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C. nella qualit\u0026#224; di tutore di S. R. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell\u0026#8217;8 aprile 2021, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;8 aprile 2021, iscritta al n. 124 del relativo registro, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti), \u0026#171;nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone che la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da C. C., in qualit\u0026#224; di tutore di S. R. \u0026#8211; nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente con il nonno A. C. e maggiorenne all\u0026#8217;epoca del decesso di quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211;, volta ad ottenere la pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di merito rilevava che il disposto dell\u0026#8217;art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell\u0026#8217;assicurazione per la maternit\u0026#224; con l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la nuzialit\u0026#224; e la natalit\u0026#224;), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti) e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) \u0026#8211; secondo cui la pensione di reversibilit\u0026#224; spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque et\u0026#224; inabili, a carico del genitore al momento del decesso \u0026#8211; era stato integrato, a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma qui censurata (sentenza n. 180 del 1999), anche ai minori conviventi con il nonno pensionato, senza distinguere tra nipoti abili o inabili, con l\u0026#8217;unico limite della minore et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa maggiore et\u0026#224; della nipote escludeva, pertanto, ad avviso della Corte di merito, la spettanza del diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224;. Su questa argomentazione si incentravano i motivi del ricorso in sede di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Osserva la Corte di cassazione rimettente che la doglianza prospettata nei termini anzidetti importa la necessit\u0026#224; di verificare in via preliminare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; A tale scopo, essa muove dalla ricostruzione del quadro normativo, rilevando che l\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, prevede la prestazione indiretta a favore dei figli superstiti, di qualunque et\u0026#224;, riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (art. 13, primo comma) e, in mancanza, anche ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprech\u0026#233; questi ultimi, al momento della morte del dante causa, risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico (art. 13, sesto comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini del diritto alla pensione dei superstiti, i figli di et\u0026#224; superiore ai diciotto anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonch\u0026#233; i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro si considerano a carico dell\u0026#8217;assicurato o del pensionato se questi, prima del suo decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (art. 13, settimo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, il r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, \u0026#232; stato abrogato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2009, n. 9, a decorrere dal 16 dicembre 2009, ma successivamente \u0026#232; stato sottratto all\u0026#8217;effetto abrogativo dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1\u0026#176; dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1\u0026#176; gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, ha equiparato ai figli i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stregua di tali disposizioni, l\u0026#8217;estensione dei trattamenti previdenziali \u0026#8211; entro certi limiti e condizioni \u0026#8211; a determinati componenti della famiglia dell\u0026#8217;assicurato includeva solo i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge e non anche i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che fossero sussistite le predette condizioni, cio\u0026#232; che fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu questo aspetto il giudice a quo evidenzia che \u0026#232; intervenuta questa Corte (sentenza n. 180 del 1999), che ha accertato il contrasto della previsione legislativa con il canone di ragionevolezza nella parte in cui, mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilit\u0026#224;, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva, tuttavia, dal beneficio dell\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, per i quali il legislatore non avesse richiesto tale formale affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del richiamato art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, risultando cos\u0026#236; ampliata la platea dei superstiti del lavoratore o assicurato ai nipoti, viventi a carico dell\u0026#8217;ascendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Collegio rimettente puntualizza che la discendente superstite, orfana e interdetta, vivente a carico dell\u0026#8217;ascendente assicurato, aveva gi\u0026#224; raggiunto la maggiore et\u0026#224; all\u0026#8217;epoca del decesso del nonno e, dunque, possedeva il requisito anagrafico costituente elemento ostativo all\u0026#8217;acquisizione del diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224;, cosicch\u0026#233;, per la sua peculiare condizione di minorata capacit\u0026#224; conseguente allo status di interdetta e di orfana dei genitori, in forza della norma censurata, le sarebbe precluso il diritto alla percezione di tale beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge che non risulta dedotta in causa la titolarit\u0026#224; di altri trattamenti pensionistici ai superstiti, per avere l\u0026#8217;ente previdenziale opposto alla pretesa azionata esclusivamente la protezione assistenziale riservata dalla legislazione a favore dei disabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione rimettente osserva che l\u0026#8217;ordinamento configura la pensione di reversibilit\u0026#224; come \u0026#171;una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l\u0026#8217;effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3,\u0026#183;secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalit\u0026#224; dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.)