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Uff.\" n. 119 bis del 22 maggio 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente - Prof.  \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv.  ORONZO REALE - Dott.  BRUNETTO  BUCCIARELLI  \r\n DUCCI  -  Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO  \r\n LA PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -  Dott.  \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO  \r\n CORASANITI  -  Prof.  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO  GRECO,  \r\n Giudici,                                                                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  legge  della  \r\n Regione  Abruzzo  2  febbraio  1978,  n.  9 (\"Trattamento economico del  \r\n personale dell\u0027Ente Fucino - Ente di sviluppo  in  Abruzzo\"),  promosso  \r\n con  ordinanza  emessa  il 25 ottobre 1978 dal T.A.R. per l\u0027Abruzzo sul  \r\n ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri  contro  l\u0027Ente  Fucino  ed  \r\n altro,  iscritta  al  n.  241  del registro ordinanze 1980 e pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell\u0027anno 1980.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di costituzione di Capranica  Ferdinando  ed  altri,  \r\n dell\u0027ERSA e della Regione Abruzzo;                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  12  dicembre  1984  il  Giudice  \r\n relatore Guglielmo Roehrssen.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso di un giudizio promosso da  taluni  dipendenti  dell\u0027Ente  \r\n del  Fucino  il  TAR  per  l\u0027Abruzzo, con ordinanza 25 ottobre 1978, ha  \r\n sollevato  questione  di  legittimit\u0026#224;   costituzionale   della   legge  \r\n regionale  abruzzese  2 febbraio 1978, n. 9 (\"Trattamento economico del  \r\n personale  dell\u0027Ente  Fucino  -  Ente  di  sviluppo  in  Abruzzo\"),  in  \r\n riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  il  TAR,  la  normativa  dettata  da  tale legge regionale  \r\n sarebbe in primo luogo in contrasto con i  principi  generali  all\u0027uopo  \r\n fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 e dal d.P.R. 26 maggio 1976,  \r\n n.  411,  anche  in  relazione  all\u0027art.    117 Cost., che devolve alla  \r\n Regione la potest\u0026#224; legislativa in materia, \"nei  limiti  dei  principi  \r\n fondamentali  stabiliti  dalle  leggi dello Stato\". Infatti la legge n.  \r\n 386 del 1976 rientra tra quelle che questi principi contengono ed essa,  \r\n all\u0027art. 5, stabilisce che le leggi regionali debbono disciplinare  sia  \r\n il riordino dei servizi degli Enti di sviluppo sotto l\u0027aspetto organico  \r\n e  funzionale,  sia il trattamento giuridico ed economico del personale  \r\n di essi Enti, ai sensi dell\u0027art. 35 della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  \r\n in  modo  da assicurare uniformit\u0026#224; di trattamento tra gli Enti stessi.  \r\n Viceversa, la legge regionale impugnata, oltre  a  disattendere  quanto  \r\n disposto dall\u0027art. 15 della legge n. 70/1975, in ordine alle qualifiche  \r\n dei  vari dipendenti, per quanto concerne precipuamente la carriera dei  \r\n funzionari  porrebbe  in  essere  veri  e  propri  \"appiattimenti\",  e,  \r\n conseguentemente,  consente  di  attribuire  al  personale  che riveste  \r\n qualifiche differenti, identici emolumenti.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La legge impugnata, inoltre, contrasterebbe con  l\u0027art.  36  Cost.,  \r\n non  garantendo  al  lavoratore  una  retribuzione  proporzionata  alla  \r\n qualit\u0026#224; e  quantit\u0026#224;  del  lavoro,  avendo  creato  fasce  retributive  \r\n ristrette   e   raggruppato  sotto  un\u0027unica  qualifica  dirigenti  con  \r\n mansioni, funzioni e responsabilit\u0026#224; diverse, ponendo in essere un vero  \r\n e proprio \"appiattimento\", cos\u0026#236; da  negare  il  giusto  riconoscimento  \r\n della \"qualit\u0026#224; del lavoro\".                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine essa contrasterebbe prima con l\u0027art. 97 Cost., avendo omesso  \r\n di determinare, da un lato, le sfere di competenza, le attribuzioni, le  \r\n responsabilit\u0026#224;   dei   dipendenti;   dall\u0027altro   ponendo,   sia  pure  \r\n provvisoriamente,  a  base  di  ogni  progressione  economica  la  sola  \r\n anzianit\u0026#224;,   cos\u0026#236;   da   eliminare  ogni  incentivo  e  compromettere  \r\n l\u0027efficienza della P.A..                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Davanti a questa Corte si sono costituiti in termini  i  ricorrenti  \r\n nel  giudizio  a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata  \r\n per le ragioni indicate nell\u0027ordinanza di rimessione.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si sono costituiti pure la Regione Abruzzo e  l\u0027Ente  regionale  di  \r\n sviluppo agricolo in Abruzzo (ERSA), ma fuori termine.