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B., della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol, del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol, di N. T., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento di H. F.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Massimo Luciani per N. T., Maurizio Paniz per S. B., Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol e per il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonch\u0026#233; alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennit\u0026#224; spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica\u0026#187;, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 42, 64, 66, 68, 69, 97 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo anche in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 disponeva che \u0026#171;[a] decorrere dal mese successivo all\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge l\u0026#8217;ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilit\u0026#224;, compresi quelli gi\u0026#224; in godimento o attribuiti, \u0026#232; ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennit\u0026#224; parlamentare lorda di cui all\u0026#8217;articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1\u0026#176; gennaio 2014, rispetto all\u0026#8217;indennit\u0026#224; parlamentare lorda indicata nell\u0026#8217;articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo art. 3 disponeva che \u0026#171;1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l\u0026#8217;assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l\u0026#8217;importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilit\u0026#224;. 2. Ai fini dell\u0026#8217;applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; erogato dal Consiglio regionale \u0026#232; tenuto a dichiarare all\u0026#8217;Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224;, o l\u0026#8217;ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge. 3. In caso di mancata ottemperanza dell\u0026#8217;obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l\u0026#8217;assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; viene sospeso e, per le due mensilit\u0026#224; gi\u0026#224; erogate, si provvede al recupero dell\u0026#8217;indebito in base alle comuni procedure\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambe le disposizioni sono state abrogate dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilit\u0026#224; secondo il metodo di calcolo contributivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di essere stato adito da S. B., titolare di vitalizio a carico del Consiglio regionale dal 15 marzo 2013, il quale aveva convenuto in giudizio quest\u0026#8217;ultimo unitamente alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol per ottenere l\u0026#8217;accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell\u0026#8217;assegno senza le decurtazioni operate in applicazione delle norme censurate, con conseguente condanna in tal senso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo l\u0026#8217;esperimento di regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale la Corte di cassazione aveva confermato la giurisdizione ordinaria, il giudice a quo aveva sollevato incidente di costituzionalit\u0026#224; relativamente alla medesima normativa, definito nel senso della manifesta inammissibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;ordinanza n. 111 del 2019 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente solleva le descritte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale a seguito dell\u0026#8217;avvenuta riassunzione del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; A suo avviso, le disposizioni censurate contrasterebbero con \u0026#171;il principio della intangibilit\u0026#224; dei diritti acquisiti e della certezza e stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici quale forma di tutela del legittimo affidamento\u0026#187;, riconducibile agli artt. 2, 3 e 97 Cost., \u0026#171;in quanto elemento essenziale dello Stato di diritto ed espressione, da un lato, del principio di uguaglianza dinanzi alla Legge; dall\u0026#8217;altro, del principio di solidariet\u0026#224; cui sono collegati i canoni di buona fede e di correttezza dall\u0026#8217;agire, e ci\u0026#242; anche da parte della P.A. che deve improntare la propria condotta a canoni di lealt\u0026#224; e di imparzialit\u0026#224;\u0026#187;, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, \u0026#171;in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, sebbene il principio dell\u0026#8217;affidamento non abbia valenza assoluta, le disposizioni normative retroattive, quali sarebbero quelle denunciate, non potrebbero trasmodare in una regolamentazione irrazionale, incidendo su situazioni sostanziali di natura patrimoniale fondate sulla