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R., con ordinanza del 19 marzo 2020, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 marzo 2020 (reg. ord. n. 189 del 2020), il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non pu\u0026#242; essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sull\u0026#8217;esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), con riferimento al delitto di cui all\u0026#8217;art. 291-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), per contrasto con gli artt. 3 (recte: art. 3, primo comma) e 27 (recte: art. 27, terzo comma), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo premette che il procedimento attiene all\u0026#8217;istanza di revoca dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, irrogata per il delitto di trasporto di tabacchi lavorati esteri del peso di chilogrammi 195,2, occultati all\u0026#8217;interno di un autoveicolo, con l\u0026#8217;aggravante di aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato e con recidiva reiterata specifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda che il difensore, subordinatamente all\u0026#8217;istanza di revoca dell\u0026#8217;ordine di carcerazione, ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., richiamando il parere favorevole reso dal medesimo ufficio del pubblico ministero in altro procedimento di esecuzione. Il giudice a quo osserva che l\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;istanza di revoca \u0026#232; precluso da tale norma, la quale vieta di disporre la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., tra i quali \u0026#232; compreso il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata comporta, infatti, un pi\u0026#249; grave trattamento in tema di esecuzione della detenzione non superiore a quattro anni, nonostante il titolo di reato e la pena breve irrogata, ed impedisce al condannato di accedere \u0026#8220;da libero\u0026#8221;, come previsto dall\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., alle misure alternative, salve le valutazioni di merito del tribunale di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo dubita, quindi, della compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. In particolare, l\u0026#8217;ipotesi aggravata del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, indicata dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, dovrebbe differenziarsi nelle modalit\u0026#224; di esecuzione della pena dalle ipotesi invece contemplate nel comma 2 dello stesso articolo, che costituiscono aggravanti ad effetto speciale, ricollegate all\u0026#8217;uso di armi, alla presenza di pi\u0026#249; persone e agli ostacoli o violenza opposta agli organi di polizia giudiziaria, nonch\u0026#233; al collegamento con reati contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione o a circuiti finanziari e societari dediti al riciclaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eStante la diversit\u0026#224; delle condotte e del correlato allarme sociale dei reati di contrabbando, il giudice a quo evidenzia che il delitto di cui all\u0026#8217;art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 non richiede necessariamente l\u0026#8217;esistenza di una stabile organizzazione criminale, ma pu\u0026#242; essere realizzato anche con condotte estemporanee, di limitato impatto ed \u0026#232; ben diverso da quei reati che sacrificano il patrimonio, la libert\u0026#224; e la vita delle vittime, pure ricompresi nella \u0026#8220;seconda fascia\u0026#8221; dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata determinerebbe altres\u0026#236; un ingiustificato deteriore trattamento tra le diverse fattispecie di detenzione e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonch\u0026#233; rispetto ad altre pi\u0026#249; gravi fattispecie, come la detenzione e lo spaccio di droghe pesanti, non interessate dal divieto (se non aggravate dall\u0026#8217;ingente quantit\u0026#224; ex art. 80, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187;), o i delitti di rapina ed estorsione, parimenti non interessati \u0026#8211; nelle forme non aggravate \u0026#8211; dal divieto di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Napoli richiama le sentenze n. 253 del 2019 e n. 125 del 2016 di questa Corte e sostiene che la disposizione censurata si fonderebbe, appunto, su di una \u0026#171;aprioristica presunzione di pericolosit\u0026#224;, oltrepassando il limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative\u0026#187;, colpendo anche chi abbia commesso un reato di modesta gravit\u0026#224; e abbia riportato condanna a una pena detentiva breve, come il condannato nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la presunzione del collegamento con organizzazioni criminali rimarrebbe vieppi\u0026#249; esclusa, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;aggravante generica \u0026#232; stata elisa dal giudice del merito in sede di bilanciamento con l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62-bis del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La disposizione in parola violerebbe anche l\u0026#8217;art 27, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; sarebbe irragionevole applicare la modalit\u0026#224; intramuraria di esecuzione della pena a prescindere da ogni valutazione in concreto del percorso di emenda intrapreso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, nel caso di specie, il giudice di merito ha irrogato la pena considerando l\u0026#8217;entit\u0026#224; della condotta, valutando condizioni