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A. e altri e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ordinanza dell\u0026#8217;8 febbraio 2023, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps (nel giudizio iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023), nonch\u0026#233; gli atti di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di ASGI aps e di B.R. A. e altri (nel giudizio iscritto al n. 97 reg. ord. 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Alberto Guariso e Martino Benzoni per l\u0026#8217;ASGI aps e per B.R. A. e altri e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023, propone conflitto di attribuzione chiedendo che sia dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, adottare l\u0026#8217;ordinanza 31 gennaio-1\u0026#176; febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022, nella parte in cui, nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u0026#224;, ha ordinato alla Regione autonoma (punto 2 del dispositivo) di modificare il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante \u0026#171;Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u0026#8217;acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u0026#8217;articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u0026#187;, \u0026#171;\u0026#8220;nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l\u0026#8217;impossidenza di alloggi in Italia e all\u0026#8217;estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l\u0026#8217;impossidenza di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2 lett. C)\u0026#8221; dello stesso regolamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima ordinanza \u0026#232; oggetto del conflitto anche nelle parti in cui adotta un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di modifica del regolamento regionale (punti 3, 7 e 8 del dispositivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, la ricorrente richiede che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l\u0026#8217;impugnata ordinanza, nelle parti indicate, \u0026#171;senza aver prima chiesto ed ottenuto da codesta Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge regionale n. 1 del 2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDell\u0026#8217;ordinanza \u0026#232; altres\u0026#236; richiesto l\u0026#8217;annullamento \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; La Regione ricorrente ricostruisce dapprima la controversia che ha originato l\u0026#8217;ordinanza oggetto del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; A tale proposito, riferisce che il Tribunale di Udine ha parzialmente accolto l\u0026#8217;azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u0026#224; promossa da un cittadino italiano e dalla coniuge albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, i quali si sono visti rifiutare l\u0026#8217;erogazione del contributo per l\u0026#8217;acquisto dell\u0026#8217;alloggio da destinare a prima casa di abitazione previsto dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e dall\u0026#8217;art. 18 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale contributo si ha accesso, secondo quanto previsto dalla medesima legge regionale, sempre che, tra gli altri requisiti, non si sia \u0026#171;proprietari neppure della nuda propriet\u0026#224; di altri alloggi, all\u0026#8217;interno del territorio nazionale o all\u0026#8217;estero, purch\u0026#233; non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di propriet\u0026#224; non riconducibili all\u0026#8217;unit\u0026#224;, ricevuti per successione ereditaria, della nuda propriet\u0026#224; di alloggi il cui usufrutto \u0026#232; in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente\u0026#187; (art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, stabilisce, poi, che, \u0026#171;ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), i cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e-\u003c/em\u003e\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull\u0026#8217;attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch\u0026#233; norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell\u0026#8217;articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell\u0026#8217;articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza\u0026#187;. Tale ultima previsione legislativa \u0026#232; stata sostanzialmente riprodotta dall\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8722; I ricorrenti dinanzi al Tribunale di Udine lamentavano che fosse stata loro negata l\u0026#8217;erogazione del contributo in ragione della mancata produzione della documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza. Di qui la richiesta, per il solo caso in cui il giudice non ritenesse di poter accogliere le domande applicando la normativa dell\u0026#8217;Unione europea evocata nel ricorso, di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29 della richiamata legge regionale nella parte in cui prevede l\u0026#8217;assenza di propriet\u0026#224; in Italia o all\u0026#8217;estero per accedere al beneficio e le diverse modalit\u0026#224;, per cittadini italiani e stranieri, per attestare detto requisito. I ricorrenti, poi, chiedevano anche, tra le altre cose, di ordinare alla Regione autonoma di esercitare nuovamente la potest\u0026#224; normativa regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8722; Nel giudizio era intervenuta anche la Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione \u0026#8211; ASGI, che proponeva domande analoghe, e si era costituita la stessa Regione autonoma, resistendo al ricorso ed eccependo che non rientra \u0026#171;tra i poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria quello di ordinare una modifica del regolamento esecutivo, anzi riproduttivo, di una legge regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8722; Con l\u0026#8217;ordinanza oggetto del conflitto, il Tribunale di Udine ha parzialmente accolto le domande proposte, previa disapplicazione dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 e dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del richiamato regolamento regionale di attuazione. Il giudice ha ritenuto, infatti, che tali norme regionali \u0026#8211; nel prevedere che per attestare l\u0026#8217;impossidenza solo i cittadini italiani e dell\u0026#8217;Unione europea possono avvalersi di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 \u0026#8211; sono discriminatorie e devono essere disapplicate per contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, la Regione autonoma con l\u0026#8217;odierno ricorso non contesta la decisione del giudice di disapplicare le norme regionali ritenute in contrasto con il diritto UE, ma la pretesa del Tribunale di Udine \u0026#171;di ordinare alla Regione di esercitare i propri poteri normativi secondo contenuti decisi da esso giudice, ed in particolare \u0026#8211; nel caso specifico \u0026#8211; di esercitarli in modo contrario a [quanto] precisamente disposto dalla legge regionale\u0026#187;. Osserva la ricorrente infatti che, nelle parti impugnate, l\u0026#8217;ordinanza non decide il caso oggetto del giudizio, ma dispone dei poteri normativi regionali e, per di pi\u0026#249;, in contrasto con quanto stabilito dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016: \u0026#232; solo in ragione di ci\u0026#242; che viene promosso il conflitto di attribuzione, in quanto si ritiene che lo Stato, e per esso il Tribunale di Udine, \u0026#171;abbia invaso la sfera di attribuzione ad essa riservata dalla Costituzione e dallo statuto speciale approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963, ledendo lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e della legge regionale (primo motivo), l\u0026#8217;autonomia della Regione nell\u0026#8217;uso delle proprie fonti normative (secondo motivo), esorbitando dai limiti che la Costituzione pone alla giurisdizione rispetto ai poteri regolamentari e di amministrazione (terzo motivo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma precisa di avere provveduto all\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016, ma senza acquiescenza e al solo fine di evitare il pagamento delle \u003cem\u003eastreintes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edisposte dal giudice \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 614-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura civile, la cui ordinanza \u0026#232; stata appellata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; Secondo la Regione ricorrente, l\u0026#8217;ordinanza oggetto del conflitto avrebbe violato, innanzitutto, il regime giuridico della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, il cui valore e forza sarebbero stati disconosciuti dal Tribunale di Udine, con conseguente lesione dell\u0026#8217;autonomia legislativa, riconosciuta dagli artt. 4 e 56 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, oltre che dall\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in combinazione con l\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; detto, la Regione autonoma ribadisce di non contestare, in quanto estranee al conflitto di attribuzione, n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; per il Tribunale di Udine di disapplicare la normativa interna in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione n\u0026#233; il carattere autoapplicativo della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sullo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003edei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Contesta, invece, \u0026#171;la pretesa \u0026#8211; una volta disapplicata nel caso concreto la norma legislativa e quella regolamentare \u0026#8211; di imporre alla Regione l\u0026#8217;adozione di norme regolamentari in diretto e voluto contrasto con la disposizione di legge disapplicata\u0026#187;: cos\u0026#236; facendo, infatti, si priva \u0026#171;di effetto, con valenza \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e, una disposizione legislativa, sottraendola ad una corrispondente valutazione di altri giudicanti (sia di pari grado in diversi casi, sia di grado superiore in sede di impugnazione), valutazione che potrebbe condurre tali giudicanti ad esiti diversi: risultandone dunque contraddetto lo stesso diritto della Regione di difendere la propria normativa\u0026#187;. Il Tribunale di Udine, dunque, ritenendo che le norme in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione dovessero essere rimosse con effetto \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e, avrebbe adottato una pronuncia, preclusagli, i cui effetti sono corrispondenti alla dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conferma della propria prospettazione, la Regione autonoma osserva che, in un parallelo giudizio, il Tribunale di Udine, in diversa composizione, ha s\u0026#236; rilevato il contrasto della normativa legislativa e regolamentare regionale con la citata direttiva ma, per decidere sulle domande concernenti le modifiche del regolamento, ha ritenuto di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza impugnata, invece, il Tribunale di Udine avrebbe utilizzato una \u0026#171;scorciatoia\u0026#187;, facendo venire meno gli effetti \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge regionale. In tal modo, ed esorbitando dalla funzione giurisdizionale di cui all\u0026#8217;art. 101 Cost., avrebbe invaso la sfera di attribuzioni della Regione, in violazione: i) della potest\u0026#224; legislativa regionale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale e dell\u0026#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in combinazione con l\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; ii) degli artt. 134 e 136 Cost., che riservano a questa Corte il sindacato sulla legge e il correlato potere di annullarla con effetti \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e; iii) del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost. e di quello concernente la supremazia della legge regionale sul regolamento (art. 117, sesto comma, Cost.), in quanto sarebbe imposto alla Regione di esercitare la potest\u0026#224; regolamentare in contrasto con la legge. A supporto delle proprie doglianze la Regione richiama anche la sentenza di questa Corte n. 285 del 1990 e la pi\u0026#249; recente sentenza n. 26 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8722; La Regione autonoma rileva, poi, che, anche ad ammettere che ogni giudice possa imporre al titolare dei poteri normativi \u0026#171;di tradurre il proprio convincimento in disposizioni operanti \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e\u0026#187;, non pu\u0026#242; per\u0026#242; certamente spettare al giudice decidere con quale atto normativo si deve intervenire, \u0026#171;per di pi\u0026#249; sovvertendo l\u0026#8217;ordine naturale delle fonti\u0026#187;. La ricorrente osserva, infatti, che il regolamento che \u0026#232; stato ordinato di modificare \u0026#232;, in tale parte, meramente riproduttivo della legge regionale: sicch\u0026#233; il giudice ha indicato una fonte inidonea a disciplinare la materia e, se ci\u0026#242; \u0026#232; accaduto, \u0026#232; perch\u0026#233; egli era consapevole di non potere indicare la disposizione di legge quale fonte da modificare, pena una invasione ancora maggiore delle competenze della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe evidente, pertanto, \u0026#171;il carattere pretestuoso ed invasivo dell\u0026#8217;ordine di modificare \u0026#8220;il regolamento\u0026#8221;\u0026#187;, dal che deriverebbe la violazione, di nuovo, degli artt. 134 e 136 Cost., oltre che degli artt. 97 e 117, sesto comma, Cost., per le medesime ragioni gi\u0026#224; indicate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8722; La Regione autonoma, con motivo che espressamente afferma essere preliminare, asserisce poi che l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Udine \u0026#171;esorbita dai limiti della giurisdizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremessa una ricostruzione circa le competenze statutarie presupposte alla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, cui corrispondono funzioni regolamentari e amministrative, la ricorrente afferma che nessuna norma consente al giudice ordinario di ordinare l\u0026#8217;esercizio, in un determinato modo, della potest\u0026#224; regolamentare, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Udine \u0026#171;eccede i limiti esterni della giurisdizione nei confronti di una autorit\u0026#224; amministrativa e lede, oltre che lo statuto costituzionale della amministrazione (ricavabile dagli artt. 101 e 113 Cost.), il principio di separazione dei poteri, rappresentando un esercizio di attivit\u0026#224; formalmente amministrativa e sostanzialmente normativa ad opera di un organo giurisdizionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon varrebbe opporre, sostiene la Regione autonoma, che il giudice ha adottato tale provvedimento a seguito di un\u0026#8217;azione civile contro le discriminazioni, nell\u0026#8217;ambito del cui giudizio l\u0026#8217;art. 28, comma 5, del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) consente al giudice di pronunciare ordini nei confronti della pubblica amministrazione e di ordinare altres\u0026#236;, al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, l\u0026#8217;adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Tale normativa, infatti, si inserisce in un quadro costituzionale \u0026#171;che distingue i poteri in base alle funzioni \u0026#8211; normative, esecutive, giurisdizionali \u0026#8211; ad essi affidate, e che limita, nell\u0026#8217;art. 113 Cost., i poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione\u0026#187; (sono richiamate, a sostegno, le sentenze di questa Corte n. 175 del 1991 e n. 150 del 1981).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 non potrebbe essere inteso, pertanto, \u0026#171;n\u0026#233; nel senso di attribuire al giudice ordinario poteri di annullamento di atti amministrativi, poteri cui la disposizione non fa cenno, n\u0026#233;, tanto meno, poteri di amministrazione attiva o addirittura poteri di preventiva sostituzione normativa\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione avrebbe ricondotto i poteri \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel giudice ordinario \u0026#171;al tradizionale schema della disapplicazione incidentale dell\u0026#8217;atto amministrativo illegittimo\u0026#187; (sono richiamate le ordinanze della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 febbraio 2011, n. 3670, e sezione prima civile, 15 febbraio 2021, n. 3842).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe opporsi, a tale proposito, che la stessa Corte di cassazione avrebbe ricondotto i poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale di cui si discute \u0026#171;ai moduli di tutela dei diritti soggettivi assoluti a fondamento costituzionale o sovranazionale\u0026#187;, secondo una ricostruzione presente anche nella sentenza n. 140 del 2001 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che il legislatore pu\u0026#242; \u0026#171;attribuire al giudice ordinario anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;: ci\u0026#242; perch\u0026#233;, \u0026#232; ribadito ancora una volta, la Regione ricorrente non contesta il potere dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giurisdizionale \u0026#171;di attribuire il bene della vita al soggetto che si \u0026#232; ritenuto discriminato\u0026#187; ma quello, diverso e ulteriore, di ordinare l\u0026#8217;emanazione di \u0026#171;specifiche norme generali ed astratte\u0026#187;. A tale riguardo, la Regione autonoma richiama la giurisprudenza amministrativa che esclude, in riferimento agli atti regolamentari e agli atti amministrativi generali, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, che \u0026#232; circoscritto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa di natura provvedimentale (sono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, sezione quarta, 26 marzo 2014, n. 1460, e 2 settembre 2019, n. 6048).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8722; La Regione ricorrente, infine, osserva che con l\u0026#8217;ordinanza impugnata il Tribunale di Udine avrebbe altres\u0026#236; violato lo \u0026#171;statuto del potere sostitutivo\u0026#187; di cui agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., attribuito al Governo e da esercitarsi nel rispetto del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 9 maggio 2023, qualificato \u0026#171;atto di intervento \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e del terzo controinteressato pretermesso\u0026#187;, \u0026#232; intervenuta in giudizio ASGI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;interveniente rappresenta che nel distretto della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste si sono susseguite, a partire dal 2019, diverse azioni civili contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u0026#224;, tutte riferite a regolamenti regionali in materia di sostegno al diritto all\u0026#8217;abitazione che prevedono oneri documentali sproporzionati in capo a cittadini stranieri e tutte culminate con l\u0026#8217;ordine di modificare tali norme regolamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContenziosi analoghi, con similari esiti, sarebbero sorti anche in altre regioni italiane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte, inoltre, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma di legge regionale dal contenuto identico a quello di cui ai regolamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (\u0026#232; citata la sentenza n. 9 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; Nel marzo 2023, riferisce ancora ASGI, sono state abrogate le diverse norme regolamentari che disponevano la differenza di trattamento documentale. Ciononostante, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha coltivato i giudizi, impugnando dinanzi alla Corte di cassazione o alla Corte d\u0026#8217;appello, a seconda dei casi, le pronunce che hanno deciso le azioni civili, tra cui anche quella oggetto del conflitto. In particolare, con il ricorso in appello la Regione autonoma \u0026#171;ha posto esattamente la stessa questione posta nel presente giudizio e cio\u0026#232; la (asserita) inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordine di modifica del Regolamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eASGI rileva, tuttavia, che, quali che siano gli esiti dei diversi pronunciamenti, la Regione autonoma potr\u0026#224; solo varare un nuovo regolamento \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, insuscettibile di far venir meno i diritti acquisiti dai cittadini stranieri sulla base dei vigenti regolamenti e che dovr\u0026#224; comunque tener conto dei princ\u0026#236;pi di cui alla indicata sentenza n. 9 del 2021. Ne consegue che \u0026#171;risulta di difficile comprensione quale interesse pubblico la Regione intenda perseguire\u0026#187; con il conflitto, in considerazione del fatto che non potr\u0026#224; \u0026#171;certo mantenere nel proprio ordinamento disposizioni delle quali i giudici abbiano ripetutamente accertato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, in punto di legittimazione a intervenire nel conflitto ASGI ritiene di averne titolo in quanto parte del giudizio definito con l\u0026#8217;ordinanza impugnata: la giurisprudenza di questa Corte, infatti, avrebbe gi\u0026#224; riconosciuto che \u0026#232; ammissibile \u0026#171;l\u0026#8217;intervento delle parti di un giudizio avanti il giudice comune, il cui esito pu\u0026#242; essere condizionato dalla pronuncia della Corte\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, in particolare, la sentenza n. 259 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Quanto al ricorso, ASGI ne lamenta innanzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; nel senso che una decisione giurisdizionale pu\u0026#242; essere oggetto di un conflitto solo nel caso in cui se ne contesti la riconducibilit\u0026#224; alla funzione giurisdizionale (sono richiamate le sentenze n. 150 del 2007 e n. 359 del 1999) e non, invece, quando si facciano valere \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e (sono citate le decisioni n. 290 e n. 222 del 2007, n. 376 e n. 326 del 2003 e n. 27 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAffermazioni, queste, che sono state ribadite anche con riferimento al conflitto tra enti (sono richiamate le sentenze n. 39 del 2007 e n. 27 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di queste premesse, l\u0026#8217;interveniente ritiene che il ricorso sia inammissibile, in primo luogo, perch\u0026#233; la Regione autonoma avrebbe censurato il fatto che il Tribunale di Udine abbia considerato la norma legislativa come priva di effetti, in quanto in contrasto con il diritto UE. La correttezza o meno della disapplicazione, e la percorribilit\u0026#224; o meno di altre strade decisorie da parte del predetto Tribunale, sono aspetti che possono essere valutati in altre sedi e non, invece, fatti valere con il conflitto di attribuzione, in quanto altrimenti \u0026#171;risulterebbe del tutto vanificato il primato del diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile perch\u0026#233; la Regione autonoma, che non contesta che il giudice amministrativo potrebbe annullare la clausola illegittima di esclusione contenuta in un regolamento, lamenta che a un simile esito sia pervenuto, \u0026#171;pur nelle forme diverse dell\u0026#8217;ordine di modifica e non dell\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;atto\u0026#187;, il giudice ordinario: ci\u0026#242; che non sarebbe materia da conflitto tra enti \u0026#8211; in quanto conflitto potrebbe esservi solo ove \u0026#171;allo Stato, mediante il potere giudiziario, sia precluso in assoluto pervenire alla modifica dell\u0026#8217;atto regolamentare, non perch\u0026#233; vi perviene l\u0026#8217;uno o l\u0026#8217;altro giudice\u0026#187; \u0026#8211; ma da regolamento di giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso, in altri termini, sarebbe inammissibile in quanto, a seguire la prospettiva della Regione autonoma, o il potere ordinatorio \u0026#232; stato mal esercitato \u0026#8211; e si tratterebbe allora di \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e, o \u0026#232; stato esercitato in conformit\u0026#224; a una legge incostituzionale \u0026#8211; e allora la Regione autonoma avrebbe dovuto contestare la legittimit\u0026#224; costituzionale di quest\u0026#8217;ultima dinanzi al Tribunale di Udine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto, ASGI conclude rilevando che, nel ricorso, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha utilizzato \u0026#171;i medesimi argomenti proposti nel corso del giudizio di merito [\u0026#8230;] se pure, curiosamente, capovolgendoli\u0026#187;: il che dimostrerebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del conflitto, che si risolve in una impropria impugnazione dell\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Udine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Nel merito, ad ogni modo, a parere di ASGI il ricorso non sarebbe fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8722;Secondo la Regione autonoma, l\u0026#8217;impugnata ordinanza avrebbe determinato, innanzitutto, effetti \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e \u0026#171;incompatibili con i limiti legati alla disapplicazione incidentale\u0026#187;: ASGI osserva che questa censura non tiene in conto il fatto che l\u0026#8217;ordinamento ha considerato e disciplinato le cosiddette \u0026#171;discriminazioni collettive\u0026#187; e non si interroga su quali siano i compiti del giudice nel caso in cui accerti una siffatta discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente afferma, infatti, che la violazione della parit\u0026#224; di trattamento pu\u0026#242; essere determinata anche mediante un atto amministrativo generale, nei confronti del quale possono agire in giudizio anche i soggetti collettivi a ci\u0026#242; legittimati (art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parit\u0026#224; di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall\u0026#8217;origine etnica\u0026#187;). Il giudice, ove riscontri la discriminazione, \u0026#232; tenuto a \u0026#171;ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u0026#8217;atto discriminatorio pregiudizievole\u0026#187; e un ordine siffatto non potrebbe essere efficace, nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;azione collettiva, se non determinasse anche la rimozione dell\u0026#8217;atto generale che genera la condotta discriminatoria: quando tale atto sia riproduttivo di norma legislativa, l\u0026#8217;eventuale disapplicazione di quest\u0026#8217;ultima per contrasto con il diritto UE fa s\u0026#236; che l\u0026#8217;atto amministrativo sia da considerarsi privo di basi legali. Secondo ASGI, dunque, in casi del genere l\u0026#8217;ordine del giudice non determina l\u0026#8217;usurpazione di potere ma \u0026#232; il risultato \u0026#171;congiunto della disapplicazione e della azione collettiva, che non pu\u0026#242; pervenire a risultati minori e diversi (e quindi minori della integrale rimozione della discriminazione) da quelli ottenibili con l\u0026#8217;azione individuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.2.