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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER -  Prof.  GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.    COSTANTINO  \r\n MORTATI  - Prof.   GIUSEPPE  CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -  Dott.  \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici,                                                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt.  10 e 19  \r\n del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato  dalla  legge  7  novembre  \r\n 1941,  n.  1360  (legge mineraria), promosso con ordinanza emessa il 14  \r\n giugno 1966 dal Tribunale  di  Montepulciano  nel  procedimento  civile  \r\n vertente  tra Rossi Galliano e la Societ\u0026#224; acque  radioattive del Bagno  \r\n Santo di Sarteano, iscritta al n.  195 del Registro  ordinanze  1966  e  \r\n pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 284 del 12  \r\n novembre 1966.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri e di costituzione di Rossi Galliano;                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 18 ottobre 1967 la relazione del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Ignazio  Orecchio,  per  il  Rossi,  ed  il  sostituto  \r\n avvocato  generale  dello  Stato  Piero Peronaci, per il Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  emessa  il  14  giugno  1966   dal   Tribunale   di  \r\n Montepulciano, nel procedimento civile vertente tra Rossi Galliano e la  \r\n Societ\u0026#224;  acque radioattive del Bagno Santo di Sarteano, veniva rimessa  \r\n a questa Corte la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli  artt.  \r\n 10  e  19  del  R.D.  29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla legge 7  \r\n novembre 1941, n. 1360 (cosiddetta  \"legge  mineraria\"),  limitatamente  \r\n alla  parte  in  cui viene imposto un pati a carico dei proprietari dei  \r\n terreni compresi nel perimetro di ricerca e di  concessione  mineraria,  \r\n in relazione all\u0027art. 42, terzo comma, della Costituzione.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata  notificata  alle parti in causa ed \u0026#232; stata  \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a norma di legge.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In detta ordinanza il Tribunale ha escluso che  la  causa  ad  esso  \r\n sottoposta,  concernente i provvedimenti amministrativi con i quali era  \r\n stato concesso alla Societ\u0026#224;  acque  radioattive  del  Bagno  Santo  di  \r\n Sarteano    il  permesso  di  ricerca  su  un terreno di propriet\u0026#224; del  \r\n Rossi, potesse essere risolta alla stregua della legge 16 luglio  1916,  \r\n n.  947, e del relativo regolamento di esecuzione 28 settembre 1919, n.  \r\n 1924,  in  quanto  tale    normativa darebbe disciplina unicamente alla  \r\n ipotesi di apertura, di esercizio di stabilimenti termali,  nonch\u0026#233;  di  \r\n vendita delle acque minerali naturali ed artificiali,  prescrivendo che  \r\n in   tali  casi  \u0026#232;  necessario,    rispettivamente,  un  provvedimento  \r\n autorizzativo del  prefetto e del Ministro dell\u0027interno per l\u0027esercizio  \r\n delle  predette attivit\u0026#224;.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Tribunale ha ritenuto pertanto che il caso in questione  rientri  \r\n nella disciplina normativa del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato  \r\n dalla  legge  7  novembre  1941,  n.  1360,  che  ha quale oggetto, tra  \r\n l\u0027altro, le concessioni  di  coltivazione  e  di  ricerca  delle  acque  \r\n minerali o termali (art. 2, secondo comma, lett. E), ed ha sollevato la  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale degli artt. 10 e 19 di tale  \r\n legge, i quali, rispettivamente, da un lato  imporrebbero  un  pati  ai  \r\n proprietari  dei  fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il  \r\n permesso  di  ricerca  e  la  concessione  di  coltivazione,  e  quindi  \r\n comprimerebbero  il  diritto  di  propriet\u0026#224;  dei  terreni compresi nel  \r\n perimetro, dall\u0027altro non  prevederebbero  per  tale  sacrificio  alcun  \r\n indennizzo.