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Uff.\" n. 119 bis del 22 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ELIA - Rel. ROEHRSSEN \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO \r\n LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO \r\n CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della \r\n Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 (\"Trattamento economico del \r\n personale dell\u0027Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo\"), promosso \r\n con ordinanza emessa il 25 ottobre 1978 dal T.A.R. per l\u0027Abruzzo sul \r\n ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro l\u0027Ente Fucino ed \r\n altro, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1980 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell\u0027anno 1980. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Capranica Ferdinando ed altri, \r\n dell\u0027ERSA e della Regione Abruzzo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice \r\n relatore Guglielmo Roehrssen. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti dell\u0027Ente \r\n del Fucino il TAR per l\u0027Abruzzo, con ordinanza 25 ottobre 1978, ha \r\n sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge \r\n regionale abruzzese 2 febbraio 1978, n. 9 (\"Trattamento economico del \r\n personale dell\u0027Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo\"), in \r\n riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo il TAR, la normativa dettata da tale legge regionale \r\n sarebbe in primo luogo in contrasto con i principi generali all\u0027uopo \r\n fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 e dal d.P.R. 26 maggio 1976, \r\n n. 411, anche in relazione all\u0027art. 117 Cost., che devolve alla \r\n Regione la potest\u0026#224; legislativa in materia, \"nei limiti dei principi \r\n fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato\". Infatti la legge n. \r\n 386 del 1976 rientra tra quelle che questi principi contengono ed essa, \r\n all\u0027art. 5, stabilisce che le leggi regionali debbono disciplinare sia \r\n il riordino dei servizi degli Enti di sviluppo sotto l\u0027aspetto organico \r\n e funzionale, sia il trattamento giuridico ed economico del personale \r\n di essi Enti, ai sensi dell\u0027art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, \r\n in modo da assicurare uniformit\u0026#224; di trattamento tra gli Enti stessi. \r\n Viceversa, la legge regionale impugnata, oltre a disattendere quanto \r\n disposto dall\u0027art. 15 della legge n. 70/1975, in ordine alle qualifiche \r\n dei vari dipendenti, per quanto concerne precipuamente la carriera dei \r\n funzionari porrebbe in essere veri e propri \"appiattimenti\", e, \r\n conseguentemente, consente di attribuire al personale che riveste \r\n qualifiche differenti, identici emolumenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La legge impugnata, inoltre, contrasterebbe con l\u0027art. 36 Cost., \r\n non garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla \r\n qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; del lavoro, avendo creato fasce retributive \r\n ristrette e raggruppato sotto un\u0027unica qualifica dirigenti con \r\n mansioni, funzioni e responsabilit\u0026#224; diverse, ponendo in essere un vero \r\n e proprio \"appiattimento\", cos\u0026#236; da negare il giusto riconoscimento \r\n della \"qualit\u0026#224; del lavoro\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine essa contrasterebbe prima con l\u0027art. 97 Cost., avendo omesso \r\n di determinare, da un lato, le sfere di competenza, le attribuzioni, le \r\n responsabilit\u0026#224; dei dipendenti; dall\u0027altro ponendo, sia pure \r\n provvisoriamente, a base di ogni progressione economica la sola \r\n anzianit\u0026#224;, cos\u0026#236; da eliminare ogni incentivo e compromettere \r\n l\u0027efficienza della P.A.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Davanti a questa Corte si sono costituiti in termini i ricorrenti \r\n nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata \r\n per le ragioni indicate nell\u0027ordinanza di rimessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si sono costituiti pure la Regione Abruzzo e l\u0027Ente regionale di \r\n sviluppo agricolo in Abruzzo (ERSA), ma fuori termine. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Con la ordinanza in epigrafe il giudice a quo dubita della \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2 \r\n febbraio 1978, n. 9 (\"Trattamento economico del personale dell\u0027Ente \r\n Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo\"), in relazione agli artt. 36, 97 \r\n e 117 Cost., in quanto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e a) la legge violerebbe l\u0027art. 97 Cost. perch\u0026#233; sarebbe in contrasto \r\n con i principi generali fissati dalla legge statale 30 aprile 1976, n. \r\n 386 (\"Norme di principio, particolari e finanziarie concernenti gli \r\n enti di sviluppo\") e dal d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 (\"Disciplina del \r\n rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge \r\n 20 marzo 1975, n. 70\") e, in particolare, con l\u0027art. 5 della prima, in \r\n virt\u0026#249; del quale le leggi regionali devono disciplinare il riordino dei \r\n servizi degli enti di sviluppo sotto l\u0027aspetto organico e funzionale ed \r\n il trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi dell\u0027art. \r\n 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (\"Disposizioni sul riordinamento \r\n degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente\") \r\n in modo da assicurare uniformit\u0026#224; di trattamento fra gli enti stessi: \r\n la legge regionale, invece, disattende il disposto dell\u0027art. 15 della \r\n legge n. 70/1975, circa le qualifiche dei dipendenti, ponendo in essere \r\n degli appiattimenti e, quindi, attribuendo al personale con qualifiche \r\n diverse emolumenti identici; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e b) la stessa legge regionale violerebbe l\u0027art. 36 Cost., non \r\n garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualit\u0026#224; e \r\n quantit\u0026#224; del lavoro, avendo creato fasce retributive ristrette e dando \r\n luogo, di conseguenza, allo appiattimento di cui si \u0026#232; gi\u0026#224; parlato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e c) violerebbe, infine, l\u0027art. 97, perch\u0026#233; non ha determinato le \r\n sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u0026#224; dei \r\n dipendenti e, ponendo a base del trattamento economico la sola \r\n anzianit\u0026#224;, ha eliminato ogni incentivo e compromette la efficienza \r\n della P.A.