HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:120
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.667904
    "namelookup_time" => 0.000314
    "connect_time" => 0.02039
    "pretransfer_time" => 0.253716
    "size_download" => 43105.0
    "speed_download" => 64537.0
    "starttransfer_time" => 0.635244
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 34452
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 253514
    "connect_time_us" => 20390
    "namelookup_time_us" => 314
    "pretransfer_time_us" => 253716
    "starttransfer_time_us" => 635244
    "total_time_us" => 667904
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770478178.8381
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:120"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:120 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:39 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:39 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"120","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"PITRUZZELLA","relatore":"PITRUZZELLA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"25/06/2025","data_decisione":"25/06/2025","data_deposito":"22/07/2025","pubbl_gazz_uff":"23/07/2025","num_gazz_uff":"30","norme":"Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1955, n. 797.","atti_registro":"ord. 214/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 120\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso dalla Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Q. M. Y., titolare della ditta Mercatino Calzature e Borse di Q. M. Y., con ordinanza del 20 settembre 2024, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 25 giugno 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Samuela Pischedda e Mauro Sferrazza per l\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 settembre 2024, la Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), \u0026#171;nella parte in cui non prevede tra le cause ostative al riconoscimento dell\u0026#8217;assegno per il nucleo famigliare la situazione di convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003etra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato\u0026#187;, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che, per i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti ivi indicati, gli assegni familiari e gli altri trattamenti di famiglia \u0026#171;cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall\u0026#8217;assegno per il nucleo familiare\u0026#187; (ANF). Il successivo comma 3 rinvia poi alle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, per quanto non previsto dallo stesso art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl censurato art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 dispone che \u0026#171;[g]li assegni familiari non spettano: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) al coniuge del datore di lavoro; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La vicenda trae origine da un ricorso in opposizione proposto dal titolare di un\u0026#8217;impresa individuale contro un avviso di addebito emesso dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in relazione alla contribuzione dovuta per il periodo aprile 2010-dicembre 2016 ed oggetto di \u0026#171;conguaglio\u0026#187; (ritenuto indebito) con gli assegni per il nucleo familiare. Tali assegni erano stati riconosciuti in relazione alla posizione di una lavoratrice subordinata, sua convivente \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003erisultando a carico i figli nati dalla relazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce che il giudice di primo grado ha accolto l\u0026#8217;opposizione, ritenendo che la convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003enon potesse essere equiparata al coniuge, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, che vieta l\u0026#8217;applicazione delle norme eccezionali a casi analoghi. Nell\u0026#8217;appello l\u0026#8217;INPS prospetta un\u0026#8217;interpretazione estensiva dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, in quanto anche in caso di convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003everrebbe meno la \u0026#171;presunzione di bisogno\u0026#187; alla base del diritto. Inoltre, la norma avrebbe \u0026#171;la finalit\u0026#224; di impedire che la misura di sostegno in favore del nucleo familiare si traduca in una forma di autofinanziamento per il datore\u0026#187;. La norma in questione non avrebbe carattere eccezionale ma sarebbe espressione \u0026#171;di un principio pi\u0026#249; generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce anche che vi e\u0026#768; stata registrazione all\u0026#8217;anagrafe della famiglia, che descrive la convivenza con l\u0026#8217;imprenditore sia della lavoratrice sia dei figli della coppia, e che tale situazione di convivenza sussiste dal 2 febbraio 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente osserva che l\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non consentirebbe un\u0026#8217;interpretazione estensiva. Le cause di esclusione degli assegni familiari sarebbero tassative. Mancherebbe \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di raccordare il testo della disposizione, di contenuto derogatorio, quindi, di portata eccezionale, con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eantielusiva della stessa disposizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene richiamata l\u0026#8217;ordinanza del 18 gennaio 2024 della Corte di cassazione, sezioni unite civili, che ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 230-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo e terzo comma, del codice civile (oggetto della sentenza n. 148 del 2024 di questa Corte), ritenendo non praticabile l\u0026#8217;applicazione estensiva di tale disposizione al convivente \u003cem\u003emore uxorio.