\u0026#8722; In fattispecie quali quelle del giudizio da cui origina il conflitto, d\u0026#8217;altra parte, la posizione del giudice sarebbe analoga a quella in cui questi si trova quando \u0026#232; la norma nazionale a violare la parit\u0026#224; di trattamento di cui al diritto UE: in tale situazione, il giudice \u0026#232; tenuto a riconoscere alle persone discriminate il medesimo trattamento di cui godono le persone della categoria privilegiata (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 67 del 2022 di questa Corte). Che ci\u0026#242; accada anche a fronte della discriminazione determinata da un atto amministrativo non cambia i termini della questione, essendo peraltro la pubblica amministrazione libera di superare la disparit\u0026#224; con modi diversi da quelli disposti dal giudice, il quale per\u0026#242; fintanto che ci\u0026#242; non accada non pu\u0026#242; far altro che applicare il principio di \u0026#171;uguaglianza al rialzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242;, peraltro, sarebbe altres\u0026#236; in linea con la nozione di \u0026#171;discriminazione da scoraggiamento\u0026#187; elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (il riferimento \u0026#232;, in particolare, alle sentenze 10 luglio 2008, in causa C-54/07, Feryn, e 25 aprile 2013, in causa C-81/12, Asocia\u0026#355;ia Accept). Se, infatti, gi\u0026#224; la mera dichiarazione pubblica volta a precludere l\u0026#8217;accesso a un bene o a un diritto \u0026#232; discriminatoria, tanto pi\u0026#249; deve essere vietato mantenere all\u0026#8217;interno di un atto amministrativo una regola che si \u0026#232; accertato essere discriminatoria. Sul punto, sarebbe errata la prospettiva della Regione autonoma, secondo cui la garanzia della parit\u0026#224; di trattamento sarebbe assicurata gi\u0026#224; dalla disapplicazione: ci\u0026#242; perch\u0026#233; sarebbe discriminatorio che l\u0026#8217;accesso a talune prestazioni sia per alcuni automatico e, per altri, condizionato alla disapplicazione della normativa per opera del giudice che deve essere appositamente adito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.3.\u0026#8722; ASGI rileva, poi, che quanto sostenuto non sarebbe smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che dovrebbe essere letta diversamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza n. 3842 del 2021, il giudice di legittimit\u0026#224;, da un lato, avrebbe confermato che la discriminazione pu\u0026#242; essere effettuata anche per mezzo di atti amministrativi e, dall\u0026#8217;altro, non avrebbe affrontato \u003cem\u003eex professo \u003c/em\u003eil tema relativo alla possibilit\u0026#224; per il giudice d\u0026#8217;ordinarne la rimozione, in quanto un ordine del genere non era contenuto nella sentenza impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tema degli \u0026#8220;ordini di rimozione\u0026#8221; richiesti da soggetti collettivi non \u0026#232; stato affrontato neppure dall\u0026#8217;ordinanza delle sezioni unite civili n. 3670 del 2011. In quella occasione, in cui si \u0026#232; dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, la Corte di cassazione ha s\u0026#236; fatto riferimento \u0026#171;ai consueti limiti della disapplicazione\u0026#187; ma, a parere dell\u0026#8217;interveniente, dovrebbe considerarsi che: i) non veniva in considerazione un\u0026#8217;azione collettiva; ii) si \u0026#232; escluso che il giudice abbia poteri di annullamento o revoca di atti amministrativi, poteri che il Tribunale di Udine non ha esercitato; iii) l\u0026#8217;ordinanza oggetto del ricorso per cassazione aveva un \u0026#171;contenuto assolutamente identico\u0026#187; a quella oggetto dell\u0026#8217;odierno conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di merito, d\u0026#8217;altra parte, non avrebbe \u0026#171;manifestato incertezze nell\u0026#8217;ammettere ordini di rimozione non certo dell\u0026#8217;atto amministrativo in se stesso, ma delle clausole discriminatorie in esso contenute\u0026#187; e avrebbe ottenuto avallo nella sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte, la quale ha affermato che in base all\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 \u0026#171;il giudice ordinario pu\u0026#242; ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la quale, per il caso in cui questa Corte ritenga non doversi dichiarare cessata la materia del contendere, ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; La ricorrente riferisce, innanzitutto, che la Corte d\u0026#8217;appello di Trieste, con sentenza dell\u0026#8217;8 giugno 2023, n. 99, \u0026#171;ha annullato le statuizioni del Tribunale di Udine impugnate con il presente conflitto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe ragioni d\u0026#8217;annullamento \u0026#171;corrispondono, nella sostanza, a quelle fatte valere dalla Regione nel proprio ricorso\u0026#187;, sicch\u0026#233; la ricorrente ritiene \u0026#171;che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, possa dirsi attualmente cessata la materia del contendere\u0026#187;, in ragione del venir meno \u0026#171;con efficacia \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e [\u0026#8230;] delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e, quindi, dell\u0026#8217;interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull\u0026#8217;appartenenza del potere contestato\u0026#187; (\u0026#232; richiamata, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 224 del 2019). Ci\u0026#242; \u0026#232; quanto si sarebbe verificato nel caso di specie, del tutto analogo a quello deciso da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 332 del 1985, in cui si dichiar\u0026#242; cessata la materia del contendere a seguito della cassazione senza rinvio per difetto di giurisdizione della decisione allora oggetto di conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon avrebbe alcun rilievo, in proposito, che \u0026#232; ancora aperto il termine per ricorrere per cassazione avverso la pronuncia della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste, in quanto ci\u0026#242; che conterebbe \u0026#232; la \u0026#171;completa rimozione della passata rivendicazione\u0026#187;, mentre \u0026#171;una eventuale e futura nuova lesione inferta da altra giurisdizione\u0026#187; potrebbe, a sua volta, essere oggetto di altro conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; proprio l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; di un rinnovo della lesione \u0026#171;in assenza di un inoppugnabile chiarimento delle competenze costituzionali\u0026#187;, tuttavia, a indurre la Regione autonoma \u0026#171;a rimettersi alla valutazione\u0026#187; di questa Corte circa la possibilit\u0026#224; di addivenire comunque a una decisione di merito sul conflitto, ove reputi sussistente \u0026#171;la permanenza di un interesse all\u0026#8217;accertamento incontrovertibile circa la spettanza del potere\u0026#187;, nelle peculiari circostanze che hanno originato l\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; La Regione autonoma passa poi a prendere in esame gli argomenti addotti nel suo atto di intervento da ASGI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8722; La ricorrente precisa, in primo luogo, che la modifica regolamentare cui fa riferimento l\u0026#8217;interveniente \u0026#232; stata effettuata solo quale \u0026#171;mero adempimento delle disposizioni dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria di Udine, ma non da intendersi come acquiescenza alle suddette disposizioni\u0026#187;, come indicato nel preambolo del decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1\u0026#176; marzo 2023, n. 045, recante \u0026#171;Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all\u0026#8217;articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con D.P.Reg. 15 aprile 2020, n. 066/Pres.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;esistenza di altre pronunce analoghe a quella oggetto di conflitto, la difesa regionale rileva che si tratta di pronunce tutte contestate dalla Regione ricorrente e che nessuna di esse \u0026#232; passata in giudicato. Senza dire, poi, che in sede di conflitto non opera l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza e che ogni decisione giurisdizionale \u0026#232; idonea a produrre nuovamente la lesione delle attribuzioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; del conflitto sollevata da ASGI, poi, sarebbe non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma rileva, in proposito, come i \u0026#171;punti focali\u0026#187; del ricorso, che avrebbero tono costituzionale, sono \u0026#171;se il giudice comune abbia il potere di ordinare ad un\u0026#8217;amministrazione regionale di modificare un proprio regolamento\u0026#187; e se un ordine del genere possa essere emesso quando determinerebbe l\u0026#8217;adozione di un regolamento \u0026#171;in frontale contrapposizione con il disposto di una norma di legge regionale vigente\u0026#187;, anche se disapplicata per contrasto con il diritto UE. Secondo ASGI, il ricorso avrebbe lamentato, invece, \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e del giudice, del quale sarebbe contestata la possibilit\u0026#224; di disapplicare la legge regionale per contrasto con il diritto UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva, tuttavia, di avere pacificamente ammesso il potere di disapplicazione, del quale nell\u0026#8217;odierno conflitto non mette in discussione neppure la ricorrenza dei presupposti per esercitarlo. Ci\u0026#242; che si contesta al giudice \u0026#8211; ordinario o amministrativo che sia \u0026#8211; \u0026#232; di potere ordinare alla Regione autonoma l\u0026#8217;uso di poteri normativi, determinandone inoltre il contenuto; contenuto che, per di pi\u0026#249;, comporterebbe la \u0026#171;sostanziale abrogazione\u0026#187; di norme di legge regionale che dispongano in senso diverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circostanza che alcuni dei profili fatti valere nel ricorso siano stati proposti anche nel ricorso in appello, peraltro accolto, non dimostrerebbe affatto che si intendano far valere \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e: ci\u0026#242; perch\u0026#233;, per un verso, l\u0026#8217;insussistenza di potere giurisdizionale pu\u0026#242; ben essere fatto valere \u0026#171;anche nell\u0026#8217;ambito delle impugnazioni comuni\u0026#187; e, per un altro, quelle costituzionali sul riparto di competenza sono pur sempre norme giuridiche, la cui violazione pu\u0026#242; essere conosciuta anche dal giudice comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eASGI, inoltre, sostiene che nel ricorso si contesterebbe il potere del giudice amministrativo di annullare i regolamenti. La Regione autonoma osserva, al riguardo, che l\u0026#8217;interveniente ha travisato il ricorso, in quanto a essere contestato non \u0026#232; detto potere, ma quello di qualsiasi giudice di ordinare la modifica di regolamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure, ancora, coglierebbe nel segno l\u0026#8217;argomento secondo cui nel ricorso si sarebbe lamentata una errata applicazione dell\u0026#8217;art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, del quale semmai, nell\u0026#8217;ambito del giudizio comune, si sarebbe dovuta eccepire l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale. A vietare al giudice di potere ordinare la modifica di regolamenti starebbero non tanto detta disposizione, quanto \u0026#171;direttamente le regole costituzionali che delimitano la sfera della giurisdizione in relazione all\u0026#8217;esercizio in generale dei poteri normativi\u0026#187;: se la prospettazione del ricorso sia o meno corretta, poi, \u0026#232; questione che attiene al merito del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, continua la ricorrente sul punto, il conflitto costituisce \u0026#171;proprio lo strumento chiamato a correggere quel particolare tipo di \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e che consiste nell\u0026#8217;affermare e nel praticare un potere giurisdizionale inesistente, contrario alle garanzie costituzionali dei poteri normativi regionali e statali, e in particolare del potere legislativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8722; Nel merito, anche rispondendo alle argomentazioni di ASGI, la Regione autonoma insiste per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettiva del Tribunale di Udine, la discriminazione trarrebbe la sua origine dalla legge regionale, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;ordine di modifica avrebbe dovuto riguardare quest\u0026#8217;ultima prima ancora che il regolamento. Se ci\u0026#242; non \u0026#232; stato fatto \u0026#232; perch\u0026#233; \u0026#171;il giudice era consapevole di non averne il potere\u0026#187;, ma ordinare la modifica di un regolamento riproduttivo della legge \u0026#8211; disapplicata nel caso singolo \u0026#8211; darebbe luogo, secondo la ricorrente, \u0026#171;ad un mero sotterfugio giuridico\u0026#187;, in quanto intenderebbe comunque privare di effetti l\u0026#8217;atto legislativo. L\u0026#8217;azione collettiva contro le discriminazioni non pu\u0026#242; divenire strumento \u0026#171;attraverso il quale la giurisprudenza si fa legislazione\u0026#187;, consentendo al giudice di \u0026#171;disapplicare la legge \u003cem\u003epro futuro \u003c/em\u003ee in via generale ed astratta per tutti i casi possibili\u0026#187;: per porre nel nulla la legge \u0026#232; necessario rivolgersi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, conclude la Regione autonoma, la giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata nel ricorso \u0026#8211; e vanamente interpretata in senso diverso dall\u0026#8217;interveniente, tanto \u0026#232; vero che a detta giurisprudenza fa riferimento anche la Corte d\u0026#8217;appello di Trieste nel riformare la decisione oggetto del conflitto \u0026#8211; sarebbe eloquente nell\u0026#8217;individuazione di \u0026#171;limiti ordinamentali\u0026#187; al potere del giudice anche nell\u0026#8217;ambito dei giudizi antidiscriminatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, ha depositato memoria anche ASGI, con la quale l\u0026#8217;interveniente ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Una volta ribadito di avere legittimazione a intervenire nel conflitto, anche in ragione della circostanza che \u0026#232; stata parte pure nel giudizio d\u0026#8217;appello avverso l\u0026#8217;ordinanza impugnata, ASGI torna ad affermare che, nel caso di specie, la Regione autonoma avrebbe censurato \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e, con conseguente inammissibilit\u0026#224; del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, sarebbe evidente che non si fa questione di carenza assoluta di giurisdizione: \u0026#232; la stessa ricorrente, infatti, ad affermare che, al limite, il giudice avrebbe potuto ordinare la modifica del regolamento, ma solo una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale cui il regolamento d\u0026#224; esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Secondo ASGI, l\u0026#8217;annullamento, ad opera della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste, dei capi dell\u0026#8217;ordinanza impugnata concernenti l\u0026#8217;ordine di modifica del regolamento hanno \u0026#171;pacificamente effetto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#8211; oltre a confermarsi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del conflitto perch\u0026#233; sono censurati \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e \u0026#8211; sarebbe cessata la materia del contendere o, comunque, sarebbe venuto meno l\u0026#8217;interesse della Regione autonoma alla decisione. Lo Stato, infatti, a seguito della decisione della Corte d\u0026#8217;appello triestina converrebbe \u0026#171;con la Regione sul fatto che \u0026#8220;non spetta\u0026#8221; ad esso adottare detta ordinanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Nel merito, l\u0026#8217;interveniente ritiene che il conflitto sarebbe comunque non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn una precedente occasione, infatti, la Corte d\u0026#8217;appello di Trieste aveva confermato una ordinanza che conteneva analogo ordine di modifica di un regolamento regionale, cos\u0026#236; come pronunce dello stesso tenore sarebbero state pi\u0026#249; volte adottate da giudici di merito. Rileva ASGI che tali interventi dei giudici ordinari \u0026#171;non hanno nuociuto all\u0026#8217;equilibrio costituzionale\u0026#187;, tant\u0026#8217;\u0026#232; che \u0026#171;nel panorama giurisprudenziale non si riscontra alcuna azione (e alcuna pronuncia) relativa alla esecuzione coattiva di dette pronunce\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, e richiamati gli argomenti gi\u0026#224; spesi nell\u0026#8217;atto di intervento, ASGI afferma che \u0026#171;la tesi della inammissibilit\u0026#224; di qualsiasi \u0026#8220;ordine\u0026#8221; del giudice ordinario nei confronti della PA sembra \u0026#8220;provare troppo\u0026#8221; soprattutto se si considera il fatto che il Giudice ordinario non ha una giurisdizione \u0026#8220;aggiuntiva\u0026#8221; rispetto a quella del Giudice amministrativo, ma \u0026#232; l\u0026#8217;unico a poter esaminare i profili di contrasto con il divieto di discriminazione\u0026#187;. Escludere che il giudice ordinario possa ordinare la rimozione di atti amministrativi discriminatori non sarebbe \u0026#171;compatibile con la rilevanza attribuita dall\u0026#8217;ordinamento al divieto di discriminazione\u0026#187;, oltre che in contrasto con l\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2011, il quale invece affida \u0026#171;amplissima discrezionalit\u0026#224;\u0026#187; al giudice nell\u0026#8217;adozione di un piano di rimozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa ottica, il Tribunale di Udine avrebbe potuto ottenere il medesimo effetto \u0026#171;ordinando all\u0026#8217;amministrazione di accogliere tutte le domande di cittadini stranieri a parit\u0026#224; di \u0026#8220;condizioni documentali\u0026#8221; e di diffondere la comunicazione al fine di evitare la \u0026#8220;discriminazione da scoraggiamento\u0026#8221;\u0026#187;, lasciando alla Regione autonoma l\u0026#8217;onere di adeguare il regolamento alla norma superiore. Simile modo di procedere, tuttavia, non sarebbe \u0026#171;lineare dal punto di vista della coerenza e della trasparenza dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;. Ad ogni modo, secondo l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; al di l\u0026#224; di quale soluzione si ritenga preferibile \u0026#8211; non pu\u0026#242; lasciarsi il giudice ordinario \u0026#171;inerte di fronte a una accertata violazione degli obblighi di parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8722; ASGI, infine, reputa opportuno rimarcare due peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;odierno conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, non sarebbe in discussione il potere del giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nello svolgimento di attivit\u0026#224; discrezionale, ma il potere del medesimo giudice di ripristinare la parit\u0026#224; di trattamento quando ci\u0026#242; deve avvenire \u0026#171;mediante una attivit\u0026#224; vincolata\u0026#187;. Nel caso di specie, se la discriminazione \u0026#232; avvenuta con atto generale riferito a una collettivit\u0026#224;, \u0026#171;l\u0026#8217;unico rimedio \u0026#232; che l\u0026#8217;atto generale venga sostituito da un atto altrettanto generale che tale diritto garantisca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, a venire in considerazione \u0026#232; un ordine giudiziale a fronte di un atto amministrativo in contrasto con il diritto UE, sicch\u0026#233; \u0026#232; dubbio che un intervento del giudice che si limiti ad accertare la disparit\u0026#224; di trattamento, senza potere ordinare la rimozione dell\u0026#8217;atto che l\u0026#8217;ha generata, sia efficace, proporzionato e dissuasivo. Visto sotto questa prospettiva, con il ricorso la Regione autonoma pretenderebbe vedere affermare che \u0026#171;\u0026#8220;non spetta\u0026#8221; allo Stato e per esso al Tribunale di Udine adottare tutti i provvedimenti necessari affinch\u0026#233; la normativa regionale secondaria sia conforme al diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;, in chiaro contrasto con il primato del diritto UE e del correlato \u0026#171;obbligo di cooperazione tra tutti gli organi dello Stato affinch\u0026#233; tale primato venga salvaguardato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Il Tribunale ordinario di Udine, con ordinanza iscritta al n. 97 reg. ord. 2023, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sostanzialmente lamentando che tale disposizione prevede che i cittadini extra UE, ai fini della dimostrazione del requisito dell\u0026#8217;impossidenza di altri alloggi di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza con modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle che possono utilizzare i cittadini italiani e UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la medesima ordinanza, per il solo caso in cui le suddette questioni siano ritenute non fondate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ancora in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale, \u0026#171;nella parte in cui tra i requisiti minimi per l\u0026#8217;accesso al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall\u0026#8217;art. 19 della medesima legge, indica \u0026#8220;il non essere proprietari neppure della nuda propriet\u0026#224; di altri alloggi, all\u0026#8217;interno del territorio nazionale o all\u0026#8217;estero, purch\u0026#233; non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di propriet\u0026#224; non riconducibili all\u0027unit\u0026#224;, ricevuti per successione ereditaria, della nuda propriet\u0026#224; di alloggi il cui usufrutto \u0026#232; in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi su un\u0026#8217;azione civile contro la discriminazione, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, presentata da diversi cittadini extra UE, titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, in ragione della condotta tenuta dal Comune di Udine e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutti i ricorrenti, infatti, avevano presentato domanda per la concessione del contributo per l\u0026#8217;abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021, essendo in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa regionale, primaria e regolamentare, e dal bando comunale. Veniva loro richiesto, tuttavia, di dimostrare \u0026#171;il requisito dell\u0026#8217;impossidenza attraverso documentazione aggiuntiva attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo nel paese di origine e nel paese di provenienza ovvero di giustificare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di poterla produrre, a pena di inammissibilit\u0026#224; della domanda\u0026#187;, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 9 del decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2020, n. 066/Pres., recante \u0026#171;Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all\u0026#8217;articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere dei ricorrenti, la normativa regionale e il bando comunale introducono oneri documentali per i cittadini extra UE non previsti per i cittadini italiani e dell\u0026#8217;UE, integrando dunque una condotta discriminatoria, come con ordinanza del 4 marzo 2021 lo stesso Tribunale di Udine ha gi\u0026#224; accertato, ordinando peraltro la modifica del regolamento regionale n. 066 del 2020. La Regione autonoma ha provveduto alla modifica con il regolamento regionale 18 luglio 2022, n. 089, recante \u0026#171;Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all\u0026#8217;articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con D.P.Reg. 15 aprile 2020, n. 66)\u0026#187;: a parere dei ricorrenti, riferisce tuttavia il rimettente, \u0026#171;anche nella nuova versione, la previsione del Regolamento Regionale \u0026#232; illegittima nella parte in cui mantiene un trattamento differenziato e discriminatorio tra italiani e stranieri, che finisce per porre a carico di questi ultimi degli oneri inutili e del tutto irragionevoli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1.