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Con  la  ordinanza in epigrafe il giudice a quo dubita della  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  legge  della  Regione  Abruzzo   2  \r\n febbraio  1978,  n.  9  (\"Trattamento economico del personale dell\u0027Ente  \r\n Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo\"), in relazione agli artt. 36,  97  \r\n e 117 Cost., in quanto:                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     a) la legge violerebbe l\u0027art. 97 Cost. perch\u0026#233; sarebbe in contrasto  \r\n con  i principi generali fissati dalla legge statale 30 aprile 1976, n.  \r\n 386 (\"Norme di principio, particolari  e  finanziarie  concernenti  gli  \r\n enti di sviluppo\") e dal d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 (\"Disciplina del  \r\n rapporto  di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge  \r\n 20 marzo 1975, n. 70\") e, in particolare, con l\u0027art. 5 della prima,  in  \r\n virt\u0026#249; del quale le leggi regionali devono disciplinare il riordino dei  \r\n servizi degli enti di sviluppo sotto l\u0027aspetto organico e funzionale ed  \r\n il  trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi dell\u0027art.  \r\n 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70  (\"Disposizioni  sul  riordinamento  \r\n degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente\")  \r\n in  modo  da assicurare uniformit\u0026#224; di trattamento fra gli enti stessi:  \r\n la legge regionale, invece, disattende il disposto dell\u0027art.  15  della  \r\n legge n. 70/1975, circa le qualifiche dei dipendenti, ponendo in essere  \r\n degli  appiattimenti e, quindi, attribuendo al personale con qualifiche  \r\n diverse emolumenti identici;                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     b) la stessa  legge  regionale  violerebbe  l\u0027art.  36  Cost.,  non  \r\n garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualit\u0026#224; e  \r\n quantit\u0026#224; del lavoro, avendo creato fasce retributive ristrette e dando  \r\n luogo, di conseguenza, allo appiattimento di cui si \u0026#232; gi\u0026#224; parlato;     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     c)  violerebbe,  infine,  l\u0027art.  97, perch\u0026#233; non ha determinato le  \r\n sfere  di  competenza,  le  attribuzioni  e  le   responsabilit\u0026#224;   dei  \r\n dipendenti  e,  ponendo  a  base  del  trattamento  economico  la  sola  \r\n anzianit\u0026#224;, ha eliminato ogni incentivo  e  compromette  la  efficienza  \r\n della P.A..                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione non \u0026#232; fondata.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.   -   In   primo   luogo  devono  dichiararsi  inammissibili  la  \r\n costituzione della Regione Abruzzo e quella dell\u0027ERSA,  avvenute  fuori  \r\n dei termini perentori previsti dagli artt. 25 l.  11 marzo 1953, n. 87,  \r\n e   3  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  dinanzi  alla  Corte  \r\n costituzionale.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Passando  al  merito  della  questione,  la  Corte   osserva  \r\n preliminarmente  che  con  la  legge regionale n. 9 del 1978 la Regione  \r\n Abruzzo volle dare un assetto  del  tutto  provvisorio  al  trattamento  \r\n economico  del  personale  dell\u0027Ente  Fucino:    infatti  da un lato la  \r\n normativa compresa in questa legge ha avuto efficacia  solo  per  breve  \r\n tempo,  essendo  stata  sostituita  dalla successiva legge regionale 28  \r\n dicembre 1978, n.  87  (entrata  in  vigore  il  29  dicembre  1978)  e  \r\n dall\u0027altro  il  contenuto  della  l.  n. 9 \u0026#232; esclusivamente economico,  \r\n dettandosi disposizioni concernenti le  varie  voci  che  concorrono  a  \r\n formare   la   retribuzione   di  quei  dipendenti,  l\u0027ammontare  della  \r\n retribuzione stessa e le ulteriori norme occorrenti per procedere  alla  \r\n determinazione  in  concreto  della  retribuzione  medesima. Solo entro  \r\n questi ristretti limiti  la  legge  n.  9  fa  riferimento  allo  stato  \r\n giuridico dei dipendenti e precisamente alle qualifiche alle quali sono  \r\n rapportate le diverse misure della retribuzione.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  partendo  da questa premessa che vanno esaminate le censure che  \r\n vengono  mosse  alla  legge,  le   quali   si   fondano   tutte   sulla  \r\n considerazione   che   la   legge  medesima  avrebbe  proceduto  ad  un  \r\n appiattimento delle qualifiche e perci\u0026#242;  avrebbe  violato  le  cennate  \r\n disposizioni costituzionali.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  al  riguardo la Corte non pu\u0026#242; non richiamare la sua precedente  \r\n giurisprudenza (sentenze n. 10 del 1980; nn. 277 e 278 del 1983).        