\u0026#187; (sono, in proposito, citate le sentenze di questa Corte n. 419 e n. 70 del 1999, n. 926, n. 777 e n. 18 del 1988, n. 286 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProspetta ancora che, per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, la situazione pregressa, costituita e realizzata con la vivenza a carico, subisce interruzione, sicch\u0026#233; con il trattamento di reversibilit\u0026#224; si realizza la garanzia della continuit\u0026#224; del sostentamento ai familiari superstiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Collegio rimettente, tale precipua connotazione previdenziale colloca detto trattamento nell\u0026#8217;alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., che prescrivono l\u0026#8217;adeguatezza della pensione, quale retribuzione differita, e l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della stessa a garantire un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fondamento solidaristico della pensione di reversibilit\u0026#224;, che ne determina la finalit\u0026#224; previdenziale, presidiata dalle citate disposizioni costituzionali, risulterebbe ulteriormente ribadito da altra pronuncia di questa Corte, secondo cui il connaturale raccordo tra finalit\u0026#224; previdenziale e fondamento solidaristico \u0026#232; espresso dalla tutela della continuit\u0026#224; del sostentamento al superstite convivente e dalla prevenzione dello stato di bisogno che pu\u0026#242; derivare, a quest\u0026#8217;ultimo, dalla morte del congiunto, sicch\u0026#233; il perdurare del vincolo di solidariet\u0026#224; familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (sentenza n. 174 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, la Corte di legittimit\u0026#224; evoca il precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 180 del 1999, che ha gi\u0026#224; posto in rilievo come \u0026#171;il rapporto parentale, tra ascendenti e discendenti, non solo nella realt\u0026#224; concreta ma anche sotto il profilo giuridico, assuma forma peculiare e pregnante fondata sul carattere naturale della solidariet\u0026#224; familiare di cui l\u0026#8217;ordinamento si fa carico attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti, ecc. che il diritto di famiglia pone a carico delle persone legate da stretti rapporti di parentela, doveri e obblighi \u0026#8211; sanzionati penalmente \u0026#8211; scaturenti dalle disposizioni del codice civile nei confronti degli ascendenti nei casi di impossibilit\u0026#224; ad assolverli da parte dei genitori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiama, altres\u0026#236;, la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 22 novembre 2018, n. 20267 (recte: n. 30267), che ha messo in luce la fondamentale ratio solidaristica sottesa alla reversibilit\u0026#224; del trattamento pensionistico, in continuit\u0026#224; con la sentenza della stessa Corte di cassazione, sezione lavoro, 15 novembre 2016, n. 23285, che detta ratio aveva valorizzato nella prosecuzione dell\u0026#8217;erogazione del trattamento di reversibilit\u0026#224; agli studenti, figli dell\u0026#8217;assicurato o pensionato, correlata alla prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo precisa, poi, che questa Corte, chiamata a pronunciarsi in relazione ad una delle condizioni necessarie per l\u0026#8217;attribuzione della prestazione \u0026#8211; ossia quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente \u0026#8211; ha escluso la possibilit\u0026#224; di valorizzare, in funzione preclusiva per l\u0026#8217;acquisizione del diritto, lo svolgimento di attivit\u0026#224; di modesto rilievo e con esigua remunerazione, osservando che \u0026#171;qualora si versi in una situazione del genere (che dovr\u0026#224; essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attivit\u0026#224; lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell\u0026#8217;orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicch\u0026#233; la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilit\u0026#224; si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 42 del 1999; nello stesso senso, sentenza n. 406 del 1994 e ordinanza n. 74 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn base all\u0026#8217;assunto del Collegio rimettente, se, dunque, la ratio della reversibilit\u0026#224; dei trattamenti pensionistici consiste nel \u0026#171;farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi cos\u0026#236; ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto\u0026#187; (sono citate le sentenze di questa Corte n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987), e \u0026#171;si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattivit\u0026#224; della solidariet\u0026#224; familiare\u0026#187; (sentenza n. 180 del 1999), il rapporto di parentela tra l\u0026#8217;ascendente e il nipote verrebbe ad avere, nella vicenda in esame, un trattamento irragionevolmente deteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, secondo il giudice a quo, il vincolo familiare tra l\u0026#8217;ascendente e il nipote, maggiore di et\u0026#224;, orfano e interdetto \u0026#8211; nel cui ambito \u0026#232;, all\u0026#8217;evidenza, pi\u0026#249; pregnante l\u0026#8217;obbligo di assistenza, anche materiale, immanente alla relazione affettiva \u0026#8211; \u0026#232; in tutto e per tutto assimilabile alla medesima relazione tra ascendente e nipote minore di et\u0026#224; a carico, per essere immutata la condizione di minorata capacit\u0026#224; del nipote, maggiore interdetto, rispetto al nipote di et\u0026#224; inferiore ai diciotto anni, entrambi viventi a carico dell\u0026#8217;ascendente al momento del decesso di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza di questa ricostruzione, il rimettente sottolinea che il collegamento genetico sotteso al rapporto giuridico preesistente, quale presupposto necessario per l\u0026#8217;accesso al trattamento pensionistico di reversibilit\u0026#224;, si manifesta con l\u0026#8217;intensit\u0026#224; del vincolo affettivo e l\u0026#8217;ampiezza del rapporto parentale contraddistinti dalla condizione di orfano del nipote interdetto, condizione per la quale assumerebbe maggior vigore anche la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi: il dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall\u0026#8217;art. 316-bis del codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; l\u0026#8217;obbligo di prestare gli alimenti, che pu\u0026#242; essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto ex artt. 433 e 443 cod. civ.; l\u0026#8217;intervento giudiziale nel caso in cui ai nonni venga impedito il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ai sensi dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. civ.; il diritto del nipote alla continuit\u0026#224; affettiva con i nonni, declinato dall\u0026#8217;art. 315-bis cod. civ.; la tutela penale di tali doveri ed obblighi per effetto degli artt. 570 e 591 del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la Corte di cassazione rimettente valorizza il significativo rapporto instaurato tra ascendente e nipote, suscettibile di tutela come \u0026#171;vita familiare\u0026#187; ex art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (\u0026#232; richiamata, in proposito, Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, terza sezione, sentenza 5 marzo 2019, Bogonosovy contro Russia, che ha ribadito l\u0026#8217;indissolubilit\u0026#224; del legame tra nonno e nipote, gi\u0026#224; affermato in precedenti decisioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conseguenza, sarebbe irragionevole che i nipoti minori possano godere del trattamento pensionistico del de cuius e i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, viventi a carico dell\u0026#8217;ascendente assicurato ne siano esclusi, non potendo ragionevolmente argomentarsi siffatta esclusione sulla scorta della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore et\u0026#224;) e della pi\u0026#249; lunga durata dell\u0026#8217;aspettativa di vita del nipote maggiore interdetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSicch\u0026#233;, ad avviso del rimettente, il criterio selettivo dell\u0026#8217;et\u0026#224; o della speranza di vita del beneficiario, in funzione del contenimento della spesa previdenziale, richiamato