\u0026#8722; Nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si \u0026#232; costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rilevando che il regolamento regionale non poteva che recepire quanto previsto dall\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge regionale n. 1 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.2.\u0026#8722; In giudizio si costituiva anche il Comune di Udine, resistendo alle domande, ed intervenivano un cittadino extra UE e ASGI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.3.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce, infine, di avere, contestualmente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, pronunciato ordinanza che ha definito il giudizio nei confronti del Comune di Udine. Con tale provvedimento, e previa disapplicazione della normativa regionale per contrasto con l\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, si \u0026#232; ordinato di non richiedere ai ricorrenti documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani e UE ai fini dell\u0026#8217;inclusione nelle graduatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Per decidere sulle domande nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, invece, il giudice rimettente ritiene che \u0026#171;non si possa prescindere da un giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 29, commi 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe necessario, in particolare, per decidere sulla domanda di ordinare alla Regione, anche quale piano di rimozione destinato ad evitare il reiterarsi della discriminazione, di abrogare i commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 9 del regolamento regionale n. 066 del 2020, cos\u0026#236; da consentire ai cittadini extra UE di accedere all\u0026#8217;incentivo a sostegno delle locazioni producendo, per attestare l\u0026#8217;impossidenza di immobili, la medesima documentazione richiesta al cittadino italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.1.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il Tribunale di Udine osserva che il richiamato art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), prevede, tra i requisiti per potere accedere all\u0026#8217;incentivo in questione, quello della impossidenza, ovvero il non essere proprietari, neppure in nuda propriet\u0026#224;, di altri alloggi sul territorio nazionale o all\u0026#8217;estero. Il successivo comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e precisa che, ai fini della verifica dell\u0026#8217;impossidenza, i cittadini extra UE, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, devono presentare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 2 del d.P.R. n. 394 del 1999, \u0026#171;la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 3, del regolamento regionale n. 066 del 2020 darebbe esecuzione a tale normativa primaria disponendo in senso sostanzialmente identico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che in analogo procedimento era stato accertato il carattere discriminatorio della condotta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che aveva adottato detto regolamento, del quale, conseguentemente, era stata ordinata la modifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il regolamento reg. n. 089 del 2022 la Regione autonoma \u0026#232; intervenuta sul richiamato art. 9 aggiungendo un comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ai sensi del quale \u0026#171;i cittadini di cui al comma 3 impossibilitati, pur avendo agito con correttezza e diligenza, a produrre la documentazione in osservanza delle disposizioni richiamate dal comma medesimo presentano in sostituzione una dichiarazione resa ai sensi dell\u0026#8217;articolo 47 del DPR 445/2000\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del giudice rimettente, detta modifica non \u0026#232; idonea a eliminare l\u0026#8217;accertata discriminazione perch\u0026#233; \u0026#8211; come argomentato nella contestuale ordinanza che ha definito il giudizio nei confronti del Comune di Udine, di cui vengono riportati ampi stralci \u0026#8211; essa, da un lato, richiede ai cittadini extra UE una dichiarazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 relativa non a un fatto, ma a una valutazione (quella di essere impossibilitati a produrre la documentazione), e, dall\u0026#8217;altro, conferisce al singolo funzionario \u0026#171;incaricato dell\u0026#8217;esame di \u0026#8220;correttezza e diligenza\u0026#8221; una inammissibile discrezionalit\u0026#224;; non vi sono infatti dei criteri oggettivi predeterminati per valutare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; da un lato e lo sforzo pretendibile dal richiedente dall\u0026#8217;altro\u0026#187;. Inoltre, la previsione sarebbe comunque sia irragionevole, in quanto la dichiarazione di impossibilit\u0026#224; a presentare la documentazione sarebbe difficilmente verificabile da parte del singolo funzionario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, il Tribunale di Udine afferma di non poter soddisfare le domande in giudizio per mezzo della disapplicazione dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 per contrasto con l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE, il quale stabilisce che ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo deve essere garantita la parit\u0026#224; di trattamento per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali, l\u0026#8217;assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che nella gi\u0026#224; richiamata ordinanza del 2021 con la quale aveva deciso analogo giudizio \u0026#8211; peraltro confermata dalla sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste n. 159 del 2021 \u0026#8211; aveva invero riconosciuto efficacia diretta a tale direttiva. Richiamando ampi stralci di quella decisione, il Tribunale di Udine osserva, infatti, che essa \u0026#232; dotata dei requisiti di sufficiente precisione e incondizionatezza richiesti dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, come peraltro riconosciuto anche dalla Corte di cassazione. Non varrebbe richiamare, in senso contrario, il paragrafo 4 del citato art. 11, ai sensi del quale \u0026#171;[g]li Stati membri possono limitare la parit\u0026#224; di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali\u0026#187;, in quanto tale deroga deve essere interpretata restrittivamente e pu\u0026#242; essere invocata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica solo se gli organi competenti dello Stato membro per l\u0026#8217;attuazione della direttiva abbiano chiaramente espresso l\u0026#8217;intenzione di avvalersene (\u0026#232; richiamata Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj): il che non \u0026#232; accaduto da parte dell\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce, tuttavia, che nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia \u0026#171;ha sostenuto l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; degli \u0026#8220;ordini\u0026#8221; (che sono stati imposti in varie ordinanze) di modificare i regolamenti attuativi\u0026#187; che, in materia di sostegno alle politiche abitative, riproducono l\u0026#8217;art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Ciononostante, essa ha provveduto alle modifiche, aggiungendo il comma 3-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eall\u0026#8217;art. 9 del regolamento regionale in questione, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto anche del richiamato art. 29.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma ha poi rilevato, in particolare, che anche laddove \u0026#171;abrogasse o modificasse il regolamento in parola nel senso richiesto dai ricorrenti, tale regolamento sarebbe in contrasto con la disposizione di legge e dunque non potrebbe essere applicato, prevalendo in ogni caso, nel contrasto tra fonti di rango diverso, la disposizione di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.3.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene allora, anche alla luce di quanto dedotto dalla Regione autonoma, che, per un verso, non possa imporsi ai fini della cessazione della condotta discriminatoria \u0026#171;una diversa (e peraltro gi\u0026#224; proposta) interpretazione costituzionalmente orientata\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 29 della legge regionale e, per un altro, \u0026#171;che una efficace rimozione della condotta discriminatoria e dei suoi effetti non possa che passare per l\u0026#8217;adozione di una normativa, anche di rango regolamentare, che preveda uguale possibilit\u0026#224; di accesso ai cittadini comunitari ed extracomunitari e ci\u0026#242; anche sotto il profilo documentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui, pertanto, la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia-Giulia n. 1 del 2016: \u0026#171;qualora la normativa regionale venga ritenuta conforme a Costituzione, la stessa giustifica l\u0026#8217;adozione del regolamento censurato; nel caso invece la legge regionale non rispetti i parametri di cui si dir\u0026#224; \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, potr\u0026#224; essere emesso un ordine di modifica del Regolamento che eviti anche \u003cem\u003epro futuro \u003c/em\u003eun contenzioso ormai nutrito in questo Distretto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Udine rileva, inoltre, che il medesimo art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, presenta un ulteriore elemento di criticit\u0026#224;, in quanto ai cittadini extra UE la documentazione aggiuntiva richiesta \u0026#232; relativa ai soli Paesi di origine e di provenienza, mentre per quel che concerne l\u0026#8217;impossidenza relativamente al resto del mondo (Italia inclusa) non \u0026#232; richiesta alcuna attestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.4.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta poi, per il caso in cui si ritengano non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, anche questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ovvero \u0026#171;del requisito della impossidenza planetaria in s\u0026#233;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;espunzione dalla normativa regionale di detto requisito, infatti, impedirebbe la discriminazione dei cittadini extra UE sotto il profilo documentale: gli altri requisiti per l\u0026#8217;accesso alla prestazione possono essere autocertificati anche da loro \u0026#171;e lo sarebbe anche una impossidenza limitata ad esempio al territorio nazionale\u0026#187;. La discriminazione \u0026#232; determinata dalla \u0026#171;impossibilit\u0026#224; di autocertificare il non essere proprietari di immobili al di fuori del territorio nazionale, mentre la propriet\u0026#224; di immobili in Italia \u0026#232; un fatto certificabile da parte di soggetti pubblici italiani, con riguardo alla previsione dell\u0026#8217;art. 3 comma 4 DPR n. 445/2000\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8722; Tutto ci\u0026#242; premesso, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni sull\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte, che si sarebbe pronunciata \u0026#171;su analoga disposizione di legge regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn quella occasione, la disposizione censurata \u0026#171;prevedeva un onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea, ed in particolare la presentazione di documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza\u0026#187; ai fini della verifica che essi non fossero titolari di diritti di propriet\u0026#224;, usufrutto, uso e abitazione. Questa Corte l\u0026#8217;ha ritenuta irragionevole \u0026#171;per la palese irrilevanza e per la pretestuosit\u0026#224; del requisito che mira a dimostrare\u0026#187; oltre che per la sua natura \u0026#171;discriminatoria\u0026#187;, essendo l\u0026#8217;onere documentale aggiuntivo a carico dei soli cittadini extra UE e, dunque, concretizzandosi in un ostacolo di \u0026#171;ordine pratico e burocratico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8722; Ampiamente richiamato il precedente, il Tribunale di Udine sostiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto, innanzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in ragione dell\u0026#8217;ingiustificata e irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini italiani o UE e cittadini extra UE. La legge regionale, infatti, prevede s\u0026#236; il requisito della \u0026#171;impossidenza planetaria\u0026#187; per tutti i richiedenti, ma poi il medesimo art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ai fini della verifica della sussistenza di detto requisito, per i cittadini UE reputa sufficiente una autocertificazione \u0026#171;la cui veridicit\u0026#224; non \u0026#232; verificabile con riguardo a tutti i paesi del mondo\u0026#187;, mentre per i cittadini extra UE \u0026#171;riduce l\u0026#8217;ambito territoriale di prova del requisito (limitato al paese di origine e al paese di provenienza)\u0026#187; e al contempo \u0026#171;introduce un gravoso onere di attestazione e documentazione, non richiesto per i primi\u0026#187;. La disposizione censurata sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, come questa Corte avrebbe gi\u0026#224; affermato con riferimento alle discriminazioni dello straniero in materia di prestazioni sociali (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 187 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.2.\u0026#8722; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta anche la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in quanto la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, alla quale deve riconoscersi efficacia diretta. In proposito, non varrebbe richiamare la possibilit\u0026#224; per il legislatore di circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse (sentenza n. 133 del 2013), in quanto gli obblighi europei richiedono pur sempre la parit\u0026#224; di trattamento tra cittadini UE e soggiornanti di lungo periodo (sentenza n. 166 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8722; Per quel che concerne le questioni sollevate in via subordinata \u0026#8211; quelle concernenti il requisito dell\u0026#8217;impossidenza di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 \u0026#8211; il Tribunale di Udine osserva che sarebbe violato il principio di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale intende tutelare, come espressamente si dice all\u0026#8217;art. 1, il diritto all\u0026#8217;abitazione (in relazione al quale il rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 44 del 2020) e, in tale ambito, questa Corte \u0026#8211; osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; nella sentenza n. 176 del 2000 ha ritenuto non irragionevole precludere l\u0026#8217;accesso a prestazioni quali quelle di cui alla disposizione censurata, quando si sia titolari di un bene della medesima natura pur se al di fuori dell\u0026#8217;ambito territoriale di riferimento, in quanto si pu\u0026#242; da detto bene \u0026#171;ricavare utilit\u0026#224; comparabili a quelle di un alloggio situato in luogo adeguato in relazione alle proprie esigenze lavorative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Udine rileva, tuttavia, che secondo la disposizione censurata \u0026#171;risulta preclusiva all\u0026#8217;accesso al beneficio la titolarit\u0026#224; di diritti di propriet\u0026#224; su immobili ubicati in tutto il mondo, il che pare sproporzionato e contrastante con le esigenze di tutela sociale della provvidenza\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; che, sotto il profilo reddituale, il rilievo di altre propriet\u0026#224; \u0026#171;\u0026#232; comunque garantito all\u0026#8217;interno della certificazione ISEE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; Con atto del 4 settembre 2023, si sono costituiti in giudizio, con il medesimo collegio difensivo, ASGI e trentanove cittadini extra UE, tutte parti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8722; La difesa delle parti private offre, innanzitutto, un quadro complessivo della vicenda da cui origina il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in diverse occasioni conosciuta da giudici di merito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), rinvia a un successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici per l\u0026#8217;indicazione dei requisiti minimi per beneficiare del contributo, individuati nei soli requisiti di reddito massimo (art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999, recante \u0026#171;Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l\u0026#8217;accesso alle abitazioni in locazione di cui all\u0026#8217;art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi\u0026#187;). Il successivo art. 2 del medesimo d.m. prevede che le regioni e i comuni possano incrementare le risorse con propri fondi ma senza potere inserire, rilevano le parti private, \u0026#171;requisiti diversi da quelli reddituali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNessuna regione avrebbe mai aggiunto requisiti ulteriori, salvo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale all\u0026#8217;art. 29 della legge regionale n. 1 del 2016 ha introdotto il requisito della \u0026#171;impossidenza planetaria\u0026#187;: la propriet\u0026#224; preclude l\u0026#8217;accesso al contributo di per s\u0026#233;, e non per via dell\u0026#8217;effetto \u0026#171;doveroso e pacifico\u0026#187; che tale propriet\u0026#224; ha ai fini reddituali e dell\u0026#8217;ISEE. Questa Corte si sarebbe occupata di normativa analoga \u0026#171;con riferimento all\u0026#8217;accesso alla casa\u0026#187;, introducendo il \u0026#171;correttivo della \u0026#8220;utilit\u0026#224; comparabile\u0026#8221;\u0026#187;, il quale per\u0026#242; non sarebbe applicabile ai contratti di locazione in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;essere o meno proprietario di un alloggio altrove \u0026#232;, dal punto di vista della sua condizione di bisogno (e ferma restando, si ribadisce, l\u0026#8217;incidenza sul reddito) del tutto irrilevante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn termini analoghi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si sarebbe mossa soltanto la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ma, a seguito di condanna da parte del Tribunale di Torino, ha subito modificato la norma che prevedeva il requisito dell\u0026#8217;impossidenza. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, invece, non solo \u0026#171;pretende di mantenere il requisito\u0026#187;, ma ha introdotto altres\u0026#236; un onere documentale aggiuntivo a carico dei cittadini extra UE \u0026#171;che tutti i giudici sin qui investiti della questione hanno ritenuto illegittimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.1.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, le parti private rilevano che, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, le norme regolamentari che prevedevano detto onere documentale sono state abrogate con il regolamento regionale n. 045 del 2023 e si \u0026#232; espressamente stabilito che gli effetti valgano anche nei confronti delle domande presentate prima della modifica. Con la conseguenza che \u0026#171;per le domande 2023 (relative ai canoni 2022) la regola vigente \u0026#232; del tutto coerente con quanto il Giudice rimettente ritiene conforme a Costituzione\u0026#187;; peraltro, i cittadini stranieri che hanno presentato domanda per gli anni 2020 e 2021 hanno tutti ottenuto la prestazione, o sulla base di provvedimenti giurisdizionali o in ragione del comportamento dei comuni, che per evitare contenziosi si sono adeguati a tali provvedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di quanto rappresentato, le parti private osservano, pertanto, \u0026#171;che tutti coloro che vantavano un diritto in apparente contrasto con la norma sospetta di incostituzionalit\u0026#224; hanno gi\u0026#224; ottenuto il riconoscimento del diritto vantato; e che nessuna altra lesione \u0026#232; prospettabile per il futuro, salvo che non intervenga una ulteriore modifica del Regolamento (ipotesi che, tra l\u0026#8217;altro, nessuno risulta aver mai prospettato)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe vicende illustrate potrebbero avere effetti sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. Pur non avendo \u0026#171;interesse a formulare conclusioni nel senso della inammissibilit\u0026#224;\u0026#187;, la difesa delle parti private osserva, infatti, che l\u0026#8217;ordine di rimozione del regolamento \u0026#8211; sulla cui necessit\u0026#224; di adozione si fonda la valutazione sulla rilevanza del giudice rimettente \u0026#8211; non potrebbe pi\u0026#249; essere emanato, in ragione dell\u0026#8217;intervenuta abrogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8722; Nel merito, le parti private ritengono \u0026#171;pregiudiziale e assorbente\u0026#187; il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente il requisito dell\u0026#8217;impossidenza di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali questioni sarebbero rilevanti, anche se nel ricorso introduttivo del giudizio era richiesto un piano di rimozione delle sole modalit\u0026#224; di documentazione, in quanto se \u0026#232; \u0026#171;incostituzionale \u0026#8220;a monte\u0026#8221; la previsione dello stesso requisito da documentare\u0026#187;, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;condurrebbe in ogni caso all\u0026#8217;accoglimento sostanziale della domanda\u0026#187;, volta a ottenere un trattamento paritario tra cittadini UE ed extra UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.1.