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - In primo luogo devono dichiararsi inammissibili la \r\n costituzione della Regione Abruzzo e quella dell\u0027ERSA, avvenute fuori \r\n dei termini perentori previsti dagli artt. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87, \r\n e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte \r\n costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Passando al merito della questione, la Corte osserva \r\n preliminarmente che con la legge regionale n. 9 del 1978 la Regione \r\n Abruzzo volle dare un assetto del tutto provvisorio al trattamento \r\n economico del personale dell\u0027Ente Fucino: infatti da un lato la \r\n normativa compresa in questa legge ha avuto efficacia solo per breve \r\n tempo, essendo stata sostituita dalla successiva legge regionale 28 \r\n dicembre 1978, n. 87 (entrata in vigore il 29 dicembre 1978) e \r\n dall\u0027altro il contenuto della l. n. 9 \u0026#232; esclusivamente economico, \r\n dettandosi disposizioni concernenti le varie voci che concorrono a \r\n formare la retribuzione di quei dipendenti, l\u0027ammontare della \r\n retribuzione stessa e le ulteriori norme occorrenti per procedere alla \r\n determinazione in concreto della retribuzione medesima. Solo entro \r\n questi ristretti limiti la legge n. 9 fa riferimento allo stato \r\n giuridico dei dipendenti e precisamente alle qualifiche alle quali sono \r\n rapportate le diverse misure della retribuzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; partendo da questa premessa che vanno esaminate le censure che \r\n vengono mosse alla legge, le quali si fondano tutte sulla \r\n considerazione che la legge medesima avrebbe proceduto ad un \r\n appiattimento delle qualifiche e perci\u0026#242; avrebbe violato le cennate \r\n disposizioni costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma al riguardo la Corte non pu\u0026#242; non richiamare la sua precedente \r\n giurisprudenza (sentenze n. 10 del 1980; nn. 277 e 278 del 1983). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con tali pronunce (una delle quali: la sent. n. 277 del 1983 \r\n relativa ad altra legge abruzzese - la legge 2 agosto 1973, n. 32 - di \r\n analogo contenuto) la Corte ha escluso che una articolazione ristretta \r\n delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la \r\n valutazione dei meriti e delle capacit\u0026#224; individuali e la insufficiente \r\n determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle \r\n responsabilit\u0026#224; dei dipendenti possa comportare violazione di alcuna \r\n delle cennate disposizioni costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A maggiore ragione queste affermazioni possono essere applicate nel \r\n caso di specie, in quanto, come si \u0026#232; osservato, la legge n. 9 non \r\n disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell\u0027Ente \r\n Fucino ma a questo fa riferimento solo al fine di potere stabilire il \r\n quantum della retribuzione, per di pi\u0026#249; provvisoria delle varie \r\n componenti il personale. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 (\"Trattamento \r\n economico del personale dell\u0027Ente Fucino - Ente di sviluppo in \r\n Abruzzo\"), sollevata dal TAR per l\u0027Abruzzo con ordinanza 25 ottobre \r\n 1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO \r\n ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO \r\n BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO \r\n LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10895","titoletto":"SENT. 143/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - CARATTERE PERENTORIO - COSTITUZIONE DELLE PARTI AVVENUTA FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"E\u0027 inammissibile la costituzione delle parti avvenuta nel giudizio di legittimita\u0027 costituzionale in via incidentale fuori dei termini, di carattere perentorio, previsti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. - In senso conforme: S. n. 131/1985.","numero_massima_successivo":"10896","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10896","titoletto":"SENT. 143/85 B. REGIONE ABRUZZO - PUBBLICO IMPIEGO - ENTE DI SVILUPPO REGIONALE (ERSA) - LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1978, N. 9 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI DIFFERENZIATO RISPETTO AGLI SCHEMI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA\u0027 DELLA RETRIBUZIONE AL LAVORO E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROVVISORIETA\u0027 DELLA NORMATIVA IMPUGNATA AVENTE CONTENUTO ESCLUSIVAMENTE ECONOMICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Come la Corte ha piu\u0027 volte affermato e\u0027 da escludere che un\u0027articolazione ristretta delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la valutazione dei meriti e delle capacita\u0027 individuali e la insufficiente determinazione delle sfere di competenze, delle attribuzioni e delle responsabilita\u0027 dei dipendenti possano comportare violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, della proporzionalita\u0027 della retribuzione alla quantita\u0027 e qualita\u0027 del lavoro, del buon andamento della pubblica amministrazione e dei limiti alla competenza legislativa delle regioni a statuto comune. Ed a maggior ragione cio\u0027 vale per quanto riguarda la legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9, la quale non disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell\u0027ente Fucino, ma a questo fa riferimento, peraltro in via provvisoria, solo al fine di poter stabilire il quantum della retribuzione. Pertanto, non e\u0027 fondata - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - la questione di legittimita\u0027 costituzionale della detta legge regionale, sollevata in quanto - disattendendo il disposto dell\u0027art. 15 della legge statale 20 marzo 1975, n. 70, circa le qualifiche dei dipendenti - porrebbe in essere un appiattimento tra i dipendenti ed attribuirebbe al personale con qualifiche diverse emolumenti identici. - S. nn. 10/1980; 277 e 278/1983.","numero_massima_precedente":"10895","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"02/02/1978","numero":"9","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8083","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1013","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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