dall\u0026#8217;ente previdenziale, non potrebbe costituire la direttrice dell\u0026#8217;istituto, conformato, nel tempo, con l\u0026#8217;evoluzione della platea degli aventi diritto, ad un\u0026#8217;estensione della protezione per l\u0026#8217;evento morte, generatore di una condizione di bisogno per i familiari superstiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProspetta, ancora, il giudice a quo che il medesimo criterio selettivo mal si concilierebbe \u0026#8211; appalesandosi, piuttosto, un ulteriore profilo di irragionevolezza \u0026#8211; con il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilit\u0026#224;, vita natural durante, ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, superstiti dei genitori, proprio perch\u0026#233; non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa preminente tutela dei pi\u0026#249; bisognosi, deboli e vulnerabili all\u0026#8217;interno del nucleo familiare \u0026#8211; e, pi\u0026#249; in generale, la protezione della vita familiare, che ha portato a riconoscere come superstiti dei nonni i nipoti minori, per garantire la continuit\u0026#224; del sostentamento cui ha provveduto in vita l\u0026#8217;ascendente \u0026#8211; dovrebbe includere il discendente che versa in condizione ancor pi\u0026#249; accentuata di bisogno, fragilit\u0026#224;, vulnerabilit\u0026#224;, quale il nipote maggiorenne, orfano e interdetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeanche rileverebbe, continua il Collegio rimettente, che altri siano i rimedi e gli strumenti offerti dall\u0026#8217;ordinamento a protezione dell\u0026#8217;inabile totale, trattandosi di benefici specifici, involgenti la tutela assistenziale approntata dall\u0026#8217;ordinamento stesso, ed esterni, dunque, alla relazione parentale permeata dal vincolo costituzionale di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe, dunque, il perdurare del vincolo di solidariet\u0026#224; familiare e parentale proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, il legislatore \u0026#232; chiamato a specificare e a modulare le multiformi situazioni meritevoli di tutela, coerentemente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, nel realizzare un equilibrato contemperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l\u0026#8217;assetto del sistema previdenziale globalmente inteso (in riferimento al vincolo di solidariet\u0026#224; coniugale, \u0026#232; nuovamente citata la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl presupposto della vivenza a carico \u0026#8211; cio\u0026#232; la dipendenza economica del beneficiario dal reddito dell\u0026#8217;assicurato deceduto \u0026#8211; per l\u0026#8217;accesso alla tutela dei familiari superstiti rinverrebbe il suo fondamento nella protezione sociale riconosciuta a chi versa nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procurarsi un reddito da lavoro in ragione della condizione di inabilit\u0026#224; e, dunque, nello stato di bisogno economico, condizione quest\u0026#8217;ultima presunta, per figli e nipoti minorenni, in considerazione del requisito anagrafico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice a quo, la pregnanza del vincolo di solidariet\u0026#224; familiare e lo stato di bisogno economico vanno valorizzati anche nel rapporto tra nonno e nipote maggiore di et\u0026#224; interdetto, e il dato anagrafico che distinguerebbe i nipoti minori di et\u0026#224;, abili o inabili, e i nipoti interdetti maggiori di et\u0026#224; introdurrebbe un divario irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, sulla scorta delle argomentazioni della Corte rimettente, la regola per cui la determinazione delle prestazioni e l\u0026#8217;individuazione del novero dei beneficiari \u0026#232; rimessa alla discrezionalit\u0026#224; delle scelte legislative, in merito alle esigenze di equilibrio delle gestioni, incontra un limite nei casi in cui dal relativo confronto emerga una evidente irragionevolezza nel trattamento di situazioni identiche, quali la garanzia della continuit\u0026#224; del sostentamento fornito al figlio superstite incapace di intendere e di volere, maggiore di et\u0026#224; e a carico del genitore, rispetto al nipote, nella medesima condizione, a carico del nonno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultimo, afferma il rimettente, l\u0026#8217;allungamento dell\u0026#8217;aspettativa di vita, in nome del vincolo imposto dall\u0026#8217;art. 81, quarto comma, Cost., in ragione della sostenibilit\u0026#224; finanziaria del sistema e della corrispondenza tra risorse disponibili e prestazioni erogate, non pu\u0026#242; porre il discendente interdetto e orfano, a carico dell\u0026#8217;ascendente assicurato, in posizione deteriore rispetto ad altri beneficiari con minore aspettativa di vita (quali i fratelli) sol per via del salto generazionale tra nonno e nipote, potendo, al riguardo, opporsi i rilievi gi\u0026#224; svolti in merito al non decisivo argomento dell\u0026#8217;aspettativa di vita del superstite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzi sarebbe necessario, proprio a protezione delle fragili condizioni che connotano, nella specie, l\u0026#8217;aspettativa di vita di tali soggetti, che il superstite possa godere dell\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; al pari di altri superstiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 27 settembre 2021 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o di infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente evidenzia, anzitutto, che l\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, al fine di riconoscere il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, equipara, ai figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, affiliati, naturali e i minori regolarmente affidati mentre equipara ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonch\u0026#233; le persone alle quali il minore sia stato affidato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, con la gi\u0026#224; ricordata sentenza n. 180 del 1999 \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non includeva tra i beneficiari elencati anche i minori, formalmente non affidati, dei quali risultasse provata la vivenza a carico degli ascendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Sulla scorta di queste premesse, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva che le questioni sollevate sarebbero inammissibili sotto un duplice ordine di profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione motiverebbe in modo insufficiente sulla rilevanza delle questioni, poich\u0026#233; non sarebbe precisato in quale momento la nipote dell\u0026#8217;assicurato sia stata dichiarata inabile, n\u0026#233; il tipo di inabilit\u0026#224;, essendo stato genericamente riferito lo stato di inabilit\u0026#224; totale, senza precisazione della sua definitivit\u0026#224; o temporaneit\u0026#224;. Non sarebbero inoltre desumibili gli elementi da cui trarre il convincimento che l\u0026#8217;assicurato provvedesse in modo continuativo al sostentamento della nipote o che fosse l\u0026#8217;unico a provvedervi. Non sarebbe dato altres\u0026#236; ricavare che i genitori della maggiorenne interdetta non fossero sopravvissuti alla morte del nonno n\u0026#233; vi sarebbe alcun dato da cui rilevare che tale nipote non percepisse altri trattamenti pensionistici e