\u0026#8722; La sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte in riferimento all\u0026#8217;accesso alla casa ha gi\u0026#224; qualificato come palesemente irrilevante e pretestuoso un requisito siffatto, di modo che tanto pi\u0026#249; ci\u0026#242; dovrebbe valere \u0026#171;con riferimento all\u0026#8217;accesso a un modesto contributo economico, rispetto al quale davvero non si pu\u0026#242; spiegare perch\u0026#233; mai la propriet\u0026#224; di un altro alloggio (ferma la sua eventuale incidenza sul reddito e sull\u0026#8217;indicatore ISEE) dovrebbe avere addirittura un effetto preclusivo se il nucleo familiare risiede in Italia, vive in locazione e si trova in condizioni economiche disagiate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzi, il requisito in discorso potrebbe avere anche effetti distorsivi, sol si pensi che persone in minor bisogno \u0026#8211; perch\u0026#233; con indicatore ISEE vicino ai massimi \u0026#8211; potrebbero accedere alla prestazione, a differenza di chi versa in condizione di maggior bisogno che, \u0026#171;per il solo fatto di essere proprietario di un alloggio dall\u0026#8217;altra parte del mondo, dal quale non ricava alcun reddito e che comunque non ha alcun effetto sulla sua condizione di persona bisognosa residente in Italia\u0026#187;, non potrebbe invece ottenere il contributo. L\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; della disposizione censurata sarebbe altres\u0026#236; confermata dall\u0026#8217;\u0026#171;assoluto arbitrio con il quale sono individuate le cause di esenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione del principio d\u0026#8217;eguaglianza sarebbe dunque palese e il richiamo alla direttiva 2003/109/CE, a integrazione del parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., dovrebbe considerarsi \u0026#171;superfluo\u0026#187; o comunque assorbito nell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;anche per non limitare gli effetti della pronuncia ai soli stranieri lungosoggiornanti, lasciando gli altri (italiani compresi) soggetti a una norma cos\u0026#236; illogica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8722; Anche le ulteriori questioni sull\u0026#8217;onere di documentazione aggiuntiva, ove non si ritenessero assorbite, troverebbero uno specifico precedente nella citata sentenza n. 9 del 2021, che aveva ad oggetto \u0026#171;una norma assolutamente identica\u0026#187;, dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto irragionevole e discriminatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti private osserva, ad ogni modo, che il legislatore regionale sarebbe consapevole di avere introdotto un requisito \u0026#171;impossibile da provare documentalmente\u0026#187;, tant\u0026#8217;\u0026#232; che avrebbe consentito \u0026#171;ai cittadini italiani di autocertificare (mediante la dichiarazione sostitutiva unica che precede il rilascio dell\u0026#8217;ISEE) l\u0026#8217;assenza di propriet\u0026#224; immobiliari in Italia, mentre per quanto attiene l\u0026#8217;ulteriore requisito della impossidenza \u0026#8220;globale\u0026#8221; ha ritenuto, per i cittadini italiani, di affidarsi alla dichiarazione dell\u0026#8217;interessato\u0026#187;, verificabile solo mediante rapporti con Paesi esteri e, evidentemente, facendo leva sul fatto che la propriet\u0026#224; all\u0026#8217;estero va denunciata ai fini del pagamento dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (art. 19, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214). Il medesimo trattamento andrebbe riservato ai cittadini stranieri, che si troverebbero in \u0026#171;condizione assolutamente identica\u0026#187;, in quanto su di loro graverebbe l\u0026#8217;obbligo fiscale di denuncia dell\u0026#8217;eventuale immobile e quello di presentare l\u0026#8217;ISEE e, inoltre, la pubblica amministrazione avrebbe identiche possibilit\u0026#224; di controllo. Tra l\u0026#8217;altro, il fatto che l\u0026#8217;onere documentale attenga ai soli Paesi di origine e di provenienza sarebbe parimenti irragionevole in quanto non realizza neppure \u0026#171;quell\u0026#8217;effetto di certezza in ordine al requisito di impossidenza planetaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8722; Con atto depositato il 5 settembre 2023, si \u0026#232; costituita in giudizio anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8722; Nel ricostruire le vicende del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e il quadro normativo regionale di riferimento, la Regione autonoma osserva, in particolare, che il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del censurato art. 29 \u0026#232; stato aggiunto a seguito dei rilievi delle commissioni chiamate ad effettuare le graduatorie, secondo le quali l\u0026#8217;art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 non consentirebbe \u0026#171;agli stranieri di autocertificare il possesso di immobili all\u0026#8217;estero\u0026#187;. Il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e aggiunto all\u0026#8217;art. 9 del regolamento regionale n. 066 del 2020, volto a consentire agli stranieri di effettuare una dichiarazione sostitutiva, sarebbe stato introdotto a seguito delle pronunce giurisdizionali che avevano giudicato discriminatorie le norme legislative e regolamentari sull\u0026#8217;onere documentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8722; Secondo la Regione autonoma, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sarebbero tutte inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.1.\u0026#8722; Esse, innanzitutto, sarebbero state prospettate contraddittoriamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sollevate in via principale sull\u0026#8217;onere di documentazione, infatti, potrebbero \u0026#171;giuridicamente e praticamente porsi soltanto se si presuppone l\u0026#8217;applicazione della disposizione relativa all\u0026#8217;impossidenza\u0026#187;. Il giudice rimettente, pertanto, avrebbe invertito la priorit\u0026#224; logica delle questioni \u0026#8211; quelle sulle modalit\u0026#224; di dimostrazione del requisito dell\u0026#8217;impossidenza essendo rilevanti solo se \u0026#232; legittimo il requisito stesso \u0026#8211; rendendo cos\u0026#236; \u0026#171;perplesso o ancipite\u0026#187; il carattere della loro prospettazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.2.\u0026#8722; Le questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il Tribunale di Udine non avrebbe motivato in ordine alla giurisdizione sulla domanda di modifica del regolamento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che l\u0026#8217;esistenza della legge regionale impedisce al giudice di ordinare la modifica del regolamento regionale che la riproduca \u0026#8211; questione, questa, sottesa al giudizio iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023 \u0026#8211; a parere della difesa regionale esisterebbe anche un \u0026#171;divieto pi\u0026#249; generale\u0026#187;, concretizzantesi nella \u0026#171;impossibilit\u0026#224; legale per il giudice comune di ordinare alla Regione di adottare o modificare atti normativi secondari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pertanto, manca o \u0026#232; \u0026#171;massimamente discutibile\u0026#187; la sussistenza della giurisdizione sulla domanda volta a ottenere \u0026#171;un ordine di modifica di norme secondarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl dubbio della Regione autonoma sarebbe comprovato dalle pronunce della Corte di cassazione che hanno ricondotto i poteri del giudice ordinario nell\u0026#8217;ambito dei giudizi antidiscriminatori \u0026#171;allo schema della disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi\u0026#187; (sono richiamate, in proposito, le medesime pronunce di legittimit\u0026#224; gi\u0026#224; richiamate nella sede del conflitto tra enti). In tal senso, poi, si sarebbe mossa anche la Corte d\u0026#8217;appello di Trieste, che con la sentenza n. 99 del 2023 ha annullato l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Udine che ha originato il conflitto tra enti iscritto n. 2 dell\u0026#8217;omonimo registro 2023, in quanto ha ritenuto che ordinare la modifica di un regolamento esorbiti dai limiti della giurisdizione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Udine non si sarebbe confrontato con questo indirizzo e, dunque, non avrebbe argomentato in punto di sussistenza della propria giurisdizione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8722; La difesa della Regione autonoma eccepisce, poi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate in via subordinata sul requisito della cosiddetta impossidenza planetaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.1.\u0026#8722; Innanzitutto, la norma regionale che la prevede sarebbe stata gi\u0026#224; applicata \u0026#171;ai fini di pervenire alla questione posta come principale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.2.\u0026#8722; Le medesime questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon ha chiarito come un requisito richiesto indifferentemente dalla cittadinanza \u0026#8211; quello, appunto, dell\u0026#8217;impossidenza \u0026#8211; possa trovare applicazione nell\u0026#8217;ambito di un giudizio antidiscriminatorio, \u0026#171;una volta che sia stata esclusa l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della norma che differenzia cittadini e stranieri nelle modalit\u0026#224; di dimostrazione del requisito in parola\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.3.\u0026#8722; Ancora, le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. sarebbero inammissibili in quanto del tutto prive di motivazione, essendo detto parametro richiamato unicamente nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8722; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. sull\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 sarebbe ad ogni modo non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa gi\u0026#224; indicata sentenza n. 9 del 2021, infatti, non avrebbe mosso alcun rilievo alla previsione che, nell\u0026#8217;ordinamento regionale abruzzese, prevede l\u0026#8217;impossidenza planetaria quale condizione per partecipare al bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, il requisito negativo della non titolarit\u0026#224; di diritti reali su immobili come condizione per accedere all\u0026#8217;assegnazione delle case popolari, previsto dalla normativa nazionale sin dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l\u0026#8217;assegnazione e la revoca nonch\u0026#233; per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), \u0026#232; stato ritenuto non irragionevole da questa Corte tanto nella sentenza n. 176 del 2000, quanto nelle successive sentenze n. 135 e n. 299 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.\u0026#8722; Anche per quel che concerne le questioni sollevate sull\u0026#8217;onere documentale di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, la difesa della Regione autonoma eccepisce innanzitutto la loro inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.1.\u0026#8722; In primo luogo, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione richiamerebbe l\u0026#8217;art. 14 CEDU, che circoscrive il divieto di discriminazione sulla base della nazionalit\u0026#224; al godimento dei diritti e delle libert\u0026#224; garantite dalla Convenzione, senza tuttavia \u0026#171;allegare quale sarebbe la disposizione materiale della CEDU violata\u0026#187;. Non renderebbe determinata la censura neppure il riferimento alla sentenza n. 187 del 2010, che avrebbe riguardato un diverso caso. Di qui, dunque, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque sia, la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.2.\u0026#8722; Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., per violazione dell\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, sarebbero inammissibili perch\u0026#233;, mentre la norma dell\u0026#8217;Unione europea impone la parit\u0026#224; di trattamento tra cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo e cittadini UE, \u0026#171;la censura riferita al principio generale di eguaglianza \u0026#232; formulata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deducendo una disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini e cittadini extracomunitari\u0026#187;: di qui la disomogeneit\u0026#224; delle due censure, la prima volta \u0026#171;ad aggiungere un\u0026#8217;altra fattispecie di esclusione\u0026#187; dagli oneri di documentazione, l\u0026#8217;altra diretta a una caducazione dell\u0026#8217;intera disposizione regionale \u0026#171;con effetti eccedenti il perimetro della rilevanza\u0026#187;, essendo i ricorrenti cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.6.\u0026#8722; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sull\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 sarebbero, comunque sia, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diversit\u0026#224; di trattamento, infatti, \u0026#171;risponde perfettamente alla disciplina statale in materia di dichiarazioni sostitutive\u0026#187;, come risultante dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000. Sarebbe quest\u0026#8217;ultima disposizione statale, adottata nella materia di potest\u0026#224; esclusiva \u0026#171;condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;, a dettare il principio per cui \u0026#171;lo straniero non pu\u0026#242; utilizzare dichiarazioni sostitutive nelle forme previste per il cittadino italiano od europeo in relazione al possesso di immobili all\u0026#8217;estero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva che, rispetto alla disciplina statale, la normativa della Regione autonoma non solo tiene conto, gi\u0026#224; nella formulazione legislativa, \u0026#171;della peculiare posizione dei titolari di protezione internazionale e sussidiaria\u0026#187;, ma a livello regolamentare prevede una clausola nei confronti dello straniero \u0026#171;impossibilitato a procurarsi la documentazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio quest\u0026#8217;ultima previsione distinguerebbe la disposizione censurata da quella oggetto della sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte, rendendo invece pertinenti le affermazioni della sentenza, della medesima Corte, n. 127 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 157) del 2021, la quale ha inserito nell\u0026#8217;art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187; la possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;istante di produrre \u0026#171;una \u0026#8220;dichiarazione sostitutiva di certificazione\u0026#8221; relativa ai redditi prodotti all\u0026#8217;estero, una volta dimostrata l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di presentare la richiesta certificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via generale, inoltre, secondo la Regione autonoma dovrebbe considerarsi che i limiti ai poteri di dichiarazione sostitutiva dello straniero tengono conto della diversa posizione tra cittadini e stranieri \u0026#171;con riferimento all\u0026#8217;esercizio di potest\u0026#224; pubbliche\u0026#187;, i cui atti sono sostituiti dalle autocertificazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutte queste considerazioni dimostrerebbero la non fondatezza anche della questione sollevata per violazione della direttiva 2003/109/CE. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, avrebbe riconosciuto che il requisito dell\u0026#8217;impossidenza per i cittadini extra UE \u0026#232; pi\u0026#249; favorevole, in quanto limitato ai soli Paesi di origine o di provenienza, e avrebbe finito per contestare \u0026#171;il dato ordinamentale presupposto, risultante dalla normazione statale, relativo ai limiti che questa pone alla facolt\u0026#224;, per gli stranieri extracomunitari, di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive\u0026#187;. Si tratta di limiti che, a parere della Regione autonoma, non sarebbero in contrasto con il diritto UE; ma anche cos\u0026#236; fosse, del relativo dubbio \u0026#8722; \u0026#171;appuntato, prima che sulla norma regionale, sulla disposizione del testo unico statale\u0026#187; \u0026#8722; dovrebbe essere investita la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva, infine, che la ragionevolezza della disposizione censurata sarebbe ulteriormente dimostrata dalla circostanza che, senza di essa, la Regione autonoma non avrebbe modo di accertare la veridicit\u0026#224; dell\u0026#8217;autocertificazione compiuta da cittadini extra UE, mentre per i cittadini italiani e UE \u0026#171;soccorre l\u0026#8217;obbligo di collaborazione delle amministrazioni italiane e dell\u0026#8217;Unione\u0026#187;. A nulla rileverebbe, in senso opposto, che anche i cittadini italiani e UE potrebbero possedere abitazioni in Paesi terzi: si tratterebbe, infatti, \u0026#171;di possibilit\u0026#224; marginali, mentre le norme tengono ragionevolmente conto delle situazioni normali e prevalenti\u0026#187;, quale sarebbe la possibilit\u0026#224; che un cittadino extra UE sia proprietario di un\u0026#8217;abitazione nel Paese di origine e di provenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8722; La difesa regionale osserva, innanzitutto, che lo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecui si riferiscono le parti private nell\u0026#8217;atto di costituzione potrebbe determinare, semmai, una restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la quale, tuttavia, sarebbe impedita dalle eccezioni in punto di ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale proposito, la Regione autonoma prende atto che anche le parti private hanno ritenuto logicamente pregiudiziali le questioni sollevate sul requisito dell\u0026#8217;impossidenza, pur se il piano di rimozione richiesto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e concerne soltanto le modalit\u0026#224; di documentazione: tuttavia, detto carattere pregiudiziale renderebbe \u0026#171;perplesso e ancipite l\u0026#8217;intero impianto dell\u0026#8217;ordinanza\u0026#187;. Ad ogni modo, le questioni sollevate sul requisito dell\u0026#8217;impossidenza sarebbero comunque inammissibili, in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha motivato in ordine alla loro rilevanza ai fini della decisione che \u0026#232; chiamato a prendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel pari inammissibili sarebbero le questioni sull\u0026#8217;onere documentale, in quanto sollevate \u0026#8211; secondo la Regione autonoma \u0026#8211; tanto sulla sussistenza in s\u0026#233; di detti oneri, che implicherebbe la caducazione della disposizione, quanto sulla loro applicabilit\u0026#224; agli stranieri lungo soggiornanti, che soli andrebbero sottratti dall\u0026#8217;ambito applicativo della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8722; Quanto al merito, la Regione autonoma ritiene non fondati gli argomenti addotti dalle parti private a sostegno della declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi rileva, in particolare, che il requisito dell\u0026#8217;impossidenza \u0026#232; presente tanto nella legislazione statale quanto in quella regionale e mai questa Corte lo ha ritenuto costituzionalmente illegittimo in quanto tale. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, del resto, \u0026#232; chiara: \u0026#171;evitare che chi dispone di risorse immobiliari faccia ricorso alla solidariet\u0026#224; pubblica finalizzata a garantire che tutti abbiano una abitazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva, poi, che il requisito dell\u0026#8217;impossidenza vale per tutte le misure di edilizia residenziale pubblica previste dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ma che il contributo per gli affitti di cui al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; misura diversa dalle altre in quanto, come ha riconosciuto questa Corte nella sentenza n. 166 del 2018, configura una \u0026#171;prestazione polifunzionale [...], suscettibile di essere finanziata in modo variabile e discontinuo, in ragione di valutazioni politiche circa la necessit\u0026#224; della sua erogazione, nell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e nel \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quel che concerne, invece, le questioni sull\u0026#8217;onere documentale, la Regione autonoma, in replica alle parti private, rileva, in primo luogo, che non sarebbe corretta la prospettazione secondo cui cittadini italiani e UE e cittadini extra UE abbiano identica posizione rispetto alla documentazione amministrativa, in quanto ci\u0026#242; \u0026#232; escluso gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000. D\u0026#8217;altra parte, la Regione autonoma ribadisce che le norme regionali \u0026#171;sono fatte per i casi tipici e normali\u0026#187; \u0026#8211; secondo cui \u0026#232; improbabile che il cittadino italiano abbia propriet\u0026#224; all\u0026#8217;estero, mentre \u0026#232; probabile che le abbia il cittadino straniero \u0026#8211; e in base a ci\u0026#242; si \u0026#232; chiesto allo straniero di documentare l\u0026#8217;impossidenza solo nel proprio Paese di origine o in quello di provenienza, che sarebbe appunto la situazione tipica: onere, questo, che non sarebbe \u0026#171;n\u0026#233; sproporzionato n\u0026#233; troppo difficoltoso\u0026#187;, tanto \u0026#232; vero che \u0026#232; la stessa normativa regionale a esentare da detto onere i rifugiati, i quali invece \u0026#171;hanno difficolt\u0026#224; a reperire documenti e ad avere rapporti con lo Stato di origine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8722; Anche le parti private, in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle difese della Regione autonoma e hanno confermato le conclusioni rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.1.\u0026#8722; Quanto alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224;, le parti private le ritengono sorprendenti, in quanto in tutti i giudizi di merito la Regione autonoma si \u0026#232; \u0026#171;strenuamente battuta\u0026#187; perch\u0026#233; fosse sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ogni modo, il percorso logico seguito dal Tribunale di Udine nel rimettere le questioni non impedirebbe a questa Corte di decidere nel merito: esse potrebbero essere esaminate entrambe \u0026#171;in via autonoma\u0026#187; oppure ritenendo che quella sull\u0026#8217;impossidenza assorba quella sulla \u0026#171;discriminazione documentale\u0026#187;. Sarebbero state sollevate \u0026#171;due questioni distinte, se pure collegate, entrambe esposte in modo chiaro con riferimento al contenuto di ciascuna norma, senza alcuna incoerenza logica che possa determinare la inammissibilit\u0026#224; della questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon fondata e inconferente sarebbe l\u0026#8217;eccezione circa la carente motivazione in punto di giurisdizione, sia perch\u0026#233; mai nessun rilievo \u0026#232; stato sollevato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sia perch\u0026#233; la giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi pacifica. Ci\u0026#242; che lamenta la Regione autonoma \u0026#232;, dunque, la sussistenza del potere del giudice di ordinare la modifica del regolamento, che sarebbe tuttavia aspetto del tutto distinto dal tema della giurisdizione: e sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; volte a espungere dall\u0026#8217;ordinamento la legge regionale di cui il regolamento \u0026#232; esecutivo \u0026#8211; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha invero motivato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel pari non fondata sarebbe l\u0026#8217;eccezione relativa alla circostanza che, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio antidiscriminatorio, non potrebbe venire in discussione un requisito \u0026#8211; quello dell\u0026#8217;impossidenza \u0026#8211; valevole per la generalit\u0026#224; dei richiedenti. Osservano le parti private che, affinch\u0026#233; una questione sia rilevante, interessa solo che, caducata la norma, quale che sia la ragione, \u0026#171;il giudice possa pervenire all\u0026#8217;accoglimento della domanda e alla rimozione della disparit\u0026#224; denunciata\u0026#187;: ci\u0026#242; che accadrebbe nel caso di specie ove venisse meno il requisito della cosiddetta impossidenza planetaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.2.