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  aggiunge  che la questione sollevata \u0026#232; rilevante agli  \r\n effetti della decisione della causa principale in corso, in quanto, ove  \r\n si ritenesse che \u0026#232; illegittima la mancata  previsione  dell\u0027indennizzo  \r\n per la soppressione di una facolt\u0026#224; contenuta nel diritto soggettivo di  \r\n propriet\u0026#224;, verrebbe meno la norma che attribuisce al concessionario il  \r\n diritto  di  compiere  lavori  di  ricerca  e di coltivazione nel fondo  \r\n compreso nel perimetro di concessione. Sulla base di un  confronto  fra  \r\n le  norme  denunciate  e l\u0027art. 42, terzo comma, della Costituzione, il  \r\n Tribunale conclude  infine  che  la  questione  non  pu\u0026#242;  considerarsi  \r\n manifestamente infondata.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  giudizio  davanti a questa Corte si sono costituiti  il signor  \r\n Galliano  Rossi  ed  il  Presidente  del  Consiglio     dei   Ministri,  \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  deduzioni  depositate  in  cancelleria la difesa   del Rossi  \r\n premette  di  non  condividere  il  convincimento  del   tribunale   di  \r\n Montepulciano  circa  l\u0027applicabilit\u0026#224;  al  caso   concreto della legge  \r\n mineraria, trattandosi di una   sorgente,  regolata  \"da  secoli\"  come  \r\n acqua pubblica,  che sarebbe divenuta oggetto di concessione mineraria,  \r\n con  costituzione di un ampio comprensorio, ma sarebbe poi stata invece  \r\n utilizzata  per alimentare uno stabilimento balneare, cio\u0026#232;  per  scopi  \r\n che nulla hanno a che vedere con la legge  mineraria.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Condivide invece la conclusione, secondo la quale si \u0026#232; in presenza  \r\n di  un caso di espropriazione, e si  richiama ad una sentenza di questa  \r\n Corte (n. 6 del 20 gennaio 1966), nella quale venne chiarita l\u0027ampiezza  \r\n di tale concetto.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sostiene poi che,  nel  caso  in  questione,  la  limitazione  alla  \r\n propriet\u0026#224; privata non deriverebbe soltanto dai due articoli denunciati  \r\n dal tribunale, perch\u0026#233; questi si riconnetterebbero tanto alle norme che  \r\n istituiscono il  comprensorio, quanto a quella che dichiara di pubblica  \r\n utilit\u0026#224; tutte le opere successive. Conclude quindi augurandosi che, ai  \r\n sensi  e  per gli  effetti dell\u0027art. 27 della legge n. 87 dell\u002711 marzo  \r\n 1953,     la  Corte  estenda   la   dichiarazione   di   illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  anche  alle  altre  norme della legge mineraria da essa  \r\n citate (artt. 18, lett. C, e  32, primo comma).                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato  un    atto di  \r\n intervento, nel quale si osserva che i limiti imposti  alla  propriet\u0026#224;  \r\n privata  con  gli artt. 10 e 19 della legge mineraria hanno lo scopo di  \r\n assicurare  una  funzione  sociale,  quale  \u0026#232;  la  valorizzazione  del  \r\n sottosuolo  minerario,  in armonia con  il precetto sancito dal secondo  \r\n comma dell\u0027art. 42 della  Costituzione.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In quanto al disposto degli  articoli  citati,  si  rileva  che  la  \r\n limitazione   alla  propriet\u0026#224;  privata  nel  corso  della  ricerca  ha  \r\n carattere solo temporaneo, mentre nella  ipotesi che occorra invece dar  \r\n corso ad opere  permanenti, queste non si sottraggono alla regola della  \r\n dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; ed  alla  conseguente  procedura  di  \r\n normale espropriazione ai  sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine,  l\u0027Avvocatura  dello  Stato richiama l\u0027attenzione sul fatto  \r\n che l\u0027art. 10 citato sopra  stabilisce  l\u0027obbligo  del  ricercatore  di  \r\n prestare cauzione e di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca,  \r\n istituendo  anche  una rapida  procedura per il deposito di una congrua  \r\n somma a titolo  provvisorio, mentre l\u0027art. 19 fa epressamente salvo  il  \r\n diritto  alle indennit\u0026#224; spettanti ai proprietari per i danni subiti in  \r\n conseguenza della concessione.