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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps, Regione Piemonte e Comune di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Regione Piemonte e, fuori termine, dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Massimo Scisciot per la Regione Piemonte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza del 10 novembre 2023 (reg. ord. n. 162 del 2023), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), il quale prevede, come requisito per conseguire l\u0026#8217;assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, \u0026#171;avere la residenza anagrafica o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all\u0026#8217;AIRE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e artt. 281-\u003cem\u003edecies\u003c/em\u003e e seguenti del codice di procedura civile, sulla richiesta dell\u0026#8217;Associazione per gli studi giuridici sull\u0026#8217;immigrazione (ASGI) aps che si accerti il carattere discriminatorio del regolamento della Regione Piemonte 4 ottobre 2011, n. 9/R, recante \u0026#171;Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale\u0026#187;) e del \u0026#8220;bando ERP 2023\u0026#8221; del Comune di Torino, i quali richiamano i requisiti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010; conseguentemente, si chiede in particolare la rimozione delle relative clausole del bando e la riapertura delle graduatorie per un tempo consono. ASGI sostiene, infatti, che siano costituzionalmente illegittimi tanto il requisito quinquennale di residenza o lavoro (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), quanto quello della impossidenza per i titolari di protezione internazionale (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; Il Tribunale di Torino ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale avanzati da ASGI in relazione al requisito di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 e ha deciso sulla relativa domanda con altro provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Per contro, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale dei requisiti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il Tribunale di Torino \u0026#8211; ritenuta la legittimazione attiva di ASGI, del resto non contestata dai convenuti Comune di Torino e Regione Piemonte \u0026#8211; osserva che tanto l\u0026#8217;art. 3 del regolamento reg. n. 9/R del 2011, quanto l\u0026#8217;art. 2 del bando del Comune di Torino richiamano i requisiti di cui alla disposizione censurata, sicch\u0026#233; si ha \u0026#171;una piena corrispondenza tra la previsione della legge regionale e la discriminazione fatta valere dall\u0026#8217;attrice, anche sotto il profilo della \u0026#8220;discriminazione indiretta\u0026#8221;, in quanto \u0026#8220;i requisiti di residenza prolungata costituisc[o]no particolare svantaggio in danno degli stranieri\u0026#8221;\u0026#187;. Ne consegue che l\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 \u0026#171;costituisce l\u0026#8217;indefettibile presupposto degli atti amministrativi di cui si \u0026#232; chiesto l\u0026#8217;accertamento del carattere discriminatorio, con le conseguenti statuizioni ordinatorie e risarcitorie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8722; A supporto della non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama la sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte (segu\u0026#236;ta dalle sentenze n. 145 e n. 77 del 2023), la quale \u0026#8211; nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di analogo requisito \u0026#8211; ha rilevato che, essendo l\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica volta a soddisfare un bisogno abitativo, \u0026#171;la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione\u0026#187;, in quanto non \u0026#232; indice di \u0026#171;alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare\u0026#187;; analogamente, non presenta alcuna connessione \u0026#171;nemmeno la condizione di previa occupazione\u0026#187;. Requisiti del genere, si \u0026#232; dunque concluso, si presentano in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sia perch\u0026#233; determinano una disparit\u0026#224; di trattamento a danno di chi non ne sia in possesso, sia perch\u0026#233; contraddicono la funzione sociale propria dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, peraltro, sarebbe costituzionalmente illegittima anche sotto altro profilo, in quanto esclude dalla necessit\u0026#224; di possedere il requisito residenziale o lavorativo chi \u0026#232; iscritto all\u0026#8217;Anagrafe degli italiani residenti all\u0026#8217;estero (AIRE), con ci\u0026#242; introducendo \u0026#171;una distinzione priva di giustificazione rispetto alla funzione del servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; La Regione Piemonte si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 21 gennaio 2024, al quale \u0026#232; allegata una relazione della Direzione welfare espressamente