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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 10 e 19 \r\n del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla legge 7 novembre \r\n 1941, n. 1360 (legge mineraria), promosso con ordinanza emessa il 14 \r\n giugno 1966 dal Tribunale di Montepulciano nel procedimento civile \r\n vertente tra Rossi Galliano e la Societ\u0026#224; acque radioattive del Bagno \r\n Santo di Sarteano, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1966 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 12 \r\n novembre 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri e di costituzione di Rossi Galliano; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Ignazio Orecchio, per il Rossi, ed il sostituto \r\n avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa il 14 giugno 1966 dal Tribunale di \r\n Montepulciano, nel procedimento civile vertente tra Rossi Galliano e la \r\n Societ\u0026#224; acque radioattive del Bagno Santo di Sarteano, veniva rimessa \r\n a questa Corte la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. \r\n 10 e 19 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla legge 7 \r\n novembre 1941, n. 1360 (cosiddetta \"legge mineraria\"), limitatamente \r\n alla parte in cui viene imposto un pati a carico dei proprietari dei \r\n terreni compresi nel perimetro di ricerca e di concessione mineraria, \r\n in relazione all\u0027art. 42, terzo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata notificata alle parti in causa ed \u0026#232; stata \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a norma di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In detta ordinanza il Tribunale ha escluso che la causa ad esso \r\n sottoposta, concernente i provvedimenti amministrativi con i quali era \r\n stato concesso alla Societ\u0026#224; acque radioattive del Bagno Santo di \r\n Sarteano il permesso di ricerca su un terreno di propriet\u0026#224; del \r\n Rossi, potesse essere risolta alla stregua della legge 16 luglio 1916, \r\n n. 947, e del relativo regolamento di esecuzione 28 settembre 1919, n. \r\n 1924, in quanto tale normativa darebbe disciplina unicamente alla \r\n ipotesi di apertura, di esercizio di stabilimenti termali, nonch\u0026#233; di \r\n vendita delle acque minerali naturali ed artificiali, prescrivendo che \r\n in tali casi \u0026#232; necessario, rispettivamente, un provvedimento \r\n autorizzativo del prefetto e del Ministro dell\u0027interno per l\u0027esercizio \r\n delle predette attivit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale ha ritenuto pertanto che il caso in questione rientri \r\n nella disciplina normativa del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato \r\n dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360, che ha quale oggetto, tra \r\n l\u0027altro, le concessioni di coltivazione e di ricerca delle acque \r\n minerali o termali (art. 2, secondo comma, lett. E), ed ha sollevato la \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 10 e 19 di tale \r\n legge, i quali, rispettivamente, da un lato imporrebbero un pati ai \r\n proprietari dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il \r\n permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, e quindi \r\n comprimerebbero il diritto di propriet\u0026#224; dei terreni compresi nel \r\n perimetro, dall\u0027altro non prevederebbero per tale sacrificio alcun \r\n indennizzo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza aggiunge che la questione sollevata \u0026#232; rilevante agli \r\n effetti della decisione della causa principale in corso, in quanto, ove \r\n si ritenesse che \u0026#232; illegittima la mancata previsione dell\u0027indennizzo \r\n per la soppressione di una facolt\u0026#224; contenuta nel diritto soggettivo di \r\n propriet\u0026#224;, verrebbe meno la norma che attribuisce al concessionario il \r\n diritto di compiere lavori di ricerca e di coltivazione nel fondo \r\n compreso nel perimetro di concessione. Sulla base di un confronto fra \r\n le norme denunciate e l\u0027art. 42, terzo comma, della Costituzione, il \r\n Tribunale conclude infine che la questione non pu\u0026#242; considerarsi \r\n manifestamente infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti il signor \r\n Galliano Rossi ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle deduzioni depositate in cancelleria la difesa del Rossi \r\n premette di non condividere il convincimento del tribunale di \r\n Montepulciano circa l\u0027applicabilit\u0026#224; al caso concreto della legge \r\n mineraria, trattandosi di una sorgente, regolata \"da secoli\" come \r\n acqua pubblica, che sarebbe divenuta oggetto di concessione mineraria, \r\n con costituzione di un ampio comprensorio, ma