soggettive e oggettive, nel mentre la prognosi di pericolosit\u0026#224; di recidiva era stata gi\u0026#224; compiuta nella fase cautelare mediante l\u0026#8217;applicazione della misura dell\u0026#8217;obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta di ricomprendere il delitto di cui all\u0026#8217;art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 nel novero dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena, in quanto rientrante nella \u0026#8220;seconda fascia\u0026#8221; dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., non rivelerebbe i vizi lamentati dal Tribunale di Napoli, in considerazione dell\u0026#8217;ipotesi aggravata di contrabbando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto di intervento richiama la sentenza n. 216 del 2019 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 19 marzo 2020 (reg. ord. n. 189 del 2020), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non pu\u0026#242; essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sull\u0026#8217;esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), con riferimento al delitto di cui all\u0026#8217;art. 291-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), per contrasto con gli artt. 3 (recte: art. 3, primo comma) e 27 (recte: art. 27, terzo comma) della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il procedimento a quo concerne l\u0026#8217;istanza di revoca dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, irrogata per il delitto di trasporto di tabacchi lavorati esteri del peso di chilogrammi 195,2, occultati all\u0026#8217;interno di un autoveicolo, con l\u0026#8217;aggravante di aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato e con recidiva reiterata specifica. L\u0026#8217;accoglimento di detta istanza di revoca sarebbe precluso dalla norma censurata, la quale vieta di disporre la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., tra i quali \u0026#232; compreso il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. comporterebbe un pi\u0026#249; grave trattamento esecutivo della pena della reclusione non superiore a quattro anni e impedirebbe al condannato di accedere \u0026#8220;da libero\u0026#8221;, come previsto dall\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., alle misure alternative, salve le valutazioni di merito del tribunale di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Napoli dubita, quindi, della compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;ipotesi aggravata del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, prevista dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, dovrebbe differenziarsi nelle modalit\u0026#224; di esecuzione della pena dalle ipotesi contemplate nel comma 2 dello stesso articolo, che costituiscono aggravanti ad effetto speciale, riferite all\u0026#8217;uso di armi, alla presenza di pi\u0026#249; persone e agli ostacoli o violenza opposta agli organi di polizia giudiziaria, nonch\u0026#233; al collegamento con reati contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione o a circuiti finanziari e societari dediti al riciclaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTenuto conto della diversit\u0026#224; delle condotte e del correlato allarme sociale dei reati di contrabbando, il giudice a quo evidenzia che il delitto di cui all\u0026#8217;art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 non richiede necessariamente l\u0026#8217;esistenza di una stabile organizzazione criminale, ma pu\u0026#242; essere realizzato anche con condotte estemporanee, di limitato impatto, ed \u0026#232; ben diverso da quei reati che sacrificano il patrimonio, la libert\u0026#224; e la vita delle vittime, pure ricompresi nella \u0026#8220;seconda fascia\u0026#8221; dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata determinerebbe altres\u0026#236; un ingiustificato deteriore trattamento tra le diverse fattispecie di detenzione e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonch\u0026#233; rispetto ad altre pi\u0026#249; gravi fattispecie, quali la detenzione e lo spaccio di droghe pesanti, non interessate dal divieto (se non aggravate dall\u0026#8217;ingente quantit\u0026#224; ex art. 80, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187;), o i delitti di rapina ed estorsione, parimenti non interessati \u0026#8211; nelle forme non aggravate \u0026#8211; dal divieto di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Napoli sostiene che la norma censurata si fonderebbe su di una aprioristica presunzione di pericolosit\u0026#224;, oltrepassando il limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, giacch\u0026#233; colpisce anche chi abbia commesso un reato di modesta gravit\u0026#224; e abbia riportato condanna a una pena detentiva breve, come il soggetto condannato nel giudizio a quo. Nella specie, la presunzione del collegamento con organizzazioni criminali dovrebbe ritenersi esclusa in quanto l\u0026#8217;aggravante comune \u0026#232; stata elisa dal giudice del merito in sede di bilanciamento con le attenuanti generiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la disposizione in parola violerebbe anche l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; sarebbe irragionevole applicare la modalit\u0026#224; esecutiva carceraria a prescindere da ogni valutazione in concreto del percorso di emenda intrapreso, dovendosi tener presente che il giudice di merito ha irrogato la pena considerando l\u0026#8217;entit\u0026#224; della condotta e valutando condizioni soggettive e oggettive; la prognosi di pericolosit\u0026#224; di