richiamata, chiedendo il rigetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa regionale sostiene che \u0026#171;l\u0026#8217;interpretazione sistematica della normativa piemontese in materia di requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia sociale evidenzia una sua specificit\u0026#224; e unicit\u0026#224; che vale a differenziarla \u0026#8220;strutturalmente\u0026#8221; rispetto a quella di altre regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa regionale, infatti, verrebbe ad ogni modo a garantire la \u0026#171;\u0026#8220;prevalenza\u0026#8221; delle situazioni di documentata \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; su ogni altro criterio di selezione, compreso quello di residenza in loco piuttosto che lo svolgimento di attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva in ambito regionale\u0026#187;. E ci\u0026#242; in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 10, comma 5, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, il quale prevederebbe che il requisito di cui alla disposizione censurata \u0026#171;venga derogato in presenza di situazioni di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;\u0026#187; e renderebbe, pertanto, \u0026#171;ontologicamente\u0026#187; ragionevole l\u0026#8217;impianto normativo regionale. Secondo la difesa della Regione, la disposizione censurata svolgerebbe anzi \u0026#171;la funzione di \u0026#8220;rafforzare\u0026#8221;\u0026#187; il principio secondo cui, a fronte di un\u0026#8217;emergenza abitativa, non possono essere presi in considerazione eventuali parametri di collegamento con il territorio locale, \u0026#171;atteso che l\u0026#8217;unico parametro rilevante e assorbente \u0026#232; costituito da \u0026#8220;un algoritmo\u0026#8221; di criteri che valorizza la funzione sociale del servizio edilizio pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di quanto rilevato, la Regione Piemonte ritiene possibile una sentenza interpretativa di rigetto che chiarisca \u0026#171;che la mancanza del requisito della residenza quinquennale o lavorativa \u0026#8220;in loco\u0026#8221; non osta all\u0026#8217;accesso della fruizione del servizio di edilizia sociale nella fattispecie in cui l\u0026#8217;istante versi in una situazione di c.d. \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; ASGI si \u0026#232; costituita in giudizio, fuori termine, il 27 maggio 2024, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione Piemonte ha depositato una memoria con la quale ha insistito nel chiedere una \u0026#171;sentenza interpretativa di rigetto o altro dispositivo \u0026#8220;manipolativo\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale ha ribadito, infatti, che nei casi di emergenza abitativa di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 sono derogabili i requisiti previsti dalla disposizione censurata. Da ci\u0026#242; deriverebbe che il criterio della residenza non costituirebbe \u0026#171;un requisito di accesso all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, bens\u0026#236; un semplice parametro valutativo nell\u0026#8217;ambito delle graduatorie che ciascun Comune piemontese svolger\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003eprevisti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;insistere all\u0026#8217;udienza pubblica sulle proprie argomentazioni, la difesa regionale ha altres\u0026#236; sottolineato il rilevante \u0026#171;impatto sull\u0026#8217;ordine pubblico\u0026#187; della disciplina in questione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, il quale prevede, come requisito per conseguire l\u0026#8217;assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, \u0026#171;avere la residenza anagrafica o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi[,] all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all\u0026#8217;AIRE\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe analoga ad altre gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con le sentenze n. 145 e n. 77 del 2023 e n. 44 del 2020. Con tale ultima decisione, in particolare, si \u0026#232; affermato che, essendo l\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica volta a soddisfare un bisogno abitativo, \u0026#171;la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione\u0026#187;, in quanto non \u0026#232; indice di \u0026#171;alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare\u0026#187;; analogamente, non presenta alcuna connessione \u0026#171;[n]emmeno la condizione di previa occupazione\u0026#187;: di qui il riscontrato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, aggiunge il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sarebbe costituzionalmente illegittima anche sotto altro profilo, in quanto esclude chi \u0026#232; iscritto all\u0026#8217;AIRE dalla necessit\u0026#224; di possedere il requisito \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e, con ci\u0026#242; introducendo \u0026#171;una distinzione priva di giustificazione rispetto alla funzione del servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, va dato conto che, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, al censurato art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 \u0026#8211; la cui formulazione oggetto di censura \u0026#232; frutto della sostituzione operata dall\u0026#8217;art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell\u0026#8217;ordinamento regionale. Anno 2018) \u0026#8211; \u0026#232; stato aggiunto il seguente periodo da parte dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Piemonte 27 febbraio 2024, n. 2, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni\u0026#187;: \u0026#171;. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attivit\u0026#224; lavorativa in uno dei comuni dell\u0026#8217;ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, tuttavia, di \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einidoneo a incidere sul presente giudizio e, in particolare,\u003cem\u003e \u003c/em\u003einsuscettibile di determinare la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: la nuova disposizione, infatti, non muta in alcun modo il significato normativo della disposizione censurata, che \u0026#232; rimasta inalterata, sicch\u0026#233; essa non incide sulle valutazioni in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il diritto all\u0026#8217;abitazione rientra \u0026#171;fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialit\u0026#224; cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione\u0026#187;, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce \u0026#171;a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l\u0026#8217;immagine universale della dignit\u0026#224; umana\u0026#187; (sentenze n. 43 del 2022 e n. 217 del 1988; pi\u0026#249; di recente, nello stesso senso, sentenza n. 28 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica (ERP) costituisce adempimento di questo dovere che la Costituzione pone in capo alla Repubblica, in quanto \u0026#171;\u0026#232; diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perch\u0026#233; serve a \u0026#171;\u0026#8220;garantire un\u0026#8217;abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove \u0026#232; la sede dei loro interessi\u0026#8221; (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un\u0026#8217;esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla \u0026#8220;provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti\u0026#8221; (sentenza n. 168 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze in materia, in pi\u0026#249; occasioni, \u0026#232; avvenuto che taluni legislatori regionali abbiano variamente previsto, per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;ERP, requisiti analoghi a quelli censurati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOgni qualvolta requisiti siffatti sono stati sottoposti al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte, si \u0026#232; ripetutamente e costantemente affermato che \u0026#171;non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l\u0026#8217;esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilit\u0026#224;, e la pregressa e protratta residenza \u0026#8211; comunque la si declini [\u0026#8230;] \u0026#8211; nel territorio regionale\u0026#187; (cos\u0026#236;, da ultimo, la sentenza n. 67 del 2024). Il requisito della prolungata residenza, infatti, impedisce il soddisfacimento del diritto all\u0026#8217;abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non \u0026#232; inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all\u0026#8217;altro in cerca di opportunit\u0026#224; di lavoro; non \u0026#232; indice di una prospettiva di radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018). Esso, dunque, proprio perch\u0026#233; del tutto sganciato da ogni valutazione sullo stato di bisogno, \u0026#232; \u0026#171;incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli\u0026#187; (sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020) ed \u0026#232; perci\u0026#242; costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, proprio perch\u0026#233; trattasi di requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell\u0026#8217;edilizia sociale; perch\u0026#233; determina una ingiustificata diversit\u0026#224; di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilit\u0026#224;; e perch\u0026#233; tradisce il dovere della Repubblica di \u0026#171;rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u0026#224; e l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituzionalmente illegittimo, del pari, \u0026#232; stato ritenuto il requisito della previa occupazione protratta, talora previsto in alternativa a quello della residenza prolungata. Neppure tale condizione, infatti, presenta alcuna ragionevole connessione con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ERP, in quanto allo stesso modo configura una soglia rigida di accesso e, pertanto, nega qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, comportandone