legislazione precedente, rendendosi necessario al riguardo un rigoroso scrutinio di ragionevolezza \u0026#8211; e non di mera mancanza di arbitrariet\u0026#224; \u0026#8211; valutando le motivazioni a sostegno dell\u0026#8217;intervento legislativo, anche alla luce delle circostanze di fatto e del contesto in cui esso \u0026#232; maturato, il tempo trascorso dal momento di definizione dell\u0026#8217;assetto regolatorio alterato, la prevedibilit\u0026#224; della modifica retroattiva e la proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella fattispecie, il legislatore regionale non avrebbe addotto alcuna specifica motivazione a sostegno dell\u0026#8217;intervento riduttivo, limitandosi a indicare, nell\u0026#8217;intitolazione della legge, una generica esigenza di contenimento della spesa pubblica, considerata inidonea a fondarne la legittimit\u0026#224;. Al contempo, l\u0026#8217;attore nel giudizio principale, che aveva iniziato a percepire l\u0026#8217;assegno vitalizio da ben oltre un anno, aveva terminato il proprio mandato elettivo in seno al Consiglio regionale (svolto dal 1988 al 1994) da venti anni, senza poterne prevedere, a distanza di cos\u0026#236; tanto tempo, il sostanziale ed evidentemente sproporzionato azzeramento, nemmeno in relazione al godimento del vitalizio erogato dalla Camera dei deputati, poich\u0026#233; l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; dello svolgimento di mandati parlamentari da parte di coloro che avrebbero goduto di quello dipendente dal mandato di consigliere era espressamente contemplata dalla normativa regionale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., in quanto i vitalizi regionali risponderebbero alla medesima ratio, propria dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, di \u0026#171;sterilizzazione degli impedimenti economici all\u0026#8217;accesso alle cariche di rappresentanza democratica\u0026#187; e di garanzia dell\u0026#8217;attribuzione di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l\u0026#8217;indipendenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 violerebbero l\u0026#8217;art. 117 Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), attribuirebbe alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol una potest\u0026#224; legislativa limitata alla materia dell\u0026#8217;ordinamento degli uffici regionali e del personale a essi addetto, che non comprenderebbe la possibilit\u0026#224; di incidere sui vitalizi, ambito riservato alla potest\u0026#224; legislativa dello Stato, che, peraltro, avrebbe s\u0026#236; chiamato le Regioni a interventi riduttivi, ma salvaguardando i trattamenti in corso di erogazione (art. 2, comma 1, lettera m, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce che l\u0026#8217;attore, ex consigliere della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol e, in ragione di ci\u0026#242;, gi\u0026#224; percettore di un assegno vitalizio di euro 3.543,86 lordi mensili, avrebbe dapprima sub\u0026#236;to, come da nota del 23 luglio 2014, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, una decurtazione di euro 708,77 con decorrenza dal mese di luglio del 2014 e, successivamente, con decreto 26 settembre 2014, in applicazione dell\u0026#8217;art. 3 della medesima legge regionale, la riduzione dell\u0026#8217;assegno vitalizio regionale a euro 139,03, pari alla differenza tra il previsto tetto di euro 9.000,00 lordi mensili e il vitalizio di euro 8.860,97 lordi mensili percepito quale ex parlamentare, avendo svolto cinque mandati quale deputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di una domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell\u0026#8217;assegno vitalizio senza decurtazioni e di condanna al pagamento di quanto dovuto a tale titolo per l\u0026#8217;intero, l\u0026#8217;accoglimento o il rigetto della pretesa dipenderebbe dalla fondatezza o meno delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atti dal contenuto coincidente, si sono costituiti in giudizio la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol e il Consiglio regionale, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, permarrebbero le ragioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; evidenziate nell\u0026#8217;ordinanza n. 111 del 2019 di questa Corte, cui il rimettente non avrebbe posto rimedio, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, atteso che il giudice a quo non avrebbe considerato che, gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, le disposizioni censurate sono state abrogate dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, e che l\u0026#8217;art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), avrebbe imposto il ricalcolo con metodo contributivo degli assegni vitalizi in corso di erogazione, con ci\u0026#242; venendo meno il carattere permanente e irreversibile