che effettivamente fosse nubile. In ultimo, non sarebbe precisato se la nipote versasse in uno stato di effettivo bisogno economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, sarebbe erroneamente identificata la norma oggetto di censura, in conseguenza di una ricostruzione parziale del quadro normativo. Infatti, i dubbi di legittimit\u0026#224; si appuntano sull\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, che riconosce il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; ai parenti dell\u0026#8217;assistito che siano inabili al lavoro, nella parte in cui tale diritto non \u0026#232; riconosciuto al nipote maggiorenne inabile, mentre tali dubbi non si estendono all\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, che regola un\u0026#8217;ipotesi specifica del diritto al trattamento della pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, quest\u0026#8217;ultimo disciplinerebbe, oltre alla fattispecie ordinaria della pensione di reversibilit\u0026#224; spettante al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte dell\u0026#8217;assicurato o del pensionato non abbiano superato l\u0026#8217;et\u0026#224; di diciotto anni \u0026#8211; fattispecie ricompresa nella previsione di cui all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 218 del 1952, di cui la norma censurata sarebbe specificazione \u0026#8211;, anche la fattispecie della pensione di reversibilit\u0026#224; spettante ai figli di qualunque et\u0026#224; riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi e, in mancanza, rispettivamente ai genitori ultrasessantacinquenni non titolari di pensione e a carico del pensionato o dell\u0026#8217;assicurato al momento della sua morte o, ancora, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, non titolari di pensione, permanentemente inabili al lavoro e a carico del dante causa al momento del suo decesso, ossia al cui sostentamento provvedeva il dante causa in maniera continuativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, rispetto alla situazione in cui versa la nipote maggiorenne, orfana e inabile al lavoro, sarebbe l\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, a negare concretamente il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224;, e non gi\u0026#224; il censurato art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEd invero, il giudice a quo prospetta l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;esclusione proprio rispetto al trattamento pensionistico di reversibilit\u0026#224;, vita natural durante, riconosciuto ai figli maggiorenni inabili al lavoro, superstiti ai genitori, dall\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu tale aspetto, la difesa statale rileva, infine, che la stessa ordinanza di rimessione, in prima battuta, si interroga sulla necessit\u0026#224; di verificare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 e dell\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, per poi sviluppare le motivazioni della non manifesta infondatezza esclusivamente sulla prima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la non fondatezza delle questioni, attenendo esse ad un ambito riservato alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, ove non sarebbe ravvisabile una soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSpetterebbe al legislatore effettuare le possibili scelte in ordine alla platea degli aventi diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; ai superstiti, in ragione della sua funzione di garantire la continuit\u0026#224; del loro sostentamento, potendo la Corte intervenire solo allorch\u0026#233; la decisione appaia in antitesi con i pi\u0026#249; elementari canoni dell\u0026#8217;equit\u0026#224; e della logica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE ci\u0026#242; dovrebbe valere anche per l\u0026#8217;estensione della pensione di reversibilit\u0026#224; ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro, atteso che l\u0026#8217;ordinamento offre, a protezione dell\u0026#8217;inabile totale, altre forme di assistenza economica. Tali forme di assistenza, seppure dettate da diverse esigenze ed aventi differente finalit\u0026#224;, rappresentano una forma di reddito potenzialmente idonea a far venir meno lo stato di bisogno e, quindi, capace di escludere il diritto ad ottenere la pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, un\u0026#8217;estensione di tal fatta sarebbe suscettibile di determinare ulteriori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa erariale, un ulteriore motivo di infondatezza sarebbe ravvisabile con riferimento alla situazione dedotta quale tertium comparationis \u0026#8211; ossia il riconoscimento della pensione di reversibilit\u0026#224; al figlio maggiorenne inabile \u0026#8211;, non potendo equipararsi la posizione del nipote a quella del figlio, non solo per il differente legame intercorrente con il de cuius, ma anche sul piano patrimoniale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEd infatti, il nipote orfano maggiorenne potrebbe essere gi\u0026#224; percettore di pensione di reversibilit\u0026#224;, laddove i propri genitori ne avessero maturato i presupposti, situazione nella quale non potrebbe trovarsi per definizione il figlio dell\u0026#8217;assicurato, il che potrebbe comportare il paradosso della percezione di pi\u0026#249; forme di assistenza previdenziale, oltre il reale stato di bisogno, in favore del nipote.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltrettanto incomparabili sarebbero le posizioni del nipote maggiorenne inabile e del nipote minorenne, poich\u0026#233; nel primo caso il trattamento previdenziale avrebbe una durata indeterminata e comunque tendenzialmente pi\u0026#249; lunga, essendo legata alle aspettative di vita, mentre nel secondo caso la prestazione riconosciuta ha una durata predeterminata e limitata nel tempo, venendo meno con il raggiungimento della maggiore et\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti), \u0026#171;nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In base all\u0026#8217;articolata ricostruzione del rimettente, la mancata previsione della reversibilit\u0026#224; per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l\u0026#8217;ascendente e a suo carico, violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, la disciplina sarebbe intrinsecamente irragionevole, a fronte della funzione solidaristica della pensione di reversibilit\u0026#224; ai superstiti: infatti, pur ricorrendo una rilevante relazione affettiva tra nonno e nipote, riconosciuta da plurime norme dell\u0026#8217;ordinamento, sarebbe disconosciuta la spettanza della pensione di reversibilit\u0026#224; al discendente pi\u0026#249; prossimo, al cui sostentamento abbia provveduto l\u0026#8217;ascendente, in ragione della premorienza dei suoi genitori e dello stato di incapacit\u0026#224; legale da cui \u0026#232; afflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la norma che non prevede il riconoscimento del diritto assistenziale a tale categoria di aventi diritto determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento sia rispetto ai nipoti minorenni, abili o inabili al lavoro, ugualmente a carico dell\u0026#8217;ascendente, sia rispetto ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, che siano a carico dei genitori, categorie, queste ultime, che invece hanno diritto al godimento della pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il mancato riconoscimento della pensione di reversibilit\u0026#224; ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, lederebbe l\u0026#8217;art. 38 Cost., poich\u0026#233; verrebbe indebitamente negato il diritto di questi soggetti, bench\u0026#233; sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all\u0026#8217;assistenza sociale, di cui l\u0026#8217;istituto in questione costituisce espressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di passare all\u0026#8217;esame delle questioni sollevate, deve procedersi ad una specificazione del petitum quale risultante dal dispositivo della ordinanza di rimessione nella parte in cui si riferisce alla condizione di interdetta della nipote del de cuius richiedente la pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla complessiva lettura dell\u0026#8217;ordinanza si evince, infatti, che la condizione di interdizione \u0026#232; stata richiamata sull\u0026#8217;implicito presupposto che dalla stessa sia derivata l\u0026#8217;inabilit\u0026#224; al lavoro. E che il petitum si fondi sulla premessa logica della rilevanza dell\u0026#8217;interdizione, non in quanto tale, ma in quanto da essa sia scaturita l\u0026#8217;inabilit\u0026#224; al lavoro, \u0026#232; desumibile, non solo dall\u0026#8217;espresso riferimento a quest\u0026#8217;ultima contenuto in alcuni passi dell\u0026#8217;ordinanza, ma anche dall\u0026#8217;esplicita correlazione con la situazione posta in comparazione, relativa ai figli inabili al lavoro ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell\u0026#8217;assicurazione per la maternit\u0026#224; con l\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per la nuzialit\u0026#224; e la natalit\u0026#224;), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti) e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la puntuale indicazione dei profili di contrasto della norma denunciata con i parametri costituzionali evocati \u0026#232; significativa della circostanza che il petitum deve essere riferito ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo atto di intervento per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, postula che il requisito dell\u0026#8217;interdizione si accompagni alla condizione di inabilit\u0026#224; al lavoro del soggetto interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, dalla lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge che l\u0026#8217;intervento additivo chiesto dal rimettente deve essere riferito alla situazione di inabilit\u0026#224; al lavoro del nipote maggiorenne e orfano, che nel caso di specie si associa ad una condizione di interdizione, la quale logicamente la presuppone: tanto pi\u0026#249; a seguito dell\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;ordinamento, per effetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonch\u0026#233; relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), tra le misure a protezione delle persone prive (in tutto o in parte) di autonomia, dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno, che ha reso del tutto residuale il ricorso al provvedimento di interdizione, limitandolo ai casi pi\u0026#249; gravi, in cui esso sia necessario per assicurare adeguata protezione ai soggetti che versino in condizioni di abituale infermit\u0026#224; di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi (sulla possibilit\u0026#224; che la discrepanza tra motivazione e dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sia agevolmente risolta tramite gli ordinari criteri ermeneutici, sentenze n. 224 e n. 58 del 2020, n. 219 del 2017, n. 203 e n. 94 del 2016 e n. 170 del 2013; ordinanza n. 244 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va ancora rilevato che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate non incorrono nei profili di inammissibilit\u0026#224; segnalati dall\u0026#8217;interveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato eccepisce che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione motiverebbe in modo insufficiente sulla rilevanza delle questioni, poich\u0026#233; non sarebbe precisato in quale momento la nipote dell\u0026#8217;assicurato sia stata dichiarata inabile, n\u0026#233; il tipo di inabilit\u0026#224;, essendone genericamente riferito lo stato di inabilit\u0026#224; totale, senza precisazione della sua definitivit\u0026#224; o temporaneit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbero inoltre desumibili dall\u0026#8217;ordinanza gli elementi da cui trarre il convincimento che l\u0026#8217;assicurato provvedesse in modo continuativo al sostentamento della nipote o che fosse l\u0026#8217;unico a provvedervi; n\u0026#233; sarebbe dato ricavare che i genitori della maggiorenne interdetta non fossero sopravvissuti alla morte del nonno. Non vi sarebbe, inoltre, alcun indice da cui rilevare che la stessa non percepisse altri trattamenti pensionistici e che effettivamente fosse nubile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ultimo, non sarebbe precisato se la nipote versasse in uno stato di effettivo bisogno economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Va premesso che compete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il sindacato sulla rilevanza, effettuato da questa Corte, ha carattere esterno, si arresta cio\u0026#232; alla soglia della non implausibilit\u0026#224; della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (sentenze n. 194, n. 183, n. 59, n. 32 e n. 15 del 2021, n. 267 e n. 32 del 2020; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente espone che la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da C. C., in qualit\u0026#224; di tutore di S. R. \u0026#8211; nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente con il nonno A. C. e maggiorenne all\u0026#8217;epoca del decesso di quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211;, volta ad ottenere la pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima ordinanza di rimessione aggiunge che la Corte di merito ha negato il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; in ragione della maggiore et\u0026#224; della nipote, avendo la sentenza di questa Corte n. 180 del 1999 esteso la platea degli aventi diritto ai soli nipoti minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE su tale aspetto si appuntano i motivi di ricorso sviluppati dalla Corte di cassazione rimettente. In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia, inoltre, che la discendente superstite, orfana e interdetta, a carico dell\u0026#8217;ascendente assicurato, aveva gi\u0026#224; raggiunto la maggiore et\u0026#224; all\u0026#8217;epoca del decesso del nonno e, dunque, possedeva il requisito anagrafico costituente elemento ostativo all\u0026#8217;acquisizione del diritto alla reversibilit\u0026#224;, cosicch\u0026#233;, in forza della norma censurata, le sarebbe precluso il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisa, ancora, che non risulta dedotta in causa la titolarit\u0026#224; di altri trattamenti pensionistici ai superstiti, circostanza non eccepita dall\u0026#8217;ente previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle argomentazioni esposte, la fattispecie concreta risulta descritta in modo sufficiente a suffragare il requisito della rilevanza, atteso che le indagini in fatto sono state svolte dalla Corte