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eosserva che la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza additiva n. 404 del 1988, \u0026#232; intervenuta omologando la posizione del convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003ea quella del coniuge in relazione alla singola situazione esaminata, \u0026#171;senza postulare alcuna generalizzata estensione dei diritti o degli obblighi del coniuge alla condizione del primo\u0026#187;. Viene anche citata la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 novembre 2021, n. 32198, che sarebbe \u0026#171;chiarificatrice del prudenziale atteggiamento che il tema dell\u0026#8217;omologazione delle due situazioni pone\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La conformit\u0026#224; della disciplina legale ai parametri costituzionali andrebbe valutata in relazione alla specifica situazione oggetto di tutela. Il rimettente richiama \u0026#171;l\u0026#8217;evoluzione giurisprudenziale tesa a valorizzare la situazione della convivenza di fatto nell\u0026#8217;ambito della quale i conviventi sono reciprocamente impegnati nell\u0026#8217;adempiere agli obblighi di assistenza\u0026#187; a favore dei figli (\u0026#232; citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 18 giugno 2010, n. 14783). Dunque, la situazione del convivente di fatto col datore di lavoro dovrebbe essere inclusa nel novero delle situazioni ostative alla percezione del beneficio in questione. Altrimenti, \u0026#171;la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche sorregge la disciplina ostativa verrebbe vanificata\u0026#187;: essa sarebbe fondata sulla necessit\u0026#224; di escludere che il datore di lavoro \u0026#171;si avvantaggi indirettamente della prestazione portando in compensazione l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;ANF con la contribuzione dovuta\u0026#187;. Limitando l\u0026#8217;esclusione del beneficio al coniuge, \u0026#171;verrebbe frustrata la ragione fondante il riconoscimento del beneficio, ossia quella di supportare il nucleo familiare rispetto ad uno stato di bisogno, in quanto il ricorso alla provvidenza devierebbe dalla sua naturale funzione per divenire un sistema di esenzione (o parziale esenzione contributiva) in favore del datore di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. per l\u0026#8217;\u0026#171;evidente trattamento differenziato che riceverebbero due situazioni aventi per il profilo ora esaminato la medesima esigenza di tutela\u0026#187;. Violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 38 Cost. perch\u0026#233; \u0026#171;determinerebbe una deviazione dalla finalit\u0026#224; istituzionale propria della prestazione in quanto destinata [a] beneficiare condizioni famigliar[i] nelle quali si deve presumere che non vi sia la condizione di bisogno che giustifica l\u0026#8217;erogazione della provvidenza\u0026#187;. La mancata estensione del limite ostativo alla convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003econ il datore di lavoro implicherebbe \u0026#171;un\u0026#8217;indebita esenzione contributiva\u0026#187; dello stesso datore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente chiede a questa Corte di rimediare alla lacuna normativa \u0026#171;mediante la sola soluzione obbligata ossia il vincolante richiamo\u0026#187; all\u0026#8217;inclusione del datore di lavoro convivente \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe rilevante in quanto dirimente per l\u0026#8217;accoglimento, seppur parziale, o per il rigetto dell\u0026#8217;appello. Anche nel caso in cui fosse ritenuta fondata l\u0026#8217;eccezione di prescrizione quinquennale, infatti, resterebbe in discussione la debenza della contribuzione per il quinquennio precedente l\u0026#8217;atto interruttivo della prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 dicembre 2024, l\u0026#8217;INPS si \u0026#232; costituito nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte condivide le considerazioni del rimettente e rileva che nel nostro ordinamento giuridico si assiste ormai da tempo \u0026#171;ad un progressivo riconoscimento della famiglia di fatto quale soggetto cui attribuire la titolarit\u0026#224; di situazioni giuridiche soggettive di rilevante importanza\u0026#187;. La posizione del convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003esarebbe oramai largamente parificata a quella del coniuge legale (\u0026#232; citata la sentenza n. 213 del 2016 di questa Corte). Importante contributo all\u0026#8217;emersione della famiglia di fatto come entit\u0026#224; cui riconoscere rilievo nell\u0026#8217;ordinamento giuridico sarebbe stato dato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, con il riconoscimento delle relative posizioni soggettive sotto il profilo risarcitorio e l\u0026#8217;affermazione di un principio