dell\u0026#8217;intervenuta riduzione, profilo di rilievo centrale nelle censure articolate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, le questioni sollevate sarebbero inammissibili in quanto generiche e indeterminate, poich\u0026#233; con esse si mirerebbe all\u0026#8217;eliminazione di un inesistente carattere retroattivo della legge \u0026#8211; che viceversa disporrebbe una riduzione pro futuro di benefici relativi ai rapporti di durata \u0026#8211; con correlativa impossibilit\u0026#224; di \u0026#171;esercizio del diritto di difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, la Regione e il Consiglio regionale eccepiscono l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, atteso che nel giudizio a quo sarebbe contestata la \u0026#171;rideterminazione dell\u0026#8217;assegno vitalizio mediante applicazione del limite al cumulo in applicazione dell\u0026#8217;art. 3, non mediante la riduzione dell\u0026#8217;assegno vitalizio in applicazione dell\u0026#8217;art. 2, che \u0026#232; assorbita dalla prima operazione. Sicch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 2 non ha trovato e non \u0026#232; destinato a trovare applicazione nel giudizio a quo\u0026#187;, alla luce dell\u0026#8217;intervenuta abrogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbero inammissibili le questioni genericamente sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117 Cost., poich\u0026#233; il rimettente non avrebbe indicato la competenza statale violata dalla legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in via preliminare, la Regione e il Consiglio regionale sostengono che il thema decidendum non possa includere anche la violazione degli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, non trattandosi di \u0026#171;domande rivolte a codesta Corte\u0026#187;; in subordine, si tratterebbe di censure inammissibili, perch\u0026#233; insufficientemente argomentate, o manifestamente infondate, in quanto i parametri evocati sarebbero inconferenti rispetto alle norme denunciate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost. non sarebbero fondate, poich\u0026#233; dai principi dell\u0026#8217;affidamento e della certezza e stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici non potrebbe derivare alcuna pretesa all\u0026#8217;immutabilit\u0026#224; della disciplina legislativa dei rapporti intersoggettivi di durata: essa non potrebbe consistere n\u0026#233; in un diritto fondamentale della persona (art. 2 Cost.) n\u0026#233; in un riflesso del principio di buon andamento, mentre sarebbe necessario che la funzione legislativa possa conformare tali rapporti secondo le concrete esigenze e circostanze che si pongono nel corso del tempo, anche in termini di concretizzazione dei doveri inderogabili di solidariet\u0026#224; sociale che costituiscono il risvolto del riconoscimento dei diritti della persona di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost. e il fondamento del programma di cui all\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost. Quanto all\u0026#8217;evocazione del principio di ragionevolezza a sostegno del divieto di regolazione retroattiva, esso non sarebbe pertinente, poich\u0026#233; nel presente caso non vi sarebbe applicazione retroattiva di norme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, quand\u0026#8217;anche la censura fosse diretta a evidenziare l\u0026#8217;irragionevolezza delle disposizioni in quanto volte a prevedere una modifica peggiorativa dei trattamenti di durata, essa non sarebbe comunque fondata, atteso che difetterebbe la configurabilit\u0026#224; di un affidamento sull\u0026#8217;immutabilit\u0026#224; dei trattamenti medesimi, suscettibili di alterazione in senso sfavorevole da parte del legislatore, a maggior ragione quando la loro determinazione sia regolata da una disciplina dettata proprio dai destinatari degli stessi. Inoltre, nell\u0026#8217;ambito in considerazione, la discrezionalit\u0026#224; del legislatore sarebbe particolarmente estesa \u0026#8211; anche alla luce della non assimilabilit\u0026#224; dei vitalizi ai trattamenti pensionistici, viste le condizioni privilegiate che ne consentono il godimento \u0026#8211; e, a fondamento della scelta legislativa, sussisterebbe la necessit\u0026#224; di soddisfare indefettibili esigenze di bilancio e di equit\u0026#224; sociale, evidenziate dalla relazione al disegno di legge, che costituirebbero \u0026#171;imperativi costituzionalmente rilevanti\u0026#187;, a prescindere dalla situazione finanziaria del bilancio del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon particolare riferimento all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, la ragionevolezza dell\u0026#8217;intervento si desumerebbe sia dal fatto che tale disposizione si pone in continuit\u0026#224; con altre previsioni di legge