HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:102 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 0.508542 "namelookup_time" => 0.000405 "connect_time" => 0.001466 "pretransfer_time" => 0.136958 "size_download" => 44323.0 "speed_download" => 87157.0 "starttransfer_time" => 0.485422 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 42084 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 136852 "connect_time_us" => 1466 "namelookup_time_us" => 405 "pretransfer_time_us" => 136958 "starttransfer_time_us" => 485422 "total_time_us" => 508542 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770643965.8025 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:102" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:102 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Mon, 09 Feb 2026 13:32:46 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Mon, 09 Feb 2026 13:32:46 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"102","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"NAVARRETTA","relatore":"NAVARRETTA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"04/04/2023","data_decisione":"05/04/2023","data_deposito":"25/05/2023","pubbl_gazz_uff":"31/05/2023","num_gazz_uff":"22","norme":"Art. 2 della legge della Regione Abruzzo 09/06/2022, n. 9.","atti_registro":"ric. 56/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\tSENTENZA N. 102\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\tANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante \u0026#171;Disciplina modalit\u0026#224; di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d\u0026#8217;acqua a uso idroelettrico in attuazione dell\u0026#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;8 agosto 2022, depositato in cancelleria il 9 agosto 2022, iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Abruzzo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocata Stefania Valeri per la Regione Abruzzo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato l\u0026#8217;8 agosto 2022 e depositato il successivo 9 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante \u0026#171;Disciplina modalit\u0026#224; di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d\u0026#8217;acqua a uso idroelettrico in attuazione dell\u0026#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica)\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022, nel testo vigente al momento dell\u0026#8217;impugnazione, stabiliva quanto segue: \u0026#171;1. [l]e disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno l\u0026#8217;80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;articolo 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999. Il mancato rispetto della percentuale di cui al presente comma per due annualit\u0026#224; del triennio di riferimento comporta la decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l\u0026#8217;acqua pubblica a fini idroelettrici per autoproduzione. 2. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) in materia di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazione d\u0026#8217;acqua pubblica a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all\u0026#8217;autoproduzione, costituiscono l\u0026#8217;attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall\u0026#8217;articolo 12 del d.lgs. 79/1999. Nel caso in cui pervengano pi\u0026#249; domande concorrenti di derivazione d\u0026#8217;acqua a scopo idroelettrico, a parit\u0026#224; di condizioni \u0026#232; preferita quella volta a soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno gi\u0026#224; esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo. 3. La concessione di derivazione volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva ai sensi del presente articolo non pu\u0026#242; essere oggetto di trasferimento di utenza, salvo il caso di nulla osta al trasferimento dell\u0026#8217;azienda o del ramo di azienda, comprensivo sia di quanto necessario alla produzione dell\u0026#8217;energia che dei cicli produttivi cui l\u0026#8217;autoproduzione \u0026#232; destinata e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva cui \u0026#232; asservita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, l\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2022, n. 37, recante \u0026#171;Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l\u0026#8217;implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni\u0026#187;, ha apportato all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 le seguenti modifiche: \u0026#171;a) al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 2 le parole \u0026#8220;secondo quanto disposto\u0026#8221; sono sostituite con [quelle]: \u0026#8220;come definito\u0026#8221;; b) al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 2 le parole \u0026#8220;a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all\u0026#8217;autoproduzione, costituiscono l\u0026#8217;attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall\u0026#8217;articolo 12 del d.lgs. 79/1999\u0026#8221; sono soppresse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l\u0026#8217;articolo impugnato v\u0026#236;oli due parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Innanzitutto, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sarebbe leso l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, in quanto la norma interposta, a fronte \u0026#171;della scarsit\u0026#224; delle