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Uff.\" n. 176 del 29 giugno 1977.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ROSSI - Rel. O. REALE                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI  \r\n OGGIONI - Dott.  NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI  -  Prof.  EDOARDO  \r\n VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof.  LEOPOLDO  \r\n ELIA  -  Avv.  ORONZO  REALE  - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  \r\n ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,                                             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 89 e  \r\n 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello  stesso  \r\n codice,  promossi  con  le  ordinanze  emesse  il 25 settembre ed il 17  \r\n ottobre 1975 dal pretore di Genova, nei procedimenti penali a carico di  \r\n Teresa Benvenuto e Silvana Luchessa, iscritte ai  nn.  491  e  582  del  \r\n registro  ordinanze  1975  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 38 dell\u002711 febbraio 1976.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  d\u0027intervento  del  Presidente  del   Consiglio   dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 maggio 1977 il Giudice relatore  \r\n Oronzo Reale;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Nel procedimento penale  a  carico  di  Teresa  Benvenuto,  il  \r\n pretore  di  Genova,  con ordinanza emessa il 25 settembre 1975 (n. 491  \r\n Reg.  ord.    1975),  sollevava  d\u0027ufficio  questione  incidentale   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale degli articoli 89 e 169 del codice penale,  \r\n nel loro coordinato disposto ed in confronto con gli  artt.  98  e  169  \r\n dello  stesso  codice.  Assumeva, infatti, che tali norme contrastavano  \r\n con gli articoli 3 e 27 della Costituzione  \"nella  parte  in  cui  non  \r\n prevedono  la  concessione  del  perdono  giudiziale  per  l\u0027ipotesi di  \r\n imputati affetti da vizio parziale di mente temporaneo al  momento  del  \r\n fatto  e  che  il  giudice  presuma  siano per astenersi dal commettere  \r\n ulteriori reati\"; stabilendo cos\u0026#236;  una  ingiustificata  disparit\u0026#224;  di  \r\n trattamento tra coloro che sono affetti da vizio parziale di mente ed i  \r\n minori ultraquattordicenni.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Raffrontando  tra  loro  gli  artt.  89  e  98  del  codice  penale  \r\n emergerebbe, secondo il pretore, che tanto il vizio parziale  di  mente  \r\n quanto  l\u0027et\u0026#224;  compresa  tra  i  quattordici  e  i diciotto anni, sono  \r\n situazioni soggettive che, pur non escludendo l\u0027imputabilit\u0026#224; del  reo,  \r\n ricevono  dalla  legge  uguale  trattamento  ai fitti della diminuzione  \r\n della pena concretamente da erogare. Si  determinerebbe  per  ci\u0026#242;  una  \r\n equiparazione  tra  l\u0027indebolimento  dell\u0027equilibrio  psichico che pu\u0026#242;  \r\n derivare dalla minore et\u0026#224; e quello che,  invece,  pu\u0026#242;  conseguire  da  \r\n altre  situazioni patologiche non ascrivibili al soggetto.  La indicata  \r\n simmetria  di  trattamento  normativo  verrebbe per\u0026#242; meno quando dalla  \r\n diminuzione di pena si va alla esenzione totale dalla  stessa.  Mentre,  \r\n infatti,  per i minori la legge prevede la totale esenzione dalla pena,  \r\n tramite  l\u0027applicazione  del  perdono  giudiziale,  per  i  maggiorenni  \r\n affetti  da  vizio  parziale  di  mente  un siffatto trattamento non \u0026#232;  \r\n previsto.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ora, se questa diversit\u0026#224; di trattamento  pu\u0026#242;  avere  una  qualche  \r\n giustificazione   se   riferita   ad  infermit\u0026#224;  parziale  stabilmente  \r\n esistente nel soggetto, la stessa non si giustificherebbe nelle ipotesi  \r\n In cui la causa di indebolimento dell\u0027equilibrio psichico sia di durata  \r\n temporanea, come nel caso di specie relativo ad  una  ragazza  che,  al  \r\n momento  del  fatto,  aveva  da  poco  compiuto  diciotto anni e che la  \r\n relazione medica di parte descriveva come in preda a profondi stati  di  \r\n alterazione  dell\u0027equilibrio  psichico  che  il  tempo  e  l\u0027esperienza  \r\n avevano successivamente concorso a sanare.