anzi la negazione \u0026#171;proprio ai soggetti economicamente pi\u0026#249; deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020). D\u0026#8217;altro canto, non si pu\u0026#242; non riconoscere che \u0026#232; proprio chi versa in stato in bisogno che \u0026#232; portato a trasferirsi da un luogo a un altro, in cerca di un\u0026#8217;occupazione che possa garantire a s\u0026#233; e alla propria famiglia un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa (sentenze n. 67 e n. 53 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8722; N\u0026#233;, in senso contrario, \u0026#232; valso rilevare che requisiti del genere sono volti a modulare l\u0026#8217;assegnazione degli alloggi sulla base della prospettiva di radicamento nel territorio regionale delle persone che intendono accedere all\u0026#8217;ERP, in quanto non \u0026#232; dalla pregressa permanenza in regione che \u0026#232; possibile \u0026#171;inferire una simile prospettiva di radicamento\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;prognosi di stanzialit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2020), semmai, pu\u0026#242; essere compiuta in sede di formazione delle graduatorie facendo leva su indici idonei a fondarla, quale potrebbe essere l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di presenza del richiedente nelle graduatorie stesse, \u0026#171;in quanto circostanza che documenta l\u0026#8217;acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell\u0026#8217;istanza abitativa\u0026#187; (sentenza n. 67 del 2024). Ci\u0026#242;, peraltro, sempre che le prospettive di stabilit\u0026#224; conservino \u0026#171;un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralit\u0026#224; dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti\u0026#187; (sentenza n. 9 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Alla luce dei princ\u0026#236;pi ora richiamati, anche l\u0026#8217;odierna disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, prevedendo essa, quali requisiti alternativi per conseguire un alloggio sociale, la residenza o l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa pregressa e protratta per almeno cinque anni nel territorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), peraltro, dispone che di tali cinque anni almeno tre, pur non continuativi, siano stati spesi \u0026#171;all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali\u0026#187;. In tal modo, la disposizione qui scrutinata determina una rigidit\u0026#224; nell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;ERP ancora pi\u0026#249; severa, in quanto restringe ulteriormente la platea delle persone che possono ottenere il soddisfacimento del proprio diritto all\u0026#8217;abitazione (sentenza n. 77 del 2023). A venire trattati in maniera ingiustificatamente indifferenziata, infatti, finiscono per essere anche soggetti gi\u0026#224; radicati sul territorio regionale, ma che tuttavia siano residenti o svolgano attivit\u0026#224; lavorativa in un ambito territoriale diverso da quello in cui sono avviate le procedure per l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;alloggio sociale, cos\u0026#236; comprimendosi addirittura all\u0026#8217;interno della stessa Regione, e in maniera del tutto casuale, la libert\u0026#224; di circolazione di persone in stato di bisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Non consente di arrivare a conclusioni diverse quanto sostenuto dalla Regione Piemonte. La difesa regionale afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;interpretazione sistematica della normativa piemontese in materia di requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;edilizia sociale evidenzia una sua specificit\u0026#224; e unicit\u0026#224; che vale a differenziarla \u0026#8220;strutturalmente\u0026#8221; rispetto a quella di altre regioni\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 10, comma 5, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, infatti, consentirebbe ai comuni di derogare ai requisiti censurati dal Tribunale di Torino \u0026#171;[i]n presenza di situazioni di emergenza abitativa\u0026#187;, sicch\u0026#233; in tali circostanze l\u0026#8217;istante potrebbe ottenere un alloggio sociale pur in mancanza di \u0026#171;parametri di collegamento con il territorio locale\u0026#187;: di qui la richiesta di una \u0026#171;sentenza interpretativa di rigetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Mostra la fallacia dell\u0026#8217;argomento difensivo gi\u0026#224; la circostanza, precedentemente sottolineata, che l\u0026#8217;ERP ontologicamente risponde al compito della Repubblica di garantire il diritto all\u0026#8217;abitazione a chi non ha la capacit\u0026#224; economica di accedere al mercato, cos\u0026#236; soddisfacendo un bisogno primario d\u0026#8217;ogni persona. Il fatto che la pluralit\u0026#224; delle situazioni concrete determini un quadro variegato delle condizioni di disagio, talune eventualmente declinabili