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B. e altri, con ordinanza del 12 settembre 2024, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 7 aprile 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 settembre 2024, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), \u0026#171;nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto non sono utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente, chiamato a giudicare in composizione collegiale all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza del 12 settembre 2024, riferisce preliminarmente che i difensori e il pubblico ministero \u0026#171;hanno prestato il consenso all\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224;\u0026#187;, ai fini della decisione, delle dichiarazioni gi\u0026#224; rese da due testimoni nel corso della precedente udienza del 19 gennaio 2023, in occasione della quale il Tribunale aveva una diversa composizione collegiale e, in particolare, risultava \u0026#171;composto da due magistrati togati e un magistrato onorario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erileva che, a norma dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, il giudice onorario di pace non pu\u0026#242; essere destinato a comporre i collegi del tribunale qualora si proceda per i reati indicati dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del codice di procedura penale. Tale divieto, secondo \u0026#171;orientamento consolidato\u0026#187; della Corte di cassazione (vengono citate, in particolare, le sentenze della sezione terza penale, 9 gennaio-4 marzo 2024 n. 9199 e 6 luglio-26 settembre 2023, n. 39119), determinerebbe una \u0026#171;limitazione alla capacit\u0026#224; del giudice\u0026#187;, la cui violazione costituirebbe \u0026#171;causa di nullit\u0026#224; assoluta ai sensi dell\u0026#8217;art. 179 cod. proc. pen., in relazione all\u0026#8217;art. 178 comma 1, lett. A) cod. proc. pen. [nullit\u0026#224;] insanabile e rilevabile d\u0026#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento\u0026#187;. \u0026#200; anche richiamato un orientamento della Corte d\u0026#8217;appello di Catania, secondo il quale la patologia che ne deriva andrebbe collocata \u0026#171;nella categoria dell\u0026#8217;inesistenza dell\u0026#8217;atto\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza della sezione terza penale 5-8 luglio 2023, n. 3748).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il rimettente che il processo della cui cognizione \u0026#232; investito ha ad oggetto uno dei reati indicati dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen.: di conseguenza, il collegio dinanzi al quale sono state rese e verbalizzate le dichiarazioni dei due testimoni dovrebbe \u0026#171;considerarsi affetto da nullit\u0026#224; insanabile\u0026#187;: da ci\u0026#242; deriverebbe la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erichiama la disciplina della \u0026#171;acquisizione concordata della prova\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 493, comma 3, cod. proc. pen., che configurerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;eccezione al principio della formazione dialogica della prova\u0026#187;, potendo le parti, attraverso tale istituto, per ragioni di economia processuale, \u0026#171;disporre l\u0026#8217;ingresso nel fascicolo del dibattimento di verbali formati di fronte al pubblico ministero (art. 362 c.p.p.), al difensore (art. 391 bis c.p.p.) o dinanzi ad ufficiali di p.g. (art. 351 c.p.p.) ovvero di documenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, invece, alla luce della richiamata interpretazione della Corte di cassazione, pur a fronte del consenso delle parti, non sarebbe possibile l\u0026#8217;utilizzazione dei verbali di esame dei testimoni, \u0026#171;acquisiti di fronte ad un collegio formato da tre giudici, di cui due togati ed uno onorario, nonch\u0026#233; alla presenza del pubblico ministero e del difensore dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di quanto rappresentato, ritiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che non siano manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017. Si apprezzerebbe, anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., che sancisce \u0026#171;il principio di uguaglianza\u0026#187; e che \u0026#171;non pu\u0026#242; consentire un trattamento deteriore ad una situazione che presenta maggiori garanzie per l\u0026#8217;imputato\u0026#187;. Infatti \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; mentre l\u0026#8217;acquisizione concordata della prova avviene pacificamente, come chiarito, \u0026#171;per atti formati senza contraddittorio, dinanzi a soggetti che non sono n\u0026#233; terzi n\u0026#233; imparziali (difensore, pubblico ministero, ufficiali di p.g.)