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242; premesso, il pretore riteneva la rilevanza della questione  di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale nei termini sopra indicati non solo ai fini  \r\n della decisione del processo, ma anche per la corretta formulazione dei  \r\n quesiti da porre a base di una necessaria indagine peritale.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Davanti  a questa Corte la parte non si costituiva, mentre spiegava  \r\n intervento  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   a   mezzo  \r\n dell\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  che chiedeva che la questione  \r\n fosse dichiarata infondata.  Non  sussisterebbe,  secondo  l\u0027Avvocatura  \r\n generale dello Stato, alcuna violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione,  \r\n stante  la  diversit\u0026#224; di situazione tra i minori ultraquattordicenni e  \r\n gli affetti da vizio parziale di mente. Mentre, infatti, questi  ultimi  \r\n hanno  la  capacit\u0026#224;  di intendere e di volere grandemente diminuita, i  \r\n primi possiedono la capacit\u0026#224; di intendere e di volere;  e  la  ragione  \r\n per  cui  la  pena  \u0026#232; per essi diminuita risiede nell\u0027opinione che gli  \r\n stessi non abbiano acquisito la piena coscienza morale e  la  capacit\u0026#224;  \r\n di  esercitare i freni inibitori.  Da ci\u0026#242; deriva la razionalit\u0026#224; della  \r\n differenza  nelle  soluzioni  adottate  con  riferimento  alla   natura  \r\n dell\u0027istituto  del  perdono giudiziale. Egualmente infondato sarebbe il  \r\n richiamo  all\u0027art.  27  della   Costituzione   perch\u0026#233;   le   finalit\u0026#224;  \r\n rieducative   della   pena  possono  essere  conseguite  nei  confronti  \r\n dell\u0027infermo parziale  di  mente,  mentre  \u0026#232;  dubbio  che  ci\u0026#242;  possa  \r\n avvenire per il minore che delinqua per la prima volta.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Con altra ordinanza in data 17 ottobre 1975 (n.  582 Reg. ord.  \r\n 1975)   il   pretore   di  Genova  sollevava  la  stessa  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  di  cui   all\u0027ordinanza   in   precedenza  \r\n riassunta,  nel  corso  di  un giudizio a carico di Silvana Luchessa, e  \r\n dopo aver disposto perizia medica che aveva concluso nel senso  che  al  \r\n momento  dei  fatti, essa presentava capacit\u0026#224; di intendere e di volere  \r\n grandemente scemata.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il pretore prospettava  sinteticamente  argomentazioni  analoghe  a  \r\n quelle  svolte nella ordinanza di cui al precedente n. 1, soffermandosi  \r\n in modo particolare sulla violazione dell\u0027art. 27 della Costituzione.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.  \r\n Davanti a questa Corte non  si  costituiva  la  parte  e  non  spiegava  \r\n intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3.  -  Alla  pubblica  udienza dell\u002711 maggio 1977 l\u0027avvocato dello  \r\n Stato spiegava intervento orale, riportandosi alle ragioni gi\u0026#224; esposte  \r\n nello scritto.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. -  Come ricordato in narrativa, il giudice a quo ha sollevato la  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  degli  artt.  89 e 169 del  \r\n codice penale nel loro coordinato disposto e in relazione al coordinato  \r\n disposto degli artt. 98 e  169  dello  stesso  codice.    Partendo  dal  \r\n rilievo  che  tanto  per  il  minore  ultraquattordicenne,  quanto  per  \r\n l\u0027imputato  affetto  da   vizio   parziale   di   mente   \u0026#232;   prevista  \r\n (rispettivamente  negli artt. 98 e 89 del codice penale) la diminuzione  \r\n della pena, il pretore ha  ritenuto  di  dubbia  costituzionalit\u0026#224;  (ex  \r\n artt.  3  e  27  della  Costituzione)  che l\u0027art. 169 del codice penale  \r\n consenta  al  giudice  di  astenersi  dal  rinvio  a  giudizio  o   dal  \r\n pronunciare  condanna,  concedendo  il perdono giudiziale, soltanto nei  \r\n confronti del minore e non dell\u0027ultradiciottenne che  \"nel  momento  in  \r\n cui ha commesso il fatto era, per infermit\u0026#224;, in tale stato di mente da  \r\n scemare  grandemente,  senza escluderla, la capacit\u0026#224; di intendere e di  \r\n volere\".                