorio nazionale e vivendo nelle medesime, se non peggiori, esigenze economiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.3.\u0026#8211; Il giudice a quo prospetta, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Sarebbero lesi il principio di eguaglianza, il divieto di discriminazioni, il diritto dei bambini di beneficiare delle cure necessarie per il loro benessere, la tutela giuridica, economica e sociale della famiglia, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, la Corte rimettente evidenzia che \u0026#8211; dall\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata \u0026#8211; consegue il rigetto della domanda della parte ricorrente, in quanto ricorrono \u0026#171;gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma per l\u0026#8217;erogazione della prestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; A sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte di cassazione ricorda che il criterio selettivo individuato dal legislatore si discosta dalle previsioni generali dell\u0026#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, che, in materia di assistenza sociale, riconoscono parit\u0026#224; di trattamento con i cittadini italiani ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno e di lavoro validi per almeno un anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;diretta tutela costituzionale\u0026#187; sancita per la maternit\u0026#224; segnerebbe il discrimine rispetto alla fattispecie dell\u0026#8217;assegno sociale, scrutinata da questa Corte nella citata sentenza n. 50 del 2019 e inquadrata come corrispettivo del contributo prestato dal beneficiario al progresso della comunit\u0026#224; cui appartiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Il giudice rimettente, pertanto, chiede a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui subordina l\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; al requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anzich\u0026#233; alla \u0026#171;titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza n. 182 del 2020, questa Corte ha riunito i giudizi, in ragione dell\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di una trattazione unitaria delle questioni formulate dai rimettenti (punti 1 e 2 del Considerato in diritto), e ha interpellato la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea circa la riconducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; alla tutela sancita dall\u0026#8217;art. 34 CDFUE e al connesso principio di parit\u0026#224; di trattamento nel settore della sicurezza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione (sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/2021, O. D. e altri), ha risposto affermativamente ai quesiti pregiudiziali formulati da questa Corte e ha riconosciuto che entrambe le provvidenze rientrano nell\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto alla parit\u0026#224; di trattamento, in base all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2011/98 UE, che concretizza l\u0026#8217;art. 34 CDFUE, specificamente invocato come parametro dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno giudizio questa Corte \u0026#232; chiamata a trarre le necessarie conclusioni dalle risposte fornite in sede di rinvio pregiudiziale e a scrutinare anche in tale pi\u0026#249; ampia prospettiva la conformit\u0026#224; a Costituzione del bilanciamento attuato dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Si deve esaminare, in primo luogo, l\u0026#8217;evoluzione del quadro normativo, per valutarne l\u0026#8217;incidenza sulle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, la disciplina censurata ha registrato un profondo mutamento, che si sviluppa in una duplice direzione, riguardante, per un verso, la normativa sulle provvidenze a favore dei figli e, per altro verso, quella in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Sul primo versante, si deve segnalare che la legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l\u0026#8217;assegno unico e universale), \u0026#171;[a]l fine di favorire la natalit\u0026#224;\u0026#187;, ha delegato il Governo all\u0026#8217;adozione di \u0026#171;uno o pi\u0026#249; decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l\u0026#8217;assegno unico e universale\u0026#187;, improntato a un \u0026#171;principio universalistico\u0026#187; e modulato \u0026#8211; secondo un criterio di progressivit\u0026#224; \u0026#8211; in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 46 del 2021 prefigura il superamento o la graduale soppressione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, sottoposto all\u0026#8217;odierno scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa delega \u0026#232; stata attuata con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell\u0026#8217;assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 46), che, a decorrere dal 1\u0026#176; marzo 2022, ha istituito \u0026#171;l\u0026#8217;assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell\u0026#8217;anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo\u0026#187; (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Le novit\u0026#224; in tema di assegno unico universale, prestazione erogata a decorrere dal 1\u0026#176; marzo 2022, non incidono sui giudizi a quibus, concernenti fattispecie che si sono perfezionate nella vigenza della disciplina anteriore e che \u0026#8211; al metro di tale disciplina \u0026#8211; devono essere valutate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; necessario, pertanto, che questa Corte restituisca gli atti al rimettente, allo scopo di consentirgli di rinnovare la valutazione in punto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Per le medesime ragioni tale necessit\u0026#224; non si ravvisa neppure con riguardo alle modificazioni introdotte dall\u0026#8217;art. 3 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea - Legge europea 2019-2020), che ha ridefinito le condizioni di accesso dei cittadini dei Paesi terzi alle prestazioni sociali in termini generali e con specifico riguardo all\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e all\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Nella formulazione originaria, considerata anche dalla Corte rimettente, l\u0026#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, con riguardo all\u0026#8217;accesso alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparava ai cittadini italiani \u0026#171;[g]li stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch\u0026#233; i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; delle modificazioni introdotte dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 238 del 2021, l\u0026#8217;equiparazione oggi concerne \u0026#171;[g]li stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all\u0026#8217;articolo 