recidiva, del resto, era stata gi\u0026#224; compiuta nella fase cautelare con l\u0026#8217;applicazione della misura dell\u0026#8217;obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. ha gi\u0026#224; in pi\u0026#249; occasioni formato oggetto di esame da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza n. 166 del 2010 ha rilevato che la disposizione, nella parte in cui prevede che la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione delle pene detentive brevi, secondo la regola fissata dal comma 5 del medesimo art. 656, non possa essere disposta \u0026#171;nei confronti dei condannati per i delitti di cui all\u0026#8217;art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni\u0026#187;, costituisce un vincolo per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del pubblico ministero, posto \u0026#171;in funzione della presunzione di pericolosit\u0026#224; che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo appena citato\u0026#187;. La medesima ordinanza ha tuttavia precisato che spetta poi al tribunale di sorveglianza \u0026#171;la valutazione delle istanze di condannati, i quali, dopo l\u0026#8217;ordine di carcerazione e l\u0026#8217;eventuale provvedimento sospensivo che pu\u0026#242; accompagnarlo, chiedano l\u0026#8217;accesso a forme alternative di esecuzione della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con la sentenza n. 125 del 2016 \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.), dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che non pu\u0026#242; essere disposta la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo, attesa la ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento con la rapina. Ribadendo che tale disposizione, nel prevedere il divieto della sospensione dell\u0026#8217;esecuzione prevista dal comma 5 dello stesso articolo, si fonda su una \u0026#171;presunzione di pericolosit\u0026#224;\u0026#187; dei condannati per i delitti compresi nel catalogo dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., questa sentenza ha condiviso la censura del giudice rimettente, secondo cui gli indici di pericolosit\u0026#224; che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina (non inserita nel citato catalogo). La denunciata disparit\u0026#224; di trattamento, si \u0026#232; osservato, non trova giustificazione, in quanto le caratteristiche dei due reati posti in comparazione non consentono di assegnare all\u0026#8217;autore di un furto con strappo una pericolosit\u0026#224; maggiore di quella riscontrabile nell\u0026#8217;autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La sentenza n. 216 del 2019 ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione di cui al comma 5 del medesimo articolo non pu\u0026#242; essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione. Dopo aver escluso la irragionevolezza del differente trattamento previsto per i condannati per furto in abitazione rispetto a chi sia stato condannato per rapina semplice o per furto con strappo, ovvero per altre ipotesi di furto aggravato o pluriaggravato, la citata sentenza n. 216 del 2019, quanto alla dedotta violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena sancito dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., ha evidenziato che l\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. non esclude la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilit\u0026#224; di concedergli i benefici previsti dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario. Tale valutazione resta, infatti, demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell\u0026#8217;apposita istanza, che il medesimo condannato pu\u0026#242; comunque presentare una volta passata in giudicato la sentenza che lo riguarda. Se, allora, \u0026#232; indubbio che il meccanismo di sospensione automatica dell\u0026#8217;ordine di esecuzione di cui all\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen. sia anche funzionale a evitare l\u0026#8217;inutile ingresso nel sistema penitenziario di condannati che potrebbero essere ammessi a misure alternative sin dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;esecuzione della pena, non pu\u0026#242; d\u0026#8217;altra parte negarsi un \u0026#171;margine di discrezionalit\u0026#224; del legislatore, sempre entro i limiti segnati dalla non manifesta irragionevolezza, nella definizione delle categorie di detenuti che di tale meccanismo possono beneficiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon di meno, nella sentenza n. 216 del 2019 questa Corte ha ritenuto necessario segnalare al legislatore \u0026#171;l\u0026#8217;incongruenza cui pu\u0026#242; dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non \u0026#232; prevista la sospensione dell\u0026#8217;ordine di carcerazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ai quali \u0026#8211; tuttavia \u0026#8211; la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilit\u0026#224; di accedere a talune misure alternative sin dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;esecuzione della pena: come, per l\u0026#8217;appunto, i condannati per i reati elencati dall\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., diversi da quelli di cui all\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. (per i quali l\u0026#8217;accesso ai benefici penitenziari \u0026#232; invece subordinato a specifiche stringenti condizioni). Ci\u0026#242;, in particolare, in relazione al rischio \u0026#8211; specialmente accentuato nel caso di pene detentive di breve durata, peraltro indicative di solito