di merito, che ha accertato la ricorrenza di tutte le condizioni affinch\u0026#233; la pretesa al conseguimento della pensione di reversibilit\u0026#224; per i superstiti, in favore della nipote orfana, inabile al lavoro, convivente con il nonno e a suo carico, fosse riconosciuta, ma ha disatteso la relativa domanda esclusivamente per la carenza del requisito anagrafico, ossia per il raggiungimento della maggiore et\u0026#224; della nipote al momento in cui il nonno \u0026#232; deceduto (sul rigetto dell\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, sentenze n. 194 e n. 22 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon era nei poteri del giudice di legittimit\u0026#224; effettuare indagini ulteriori sul fatto, atte a confermare l\u0026#8217;integrazione delle condizioni prescritte per il godimento del diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; ai superstiti, tanto pi\u0026#249; che i motivi di ricorso si incentravano in via esclusiva sull\u0026#8217;esegesi della norma impugnata, nella parte in cui nega il riconoscimento di detto diritto a vantaggio dei nipoti maggiorenni e inabili al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, il fatto che ad agire sia stato il tutore della persona interessata, qualificata come interdetta, lascia intendere che la nipote fosse in stato di incapacit\u0026#224; di agire, ossia che si trovasse in condizioni di abituale infermit\u0026#224; di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 414 del codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Peraltro, il requisito anagrafico costituisce comunque presupposto necessario affinch\u0026#233; si possa invocare la sussistenza del diritto in questione, sicch\u0026#233;, quand\u0026#8217;anche le ulteriori condizioni per il conseguimento dello stesso in astratto non sussistessero, non potrebbe essere accolta l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per mancanza di utilit\u0026#224; concreta per la parte attrice nel giudizio a quo, delle questioni sollevate in ordine al richiesto presupposto della minore et\u0026#224; del nipote che invoca il diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCompeter\u0026#224;, successivamente, al giudice di merito \u0026#8211; cui la causa sia rinviata per effetto dell\u0026#8217;ipotetica cassazione della pronuncia impugnata in sede di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; verificare la ricorrenza delle altre condizioni previste dalla legge, e non gi\u0026#224; al giudice della nomofilachia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, il requisito della rilevanza non si identifica nell\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (sentenze n. 172 e n. 59 del 2021, n. 254 del 2020), essendo sufficiente, per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via incidentale, che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale per le parti in causa (sentenze n. 253, n. 174 e n. 170 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri propone un\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224;, sostenendo che sarebbe erroneamente identificata la norma oggetto di censura, in conseguenza di una ricostruzione parziale del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale si appuntano sull\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, che riconosce il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224; ai parenti dell\u0026#8217;assistito che siano inabili al lavoro, nella parte in cui tale diritto non \u0026#232; riconosciuto al nipote maggiorenne inabile, mentre tali dubbi non si estendono all\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, che regola un\u0026#8217;ipotesi specifica del diritto al trattamento della pensione di reversibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa erariale osserva che l\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, disciplina, oltre alla fattispecie ordinaria della pensione di reversibilit\u0026#224; spettante al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte dell\u0026#8217;assicurato o del pensionato non abbiano superato l\u0026#8217;et\u0026#224; di diciotto anni \u0026#8211; fattispecie ricompresa nell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 218 del 1952, di cui la norma censurata costituisce specificazione \u0026#8211;, anche la fattispecie della pensione di reversibilit\u0026#224; spettante ai figli di qualunque et\u0026#224; riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso e, in mancanza, rispettivamente ai genitori ultrasessantacinquenni non titolari di pensione e a carico del pensionato o dell\u0026#8217;assicurato al momento della sua morte o, ancora, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, non titolari di pensione, permanentemente inabili al lavoro e a carico del dante causa al momento del suo decesso, ossia al cui sostentamento provvedeva il dante causa in maniera continuativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base all\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;interveniente, rispetto alla situazione in cui versa la nipote maggiorenne, orfana e inabile al lavoro, sarebbe l\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 a negare concretamente il diritto alla pensione di reversibilit\u0026#224;, e non gi\u0026#224; il censurato art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta conclusione sarebbe avvalorata dal fatto che il giudice a quo prospetta l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;esclusione proprio rispetto al trattamento pensionistico di reversibilit\u0026#224;, vita natural durante, riconosciuto dall\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, ai figli maggiorenni inabili al lavoro, sopravvissuti ai genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale aspetto, la difesa statale evidenzia, in ultimo, che la stessa ordinanza di rimessione, in prima battuta, si interroga sulla necessit\u0026#224; di verificare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 e dell\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, per poi sviluppare le motivazioni della non manifesta infondatezza esclusivamente sulla prima disposizione indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; trovare accoglimento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che ricorre l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 32 del 2021, n. 224 del 2020 e n. 24 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto in via generale, l\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, prevede la prestazione indiretta a favore dei figli superstiti, di qualunque et\u0026#224;, riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso, mentre l\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, al fine di riconoscere il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, equipara ai figli legittimi o legittimati (formulazione, quest\u0026#8217;ultima, non pi\u0026#249; in vigore: la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali\u0026#187;, all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera a, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo a modifica delle disposizioni vigenti sostituendo \u0026#171;i riferimenti ai \u0026#8220;figli legittimi\u0026#8221; e ai \u0026#8220;figli naturali\u0026#8221; con i riferimenti ai \u0026#8220;figli\u0026#8221; salvo l\u0026#8217;utilizzo delle denominazioni di \u0026#8220;figli nati nel matrimonio\u0026#8221; o di \u0026#8220;figli nati fuori del matrimonio\u0026#8221;, quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative\u0026#187;. La delega \u0026#232; stata attuata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante \u0026#171;Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u0026#187;), i figli adottivi, affiliati, naturali e i minori regolarmente affidati, e ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonch\u0026#233; le persone alle quali il minore sia stato affidato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua del descritto quadro normativo, l\u0026#8217;estensione dei trattamenti previdenziali \u0026#8211; entro certi limiti e condizioni \u0026#8211; a determinati componenti della famiglia dell\u0026#8217;assicurato include solo i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge e non anche i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che fossero sussistite le predette condizioni, cio\u0026#232; che fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale aspetto \u0026#232; intervenuta questa Corte, che ha accertato il contrasto della previsione legislativa con il canone di ragionevolezza nella parte in cui, mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilit\u0026#224;, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva dal beneficio dell\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti per i quali il legislatore non avesse richiesto tale formale affidamento (sentenza n. 180 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del richiamato art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, risultando cos\u0026#236; ampliata la platea dei superstiti del beneficiario del trattamento pensionistico ai nipoti minorenni, viventi a carico dell\u0026#8217;ascendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende che, mentre l\u0026#8217;art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, delinea le condizioni affinch\u0026#233; il coniuge e i figli del titolare della pensione \u0026#8211; o, in subordine, i suoi genitori o i suoi fratelli e sorelle \u0026#8211; possano godere della pensione di reversibilit\u0026#224; per i superstiti, l\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 contiene una clausola di equiparazione ai figli delle altre categorie di soggetti che possono vantare tale diritto, sicch\u0026#233; \u0026#232; proprio tale ultima norma ad incidere sulla platea degli aventi diritto, operandone la relativa estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCosicch\u0026#233; correttamente \u0026#232; stato censurato l\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non estende detta equiparazione ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione \u0026#232; corroborata dalla circostanza che la richiamata sentenza n. 180 del 1999 \u0026#232; intervenuta proprio sul citato art. 38, nella parte in cui non equiparava ai minori affidati i minorenni non formalmente affidati, ma al cui sostentamento provveda di fatto l\u0026#8217;ascendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto al merito delle questioni, questa Corte ha gi\u0026#224; sottolineato che la ratio della reversibilit\u0026#224; dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, cos\u0026#236;, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (fra le altre, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattivit\u0026#224; della solidariet\u0026#224; familiare (ancora sentenza n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (cos\u0026#236;, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei medesimi sensi si \u0026#232; espressa anche la Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di sostenere, con riferimento alla posizione del coniuge, che l\u0026#8217;attribuzione della pensione di reversibilit\u0026#224; consegue al principio solidaristico che \u0026#232; preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell\u0026#8217;avente diritto durante la vita del dante causa (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 settembre 2012, n. 16093).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La finalit\u0026#224; del trattamento pensionistico in esame di tutelare la continuit\u0026#224; del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno che pu\u0026#242; derivare dal decesso del congiunto \u0026#232; alla base della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 \u0026#171;nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti\u0026#187; (sentenza n. 180 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quella occasione, la Corte ha accertato il contrasto con il canone della ragionevolezza della previsione legislativa che estendeva il trattamento pensionistico di cui si tratta, in caso di mancanza dei soggetti prioritariamente indicati, ai minori regolarmente affidati all\u0026#8217;assicurato dagli organi competenti a norma di legge, e non ai propri nipoti minorenni che vivessero a suo carico, salvo il caso di affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;architrave della ricordata sentenza \u0026#232; rappresentato dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondata sulla naturale affectio, nella quale si innesta la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi: il dovere di concorrere negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall\u0026#8217;art. 316-bis cod. civ. a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; l\u0026#8217;obbligo di prestare gli alimenti, che pu\u0026#242; essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto ex artt. 433 e 443 cod. civ.; l\u0026#8217;intervento giudiziale nel caso in cui ai nonni venga precluso il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ai sensi dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. civ.; il diritto del nipote alla continuit\u0026#224; affettiva con i nonni, declinato dall\u0026#8217;art. 315-bis cod. civ.; la tutela penale di tali doveri ed obblighi per effetto degli artt. 570 e 591 del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Coerentemente con il dettato desumibile da tale plesso normativo, anche in sede nomofilattica \u0026#232; stato riconosciuto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni \u0026#8211; previsto dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. civ., coerentemente con l\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, fornita dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dell\u0026#8217;art. 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e degli artt. 2 e 30 Cost., allorch\u0026#233; sia compatibile con l\u0026#8217;esclusivo interesse del minore \u0026#8211;, cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 315-bis cod. civ. La sussistenza di tale interesse \u0026#232; configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l\u0026#8217;adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalit\u0026#224; del minore (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 25 luglio 2018, n. 19780; sezione sesta civile, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La rilevanza di tale rapporto \u0026#232; confermata anche dal giudizio sullo stato di abbandono dei minori ai fini della dichiarazione di adottabilit\u0026#224;, nel perseguimento del loro superiore interesse, posto che a tale effetto deve essere previamente valutata l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dei nonni a provvedere all\u0026#8217;assistenza ed alla cura dei nipoti, nel rispetto del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia allorch\u0026#233; tra detti parenti siano intrattenute relazioni significative (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 11 aprile 2018, n. 9021; sentenza 26 maggio 2014, n. 11758).