31\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Quanto al richiamato art. 41, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 238 del 2021, esso regola la \u0026#171;fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale\u0026#187; e, in tale ambito, equipara ai cittadini italiani \u0026#171;[g]li stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa o che l\u0026#8217;hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilit\u0026#224; allo svolgimento della stessa ai sensi dell\u0026#8217;articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonch\u0026#233; gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 41, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, inserito dal gi\u0026#224; citato art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 238 del 2021, reca una deroga alla previsione generale del comma precedente, con specifico riguardo alle \u0026#171;prestazioni familiari di cui all\u0026#8217;articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto a tali prestazioni, beneficiano dell\u0026#8217;equiparazione ai cittadini italiani i soli \u0026#171;stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonch\u0026#233; gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021 modifica le disposizioni in tema di assegno di maternit\u0026#224;, oggi erogato \u0026#171;alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell\u0026#8217;articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; non \u0026#232; pi\u0026#249; concesso, dunque, alle sole madri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, secondo la limitazione censurata nell\u0026#8217;odierno giudizio, ma anche alle madri titolari di permesso unico di lavoro autorizzate a svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e a quelle titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzate a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.5.\u0026#8211; La medesima estensione dei requisiti soggettivi concerne anche l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, in base alle novit\u0026#224; introdotte dall\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Le richieste di assegno di natalit\u0026#224; e di assegno di maternit\u0026#224; devono essere valutate alla luce della disciplina vigente al tempo della loro presentazione. Non viene in rilievo, pertanto, la normativa sopravvenuta, che, secondo i principi generali (art. 11 delle preleggi), dispone soltanto per l\u0026#8217;avvenire, in mancanza di univoche indicazioni di segno contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Esclusa la necessit\u0026#224; di restituire gli atti ai giudici a quibus, si devono vagliare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalla difesa dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, in tutti i giudizi, imputa alla Corte rimettente di aver prefigurato una pronuncia additiva, che esula, tuttavia, dalle soluzioni costituzionalmente obbligate. L\u0026#8217;introduzione del requisito del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in sostituzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rappresenterebbe il frutto di una discrezionalit\u0026#224; del legislatore non vincolata dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo richiama la norma di chiusura dell\u0026#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 sulla equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani, allo scopo di suffragare l\u0026#8217;irragionevolezza della deroga ai principi generali in tema di accesso alle prestazioni di assistenza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente, lungi dall\u0026#8217;indicare una soluzione eccentrica, fa leva su una disposizione che costituisce il necessario paradigma del sindacato di ragionevolezza delle scelte del legislatore e impone una \u0026#171;specifica, trasparente e razionale\u0026#187; giustificazione delle eventuali deroghe (sentenza n. 432 del 2005, punto 5.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche l\u0026#8217;evoluzione normativa conferma la rilevanza sistematica dell\u0026#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il legislatore, con la citata legge n. 238 del 2021, ha scelto di ridefinire in una prospettiva pi\u0026#249; ampia le condizioni di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale e, in armonia con tali previsioni, ha innovato anche la disciplina in tema di assegno di natalit\u0026#224; e di assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.3.\u0026#8211; La discrezionalit\u0026#224; che compete al legislatore nel definire le condizioni di accesso alle misure di assistenza sociale non esime questa Corte dal compito di vagliare la conformit\u0026#224; a Costituzione delle scelte di volta in volta compiute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la difesa dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di tutte le questioni proposte, per la carente motivazione in ordine al presupposto della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo non avrebbe svolto alcuna indagine sui requisiti di reddito che le disposizioni censurate prescrivono per la concessione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Neppure tale eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione ha offerto una motivazione sufficiente circa la necessit\u0026#224; di applicare le disposizioni censurate e ha argomentato che esse precluderebbero l\u0026#8217;accoglimento della domanda, in virt\u0026#249; del tenore letterale inequivocabile che le contraddistingue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ha osservato che sussistono gli ulteriori presupposti richiesti per il conseguimento delle provvidenze in esame. N\u0026#233;, in difetto di specifici motivi di ricorso, spettava alla Corte di cassazione rivalutare nel merito tali presupposti. Con argomentazione che non si pu\u0026#242; reputare implausibile, la Corte rimettente soggiunge che soltanto la mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dalle disposizioni impugnate, si frappone all\u0026#8217;accoglimento delle richieste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrova cos\u0026#236; conferma la rilevanza dei dubbi di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Le questioni, infine, sarebbero inammissibili, in quanto il rimettente non avrebbe tenuto conto dell\u0026#8217;art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, che esclude chi sia titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari dalle prestazioni di assistenza sociale, quale \u0026#232; l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Anche questa eccezione deve essere disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure non si incentrano sulle peculiarit\u0026#224; del soggiorno per motivi familiari, ma sul diverso profilo della titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A tale riguardo, la Corte rimettente ha illustrato in maniera esaustiva il quadro normativo di riferimento. Non si riscontrano, pertanto, le lacune eccepite dall\u0026#8217;interveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.