\u0026#8722; Per quel che concerne il merito delle questioni sollevate su detto requisito, la difesa delle parti private osserva che i criteri per l\u0026#8217;accesso alle erogazioni pubbliche di sostegno, quale \u0026#232; quella di cui si discute nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante \u0026#171;Regolamento concernente la revisione delle modalit\u0026#224; di determinazione e i campi di applicazione dell\u0026#8217;Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)\u0026#187;. La Regione autonoma pretenderebbe, con la disposizione censurata, introdurre un ulteriore criterio \u0026#171;cio\u0026#232; l\u0026#8217;esistenza di una propriet\u0026#224; in quanto tale, indipendentemente dall\u0026#8217;utilit\u0026#224; in termini di reddito o altro che l\u0026#8217;interessato ne pu\u0026#242; ricavare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lettura data dalla Regione autonoma alle sentenze n. 176 e n. 135 del 2000 sarebbe, d\u0026#8217;altro canto, \u0026#171;del tutto errata\u0026#187;, in quanto allora la decisione di questa Corte ruot\u0026#242; attorno a come il reddito ricavabile da una propriet\u0026#224; immobiliare dovesse essere quantificato per far s\u0026#236; che potesse determinare il mancato inserimento in una graduatoria. Del pari errata sarebbe la lettura della sentenza n. 9 del 2021, in quanto oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale era, allora, la sola norma concernente gli oneri documentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe proprio tale decisione, peraltro, a segnare nel senso dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale le questioni sollevate in riferimento all\u0026#8217;onere documentale richiesto ai cittadini extra UE dalla disposizione censurata. In proposito, si ribadisce che non \u0026#232; ovviamente in discussione la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000, quanto la possibilit\u0026#224; prevista dalla disposizione censurata di consentire ai cittadini italiani, e non ai cittadini extra UE, di dichiarare di non possedere immobili in alcuna parte del mondo, quando la pubblica amministrazione italiana ha le medesime facolt\u0026#224; di controllo nei confronti delle dichiarazioni degli uni e degli altri. Peraltro, la necessit\u0026#224; che dichiarazioni di tal genere siano rese in forme eguali da cittadini e non cittadini sarebbe stata incidentalmente gi\u0026#224; affermata da questa Corte proprio nella sentenza n. 9 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa delle parti private, infine, osserva che non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 157 del 2021, perch\u0026#233; diverso sarebbe il bene protetto, e che prive di pregio sono le considerazioni della Regione autonoma sulla circostanza che le disposizioni censurate concernono \u0026#171;situazioni normali e prevalenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023, propone conflitto di attribuzione chiedendo che sia dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, adottare l\u0026#8217;ordinanza con la quale, nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha ordinato a essa Regione autonoma (punto 2 del dispositivo) di modificare il regolamento regionale n. 0144 del 2016 \u0026#171;\u0026#8220;nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l\u0026#8217;impossidenza di alloggi in Italia e all\u0026#8217;estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l\u0026#8217;impossidenza di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2 lett. C)\u0026#8221; dello stesso regolamento\u0026#187;. A fondamento delle doglianze, la Regione ricorrente pone la violazione degli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, degli artt. 97, 101, 113, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, 134 e 136 Cost., nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza oggetto del conflitto \u0026#232; stata adottata previo accertamento del comportamento discriminatorio della Regione autonoma all\u0026#8217;origine del giudizio \u0026#8211; instaurato da un cittadino italiano e dalla coniuge albanese titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nell\u0026#8217;ambito del quale ASGI ha spiegato un intervento in forma adesiva autonoma \u0026#8211; e previa non applicazione, per contrasto con l\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 e dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima ordinanza \u0026#232; oggetto del conflitto anche nelle parti (punti 3, 7 e 8 del dispositivo) in cui adotta un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di modifica del regolamento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn subordine, la ricorrente richiede che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l\u0026#8217;impugnata ordinanza, della quale si richiede l\u0026#8217;annullamento, \u0026#171;senza aver prima chiesto ed ottenuto da codesta Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge regionale n. 1 del 2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In analogo giudizio antidiscriminatorio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, altro giudice del medesimo Tribunale di Udine, con ordinanza iscritta al n. 97 reg. ord. 2023, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Il giudice rimettente lamenta che detta disposizione prevede che i cittadini extra UE, ai fini della dimostrazione del requisito dell\u0026#8217;impossidenza di altri alloggi di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza con modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la medesima ordinanza, qualora tali questioni siano ritenute non fondate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ancora in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., anche dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale, \u0026#171;nella parte in cui tra i requisiti minimi per l\u0026#8217;accesso al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall\u0026#8217;art. 19 della medesima legge, indica \u0026#8220;il non essere proprietari neppure della nuda propriet\u0026#224; di altri alloggi, all\u0026#8217;interno del territorio nazionale o all\u0026#8217;estero, purch\u0026#233; non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di propriet\u0026#224; non riconducibili all\u0027unit\u0026#224;, ricevuti per successione ereditaria, della nuda propriet\u0026#224; di alloggi il cui usufrutto \u0026#232; in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nell\u0026#8217;ambito di questo giudizio \u0026#8211; originato da un ricorso di trentanove cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nell\u0026#8217;ambito del quale intervenivano altro cittadino in posizione analoga e ASGI, titolare di legittimazione attiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 \u0026#8211; il Tribunale di Udine, prima di adottare l\u0026#8217;ordinanza di rimessione e parzialmente accogliendo le domande dei ricorrenti, ha innanzitutto accertato il carattere discriminatorio del comportamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (e del pari convenuto Comune di Udine) all\u0026#8217;origine del ricorso e, poi, ha ritenuto di poter non applicare\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e perch\u0026#233; in contrasto con l\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, l\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, e le relative disposizioni regolamentari (art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 066 del 2020). Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per\u0026#242;, ha escluso di poter ordinare alla Regione autonoma la modifica delle disposizioni regolamentari causa dell\u0026#8217;accertato comportamento discriminatorio, in quanto sostanzialmente riproduttive della disposizione legislativa. Di qui, la decisione di sollevare le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale riferite, per l\u0026#8217;appunto, alla norma di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; In via preliminare, deve disporsi la riunione dei giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotteso a entrambi, infatti, \u0026#232; il tema concernente la possibilit\u0026#224; per il giudice ordinario, nell\u0026#8217;ambito del giudizio antidiscriminatorio di cui all\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, di ordinare la modifica di norme regolamentari delle quali \u0026#232; stato accertato il carattere discriminatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio per conflitto tra enti, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contesta in radice tale possibilit\u0026#224;, ammettendo soltanto, ma in subordine, che un ordine del genere possa essere adottato, eventualmente, dopo che sia stata sollevata e accolta una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla norma di legge sostanzialmente riprodotta dalla norma regolamentare. Nel giudizio in via incidentale, il Tribunale di Udine segue esattamente questa seconda prospettiva, sollevando questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla norma legislativa presupposta e sostanzialmente riprodotta dalla norma regolamentare della quale, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le parti hanno chiesto sia ordinata la modifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione della connessione che viene cos\u0026#236; a determinarsi tra i due giudizi in esame, essi devono essere congiuntamente trattati e decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Ancora in via preliminare \u0026#8211; e come gi\u0026#224; deciso con l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2023 \u0026#8211; va ribadita l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di ASGI spiegato nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi regola, in tale sede non \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 184 e n. 90 del 2022; ordinanza allegata alla sentenza n. 90 del 2022). La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ha in pi\u0026#249; occasioni precisato che non pu\u0026#242; escludersi la possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0026#8217;esito del conflitto: in casi del genere, l\u0026#8217;intervento di terzi non pu\u0026#242;, allora, che essere ammissibile, in modo da consentire a tali soggetti di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte (da ultimo, ancora sentenza n. 184 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, per un verso ASGI riveste la qualit\u0026#224; di parte nel giudizio definito con l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Udine oggetto del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; per un altro, detto conflitto verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale di Udine del potere di ordinare alla ricorrente la rimozione di una norma dal regolamento regionale n. 0144 del 2016: potere, questo, che nel giudizio \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 definito con l\u0026#8217;ordinanza impugnata \u0026#232; stato esercitato dal Tribunale di Udine anche su domanda di ASGI. Ne deriva che la risoluzione del promosso conflitto \u0026#232; suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva dell\u0026#8217;associazione interveniente, la cui domanda \u0026#232; stata accolta con il provvedimento giurisdizionale che la Regione autonoma impugna dinanzi a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; In entrambi i giudizi, le parti e l\u0026#8217;interveniente hanno proposto eccezioni di inammissibilit\u0026#224; o portato all\u0026#8217;attenzione di questa Corte altre questioni preliminari che impedirebbero l\u0026#8217;esame nel merito tanto del conflitto di attribuzione quanto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe argomentazioni in proposito svolte dalle parti e dall\u0026#8217;interveniente non sono, peraltro, condivisibili, sicch\u0026#233; conviene esaminarle tutte sin d\u0026#8217;ora, per poi scrutinare il merito di entrambi i giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Quanto al conflitto intersoggettivo, nell\u0026#8217;atto di intervento ASGI riferisce che nel marzo 2023 \u0026#8211; e dunque gi\u0026#224; prima della proposizione del ricorso \u0026#8211; la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva abrogato le diverse norme regolamentari che disponevano la differenza di trattamento documentale tra cittadini UE e cittadini extra UE, tra cui quella d\u0026#8217;interesse nel giudizio deciso con l\u0026#8217;impugnata ordinanza (si veda il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1\u0026#176; marzo 2023, n. 044/ Pres., concernente il \u0026#171;Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u0026#8217;acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u0026#8217;articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/ Pres.\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere dell\u0026#8217;interveniente, ci\u0026#242; dimostrerebbe la carenza di interesse al ricorso: quale che sia l\u0026#8217;esito del conflitto, cos\u0026#236; come degli altri giudizi pendenti dinanzi al giudice ordinario concernenti l\u0026#8217;onere documentale previsto dalla normativa regionale, la Regione autonoma potrebbe solo varare un nuovo regolamento con valenza \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, insuscettibile di far venir meno i diritti acquisiti dai cittadini stranieri sulla base dei vigenti regolamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8722; A escludere la fondatezza di tale rilievo sta la circostanza \u0026#8211; secondo quanto sottolineato anche dalla ricorrente nella propria memoria \u0026#8211; che nel preambolo di detto regolamento, che per l\u0026#8217;appunto abroga la norma regolamentare concernente l\u0026#8217;onere documentale ritenuto discriminatorio dall\u0026#8217;ordinanza impugnata, la Regione autonoma ha espressamente affermato che detta modifica \u0026#171;costituisce mero adempimento delle disposizioni dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria di Udine, ma non [\u0026#232;] da intendersi come acquiescenza\u0026#187; alle suddette disposizioni, essendo stata disposta \u0026#171;al solo scopo di evitare il pagamento delle \u003cem\u003eastreintes\u003c/em\u003e \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 614-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.c. e dunque senza acquiescenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; dunque dubitarsi della sussistenza dell\u0026#8217;interesse al ricorso da parte della Regione autonoma, la quale quindi chiede a questa Corte di stabilire se spettasse o non allo Stato, e per esso al Tribunale di Udine, ordinare la modifica dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; La Regione autonoma, dal canto suo, riferisce che la Corte d\u0026#8217;appello di Trieste, con sentenza dell\u0026#8217;8 giugno 2023, n. 99 \u0026#171;ha annullato le statuizioni del Tribunale di Udine impugnate con il presente conflitto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ragioni d\u0026#8217;annullamento, riferisce la ricorrente, \u0026#171;corrispondono, nella sostanza, a quelle fatte valere dalla Regione nel proprio ricorso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eASGI, nella propria memoria, ritiene sia cessata la materia del contendere, in quanto a seguito della decisione della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste lo Stato converrebbe \u0026#171;con la Regione sul fatto che \u0026#8220;non spetta\u0026#8221; [al tribunale di Udine] adottare detta ordinanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8722; Questa Corte ritiene doversi escludere che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di fatto, va ricordato che la richiamata sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste ha, per un verso, confermato la natura discriminatoria delle norme legislative e regolamentari della Regione autonoma che prevedono l\u0026#8217;onere documentale in capo ai cittadini extra UE, ma, per un altro, ha annullato l\u0026#8217;ordinanza nelle parti oggetto del conflitto (punti 2, 3, 7 e 8 del relativo dispositivo). La Corte d\u0026#8217;appello, infatti, ha ritenuto che l\u0026#8217;ordine di modificare il regolamento sarebbe esorbitante rispetto ai limiti ordinamentali della giurisdizione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;la cessazione della materia del contendere ricorre quando l\u0026#8217;atto impugnato risulti annullato con efficacia \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 224 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mero annullamento dell\u0026#8217;atto impugnato, tuttavia, non \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, laddove persista \u0026#171;l\u0026#8217;interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull\u0026#8217;appartenenza del potere contestato\u0026#187; (ancora sentenza n. 224 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 183 del 2017) e, dunque, resti \u0026#171;inalterato l\u0026#8217;oggetto del contendere che permea di s\u0026#233; l\u0026#8217;intero ricorso [\u0026#8230;] vale a dire la verifica circa la spettanza del potere\u0026#187; (sentenza n. 260 del 2016). Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, infatti, \u0026#171;\u0026#232; diretto a definire l\u0026#8217;ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine\u0026#187; (sentenza n. 106 del 2009), al punto che \u0026#171;sussiste comunque \u0026#8211; anche dopo l\u0026#8217;esaurimento degli effetti dell\u0026#8217;atto impugnato \u0026#8211; un interesse all\u0026#8217;accertamento, il quale trae origine dall\u0026#8217;esigenza di porre fine \u0026#8211; secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) \u0026#8211; ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8722; Alla luce dei richiamati princ\u0026#236;pi, deve ritenersi che persista l\u0026#8217;interesse della Regione autonoma all\u0026#8217;accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDepone in tal senso, innanzitutto, la circostanza che la ricorrente, nella propria memoria e in udienza pubblica, si \u0026#232; limitata a dar conto della pronuncia della Corte d\u0026#8217;appello di Trieste, chiedendo a questa Corte di valutare se, nonostante tale pronuncia, sia possibile una decisione nel merito \u0026#171;circa la spettanza del potere in una controversia che riguarda la definizione della condizione della legge regionale asseritamente contrastante con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e il potere del giudice di determinarne esso il contenuto, o il potere del giudice di ordinare alla Regione la modifica di atti regolamentari, e in particolare di atti regolamentari riproduttivi della medesima legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, che vi sia un interesse alla risoluzione della controversia in ordine alla spettanza o al corretto esercizio dell\u0026#8217;attribuzione costituzionale \u0026#232; dato anche dall\u0026#8217;esistenza \u0026#8211; pi\u0026#249; volte sottolineata in atti dalla ricorrente e dall\u0026#8217;interveniente, oltre che dimostrata \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003etabulas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edall\u0026#8217;odierno giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale riunito al conflitto di attribuzione \u0026#8211; di un nutrito contenzioso presso la giurisdizione ordinaria nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine all\u0026#8217;accesso alle misure di sostegno all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, contenzioso nell\u0026#8217;ambito del quale viene sovente in discussione proprio il potere del giudice ordinario di imporre la modifica di regolamenti regionali ritenuti discriminatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8722; Sin dall\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento, ASGI ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del conflitto di attribuzione in quanto la Regione autonoma pretenderebbe di far valere dinanzi a questa Corte meri \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando \u003c/em\u003ein cui sarebbe incorso il Tribunale di Udine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, infatti, si dorrebbe del fatto che il predetto Tribunale abbia considerato l\u0026#8217;art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 come privo di effetti, in quanto in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea. Se sia o meno corretta la scelta di non applicare tale normativa regionale, cos\u0026#236; come la praticabilit\u0026#224; di altre strade decisorie da parte del giudice, sono questioni che, a parere dell\u0026#8217;interveniente, dovrebbero essere valutate in altre sedi e non, invece, nel giudizio per conflitto di attribuzione, pena la messa in discussione del primato stesso del diritto dell\u0026#8217;UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma, del resto, non contesterebbe la possibilit\u0026#224; del giudice amministrativo di annullare una norma regolamentare, ma il fatto che il medesimo potere sia stato esercitato, \u0026#171;pur nelle forme diverse dell\u0026#8217;ordine di modifica e non dell\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;atto\u0026#187;, dal giudice ordinario: ci\u0026#242; che non sarebbe materia da conflitto intersoggettivo, ma da regolamento di giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo ASGI, pertanto, a seguire la prospettiva della ricorrente o il potere di ordinare la modifica della normativa regolamentare \u0026#232; stato mal esercitato \u0026#8211; il che sarebbe per\u0026#242; un \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e, non contestabile nella sede del conflitto \u0026#8211; o esso \u0026#232; stato esercitato in conformit\u0026#224; a una legge costituzionalmente illegittima, senza per\u0026#242; che la Regione autonoma abbia eccepito tale vizio dinanzi al Tribunale di Udine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma sottolinea ripetutamente nel proprio ricorso che non intende discutere \u0026#8211; come in effetti non discute \u0026#8211; la decisione del giudice di non applicare le norme regionali, legislative e regolamentari, ritenute in contrasto con il diritto UE e, conseguentemente, \u0026#171;di attribuire il bene della vita al soggetto che \u0026#232; ritenuto discriminato\u0026#187;. Contesta, invece, la pretesa del Tribunale di Udine di ordinare a essa Regione l\u0026#8217;adozione di \u0026#171;specifiche norme generali ed astratte\u0026#187;, e cio\u0026#232; \u0026#171;di esercitare i propri poteri normativi secondo contenuti decisi da esso giudice, ed in particolare \u0026#8211; nel caso specifico \u0026#8211; di esercitarli in modo contrario a quan[t]o precisamente disposto dalla legge regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, la ricorrente afferma che non esiste alcuna norma che attribuisca al giudice il potere di ordinare l\u0026#8217;esercizio, in un determinato modo, della potest\u0026#224; regolamentare, sicch\u0026#233; il Tribunale di Udine con l\u0026#8217;ordinanza impugnata avrebbe esorbitato dai limiti della giurisdizione. L\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, sul quale fa leva la pronuncia oggetto del conflitto, andrebbe letto invece alla luce di quanto l\u0026#8217;art. 113 Cost. dispone in merito ai poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e, dunque, nei sensi della mera disapplicazione della normativa regolamentare illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma torna ancora sul punto nella memoria, sottolineando come i \u0026#171;punti focali\u0026#187; del ricorso siano \u0026#171;se il giudice comune abbia il potere di ordinare ad un\u0026#8217;amministrazione regionale di modificare un proprio regolamento\u0026#187; e se un ordine del genere possa essere emesso quando determinerebbe l\u0026#8217;adozione di un regolamento \u0026#171;in frontale contrapposizione con il disposto di una norma di legge regionale vigente\u0026#187;, anche se non applicata per contrasto con il diritto UE. Del resto, il conflitto costituirebbe \u0026#171;proprio lo strumento chiamato a correggere quel particolare tipo di \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e che consiste nell\u0026#8217;affermare e nel praticare un potere giurisdizionale inesistente, contrario alle garanzie costituzionali dei poteri normativi regionali e statali, e in particolare del potere legislativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; considerato, deve allora rilevarsi che la Regione autonoma intende negare in radice \u0026#8211; se a torto o a ragione \u0026#232; questione che attiene al merito \u0026#8211; \u0026#171;la riconducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale\u0026#187; (sentenza n. 137 del 2023), in quanto lamenta che il Tribunale di Udine ha ritenuto di avere un potere \u0026#8211; quello di ordinare la modifica di un atto regolamentare \u0026#8211; che non gli spetta e il cui esercizio ha leso diverse attribuzioni costituzionali di essa Regione. Il promosso conflitto, dunque, si palesa non quale mero controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale \u0026#8211; il che lo renderebbe inammissibile \u0026#8211; ma come \u0026#171;garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 27 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8722; Vanno ora esaminati i profili preliminari del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa innanzitutto escluso che l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 066 del 2020 \u0026#8211; disposizioni che il Tribunale di Udine ha accertato essere discriminatorie e che vorrebbe ordinare alla Regione autonoma di rimuovere \u0026#8211; determini l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, come sostenuto nella memoria dalle parti private, o imponga la restituzione degli atti al \u003cem\u003egiudice a quo\u003c/em\u003e, come suggerito dalla difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla dedotta inammissibilit\u0026#224;, va considerato che l\u0026#8217;abrogazione delle norme regolamentari \u0026#232; intervenuta successivamente all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione: tanto basterebbe a escludere un vizio di quest\u0026#8217;ultima che valga a impedire lo scrutinio nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa del pari esclusa la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in quanto l\u0026#8217;avvenuta abrogazione del citato art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, non incide sul nucleo delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto non influisce in alcun modo sull\u0026#8217;oggetto dei dubbi di costituzionalit\u0026#224; \u0026#8211; costituito dalla disposizione di rango legislativo dettata dall\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ancora vigente nell\u0026#8217;ordinamento regionale \u0026#8211; n\u0026#233; sulle norme parametro o sugli argomenti utilizzati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Detto altrimenti, l\u0026#8217;abrogazione della norma regolamentare lascia inalterato il significato normativo delle disposizioni legislative censurate in relazione ai profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale e, dunque, non scalfisce n\u0026#233; l\u0026#8217;ordito logico alla base delle censure n\u0026#233; il meccanismo contestato dal giudice rimettente (da ultimo, ordinanze n. 31 e n. 23 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8722; La Regione autonoma ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per contraddittoriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sollevate in via principale sull\u0026#8217;onere di documentazione posto dall\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, infatti, potrebbero \u0026#171;giuridicamente e praticamente porsi soltanto se si presuppone l\u0026#8217;applicazione della disposizione relativa all\u0026#8217;impossidenza\u0026#187;. Il giudice rimettente, che in via subordinata ha sollevato questioni anche sul requisito dell\u0026#8217;impossidenza, previsto dall\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale, avrebbe invertito la priorit\u0026#224; logica delle questioni: quelle sulle modalit\u0026#224; di dimostrazione dell\u0026#8217;impossidenza potrebbero considerarsi rilevanti solo se il requisito stesso fosse considerato costituzionalmente legittimo. Da ci\u0026#242;, la difesa regionale desume il carattere \u0026#171;perplesso o ancipite\u0026#187; dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dal Tribunale di Udine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa delle parti private, dal canto suo, ritiene \u0026#171;pregiudiziale e assorbente\u0026#187; il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, prospettato in via subordinata, in relazione al requisito dell\u0026#8217;impossidenza. Pur osservando che nel ricorso introduttivo del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; stato richiesto un piano di rimozione delle modalit\u0026#224; discriminatorie attraverso cui si richiede ai cittadini extra UE di attestare l\u0026#8217;impossidenza, le parti private affermano che se \u0026#232; \u0026#171;incostituzionale \u0026#8220;a monte\u0026#8221; la previsione dello stesso requisito da documentare\u0026#187; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;condurrebbe in ogni caso all\u0026#8217;accoglimento sostanziale della domanda\u0026#187;, volta a ottenere un trattamento paritario tra cittadini UE e extra UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; non \u0026#232; fondata. Del pari, non possono essere condivise le osservazioni della difesa delle parti private sull\u0026#8217;ordine delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Udine ha sollevato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla disposizione che impone ai cittadini extra UE un onere documentale diverso rispetto a quello gravante sui cittadini italiani e UE. Si tratta di questioni indubbiamente rilevanti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in quanto i ricorrenti, per un verso, hanno chiesto si accerti la natura discriminatoria della condotta e degli atti delle pubbliche amministrazioni convenute che richiedono ai cittadini extra UE oneri documentali diversi, e, per un altro, hanno richiesto al giudice di ordinare alla Regione autonoma, ai fini della rimozione dell\u0026#8217;accertata discriminazione, di modificare la norma regolamentare all\u0026#8217;origine della condotta per cui si agisce in giudizio, sostanzialmente riproduttiva di quella legislativa oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente prospetta i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla disposizione che prevede il requisito dell\u0026#8217;impossidenza per il solo caso in cui \u0026#171;si ritenesse costituzionalmente legittima la previsione dell\u0026#8217;art. 29 comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della L.R. 1/2016\u0026#187;. Il Tribunale di Udine, pertanto, ha espressamente posto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sull\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 in via subordinata, scrutinabili nel merito solo ove questa Corte ritenesse non fondate quelle prospettate in via principale: tanto basta a escludere il carattere \u0026#171;perplesso o ancipite\u0026#187; che la difesa regionale attribuisce all\u0026#8217;ordinanza di rimessione e a negare la fondatezza delle argomentazioni delle parti private in relazione all\u0026#8217;ordine delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8722; A parere della Regione autonoma, le questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il giudice rimettente non avrebbe motivato in ordine alla giurisdizione sulla domanda di modifica del regolamento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa regionale, con argomenti sostanzialmente coincidenti a quelli adoperati nel conflitto di attribuzione tra enti, ritiene ci sia una \u0026#171;impossibilit\u0026#224; legale per il giudice comune di ordinare alla Regione di adottare o modificare atti normativi secondari\u0026#187;. Nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pertanto, mancherebbe o sarebbe \u0026#171;massimamente discutibile\u0026#187; la sussistenza della giurisdizione sulla domanda volta a ottenere \u0026#171;un ordine di modifica di norme secondarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il Tribunale di Udine d\u0026#224; diffusamente conto, richiamandone ampi stralci, di una propria precedente ordinanza con la quale, in analogo giudizio, aveva gi\u0026#224; ordinato la modifica del regolamento regionale ritenuto discriminatorio; rileva, inoltre, che la Regione autonoma ha modificato detto regolamento, ma prevedendo una norma che, a suo dire, lascia inalterato il carattere discriminatorio; in punto di motivazione sulla rilevanza, riferisce di volere esercitare il potere di ordinare la modifica del regolamento regionale, nel caso in cui questa Corte dichiari l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione legislativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ritenuto, con motivazione non implausibile, sussistere la propria giurisdizione e il relativo potere, ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, di ordinare la rimozione della norma regolamentare discriminatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.7.\u0026#8722; La difesa della Regione autonoma, poi, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma convenzionale, infatti, circoscriverebbe il divieto di discriminazione sulla base della nazionalit\u0026#224; al godimento dei diritti e delle libert\u0026#224; garantite dalla Convenzione, ma il Tribunale di Udine non avrebbe allegato \u0026#171;quale sarebbe la disposizione materiale della CEDU violata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.7.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione si basa su un\u0026#8217;erronea lettura dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Udine, infatti, non ha sollevato alcuna autonoma questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 14 CEDU. Tale disposizione convenzionale \u0026#232; incidentalmente adoperata dal giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ea soli fini argomentativi, a ulteriore sostegno della lamentata discriminazione fondata sulla nazionalit\u0026#224;, costituzionalmente illegittima per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.8.\u0026#8722; La Regione autonoma, infine, reputa inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sull\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2016, concernente l\u0026#8217;onere documentale in capo ai cittadini extra UE, perch\u0026#233; sarebbero disomogenee le censure in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa regionale, infatti, rileva che l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, la cui violazione determinerebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., impone la parit\u0026#224; di trattamento tra cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo e cittadini UE; nel dubitare della violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., invece, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetterebbe, in senso pi\u0026#249; ampio, \u0026#171;una disparit\u0026#224; di trattamento tra cittadini [italiani] e cittadini extracomunitari\u0026#187;. Ne consegue, secondo la prospettazione della Regione autonoma, che la censura in riferimento al diritto UE \u0026#232; volta \u0026#171;ad aggiungere un\u0026#8217;altra fattispecie di esclusione\u0026#187; dagli oneri di documentazione, mentre quella in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; diretta a una caducazione dell\u0026#8217;intera disposizione regionale, \u0026#171;con effetti eccedenti il perimetro della rilevanza\u0026#187;, essendo i ricorrenti cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ulteriormente si argomenta in memoria, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe in tal modo sollevato le questioni tanto sulla sussistenza in s\u0026#233; dell\u0026#8217;onere documentale, che implicherebbe la caducazione dell\u0026#8217;intera disposizione, quanto sulla sua applicabilit\u0026#224; agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, che soli andrebbero sottratti dall\u0026#8217;ambito applicativo della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.8.1.\u0026#8722; Anche questa eccezione si basa su un\u0026#8217;erronea lettura del senso complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il cui dispositivo deve essere interpretato alla luce della motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Udine d\u0026#224; immediatamente conto, sin dalla ricostruzione in fatto della controversia che \u0026#232; chiamato a conoscere, di essere ad\u0026#236;to da cittadini extra UE titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, il giudice rimettente riferisce di avere gi\u0026#224; dato immediata soddisfazione al diritto dei ricorrenti di essere inseriti nelle graduatorie per la concessione del contributo per l\u0026#8217;abbattimento del canone di locazione \u0026#171;senza che agli stessi venga richiesta documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani e UE\u0026#187;: e ci\u0026#242; perch\u0026#233; non ha applicato l\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 e l\u0026#8217;art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e del regolamento regionale n. 066 del 2020, ritenuti entrambi in contrasto con l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE relativa allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che sancisce, alla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), il principio di parit\u0026#224; di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini per quanto riguarda, tra le altre, \u0026#171;le prestazioni sociali, l\u0026#8217;assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa altres\u0026#236; considerato che l\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 prevede, tra i requisiti minimi per accedere alle misure di sostegno in materia di politiche abitative, \u0026#171;l\u0026#8217;essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all\u0026#8217;Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell\u0026#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all\u0026#8217;articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)\u0026#187;. La disciplina regionale, pertanto, consente di accedere alle misure di sostegno non a qualsiasi cittadino extra UE, ma a quelli titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo o degli altri permessi di soggiorno di cui all\u0026#8217;art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve ritenere, allora, che il Tribunale di Udine non richieda la caducazione dell\u0026#8217;intero art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Le censure sono invece volte a ottenere la dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione \u0026#8211; per la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in riferimento all\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della richiamata direttiva 2003/109/CE \u0026#8211; nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u0026#8211; documentazione richiesta per dimostrare l\u0026#8217;impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale \u0026#8211; debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; delimitato, del resto, il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e \u0026#232; coerente con la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;ambito del quale, come detto, agiscono cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; Venendo al merito, giova premettere che sotteso a entrambi i giudizi \u0026#232; il tema concernente i poteri del giudice ordinario ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011. \u0026#200; necessario, dunque, delineare innanzitutto i tratti essenziali del giudizio antidiscriminatorio ivi previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;azione civile contro la discriminazione \u0026#232; prevista sin dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il cui art. 44, al comma 1, recita: \u0026#171;Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu\u0026#242;, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione\u0026#187;. Il vigente comma 2, come sostituito dall\u0026#8217;art. 34, comma 32, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2011, stabilisce che alle relative controversie si applica l\u0026#8217;art. 28 del medesimo decreto. Per quel che qui rileva, il comma 5 di detto art. 28 dispone: \u0026#171;Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice pu\u0026#242; condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u0026#8217;atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice pu\u0026#242; ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano \u0026#232; adottato sentito l\u0026#8217;ente collettivo ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, in tal modo, ha predisposto una normativa che, per garantire incisivamente la parit\u0026#224; di trattamento e sanzionare discriminazioni ingiustificate e intollerabili alla luce del principio di eguaglianza scolpito nell\u0026#8217;art. 3 Cost., affida al giudice ordinario \u0026#171;strumenti processuali speciali per la loro repressione\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 marzo 2011, n. 7186). L\u0026#8217;azione civile pu\u0026#242; essere esercitata per ottenere dal giudice l\u0026#8217;ordine di cessazione non solo di comportamenti o condotte, ma anche (la rimozione) di atti discriminatori pregiudizievoli; ordine che pu\u0026#242; essere accompagnato, anche nei confronti della pubblica amministrazione, da ogni altro provvedimento che il giudice, a sua discrezione, reputi idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione; al fine di impedire che la discriminazione possa nuovamente prodursi, il legislatore ha, infine, attribuito al giudice l\u0026#8217;ulteriore potere di ordinare l\u0026#8217;adozione di un piano volto a rimuoverla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8722; Si \u0026#232; dinanzi, come si vede, a un giudizio tutto funzionalizzato alla rimozione delle discriminazioni, che finisce per configurare, \u0026#171;a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come \u0026#8220;diritto assoluto\u0026#8221; in quanto posto a presidio di una area di libert\u0026#224; e potenzialit\u0026#224; del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa\u0026#187; (ancora Cass., sez. un., ord. n. 7186 del 2011). Ed \u0026#232; proprio in ragione del fondamentale diritto da tutelare che il \u0026#171;contenuto e l\u0026#8217;estensione delle tutele conseguibili in giudizio present[a]no aspetti di atipicit\u0026#224; e di variabilit\u0026#224; in dipendenza del tipo di condotta lesiva che \u0026#232; stata messa in essere\u0026#187; (di nuovo, Cass., sez. un., ord. n. 7186 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pienezza della tutela speciale cos\u0026#236; costruita dal legislatore si estende sino a consentire al giudice ordinario \u0026#8211; pur senza tratteggiare l\u0026#8217;attribuzione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 113, terzo comma, Cost., di un eccezionale potere di annullamento degli atti amministrativi \u0026#8211; di pronunciare sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione per avere adottato atti discriminatori, dei quali pu\u0026#242; ordinare la rimozione. La scelta legislativa \u0026#232;, dunque, quella di accordare una tutela particolarmente incisiva, che consenta un efficace e immediato controllo sull\u0026#8217;esercizio del potere anche da parte del giudice ordinario, senza che ci\u0026#242; impedisca al giudice amministrativo, ove venga a conoscere dei medesimi atti, di procedere all\u0026#8217;annullamento degli stessi, con l\u0026#8217;efficacia \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche gli \u0026#232; propria (si veda, per esempio, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 marzo 2023, n. 2290).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve particolarmente sottolinearsi \u0026#8211; perch\u0026#233; \u0026#232; profilo che ha una sua peculiare rilevanza negli odierni giudizi \u0026#8211; che quello delineato dall\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 \u0026#232; uno speciale giudizio che si articola in un concorso di rimedi che possono svolgersi anche in pi\u0026#249; momenti successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un primo momento, il giudice ordinario \u0026#232; chiamato ad accertare il carattere discriminatorio o meno del comportamento, della condotta o dell\u0026#8217;atto all\u0026#8217;origine della discriminazione, cui pu\u0026#242; conseguire la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che l\u0026#8217;ordine di cessazione della medesima discriminazione e l\u0026#8217;adozione di provvedimenti tesi a rimuoverne gli effetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta a tali rimedi, che riguardano precipuamente la lesione attuale e immediata del fatto discriminatorio, il giudice pu\u0026#242; ordinare l\u0026#8217;adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, volto a impedire in futuro il ripetersi e il rinnovarsi di quelle stesse discriminazioni non solo nei confronti dei soggetti che hanno agito in giudizio, ma anche di qualsiasi altro soggetto che potrebbe potenzialmente esserne vittima. Non a caso, il legislatore ha previsto che siano legittimati ad agire per il riconoscimento della sussistenza di una discriminazione, come dimostrano peraltro le stesse vicende all\u0026#8217;origine degli odierni giudizi costituzionali, anche \u0026#171;le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunit\u0026#224; ed individuati sulla base delle finalit\u0026#224; programmatiche e della continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione\u0026#187; (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 215 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice ordinario \u0026#232; chiamato, cos\u0026#236;, ad agire anche in ottica preventiva, incidendo sul fattore \u0026#8211; sia esso un comportamento o un atto \u0026#8211; generativo delle discriminazioni che, ove non rimosso, potrebbe ingenerarne altre eguali, parimenti ingiustificate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Tutto ci\u0026#242; premesso e considerato, conviene esaminare dapprima il merito del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8722; Nel giudizio da cui trae origine il conflitto, il Tribunale di Udine ha parzialmente accolto l\u0026#8217;azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u0026#224; promossa da un cittadino italiano e dalla coniuge albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, i quali si sono visti rifiutare l\u0026#8217;erogazione del contributo per l\u0026#8217;acquisto dell\u0026#8217;alloggio da destinare a prima casa previsto dalla legislazione regionale, in ragione della mancata produzione della documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ad\u0026#236;to giudice civile ha accertato che le norme legislative e regolamentari alla base dell\u0026#8217;opposto rifiuto all\u0026#8217;erogazione del contributo sono discriminatorie, in quanto non consentono ai cittadini extra UE di avvalersi, per attestare l\u0026#8217;impossidenza, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come invece possono fare i cittadini italiani e i cittadini UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitenendo che dette norme siano in contrasto con l\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE, il Tribunale di Udine ha ritenuto di non dare loro applicazione e, conseguentemente, per un verso ha disposto che la domanda dei ricorrenti sia valutata \u0026#171;come se la documentazione attestante l\u0026#8217;impossidenza di altri immobili fosse stata regolarmente prodotta in base agli stessi criteri valevoli per i cittadini comunitari\u0026#187; e, per un altro, ha ordinato alla Regione autonoma, al fine di evitare la ripetizione della discriminazione, di modificare il regolamento regionale e ha previsto un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente a tale ordine di modifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8722; Oggetto del conflitto \u0026#232; precisamente questo secondo versante dell\u0026#8217;ordinanza impugnata. La Regione autonoma, infatti, contesta non gi\u0026#224; la decisione nella parte in cui non applica le norme regionali ritenute in contrasto con il diritto UE, bens\u0026#236; la pretesa del Tribunale di Udine di ordinare alla Regione la modifica dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016; pretesa che, priva di fondamento normativo ed esorbitando dalla funzione giurisdizionale, avrebbe menomato plurime attribuzioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8722; Il conflitto, nei termini anzidetti, non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.\u0026#8722; Si \u0026#232; gi\u0026#224; detto di come, nell\u0026#8217;ambito del giudizio \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 28 d.lgs. n. 150 del 2011, il giudice ordinario possa disporre \u0026#171;la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u0026#8217;atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti\u0026#187; (comma 5): in una cos\u0026#236; ampia dizione, volta a efficacemente reprimere condotte discriminatorie lesive del principio d\u0026#8217;eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., rientra anche, come emerge pure dalla giurisprudenza di merito sul punto, il potere di ordinare la rimozione di norme regolamentari quando esse siano discriminatorie e, tanto pi\u0026#249;, quando esse siano causa di ulteriori atti o condotte discriminatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon a caso, come si \u0026#232; gi\u0026#224; visto, la disposizione legislativa prevede che il giudice, oltre a ordinare la cessazione della discriminazione e adottare ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, possa ordinare l\u0026#8217;adozione di un piano che impedisca il ripetersi della discriminazione. Quando la condotta discriminatoria della pubblica amministrazione sia originata non da un puntuale provvedimento amministrativo, ma da un atto regolamentare destinato a essere applicato un numero indefinito di volte, l\u0026#8217;unico modo per efficacemente impedire la ripetizione della discriminazione non pu\u0026#242; che essere quello di ordinare la rimozione della norma regolamentare. Ove cos\u0026#236; non fosse, il giudice ordinario potrebbe di volta in volta ordinare alla pubblica amministrazione la cessazione di singole condotte discriminatorie, senza per\u0026#242; nulla poter disporre in ordine alla norma regolamentare che \u0026#232; origine e causa delle discriminazioni accertate e che alimenta il contenzioso. La logica sottesa alla scelta compiuta dal legislatore con l\u0026#8217;art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 \u0026#232;, invece, del tutto opposta: consentire al giudice ordinario, accertato il carattere discriminatorio della norma regolamentare, di ordinarne la rimozione, poich\u0026#233; altrimenti essa, per la sua naturale capacit\u0026#224; di condizionare l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa, potr\u0026#224; determinare l\u0026#8217;insorgere di ulteriori e indefinite discriminazioni identiche o analoghe a quelle sanzionate in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; erroneo, dunque, il presupposto da cui muove la Regione ricorrente, secondo cui il giudice ordinario non potrebbe ordinare, nell\u0026#8217;ambito del giudizio antidiscriminatorio di cui all\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la rimozione di norme regolamentari discriminatorie: di qui, la non fondatezza del ricorso, nella sua prospettazione principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che, anche ad ammettere che il giudice ordinario possa imporre la rimozione di una norma regolamentare, tale potere verrebbe a mancare quando, come nel caso di specie, la norma regolamentare in questione sia sostanzialmente riproduttiva di una norma legislativa. Il Tribunale di Udine, secondo questa parzialmente diversa prospettazione, avrebbe allora esorbitato dalla funzione giurisdizionale in quanto avrebbe ordinato alla Regione autonoma di esercitare i propri poteri normativi regolamentari in violazione della legge, in contrasto, in particolare, con quanto previsto dal principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost. e dal principio di supremazia della legge regionale sul regolamento regionale (art. 117, sesto comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente chiede pertanto, in via subordinata, che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l\u0026#8217;impugnata ordinanza \u0026#171;senza aver prima chiesto ed ottenuto da codesta Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge regionale n. 1 del 2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.1.