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Entrambe  le  parti  hanno  ribadito  le  proprie   argomentazioni,  \r\n richiamando  anche  altre  decisioni  della  Corte,  e  insistito nelle  \r\n conclusioni gi\u0026#224; formulate, tanto nelle rispettive  memorie  depositate  \r\n nella   cancelleria  della  Corte  il  5  ottobre  1967,  quanto  nella  \r\n discussione in pubblica udienza.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Come risulta dalla esposizione dei fatti della causa, il  Tribunale  \r\n di  Montepulciano  ha  ritenuto  di dover fare richiamo alla disciplina  \r\n normativa contenuta nel R.D. n.  1443 del 29  luglio  1927,  modificata  \r\n poi dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360, ed ha limitato l\u0027ambito delle  \r\n questioni  sottoposte al giudizio della Corte costituzionale agli artt.  \r\n 10 e 19 della legge stessa, osservando che la mancata previsione di  un  \r\n indennizzo,  in  relazione  alla soppressione di una facolt\u0026#224; contenuta  \r\n nel  diritto  di  propriet\u0026#224;,  potrebbe  importare  la   illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  della  norma,  la  quale prevede il diritto di compiere  \r\n lavori di ricerca e di coltivazione nel fondo compreso nel perimetro di  \r\n concessione.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ha gi\u0026#224; avuto altre occasioni di pronunciarsi  in  materia  \r\n di legislazione mineraria, precisando gli aspetti di pubblico interesse  \r\n inerenti  alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle miniere,  \r\n in relazione ai quali aspetti essa  ha  affermato  che,  pur  dovendosi  \r\n considerare  sproporzionata  una  sottrazione  originaria  del  bene al  \r\n proprietario del fondo, si deve ritenere congrua l\u0027assegnazione  di  un  \r\n limite  al  diritto  di  questi,  e che, mentre si pu\u0026#242; riconoscere che  \r\n l\u0027iniziativa  privata  potrebbe  bene  attendere   alla   realizzazione  \r\n dell\u0027interesse  generale,  tale  diritto convive tuttavia con un potere  \r\n della pubblica amministrazione, cos\u0026#236; che la coltivazione delle cave \u0026#232;  \r\n assoggettata alla  vigilanza  di  questa.  Tale  vigilanza,  prescritta  \r\n rispetto  alla coltivazione delle miniere (art. 29 della legge citata),  \r\n \u0026#232; infatti estesa anche alle cave (art. 45, ultimo comma), e pu\u0026#242;  pure  \r\n importare un intervento diretto a tutela dell\u0027interesse generale, senza  \r\n il  tramite  del  procedimento  tipico di espropriazione, qualora venga  \r\n meno la fiducia nel proprietario del  fondo  (sentenza  n.  20  del  28  \r\n febbraio 1967).                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In quanto alla salvaguardia dei diritti del proprietario stesso, la  \r\n Corte  aveva  pure  avuto  occasione  di esprimere il proprio pensiero,  \r\n affermando che la legge pu\u0026#242; non disporre indennizzi quando i modi ed i  \r\n limiti che essa  segna,  nell\u0027ambito  della  garanzia  accordata  dalla  \r\n Costituzione,  attengano  al  regime  di  appartenenza    o  ai modi di  \r\n godimento dei beni in generale, o di intere categorie di  beni,  ovvero  \r\n quando  essa regoli la situazione che i beni stessi presentino rispetto  \r\n a beni o ad interessi della pubblica  amministrazione,  sempre  che  la  \r\n legge  sia  destinata  alla  generalit\u0026#224;  dei  soggetti,  i cui beni si  \r\n trovino in date situazioni, e salva la possibilit\u0026#224;  di  accertare  con  \r\n singoli  atti  amministrativi l\u0027esistenza di tali situazioni rispetto a  \r\n singoli soggetti ed a singoli beni.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte stessa precisava per\u0026#242;, che se le imposizioni non  abbiano  \r\n carattere generale ed obiettivo, e comportino un sacrificio per singoli  \r\n soggetti   e   gruppi   di   soggetti,   si   prospetta   il   problema  \r\n dell\u0027indennizzabilit\u0026#224;; ed aggiungeva che si deve attribuire  carattere  \r\n espropriativo  anche  all\u0027atto,  il  quale  imponga tali limitazioni da  \r\n svuotare  di  contenuto  il  diritto  di  propriet\u0026#224;,  incidendo  tanto  \r\n profondamente  sul  godimento  del  bene, da renderlo inutilizzabile in  \r\n rapporto alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una  \r\n penetrante incisione del suo valore di scambio (sentenza n.  6  del  19  \r\n gennaio 1966).                