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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi con due ordinanze del 7 novembre 2019 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, iscritte, rispettivamente, ai numeri 153 e 193 del registro ordinanze 2020, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020, e n. 2, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Axa Mps assicurazione danni spa e della Axa Mps assicurazione vita spa, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con due ordinanze di analogo tenore del 7 novembre 2019 (reg. ord. n. 153 e n. 193 del 2020), la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, il quale prevede che, \u0026#171;[i]n deroga all\u0026#8217;articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d\u0026#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d\u0026#8217;Italia e per le societ\u0026#224; e gli enti che esercitano attivit\u0026#224; assicurativa, l\u0026#8217;aliquota di cui all\u0026#8217;articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, \u0026#232; applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L\u0026#8217;addizionale non \u0026#232; dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sono sorte nel corso di due giudizi che traggono origine dai ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Axa Mps assicurazioni danni spa e dalla Axa Mps assicurazioni vita spa avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dei tributi da esse versati, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, a titolo di \u0026#8220;addizionale\u0026#8221; all\u0026#8217;imposta sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES) dovuta per il 2013;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto riferito dai giudici a quibus, le societ\u0026#224; ricorrenti hanno interposto appello avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma di rigetto dei ricorsi, chiedendo: a) in via principale, di riformare le sentenze impugnate per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza di una discriminazione fiscale quale effetto dell\u0026#8217;applicazione della norma censurata alle societ\u0026#224; ed enti che esercitano attivit\u0026#224; assicurativa; b) in via subordinata, di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma denunciata per violazione degli artt. 3, 41, 53 e 77 Cost. o, in alternativa, di rimettere alla Corte di giustizia la questione di compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea della predetta addizionale; c) in ulteriore subordine, di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte \u0026#171;in merito alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata a seguito dell\u0026#8217;ordinanza n. 345/2018 dalla CTR del Piemonte e dell\u0026#8217;ordinanza 25/2019 della CTR di Trento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in entrambi i giudizi, la CTR del Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate la questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. quanto ai principi di uguaglianza e di capacit\u0026#224; contributiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dei giudici rimettenti, secondo la giurisprudenza di questa Corte sul principio di capacit\u0026#224; contributiva quale presupposto e limite del potere impositivo dello Stato e quale specificazione settoriale del pi\u0026#249; ampio principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. (sono citate le sentenze n. 258 del 2002; n. 341 del 2000 e n. 155 del 1963), una diversificazione del regime tributario per aree economiche o per tipologia di contribuenti sarebbe consentita solo laddove \u0026#171;supportata da adeguate e comprovate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degener[erebbe] in arbitraria discriminazione\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 111 del 1997, n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012), e \u0026#171;la eccezionale redditivit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta in un settore [\u0026#8230;] dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura dell\u0026#8217;imposizione\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2015);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il censurato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, non soddisferebbe nessuno dei requisiti di adeguatezza e ragionevolezza richiesti ai fini del rispetto dei principi sopra enunciati in quanto, avuto riguardo al 2013, per il settore bancario e finanziario non risulterebbero dimostrati n\u0026#233; un\u0026#8217;eccezionale redditivit\u0026#224; (a fronte di una maggiore liquidit\u0026#224;), n\u0026#233; l\u0026#8217;ottenimento di sovraprofitti riconducibili a rendite di posizione o a vantaggi congiunturali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la struttura dell\u0026#8217;imposizione addizionale non sarebbe ancorata a un indice di capacit\u0026#224; contributiva, n\u0026#233; il legislatore avrebbe manifestato l\u0026#8217;intenzione di colpire un maggior reddito o un volume di affari superiore a un dato valore; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata, per un verso, graverebbe dell\u0026#8217;addizionale il reddito complessivo netto senza, tuttavia, individuare alcun elemento in grado di giustificare \u0026#171;il sacrificio patrimoniale al quale viene sottoposta una determinata categoria di soggetti\u0026#187;, lasciando altres\u0026#236; indenni, a parit\u0026#224; di