risorse naturali o delle capacit\u0026#224; tecniche utilizzabili\u0026#187;, richiederebbe agli Stati membri di applicare \u0026#171;una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialit\u0026#224; e di trasparenza e preveda, in particolare, un\u0026#8217;adeguata pubblicit\u0026#224; dell\u0026#8217;avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente riferisce che, a fronte di tale disciplina europea, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha introdotto, con l\u0026#8217;art. 11-quater, comma 1, lettera a), modifiche e integrazioni all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, con il dichiarato intento di \u0026#171;definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nella ricostruzione della difesa statale, l\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato e integrato, avrebbe dato attuazione, con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, delegando le regioni a regolare le modalit\u0026#224; e le procedure di assegnazione nel \u0026#171;rispetto dell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea e degli accordi internazionali, nonch\u0026#233; dei principi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento statale e delle disposizioni di cui al [medesimo] articolo\u0026#187; (comma 1-ter).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEbbene, poich\u0026#233;, secondo il ricorrente, la normativa europea e quella nazionale di implementazione non conterrebbero alcun richiamo al concetto di autoproduzione, n\u0026#233; tantomeno opererebbero distinzioni o deroghe al regime delle concessioni che abbiano la finalit\u0026#224; di soddisfare il consumo elettrico dell\u0026#8217;autoproduttore, la disposizione regionale impugnata risulterebbe costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, a nulla gioverebbe la circostanza che l\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo, n. 9 del 2022 renda applicabile il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee). Si tratterebbe, infatti, di una disciplina che non contemplerebbe lo svolgimento di procedure concorrenziali, ma anzi farebbe espressamente salvo, per le grandi derivazioni idroelettriche, quanto previsto dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 (art. 45, comma 1, del regolamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Sotto un secondo profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa un contrasto fra il medesimo art. 2 e l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione regionale non rispetterebbe l\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, con il quale il legislatore statale, nello specifico settore delle grandi concessioni idroelettriche, avrebbe, non soltanto, dato attuazione all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, ma altres\u0026#236; esercitato la propria competenza esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Abruzzo si \u0026#232; costituita nel giudizio e ha contestato i motivi di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale, le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche per finalit\u0026#224; di autoproduzione non possono essere ricomprese nelle definizioni di cui agli artt. 57 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea e 4 della direttiva 2006/123/CE, dal momento che entrambe qualificherebbero come servizio le prestazioni fornite dietro retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNelle ipotesi contemplate dalla disposizione impugnata difetterebbe, viceversa, il su citato elemento, \u0026#171;in quanto la produzione di energia elettrica [verrebbe] realizzata per il fabbisogno energetico proprio e finalizzato alla produzione della attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;operatore economico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe sufficiente a escludere la fattispecie in questione dal raggio applicativo della direttiva in materia di servizi, dato che la retribuzione costituirebbe un fattore determinante al fine di ricondurre un\u0026#8217;attivit\u0026#224; all\u0026#8217;ambito delle regole del mercato interno dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; ricostruito il quadro normativo di riferimento, la difesa regionale sostiene che le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche per finalit\u0026#224; di autoproduzione siano sottratte alla materia della concorrenza e sfuggano all\u0026#8217;applicazione tanto dell\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, quanto dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che del primo costituirebbe attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 4 aprile 2023, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e la difesa regionale hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura si \u0026#232;, inoltre, soffermata sulle modifiche apportate, al testo della disposizione impugnata, dall\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 37 del 2022 e ha sostenuto che i cambiamenti introdotti non abbiano alcuna incidenza sul contenuto e sulla portata delle censure mosse dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato l\u0026#8217;8 agosto 2022 e depositato il successivo 9 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi primo, in relazione all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, nonch\u0026#233; secondo, lettera e), Cost., con riguardo alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, in relazione all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2, comma 1, primo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 stabilisce che le disposizioni della medesima legge non si applicano \u0026#171;alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno l\u0026#8217;80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, come definito dall\u0026#8217;articolo 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999\u0026#187;. Quest\u0026#8217;ultimo inciso \u0026#232; stato cos\u0026#236; sostituito dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 37 del 2022, il quale ha previsto che \u0026#171;al comma 1 dell\u0026#8217;articolo 2 le parole \u0026#8220;secondo quanto disposto\u0026#8221; sono sostituite con le seguenti: \u0026#8220;come definito\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo periodo (sempre del comma 1) prescrive, inoltre, che \u0026#171;[i]l mancato rispetto della percentuale di cui al presente comma per due annualit\u0026#224; del triennio di riferimento comporta la decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l\u0026#8217;acqua pubblica a fini idroelettrici per autoproduzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, il comma 2 dell\u0026#8217;articolo impugnato statuisce che, alle concessioni sottratte al campo di applicazione della legge ai sensi del comma 1, \u0026#171;si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) in materia di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazione d\u0026#8217;acqua pubblica\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b), della citata legge reg. Abruzzo n. 37 del 2022 ha soppresso alla fine di quest\u0026#8217;ultimo periodo la frase: \u0026#171;a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all\u0026#8217;autoproduzione, costituiscono l\u0026#8217;attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall\u0026#8217;articolo 12 del d.lgs. 79/1999\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre l\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 prosegue poi disponendo che, \u0026#171;[n]el caso in cui pervengano pi\u0026#249; domande concorrenti di derivazione d\u0026#8217;acqua a scopo idroelettrico, a parit\u0026#224; di condizioni \u0026#232; preferita quella volta a soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno gi\u0026#224; esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 3 della medesima previsione impugnata vieta all\u0026#8217;autoproduttore, titolare della concessione, di trasferire l\u0026#8217;utenza, salvo il caso di nulla osta al trasferimento dell\u0026#8217;azienda o del ramo di azienda, e contempla la decadenza automatica dalla concessione in caso di cessazione definitiva dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva cui \u0026#232; asservita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l\u0026#8217;articolo impugnato v\u0026#236;oli due parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In primo luogo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che, con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, avrebbe trovato attuazione nell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sia la previsione di cui alla direttiva europea sia quella nazionale di implementazione non riconoscerebbero, a favore all\u0026#8217;autoproduttore, alcuna deroga al regime disposto per il rilascio delle concessioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 violerebbe, secondo il ricorrente, la competenza legislativa statale esclusiva prevista dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, in quanto escluderebbe l\u0026#8217;autoproduttore dal rispetto delle procedure contemplate dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 a difesa della concorrenza per il mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Abruzzo si \u0026#232; costituita nel giudizio e ha eccepito la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa regionale sostiene che, nel caso dell\u0026#8217;autoproduzione, non sussista il requisito della retribuzione, che sarebbe presupposto necessario per ravvisare la nozione di servizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 57 TFUE e dell\u0026#8217;art. 4 della direttiva 2006/123/CE. Ne deriverebbe la non applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 12 della citata direttiva e, dunque, la non fondatezza della pretesa violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer la medesima ragione, la disposizione impugnata si collocherebbe all\u0026#8217;esterno del raggio applicativo dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, in quanto norma attuativa dell\u0026#8217;art. 12 della direttiva 2006/123/CE, con conseguente non fondatezza anche della questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Questa Corte ritiene di dover esaminare dapprima la censura relativa alla violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., stante la priorit\u0026#224; logica che va riconosciuta alla citata censura inerente al riparto di competenze (fra le tante, da ultimo, sentenza n. 70 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il legislatore statale, nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, ha disciplinato la concessione delle grandi derivazioni idroelettriche all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 \u0026#8211; nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 