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tali  principi  fondamentali  consentono  di risolvere le questioni  \r\n sollevate dal tribunale di Montepulciano con l\u0027ordinanza di  rimessione  \r\n che  ha  dato  luogo al presente giudizio, ove si interpretino le norme  \r\n contenute negli artt. 10 e 19 della legge mineraria alla stregua  della  \r\n giurisprudenza della Corte.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  da  escludere anzitutto che nella fase preliminare  di ricerca,  \r\n regolata dagli articoli  10  e  seguenti  della  legge,  si  attui  una  \r\n espropriazione  dei  beni in questione, come ha sostenuto la difesa del  \r\n Rossi; e si deve ritenere esatta l\u0027asserzione della Avvocatura generale  \r\n dello Stato, che le limitazioni alla propriet\u0026#224; privata stabilite dalle  \r\n citate  disposizioni  della  legge  mineraria   hanno   carattere   non  \r\n permanente,  ma temporaneo, posto che nella ipotesi in cui occorra dare  \r\n corso ad opere permanenti  dovranno  applicarsi  le  normali  procedure  \r\n previste  dalla  legge  di  espropriazione  25 giugno 1865, n. 2359, la  \r\n quale \u0026#232; espressamente richiamata dall\u0027art.  32, primo comma, del  R.D.  \r\n 29 luglio 1927, n. 1443, in questione.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  anche  vero  che  il  citato art. 10, dopo avere disposto che i  \r\n possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale  si  riferisce  il  \r\n permesso  non  possono  opporsi ai lavori di ricerca, soggiunge che \"\u0026#232;  \r\n fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai  lavori  \r\n di  ricerca\"  e che \"il proprietario del terreno soggetto alle ricerche  \r\n ha facolt\u0026#224; di  esigere  una  cauzione\",  la  cui  misura  pu\u0026#242;  essere  \r\n concordata fra le parti o, in mancanza di accordo, stabilita d\u0027ufficio,  \r\n provvisoriamente  dall\u0027ingegnere capo del distretto minerario, sentito,  \r\n ove occorra, l\u0027avviso di un perito; e in tal caso il ricercatore potr\u0026#224;  \r\n dare esecuzione ai lavori solo dopo avere eseguito il deposito.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In quanto all\u0027art.  19  della  suddetta  legge  mineraria  si  deve  \r\n osservare  poi  che  esso,  integrando  le disposizioni del primo comma  \r\n dell\u0027art. 10 per quanto concerne le attivit\u0026#224; successive al decreto  di  \r\n concessione, stabilisce che \"i possessori dei fondi non possono opporsi  \r\n alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla  \r\n apposizione  dei  termini relativi ed ai lavori di coltivazione, \"salvo  \r\n il diritto alle indennit\u0026#224; spettanti per gli eventuali danni\".           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  possono  ricordare  del  resto  anche  altre disposizioni della  \r\n stessa legge, che offrono ulteriori  garanzie  agli  interessati,  come  \r\n l\u0027art.  31,  a norma del quale \"il concessionario \u0026#232; tenuto a risarcire  \r\n ogni danno  derivante  dall\u0027esercizio  della  miniera\"  e  \"per  quanto  \r\n riguarda  la  prestazione  di eventuale cauzione, si osservano le norme  \r\n stabilite nell\u0027art. 10 (riferito sopra)\".                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se si confrontano poi le disposizioni  vigenti  in  materia  con  i  \r\n principi  generali  definiti  dalla  Corte nelle sentenze sopra citate,  \r\n appare evidente  che  tali  disposizioni  non  si  possono  considerare  \r\n costituzionalmente  illegittime,  in  quanto  risultano  sufficienti  a  \r\n contemperare l\u0027interesse pubblico con quello dei privati.