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con tali pronunce (una delle  quali:  la  sent.  n.  277  del  1983  \r\n relativa  ad altra legge abruzzese - la legge 2 agosto 1973, n. 32 - di  \r\n analogo contenuto) la Corte ha escluso che una articolazione  ristretta  \r\n delle  carriere,  la mancata previsione di meccanismi che consentano la  \r\n valutazione dei meriti e delle capacit\u0026#224; individuali e la insufficiente  \r\n determinazione delle sfere di competenza, delle  attribuzioni  e  delle  \r\n responsabilit\u0026#224;  dei  dipendenti  possa comportare violazione di alcuna  \r\n delle cennate disposizioni costituzionali.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A maggiore ragione queste affermazioni possono essere applicate nel  \r\n caso di specie, in quanto, come si \u0026#232; osservato,  la  legge  n.  9  non  \r\n disciplina  in  via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell\u0027Ente  \r\n Fucino ma a questo fa riferimento solo al fine di potere  stabilire  il  \r\n quantum  della  retribuzione,  per  di  pi\u0026#249;  provvisoria  delle  varie  \r\n componenti il personale.                                                 \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n della  legge  della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 (\"Trattamento  \r\n economico  del  personale  dell\u0027Ente  Fucino  -  Ente  di  sviluppo  in  \r\n Abruzzo\"),  sollevata  dal  TAR  per l\u0027Abruzzo con ordinanza 25 ottobre  \r\n 1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  LEOPOLDO  ELIA   -   GUGLIELMO  \r\n                                   ROEHRSSEN  -  ORONZO REALE - BRUNETTO  \r\n                                   BUCCIARELLI    DUCCI    -     ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ANTONIO  \r\n                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI  -  GIUSEPPE  BORZELLINO -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10895","titoletto":"SENT.  143/85  A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  - COSTITUZIONE  DELLE  PARTI  - TERMINI  - CARATTERE PERENTORIO  - COSTITUZIONE DELLE PARTI AVVENUTA FUORI  TERMINE  - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"E\u0027   inammissibile  la  costituzione  delle  parti  avvenuta  nel giudizio di legittimita\u0027 costituzionale in via incidentale  fuori dei termini,  di carattere  perentorio,  previsti dagli artt.  25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.  - In senso conforme: S. n. 131/1985.","numero_massima_successivo":"10896","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10896","titoletto":"SENT.  143/85  B.  REGIONE  ABRUZZO - PUBBLICO IMPIEGO - ENTE  DI SVILUPPO REGIONALE (ERSA) - LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1978, N. 9 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI  E STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI DIFFERENZIATO  RISPETTO AGLI  SCHEMI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ASSUNTA VIOLAZIONE  DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA,  PROPORZIONALITA\u0027 DELLA RETRIBUZIONE  AL LAVORO   E  BUON  ANDAMENTO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE   - PROVVISORIETA\u0027   DELLA   NORMATIVA  IMPUGNATA  AVENTE   CONTENUTO ESCLUSIVAMENTE ECONOMICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Come  la  Corte  ha  piu\u0027 volte affermato  e\u0027  da  escludere  che un\u0027articolazione  ristretta delle carriere, la mancata previsione di  meccanismi  che consentano la valutazione dei meriti e  delle capacita\u0027  individuali  e la insufficiente  determinazione  delle sfere  di competenze, delle attribuzioni e delle  responsabilita\u0027 dei  dipendenti  possano  comportare   violazione  dei   principi costituzionali  di  eguaglianza,   della  proporzionalita\u0027  della retribuzione  alla  quantita\u0027  e qualita\u0027 del  lavoro,  del  buon andamento  della  pubblica  amministrazione  e  dei  limiti  alla competenza  legislativa  delle  regioni a statuto comune.   Ed  a maggior  ragione  cio\u0027  vale per quanto riguarda la  legge  della Regione  Abruzzo 2 febbraio 1978, n.  9, la quale non  disciplina in  via  diretta  lo  stato giuridico  dei  dipendenti  dell\u0027ente Fucino,  ma a questo fa riferimento, peraltro in via provvisoria, solo  al  fine di poter stabilire il quantum della  retribuzione. Pertanto, non e\u0027 fondata - in riferimento agli artt.  3, 36, 97 e 117  Cost.   - la questione di legittimita\u0027 costituzionale  della detta  legge  regionale, sollevata in quanto -  disattendendo  il disposto dell\u0027art.  15 della legge statale 20 marzo 1975, n.  70, circa  le  qualifiche  dei  dipendenti - porrebbe  in  essere  un appiattimento  tra i dipendenti ed attribuirebbe al personale con qualifiche diverse emolumenti identici.  - S. nn. 10/1980; 277 e 278/1983.","numero_massima_precedente":"10895","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"02/02/1978","numero":"9","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8083","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1013","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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