\u0026#8211; La Corte di cassazione ha ponderato il quadro normativo, anche alla luce delle implicazioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, e ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale sia con i parametri costituzionali sia con le previsioni della CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Spetta dunque a questa Corte accertare se le disposizioni censurate infrangano, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE, nel loro vicendevole integrarsi, in un arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni, pertanto, sono ammissibili e devono essere a questo punto scrutinate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Alla soluzione dei dubbi di costituzionalit\u0026#224; giova premettere l\u0026#8217;inquadramento delle caratteristiche salienti dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Introdotto allo scopo di \u0026#171;incentivare la natalit\u0026#224; e contribuire alle spese per il suo sostegno\u0026#187;, l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; \u0026#232; stato riconosciuto inizialmente \u0026#171;per ogni figlio nato o adottato tra il 1\u0026#176; gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017\u0026#187; ai genitori appartenenti a un nucleo familiare che si trovi \u0026#171;in una condizione economica corrispondente a un valore dell\u0026#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) [\u0026#8230;] non superiore a 25.000 euro annui\u0026#187; (art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;importo, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione \u0026#171;fino al compimento del terzo anno di et\u0026#224; ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell\u0026#8217;adozione\u0026#187;, \u0026#232; pari a 960 euro annui, importo raddoppiato quando il nucleo familiare del genitore che lo richieda si trovi in una condizione economica corrispondente a un valore dell\u0026#8217;ISEE non superiore a 7.000 euro annui.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;INPS provvede al controllo degli oneri che derivano dall\u0026#8217;attuazione delle previsioni della legge n. 190 del 2014 (art. 1, comma 127, della medesima legge). Ove si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, un decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, dovr\u0026#224; rideterminare l\u0026#8217;importo annuo dell\u0026#8217;assegno e i valori dell\u0026#8217;ISEE stabiliti per accedere alla provvidenza (il citato art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha accordato il beneficio anche a \u0026#171;ogni figlio nato o adottato dal 1\u0026#176; gennaio 2018 al 31 dicembre 2018\u0026#187;, pur limitandone l\u0026#8217;erogazione, dapprima di durata triennale, fino al compimento del primo anno di et\u0026#224; o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; \u0026#232; stato poi riconosciuto \u0026#8211; sempre fino al compimento del primo anno di et\u0026#224; o del primo anno di ingresso nella famiglia adottiva \u0026#8211; a \u0026#171;ogni figlio nato o adottato dal 1\u0026#176; gennaio 2019 al 31 dicembre 2019\u0026#187; (art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136). L\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno \u0026#232; aumentato del venti per cento per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1\u0026#176; gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; \u0026#232; stato quindi riconosciuto a beneficio di \u0026#171;ogni figlio nato o adottato dal 1\u0026#176; gennaio 2020 al 31 dicembre 2020\u0026#187;, sempre per il periodo di un anno a far data dalla nascita o dall\u0026#8217;ingresso nella famiglia di adozione (art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante \u0026#171;Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prestazione, ispirata a un principio universalistico, corrisponde a un ammontare graduato in proporzione al reddito della famiglia e accresciuto, secondo una previsione gi\u0026#224; introdotta dal d.l. n. 119 del 2018, per ogni figlio successivo al primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.4.\u0026#8211; La disciplina dettata dalla legge n. 160 del 2019 \u0026#232; stata estesa, infine, a \u0026#171;ogni figlio nato o adottato dal 1\u0026#176; gennaio 2021 al 31 dicembre 2021\u0026#187; (art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante \u0026#171;Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.5.\u0026#8211; Le censure vertono sulla titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero che documenti il \u0026#171;possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit\u0026#224;, che dimostra la disponibilit\u0026#224; di un reddito non inferiore all\u0026#8217;importo annuo dell\u0026#8217;assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell\u0026#8217;articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo\u0026#187; (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998). \u0026#200; richiesto, inoltre, il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana (art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Alla titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo \u0026#232; condizionato anche il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, nella formulazione dell\u0026#8217;art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; spetta alle donne che non godono dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di maternit\u0026#224; prevista per le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro o socie lavoratrici di cooperative (art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001), per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici agricole (art. 66 del d.lgs. n. 151 del 2001), oltre che per le libere professioniste (art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prestazione in esame, legata al reddito del nucleo familiare di appartenenza della donna (art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001), \u0026#232; concessa dai Comuni e corrisposta dall\u0026#8217;INPS (art. 74, comma 8, del d.lgs. n. 151 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Le questioni sollevate investono anche il tema della parit\u0026#224; di trattamento per i cittadini dei Paesi terzi, definita dalla richiamata direttiva 2011/98/UE, a sua volta strettamente connessa con l\u0026#8217;art. 34 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSui profili rilevanti per la soluzione dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, questa Corte ha interpellato la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, in uno