di una minore pericolosit\u0026#224; sociale del condannato \u0026#8211; che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali conclusioni si trovano ribadite nell\u0026#8217;ordinanza n. 67 del 2020, con la quale sono state dichiarate manifestamente infondate questioni identiche a quelle esaminate nella sentenza n. 216 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Di particolare rilievo \u0026#232;, poi, nella ricognizione della giurisprudenza di questa Corte in materia di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena, la sentenza n. 41 del 2018, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anzich\u0026#233; a quattro anni. In tale decisione si \u0026#232; osservato che, se il tendenziale collegamento della sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale, appartiene pur sempre alla discrezionalit\u0026#224; legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta pertanto possibile che peculiari situazioni suggeriscano al legislatore di imporre un periodo di carcerazione in attesa che l\u0026#8217;organo competente decida sull\u0026#8217;istanza di affidamento in prova. Ci\u0026#242; pu\u0026#242; dipendere, ad esempio, dalla particolare pericolosit\u0026#224; di cui, secondo il legislatore, sono indice determinati reati, pericolosit\u0026#224; alla quale si intende rispondere inizialmente con il carcere, secondo la ratio cui si ispira l\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nell\u0026#8217;indicare specifici delitti per i quali \u0026#232; esclusa la sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore pu\u0026#242; anche prendere atto che l\u0026#8217;accesso alla misura alternativa \u0026#232; soggetto a condizioni cos\u0026#236; stringenti da rendere questa eventualit\u0026#224; meramente residuale, sicch\u0026#233; appare tollerabile che venga sottoposto all\u0026#8217;esecuzione carceraria chi all\u0026#8217;esito del giudizio relativo alla misura alternativa potr\u0026#224; con estrema difficolt\u0026#224; sottrarsi alla detenzione: \u0026#232; quanto (oltre che per la gravit\u0026#224; dei reati) accade, appunto, per i delitti elencati dall\u0026#8217;art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, che l\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. esclude dal beneficio della sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, deve escludersi la denunciata manifesta irragionevolezza del trattamento stabilito, quanto alla esclusione dalla possibilit\u0026#224; di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione, per chi commette fatti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nella sentenza n. 233 del 2018, questa Corte, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, in tema di trattamento sanzionatorio del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ha considerato che il maggior rigore del trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore a questo delitto, rispetto a quanto previsto per le altre violazioni doganali, trova giustificazione nel diverso disvalore di dette condotte e nel maggiore allarme sociale che tale forma di contrabbando suscita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, infatti, osservato nella citata sentenza che: \u0026#171;[i]l contrabbando di t.l.e. \u0026#232; [\u0026#8230;] fenomeno criminale che \u0026#8211; come del resto testualmente si ricavava in considerazione del tenore letterale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 50 del 1994 \u0026#8211; interseca gli interessi della criminalit\u0026#224; organizzata, allettata dagli ingenti profitti che tale iniziativa illecita garantisce immediatamente. Profitti, questi, che risultano acquisiti secondo percorsi analoghi a quelli propri di altri traffici transnazionali (inerenti agli stupefacenti, alle armi, all\u0026#8217;immigrazione clandestina), notoriamente dominati dalle organizzazioni criminali; e che costituiscono, a loro volta, l\u0026#8217;utile provvista da reimpiegare in altre iniziative, non necessariamente illecite, secondo tecniche sempre pi\u0026#249; sofisticate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, sul rilievo che le condotte sanzionate dal citato art. 291-bis sono \u0026#171;destinate a ledere l\u0026#8217;ordine e la sicurezza pubblica, ben pi\u0026#249; di quanto possa ritenersi per le altre violazioni doganali\u0026#187;, in quanto \u0026#171;sono causa di significativi danni nei confronti dello Stato, non esclusivamente limitati al profilo finanziario delle entrate non percepite\u0026#187;, la medesima sentenza ha osservato che quell\u0026#8217;intervento normativo \u0026#171;abbraccia sempre pi\u0026#249; l\u0026#8217;esigenza di reprimere adeguatamente un fenomeno criminale caratterizzato [\u0026#8230;] da una crescente recrudescenza alla luce dell\u0026#8217;ancora pi\u0026#249; marcato coinvolgimento delle organizzazioni criminali, anche sul piano internazionale, capaci di movimentare ingenti capitali e di realizzare profitti elevati su vasta scala\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In questa prospettiva, l\u0026#8217;aggravante ex art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 intende reagire alla prassi dei contrabbandieri volta all\u0026#8217;impiego di mezzi non propri (ad esempio presi a noleggio). L\u0026#8217;autore del delitto di contrabbando che utilizza un mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato, e cio\u0026#232; a persona che risulti non aver avuto alcun collegamento, n\u0026#233; diretto n\u0026#233; indiretto, con la commissione del contrabbando, dimostra