di responsabilit\u0026#224; nelle lesioni arrecate da terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale procedimento di assimilazione avrebbe trovato, in gran parte, il compimento nella legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Dunque, la famiglia cui occorrerebbe fare riferimento nel caso di specie sarebbe la famiglia intesa come \u0026#8220;formazione sociale\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata mirerebbe non tanto ad escludere i soggetti ivi indicati dal beneficio, quanto \u0026#171;ad evitare gli abusi e/o l\u0026#8217;inesistenza presunta di uno stato di bisogno in capo al nucleo famigliare, sia pure di fatto, del datore di lavoro\u0026#187;, ove il lavoratore o la lavoratrice dipendente conviva con lo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la parte, essa potrebbe essere interpretata nel senso di estendere l\u0026#8217;esclusione dal beneficio al convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003edel datore di lavoro. Diversamente opinando, si finirebbe per \u0026#8220;favorire\u0026#8221; il convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003erispetto al coniuge legale: \u0026#171;una sorta di discriminazione \u0026#8220;al contrario\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, la questione sollevata sarebbe inammissibile in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe potuto seguire un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, che intenderebbe comprendere il convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003enei casi di esclusione dal beneficio. Trattandosi di una semplice interpretazione estensiva (basata sulla \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e) del citato art. 2, che \u003cem\u003eminus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e dixit \u003c/em\u003e\u003cem\u003equam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003evoluit\u003c/em\u003e, e non di un\u0026#8217;applicazione analogica, essa dovrebbe ritenersi ammissibile anche in relazione a norme eccezionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, la parte chiede l\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 dicembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale d\u0026#224; atto della rilevanza della questione, \u0026#171;seppur parziale stante la prescrizione come gi\u0026#224; osservato dal giudice rimettente\u0026#187;, ma chiede che sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003enon potrebbe essere equiparato al coniuge, in assenza di espressa previsione normativa. L\u0026#8217;Avvocatura richiama la sentenza n. 148 del 2024 di questa Corte, che confermerebbe la permanente diversit\u0026#224; della condizione del coniuge da quella del convivente. Occorrerebbe riservare alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore l\u0026#8217;inclusione o meno della convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003enell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955. Anche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; escluderebbe che la convivenza possa essere pienamente assimilabile al matrimonio (\u0026#232; citata Cass., n. 32198 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; o meno alla convivenza della presunzione legale \u0026#8211; prevista dalla norma censurata \u0026#8211; di assenza dello stato di bisogno nell\u0026#8217;ipotesi di rapporto di coniugio con il datore di lavoro corrisponderebbe ad una scelta del legislatore, \u0026#171;senza in alcun modo comportare una tutela inferiore del convivente\u0026#187;. La norma rappresenterebbe un\u0026#8217;eccezione rispetto alla regola che vede negli assegni familiari una provvidenza a sostegno del nucleo familiare del lavoratore dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il 3 giugno 2025 l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn essa si rileva che, in base alla circolare dell\u0026#8217;INPS 5 maggio 2017, n. 84 (Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76. Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall\u0026#8217;INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo familiare), per la concessione dell\u0026#8217;ANF al nucleo familiare coniugale non sarebbe assimilabile ogni convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003ema solo la situazione dei conviventi che hanno stipulato un contratto di convivenza ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 50, della legge n. 76 del 2016. La stipula di tale contratto sarebbe necessaria \u0026#171;per far emergere con chiarezza l\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;apporto economico di ciascun genitore alla vita in comune\u0026#187;. La convivenza di fatto si distinguerebbe \u0026#171;per la precariet\u0026#224; del suo rapporto (finche\u0026#769; rimane unicamente \u0026#8220;\u003cem\u003edi fatto\u003c/em\u003e\u0026#8221;), impedendo quella certezza\u0026#187; di cui necessitano i rapporti previdenziali, \u0026#171;soprattutto quando si tratta del riconoscimento di benefici economici pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa erariale, \u0026#171;o non si ha l\u0026#8217;equiparazione dei conviventi di fatto per il sorgere del diritto alla percezione dell\u0026#8217;assegno per il nucleo familiare o se si intendono equiparare la situazione della convivenza di fatto al coniugio lo