spirito di leale collaborazione, volto a salvaguardare \u0026#171;una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187; (art. 19 del Trattato sull\u0026#8217;Unione europea, nella versione consolidata successiva al Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1\u0026#176; dicembre 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;interpretare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale in uno spirito di cooperazione, la Corte di Lussemburgo ha puntualizzato che le questioni relative all\u0026#8217;interpretazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#171;godono di una presunzione di rilevanza\u0026#187; (citata sentenza 2 settembre 2021, causa C-350/20, O. D. e altri, punto 39). Una tale presunzione si rafforza quando \u0026#171;il giudice del rinvio non \u0026#232; il giudice chiamato a pronunciarsi direttamente sulle controversie principali, bens\u0026#236; un giudice costituzionale a cui \u0026#232; stata rimessa una questione di puro diritto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE questa Corte, nell\u0026#8217;affrontare le questioni che le sono sottoposte valutando sia le norme di diritto nazionale sia le norme del diritto dell\u0026#8217;Unione, nel caso di specie connesse con le disposizioni della CDFUE, deve poi \u0026#171;fornire non solo al proprio giudice del rinvio, ma anche all\u0026#8217;insieme dei giudici italiani, una pronuncia dotata di effetti erga omnes, vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investiti\u0026#187; (punto 40).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Nella ricostruzione del quadro normativo, la citata direttiva 2011/98/UE riveste un ruolo cruciale. Essa persegue l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;garantire l\u0026#8217;equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri\u0026#187;, nella prospettiva di \u0026#171;una politica di integrazione pi\u0026#249; incisiva\u0026#187; (considerando n. 2), e di \u0026#171;ridurre la disparit\u0026#224; di diritti tra i cittadini dell\u0026#8217;Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro\u0026#187; (considerando n. 19).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi cittadini di Paesi terzi che gi\u0026#224; \u0026#171;contribuiscono all\u0026#8217;economia dell\u0026#8217;Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte\u0026#187; (considerando n. 19), la direttiva attribuisce \u0026#171;un insieme di diritti\u0026#187; e impone agli Stati membri di salvaguardarli, nell\u0026#8217;organizzare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale (considerando n. 26) nella maniera che essi reputano pi\u0026#249; appropriata (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenza 25 novembre 2020, nella causa C-302/19, punto 23).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; In coerenza con tali finalit\u0026#224; si devono interpretare le prescrizioni che l\u0026#8217;art. 12 della direttiva detta per \u0026#171;i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002\u0026#187; (art. 3, paragrafo 1, lettera b) e per \u0026#171;i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale\u0026#187; (art. 3, paragrafo 1, lettera c).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questi lavoratori l\u0026#8217;art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva riconosce \u0026#171;lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano\u0026#187; per quel che concerne \u0026#171;i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa parit\u0026#224; di trattamento non \u0026#232; dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma \u0026#232; riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto alla parit\u0026#224; di trattamento \u0026#232; riconosciuto nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Tale fonte si applica \u0026#8211; per quel che in questa sede rileva \u0026#8211; alle \u0026#171;prestazioni di maternit\u0026#224; e di paternit\u0026#224; assimilate\u0026#187; (art. 3, paragrafo 1, lettera b) e alle \u0026#171;prestazioni familiari\u0026#187; (art. 3, paragrafo 1, lettera j), che l\u0026#8217;art. 1, lettera z), identifica in \u0026#171;tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell\u0026#8217;allegato I\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Alla luce di tali premesse, la Corte di giustizia ha esaminato l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, per accertare se rientrino nell\u0026#8217;ambito applicativo del regolamento (CE) n. 883/2004 e del diritto alla parit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.1.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, essa ha osservato, in primo luogo, che rappresenta una prestazione previdenziale. La provvidenza in esame, difatti, \u0026#232; attribuita in base a criteri obiettivi, attinenti al reddito e alla composizione del nucleo familiare e svincolati da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dei beneficiari (citata sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punti 54, 55 e 56).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, inoltre, deve essere qualificato come prestazione familiare, nei termini tratteggiati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Pur nelle diverse configurazioni che ha assunto nel volgere degli anni, la prestazione si atteggia come un contributo pubblico al bilancio familiare, preordinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli appena nati o adottati (punti 57 e 58), e non rientra nelle tassative esclusioni menzionate nella parte II dell\u0026#8217;allegato I al regolamento (CE) n. 883/2004, riguardanti gli assegni speciali di nascita e di adozione (punto 59).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tali caratteristiche sono contraddette dalla concorrente natura premiale di incentivo alla natalit\u0026#224; (punto 60).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.2.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, concesso alle madri che soddisfino taluni criteri definiti ex lege, a prescindere da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze dell\u0026#8217;interessata, costituisce una prestazione previdenziale e attiene al settore della sicurezza sociale e, in particolare, alle prestazioni di maternit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE consente agli Stati membri di limitare la parit\u0026#224; di trattamento nei settori della sicurezza sociale, salvo che \u0026#171;per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai sussidi familiari, gli Stati membri possono negare la parit\u0026#224; di trattamento ai \u0026#171;cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui \u0026#232; consentito lavorare in forza di un visto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.1.