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Modificazioni di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 luglio 2022, depositato in cancelleria il 27 luglio 2022, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 marzo 2023 il giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato della Stato Lorenzo D\u0026#8217;Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 27 luglio 2022 e iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), \u0026#171;in quanto tale disposizione eccede\u0026#187; dalla competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, \u0026#171;determinando una indebita ingerenza nella materia \u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;\u0026#187; e ponendosi altres\u0026#236; in contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Afferma il ricorrente che la legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 ha introdotto una deroga alla normativa in materia di iscrizione all\u0026#8217;albo regionale dei segretari degli enti locali, disciplinata dalla legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 di tale legge stabilisce che all\u0026#8217;albo regionale sono iscritti i soggetti selezionati con concorso pubblico (comma 5) e i soggetti di cui al comma 6, ossia: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l\u0026#8217;accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all\u0026#8217;albo di cui all\u0026#8217;art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell\u0026#8217;articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127); d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti per almeno un triennio all\u0026#8217;albo regionale, ai sensi del comma 5, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 7 del medesimo articolo prevede che i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione \u0026#171;professionalizzante\u0026#187; e al superamento del relativo esame finale, mentre il successivo comma 8 prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione \u0026#171;sulle peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento regionale\u0026#187; e al superamento del relativo esame finale (con esclusione dei soggetti gi\u0026#224; risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge. reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 \u0026#8211; prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; dispone che, \u0026#171;[i]n considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all\u0026#8217;Albo regionale dei segretari e nelle more dell\u0026#8217;espletamento di una nuova procedura concorsuale per l\u0026#8217;accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all\u0026#8217;Albo, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta), i soggetti ivi elencati\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale disposizione non implicherebbe \u0026#171;in s\u0026#233;\u0026#187; alcuna novit\u0026#224;, \u0026#171;dal momento che la possibilit\u0026#224; di iscrizione \u0026#8220;straordinaria\u0026#8221;, nelle more dell\u0026#8217;espletamento della nuova procedura concorsuale, per la durata di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge n. 6/2022, e` conforme a quella riconosciuta in via \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; ai soggetti di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 6, cit.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento \u0026#171;derogatorio\u0026#187;, invece, starebbe nel comma 3 dell\u0026#8217;art. 4, il quale, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;iscrizione \u0026#8220;straordinaria\u0026#8221; ivi regolata\u0026#187;, esonererebbe \u0026#171;i soggetti in questione dall\u0026#8217;obbligo di svolgimento dei corsi di formazione e dal superamento dei relativi esami finali\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che l\u0026#8217;impugnato art. 4, comma 3, della legge. reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 realizzi \u0026#171;una indebita ingerenza\u0026#187; nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile riservata alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato, \u0026#171;oltre che una violazione dei principi di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, di eguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;accesso ai pubblichi impieghi (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeduce il ricorrente che, poich\u0026#233; le funzioni di segretario rivestono una particolare rilevanza ai fini dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e del buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa degli enti locali, il legislatore statale ha previsto una rigorosa procedura di selezione di soggetti adeguatamente qualificati per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo nazionale di cui al d.P.R. n. 465 del 1997. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 13 del d.P.R. citato prevede che l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo nazionale sia subordinata all\u0026#8217;espletamento di una procedura concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali (commi 4 e 5), seguita da un corso-concorso della durata di sei mesi con una verifica intermedia (comma 6) e da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o pi\u0026#249; comuni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina statale sarebbe espressione di \u0026#171;principi generali dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, l\u0026#8217;eguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi, il concorso pubblico come strumento necessario per l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal canto suo \u0026#8211; prosegue il ricorrente \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale attribuisce alla competenza primaria della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste la materia dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEbbene, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con tale norma statutaria e con le menzionate norme costituzionali, poich\u0026#233; \u0026#171;dispone l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224;\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, consentendo l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso a tal fine, rispetto ai quali, dunque, non sarebbe \u0026#171;assicurata una procedura volta ad accertare [\u0026#8230;] la qualificazione professionale necessaria all\u0026#8217;esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 pone \u0026#171;come strumento primario di selezione dei soggetti da iscrivere nell\u0026#8217;albo regionale quello della procedura concorsuale pubblica\u0026#187; e indica cinque categorie di soggetti per cui il pubblico concorso non \u0026#232; necessario (art. 1, comma 2, lettere da a ad e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) l\u0026#8217;art. 1, commi 7 e 8, prescrive l\u0026#8217;espletamento di un corso di formazione e il superamento di un esame conclusivo, non essendo sufficiente la sola appartenenza a una delle rispettive categorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer i soggetti di cui alla lettera a), ossia per i dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, poi, andrebbe sottolineata la differenza tra le funzioni dirigenziali e quelle segretariali, come comprovato dall\u0026#8217;assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale che sancisca la possibilit\u0026#224; di iscrizione dei dirigenti statali o degli enti locali all\u0026#8217;albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte, nella sentenza n. 95 del 2021, con riferimento ad alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale, avrebbe sottolineato che il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorch\u0026#233; pubblica, non garantisce il rispetto del principio del pubblico concorso di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., quando la selezione medesima non abbia natura concorsuale e non sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si e` chiamati a svolgere. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer i soggetti di cui alla lettera b), ossia per coloro che sono in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l\u0026#8217;accesso alla qualifica unica dirigenziale, andrebbe sottolineato, invece, che non appartengono al pubblico impiego. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche per tale categoria di soggetti, pertanto, l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di selezione o della formazione prevista dall\u0026#8217;art. 1, comma 7 \u0026#8211; volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali \u0026#8211; sarebbe contrario ai principi costituzionali evocati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera c), ossia agli iscritti all\u0026#8217;albo di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997, e a quelli di cui alla lettera d), ossia ai segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le circostanze eccezionali invocate dal legislatore regionale per non procedere al preventivo accertamento delle specialit\u0026#224; linguistiche, funzionali e ordinamentali regionali, potrebbero tutt\u0026#8217;al pi\u0026#249; giustificare l\u0026#8217;iscrizione diretta nell\u0026#8217;albo regionale con efficacia circoscritta a un periodo limitato, diversamente da quanto previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe altres\u0026#236; considerata la sentenza di questa Corte n. 167 del 2021, che \u0026#8211; dopo avere ricondotto alla materia statutaria dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali la disposizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia allora impugnata che attribuiva transitoriamente \u0026#171;[le] funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell\u0026#8217;interno (sentenza n. 23 del 2019), ai \u0026#8220;dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale\u0026#8221;\u0026#187; \u0026#8211; ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione del principio generale dell\u0026#8217;ordinamento giuridico \u0026#171;per cui l\u0026#8217;attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;impugnato art. 4, comma 3, nel prevedere l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, escluderebbe la fase di accertamento della qualificazione professionale necessaria all\u0026#8217;esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in conflitto con la normativa statale e con i \u0026#171;principi costituzionali di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, di eguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altres\u0026#236; le competenze statutarie\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 5 settembre 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni promosse in ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Dopo avere ricostruito il quadro normativo regionale in termini analoghi a quelli esposti in ricorso, la Regione resistente eccepisce, in primo luogo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in ragione della mancata completa identificazione delle competenze legislative attribuitele dallo statuto speciale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, infatti, avrebbe omesso di confrontarsi con la competenza statutaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, attribuita alla resistente dalla lettera a) dello stesso art. 2 dello statuto speciale, nonch\u0026#233;, \u0026#171;con la disciplina\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione \u0026#171;in forza della clausola di \u0026#8220;maggior favore\u0026#8221;\u0026#187; contenuta nell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata evocazione di tale competenza legislativa, \u0026#171;legata da un rapporto di immediata e diretta pertinenzialit\u0026#224; con l\u0026#8217;oggetto del presente giudizio\u0026#187;, osterebbe alla puntuale delimitazione del thema decidendum, determinando, secondo la giurisprudenza costituzionale, la genericit\u0026#224; della censura e, con essa, la sua inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Ancora, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. sarebbe inammissibile per difetto di motivazione, dal momento che il ricorrente non spenderebbe \u0026#171;alcuna considerazione sul perch\u0026#233; la disciplina regionale violerebbe la citata competenza legislativa esclusiva dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La questione sarebbe poi inammissibile, laddove il ricorrente invoca, \u0026#171;come parametro interposto\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, trattandosi di una norma regolamentare \u0026#171;alla quale, [\u0026#8230;] allorch\u0026#233; [\u0026#8230;] non si versi in ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato\u0026#187;, \u0026#171;\u0026#8220;e` inibita in radice la possibilit\u0026#224; di vincolare l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale\u0026#8221;\u0026#187; (si citano le sentenze di questa Corte n. 180 del 2020 e n. 303 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In ogni caso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost. non sarebbero fondate nel merito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, infatti, non sarebbe ascrivibile all\u0026#8217;ordinamento civile, ma si atteggerebbe \u0026#171;a norma di carattere puramente organizzativo\u0026#187;, volta a garantire il funzionamento del servizio di segreteria in tutti gli enti locali della Regione, e, in ogni caso, sarebbe \u0026#171;correlata a un momento antecedente\u0026#187; al sorgere del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa, dunque, sarebbe estrinsecazione delle competenze legislative conferite alla Regione resistente dall\u0026#8217;art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale e di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonch\u0026#233; di quella residuale \u0026#171;radicata\u0026#187; nell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale scenario, del tutto inconferente sarebbe il richiamo operato dal Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 167 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; vero che in quell\u0026#8217;occasione questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di alcune disposizioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in tema di reggenza temporanea delle sedi di segreteria, riconducendole alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; nondimeno, tale precedente non sarebbe \u0026#171;sovrapponibile al caso di specie\u0026#187;, dal momento che l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 configurerebbe i segretari degli enti locali della Regione come funzionari non statali ma regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Parimenti non fondate sarebbero le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione alla dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, secondo la resistente, bisognerebbe prendere le mosse dalla considerazione che, nella materia dell\u0026#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, \u0026#171;non ogni difformit\u0026#224; della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dei canoni di imparzialit\u0026#224; e di buon andamento\u0026#187; (si cita la sentenza di questa Corte n. 126 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe conseguirebbe che il giudizio di compatibilit\u0026#224; della norma censurata con l\u0026#8217;art. 97 Cost. dovrebbe essere necessariamente condotto \u0026#171;alla luce delle peculiarit\u0026#224; che la contraddistinguono, delle finalit\u0026#224; che essa persegue e del contesto nel quale si colloca\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, la lettura dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 consentirebbe di appurare la natura temporanea e straordinaria della disposizione impugnata, la cui ratio giustificatrice si rinviene nell\u0026#8217;esigenza di sopperire alla \u0026#171;carenza di soggetti