si dovr\u0026#224; fare applicando anche le relative norme antielusive come quella contenuta all\u0026#8217;art. 2 d.P.R. n. 797 del 1957 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e, 1955]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il 4 giugno 2025 anche l\u0026#8217;INPS ha depositato una memoria integrativa. In essa la parte formula considerazioni simili a quelle dell\u0026#8217;Avvocatura, appena riportate, chiedendo che questa Corte dichiari la manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, \u0026#171;nella parte in cui non prevede tra le cause ostative al riconoscimento dell\u0026#8217;assegno per il nucleo famigliare la situazione di convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003etra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato\u0026#187;, in aggiunta alla condizione di coniugio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 3 Cost., per l\u0026#8217;\u0026#171;evidente trattamento differenziato che riceverebbero due situazioni aventi [\u0026#8230;] la medesima esigenza di tutela\u0026#187;; b) l\u0026#8217;art. 38 Cost. perch\u0026#233; \u0026#171;determinerebbe una deviazione dalla finalit\u0026#224; istituzionale propria della prestazione in quanto destinata [a] beneficiare condizioni famigliar[i] nelle quali si deve presumere che non vi sia la condizione di bisogno che giustifica l\u0026#8217;erogazione della provvidenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente mira, dunque, a una parificazione \u0026#8220;verso il basso\u0026#8221;, che produca il risultato di negare l\u0026#8217;assegno per il nucleo familiare (d\u0026#8217;ora in avanti: ANF) al lavoratore o alla lavoratrice convivente di fatto del datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In primo luogo, occorre delineare brevemente il quadro normativo nel quale si inserisce la norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ANF \u0026#232; una prestazione economica introdotta dal d.l. n. 69 del 1988, come convertito, \u0026#171;[p]er i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall\u0026#8217;assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivit\u0026#224; di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali\u0026#187;, in sostituzione degli assegni familiari e delle \u0026#8220;aggiunte di famiglia\u0026#8221;, gi\u0026#224; previsti \u0026#8211; rispettivamente \u0026#8211; per i dipendenti privati e pubblici (art. 2, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ANF \u0026#171;compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare\u0026#187; (art. 2, comma 2): la misura della prestazione cresce in corrispondenza alla dimensione del nucleo e diminuisce in relazione al reddito del nucleo stesso. I commi 6, 8 e 9 del medesimo art. 2 regolano la composizione del nucleo e la determinazione del suo reddito (sentenze n. 67 del 2022, n. 516 del 1995 e n. 458 del 1989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI soggetti protetti, dunque, sono i lavoratori subordinati. La prestazione \u0026#232; erogata dall\u0026#8217;INPS direttamente o tramite il datore di lavoro, attraverso il sistema dei \u0026#8220;conguagli\u0026#8221; con i contributi dovuti dallo stesso datore all\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell\u0026#8217;assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 46), che ha istituito l\u0026#8217;assegno unico e universale per i figli a carico, l\u0026#8217;ANF \u0026#232; venuto meno per i nuclei con figli e per quelli orfanili (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230 del 2021). La circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34 (Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1\u0026#176; marzo 2022, derivanti dall\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021, pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e n. 309 del 30 dicembre 2021), indica i nuclei familiari che possono continuare a beneficiare dell\u0026#8217;ANF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 69 del 1988, come convertito, rinvia alle norme contenute nel d.P.R. n. 797 del 1955, per quanto non previsto dallo stesso art. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;ANF risulta dunque applicabile l\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, in base al quale \u0026#171;[g]li assegni familiari non spettano: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) al coniuge del datore di lavoro; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; il rimettente e le parti hanno sostenuto tesi diverse sulla natura e sull\u0026#8217;estensione del contenuto precettivo della disposizione, occorre, innanzi tutto, chiarire se essa abbia natura speciale o eccezionale: in quest\u0026#8217;ultimo caso, essa non potrebbe essere applicata in via analogica, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 14 preleggi (sul punto, ad esempio, sentenze n. 208 del 2024 e n. 231 del 2018; Corte di cassazione, sezione penale feriale, sentenza 4 settembre 2024, n. 33478; seconda sezione, sentenza 29 marzo 2019, n. 13795).