\u0026#8211; Nel sistema delineato dalla direttiva 2011/98/UE, il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento rappresenta la regola generale, cui gli Stati membri possono apportare deroghe solo entro limiti rigorosi. All\u0026#8217;interpretazione restrittiva delle possibili deroghe fa riscontro la necessit\u0026#224; che gli Stati membri manifestino in modo inequivocabile la volont\u0026#224; di limitare l\u0026#8217;applicazione della parit\u0026#224; di trattamento (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenze 25 novembre 2020, nella causa C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale, punto 27, e 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva, punto 29).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;onere di dichiarazione espressa di eventuali deroghe, nel corso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasposizione, emerge dal sistema normativo, considerato nel suo insieme e nelle finalit\u0026#224; che lo ispirano. Esso si correla non soltanto alla salvaguardia dell\u0026#8217;effetto utile della direttiva, ma anche a una fruttuosa e trasparente fase di recepimento, che lo stesso legislatore dell\u0026#8217;Unione europea vuole contraddistinta dall\u0026#8217;impegno degli Stati membri a una costante interlocuzione con la Commissione e alla \u0026#171;notifica delle loro misure di recepimento con uno o pi\u0026#249; documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento\u0026#187; (considerando n. 32 della direttiva 2011/98/UE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, nella pi\u0026#249; volte richiamata sentenza del 2 settembre 2021, ha ricordato che la Repubblica italiana non si \u0026#232; avvalsa in alcun modo della facolt\u0026#224; di limitare la parit\u0026#224; di trattamento (punto 64).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Questo \u0026#232;, nelle sue coordinate nazionali ed europee, il quadro normativo in cui si collocano le questioni poste dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse devono essere scrutinate alla luce della \u0026#171;connessione inscindibile tra i princ\u0026#236;pi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla CDFUE, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici\u0026#187; (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFra il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia (artt. 3 e 31 Cost.), da un lato, e le indicazioni vincolanti del diritto dell\u0026#8217;Unione europea in merito alla parit\u0026#224; di trattamento dei cittadini dei Paesi terzi, dall\u0026#8217;altro, intercorre \u0026#171;un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione\u0026#187; (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rapporto emerge in maniera nitida dagli stessi parametri richiamati dalla Corte rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;enunciare il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, l\u0026#8217;art. 34 CDFUE fa espresso richiamo alle \u0026#171;legislazioni e prassi nazionali\u0026#187;; in questa prospettiva, non pu\u0026#242; non tenere anche conto delle garanzie sancite dalle Costituzioni. D\u0026#8217;altro canto, al \u0026#171;costante evolvere dei precetti costituzionali\u0026#187; che si ricavano dagli artt. 3 e 31 Cost., il diritto dell\u0026#8217;Unione europea offre un apporto che non pu\u0026#242; essere trascurato (ordinanza n. 182 del 2020, il citato punto 3.2. del Considerato in diritto), allo scopo di inverare \u0026#8211; in contesti mutevoli e spesso inediti \u0026#8211; il principio di eguaglianza e la pi\u0026#249; ampia tutela della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un quadro che vede interagire molteplici fonti, \u0026#232; affidato a questa Corte il compito di assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, anche in sinergia con la Carta di Nizza, e di valutare il bilanciamento attuato dal legislatore, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 34 CDFUE, cos\u0026#236; come concretizzato dal diritto europeo secondario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La sentenza della grande sezione del 2 settembre 2021 ha accertato che non \u0026#232; compatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e, in particolare, con il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento enunciato dall\u0026#8217;art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, una normativa nazionale che conceda l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; ai soli titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con riguardo alla fruizione delle prestazioni citate, il diritto dell\u0026#8217;Unione europea impone di riconoscere la parit\u0026#224; di trattamento ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale e ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; La restrizione dei benefici prevista dalle disposizioni censurate contrasta dunque con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto europeo secondario e all\u0026#8217;art. 34 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ultima previsione, nel sancire il diritto all\u0026#8217;assistenza sociale e all\u0026#8217;assistenza abitativa, mira a \u0026#171;garantire un\u0026#8217;esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571/10, Kamberaj).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;art. 34, paragrafo 1, CDFUE, l\u0026#8217;Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternit\u0026#224;, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalit\u0026#224; stabilite dal diritto dell\u0026#8217;Unione e dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 34, paragrafo 2, CDFUE riconosce a ogni persona che risieda o si sposti legalmente all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;Unione il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in conformit\u0026#224; al diritto dell\u0026#8217;Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ha esaminato sia l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; sia l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; in una prospettiva unitaria, per ricondurli entrambi dentro la sfera di protezione assicurata dall\u0026#8217;art. 34 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa ha affermato che il diritto alla parit\u0026#224; di trattamento nel settore della sicurezza sociale, definito nei suoi contenuti essenziali dalla direttiva 2011/98/UE, \u0026#171;d\u0026#224; espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all\u0026#8217;articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, punto 46).