\u0026#8722; In questi diversi termini, il conflitto di attribuzione \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.2.\u0026#8722; Con la predisposizione del giudizio antidiscriminatorio di cui all\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il legislatore, come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi detto, ha inteso fornire protezione al fondamentale diritto a non subire discriminazioni per tutte le volte che, in ragione di condotte, comportamenti o atti posti in essere da privati o dalla pubblica amministrazione, tale diritto venga leso. Il presupposto su cui si fonda il giudizio antidiscriminatorio \u0026#8211; e il correlato potere del giudice ordinario di disporre, nei vari modi possibili, la cessazione della discriminazione \u0026#8211; \u0026#232; dunque che la condotta discriminatoria sia direttamente imputabile al privato o, ed \u0026#232; il profilo che qui rileva, alla pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in cui, invece, la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge, in quanto \u0026#232; quest\u0026#8217;ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l\u0026#8217;attivit\u0026#224; discriminatoria \u0026#232; ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice delle scelte amministrative che si \u0026#232; accertato essere discriminatorie sta, appunto, la legge: \u0026#232; quanto accade nel caso di specie, ove l\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016 \u0026#232; sostanzialmente riproduttivo dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn evenienze del genere, il giudice ordinario non pu\u0026#242; allora ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L\u0026#8217;esercizio di un siffatto potere \u0026#232;, dunque, subordinato all\u0026#8217;accoglimento da parte di questa Corte della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell\u0026#8217;atto regolamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.3.\u0026#8722; Il peculiare carattere del giudizio antidiscriminatorio fa s\u0026#236; che i termini non cambino significativamente quando, come accaduto nel caso di specie, il giudice ordinario ritenga che le norme legislative e regolamentari siano in contrasto (anche) con norme del diritto dell\u0026#8217;Unione europea dotate di efficacia diretta, cui \u0026#232; tenuto a dare immediata applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa primazia del diritto UE \u0026#8211; costantemente riconosciuta da questa Corte quale \u0026#171;architrave su cui poggia la comunit\u0026#224; di corti nazionali\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2022) \u0026#8211; richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell\u0026#8217;Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all\u0026#8217;applicazione di quest\u0026#8217;ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima (sentenza n. 170 del 1984). Ci\u0026#242;, ovviamente, sempre che non ritenga di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti che questa Corte ha precisato a partire dalla sentenza n. 269 del 2017 (v. poi, tra le molte, sentenze n. 149, n. 67 e n. 54 del 2022, n. 182 e n. 49 del 2021, n. 63 e n. 20 del 2019; ordinanza n. 182 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nell\u0026#8217;ambito del giudizio \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la \u003cem\u003eprimaut\u0026#233;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; garantita dal giudice ordinario innanzitutto allorch\u0026#233; \u0026#232; chiamato ad accertare l\u0026#8217;esistenza dell\u0026#8217;asserita discriminazione. \u0026#200; in questo momento del giudizio che egli, ove accerti che la condotta per cui \u0026#232; causa trova fondamento in atti normativi incompatibili con normativa dell\u0026#8217;Unione europea a efficacia diretta, d\u0026#224; immediata applicazione a quest\u0026#8217;ultima e ordina la cessazione della discriminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio dinanzi al Tribunale di Udine, il giudice ha ritenuto, per l\u0026#8217;appunto, che fosse discriminatoria e in contrasto con l\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per i ricorrenti di avvalersi, per attestare l\u0026#8217;impossidenza di immobili, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. Conseguentemente, e correttamente, non ha applicato la normativa legislativa e regolamentare che prevede detta impossibilit\u0026#224; e, in diretta applicazione della richiamata normativa europea, ha ordinato di valutare la domanda dei ricorrenti \u0026#8211; volta a ottenere il contributo per l\u0026#8217;acquisto dell\u0026#8217;alloggio da destinare a prima casa \u0026#8211; \u0026#171;come se la documentazione attestante l\u0026#8217;impossidenza di altri immobili fosse stata regolarmente prodotta in base agli stessi criteri valevoli per i cittadini comunitari\u0026#187;. \u0026#200; in questo momento del giudizio che il Tribunale di Udine, adottando il predetto ordine, ha a pieno garantito i principi del primato e dell\u0026#8217;effetto diretto del diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impartito ordine di rimuovere l\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016, che sostanzialmente riproduce l\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, costituisce, invece, il piano di rimozione delle discriminazioni accertate che il Tribunale di Udine ha ritenuto di dover adottare. Una volta attribuito il bene della vita ai ricorrenti, dando piena e immediata attuazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea, il giudice ha inteso poi impedire il ripetersi di discriminazioni identiche o analoghe che possano coinvolgere non tanto i ricorrenti, ma qualsiasi altro soggetto che si trovi nelle medesime condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ambito del giudizio non viene pi\u0026#249; in rilievo l\u0026#8217;esigenza che il diritto dell\u0026#8217;Unione europea dotato di efficacia diretta trovi immediata applicazione (Corte di giustizia, sentenza 22 giugno 2010, in cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli), perch\u0026#233; tale esigenza \u0026#232; stata, appunto, gi\u0026#224; pienamente soddisfatta. Qui viene in gioco, invece, una logica interna all\u0026#8217;ordinamento nazionale che, con una forma rimediale peculiare e aggiuntiva, \u0026#232; funzionale a garantire un\u0026#8217;efficace rimozione, anche \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, della discriminazione: il che peraltro, quando sia stata rilevata un\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea, fa dell\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 uno strumento che garantisce anche l\u0026#8217;uniforme applicazione di tale diritto e che contribuisce alla \u0026#171;costruzione di tutele sempre pi\u0026#249; integrate\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente riproduttiva di norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che sia sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla seconda. La non applicazione per contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea a efficacia diretta \u0026#8211; necessaria per l\u0026#8217;attribuzione immediata del bene della vita negato sulla base dell\u0026#8217;accertata discriminazione \u0026#8211; non rimuove, infatti, la legge dall\u0026#8217;ordinamento con immediata efficacia \u003cem\u003eerga \u003c/em\u003e\u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e, ma impedisce soltanto \u0026#171;che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale\u0026#187; (sentenza n. 170 del 1984). L\u0026#8217;ordine di rimozione della norma regolamentare \u0026#8211; che proietta i suoi effetti, per espressa scelta del legislatore compiuta con l\u0026#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, oltre il caso che ha originato il giudizio antidiscriminatorio \u0026#8211; richiede, allora, che sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge, la quale, ancorch\u0026#233; non applicata nel caso concreto, \u0026#232; ancora vigente, efficace e, sia pure in ipotesi erroneamente, suscettibile di applicazione da parte della pubblica amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente la compatibilit\u0026#224; con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono, dunque, tanto l\u0026#8217;ordinato funzionamento del sistema delle fonti interne \u0026#8211; e, nello specifico, i rapporti tra legge e regolamento regionali, anche in relazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; quanto l\u0026#8217;esigenza che i piani di rimozione della discriminazione siano efficaci a richiedere che il giudice ordinario, se correttamente intenda ordinare la rimozione di una norma regolamentare al fine di evitare il riprodursi della discriminazione \u003cem\u003ede futuro\u003c/em\u003e, sollevi questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla norma legislativa sostanzialmente riprodotta dall\u0026#8217;atto regolamentare, anche dopo che si sia accertata l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; di dette norme interne con norme di diritto dell\u0026#8217;Unione europea aventi efficacia diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione al conflitto di attribuzione tra enti deve concludersi, pertanto, che non spettava al Tribunale di Udine ordinare la rimozione dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 0144 del 2016 (punto 2 del dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza impugnata), senza prima aver sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sull\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; n\u0026#233;, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l\u0026#8217;apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 della medesima ordinanza). Il provvedimento del Tribunale di Udine, nelle parti impugnate, va pertanto annullato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8722; L\u0026#8217;accoglimento del ricorso in relazione al principio di legalit\u0026#224; (art. 97 Cost.) e al criterio gerarchico che informa i rapporti tra legge e regolamento regionali (art. 117, sesto comma, Cost.) comporta l\u0026#8217;assorbimento dei motivi proposti con riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, agli artt. 101, 113, 117, commi terzo, quarto e quinto, 120, secondo comma, 134 e 136 Cost., nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; Il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale introdotto dall\u0026#8217;ordinanza in epigrafe del Tribunale di Udine risponde precisamente a quanto si \u0026#232; sinora affermato in merito al conflitto di attribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVanno ulteriormente illustrate, peraltro, le ragioni per cui non possono nutrirsi dubbi sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, nonostante il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespressamente affermi che la direttiva 2003/109/CE \u0026#171;sia dotata di tutti i requisiti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene necessari per ammettere la produzione di effetti diretti da parte di tale fonte del diritto comunitario, ovvero i requisiti di sufficiente precisione ed incondizionatezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8722; A tale direttiva \u0026#8211; e, in particolare, al suo art. 11 \u0026#8211; il giudice rimettente, infatti, ha gi\u0026#224; assicurato attuazione con l\u0026#8217;accordare ai ricorrenti il bene della vita, a tal fine non applicando, perch\u0026#233; appunto incompatibili con la direttiva, il censurato art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 066 del 2020. Tutto ci\u0026#242;, al fine di condannare la resistente pubblica amministrazione alla cessazione della condotta discriminatoria contestata in giudizio e di adottare la connessa disposizione che i ricorrenti cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo, al fine del loro inserimento nelle graduatorie relative alla concessione del contributo per l\u0026#8217;abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021, potessero presentare la stessa documentazione che possono presentare cittadini italiani e UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Udine, pertanto, ha gi\u0026#224; dato piena e immediata attuazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea, apprestando tutela immediata ai diritti dei ricorrenti, sul piano del conseguimento del bene della vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8722; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nasce in relazione alla domanda con cui le parti hanno chiesto di ordinare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia \u0026#8211; al fine di impedire in futuro la ripetizione delle discriminazioni accertate \u0026#8211; la rimozione dell\u0026#8217;art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 066 del 2020. \u0026#200; in relazione a tale domanda, sulla quale deve ancora pronunciarsi, che il Tribunale di Udine solleva le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale: volendo avvalersi del potere di rimuovere il fattore genetico della discriminazione, nel caso di specie individuato non solo nelle richiamate norme regolamentari, ma anche \u0026#8211; e prima ancora \u0026#8211; nella norma legislativa, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ecorrettamente censura l\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, che il citato art. 9, commi 3 e 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 066 del 2020 sostanzialmente riproduce, in quanto la dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale consentir\u0026#224; che sia emesso \u0026#171;un ordine di modifica del Regolamento che eviti anche \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e un contenzioso ormai nutrito\u0026#187; nel distretto giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl primato del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, fatto immediatamente valere allorch\u0026#233; \u0026#232; stata accertata la discriminazione, viene dunque ad aggiungersi, come gi\u0026#224; si \u0026#232; rilevato, uno strumento rimediale interno volto a impedire il rinnovarsi di detta discriminazione. Le peculiari caratteristiche del giudizio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 consentono, cos\u0026#236;, la convivenza tra il meccanismo della non applicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e lo strumento del controllo accentrato di legittimit\u0026#224; costituzionale, in relazione a parametri interni o sovranazionali, sulla medesima normativa interna, che ne consente l\u0026#8217;eliminazione dall\u0026#8217;ordinamento con effetti \u003cem\u003eerga\u003c/em\u003e \u003cem\u003eomnes\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(sentenza n. 63 del 2019), in attuazione \u0026#171;del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalit\u0026#224; delle leggi a fondamento dell\u0026#8217;architettura costituzionale (art. 134 Cost.)\u0026#187; (sentenza n. 269 del 2017): ci\u0026#242; a dimostrazione, una volta di pi\u0026#249;, di come il controllo di compatibilit\u0026#224; con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale non siano in contrapposizione tra loro, ma costituiscano \u0026#171;un concorso di rimedi giurisdizionali, [il quale] arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2019). E ci\u0026#242; in un contesto \u0026#171;che vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea nell\u0026#8217;ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze\u0026#187; (sentenza n. 149 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dichiarazione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della normativa interna, del resto, offre un \u003cem\u003esurplus \u003c/em\u003edi garanzia al primato del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all\u0026#8217;obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione \u0026#8211; sicch\u0026#233; ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione \u0026#8211; pu\u0026#242; altres\u0026#236; verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilit\u0026#224; o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando ovviamente gli altri rimedi che l\u0026#8217;ordinamento conosce per l\u0026#8217;uniforme applicazione del diritto quando ci\u0026#242; accada, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale offre la possibilit\u0026#224;, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall\u0026#8217;ordinamento, con l\u0026#8217;efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8722; Va da s\u0026#233; che, prima di dare attuazione al diritto dell\u0026#8217;Unione europea, il giudice ordinario deve adeguatamente interrogarsi sul significato normativo del diritto UE e sulla compatibilit\u0026#224; con il medesimo del diritto interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio del primato del diritto dell\u0026#8217;Unione discende dal principio dell\u0026#8217;eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati (art. 4 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea), che esclude la possibilit\u0026#224; di fare prevalere, contro l\u0026#8217;ordine giuridico dell\u0026#8217;Unione, una misura unilaterale di uno Stato membro (Corte di giustizia, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430/21, RS). L\u0026#8217;obbligo di dare applicazione al diritto dell\u0026#8217;Unione, quando ne ricorrono i presupposti, implica che esso sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa corretta applicazione e l\u0026#8217;interpretazione uniforme del diritto UE sono garantiti dalla Corte di giustizia, cui i giudici nazionali possono rivolgersi attraverso il rinvio pregiudiziale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 267 TFUE, cos\u0026#236; cooperando direttamente con la funzione affidata dai Trattati alla Corte (Corte di giustizia, parere 1/09 dell\u0026#8217;8 marzo 2011, recante \u0026#171;Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti\u0026#187;). \u0026#200; nell\u0026#8217;ambito di questo confronto che la Corte di giustizia instaura con i giudici nazionali, in quanto incaricati dell\u0026#8217;applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione, che essa fornisce l\u0026#8217;interpretazione di tale diritto, allorch\u0026#233; la sua applicazione sia necessaria per dirimere la controversia sottoposta al loro esame (Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2015, in causa C-160/14, Ferreira da Silva e Brito e altri; sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A.S. e M. B.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 TFUE, che costituisce un obbligo in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, viene tuttavia meno, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, non solo quando la questione non sia rilevante o quando la disposizione di diritto dell\u0026#8217;Unione di cui trattasi sia stata gi\u0026#224; oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma anche in tutti i casi in cui la corretta interpretazione del diritto dell\u0026#8217;Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (Corte di giustizia, sentenze 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, Consorzio Italian Management e altri; 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, Cilfit e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; Tutto ci\u0026#242; premesso, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata sull\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Udine, come si \u0026#232; in precedenza rilevato (punto 5.8.1.), ritiene la disposizione censurata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce che l\u0026#8217;ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u0026#8211; documentazione richiesta per dimostrare l\u0026#8217;impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale \u0026#8211; debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8722; Questa Corte, in relazione a norma analoga a quella oggetto dell\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, ha gi\u0026#224; avuto modo di osservare che un siffatto onere documentale \u0026#171;risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosit\u0026#224; del requisito che mira a dimostrare\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando, come nel caso di specie, obiettivo del legislatore regionale \u0026#232; riconoscere \u0026#171;il valore primario del diritto all\u0026#8217;abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualit\u0026#224; della vita\u0026#187; (art. 1, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016) e a tal fine sostiene \u0026#171;l\u0026#8217;accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in propriet\u0026#224; come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione\u0026#187; (art. 1, comma 2, della medesima legge regionale), \u0026#171;il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o di provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante. Non lo \u0026#232; sotto il profilo dell\u0026#8217;indicazione del bisogno, giacch\u0026#233;, intesa l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;alloggio adeguato\u0026#8221; come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, \u0026#232; evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l\u0026#8217;effettivo bisogno di un alloggio in Italia\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021). Non \u0026#232;, inoltre, neppure un indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, peraltro gi\u0026#224; considerata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge regionale n. 1 del 2016, dal necessario \u0026#171;possesso di determinati indicatori della situazione economica\u0026#187; di cui al d.P.C.m. n. 159 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima occasione, si \u0026#232; altres\u0026#236; rilevato che una norma del genere \u0026#232; anche discriminatoria \u0026#171;solo che si consideri il fatto che le asserite difficolt\u0026#224; di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021). Essa, pertanto, pone in essere \u0026#171;un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli \u0026#8220;ostacoli di ordine pratico e burocratico\u0026#8221; che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019)\u0026#187; (ancora sentenza n. 9 del 2021; in termini analoghi, in riferimento ad altro onere documentale, sentenza n. 157 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8722; L\u0026#8217;onere documentale di cui alla disposizione censurata \u0026#232;, d\u0026#8217;altra parte, manifestamente in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 11, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE, nell\u0026#8217;ambito della cui attuazione \u0026#171;gli Stati membri devono rispettare i diritti e osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati dall\u0026#8217;articolo 34 di quest\u0026#8217;ultima. Conformemente a quest\u0026#8217;ultimo articolo, l\u0026#8217;Unione riconosce e rispetta il diritto all\u0026#8217;assistenza sociale e all\u0026#8217;assistenza abitativa destinate a garantire un\u0026#8217;esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti\u0026#187; (Corte di giustizia, sentenza 10 giugno 2021, in causa C-94/20, Land Ober\u0026#246;sterreich).