maggiore pericolosit\u0026#224;, tenuto conto che al terzo \u0026#232; consentito di sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto prevedere l\u0026#8217;illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (art. 301, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, l\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 tratta in modo ragionevolmente differenziato la condotta di chi commette i fatti previsti dall\u0026#8217;art. 291-bis adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, che il comma 1 delinea come aggravante comune, e le condotte contemplate nel comma 2, le quali costituiscono circostanze aggravanti ad effetto speciale, che comportano una pena pecuniaria in misura fissa per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni. Il comma 3 dell\u0026#8217;art. 291-ter detta altres\u0026#236; una regola legale per il giudizio di bilanciamento, escludendo che le attenuanti generiche possano essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unificazione delle condotte aggravate di cui all\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 si riscontra, piuttosto, nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, come modificato dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge 19 marzo 2001, n. 92 (Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati) e dunque per effetto della ricomprensione dello stesso tra i reati della cosiddetta \u0026#8220;seconda fascia\u0026#8221; dell\u0026#8217;art. 4-bis, per i quali il legislatore subordina la possibile concessione dei benefici penitenziari al presupposto dell\u0026#8217;inesistenza di collegamenti con la criminalit\u0026#224; organizzata, terroristica o eversiva, da accertare con peculiari e tipizzate modalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricomprensione del citato art. 291-ter tra i reati della cosiddetta \u0026#8220;seconda fascia\u0026#8221; dell\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. risulta, dunque, coerente con il particolare rigore sanzionatorio che l\u0026#8217;ordinamento italiano riserva al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nell\u0026#8217;ambito dei reati doganali, allo scopo di garantire un pi\u0026#249; efficace contrasto a tale fenomeno delittuoso, ritenuto particolarmente allarmante, tanto da indurre il legislatore ad apprestare un sistema repressivo analogo a quello predisposto per i pi\u0026#249; gravi reati di criminalit\u0026#224; organizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi il censurato comma 9, lettera a), dell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen. che include in primo luogo i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit. tra quelli per i quali non opera la sospensione degli adempimenti esecutivi stabiliti per le pene brevi, in vista dell\u0026#8217;eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La presunzione di pericolosit\u0026#224; inerente a tutte le ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, che \u0026#232; a fondamento del loro inserimento tra le fattispecie incriminatrici ostative alla sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena, ai sensi dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., trova giustificazione nella comparazione delle diverse caratteristiche delle condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri semplice o aggravate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, non pu\u0026#242; ritenersi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di considerare attratte in un unico regime \u0026#8211; quanto alla inclusione nel catalogo dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit. \u0026#8211; le ipotesi aggravate del reato di cui all\u0026#8217;art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973. In particolare, la condotta descritta dall\u0026#8217;art. 291-ter, comma 1, e quindi l\u0026#8217;ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravata dall\u0026#8217;uso del mezzo altrui, pur se non accompagnata dalla predisposizione di ostacoli all\u0026#8217;attivit\u0026#224; della polizia, e pur se non caratterizzata dalla presenza di specifici pericoli per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica (fattispecie, queste, integranti aggravanti ad effetto speciale), appare comunque assimilabile, per il quid pluris che qualifica la condotta, alle altre ipotesi aggravate, piuttosto che all\u0026#8217;ipotesi semplice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il divieto di sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione della condanna per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato trova, dunque, la propria ratio nella discrezionale, e non manifestamente irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravit\u0026#224; del fatto e alla speciale pericolosit\u0026#224; soggettiva manifestata dall\u0026#8217;autore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; riscontrabile un aprioristico automatismo legislativo, in quanto con il censurato comma 9, lettera a), dell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen., che si riferisce ai reati di cui all\u0026#8217;art. 4-bis ordin. penit., e perci\u0026#242; anche all\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973, il legislatore, in ragione della particolare pericolosit\u0026#224; che denota l\u0026#8217;autore del delitto di contrabbando, il quale utilizza un mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato, ha inteso \u0026#8211; indipendentemente dalla gravit\u0026#224; della condotta posta in essere e