incaricabili iscritti all\u0026#8217;Albo regionale dei segretari\u0026#187;, cos\u0026#236; assicurando il \u0026#171;principio di continuit\u0026#224; amministrativa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe sottacersi, poi, che, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della medesima legge regionale, \u0026#171;[i] soggetti iscritti all\u0026#8217;Albo ai sensi del comma 1 possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all\u0026#8217;articolo 8, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d\u0026#8217;Aosta), e agli incarichi agli stessi conferiti si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, a mente dell\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 14 del 2019, \u0026#171;[a]i soggetti iscritti all\u0026#8217;Albo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 l\u0026#8217;incarico di segretario di ente locale e` conferibile a tempo determinato nei seguenti casi: a) per supplenza, ovvero per la temporanea copertura: 1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti all\u0026#8217;Albo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d\u0026#8217;Aosta), sino al rientro in servizio alla cessazione dell\u0026#8217;incarico esterno; 2) dei posti dei segretari collocati in aspettativa per mandato politico o sindacale o in astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per legge; b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti vacanti qualora, previo esaurimento della graduatoria del corso-concorso, il numero dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti iscritti all\u0026#8217;Albo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, sino alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere avviata per la copertura dei suddetti posti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultima analisi, l\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, rinviando all\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 14 del 2019, sottoporrebbe \u0026#171;la deroga concepita dall\u0026#8217;impugnato comma 3 al regime delle assunzioni a tempo determinato, prefigurando il subentro automatico dei vincitori [\u0026#8230;] e degli idonei del nuovo concorso ai soggetti medio tempore investiti dell\u0026#8217;incarico\u0026#187;, il che comproverebbe come nessuna violazione del principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa sia predicabile nel caso di specie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, non suffragherebbe la fondatezza della censura neanche la sentenza di questa Corte n. 95 del 2021, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., della disposizione regionale in quella sede impugnata perch\u0026#233; consentiva \u0026#171;l\u0026#8217;accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente non si avvedrebbe, infatti, come, contrariamente alla normativa allora scrutinata, l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 \u0026#171;si iscriva in un contesto in cui, nella Regione, il principio del concorso pubblico e` ormai generalizzato [\u0026#8230;] e subisca una deroga assolutamente limitata nel tempo (quello necessario per l\u0026#8217;esperimento della nuova procedura concorsuale) con una finalit\u0026#224; essenzialmente suppletiva di carenze di organico non altrimenti evitabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltretutto, la disposizione impugnata si collocherebbe in un quadro gi\u0026#224; definito dalla previgente legislazione regionale e non contestata dallo Stato, che avrebbe disegnato \u0026#171;un sistema, per dir cos\u0026#236;, a doppio binario\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn base a tale sistema, la copertura degli incarichi di segretario comunale avverrebbe, in via ordinaria e permanente, attingendo agli iscritti all\u0026#8217;albo che siano vincitori di selezione concorsuale (art. 1, comma 5, legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998), dal momento che l\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 14 del 2019 prevede che \u0026#171;[t]utti i soggetti iscritti all\u0026#8217;Albo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl secondo binario, invece, \u0026#8220;metterebbe capo\u0026#8221; a una modalit\u0026#224; di provvista straordinaria e provvisoria, e riguarderebbe le categorie di iscritti di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, che gi\u0026#224; nella disciplina previgente alla novella impugnata non erano selezionati per concorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali categorie, pertanto, non sarebbero destinate a un accesso stabile e permanente al ruolo di segretario comunale, ma potrebbero ricevere temporaneamente il conferimento dell\u0026#8217;incarico per le ragioni straordinarie e temporanee di cui all\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 14 del 2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito di questo \u0026#171;secondo binario\u0026#187;, dunque, venute meno le esigenze temporanee, i segretari supplenti o reggenti cesserebbero dall\u0026#8217;incarico, in quanto, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 14 del 2019, \u0026#171;[i] titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all\u0026#8217;Albo, occupano prioritariamente i posti vacanti e, se insussistenti, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3, partendo dall\u0026#8217;ultima assegnazione effettuata dall\u0026#8217;Agenzia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEbbene, il descritto impianto normativo non sarebbe stato introdotto dalla disposizione impugnata, la quale si sarebbe limitata a ridefinire alcuni requisiti per l\u0026#8217;iscrizione di cui al comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetto in altri termini, in relazione all\u0026#8217;ipotesi che qui rileva, il sistema di copertura mediante dipendenti che non abbiano partecipato ad una procedura concorsuale opererebbe solo e fintanto che non vi siano sufficienti vincitori (o idonei) provenienti dalle selezioni concorsuali e, temporaneamente, nelle more dei concorsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure del ricorrente, pertanto, si sarebbero dovute semmai rivolgere all\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 e all\u0026#8217;art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 14 del 2019, i quali, tuttavia, \u0026#171;non sono stati impugnati ne\u0026#180; mai fatti comunque oggetto di doglianza\u0026#187; davanti a questa Corte, \u0026#171;di talch\u0026#233;, tenuto conto della neutralit\u0026#224; [\u0026#8230;] dell\u0026#8217;espletamento di un corso di formazione, ai fini del rispetto del principio del concorso pubblico, si dovrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia decaduto dalla possibilit\u0026#224; di far valere tale vizio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, alla dedotta violazione del principio di parit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi, sarebbe sufficiente osservare come la titolarit\u0026#224;, in capo alla Regione, di competenze legislative in subiecta materia implichi logicamente la possibilit\u0026#224; che la disciplina regionale diverga da quella dello Stato o di altre regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria depositata il 16 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione resistente e ulteriormente sviluppato le argomentazioni illustrate in ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per mancata evocazione del parametro di cui all\u0026#8217;art. 2, lettera a), dello statuto speciale sarebbe non fondata, essendo la disciplina del segretario comunale riconducibile alla materia dell\u0026#8217;ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Non fondata sarebbe anche l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per mancata motivazione delle ragioni di evocazione del parametro dell\u0026#8217;ordinamento civile, essendosi in ricorso chiarito che tra i limiti alla competenza primaria della Regione resistente