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale direttiva l\u0026#8217;Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 3 del 2007, senza avvalersi della possibilit\u0026#224;, prevista dall\u0026#8217;art. 11, paragrafo 4, della direttiva indicata, di limitare la parit\u0026#224; di trattamento alle prestazioni essenziali: deroga, questa, cui pu\u0026#242; ricorrersi, secondo la Corte di giustizia, unicamente quando lo Stato membro esprima chiaramente la relativa intenzione (Corte di giustizia, sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj). L\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), di tale decreto ha sostituito l\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che detta la disciplina concernente il \u0026#171;Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo\u0026#187;. Il comma 12 di detto art. 9 prevede, in particolare, che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu\u0026#242; \u0026#171;\u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all\u0026#8217;accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l\u0026#8217;accesso alla procedura per l\u0026#8217;ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l\u0026#8217;effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel prevedere, tra le altre azioni attuative del programma di politiche abitative, quella di sostegno alle locazioni (art. 19), offre una prestazione essenziale ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109/CE, in quanto essa \u0026#232; \u0026#171;destinata a consentire a persone che non dispongono di risorse sufficienti di far fronte alle proprie esigenze abitative, in modo da garantire loro un\u0026#8217;esistenza dignitosa\u0026#187; (Corte di giustizia UE, in causa C-94/20). Non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, allora, che si tratti di prestazione che deve essere assicurata ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo \u0026#171;consentendo loro di alloggiare adeguatamente, senza impegnare nella casa una parte eccessiva dei loro redditi, a scapito, eventualmente, del soddisfacimento di altre necessit\u0026#224; elementari\u0026#187; (ancora Corte di giustizia UE, in causa C-94/20). La disposizione censurata, ponendo in capo ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo soggiorno oneri documentali diversi rispetto a quelli previsti per cittadini italiani e UE, impedisce allora a tali soggetti di \u0026#171;ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2022), come imposto invece dall\u0026#8217;art. 11 della direttiva 2003/109/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8722; In ragione di quanto detto, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u0026#8211; documentazione richiesta per dimostrare l\u0026#8217;impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale \u0026#8211; debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l\u0026#8217;ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u0026#8211; documentazione richiesta per dimostrare l\u0026#8217;impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale \u0026#8211; debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell\u0026#8217;Unione europea;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell\u0026#8217;art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante \u0026#171;Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u0026#8217;acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u0026#8217;articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u0026#187; (punto 2 del dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza 31 gennaio-1\u0026#176; febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sull\u0026#8217;art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; n\u0026#233;, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l\u0026#8217;apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003eannulla\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;effetto l\u0026#8217;ordinanza 31 gennaio-1\u0026#176; febbraio 2023 del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 21 novembre 2023\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eVisti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto l\u0027ordinanza adottata dal Tribunale ordinario di Udine, sezione lavoro, del 31 gennaio-1\u0026#176; febbraio 2023, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003er\u003c/em\u003e\u003cem\u003eilevato\u003c/em\u003e l\u0027intervento spiegato in giudizio dell\u0027Associazione per gli studi giuridici sull\u0027immigrazione (ASGI) aps.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eConsiderato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0027intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022 nonch\u0026#233; relativa ordinanza allegata);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non pu\u0026#242; tuttavia escludersi la possibilit\u0026#224; che l\u0027oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0027esito del conflitto (da ultimo, sentenza n. 184 del 2022);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, nel caso di specie, ASGI riveste la qualit\u0026#224; di parte del giudizio definito con l\u0027ordinanza del Tribunale ordinario di Udine oggetto del presente conflitto di attribuzione;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il giudizio in esame verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale di Udine del potere di ordinare, alla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la rimozione di una norma del regolamento regionale n. 0144/2016, recante \u0026#171;Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u0027acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u0027articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u0026#187;;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale potere, nel giudizio \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0027articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), definito con l\u0027ordinanza impugnata, \u0026#232; stato esercitato dal Tribunale di Udine anche su domanda di ASGI;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, il presente giudizio \u0026#232; suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ASGI, la cui domanda \u0026#232; stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l\u0027intervento di ASGI, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara ammissibile l\u0027intervento dell\u0027Associazione per gli studi giuridici sull\u0027immigrazione (ASGI) aps nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240213191046.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Ssentenza n. 15 del 2024 EN.pdf","oggetto":"Edilizia residenziale pubblica - Edilizia agevolata - Assegnazione di alloggi - Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. lavoro, 31 gennaio - 1\u0026#176; febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022 - Previsto ordine alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di modificare immediatamente il regolamento di esecuzione della l. reg.le 19 febbraio 2016, n. 1, emanato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., in relazione all\u0027art. 12, c. 3-bis, nella parte in cui \"prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalit\u0026#224; diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l\u0027impossidenza di alloggi in Italia e all\u0027estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l\u0027impossidenza di cui all\u0027art. 9, c. 2, lett. C) dello stesso regolamento\" - Previsto ordine che \"della modifica del regolamento sia data comunicazione alla popolazione, inserendo permanentemente nella home page del sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia un avviso in caratteri rossi che chiarisca che ai fini dell\u0027accesso alla prestazione di cui all\u0027art. 18 della l. reg.le 2016 non sono pi\u0026#249; previsti per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalit\u0026#224; diversi rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l\u0027impossidenza di alloggi in Italia e all\u0027estero\" - Richiesta di condanna della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in relazione ai precedenti ordini, \"al pagamento in favore dei ricorrenti individuali dell\u0027importo di euro 100,00 ciascuno per ogni giorno di ritardo\" nell\u0027esecuzione dei predetti ordini \"con decorrenza dal 30\u0026#176; giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza\".\nEdilizia residenziale pubblica - Locazione - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Contributo per il sostegno del pagamento del canone di locazione - Requisiti minimi per l\u0026#8217;accesso al contributo - Requisito di non essere proprietari neppure della nuda propriet\u0026#224; di altri alloggi, all\u0027interno del territorio nazionale o all\u0027estero - Previsione che, ai fini della verifica del requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45980","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel conflitto di attribuzione tra enti - Generale esclusione - Possibili eccezioni. (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; non può tuttavia escludersi la possibilità che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito del conflitto, tale da far ritenere ammissibile il relativo intervento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 224/2019 - mass. 40890; S. 90/2022 - mass 44697\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45981","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45981","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione, laddove permanga l\u0027interesse a ottenere una decisione sull\u0027appartenenza del potere contestato. (Classif. 111014).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudizio per conflitto di attribuzione tra enti è diretto a definire l’ambito delle sfere di attribuzione dei soggetti confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine, al punto che sussiste comunque – anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato – un interesse all’accertamento, il quale trae origine dall’esigenza di porre fine, secondo quanto disposto dall’art. 38 della legge n. 87 del 1953, ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. Il mero annullamento, con efficacia \u003cem\u003eex tunc\u003c/em\u003e, dell’atto impugnato, pertanto, non è di per sé sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, laddove persista l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull’appartenenza del potere contestato e, dunque, resti inalterato l’oggetto del contendere che permea di sé l’intero ricorso, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 184/2022 - mass. 45030; S. 260/2016 - mass. 39269; S. 183/2017 - mass. 41827\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45982","numero_massima_precedente":"45980","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45982","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Atti giurisdizionali - Condizione - Radicale contestazione della riconducibilità dell\u0027atto alla funzione giurisdizionale - Ratio - Necessità di evitare interferenze da parte di organi della giurisdizione sulla sfera di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette. (Classif. 115005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl conflitto di attribuzione tra enti su atti giurisdizionali è ammissibile quando si palesa non quale mero controllo dell’attività giurisdizionale, ma come garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale, ossia quando si intende negare in radice la riconducibilità dell’atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 137/2023 - mass. 45704; S. 27/1999 - mass. 24439\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45983","numero_massima_precedente":"45981","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45983","titoletto":"Illecito civile - In genere - Atti discriminatori - Tutela prevista da apposita azione - Poteri processuali speciali del giudice - Corrispondente diritto soggettivo assoluto della persona discriminata, dal contenuto atipico e variabile. (Classif. 130001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’azione civile contro la discriminazione, prevista dal d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 44, comma 1) e regolata dall’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, affida al giudice ordinario strumenti processuali speciali per assicurare la parità di trattamento e sanzionare discriminazioni ingiustificate e intollerabili alla luce del principio di eguaglianza, ed è esercitabile per ottenere l’ordine di cessazione non solo di comportamenti o condotte, ma anche (la rimozione) di atti discriminatori pregiudizievoli; ordine che può essere accompagnato, anche nei confronti della PA – pur senza tratteggiare l’attribuzione, ai sensi dell’art. 113, terzo comma, Cost., di un eccezionale potere di annullamento degli atti amministrativi e senza che ciò impedisca al giudice amministrativo, ove venga a conoscere dei medesimi atti, di procedere all’annullamento degli stessi, con l’efficacia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e che gli è propria –, da ogni altro provvedimento che il giudice, a sua discrezione, reputi idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. Tale giudizio finisce per configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come “diritto assoluto” in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa, che ne giustifica un contenuto e un’estensione delle tutele conseguibili atipici e variabili in dipendenza del tipo di condotta lesiva che è stata messa in essere.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45984","numero_massima_precedente":"45982","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","numero":"286","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/09/2011","numero":"150","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45984","titoletto":"Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - In genere -\u{A0}Necessità di assicurare il primato dell\u0027Unione europea rispetto ai diritti nazionali, espressione dell\u0027uguaglianza tra gli Stati membri - Conseguente necessità di interpretazione uniforme - Rapporto tra il controllo di compatibilità con il diritto dell\u0027Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale - Concorso di rimedi giurisdizionali non confliggenti. (Classif. 224001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto UE sono garantiti dalla Corte di giustizia, cui i giudici nazionali possono rivolgersi attraverso il rinvio pregiudiziale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 267 TFUE, così cooperando direttamente con la funzione affidata dai Trattati alla Corte. È nell’ambito di questo confronto instaurato con i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, che la Corte di giustizia fornisce l’interpretazione di tale diritto, allorché la sua applicazione sia necessaria per dirimere la controversia sottoposta al loro esame.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePrima di dare attuazione al diritto dell’Unione europea, il giudice ordinario deve adeguatamente interrogarsi sul significato normativo del diritto UE e sulla compatibilità con il medesimo del diritto interno.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio del primato del diritto dell’Unione discende dal principio dell’eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati (art. 4 TFUE), che esclude la possibilità di fare prevalere, contro l’ordine giuridico dell’Unione, una misura unilaterale di uno Stato membro. L’obbligo di dare applicazione al diritto dell’Unione, quando ne ricorrono i presupposti, implica che esso sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, che costituisce un obbligo in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, viene tuttavia meno non solo quando la questione non sia rilevante o quando la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma anche in tutti i casi in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale non sono in contrapposizione tra loro, ma costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali, il quale arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. E ciò in un contesto che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 269/2017 - mass. 41945\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa primazia del diritto UE, architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell’Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all’applicazione di quest’ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima. Ciò, ovviamente, sempre che non ritenga di sollevare questione di legittimità costituzionale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022; S. 182/2021 - mass. 44098 - mass. 44099; S. 49/2021; S. 269/2017 - mass. 41945; S. 170/1984 - mass. 9754; O. 182/2020 - mass. 43382\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45985","numero_massima_precedente":"45983","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"267","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45985","titoletto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Requisiti - Impossidenza di altri alloggi in Italia o all\u0027estero - Previsione che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE - Irragionevolezza e violazione del principio comunitario di divieto di discriminazione tra il soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l\u0027assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 091002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, par. 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE, l’art. 29, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui stabilisce che l’ivi prevista documentazione attestante l’impossidenza di altri alloggi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell’Unione europea. La disposizione censurata dal tribunale di Udine è discriminatoria perché pone in essere un aggravio procedimentale che si risolve in un ostacolo di ordine pratico e burocratico. Il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o di provenienza, infatti, non appare rilevante né sotto il profilo dell’indicazione del bisogno, né quale indicatore della situazione patrimoniale del richiedente. Tale onere documentale è, d’altra parte, manifestamente in contrasto anche con l’art. 11, par. 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della direttiva 2003/109/CE, cui l’Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 3 del 2007, senza avvalersi della prevista possibilità di limitare la parità di trattamento alle prestazioni essenziali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 9/2021 - mass. 43556\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45986","numero_massima_precedente":"45984","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia","data_legge":"19/02/2016","data_nir":"2016-02-19","numero":"1","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"25/11/2003","numero":"109","articolo":"11","specificazione_articolo":"par. 1, lettera d)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45986","titoletto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Requisiti - Impossidenza di altri alloggi in Italia o all\u0027estero - Previsione, mediante regolamento di esecuzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE -\u{A0}Ordinanza del Tribunale di Udine - Ordine alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di modificare il regolamento indicato - Conseguente sanzione in caso di inadempienza - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia -\u{A0}Violazione del principio di legalità e della supremazia della legge regionale rispetto al regolamento - Non spettanza al Tribunale di Udine di adottare l\u0027ordinanza senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa regionale cui il regolamento indicato dava esecuzione - Annullamento della medesima ordinanza, anche nelle parti sanzionatorie nei confronti della Regione ricorrente. (Classif. 091002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato che non spettava al Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell’art. 12, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del regolamento regionale n. 144 del 2016 (punto 2 del dispositivo dell’ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l’apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza); ed è annullata, per l’effetto, l’ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023 del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo. L’ordinanza impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottata nell’ambito di un’azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità, ordinandole di modificare il regolamento regionale n. 144 del 2016 nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalità diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l’impossidenza di alloggi in Italia e all’estero, così da garantire per gli uni e per gli altri la stessa attestazione, viola gli artt. 97 e 117, sesto comma, Cost. Le norme legislative e regolamentari alla base dell’opposto rifiuto all’erogazione del contributo sono discriminatorie, in quanto non consentono ai cittadini extra UE di avvalersi, per attestare l’impossidenza, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come invece possono fare i cittadini italiani e i cittadini UE. Se, tuttavia, il giudice a quo, ordinando di valutare la domanda dei ricorrenti come se prodotta sulla base dei criteri valevoli per i cittadini comunitari, ha applicato l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE e ha esercitato poteri concessi nell’ambito del giudizio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, nell’ordinare la modifica della norma regolamentare, sostanzialmente riproduttiva di una norma legislativa, ha esorbitato dalla funzione giurisdizionale, con quanto previsto dal principio di legalità e dal principio di supremazia della legge regionale sul regolamento regionale. Infatti, nel caso in cui la discriminazione compiuta dalla PA ha origine nella legge, in quanto è quest’ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l’attività discriminatoria è ascrivibile a essa soltanto in via mediata. In evenienze del genere, il giudice ordinario non può ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla PA di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L’esercizio di un siffatto potere è, dunque, subordinato all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell’atto regolamentare.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45985","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/02/2023","data_nir":"2023-02-01","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44445","autore":"Amalfitano C.","titolo":"La sentenza costituzionale n. 15/2024: istruzioni per i giudici su come assicurare il primato del diritto Ue","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44842","autore":"Barbareschi S.","titolo":"«L’ordinato funzionamento delle fonti interne» e il “concorso” degli strumenti di tutela dei diritti. Considerazioni sulla sentenza n. 15 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44841_2024_15.pdf","nome_file_fisico":"15-2024_Barbareschi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45556","autore":"Cardone A.","titolo":"La supremazia del diritto UE nella tutela antidiscriminatoria tra compressione dell’autonomia regionale e rivisitazioni della «regola Granital»","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1049","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46748","autore":"Chinni D.","titolo":"Preservare la Costituzione italiana nello spazio costituzionale europeo. Il nuovo ruolo della Corte costituzionale nei rapporti tra ordinamenti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44130","autore":"Di Martino C.","titolo":"La tutela degli stranieri contro le discriminazioni nella giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44130_2024_11.pdf","nome_file_fisico":"15-2024_Di Martino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45535","autore":"Fonzi A.","titolo":"Autonomia regionale ed esercizio del potere giurisdizionale: la prospettiva del conflitto intersoggettivo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"183","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45534_2024_15.pdf","nome_file_fisico":"15_2024+altre_Fonzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45567","autore":"Gennusa M. 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Commento a Corte cost., sentenze n. 53 del 2024 e n. 67 del 2024","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45095_2024_15.pdf","nome_file_fisico":"53 e 67_2024+altre_Greco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45063","autore":"Guariso A.","titolo":"Sanzioni e rimedi nel diritto antidiscriminatorio: rimozione, risarcimento, dissuasione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"354","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45242","autore":"Guella","titolo":"L’obbligo di previo giudizio incidentale nel processo antidiscriminatorio su regolamento (riproduttivo di legge regionale)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3-4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"707","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44513","autore":"Lehner E.","titolo":"Tagliare l\u0027albero per raccoglierne i frutti: separazione dei poteri e diritti nella sent. n. 15 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46066","autore":"Marino D.","titolo":"Il «tono costituzionale» del principio di parità di trattamento tra uomo e donna in ambito lavorativo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"174","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45353","autore":"Pisano A.","titolo":"La sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2024, n. 15: la tutela rinforzata dei diritti fondamentali attraverso lo schema del giudizio antidiscriminatorio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45352_2024_15.pdf","nome_file_fisico":"15-2024+altre_Pisano.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45045","autore":"Pitruzzella G.","titolo":"La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel «dialogo» tra Corte di giustizia e Corti costituzionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"795","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45379","autore":"Riveccio E.","titolo":"Produzione giurisprudenziale multilivello delle norme e tutela dei diritti fondamentali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45378_2024_15.pdf","nome_file_fisico":"15-2024+181-2024_Riveccio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45604","autore":"Rossi L. 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