sarebbe poi stata invece \r\n utilizzata per alimentare uno stabilimento balneare, cio\u0026#232; per scopi \r\n che nulla hanno a che vedere con la legge mineraria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Condivide invece la conclusione, secondo la quale si \u0026#232; in presenza \r\n di un caso di espropriazione, e si richiama ad una sentenza di questa \r\n Corte (n. 6 del 20 gennaio 1966), nella quale venne chiarita l\u0027ampiezza \r\n di tale concetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sostiene poi che, nel caso in questione, la limitazione alla \r\n propriet\u0026#224; privata non deriverebbe soltanto dai due articoli denunciati \r\n dal tribunale, perch\u0026#233; questi si riconnetterebbero tanto alle norme che \r\n istituiscono il comprensorio, quanto a quella che dichiara di pubblica \r\n utilit\u0026#224; tutte le opere successive. Conclude quindi augurandosi che, ai \r\n sensi e per gli effetti dell\u0027art. 27 della legge n. 87 dell\u002711 marzo \r\n 1953, la Corte estenda la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale anche alle altre norme della legge mineraria da essa \r\n citate (artt. 18, lett. C, e 32, primo comma). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto di \r\n intervento, nel quale si osserva che i limiti imposti alla propriet\u0026#224; \r\n privata con gli artt. 10 e 19 della legge mineraria hanno lo scopo di \r\n assicurare una funzione sociale, quale \u0026#232; la valorizzazione del \r\n sottosuolo minerario, in armonia con il precetto sancito dal secondo \r\n comma dell\u0027art. 42 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In quanto al disposto degli articoli citati, si rileva che la \r\n limitazione alla propriet\u0026#224; privata nel corso della ricerca ha \r\n carattere solo temporaneo, mentre nella ipotesi che occorra invece dar \r\n corso ad opere permanenti, queste non si sottraggono alla regola della \r\n dichiarazione di pubblica utilit\u0026#224; ed alla conseguente procedura di \r\n normale espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, l\u0027Avvocatura dello Stato richiama l\u0027attenzione sul fatto \r\n che l\u0027art. 10 citato sopra stabilisce l\u0027obbligo del ricercatore di \r\n prestare cauzione e di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca, \r\n istituendo anche una rapida procedura per il deposito di una congrua \r\n somma a titolo provvisorio, mentre l\u0027art. 19 fa epressamente salvo il \r\n diritto alle indennit\u0026#224; spettanti ai proprietari per i danni subiti in \r\n conseguenza della concessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Entrambe le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni, \r\n richiamando anche altre decisioni della Corte, e insistito nelle \r\n conclusioni gi\u0026#224; formulate, tanto nelle rispettive memorie depositate \r\n nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1967, quanto nella \r\n discussione in pubblica udienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come risulta dalla esposizione dei fatti della causa, il Tribunale \r\n di Montepulciano ha ritenuto di dover fare richiamo alla disciplina \r\n normativa contenuta nel R.D. n. 1443 del 29 luglio 1927, modificata \r\n poi dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360, ed ha limitato l\u0027ambito delle \r\n questioni sottoposte al giudizio della Corte costituzionale agli artt. \r\n 10 e 19 della legge stessa, osservando che la mancata previsione di un \r\n indennizzo, in relazione alla soppressione di una facolt\u0026#224; contenuta \r\n nel diritto di propriet\u0026#224;, potrebbe importare la illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale della norma, la quale prevede il diritto di compiere \r\n lavori di ricerca e di coltivazione nel fondo compreso nel perimetro di \r\n concessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ha gi\u0026#224; avuto altre occasioni di pronunciarsi in materia \r\n di legislazione mineraria, precisando gli aspetti di pubblico interesse \r\n inerenti alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle miniere, \r\n in relazione ai quali aspetti essa ha affermato che, pur dovendosi \r\n considerare sproporzionata una sottrazione originaria del bene al \r\n proprietario del fondo, si deve ritenere congrua l\u0027assegnazione di un \r\n limite al diritto di questi, e che, mentre si pu\u0026#242; riconoscere che \r\n l\u0027iniziativa privata potrebbe bene attendere alla realizzazione \r\n dell\u0027interesse generale, tale diritto convive tuttavia con un potere \r\n della pubblica amministrazione, cos\u0026#236; che la coltivazione delle cave \u0026#232; \r\n assoggettata alla vigilanza di questa. Tale vigilanza, prescritta \r\n rispetto alla coltivazione delle miniere (art. 29 della legge citata), \r\n \u0026#232; infatti estesa anche alle cave (art. 45, ultimo comma), e pu\u0026#242; pure \r\n importare un intervento diretto a tutela dell\u0027interesse generale, senza \r\n il tramite del procedimento tipico di espropriazione, qualora venga \r\n meno la fiducia nel proprietario del fondo (sentenza n. 20 del 28 \r\n febbraio 1967). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In quanto alla salvaguardia dei diritti del proprietario stesso, la \r\n Corte aveva pure avuto occasione di esprimere il proprio pensiero, \r\n affermando che la legge pu\u0026#242; non disporre indennizzi quando i modi ed i \r\n limiti che essa segna, nell\u0027ambito della garanzia accordata dalla \r\n Costituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di \r\n godimento dei beni in generale, o di intere categorie di beni, ovvero \r\n quando essa regoli la situazione che i beni stessi presentino rispetto \r\n a beni o ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la \r\n legge sia destinata alla generalit\u0026#224; dei soggetti, i cui beni si \r\n trovino in date situazioni, e salva la possibilit\u0026#224; di accertare con \r\n singoli atti amministrativi l\u0027esistenza di tali situazioni rispetto a \r\n singoli soggetti ed a singoli beni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte stessa precisava per\u0026#242;, che se le imposizioni non abbiano \r\n carattere generale ed obiettivo, e comportino un sacrificio per singoli \r\n soggetti e gruppi di soggetti, si prospetta il problema \r\n dell\u0027indennizzabilit\u0026#224;; ed aggiungeva che si deve attribuire carattere \r\n espropriativo anche all\u0027atto, il quale imponga tali limitazioni da \r\n svuotare di contenuto il diritto di propriet\u0026#224;, incidendo tanto \r\n profondamente sul godimento del bene, da renderlo inutilizzabile in \r\n rapporto alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una \r\n penetrante incisione del suo valore di scambio (sentenza n. 6 del 19 \r\n gennaio 1966). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tali principi fondamentali consentono di risolvere le questioni \r\n sollevate dal tribunale di Montepulciano con l\u0027ordinanza di rimessione \r\n che ha dato luogo al presente giudizio, ove si interpretino le norme \r\n contenute negli artt. 10 e 19 della legge mineraria alla stregua della \r\n giurisprudenza della Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; da escludere anzitutto che nella fase preliminare di ricerca, \r\n regolata dagli articoli 10 e seguenti della legge, si attui una \r\n espropriazione dei beni in questione, come ha sostenuto la difesa del \r\n Rossi; e si deve ritenere esatta l\u0027asserzione della Avvocatura generale \r\n dello Stato, che le limitazioni alla propriet\u0026#224; privata stabilite dalle \r\n citate disposizioni della legge mineraria hanno carattere non \r\n permanente, ma temporaneo, posto che nella ipotesi in cui occorra dare \r\n corso ad opere permanenti dovranno applicarsi le normali procedure \r\n previste dalla legge di espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359, la \r\n quale \u0026#232; espressamente richiamata dall\u0027art. 32, primo comma, del R.D. \r\n 29 luglio 1927, n. 1443, in questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; anche vero che il citato art. 10, dopo avere disposto che i \r\n possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il \r\n permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca, soggiunge che \"\u0026#232; \r\n fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori \r\n di ricerca\" e che \"il proprietario del terreno soggetto alle ricerche \r\n ha facolt\u0026#224; di esigere una cauzione\", la cui misura pu\u0026#242; essere \r\n concordata fra le parti o, in mancanza di accordo, stabilita d\u0027ufficio, \r\n provvisoriamente dall\u0027ingegnere capo del distretto minerario, sentito, \r\n ove occorra, l\u0027avviso di un perito; e in tal caso il ricercatore potr\u0026#224; \r\n dare esecuzione ai lavori solo dopo avere eseguito il deposito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In quanto all\u0027art. 19 della suddetta legge mineraria si deve \r\n osservare poi che esso, integrando le disposizioni del primo comma \r\n dell\u0027art. 10 per quanto concerne le attivit\u0026#224; successive al decreto di \r\n concessione, stabilisce che \"i possessori dei fondi non possono opporsi \r\n alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla \r\n apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, \"salvo \r\n il diritto alle indennit\u0026#224; spettanti per gli eventuali danni\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si possono ricordare del resto anche altre disposizioni della \r\n