vi sarebbe anche il principio dell\u0026#8217;ordinamento giuridico secondo cui l\u0026#8217;attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale, \u0026#171;in quanto parte anche dell\u0026#8217;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, infine, non \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; relativa all\u0026#8217;evocazione dell\u0026#8217;art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, dal momento che esso sarebbe espressione di diversi parametri costituzionali (artt. 3, 51 e 97 Cost.), i quali fungono da limiti alla competenza primaria della resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai segretari comunali reclutati con le nuove modalit\u0026#224; d\u0026#224; luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea con il modello statuale, \u0026#171;in quanto il relativo contratto risulta sprovvisto del termine \u0026#8220;naturale\u0026#8221; di scadenza\u0026#187; e \u0026#171;il termine finale del rapporto [\u0026#8230;] e` individuato mediante rinvio alla condizione dell\u0026#8217;assunzione dei vincitori di una nuova procedura, condizione del tutto eventuale ed ipotetica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, \u0026#171;la disposizione regionale impugnata, oltre a difettare dell\u0026#8217;elemento tipico dei rapporti a tempo determinato, ossia il termine massimo finale \u0026#8211; determinando una indebita ingerenza nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile [\u0026#8230;] \u0026#8211; espone, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;incarico del segretario ad una condizione di incertezza non conciliabile ne\u0026#180; con il buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa, in ragione della sua precariet\u0026#224;, ne\u0026#180; con il principio concorsuale, stante la possibilit\u0026#224;, ammessa dalla stessa Difesa regionale [\u0026#8230;], che l\u0026#8217;incarico in questione possa anche protrarsi per un tempo indefinito\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legislazione statale, per contro, prefigurerebbe l\u0026#8217;accesso agli enti locali mediante contratto a tempo determinato per un massimo di cinque anni (art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti non fondata sarebbe la tesi della Regione resistente secondo cui sarebbe ininfluente l\u0026#8217;eliminazione della frequenza dei corsi e dei relativi esami finali, data la natura temporanea dell\u0026#8217;incarico attribuibile ai segretari in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, le circostanze eccezionali e straordinarie richiamate dalla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste avrebbero dovuto essere affrontate con una pi\u0026#249; efficace programmazione dei fabbisogni, come fatto dal legislatore nazionale che, \u0026#171;per fronteggiare analoghe esigenze, ha definito una normativa \u0026#8211; anch\u0026#8217;essa emergenziale ed interinale \u0026#8211; volta a contemperare la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa con la salvaguarda dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici impieghi\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, non avrebbe previsto deroghe alle modalit\u0026#224; di iscrizione all\u0026#8217;albo, che restano quelle esclusivamente concorsuali, ma avrebbe inteso potenziare le funzioni vicarie e sostitutive gi\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ordinamento per la figura del vicesegretario (art. 97, comma 5, TUEL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi e senza che il vicesegretario medesimo consegua l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo e lo status giuridico ed economico del segretario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata il 28 febbraio 2023, la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha ulteriormente ribadito le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; del ricorso introduttivo, osservando, con particolare riferimento al difetto di motivazione sulle ragioni dell\u0026#8217;evocazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che il Presidente del Consiglio dei ministri, nella memoria illustrativa, avrebbe affermato che la censura sarebbe chiara, avendo lamentato che \u0026#171;l\u0026#8217;attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali, categoria a cui appartengono i segretari comunali e provinciali, spettano al legislatore statale\u0026#187;. La presunta violazione dell\u0026#8217;ordinamento civile, tuttavia, in questo modo sarebbe solo affermata e niente affatto spiegata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, secondo la Regione resistente, il ricorrente, nel lamentare il contrasto con la legislazione statale in relazione all\u0026#8217;assenza di un termine \u0026#171;naturale\u0026#187; di scadenza al mandato dei segretari reclutati in forza della disposizione impugnata, avrebbe tentato una \u0026#171;integrazione postuma\u0026#187; della censura, insuscettibile di emendarne l\u0026#8217;originaria genericit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche nel merito la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha ribadito le argomentazioni gi\u0026#224; spese nell\u0026#8217;atto di costituzione, osservando, in particolare, che la tesi di fondo del ricorrente muove dall\u0026#8217;erronea premessa ricostruttiva secondo cui \u0026#171;il principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa cristallizzato nell\u0026#8217;art. 97 Cost., e, in particolare, quello del pubblico concorso, sarebbe soddisfatto, per l\u0026#8217;appunto, con la partecipazione dei soggetti aspiranti all\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;Albo dei segretari comunali a tale corso di formazione professionalizzante, e al relativo esame finale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale tesi, tuttavia, sarebbe smentita dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non e` equiparabile ad un concorso pubblico (si citano le sentenze di questa Corte n. 95 del 2021 e n. 30 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla censura inammissibilmente formulata dalla difesa statale nella memoria illustrativa, secondo cui mancherebbe un termine finale agli incarichi conferiti in forza della disposizione impugnata, una interpretazione costituzionalmente orientata, \u0026#171;coerente proprio con il principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa radicato nell\u0026#8217;art. 97 Cost., e con la natura \u0026#8220;straordinaria\u0026#8221; e \u0026#8220;temporanea\u0026#8221; della disciplina impugnata\u0026#187;, imporrebbe di ritenere che il periodo di \u0026#171;diciotto mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge\u0026#187;, previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, si configuri come il limite temporale ultimo del meccanismo di iscrizione straordinaria all\u0026#8217;albo dei segretari comunali e di successivo affidamento dell\u0026#8217;incarico. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, secondo cui, \u0026#171;[f]ermi restando i requisiti di iscrizione all\u0026#8217;Albo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 1, commi 7 e 8, della medesima l.r. 46/1998\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Come si avr\u0026#224; modo di precisare ulteriormente, la disposizione impugnata introduce una modalit\u0026#224; straordinaria e temporanea di iscrizione all\u0026#8217;albo regionale dei segretari degli enti locali, inserendosi in un contesto normativo che gi\u0026#224; esonera alcune categorie di soggetti dal necessario superamento del concorso pubblico per segretari, e stabilisce per costoro una ulteriore deroga, esimendoli anche dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che tale disposizione violi, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., determinando \u0026#171;una indebita ingerenza nella materia \u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi sarebbe, altres\u0026#236;, una lesione dell\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., perch\u0026#233; la disposizione impugnata consentirebbe l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe \u0026#171;assicurata una procedura volta ad accertare [\u0026#8230;] la qualificazione professionale necessaria all\u0026#8217;esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali\u0026#187;. Ci\u0026#242; determinerebbe un contrasto con i \u0026#171;principi costituzionali di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, di eguaglianza e parit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche\u0026#187;, costituenti limiti alle competenze statutarie della Regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse per violazione degli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost., sostenendo che il ricorso non identificherebbe in modo esauriente le competenze legislative ad essa attribuite dallo stesso statuto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Avvocatura generale avrebbe bens\u0026#236; lamentato che la legge regionale abbia ecceduto la competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di cui all\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale, ma avrebbe omesso di confrontarsi con l\u0026#8217;ulteriore competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, riconosciuta dalla lettera a) del citato art. 2, ed anche \u0026#171;con la disciplina\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione resistente \u0026#171;in forza della clausola di \u0026#8220;maggior favore\u0026#8221;\u0026#187; contenuta nell\u0026#8217;art. 10, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, sostiene la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste che la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe inammissibile per inconferenza del parametro, e comunque per difetto di motivazione sulle ragioni della sua evocazione, soprattutto a fronte delle citate competenze regionali di cui alle lettere a) e b) dell\u0026#8217;art. 2 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata, con esclusivo riferimento alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95 del 2021 di questa Corte hanno ricondotto le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;albo dei segretari comunali (e quelle relative all\u0026#8217;attribuzione delle relative funzioni vicarie) alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi \u0026#171;in \u0026#8220;armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#8221;, sia che si vogliano disciplinare le modalit\u0026#224; di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso introduttivo, pur riconoscendo l\u0026#8217;ascrizione della disposizione impugnata alla ricordata competenza statutaria, ne ha contestualmente lamentato l\u0026#8217;incidenza sull\u0026#8217;ordinamento civile, ma non ha fornito a supporto adeguata motivazione, dovendosi tener conto che tale motivazione deve essere \u0026#171;tanto pi\u0026#249; esaustiva, quanto pi\u0026#249;, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia\u0026#187; (sentenza n. 39 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 25 del 2021, n. 52 del 2017 e n. 151 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno pu\u0026#242; considerarsi motivazione sufficiente quella contenuta nella memoria illustrativa, ove il ricorrente deduce di aver affermato, nell\u0026#8217;atto introduttivo, che tra i limiti alla competenza primaria della Regione resistente figurerebbe anche il \u0026#171;principio dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#187; secondo cui l\u0026#8217;attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale, \u0026#171;in quanto parte anche dell\u0026#8217;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte l\u0026#8217;assertivit\u0026#224; di tale ultima affermazione, la violazione del riferito principio \u0026#232; bens\u0026#236; affermata nel ricorso introduttivo, ma non \u0026#232; affatto posta in relazione alla previa evocazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. E, come \u0026#232; noto, il ricorso introduttivo determina il perimetro del thema decidendum, insuscettibile di ampliamenti ad opera delle memorie illustrative (tra le tante, sentenze n. 240 e n. 119 del 2022, n. 165 del 2017, n. 272, n. 202 e n. 145 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti estranea all\u0026#8217;ambito delle questioni da decidere \u0026#232; la censura, a sua volta proposta soltanto nella memoria depositata in vista dell\u0026#8217;udienza di discussione, relativa al carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai segretari comunali reclutati con le modalit\u0026#224; introdotte dalla disposizione impugnata. Queste modalit\u0026#224;, secondo il ricorrente, darebbero luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea con il modello statale, \u0026#171;in quanto il relativo contratto risulta sprovvisto del termine \u0026#8220;naturale\u0026#8221; di scadenza\u0026#187;, cos\u0026#236; determinando, nuovamente, \u0026#171;una indebita ingerenza\u0026#187; nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile riservato alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon presente, neanche in nuce, nel ricorso introduttivo, questa censura appare piuttosto una replica alla ricostruzione del quadro normativo regionale operata dalla resistente, che ha sottolineato, in particolare, la temporaneit\u0026#224; e sussidiariet\u0026#224; degli incarichi attribuiti ai soggetti presi in considerazione dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Non incide, invece, sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni la mancata evocazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla potest\u0026#224; legislativa regionale la materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che nella Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, a differenza di quanto \u0026#232; previsto nelle legislazioni regionali oggetto delle menzionate sentenze n. 60 del 2023, n. 95 del 2021 e n. 167 del 2021, i segretari comunali sono dipendenti regionali e non statali, come nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna, o degli enti locali, come nel caso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol. Infatti, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 prevede che \u0026#171;[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all\u0026#8217;Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall\u0026#8217;Agenzia regionale\u0026#187;, che \u0026#171;\u0026#232; ente dotato di personalit\u0026#224; giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione\u0026#187;. Per parte sua, l\u0026#8217;art. 8 della medesima legge regionale stabilisce che il \u0026#171;rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali \u0026#232; disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale peculiarit\u0026#224;, si deve convenire con la resistente che le norme regionali in tema di accesso all\u0026#8217;albo valdostano sono espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia di enti locali e relative circoscrizioni \u0026#8211; posto che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria attivit\u0026#224; di servizio in favore del comune \u0026#8211; sia di quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, tuttavia, non comporta l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse, poich\u0026#233; entrambe le competenze legislative statutarie in esame incontrano i medesimi limiti, dovendo esercitarsi in armonia con la Costituzione, con i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, \u0026#171;nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187;. Per il ricorrente, l\u0026#8217;espressa indicazione, nel ricorso introduttivo, della competenza statutaria non ricordata non avrebbe perci\u0026#242; comportato sostanziali modifiche in punto di onere di motivazione della censura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; poi l\u0026#8217;ulteriore eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione resistente in relazione al \u0026#171;parametro interposto\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, disposizione regolamentare che non potrebbe vincolare l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale, infatti, non evoca questa disposizione quale limite alla competenza della Regione resistente, ma in quanto norma recante la disciplina del pubblico concorso statale per segretari comunali, in evidente attuazione (oltre che dell\u0026#8217;art. 98, comma 1, TUEL) dell\u0026#8217;art. 97 Cost., che \u0026#232; \u0026#8211; esso s\u0026#236; \u0026#8211; il limite correttamente individuato dal ricorrente alle competenze primarie della Regione medesima (sentenza n. 95 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, promossa per violazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell\u0026#8217;art. 97 Cost., \u0026#232; fondata nella parte in cui esso esonera i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione \u0026#171;professionalizzante\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;esposizione delle ragioni della presente decisione richiede, preliminarmente, un\u0026#8217;illustrazione della portata precettiva della disposizione impugnata, nonch\u0026#233; una breve ricostruzione del contesto normativo in cui essa si inserisce, relativo all\u0026#8217;accesso, nella Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, all\u0026#8217;albo regionale dei segretari degli enti locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regolamentazione di base per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;albo in questione \u0026#232; infatti prevista, non gi\u0026#224; dalla normativa impugnata, bens\u0026#236; dalla menzionata legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 5, di quest\u0026#8217;ultima legge stabilisce, in generale, che l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo pu\u0026#242; avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 6, tuttavia, consente l\u0026#8217;iscrizione anche alle seguenti categorie: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l\u0026#8217;accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all\u0026#8217;albo nazionale di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997; d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti all\u0026#8217;albo regionale ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si vede, in virt\u0026#249; della citata disciplina regionale del 1998, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 (e cio\u0026#232; i dirigenti regionali e i soggetti in possesso di laurea) accedono all\u0026#8217;albo senza aver superato il pertinente concorso pubblico regionale per segretari. Per parte loro, i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma hanno superato l\u0026#8217;apposito concorso pubblico nazionale (quelli di cui alle lettere c e d), oppure regionale (quelli di cui alla lettera e) o ancora quello comunale (quelli di cui alla lettera d, limitatamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo regime, il legislatore regionale, al comma 7 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, ha innanzitutto stabilito che i soggetti del primo gruppo, appunto quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possano iscriversi all\u0026#8217;albo subordinatamente alla ricorrenza di un requisito specifico, ovvero la frequenza di un corso di formazione \u0026#171;professionalizzante\u0026#187; e il superamento del relativo esame finale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 8 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 possano iscriversi all\u0026#8217;albo regionale, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione \u0026#171;sulle peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento regionale\u0026#187; e al superamento del relativo esame finale (con esclusione di coloro che siano gi\u0026#224; risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In tale contesto normativo, l\u0026#8217;impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 introduce dunque una deroga a quanto prescritto dai commi 7 e 8 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, cio\u0026#232; alle disposizioni che \u0026#8211; per i soggetti che non hanno superato l\u0026#8217;apposito concorso regionale per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;albo dei segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste \u0026#8211; prevedono la frequenza di corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, in considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all\u0026#8217;albo regionale dei segretari e nelle more dell\u0026#8217;espletamento di una nuova procedura concorsuale per l\u0026#8217;accesso al medesimo albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, la disposizione impugnata stabilisce infatti che i soggetti di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), \u0026#171;in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all\u0026#8217;Albo\u0026#187;, senza esser tenuti a frequentare i citati corsi di formazione, e, di conseguenza, nemmeno a superare i relativi esami finali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, l\u0026#8217;impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, inserendosi in una disciplina che gi\u0026#224; consente a talune categorie di accedere all\u0026#8217;albo regionale dei segretari degli enti locali senza aver superato l\u0026#8217;apposito concorso pubblico regionale, introduce una deroga (sia pur in via straordinaria) alla regola che a tali categorie impone, quale requisito per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo, di frequentare appositi corsi di formazione e di superare i relativi esami finali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, il ricorrente lamenta, in particolare, che l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 violi l\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e l\u0026#8217;art. 97 Cost., perch\u0026#233; consentirebbe l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe \u0026#171;assicurata una procedura volta ad accertare [\u0026#8230;] la qualificazione professionale necessaria all\u0026#8217;esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; \u0026#200; ben vero che la deroga originaria al principio del pubblico concorso, per alcune delle descritte categorie di soggetti, \u0026#232; contenuta nel comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, a suo tempo non fatto oggetto di impugnazione in via principale di fronte a questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione ora impugnata, per parte sua, intervenendo su tale situazione normativa, prevede invece un\u0026#8217;eccezione all\u0026#8217;obbligo di frequenza dei menzionati corsi di formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d), della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro cui \u0026#232; consentito l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;albo, o senza aver superato alcuno specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti locali (soggetti di cui alle lettere a e b), oppure dopo aver superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti di cui alle lettere c e d).