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Il principio di parit\u0026#224; di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una pi\u0026#249; ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; La tutela dei valori primari della maternit\u0026#224; e dell\u0026#8217;infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che spetta alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili. Tale individuazione, nondimeno, \u0026#232; vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. \u0026#200; dunque consentita l\u0026#8217;introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente (sentenza n. 222 del 2013, punto 7 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta giustificazione deve essere indagata alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalit\u0026#224; che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la ratio (sentenza n. 172 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto; di recente, in tema di edilizia residenziale pubblica, sentenza n. 112 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e l\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima prestazione, originariamente concessa alle famiglie meno abbienti, \u0026#232; graduata e varia notevolmente in proporzione al reddito familiare anche nella modulazione universale introdotta dalla legge n. 160 del 2019 e confermata dalla legge n. 178 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224;, esso rappresenta una tutela residuale, che opera nei soli casi in cui il nucleo familiare versi in condizioni economiche precarie e la madre non possa reclamare l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di maternit\u0026#224; in forza di uno specifico rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell\u0026#8217;art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0026#8217;adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternit\u0026#224;, l\u0026#8217;infanzia e la giovent\u0026#249;, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Le prestazioni citate assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparate alle provvidenze aggiuntive che occasionalmente \u0026#8211; e con diversi presupposti \u0026#8211; sono state attribuite dalla legislazione regionale gi\u0026#224; scrutinata da questa Corte (sentenza n. 141 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve inoltre rimarcare che le odierne misure di sostegno al nucleo familiare e alla madre, indirizzate anche alla famiglia adottiva, assolvono una finalit\u0026#224; preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino (sentenza n. 205 del 2015, punto 4 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; Nel condizionare il riconoscimento dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; alla titolarit\u0026#224; di un permesso di soggiorno in corso di validit\u0026#224; da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all\u0026#8217;importo annuo dell\u0026#8217;assegno sociale e alla disponibilit\u0026#224; di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie pi\u0026#249; bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente pi\u0026#249; gravoso, che travalica la pur legittima finalit\u0026#224; di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Un sistema cos\u0026#236; congegnato pregiudica proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno pi\u0026#249; pressante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.4.\u0026#8211; N\u0026#233; sono proponibili nel caso di specie le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 50 del 2019 con riguardo all\u0026#8217;assegno sociale, peraltro escluso dall\u0026#8217;ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE e del correlato principio della parit\u0026#224; di trattamento. L\u0026#8217;assegno sociale si colloca all\u0026#8217;epilogo della carriera lavorativa e rappresenta il corrispettivo per il contributo offerto al progresso della comunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale caratteristica non si ravvisa nelle provvidenze oggi all\u0026#8217;esame di questa Corte. Esse presuppongono l\u0026#8217;insorgere di una situazione di bisogno, in una stagione della vita \u0026#8211; quella della nascita di un bambino o della sua accoglienza nella famiglia adottiva \u0026#8211; che prescinde dal contributo fornito al progresso della comunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.5.\u0026#8211; Gli elementi indicati confermano che un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarit\u0026#224; del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalit\u0026#224; che permea le prestazioni in oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni svolte, si deve dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e dell\u0026#8217;art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione \u0026#8211; rispettivamente \u0026#8211; dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla Corte rimettente, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ad altre norme della CDFUE (artt. 20, 21, 24 e 33).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Lo scrutinio di questa Corte \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; rilevato nell\u0026#8217;ordinanza n. 182 del 2020 \u0026#8211; verte anche sulle proroghe dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, da ultimo disposte fino al 31 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, anche le previsioni sopravvenute, pur nella diversa modulazione del beneficio, lo subordinano alla titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che \u0026#232; all\u0026#8217;origine delle censure prospettate dalla Corte rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si deve dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via consequenziale, delle previsioni che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021 l\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224;, condizionandone l\u0026#8217;erogazione al censurato requisito della titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale investe, in particolare, l\u0026#8217;art. 1, comma 248, della legge n. 205 del 2017, l\u0026#8217;art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, l\u0026#8217;art. 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019 e, infine, l\u0026#8217;art. 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020, nella formulazione antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata la richiesta che, in via gradata, ha formulato la difesa statale, allo scopo di limitare pro futuro gli effetti temporali della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente ha allegato in modo generico il paventato pregiudizio agli equilibri di bilancio e non ha contestato gli argomenti delle parti private in merito alla limitata incidenza della pronuncia di accoglimento, che concerne una normativa superata dal richiamato ius superveniens e un contenzioso in larga parte esaurito con l\u0026#8217;immediato riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale agli stranieri.