11-quater, comma 1, lettera a), del d.l. n. 135 del 2018, come convertito \u0026#8211; demandando alle regioni il compito di regolare la loro assegnazione nel rispetto di criteri puntualmente definiti dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999 dispone che le regioni, ove non ravvisino un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell\u0026#8217;utilizzo a fine idroelettrico, possano assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: i) a operatori economici individuati attraverso l\u0026#8217;espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica; ii) a societ\u0026#224; a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto sempre attraverso l\u0026#8217;espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica; iii) a operatori economici selezionati tramite le procedure di cui agli artt. 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in materia di partenariato pubblico privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comma 1-ter, anch\u0026#8217;esso frutto dell\u0026#8217;interpolazione operata dal d.l. n. 135 del 2018, come convertito, il medesimo art. 12 prevede che le regioni disciplinino \u0026#171;a) le modalit\u0026#224; per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; c) i criteri di ammissione e di assegnazione; d) la previsione che l\u0026#8217;eventuale indennizzo \u0026#232; posto a carico del concessionario subentrante; e) i requisiti di capacit\u0026#224; finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all\u0026#8217;oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali\u0026#187;, prescrivendo il \u0026#171;rispetto dell\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea e degli accordi internazionali, nonch\u0026#233; dei principi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato e integrato, \u0026#232; certamente ascrivibile all\u0026#8217;\u0026#171;ambito materiale [\u0026#8230;] della concorrenza \u0026#8220;per il mercato\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 259 del 2022), in quanto \u0026#232; v\u0026#242;lto \u0026#171;a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pi\u0026#249; ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2023, n. 112 e n. 4 del 2022, n. 56 del 2020 e n. 137 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 259 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sua disciplina \u0026#8211; caratterizzata dall\u0026#8217;individuazione di procedure tipiche di assegnazione, dall\u0026#8217;indicazione di dettagliati criteri-guida e dalla fissazione di stringenti termini di attuazione, decorsi i quali interviene in sostituzione lo Stato \u0026#8211; conferma che l\u0026#8217;attribuzione alle regioni di poteri regolatori opera solo entro i ristretti limiti definiti dalla legge statale. La fase dell\u0026#8217;assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, che afferisce alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, resta, dunque, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenza n. 259 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile approdo ermeneutico rinviene, del resto, un ulteriore avallo in quanto era stato gi\u0026#224; puntualizzato da questa Corte (sentenza n. 117 del 2022), pur con riferimento alla disposizione statutaria che aveva assegnato, in quel caso alla ben pi\u0026#249; ampia competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle modalit\u0026#224; e delle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d\u0026#8217;acqua a scopo idroelettrico (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige\u0026#187;, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante \u0026#171;Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, infatti, confrontandosi con norme della Provincia autonoma di Trento, attuative della citata previsione statutaria, aveva precisato che, in sede di assegnazione delle concessioni, \u0026#171;permangono inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti pi\u0026#249; rilevanti della materia. Esse riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all\u0026#8217;affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perch\u0026#233; la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell\u0026#8217;Unione europea, come dimostrato dalla specifica legislazione comunitaria nella materia della produzione di energia elettrica\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, dunque, senza dubbio ribadita la linea interpretativa rinvenibile nelle pronunce di questa Corte, la quale ha \u0026#171;sempre ricondotto la disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario all\u0026#8217;ambito della \u0026#8220;tutela della concorrenza\u0026#8221;, senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico\u0026#187; (ancora sentenza n. 259 del 2022; in senso analogo, sentenze n. 117 del 2022, n. 28 del 2014, n. 339 del 2011 e n. 1 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; tracciata la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, si palesa il contrasto dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 con il parametro costituzionale attributivo della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la disposizione impugnata esclude dal raggio applicativo della legge regionale, che disciplina le \u0026#171;modalit\u0026#224; di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche\u0026#187;, in attuazione dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, le concessioni che soddisfino per almeno l\u0026#8217;ottanta per cento il consumo energetico annuo dell\u0026#8217;autoproduttore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, nell\u0026#8217;ambito della legislazione statale, l\u0026#8217;autoproduzione non consente di derogare al rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autoproduttore, definito dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, \u0026#232; oggetto di una disciplina (artt. 2, comma 6, e 14, comma 2, del citato decreto legislativo) che risponde alla mera esigenza di individuare un possibile \u0026#8220;cliente idoneo\u0026#8221;, vale a dire, ai sensi del richiamato art. 2, comma 6, un soggetto ascrivibile a coloro che hanno \u0026#171;la capacit\u0026#224; di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all\u0026#8217;estero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, la qualifica di autoproduttore non riveste alcun significato rispetto alla possibile acquisizione del ruolo di concessionario e, pertanto, non giustifica la deroga al rispetto delle procedure indicate dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, a tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, sotto il profilo del ruolo che l\u0026#8217;autoproduttore riveste sul mercato, occorre evidenziare che la disposizione regionale riferisce l\u0026#8217;autoconsumo al \u0026#171;fabbisogno energetico utile all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive del soggetto richiedente\u0026#187;, avendo, pertanto, riguardo a un operatore economico che destina l\u0026#8217;energia idroelettrica a sue attivit\u0026#224; produttive di beni o servizi finalizzati al mercato. A ci\u0026#242; si aggiunga che la stessa energia prodotta in eccedenza rispetto all\u0026#8217;autoconsumo \u0026#232; parimenti destinata al mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Se, dunque, l\u0026#8217;utilizzazione per la propria attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa dell\u0026#8217;energia autoprodotta non giustifica l\u0026#8217;assegnazione della concessione senza il rispetto delle procedure attuative dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, analogamente non riveste alcun rilievo, al fine di confutare la lesione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, la circostanza che l\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 stabilisca che si applichi alla citata fattispecie il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale fonte secondaria prevede, infatti, una procedura selettiva profondamente diversa da quelle indicate dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, tant\u0026#8217;\u0026#232; che il medesimo regolamento, all\u0026#8217;art. 45, esclude espressamente che la sua disciplina possa trovare applicazione alle grandi derivazioni idroelettriche, per le quali stabilisce che debba operare il disposto del citato art. 12. Ne discende un\u0026#8217;incongruenza di sistema, che vede la disposizione impugnata riferire alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, destinate per l\u0026#8217;ottanta per cento al consumo dell\u0026#8217;autoproduttore, la disciplina del regolamento regionale, laddove quest\u0026#8217;ultimo esclude dal suo raggio applicativo proprio le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, anche a prescindere dall\u0026#8217;intrinseca incoerenza che si ravvisa nel raccordo fra la disposizione impugnata e il regolamento regionale, una volta ricondotta l\u0026#8217;assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche alla competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, con le ricordate implicazioni che ne derivano in termini di uniforme regolazione su tutto il territorio nazionale, \u0026#232; dirimente constatare che l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 adotta una disciplina espressamente ed effettivamente contrastante con quella dettata dall\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe previsioni regolamentari, cui fa rinvio la norma regionale, disegnano una procedura che prende avvio con la domanda dell\u0026#8217;interessato e con la successiva pubblicazione dell\u0026#8217;ordinanza di istruttoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (art. 14 del regolamento), cui segue la possibile presentazione di domande concorrenti (artt. 15 e seguenti del regolamento). Quanto ai criteri di assegnazione della concessione, lo stesso art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 stabilisce, sul generico presupposto della \u0026#171;parit\u0026#224; di condizioni\u0026#187;, che la preferenza vada accordata alla domanda \u0026#171;volta a soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno gi\u0026#224; esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, il legislatore statale, all\u0026#8217;art. 12, comma 1-ter, lettera a), del d.lgs. n. 79 del 1999, assegna alle regioni il compito di regolare \u0026#171;le modalit\u0026#224; per lo svolgimento delle procedure di assegnazione\u0026#187;, riferendosi a quelle \u0026#171;di cui al comma 1-bis\u0026#187;. E quest\u0026#8217;ultimo contempla esclusivamente le \u0026#171;procedure a evidenza pubblica\u0026#187;, v\u0026#242;lte a individuare o direttamente il concessionario o il socio privato della societ\u0026#224; a capitale misto pubblico privato