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Vengono qui particolarmente in considerazione i soggetti di cui alle lettere a) e b), ossia coloro che non hanno superato lo specifico concorso pubblico per l\u0026#8217;accesso alla carriera di segretario degli enti locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssi, infatti, si trovano in una condizione obiettivamente differente rispetto alle altre categorie in questione, cui appartengono soggetti che quel concorso per l\u0026#8217;accesso alla carriera di segretario lo hanno invece superato. Questa differenza viene ora ulteriormente accentuata, perch\u0026#233; la disposizione impugnata non solo non pone rimedio, per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b), all\u0026#8217;assenza del concorso pubblico, ma aggiunge, per costoro, la possibilit\u0026#224; di iscriversi all\u0026#8217;albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno frequentare il menzionato corso di formazione \u0026#171;professionalizzante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDev\u0026#8217;essere allora ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non \u0026#232; equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell\u0026#8217;art. 97 Cost. (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 30 del 2012, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nella situazione normativa data, l\u0026#8217;esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore regionale al comma 7 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 rinnova ed aggrava la violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., perch\u0026#233; consente la diretta iscrizione all\u0026#8217;albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacit\u0026#224; tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Resta da precisare che non attenua la lesione qui riscontrata il carattere straordinario dell\u0026#8217;iscrizione consentita dalla disposizione impugnata, n\u0026#233; la circostanza \u0026#8211; sulla quale insiste la difesa regionale \u0026#8211; per cui tutti i soggetti di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 (e quindi anche i soggetti presi in considerazione dalla parte di disposizione qui ritenuta costituzionalmente illegittima), possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all\u0026#8217;insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori, i quali, in caso di copertura di tutti i posti, comunque li precedono e li sostituiscono anche nelle assegnazioni temporanee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, come gi\u0026#224; rilevato da questa Corte in fattispecie analoga, la straordinariet\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo indica soltanto che la possibilit\u0026#224; di iscriversi \u0026#232; soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell\u0026#8217;iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non pu\u0026#242; considerarsi temporanea (sentenza n. 60 del 2023). N\u0026#233; ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bens\u0026#236; privati dell\u0026#8217;incarico, ma cionondimeno mantengono l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo e potrebbero perci\u0026#242; nuovamente ottenere incarichi in futuro. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell\u0026#8217;art. 97 Cost., l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 non \u0026#232; applicabile la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le restanti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse in relazione all\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022 nella parte sopra indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non sono fondate, invece, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse nei confronti del medesimo art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui esonera i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione \u0026#171;sulle peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento locale\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Non sussiste, in primo luogo, la violazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e del principio generale dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, secondo cui l\u0026#8217;attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spettano al legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; infatti risolutivo rilevare, come correttamente osservato dalla Regione resistente e come gi\u0026#224; illustrato al punto 2.2. che precede, che i segretari comunali valdostani non sono funzionari statali, ma regionali (artt. 1, comma 1, e 8 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Non vi \u0026#232; poi violazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell\u0026#8217;art. 97 Cost., dal momento che, come chiarito ai punti 4 e 5 che precedono, il corso di formazione, con il relativo esame finale, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 8, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 riguarda soggetti che hanno vinto l\u0026#8217;apposito concorso pubblico, nazionale o comunale (per le Province autonome di Trento e di Bolzano), per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacit\u0026#224; professionale \u0026#232; stata oggetto di apposita verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Nemmeno sussiste, infine, l\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal momento che a garantire la sostanziale condizione di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso al pubblico impiego per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 \u0026#232; proprio il previo espletamento del pubblico concorso per segretari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI segretari in questione, infatti, in regime di iscrizione sia ordinaria che straordinaria, hanno comunque superato un\u0026#8217;apposita procedura concorsuale, il che rende marginale e non rilevante, ai fini qui presi in considerazione, l\u0026#8217;esonero straordinario previsto dalla disposizione impugnata dal corso di formazione \u0026#171;sulle peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento regionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Da ultimo \u0026#8211; non riguardando il presente giudizio quelle disposizioni della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 che consentono l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso \u0026#8211; questa Corte non pu\u0026#242; esimersi dal sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati, anche alla luce dell\u0026#8217;annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 29 marzo 2021, n. 4, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell\u0027articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d\u0026#8217;Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta), non \u0026#232; applicabile la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998 non \u0026#232; applicabile la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 46 del 1998, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta), e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Enti locali - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Iscrizione straordinaria all\u0027Albo regionale - Presentazione della domanda da parte dei soggetti indicati nell\u0027art. 1, c. 6, della l. reg.le n. 46 del 1998 - Requisiti - Previsione che per tali soggetti non sono applicabili le disposizioni che subordinano l\u0027iscrizione, limitatamente alle categorie a) e b) del c. 6, alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale e, per i soggetti di cui alle lett. c) e d) del medesimo comma, a un corso di formazione sulle peculiarit\u0026#224; dell\u0027ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45541","titoletto":"Giudizio costituzionale -  Thema decidendum  - Delimitazione ad opera del ricorso introduttivo - Possibili ampliamenti successivi - Esclusione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl ricorso introduttivo determina il perimetro del \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e, insuscettibile di ampliamenti ad opera delle memorie illustrative. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 240/2022; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 165/2017 - mass. 41478; S. 272/2016 - mass. 39197; S. 202/2016 - mass. 39031; S. 145/2016 - mass. 38928\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45542","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45542","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Equiparazione del corso-concorso - Esclusione. (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell\u0027art. 97 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 95/2021 - mass. 43881; S. 277/2013 - mass. 37461; S. 30/2012 - mass. 36087; S. 127/2011 - mass. 35576; S. 225/2010 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e34771\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45543","numero_massima_precedente":"45541","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45543","titoletto":"Comuni, province e città metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Iscrizione straordinaria all\u0027albo regionale - Requisiti per i dirigenti regionali e per i soggetti in possesso di laurea - Esonero dalla partecipazione al corso di formazione professionalizzante e dal superamento del relativo esame finale - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie e violazione del principio del pubblico concorso - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. dell\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 6 del 2022, che detta la procedura per l\u0027iscrizione straordinaria all\u0027albo dei segretari regionali. Il parametro evocato è inconferente, in quanto le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l\u0027accesso all\u0027albo dei segretari comunali (e quelle relative all\u0027attribuzione delle relative funzioni vicarie) vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che include la disciplina del relativo personale. Il ricorso introduttivo, pur riconoscendo l\u0027ascrizione della disposizione impugnata alla indicata competenza statutaria, ne ha contestualmente lamentato l\u0027incidenza sull\u0027ordinamento civile, ma non ha fornito a supporto adeguata motivazione, anche tenendo conto della memoria illustrativa e di quella depositata in vista dell\u0027udienza di discussione (e considerando che, comunque, esse non possono ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 60/2023 - mass. 45491; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 25/2021 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43609; S. 52/2017 - mass. 39351; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 132/2006 - mass. 30302\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45544","numero_massima_precedente":"45542","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"27/05/2022","data_nir":"2022-05-27","numero":"6","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45544","titoletto":"Comuni, province e città metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Iscrizione straordinaria all\u0027albo regionale - Requisiti per i dirigenti regionali e per i soggetti in possesso di laurea - Esonero dalla partecipazione al corso di formazione professionalizzante e dal superamento del relativo esame finale - Eccedenza dalle competenze statutarie e violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 050009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione all\u0027art. 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), dello statuto e dell\u0027art. 97 Cost., l\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) (dirigenti regionali) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) (soggetti in possesso di laurea) del comma 6 dell\u0027art. 1 della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all\u0027art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, che detta la procedura per l\u0027iscrizione straordinaria all\u0027albo dei segretari regionali, deroga alla regola generale per cui l\u0027iscrizione suddetta può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale. L\u0027esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale e il relativo esame finale previsto dal citato art. 1, comma 7, rinnova ed aggrava la violazione dell\u0027art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all\u0027albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso sarebbe indirizzato a ottenere. Neppure attenua la lesione il carattere straordinario dell\u0027iscrizione, né la circostanza per cui tutti i soggetti di cui all\u0027art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998 possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all\u0027insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori. La straordinarietà dell\u0027iscrizione indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell\u0027iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea. Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell\u0027incarico, ma cionondimeno mantengono l\u0027iscrizione all\u0027albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 60/2023 - mass. 45491\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45545","numero_massima_precedente":"45543","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"27/05/2022","data_nir":"2022-05-27","numero":"6","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45545","titoletto":"Comuni, province e città metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Iscrizione straordinaria all\u0027albo regionale - Requisiti per i soggetti iscritti all\u0027albo nazionale e per i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Esonero dalla partecipazione al corso di formazione sulle peculiarità dell\u0027ordinamento regionale e dal superamento del relativo esame finale - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie, nonché violazione dei principi di eguaglianza nell\u0027accesso al pubblico impiego e del pubblico concorso - Non fondatezza delle questioni -  Sollecito al legislatore regionale per una revisione organica della materia. (Classif. 050009).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 2, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), dello statuto, e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dell\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) (soggetti iscritti all\u0027albo nazionale) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) (segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano) del comma 6 dell\u0027art. 1 della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all\u0027art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 46 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, che detta la procedura per l\u0027iscrizione straordinaria all\u0027albo dei segretari regionali, deroga alla regola generale per cui l\u0027iscrizione suddetta può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale, prevedendo, per i soggetti indicati, la frequenza di un corso di formazione professionalizzante (sulle peculiarità dell\u0027ordinamento regionale) e il superamento del relativo esame finale. Essa, da un lato, non viola il principio secondo cui l\u0027attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spettano al legislatore statale; è infatti risolutivo rilevare che i segretari comunali valdostani non sono funzionari statali, ma regionali. Dall\u0027altro lato, il corso di formazione, con il relativo esame finale, riguarda soggetti che hanno vinto l\u0027apposito concorso pubblico, nazionale, per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacità professionale è stata oggetto di apposita verifica, il che rende marginale e non rilevante l\u0027esonero straordinario dal corso di formazione sulle peculiarità dell\u0027ordinamento regionale. Da ultimo, va sollecitato il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente, anche alla luce dell\u0027annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 4 del 2021).","numero_massima_precedente":"45544","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"27/05/2022","data_nir":"2022-05-27","numero":"6","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44887","autore":"Cascone A.","titolo":"I segretari degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale: note a margine di una reiterata violazione del principio del pubblico concorso","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43612","autore":"Pulizzi G.F.","titolo":"Regioni a Statuto speciale e segretari comunali: la Corte costituzionale (ri)afferma la regola del pubblico concorso","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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