capacit\u0026#224; contributiva, altre categorie; per altro verso, non prevedrebbe un meccanismo che consenta di tassare pi\u0026#249; severamente solo l\u0026#8217;eventuale parte di reddito connessa alla presunta posizione privilegiata dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata dal contribuente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dei giudici rimettenti, l\u0026#8217;unica ratio ascrivibile alla norma censurata consisterebbe nella necessit\u0026#224; di copertura del deficit di bilancio causato dalla soppressione della seconda rata IMU, cosicch\u0026#233; l\u0026#8217;oggetto della tassazione sarebbe \u0026#171;non il maggior reddito o la presunta maggior capacit\u0026#224; di realizzare profitti, ma la maggior liquidit\u0026#224; e la presunta maggior solidit\u0026#224; delle imprese bancarie e assicurative\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, il lamentato vulnus agli artt. 3 e 53 Cost. non potrebbe d\u0026#8217;altronde essere escluso soltanto in forza del carattere transitorio della misura impositiva oggetto della censura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il trattamento differenziato riservato dalla norma censurata solo ad alcuni soggetti non potrebbe essere giustificato nemmeno da ragioni di solidariet\u0026#224; sociale, non essendo queste \u0026#171;idonee da sole, in difetto di un obiettivo indice di maggior capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187;, a superare gli illustrati rilievi di illegittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, le questioni sarebbero rilevanti in quanto la sorte dei relativi giudizi dipenderebbe unicamente dall\u0026#8217;applicazione della norma denunciata, senza che a ci\u0026#242; osti la possibilit\u0026#224; per la Corte di regolare in sentenza gli effetti di una pronuncia di accoglimento (\u0026#232; citata nuovamente la sentenza n. 10 del 2015);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nei rispettivi giudizi si sono costituite la Axa Mps assicurazioni danni spa e la Axa Mps assicurazioni vita spa, le quali, spendendo le medesime difese, hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento della questione di costituzionalit\u0026#224; sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente riproduttive di quelle addotte dai rimettenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche entrambe le parti hanno altres\u0026#236; chiesto a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 \u0026#171;eventualmente, per gli ulteriori difetti, non considerati dal Giudice rimettente\u0026#187; e, segnatamente, in riferimento: a) all\u0026#8217;art. 77 Cost., per la mancanza di \u0026#171;una effettiva necessit\u0026#224; di urgenza collegata all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;addizionale\u0026#187;; b) all\u0026#8217;art. 41 Cost., per la lesione del legittimo affidamento riconducibile anche a tale parametro, in quanto l\u0026#8217;addizionale avrebbe frustrato le iniziative economiche gi\u0026#224; assunte e i costi gi\u0026#224; sostenuti, senza consentire al privato di rideterminare le sue scelte imprenditoriali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o manifestamente non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dall\u0026#8217;asserito difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali \u0026#171;il carattere temporale dell\u0026#8217;operazione non sarebbe rilevante al fine di provarne la legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;, laddove invece proprio la transitoriet\u0026#224; consentirebbe di circoscrivere l\u0026#8217;aggravio di imposta a una cerchia specifica di contribuenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la denunciata discriminazione qualitativa del reddito non sarebbe irragionevole, poich\u0026#233;, da un lato, i redditi prodotti dai soggetti passivi incisi dall\u0026#8217;addizionale esprimerebbero una differenziata capacit\u0026#224; contributiva desumibile dalle peculiari caratteristiche di accesso e di regolazione del settore economico cui appartengono i \u0026#171;servizi bancari, assicurativi, finanziari\u0026#187;, e, dall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;aggravio d\u0026#8217;imposta derivante dalla norma censurata sarebbe transitorio e giustificato anche da esigenze di copertura finanziaria a beneficio di settori socialmente ed economicamente pi\u0026#249; deboli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la norma in esame costituirebbe \u0026#171;un ragionevole contemperamento tra tutti gli interessi coinvolti\u0026#187;, cos\u0026#236; sottraendosi alle censure dei rimettenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso della difesa statale, conformemente \u0026#171;a questi concetti\u0026#187;, la sentenza n. 288 del 2019 di questa Corte avrebbe rigettato analoghe questioni concernenti lo stesso art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e il suo esito dovrebbe essere qui confermato, poich\u0026#233; le odierne ordinanze di rimessione non apporterebbero nuovi argomenti idonei a condurre a diversa conclusione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in data 7 luglio 2021 sia la Axa Mps assicurazioni danni spa che la Axa Mps assicurazioni vita spa hanno depositato memorie fuori termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con due ordinanze di analogo tenore del 7 novembre 2019 (reg. ord. n. 153 e n. 193 del 