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l\u0026#8217;ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, infatti, per quanto si \u0026#232; dianzi chiarito, il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l\u0026#8217;accesso al trattamento pensionistico di reversibilit\u0026#224;, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione di meritevolezza, collegata al fondamento solidaristico, che il legislatore \u0026#232; chiamato a specificare e modulare nelle diverse situazioni in modo coerente con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 174 del 2016), non pu\u0026#242; non riguardare anche il legame familiare tra l\u0026#8217;ascendente e il nipote, maggiore di et\u0026#224;, orfano e inabile al lavoro. La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di et\u0026#224;, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacit\u0026#224; del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilit\u0026#224; particolarmente accentuata: tant\u0026#8217;\u0026#232; che ad essi \u0026#232; riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilit\u0026#224; in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perch\u0026#233; non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione. Ulteriore profilo, codesto, di irragionevolezza della disposizione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; N\u0026#233; vale, come fa la difesa erariale, argomentare l\u0026#8217;esclusione alla stregua del rilievo della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore et\u0026#224;) e della (in astratto) pi\u0026#249; lunga durata dell\u0026#8217;aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza non \u0026#232; dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilit\u0026#224; i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita la questione riferita all\u0026#8217;altro parametro costituzionale evocato, l\u0026#8217;art. 38 Cost. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell\u0026#8217;assicurazione obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilit\u0026#224; i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS di reversibilit\u0026#224; ai superstiti - Inclusione, tra i beneficiari, dei minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44801","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del petitum - Utilizzo degli ordinari criteri ermeneutici. (Classif. 112003).","testo":"Nel giudizio in via incidentale esiste la possibilità che la discrepanza tra motivazione e dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione sia agevolmente risolta tramite gli ordinari criteri ermeneutici, mediante la loro lettura coordinata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 224/20 - mass. 42754; S. 58/2020 - mass. 42156; S. 219/2017 - mass. 40548; S. 203/2016; S. 94/2016; S. 170/2013; O. 244/2017 mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e40152\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44802","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44802","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Esame riservato al giudice rimettente - Carattere \"esterno\" del sindacato della Corte costituzionale. (Classif. 112005).","testo":"Compete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il sindacato sulla rilevanza, effettuato dalla Corte costituzionale, ha carattere esterno, si arresta cioè alla soglia della non implausibilità della motivazione dell\u0027ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2021 - mass. 44213; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 15/2021 - mass. 43568; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 32/2020 - mass. 42279; O. 117/2017 - mass. 39663; O. 47/2016 - mass. 38766\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44803","numero_massima_precedente":"44801","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44803","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Necessaria applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Esclusione della sua identificazione con l\u0027utilità concreta per le parti di detto giudizio. (Classif. 112005).","testo":"Il requisito della rilevanza non si identifica nell\u0027utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, essendo sufficiente, per l\u0027ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 172/2021 - mass. 44072; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 253; S. 174/2019 - mass. 42430; S. 170/2019 - mass. 40711\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44804","numero_massima_precedente":"44802","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44804","titoletto":"Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici - Reversibilità - Ratio - Protezione dei beneficiari dalle conseguenze del decesso del congiunto - Ultrattività della solidarietà familiare (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della previsione che omette di prevedere, tra i beneficiari della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati). (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto; la riversibilità mira, pertanto, a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che possa derivare dalla morte di un congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552; S. 18/1998\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. Il rapporto di parentela tra l\u0027ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, nonostante la relazione instaurata sia assimilabile, in ragione della condizione di minorata capacità e della vivenza a carico. È, pertanto, illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del \u003cem\u003ede cuius\u003c/em\u003e siano esclusi dal godimento del detto trattamento. Né vale argomentarne l\u0027esclusione, in ragione della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori, fino alla maggiore età, e della più lunga durata, in astratto, dell\u0027aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro, non essendo tale differenza dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44803","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/04/1957","data_nir":"1957-04-26","numero":"818","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1957-04-26;818~art38"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41615","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 88 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3228","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43102","autore":"Crudeli G.G.","titolo":"Trattamenti pensionistici superstiti: tra limiti legislativi e interventi additivi della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42164","autore":"Passalacqua P.","titolo":"Osservazioni sulla sentenza n. 88 del 2022 della Corte costituzionale: pensioni di reversibilità anche ai nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43110","autore":"Sgroi A.","titolo":"Previdenza sociale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"osservatori on-line","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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