\u0026#187;, i verbali delle testimonianze, assunti alle \u0026#171;precedenti udienze\u0026#187;, si sono formati \u0026#171;dinanzi ad un giudice terzo e imparziale\u0026#187;, capace, peraltro, di giudicare in tutte le materie diverse da quelle indicate dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., e nel contraddittorio delle parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, del resto, \u0026#171;irragionevole\u0026#187; che al verbale contenente la \u0026#171;testimonianza \u0026#8220;processuale\u0026#8221;\u0026#187;, proprio perch\u0026#233; \u0026#171;correttamente\u0026#187; formato dinnanzi ad un organo \u0026#171;certamente non \u0026#8220;minore\u0026#8221; rispetto a quelli dinanzi ai quali si formano i verbali c.d. \u0026#8220;extraprocessuali\u0026#8221;\u0026#187; venga riconosciuto \u0026#171;meno valore\u0026#187;. Pertanto, la pur affermata incapacit\u0026#224; \u0026#171;a giudicare\u0026#187; del collegio non potrebbe tradursi in nullit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto, non potendosi considerare quel collegio addirittura come \u0026#171;meno legittimo o meno garantito rispetto ad uno studio di un difensore, ad una caserma dei carabinieri o a un ufficio della Procura della Repubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo sarebbe violato l\u0026#8217;art. 111 Cost. con riferimento alle previsioni del secondo comma, che \u0026#171;disciplina il giusto processo\u0026#187;, e del quinto comma, che affida alla legge la regolazione dei casi in cui la formazione della prova \u0026#171;non ha luogo in contraddittorio per consenso dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;. Impedire l\u0026#8217;utilizzo di un atto, pur formatosi nel contraddittorio delle parti, \u0026#171;facendo leva sull\u0026#8217;incapacit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo giudicante\u0026#187;, determinerebbe \u0026#171;un vulnus al principio del contraddittorio, nonch\u0026#233; a quello della ragionevole durata del processo\u0026#187;: la disposizione censurata, infatti, richiede la rinnovazione di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale gi\u0026#224; espletata, con i conseguenti rischi di \u0026#171;vittimizzazione secondaria della vittima del reato\u0026#187;, senza che venga considerato l\u0026#8217;istituto, pur \u0026#171;di rilievo costituzionale\u0026#187;, del consenso dell\u0026#8217;imputato all\u0026#8217;utilizzazione dei verbali. Ne conseguirebbe, in sostanza, il travolgimento di \u0026#171;tutta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dal c.d. collegio misto\u0026#187;, con evidenti conseguenze sulla ragionevole durata dei processi (\u0026#171;dovendosi citare nuovamente testimoni gi\u0026#224; sentiti e rinnovare in taluni casi l\u0026#8217;intera istruttoria dibattimentale gi\u0026#224; svolta\u0026#187;) e con sacrificio dell\u0026#8217;interesse alla \u0026#171;genuinit\u0026#224; della prova\u0026#187;, in quanto il testimone dovrebbe essere sentito ripetutamente nel corso del processo, senza che peraltro le sue prime dichiarazioni, che \u0026#171;essendo spesso molto pi\u0026#249; vicine nel tempo ai fatti, sono certamente le pi\u0026#249; attendibili\u0026#187;, possano essere utilizzate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il Tribunale di Catania osserva che l\u0026#8217;assoluta inutilizzabilit\u0026#224; dei verbali di assunzione della prova dinanzi a un collegio \u0026#8220;misto\u0026#8221; finirebbe per ridurre tali atti \u0026#171;ad un grado inferiore ai \u0026#8220;documenti\u0026#8221;, certamente sempre acquisibili dal tribunale\u0026#187;. Al contrario, si sottolinea, tali atti \u0026#171;esist[ono] nella realt\u0026#224; fenomenica\u0026#187; e non potrebbero essere considerati, \u0026#171;con una finzione giuridica\u0026#187;, come inesistenti, ma dovrebbero almeno ritenersi quali atti liberamente valutabili dal tribunale ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Catania, quarta sezione penale, nel corso di un processo per uno dei reati indicati dall\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto\u0026#187; per tale dovendosi intendere, secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, quello composto da almeno un giudice onorario di pace, in violazione del divieto stabilito nella medesima disposizione \u0026#171;non sono utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente premette che, secondo l\u0026#8217;orientamento consolidato della Corte di cassazione, la violazione del divieto, contenuto nella disposizione censurata, di destinare il giudice onorario di pace a comporre i collegi del Tribunale qualora si proceda per i reati indicati nell\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen. \u0026#232; causa di nullit\u0026#224; assoluta ai sensi dell\u0026#8217;art. 179 cod. proc. pen., in relazione all\u0026#8217;art. 178 comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen., nullit\u0026#224; insanabile e rilevabile d\u0026#8217;ufficio in ogni stato e grado del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama quindi la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 493, comma 3, cod. proc. pen., che consente alle parti del processo penale di concordare l\u0026#8217;acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonch\u0026#233; della documentazione relativa all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di investigazione difensiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, il rimettente ritiene che l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; dei verbali di assunzione delle prove (nella specie, di due testimonianze), derivante dalla nullit\u0026#224; da cui sono affetti, come si \u0026#232; visto, gli atti compiuti dinanzi a un