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003egenerale dell\u0026#8217;ANF \u0026#232; fornire un sostegno economico ai nuclei familiari bisognosi dei lavoratori subordinati. Quella specifica dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 (che nega l\u0026#8217;ANF al lavoratore coniugato con il datore di lavoro) \u0026#232; evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente lo stesso soggetto (il datore di lavoro coniuge del lavoratore richiedente il beneficio) su cui ricade il peso economico della misura: il che si tradurrebbe in un \u0026#8220;autofinanziamento\u0026#8221; del datore di lavoro. Poich\u0026#233; la norma censurata intende evitare che l\u0026#8217;ANF venga corrisposto in un contesto in cui non soddisferebbe l\u0026#8217;interesse cui \u0026#232; preordinato, a essa va attribuito carattere speciale e non eccezionale, in quanto rappresenta un adattamento della norma generale al caso specifico, senza porsi in contrasto con la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; appurato, il presupposto interpretativo del rimettente (secondo il quale il divieto di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non vale per la situazione di convivenza \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e) risulta corretto. Oltre al riferimento testuale al solo \u0026#171;coniuge\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2024), occorre rilevare che fra convivente \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003ee coniuge non sussiste quella somiglianza rilevante che potrebbe giustificare l\u0026#8217;applicazione analogica della norma censurata; n\u0026#233;, tantomeno, \u0026#232; possibile ritenere che l\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 \u003cem\u003eminus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e dixit \u003c/em\u003e\u003cem\u003equam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003evoluit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee che, quindi, vada interpretato in senso estensivo, comprendendo anche il convivente \u003cem\u003emore uxorio. \u003c/em\u003eCi\u0026#242; per le ragioni esposte nel punto seguente, dedicato all\u0026#8217;esame nel merito della prima questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte ribadito la permanente diversit\u0026#224; tra il rapporto coniugale e la convivenza di fatto, ritenendo per\u0026#242; costituzionalmente illegittima, in casi particolari, la differenziazione tra le due situazioni, alla luce della \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma censurata nella singola ipotesi (sentenze n. 148 del 2024, n. 213 del 2016, n. 140 e n. 86 del 2009, n. 8 del 1996, n. 559 del 1989, n. 404 del 1988; ordinanza n. 7 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome visto, la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 pu\u0026#242; essere ravvisata nell\u0026#8217;esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di \u0026#8220;autofinanziamento\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe questa \u0026#232; la funzione della norma censurata, essa non pu\u0026#242; ritenersi in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare, ai fini dell\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell\u0026#8217;ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non comprende\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil convivente di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 69 del 1988, come convertito (norma non menzionata dal rimettente), stabilisce che \u0026#171;[i]l nucleo familiare e\u0026#768; composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di et\u0026#224; inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di et\u0026#224;, qualora si trovino, a causa di infermit\u0026#224; o difetto fisico o mentale, nell\u0026#8217;assoluta e permanente impossibilita\u0026#768; di dedicarsi ad un proficuo lavoro [\u0026#8230;]\u0026#187;. Dalle circolari dell\u0026#8217;INPS 12 gennaio 1990, n. 12, e 11 gennaio 2007, n. 9, e dalla circolare ISTAT n. 81 del 1997 risulta che tale disposizione non \u0026#232; stata intesa in senso estensivo: il convivente, cio\u0026#232;, non \u0026#232; considerato come componente del nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo la legge n. 76 del 2016, la circolare dell\u0026#8217;INPS n. 84 del 2017 ha precisato che, \u0026#171;[a]i fini della misura dell\u0026#8217;ANF, per la determinazione del reddito complessivo \u0026#232; assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;apporto economico di ciascuno alla vita in comune\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, nella fase concessoria dell\u0026#8217;ANF la convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza: ci\u0026#242;, peraltro, in coerenza con la \u0026#171;scelta fatta dal legislatore del 2016 di rimettere all\u0026#8217;autonomia delle parti la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35385). Sulla stessa questione, questa Corte ha rilevato che, al di l\u0026#224; delle specifiche norme della legge n. 76 del 2016 sul rapporto di convivenza, \u0026#171;restano affidati alla spontaneit\u0026#224; dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell\u0026#8217;indirizzo familiare e fedelt\u0026#224;, durata della relazione\u0026#187; (sentenza n. 148 del 2024; si vedano anche, da ultimo, Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11337, e sezione prima civile, ordinanza 2 gennaio 2025, n. 28).