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori  \r\n e, a garanzia della osservanza di tale dovere, di prestare una adeguata  \r\n cauzione prima ancora dell\u0027inizio dei lavori  stessi,  sembra  tutelare  \r\n sufficientemente  il  titolare  del fondo, il quale deve pure ammettere  \r\n che la ricerca  e  la  coltivazione  di  giacimenti,  la  cui  scoperta  \r\n potrebbe  recare  notevoli utilit\u0026#224; all\u0027economia nazionale, non possono  \r\n essere rimesse esclusivamente alla sua discrezione. Si  deve  ricordare  \r\n infine  che, a norma dell\u0027art. 45 della citata legge mineraria, le cave  \r\n e le torbiere sono lasciate  in  disponibilit\u0026#224;  del  proprietario  del  \r\n suolo e che l\u0027ingegnere capo del distretto minerario pu\u0026#242; dare ad altri  \r\n la  concessione relativa solo quando il proprietario non intraprenda la  \r\n coltivazione e non vi dia sufficiente sviluppo, previa  la  prefissione  \r\n di  un  termine  e  la  scadenza  infruttuosa  di  questo.  Contro tale  \r\n provvedimento \u0026#232; poi ammesso il  ricorso  gerarchico  al  Ministro  per  \r\n l\u0027industria,  il  commercio e l\u0027artigianato, il quale decide sentito il  \r\n Consiglio superiore delle miniere.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il fatto, infine, che al proprietario viene corrisposto  il  valore  \r\n degli  impianti,  dei  lavori  utilizzabili  e  del  materiale estratto  \r\n disponibile presso la cava o la torbiera, conferma la  conclusione  che  \r\n il  legislatore  non  ha  inteso  affatto  trascurare gli interessi dei  \r\n titolari dei fondi, ma solo contemperarli con quelli generali, che  non  \r\n possono evidentemente essere del tutto subordinati ai primi.             \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n degli artt. 10 e 19 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato  dalla  \r\n legge  7  novembre  1941,  n.  1360  (legge  mineraria), in riferimento  \r\n all\u0027art.  42, terzo comma, della Costituzione, proposta  dal  Tribunale  \r\n di Montepulciano con ordinanza 14  giugno 1966.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - ANTONINO  PAPALDO  \r\n                                   -  NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -  \r\n                                   MICHELE  FRAGALI - COSTANTINO MORTATI  \r\n                                   -  GIUSEPPE  CHIARELLI   -   GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204;  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  \r\n                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4723","titoletto":"SENT.  119/67.  MINIERE  - PERMESSO DI  RICERCA  E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE  -  ARTT.  10 E 19 DEL R.D. 29 LUGLIO 1927, N. 1443, MODIFICATO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1941, N. 1360 (LEGGE MINERARIA) - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE  DEL PROPRIETARIO DEL FONDO    COMPRESO  NEL  PERIMETRO  DI  CONCESSIONE  -  VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 42, TERZO COMMA, COST.. - ESCLUSIONE.","testo":"E\u0027  da  escludere che nella fase preliminare di ricerca mineraria regolata dagli artt. 10 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificata   dalla   legge   7  novembre  1941,  n.  1360  (legge mineraria),  si  attui  l\u0027espropriazione  del  fondo compreso nel perimetro  dei  lavori  di  ricerca, dato il carattere temporaneo della limitazione alla proprieta\u0027 privata. D\u0027altro  canto,  l\u0027obbligo  del  ricercatore di risarcire i danni cagionati  dai  lavori e di prestare a tal fine adeguata cauzione al  proprietario del fondo, al quale deve pure essere corrisposto il  valore  degli  impianti e del materiale disponibile presso la cava  e  torbiera,  sta  a  dimostrare  che il legislatore non ha inteso   trascurare  gli  interessi  del  proprietario,  ma  solo contemperarli  con  quelli  generali,  che non possono essere del tutto subordinati ai primi.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"29/07/1927","numero":"1443","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1443~art10"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1519","autore":"BENUSSI F.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto minerario","anno_rivista":"1969","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"47","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1544","autore":"LUCIANI M.","titolo":"CORTE COSTITUZIONALE E PROPRIETA\u0027 PRIVATA.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1369","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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