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La questione non \u0026#232; fondata.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La posizione dell\u0027imputato minore  degli  anni  diciotto  e  quella  \r\n dell\u0027imputato   seminfermo   di   mente,  come  \u0026#232;  riconosciuto  dalla  \r\n giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, sono, nel sistema del  \r\n codice   penale,   diverse,   non   eguali.   Per   l\u0027imputato   minore  \r\n ultraquattordicenne  l\u0027art.  98  pone  al  giudice il problema concreto  \r\n dell\u0027accertamento della capacit\u0026#224; di intendere e di volere,  cio\u0026#232;  del  \r\n normale sviluppo fisio-psichico del minore stesso.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se la capacit\u0026#224; esisteva (al momento del fatto) si ha imputabilit\u0026#224;  \r\n piena,  bench\u0026#233; la pena sia sempre diminuita; se non esisteva, non c\u0027\u0026#232;  \r\n l\u0027imputabilit\u0026#224;.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Resta naturalmente, anche  per  il  minore,  la  terza  ipotesi  di  \r\n infermit\u0026#224; che scemi grandemente la capacit\u0026#224; di intendere e di volere,  \r\n cio\u0026#232;  quella  considerata,  indipendentemente dall\u0027et\u0026#224;, dall\u0027art.  89  \r\n del codice penale.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma il perdono giudiziale trova il suo fondamento non nella  scemata  \r\n capacit\u0026#224;  di intendere e di volere al momento del fatto, bens\u0026#236; in una  \r\n previsione del  giudice  che  il  minore  si  asterr\u0026#224;  dal  commettere  \r\n ulteriori  reati.  Cio\u0026#232;  - come \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte riconosciuto dalla  \r\n Cassazione-il fondamento giuridico del perdono giudiziale \u0026#232; analogo  a  \r\n quello  della sospensione condizionale della pena. Ancora pi\u0026#249; evidente  \r\n - operando al di qua della condanna, che evita - appare l\u0027analogia  con  \r\n quell\u0027istituto  della probation come trattato con favore nella dottrina  \r\n penalistica italiana,  ancorch\u0026#233;  non  ancora  introdotto  nel  diritto  \r\n positivo nel nostro Paese.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Che  poi il perdono giudiziale possa essere concesso solo ai minori  \r\n ultraquattordicenni, non costituisce riconoscimento di una loro scemata  \r\n capacit\u0026#224; di intendere e di volere, ma dipende dalla minore fiducia del  \r\n legislatore nella capacit\u0026#224; rieducativa del  carcere  per  i  minori  e  \r\n dalla maggior fiducia nella possibilit\u0026#224; del loro recupero sociale dopo  \r\n il primo incontro con la giustizia penale.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Del  resto,  come  \u0026#232;  noto,  il  problema  di  una  estensione  ai  \r\n maggiorenni dell\u0027applicabilit\u0026#224; del perdono giudiziale si \u0026#232;  posto  al  \r\n legislatore  e  la  soluzione  positiva  ha  gi\u0026#224;  conseguito  un  voto  \r\n parlamentare.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Poich\u0026#233; gli artt. 98 e 89 del codice penale si  riferiscono  a  \r\n situazioni  diverse,  \u0026#232; escluso che l\u0027art. 169, consentendo il perdono  \r\n giudiziale solo ai minori e non ai maggiorenni seminfermi di mente,  si  \r\n trovi  in  contrasto  con l\u0027art. 3 della Costituzione. N\u0026#233; si vede come  \r\n possa  essere ipotizzato un contrasto con l\u0027art. 27, il quale prescrive  \r\n che le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato.    Se  il  \r\n pretore  ha  voluto  richiamare  il precetto a proposito del minore che  \r\n beneficia del perdono  giudiziale,  e  quindi  non  \u0026#232;  condannato,  il  \r\n richiamo  \u0026#232;  evidentemente  fuor  di  luogo. Se il richiamo \u0026#232; fatto a  \r\n proposito del seminfermo di mente condannato a pena diminuita, esso  \u0026#232;  \r\n egualmente  incongruo,  per  non  dire  controproducente,  in quanto la  \r\n condanna non esclude  il  fine  rieducativo  della  pena,  della  quale  \r\n costituisce il presupposto.