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, nella formulazione antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea - Legge europea 2019-2020), nella parte in cui esclude dalla concessione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u0026#224; e della paternit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell\u0026#8217;assegno di maternit\u0026#224; i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell\u0026#8217;art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell\u0026#8217;art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell\u0026#8217;art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella formulazione antecedente all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell\u0026#8217;assegno di natalit\u0026#224; i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa a norma del diritto dell\u0026#8217;Unione o nazionale, ai quali \u0026#232; consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220304120052.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/SENTENZA n. 54 del 2022 - red. Sciarra EN.pdf","oggetto":"Assistenza e solidariet\u0026#224; sociale - Maternit\u0026#224; e infanzia - Straniero - Assegno per la incentivazione della natalit\u0026#224; e la contribuzione alle spese per il suo sostegno [c.d. \"Bonus beb\u0026#232;\"] - Assegno di maternit\u0026#224; di base - Requisiti per l\u0027individuazione dei destinatari della prestazione - Previsione, per i cittadini di Stati extracomunitari, della titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno di cui all\u0027art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 [permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo], invece che della titolarit\u0026#224; del permesso di soggiorno e di lavoro di durata non inferiore a un anno in applicazione dell\u0027art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44743","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore - Ammissibilità e condizioni. (Classif. 022001).","testo":"La discrezionalità che compete al legislatore nel definire le condizioni di accesso alle misure di assistenza sociale non esime la Corte costituzionale dal compito di vagliare la conformità a Costituzione delle scelte di volta in volta compiute. Se, infatti, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili, tale individuazione è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l\u0027introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente, da valutare alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 112/2021 - mass. 44155; S. 222/2013; S. 172/2013\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44744","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44744","titoletto":"Straniero - Politiche sociali - Assegno di natalità (c.d. \"Bonus bebè\") e assegno di maternità - Beneficiari - Soggetti ammessi nello Stato a fini lavorativi o a fini diversi dall\u0027attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno - Esclusione - Irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione dei principi, anche europei, a tutela della maternità e dell\u0027infanzia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 245005).","testo":"Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 34 CDFUE - l\u0027art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall\u0027art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e l\u0027art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3, comma 3, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione - rispettivamente - dell\u0027assegno di natalità (c.d. \"Bonus bebè\") e dell\u0027assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell\u0027Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall\u0027attività lavorativa a norma del diritto dell\u0027Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, ledono il diritto alla parità di trattamento nell\u0027accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall\u0027art. 34 CDFUE in connessione con l\u0027art. 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare. Esse infatti, nell\u0027introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, istituiscono, per i soli cittadini di Paesi terzi, un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione. Tale criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, così pregiudicando proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 182/2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44745","numero_massima_precedente":"44743","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/2014","data_nir":"2014-12-23","numero":"190","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"125","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/03/2001","data_nir":"2001-03-26","numero":"151","articolo":"74","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art74"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44745","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Assegno di natalità (c.d. \"Bonus bebè\") e assegno di maternità - Finalità - Necessità di assicurare adeguata protezione alla madre e al bambino - Misure dai caratteri distintivi rispetto alle provvidenze attribuite dalla legislazione regionale. (Classif. 022001).","testo":"L\u0027assegno di natalità e l\u0027assegno di maternità - i quali sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva - assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparati alle provvidenze aggiuntive che occasionalmente, e con diversi presupposti, sono state attribuite dalla legislazione regionale. Entrambe le misure assolvono una finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 205/2015 e S. 141/2014\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44746","numero_massima_precedente":"44744","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44746","titoletto":"Straniero - Politiche sociali - Assegno di natalità (c.d. \"Bonus bebè\") - Condizioni - Proroga al 31 dicembre 2021 della necessaria titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 245005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 248, della legge n. 205 del 2017, l’art. 23-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., l’art. 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019, e l’art. 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell’assegno di natalità (c.d. “Bonus bebè”) i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. Tali previsioni hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021 il beneficio di cui all’art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 e, pur nella diversa modulazione, ne hanno condizionato l’erogazione al requisito, dichiarato costituzionalmente illegittimo, della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45267","numero_massima_precedente":"44745","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"248","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"23/10/2018","data_nir":"2018-10-23","numero":"119","articolo":"23","specificazione_articolo":"quater","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"17/12/2018","data_nir":"2018-12-17","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"340","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"178","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"362","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45267","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela multilivello - Compiti della Corte costituzionale - Tutela sistemica, e non frazionata - Tutela estesa alle garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE). (Classif. 