collegio, come nel caso di specie, illegittimamente formato in quanto composto da due magistrati togati e uno onorario, ridondi in violazione degli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, infatti, verrebbe irragionevolmente penalizzata una situazione, quale quella che si \u0026#232; venuta a determinare nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui l\u0026#8217;esame dei testimoni \u0026#232; comunque avvenuto nel processo dinnanzi a un \u0026#171;giudice terzo e imparziale\u0026#187;, con successivo accordo delle parti ai fini dell\u0026#8217;utilizzo dei relativi verbali. Per ci\u0026#242; solo, tale situazione si presenterebbe \u0026#171;maggiormente garantita\u0026#187;, per l\u0026#8217;imputato, rispetto alle ipotesi in cui la prova venga assunta, al di fuori del processo, dal difensore, dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, la conseguente necessit\u0026#224; di rinnovare, dinanzi ad un collegio correttamente formato, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; preordinata all\u0026#8217;acquisizione delle prove comporterebbe la violazione dei principi della ragionevole durata del processo e del contraddittorio, oltre a porsi in conflitto con l\u0026#8217;esigenza della \u0026#171;genuinit\u0026#224; della prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre preliminarmente precisare che la formula (poc\u0026#8217;anzi riportata) utilizzata dal rimettente per delineare il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e additivo chiesto a questa Corte \u0026#232; affetta da un evidente errore materiale, il quale, comunque, non ne ostacola la comprensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante, infatti, la ripetizione dell\u0026#8217;avverbio \u0026#171;non\u0026#187; che si rinviene in tale formula \u0026#171;nella parte in cui non prevede che i verbali di prova [\u0026#8230;] non sono utilizzabili\u0026#187;, il generale impianto argomentativo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione rimane, con chiarezza, percepibile: si mira a ottenere una pronuncia di accoglimento di questa Corte che consenta l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; dei verbali di prova, pur se acquisiti dinnanzi al collegio formato in violazione del divieto di cui all\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, allorch\u0026#233; le parti abbiano manifestato il proprio consenso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; chiarito il senso dell\u0026#8217;addizione richiesta, \u0026#232; opportuno un preliminare inquadramento delle questioni sollevate, al fine di calarle nel panorama normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con la sentenza n. 41 del 2021, ha avuto gi\u0026#224; occasione di esaminare le previsioni dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, che fissano le condizioni affinch\u0026#233; i giudici onorari di pace, inseriti nell\u0026#8217;ufficio per il processo, possano essere eccezionalmente destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale. Si tratta \u0026#8211; come messo in luce nel richiamato precedente \u0026#8211; di ipotesi residuali, ammesse solo per situazioni straordinarie e contingenti, allorquando, per la particolare situazione di sofferenza della sede giudiziaria, non \u0026#232; possibile adottare misure organizzative diverse. A tali ipotesi, il richiamato art. 12 affianca la previsione di alcune ipotesi di tassativa esclusione, disponendo che il giudice onorario di pace non pu\u0026#242; essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e quelli delle sezioni specializzate e, quanto alla competenza nella materia penale, non pu\u0026#242; comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero \u0026#8211; fattispecie che viene in rilievo per le odierne questioni \u0026#8211; qualora si proceda per i reati indicati nell\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte di cassazione, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del divieto in esame \u0026#171;risponde alla chiara finalit\u0026#224; di precludere a collegi non composti da giudici esclusivamente togati decisioni in ordine [a] questioni di particolare delicatezza quali sono i provvedimenti in materia di libert\u0026#224; personale o di presiedere procedimenti richiedenti peculiari competenze tecniche quali si configurano quelli indicati dall\u0026#8217;art. 407 secondo comma cod. proc. pen.\u0026#187; (cos\u0026#236; Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 1\u0026#176; ottobre-11 novembre 2024, n. 41236).