2020), la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, il quale prevede che, \u0026#171;[i]n deroga all\u0026#8217;articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d\u0026#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d\u0026#8217;Italia e per le societ\u0026#224; e gli enti che esercitano attivit\u0026#224; assicurativa, l\u0026#8217;aliquota di cui all\u0026#8217;articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, \u0026#232; applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L\u0026#8217;addizionale non \u0026#232; dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il thema decidendum \u0026#232; limitato alle censure proposte dai giudici a quibus e non pu\u0026#242; estendersi alle ulteriori questioni sollevate dalle parti private (ex plurimis, sentenze n. 147, n. 109, n. 49 e n. 35 del 2021, n. 186 e n. 165 del 2020, n. 78 e n. 7 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo i giudici rimettenti, la norma censurata lederebbe i principi di capacit\u0026#224; contributiva e di uguaglianza, avendo introdotto un aggravio dell\u0026#8217;imposta sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES) in assenza di ragioni giustificatrici di una discriminazione qualitativa dei redditi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche resterebbe infatti indimostrata sia l\u0026#8217;eccezionale redditivit\u0026#224; del settore bancario, finanziario e assicurativo, sia la sussistenza di extraprofitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, l\u0026#8217;addizionale (recte: la sovraimposta) non sarebbe ancorata ad un indice di capacit\u0026#224; contributiva, n\u0026#233; sarebbe stato previsto un meccanismo impositivo che consenta di tassare pi\u0026#249; severamente solo l\u0026#8217;eventuale parte di reddito connessa alla presunta posizione privilegiata dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata in tali settori; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disciplina censurata non troverebbe nemmeno giustificazione nella natura transitoria \u0026#8211; in quanto limitata al solo anno 2013 \u0026#8211; n\u0026#233; nelle asserite esigenze di solidariet\u0026#224; sociale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, concernenti la medesima disposizione, sicch\u0026#233; i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in entrambi i giudizi l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione quanto all\u0026#8217;assertivit\u0026#224; dell\u0026#8217;argomento secondo il quale \u0026#171;il carattere temporale dell\u0026#8217;operazione non sarebbe rilevante al fine di provarne la legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;, laddove invece proprio la transitoriet\u0026#224; consentirebbe di circoscrivere l\u0026#8217;aggravio di imposta a una cerchia specifica di contribuenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, perch\u0026#233; i giudici a quibus, nel lamentare la mancanza di un\u0026#8217;adeguata giustificazione obiettiva \u0026#171;coerentemente tradotta nella struttura dell\u0026#8217;imposta\u0026#187;, hanno sinteticamente, ma esaurientemente motivato il profilo dell\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; della sola natura transitoria dell\u0026#8217;inasprimento fiscale a rendere legittima la norma censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, le censure dei rimettenti debbono essere inquadrate innanzitutto nell\u0026#8217;ambito delle cosiddette discriminazioni qualitative dei redditi, alla luce del combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., in forza del quale \u0026#171;\u0026#8220;ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione\u0026#8221; (sostanzialmente nello stesso senso, sentenze n. 104 del 1985, relativa agli emolumenti arretrati per lavoro dipendente, e n. 42 del 1980, in tema di imposta locale sui redditi)\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le indicate questioni sono manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, questa Corte, con la citata sentenza n. 288 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione qui in esame, ha gi\u0026#224; dichiarato non fondate le medesime questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. quanto ai principi di uguaglianza e di capacit\u0026#224; contributiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, questa Corte ha chiarito, per un verso, che il presupposto dell\u0026#8217;\u0026#171;addizionale\u0026#187; non attiene n\u0026#233; alla sussistenza di extraprofitti, n\u0026#233; \u0026#160;alla \u0026#171;elevata liquidit\u0026#224; \u0026#8220;a breve\u0026#8221;\u0026#187; dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi; per l\u0026#8217;altro verso, che \u0026#171;non appare in s\u0026#233; censurabile [\u0026#8230;] che il legislatore abbia assunto come presupposto dell\u0026#8217;imposizione l\u0026#8217;appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187;, dati i \u0026#171;connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticit\u0026#224; della domanda\u0026#187;; del resto, \u0026#171;in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacit\u0026#224; contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e pi\u0026#249; evolute forme di capacit\u0026#224;, che ben possono denotare una forza o una potenzialit\u0026#224; economica\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la medesima sentenza n. 288 del 2019 ha ritenuto non travalicato