dall\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena irrogata \u0026#8211; negare in via generale al condannato il beneficio della sospensione dell\u0026#8217;ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeguendo le direttrici indicate nella sentenza n. 41 del 2018 di questa Corte, la ragionevolezza del divieto di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della condanna detentiva per i delitti elencati dall\u0026#8217;art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 sta gi\u0026#224; nella considerazione che riguardo ad essi l\u0026#8217;accesso alla misura alternativa \u0026#232; soggetto a condizioni cos\u0026#236; stringenti da rendere questa eventualit\u0026#224; meramente residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la presunzione di pericolosit\u0026#224;, correlata all\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 tra i delitti elencati dall\u0026#8217;art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, pu\u0026#242; dirsi nella specie superata, come prospetta il Tribunale di Napoli, visto che l\u0026#8217;aggravante \u0026#232; stata bilanciata dal giudice del merito con le attenuanti generiche, dovendosi piuttosto ribadire quanto da questa Corte affermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cio\u0026#232; che \u0026#171;la previsione di attenuanti [\u0026#8230;] consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l\u0026#8217;oggettiva pericolosit\u0026#224; del comportamento descritto dalla fattispecie astratta\u0026#187;, sicch\u0026#233; la concessione dell\u0026#8217;attenuante pu\u0026#242; dirsi rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre, nella logica dell\u0026#8217;attuale art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit., essa non risulta idonea a incidere, di per s\u0026#233; sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare a quel determinato delitto un trattamento pi\u0026#249; rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non sussiste neppure l\u0026#8217;ipotizzata violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena sancito dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto il comma 9, lettera a), dell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen. non esclude la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilit\u0026#224; di concedergli i benefici previsti dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario, valutazione che resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell\u0026#8217;apposita istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per le considerazioni che precedono, le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Ci\u0026#242; ovviamente non esclude che il legislatore possa diversamente modulare le cause di esclusione della sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione delle pene detentive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, invero, sembra porsi l\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il quale detta principi e criteri direttivi per procedere ad una revisione organica della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, con innalzamento del limite della pena detentiva sostituibile e con agevolazione delle richieste di accesso alle misure alternative alla detenzione, proponibili gi\u0026#224; nel giudizio di cognizione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il delitto di cui all\u0027art. 291-ter, c. 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 [delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44303","titoletto":"Esecuzione penale - In genere - Sospensione dell\u0027esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall\u0027uso del mezzo altrui - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 098001).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 656, comma 9, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell\u0027esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall\u0027uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Tale divieto trova la propria \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella presunzione legislativa di particolare gravità del fatto e speciale pericolosità soggettiva manifestata dall\u0027autore - presunzione che è comune a tutte le ipotesi aggravate previste dall\u0027art. 291-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 43 del 1973 e che è a fondamento del loro inserimento unitario fra i reati di \"seconda fascia\" dell\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. -, tenuto conto della possibilità per il terzo di sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto prevedere l\u0027illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Non è preclusa inoltre la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di accedere ai benefici previsti dall\u0027ordinamento penitenziario, la quale resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell\u0027apposita istanza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 125/2016 - mass. 38890; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 166/2010\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"656","specificazione_articolo":"","comma":"9","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41919","autore":"Aprile E.","titolo":"E\u0027 legittima la non sospendibilità della esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri con uso di mezzo di trasporto di terzi","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44624","autore":"Fiore S.","titolo":"\"Color che son sospesi\" e quelli che mai lo saranno. 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