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa pertanto ribadito che, con l\u0026#8217;introduzione del divieto in esame, l\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 ha \u0026#8220;corroborato\u0026#8221; la lettura gi\u0026#224; offerta da questa Corte alle previsioni dell\u0026#8217;art. 106, secondo comma, Cost., a norma del quale la nomina di magistrati onorari \u0026#232; ammessa per le sole \u0026#171;funzioni attribuite a giudici singoli\u0026#187; (in tal senso, sentenza n. 41 del 2021, punto 19 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Solo in via del tutto eccezionale, infatti, i magistrati onorari possono essere assegnati ai collegi del tribunale, proprio perch\u0026#233; la richiamata previsione costituzionale impone \u0026#171;un perimetro invalicabile della magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, il quale, unicamente a determinate condizioni e in via di supplenza, pu\u0026#242; anche partecipare allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, sentenza n. 41 del 2021, e \u003cem\u003eivi\u003c/em\u003e altri precedenti richiamati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, a livello costituzionale, il travalicamento di tale perimetro comporta la violazione dell\u0026#8217;art. 106, secondo comma, Cost. (come affermato dalla richiamata sentenza n. 41 del 2021), sul piano della disciplina processuale esso si traduce nel venir meno della legittimazione dell\u0026#8217;organo giudicante. Nel processo penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 178, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 179 cod. proc. pen., gli atti compiuti dinanzi al collegio formato \u003cem\u003econtra \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esono affetti da nullit\u0026#224; insanabile. Come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, si tratta di un vizio che travolge l\u0026#8217;intero giudizio, anche quando, in ipotesi, esso si riferisca a reati connessi, pur se estranei all\u0026#8217;elenco dell\u0026#8217;art. 407, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 7 novembre-10 dicembre 2024, n. 45242).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel richiamare l\u0026#8217;istituto della prova concordata \u0026#8211; che discende dalle previsioni dell\u0026#8217;art. 111, quinto comma, Cost. e la cui applicazione \u0026#232; dalla legge limitata alla possibilit\u0026#224; di acquisire, al fascicolo per il dibattimento, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e i documenti relativi all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di investigazione difensiva, formati senza l\u0026#8217;ausilio del contraddittorio (artt. 431, comma 2, e 493, comma 3, cod. proc. pen.) \u0026#8211; il rimettente mira a censurare, nella sostanza, l\u0026#8217;effetto invalidante (\u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di nullit\u0026#224;) che, secondo la ricostruzione normativa gi\u0026#224; esaminata, deriva dalla violazione del divieto ex art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, insieme al conseguente regime di inutilizzabilit\u0026#224; delle prove formate dinanzi al collegio illegittimamente formato. Sul punto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma, infatti, che \u0026#171;[l]a ritenuta incapacit\u0026#224; del collegio giudicante formato con la partecipazione ad alcune udienze di un giudice onorario non pu\u0026#242; tradursi in una nullit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto formatosi dinanzi ad esso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, il testo dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, unica disposizione che viene selezionata ai fini della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, contiene solo il divieto di composizione dei collegi da parte del giudice onorario, senza riferirsi n\u0026#233; all\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto della prova concordata (cui esso neanche minimamente accenna), n\u0026#233; alle conseguenze invalidanti discendenti dalla violazione del divieto, che propriamente costituiscono i bersagli del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che sono \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e stabiliti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn coerenza con il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e lamentato, le censure avrebbero quindi dovuto investire, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, le norme generali che, nel codice di procedura penale, riconnettono la violazione del divieto in esame al venir meno della capacit\u0026#224; del giudice (art. 33) e ne fanno discendere la sanzione processuale della nullit\u0026#224; insanabile (artt. 178 e 179). Le considerazioni spese dal rimettente, pertanto, incorrono in una evidente \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e, \u0026#171;che si verifica quando \u0026#8220;sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#8221; (sentenza n. 107 del 2021)\u0026#187; (cos\u0026#236;, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 48 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella doverosa considerazione di questi profili, inoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; alla luce del descritto quadro normativo, arricchito dalla giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; avrebbe dovuto altres\u0026#236; constatare l\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; della previsione che ammette la partecipazione dei magistrati onorari ai collegi giudicanti del tribunale e interrogarsi sull\u0026#8217;effettiva idoneit\u0026#224; del collegio formato in violazione dell\u0026#8217;art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 a rendere il giudizio e a essere considerato titolare della funzione giurisdizionale (alla luce della nozione di capacit\u0026#224; del giudice, fatta propria anche da questa Corte: sentenza n. 419 del 1998). Ci\u0026#242; anche nella considerazione del