il limite dell\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224; della misura dell\u0026#8217;imposizione, in quanto la disposizione denunciata va considerata nel contesto di una pi\u0026#249; ampia riforma legislativa, che ha recato \u0026#171;significativi effetti compensativi in riferimento ai soggetti passivi della nuova imposta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, se, da un lato, non si pu\u0026#242; certo ritenere che lo stesso mercato finanziario, nonostante le sopra descritte caratteristiche strutturali, non sia stato, a sua volta, colpito dalla crisi, dall\u0026#8217;altro, non si pu\u0026#242; tuttavia non considerare che il legislatore, con plurimi interventi agevolativi, \u0026#171;ha dimostrato di venire incontro a una puntuale esigenza degli specifici settori finanziario, creditizio e assicurativo, in conseguenza della crisi economica\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche la doglianza fondata sull\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; della mera natura transitoria a giustificare misure fiscali \u0026#232; gi\u0026#224; stata esaminata e superata, riconoscendo per\u0026#242; a tale elemento unicamente la valenza di argomento aggiuntivo nel contesto di una valutazione sistematica della nuova imposta, in quanto \u0026#171;[d]i per s\u0026#233; [\u0026#8230;] la temporaneit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un\u0026#8217;imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, quanto alla dedotta assenza di ragioni di solidariet\u0026#224; sociale alla base della misura fiscale introdotta, questa Corte ha gi\u0026#224; concluso per la non fondatezza del rilievo, evidenziando che il suddetto intervento legislativo, in connessione con quello sulla seconda rata dell\u0026#8217;IMU, ha, in ogni caso, comportato \u0026#171;uno spostamento della fiscalit\u0026#224; dall\u0026#8217;imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, avvantaggiando comunque anche le famiglie meno abbienti colpite dalla difficile fase congiunturale, con un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico\u0026#187; (ancora, sentenza n. 288 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le odierne questioni, dunque, non apportano nuovi argomenti rispetto a quelli gi\u0026#224; vagliati in tale pronuncia e devono, di conseguenza, essere dichiarate manifestamente infondate (ex multis, ordinanze n. 111 del 2021; n. 204 e n. 93 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle societ\u0026#224; [IRES] - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un\u0027addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d\u0027Italia e per le societ\u0026#224; e gli enti che esercitano attivit\u0026#224; assicurativa.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44117","titoletto":"Thema decidendum - Ulteriori questioni sollevate dalle parti private costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell\u0027ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e è limitato alle censure proposte dai giudici \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003ee non può estendersi alle ulteriori questioni sollevate dalle parti private, in riferimento agli artt. 41 e 77 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 147 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019 e n. 7 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44118","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44118","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Motivazione idonea a sorreggere la censura prospettata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. I giudici \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e hanno sinteticamente, ma esaurientemente, motivato il profilo dell\u0027inidoneità della sola natura transitoria dell\u0027inasprimento fiscale - oggetto del giudizio incidentale - a rendere legittima la norma censurata.","numero_massima_successivo":"44119","numero_massima_precedente":"44117","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44119","titoletto":"Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un\u0027addizionale di 8,5 punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d\u0027Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell\u0027art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, che introduce, per il periodo d\u0027imposta in corso al 31 dicembre 2013, l\u0027applicazione di un\u0027addizionale dell\u00278,5% all\u0027aliquota dell\u0027imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d\u0027Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. Le questioni sollevate non apportano nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 288 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, che ha dichiarato non fondate le medesime questioni, sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980; ordinanze n. 111 del 2021, n. 204 del 2020 e n. 93 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eAlla luce del combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44118","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44172","autore":"Iannelli F.","titolo":"Considerazioni sul dovere contributivo (a margine di alcune pronunce della Corte costituzionale)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44171_2021_165.pdf","nome_file_fisico":"140-2022+altre_Iannelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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