concessionaria, oppure quelle di cui agli artt. 179 e seguenti cod. contratti pubblici, in materia di partenariato pubblico privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la peculiare procedura delineata dalla disciplina regionale \u0026#8211; che, fra l\u0026#8217;altro, posticipa la pubblicit\u0026#224; relativa al suo avvio e adotta un criterio preferenziale a vantaggio di chi destina l\u0026#8217;energia prevalentemente al fabbisogno della propria attivit\u0026#224; produttiva \u0026#8211; non trova alcuna corrispondenza nelle procedure indicate dal legislatore statale all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e, pertanto, si colloca al di fuori del perimetro definito dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, la disposizione impugnata, non priva di elementi di intrinseca contraddittoriet\u0026#224; nel raccordo con il regolamento regionale cui la stessa fa rinvio, si pone in contrasto con il parametro costituzionale attributivo della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022, che disciplina in tutti i suoi commi la fattispecie della prevalente autoproduzione, v\u0026#242;lta a escludere le grandi concessioni di derivazione idroelettrica dall\u0026#8217;applicazione della normativa attuativa dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, \u0026#232; dunque costituzionalmente illegittimo, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono assorbite le ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante \u0026#171;Disciplina modalit\u0026#224; di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d\u0026#8217;acqua a uso idroelettrico in attuazione dell\u0026#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina delle modalit\u0026#224; di assegnazione delle concessioni - Previsione della esclusione dall\u0027ambito applicativo della l. reg.le n. 9 del 2022 delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno l\u002780 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall\u0027art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 79 del 1999.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45619","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Ambiti riconducibili alla disciplina della concorrenza per il mercato - Concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e dei relativi procedimenti di selezione del concessionario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Abruzzo che esonera la fattispecie della prevalente autoproduzione dal rispetto delle procedure dettate dal legislatore statale per la concessione delle grandi derivazioni idroelettriche). (Classif. 216038).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina della concessione delle grandi derivazioni idroelettriche (art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999) è ascrivibile all’ambito materiale della concorrenza “per il mercato” in quanto vòlta a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici. La fase dell’assegnazione di dette concessioni è, dunque, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. Permangono, infatti, inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti più rilevanti della materia, che riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all’affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perché la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell’Unione europea. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 259/2022; S. 117/2022; S. 44/2023 – mass. 45360; S. 112/2022 – mass. 44833; S. 4/2022 – mass. 44469, S. 56/2020 – mass. 42162; S. 137/2018 – mass. 41385\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario va ricondotta all’ambito della tutela della concorrenza, senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 259/2022 – mass. 45171; S. 117/2022 – mass. 44910; S. 28/2014 – mass. 37661; S. 339/2011 – mass. 36017; S. 1/2008 – mass. 32063\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 che esclude dall’applicazione della disciplina regionale delle modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche la fattispecie della prevalente autoproduzione, ossia quella nella quale è soddisfatto, per almeno l’80%, il consumo energetico annuo dell’autoproduttore. La disposizione impugnata dal Governo adotta una disciplina contrastante con l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 che non consente all’autoproduzione di derogare al rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato. Né rileva che la disposizione preveda l’applicazione, per tale fattispecie, di un regolamento regionale: da un lato, la peculiare procedura ivi delineata non trova corrispondenza nel citato art. 12 e, dall’altro, sussistono elementi di intrinseca contraddittorietà nel raccordo tra la disposizione censurata e il regolamento cui la stessa rinvia).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"09/06/2022","data_nir":"2022-06-09","numero":"9","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"16/03/1999","numero":"79","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44896","autore":"Provvisiero G.","titolo":"La Regione Abruzzo e l’energia: le vicende delle comunità energetiche rinnovabili e delle concessioni idroelettriche","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"28","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44895_2023_102.pdf","nome_file_fisico":"48-2023+102-2023_Provvisiero.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|