fondamento costituzionale del regime di nullit\u0026#224; insanabile che assurge [a] presidio del perimetro invalicabile della magistratura onoraria, secondo i dettami dell\u0026#8217;art. 106, secondo comma, Cost. (ancora, sentenza n. 41 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per quanto sopra esposto, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento giudiziario - Riforma organica della magistratura onoraria - Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali - Esclusioni - Divieto per il giudice onorario di pace di comporre i collegi qualora si proceda per i reati indicati nell\u0027art. 407, c. 2, lett. a), codice di procedura penale - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; secondo cui la violazione del divieto integra una limitazione alla capacit\u0026#224; del giudice ex art. 33 codice di procedura penale, la cui violazione \u0026#232; causa di nullit\u0026#224; assoluta ai sensi dell\u0026#8217;art. 179 codice di procedura penale, in relazione all\u0027art. 178, c. 1, lett. a), del medesimo codice - Conseguente inutilizzabilit\u0026#224; dei verbali di assunzione della prova dinanzi al collegio composto da due giudici togati e da un giudice onorario (collegio cosiddetto misto) - Preclusione dell\u0026#8217;acquisizione concordata della prova.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46772","titoletto":"Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Possibilità di partecipare a funzioni collegiali - Limiti - Conseguenze - Nullità degli atti e invalidazione dell\u0027intero giudizio svolto in violazione dei limiti indicati (nel caso di specie: inammissibilità, per aberratio ictus, delle questioni di legittimità costituzionale vertenti sulla disposizione che non prevede l\u0027inutilizzabilità dei verbali di assunzione della prova, anche quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento, nei processi in cui i giudici di pace abbiano fatto parte dei collegi chiamati a giudicare i reati di cui all\u0027art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen). (Classif. 165003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’art. 106\u003cstrong\u003e, \u003c/strong\u003esecondo comma, Cost. delinea un perimetro invalicabile per la magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, che solo a determinate condizioni e in via di supplenza può partecipare anche allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale. Ne discende che la nomina di magistrati onorari è ammessa per le sole funzioni attribuite ai giudici singoli, mentre la loro assegnazione ai collegi può essere disposta solo in via del tutto eccezionale. Il travalicamento di tali limiti, sul piano della disciplina processuale, causa il venir meno della legittimazione dell’organo giudicante e, nel processo penale, si traduce nel vizio di nullità insanabile degli atti compiuti dinanzi al collegio formato \u003cem\u003econtra legem\u003c/em\u003e, secondo un regime di invalidità che è posto a presidio dell’invalicabile suddetto perimetro e che comporta il travolgimento dell’intero giudizio. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 41/2021 - mass. 43661\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per \u003cem\u003eaberratio ictus\u003c/em\u003e, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania, quarta sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, Cost., dell’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto \u003cstrong\u003esiano\u003c/strong\u003e utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento. La disposizione censurata contiene solo il divieto di composizione dei collegi da parte del giudice onorario, senza riferirsi né all’ambito di applicazione dell’istituto della prova concordata, né alle conseguenze invalidanti discendenti dalla violazione del divieto, che costituiscono i bersagli del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che sono \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e stabiliti. Ne consegue una evidente \u003cem\u003eaberratio ictus\u003c/em\u003e, in quanto le censure, in coerenza con il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e lamentato, avrebbero dovuto investire, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, le norme di procedura che riconnettono la violazione del divieto anzidetto al venir meno della capacità del giudice e ne fanno discendere la sanzione processuale della nullità insanabile. Nella doverosa considerazione di questi profili, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto altresì constatare l’eccezionalità della previsione che ammette la partecipazione dei magistrati onorari ai collegi giudicanti del tribunale e interrogarsi sull’effettiva idoneità del collegio formato in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 a rendere il giudizio e a essere considerato titolare della funzione giurisdizionale). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; S. 107/2021 - mass. 43922;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 419/1998 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e24327\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/07/2017","data_nir":"2017-07-13","numero":"116","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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