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Vero  \u0026#232;  soltanto  che - come si \u0026#232; gi\u0026#224; detto - la minore fiducia  \r\n nella capacit\u0026#224; rieducativa della pena, quando si tratti di giovani non  \r\n ancora diciottenni, entra tra le motivazioni dell\u0027istituto del  perdono  \r\n giudiziale  e  dei  limiti nei quali esso \u0026#232; accolto nel nostro diritto  \r\n positivo e dai quali ben poteva la legge ordinaria - senza lesione  dei  \r\n principi costituzionali invocati - escludere gli ultradiciottenni anche  \r\n in  caso  di  infermit\u0026#224;  temporanea  non pi\u0026#249; esistente al momento del  \r\n giudizio.                                                                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n degli  artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e  \r\n 169 dello stesso codice, sollevata dal pretore di  Genova  con  le  due  \r\n ordinanze  di  cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 27 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -  \r\n                                   NICOLA  REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  \r\n                                   EDOARDO  VOLTERRA  -  GUIDO  ASTUTI -  \r\n                                   MICHELE ROSSANO  -  LEOPOLDO  ELIA  -  \r\n                                   ORONZO  REALE  - BRUNETTO BUCCIARELLI  \r\n                                   DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8919","titoletto":"SENT.  120/77.  REATI  E  PENE  -  COD.  PEN., ARTT. 89 E 169 (IN RELAZIONE  AGLI  ARTT.  98  E  169)  - IMPUTATO MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO  ED  IMPUTATO   SEMINFERMO  DI  MENTE  -  E\u0027 PREVISTA LA CONCESSIONE  DEL  PERDONO GIUDIZIALE SOLO AI PRIMI E NON ANCHE AI SECONDI  - DIVERSITA\u0027 DI POSIZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 27 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  prevista  concessione  del  perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.)  solo  ai  minori  e  non anche agli imputati seminfermi di mente, e\u0027 giustificata dalla circostanza che l\u0027istituto in parola trova  il suo fondamento non nella scemata capacita\u0027 di intendere e   volere   al   momento  della  commissione  del  reato, bensi\u0027 (analogamente  alla  sospensione  condizionale) in una previsione del  giudice  che  il  minore  si  asterra\u0027  per  il  futuro  dal commettere   ulteriori   reati.  Inoltre  la  ratio  del  perdono giudiziale  va  ricercata  nella  minore  fiducia del legislatore sulla    capacita\u0027   rieducativa   del  carcere   per   i  minori ultraquattordicenni,  e  nella  maggior fiducia del loro recupero sociale  dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio\u0027, data la diversita\u0027 di situazioni che intercorre tra seminfermita\u0027 mentale  e  minore  eta\u0027,  e\u0027  da escludersi che l\u0027art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si  ponga  in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne\u0027 puo\u0027 essere ipotizzato un contrasto con l\u0027art. 27 della  Costituzione, -  secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato  -  e cio\u0027 sia,  come e\u0027 ovvio, a proposito del minore che beneficia  del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di  mente,  in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della  pena.  E\u0027 pertanto  infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale   sollevata    in   proposito,   in    riferimento agli artt.  3  e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89  e  169  cod.  pen.  in  relazione  agli artt. 98 e 169 stesso codice.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"89","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"169","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"98","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4587","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"961","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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