in senso di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;, non toglie che i potenziali assegnatari degli alloggi sociali siano tutte persone che versano in stato di bisogno, alle quali deve essere assicurata un\u0026#8217;esistenza dignitosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; A escludere la praticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opzione ermeneutica proposta dalla Regione Piemonte, ad ogni modo, \u0026#232; la circostanza che la supposta deroga ai requisiti in esame abbia un\u0026#8217;operativit\u0026#224; assai pi\u0026#249; circoscritta, e soprattutto di ben diversa applicazione, di quanto sostenga la difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010, infatti, l\u0026#8217;istituto della \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; consente s\u0026#236; ai comuni di soddisfare il diritto all\u0026#8217;abitazione \u0026#171;al di fuori delle graduatorie\u0026#187; (comma 1), ma sempre che sussistano \u0026#171;i requisiti prescritti dall\u0026#8217;articolo 3\u0026#187; (comma 2). Anche nei casi di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221;, pertanto, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga a questi ultimi, cui si riferisce la difesa regionale, invece, opera soltanto quando \u0026#171;sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune\u0026#187;; ma \u0026#8220;particolare urgenza\u0026#8221; e \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; non sono concetti giuridicamente sovrapponibili, tanto che, e significativamente, la prima abilita l\u0026#8217;amministrazione ad effettuare soltanto \u0026#171;sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili\u0026#187; (art. 10, comma 5). A ben vedere, dunque, non si versa in ipotesi di assegnazione di alloggi in deroga ai contestati requisiti, bens\u0026#236; di semplici sistemazioni provvisorie, effettuate s\u0026#236; a prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti ma per un periodo di tempo contenuto e delimitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ulteriore riprova di ci\u0026#242;, si consideri che le ipotesi di \u0026#8220;emergenza abitativa\u0026#8221; sono indicate dall\u0026#8217;art. 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, recante \u0026#171;Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)\u0026#187;, ed esse denotano ancor pi\u0026#249; quanto limitato sia l\u0026#8217;ambito di applicazione della pretesa deroga su cui fa leva la Regione Piemonte: \u0026#232; infatti soltanto in presenza di una di queste tassative situazioni \u0026#8211; la valutazione della cui sussistenza, cos\u0026#236; come della \u0026#171;particolare urgenza\u0026#187;, \u0026#232; rimessa in concreto al comune \u0026#8211; che pu\u0026#242; procedersi alla \u0026#8220;sistemazione\u0026#8221; in un alloggio sociale, provvisoria e non prorogabile n\u0026#233; rinnovabile, a persone che non abbiano i requisiti di cui alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Piemonte n. 3 del 2010 \u0026#8211; come sostituito dall\u0026#8217;art. 106, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018 \u0026#8211; va dichiarato pertanto costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole \u0026#171;da almeno cinque anni\u0026#187; e \u0026#171;con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) \u0026#8211; come sostituito dall\u0026#8217;art. 106, comma 2, della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell\u0026#8217;ordinamento regionale. Anno 2018) \u0026#8211; limitatamente alle parole \u0026#171;da almeno cinque anni\u0026#187; e \u0026#171;con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240725130150.pdf","oggetto":"Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Piemonte - Requisiti di accesso all\u0027edilizia sociale - Previsione che occorre avere la residenza anagrafica o l\u0027attivit\u0026#224; lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all\u0027interno dell\u0027ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali, o essere iscritti all\u0027AIRE - Denunciata disparit\u0026#224; di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non sia in possesso di tali requisiti - Disciplina che, disponendo l\u0026#8217;esclusione della necessit\u0026#224; del requisito residenziale o lavorativo per coloro che sono iscritti all\u0026#8217;AIRE, introduce una distinzione ingiustificata rispetto alla funzione del servizio.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[{"id_nota":"45183","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 147/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2571","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45084","autore":"Pignocchi M.","titolo":"Il legame con lo Stato, tra residenza e cittadinanza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45083_2024_147.pdf","nome_file_fisico":"186_2020+altre_Pignocchi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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