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina dell\u0026#8217;ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell\u0026#8217;assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione. La manipolazione dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, richiesta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, implicherebbe, quindi, un\u0026#8217;incongruenza nel sistema (sentenze n. 182 del 2024, n. 8 del 1996 e n. 237 del 1986), perch\u0026#233; la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell\u0026#8217;assegno ma non della sua concessione e quantificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso INPS ha modificato la propria posizione nel presente giudizio, chiedendo, nella memoria integrativa, la dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni, proprio alla luce della circolare dell\u0026#8217;INPS n. 84 del 2017, sopra citata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 38 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, in realt\u0026#224;, ha carattere ancillare rispetto a quella relativa all\u0026#8217;art. 3 Cost., appena esaminata: la norma censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 38 Cost. (peraltro invocato genericamente dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, senza distinzione fra primo e secondo comma) in quanto determinerebbe una deviazione dalla finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ANF di sostenere i nuclei familiari bisognosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome visto, la mancata esclusione dell\u0026#8217;ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro \u0026#232;, in realt\u0026#224;, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell\u0026#8217;ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata \u0026#232;, dunque, coerente con la disciplina generale dell\u0026#8217;ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, l\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non contrasta con la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ANF.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 38 Cost., dalla Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250722135359.pdf","oggetto":"Previdenza - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Disparit\u0026#224; di trattamento del coniuge o della persona unita civilmente rispetto al convivente di fatto - Contrasto con la finalit\u0026#224; di assicurare a soggetti in stato di bisogno il sostegno del beneficio che, si presume, non ricorra nel caso di inclusione del datore di lavoro nel nucleo familiare.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46814","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al coniuge o alla persona unita civilmente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 022001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza \u003cem\u003emore uxorio \u003c/em\u003etra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. Se la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003egenerale dell’ANF è fornire un sostegno economico ai nuclei familiari bisognosi dei lavoratori subordinati, quella specifica della disposizione censurata è evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente lo stesso soggetto su cui ricade il peso economico della misura: il che si tradurrebbe in un “autofinanziamento” del datore di lavoro: pertanto essa non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto. Dunque, nella fase concessoria dell’ANF la convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, in coerenza con la scelta della legge n. 76 del 2016 di rimettere all’autonomia delle parti la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, per cui restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione. La manipolazione richiesta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e implicherebbe un’incongruenza nel sistema, perché la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell’assegno, ma non della sua concessione e quantificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 182/2024 - mass. 46540; S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 86/2009 - mass. 33259; S. 8/1996 - mass. 22085; S. 559/1989 - mass. 14858; S. 404/1988 - mass. 13690; S. 237/1986 - mass. 12592; O. 7/2010 - mass. 34246\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46815","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/1955","data_nir":"1955-05-30","numero":"797","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1955-05-30;797~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46815","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Denunciata violazione della finalità costituzionale di assicurare a soggetti in stato di bisogno il sostegno del beneficio - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 022001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza \u003cem\u003emore uxorio\u003c/em\u003e tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. La questione ha carattere ancillare rispetto a quella relativa all’art. 3 Cost., pure non fondata: la mancata esclusione dell’ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell’ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata è, dunque, coerente con la disciplina generale dell’ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46814","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/1955","data_nir":"1955-05-30","numero":"797","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1955-05-30;797~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]