stessa legge, che offrono ulteriori garanzie agli interessati, come \r\n l\u0027art. 31, a norma del quale \"il concessionario \u0026#232; tenuto a risarcire \r\n ogni danno derivante dall\u0027esercizio della miniera\" e \"per quanto \r\n riguarda la prestazione di eventuale cauzione, si osservano le norme \r\n stabilite nell\u0027art. 10 (riferito sopra)\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se si confrontano poi le disposizioni vigenti in materia con i \r\n principi generali definiti dalla Corte nelle sentenze sopra citate, \r\n appare evidente che tali disposizioni non si possono considerare \r\n costituzionalmente illegittime, in quanto risultano sufficienti a \r\n contemperare l\u0027interesse pubblico con quello dei privati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori \r\n e, a garanzia della osservanza di tale dovere, di prestare una adeguata \r\n cauzione prima ancora dell\u0027inizio dei lavori stessi, sembra tutelare \r\n sufficientemente il titolare del fondo, il quale deve pure ammettere \r\n che la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la cui scoperta \r\n potrebbe recare notevoli utilit\u0026#224; all\u0027economia nazionale, non possono \r\n essere rimesse esclusivamente alla sua discrezione. Si deve ricordare \r\n infine che, a norma dell\u0027art. 45 della citata legge mineraria, le cave \r\n e le torbiere sono lasciate in disponibilit\u0026#224; del proprietario del \r\n suolo e che l\u0027ingegnere capo del distretto minerario pu\u0026#242; dare ad altri \r\n la concessione relativa solo quando il proprietario non intraprenda la \r\n coltivazione e non vi dia sufficiente sviluppo, previa la prefissione \r\n di un termine e la scadenza infruttuosa di questo. Contro tale \r\n provvedimento \u0026#232; poi ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per \r\n l\u0027industria, il commercio e l\u0027artigianato, il quale decide sentito il \r\n Consiglio superiore delle miniere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il fatto, infine, che al proprietario viene corrisposto il valore \r\n degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto \r\n disponibile presso la cava o la torbiera, conferma la conclusione che \r\n il legislatore non ha inteso affatto trascurare gli interessi dei \r\n titolari dei fondi, ma solo contemperarli con quelli generali, che non \r\n possono evidentemente essere del tutto subordinati ai primi. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 10 e 19 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla \r\n legge 7 novembre 1941, n. 1360 (legge mineraria), in riferimento \r\n all\u0027art. 42, terzo comma, della Costituzione, proposta dal Tribunale \r\n di Montepulciano con ordinanza 14 giugno 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4723","titoletto":"SENT. 119/67. MINIERE - PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE - ARTT. 10 E 19 DEL R.D. 29 LUGLIO 1927, N. 1443, MODIFICATO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1941, N. 1360 (LEGGE MINERARIA) - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO COMPRESO NEL PERIMETRO DI CONCESSIONE - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 42, TERZO COMMA, COST.. - ESCLUSIONE.","testo":"E\u0027 da escludere che nella fase preliminare di ricerca mineraria regolata dagli artt. 10 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificata dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360 (legge mineraria), si attui l\u0027espropriazione del fondo compreso nel perimetro dei lavori di ricerca, dato il carattere temporaneo della limitazione alla proprieta\u0027 privata. D\u0027altro canto, l\u0027obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori e di prestare a tal fine adeguata cauzione al proprietario del fondo, al quale deve pure essere corrisposto il valore degli impianti e del materiale disponibile presso la cava e torbiera, sta a dimostrare che il legislatore non ha inteso trascurare gli interessi del proprietario, ma solo contemperarli con quelli generali, che non possono essere del tutto subordinati ai primi.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"29/07/1927","numero":"1443","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1443~art10"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1519","autore":"BENUSSI F.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto minerario","anno_rivista":"1969","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"47","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1544","autore":"LUCIANI M.","titolo":"CORTE COSTITUZIONALE E PROPRIETA\u0027 PRIVATA.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1369","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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