081003).","testo":"In un quadro che vede interagire molteplici fonti, è compito della Corte costituzionale assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, anche in sinergia con la Carta di Nizza, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie. Accertare se talune disposizioni infrangano, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE, nel loro vicendevole integrarsi, costituisce infatti un arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 182/2020 - mass. 43382\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44746","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41717","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 54/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1145","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42286","autore":"Arconzo G.","titolo":"La condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca nella prospettiva delle discriminazioni multiple","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42286_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"258_2017+altre Arconzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41188","autore":"Catalano S.","titolo":"Quando la forma prevale sulla sostanza. Note critiche alla sentenza n. 67 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41188_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"67_2022+altre_Catalano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43368","autore":"Cavasino E.","titolo":"La Corte mediatica e la Corte attivista: i nuovi volti della giustizia costituzionale italiana","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41346","autore":"Chiaromonte W.","titolo":"L\u0027estensione agli stranieri degli assegni di natalità e maternità: la Consulta chiude il cerchio del dialogo fra Corti massimizzando le tutele","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42890","autore":"Ciavarella R.","titolo":"L\u0027accesso al welfare degli stranieri nella giurisprudenza della Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43949","autore":"Costanzo C.","titolo":"‘Mitologie costituzionali contemporanee’. Alcuni spunti di analisi costituzionale a partire dal mito platonico della caverna","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43948_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"54-2022+altre_Costanzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41055","autore":"Cozzi A.O.","titolo":"Per un elogio del primato, con uno sguardo lontano","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41055_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"67-2022_Cozzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45553","autore":"Di Costanzo C.","titolo":"I servizi sociali fra esigenze di uniformità, sperimentazioni regionali e libera circolazione delle prestazioni","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"957","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41422","autore":"Guarnier T.","titolo":"Gli assegni di natalità e maternità agli stranieri, fra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell\u0027Unione europea","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41327","autore":"Lamberti A.","titolo":"Dignità, eguaglianza e ragionevolezza nella recente giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41327_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"67-2022+altre_Lamberti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42308","autore":"Longo E.","titolo":"L\u0027eguaglianza alla prova delle migrazioni: la giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni sociali a favore degli stranieri residenti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42308_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"67_2022+altre_Longo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41771","autore":"Losana M.","titolo":"La Carta di Nizza e la tutela multilivello dei diritti sociali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41771_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"54 e 67-2022_Losana.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46693","autore":"Mammone G.","titolo":"I diritti fondamentali nel dialogo tra Corti europee e Corti nazionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"449","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42027","autore":"Nascimbene B., Anrò I.","titolo":"Primato del diritto dell\u0027Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41600","autore":"Nunin R.","titolo":"I diritti degli stranieri in alcune recenti decisioni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41106","autore":"Pistorio G.","titolo":"Il diritto integrato, \"figlio\" del dialogo tra Corti. Nota alla sentenza n. 54 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41106_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"54-2022_PISTORIO.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41060","autore":"Pupo V.","titolo":"Sulle discriminazioni degli stranieri nel settore della sicurezza sociale: una nuova pronuncia della Corte costituzionale all\u0027esito di un caso di doppia pregiudizialità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41060_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"54-2022+altre_Pupo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43105","autore":"Sgroi A.","titolo":"Previdenza sociale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"osservatori on-line","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41742","autore":"Tebano L.","titolo":"Accesso agli assegni di natalità e di maternità per i cittadini di Paesi terzi: la Consulta abbatte i tabù","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42658","autore":"Torre F.","titolo":"La corsa al trilogo ovvero la “prima parola” è quella che conta (recenti tendenze a partire da Corte Cost. sentt. nn. 54 e 67 del 2022)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42657_2022_54.pdf","nome_file_fisico":"54-67-2022_Torre.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41051","autore":"Torre F.","titolo":"L\u0027assegno per il nucleo familiare sfugge dalla morsa della doppia pregiudizialità: occasione mancata o balzo in avanti per il dialogo tra Roma e Lussemburgo? 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