adottate in passato dalla Regione per porre limiti al cumulo del vitalizio regionale con altri vitalizi pubblici (viene evocato l\u0026#8217;art. 4, comma 11, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2, recante \u0026#171;Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige\u0026#187;), sia dal fatto che, \u0026#171;a fronte di erogazioni della medesima natura non sussist[o]no ragioni per destinare ulteriori risorse pubbliche alla stessa finalit\u0026#224;, essendo tali finalit\u0026#224; gi\u0026#224; integralmente soddisfatte dagli altri assegni vitalizi\u0026#187;. Peraltro, il tetto massimo mensile fissato dal legislatore regionale in euro 9.000 lordi garantirebbe comunque \u0026#171;una indennit\u0026#224; idonea a compensare lo svolgimento di ogni tipo di servizio onorario prestato\u0026#187; e soddisferebbe \u0026#171;qualunque forma di esigenza latamente previdenziale\u0026#187;, oltretutto con un trattamento maturato a seguito di condizioni particolarmente favorevoli e determinato attraverso un meccanismo che ne consentirebbe la rimodulazione al rialzo, come sarebbe concretamente avvenuto nella fattispecie, a seguito della riduzione del vitalizio parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non sarebbero fondate n\u0026#233; le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 42 Cost., in quanto inapplicabile alle prestazioni obbligatorie, n\u0026#233; quelle formulate in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., parametri riferibili ai membri delle Camere e non a quelli del Consiglio regionale, la cui violazione, inoltre, sarebbe esclusa dal fatto che, in ogni caso, la necessit\u0026#224; di \u0026#171;sterilizzazione degli impedimenti economici alle cariche elettive\u0026#187; non sarebbe in alcun modo pregiudicata dalle norme contestate, che garantirebbero un congruo emolumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio S. B., chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal giudice a quo e rinviando lo svolgimento dei propri argomenti difensivi a successiva memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio H. F., anch\u0026#8217;egli titolare di assegno vitalizio regionale ridotto in applicazione delle disposizioni censurate e parte in causa in analogo contenzioso pendente davanti al Tribunale di Trento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA suo avviso, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento deriverebbe dalla gi\u0026#224; avvenuta riunione del giudizio incidentale originato dalle domande svolte da S. B., oggi riproposto, con quello scaturito dalle analoghe pretese da lui stesso vantate dinanzi al medesimo Tribunale, entrambi definiti con l\u0026#8217;ordinanza n. 111 del 2019 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, l\u0026#8217;intervenuto sostiene che il rimettente abbia emendato i difetti motivazionali che avevano dato luogo alla precedente pronuncia di manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate e che esse, nel merito, siano fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA quest\u0026#8217;ultimo proposito, la consistenza e la permanenza delle riduzioni operate dalle disposizioni censurate a mero beneficio della finanza pubblica, peraltro a fronte di una contribuzione di ammontare non irrilevante, violerebbero il principio del legittimo affidamento presidiato dai parametri evocati dal rimettente, ivi incluso l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, rispetto alle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, e in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 11 Cost., trattandosi di principio del diritto eurounitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le disposizioni violerebbero le competenze statali in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) \u0026#8211; cui ricondurre i rapporti intersoggettivi privatistici e la salvaguardia della propriet\u0026#224; privata \u0026#8211; e di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), atteso che il principio espresso dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, nell\u0026#8217;incentivare una riduzione dei vitalizi regionali, farebbe salvi quelli in corso di erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza S. B., la Regione e il Consiglio regionale hanno depositato delle memorie illustrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eS. B., dopo aver confermato la ricostruzione operata dal rimettente in merito all\u0026#8217;applicazione di entrambe le misure riduttive previste dalla normativa censurata, ha sostenuto la violazione degli artt. 2, 3, 10, 42, 51, 64, 66, 68, 69 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; alla luce della mancata considerazione della data di maturazione dei trattamenti, dei mandati consiliari svolti, delle riduzioni operate in epoca di poco precedente \u0026#8211; che hanno anche riguardato i vitalizi dovuti in ragione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di parlamentare nazionale \u0026#8211; e della concomitante applicazione dei contributi di solidariet\u0026#224;, nonch\u0026#233; della mancata previsione di gradualit\u0026#224;, temporaneit\u0026#224; e mitigazione delle misure, foriere di un sostanziale azzeramento dell\u0026#8217;assegno \u0026#8211; con portata di fatto espropriativa fondata sul mero interesse finanziario \u0026#8211; e di una correlata vanificazione della contribuzione versata. Di qui la violazione dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto \u0026#8211; trattandosi di misure ingiustificate, sia economicamente che alla stregua dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, oltre che irragionevoli, discriminatorie e sproporzionate, trasmodate in una regolamentazione irrazionale di un assetto ormai consolidato, la cui modifica in peius non era prevedibile \u0026#8211; e del principio di libero accesso alle cariche elettive, essendovi frapposto un impedimento economico, in violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione e il Consiglio regionale, nella loro memoria illustrativa, oltre a eccepire l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento in giudizio spiegato da H. F., hanno rimarcato l\u0026#8217;incompleta ricostruzione del contesto normativo e, segnatamente, la mancata considerazione della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, che, riducendo ulteriormente il trattamento di S. B., osterebbe all\u0026#8217;accoglimento della domanda formulata nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti hanno inoltre ribadito i loro argomenti quanto all\u0026#8217;omesso superamento della lacuna ricostruttiva rilevata dall\u0026#8217;ordinanza n. 111 del 2019 di questa Corte \u0026#8211; circa l\u0026#8217;interazione tra la decurtazione del 20 per cento e il limite alla possibilit\u0026#224; di cumulo (destinato ad assorbire la prima, come dimostrerebbero le rideterminazioni in aumento dell\u0026#8217;assegno, di cui S. B. avrebbe frattanto beneficiato) \u0026#8211; e al difetto di rilevanza, evidenziando altres\u0026#236; la peculiarit\u0026#224; del vitalizio spettante ai consiglieri regionali \u0026#8211; che ne giustificherebbe la modificabilit\u0026#224; anche per ragioni di sostenibilit\u0026#224; del sistema \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di riespansione insita nel meccanismo del limite di cumulo \u0026#8211; che escluderebbe la sterilizzazione della contribuzione \u0026#8211; e la non assimilabilit\u0026#224; alle pensioni. Infine, non sarebbe pertinente l\u0026#8217;evocazione degli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., in quanto ius singulare inapplicabile ai consiglieri regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al numero 139 del registro ordinanze 2021 il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, e in riferimento all\u0026#8217;art. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige \u0026#8211; nonch\u0026#233; degli artt. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 \u0026#171;Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), nella parte in cui introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 97, 117, commi primo \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; e secondo, lettera l), Cost. e 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel contenuto dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 si \u0026#232; gi\u0026#224; detto a proposito dell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 \u0026#8211; come detto, introdotto dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004 \u0026#8211; prevede che \u0026#171;1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilit\u0026#224; dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1\u0026#176; gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidariet\u0026#224;. 2. L\u0026#8217;Ufficio di Presidenza con regolamento individuer\u0026#224; le relative modalit\u0026#224; operative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 prevede che \u0026#171;1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilit\u0026#224; viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidariet\u0026#224;. 2. L\u0026#8217;Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalit\u0026#224; operative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 stabilisce che \u0026#171;[i]l contributo di solidariet\u0026#224; da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell\u0026#8217;articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2012 \u0026#232; pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilit\u0026#224; riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidariet\u0026#224; da applicare \u0026#232; pari all\u0026#8217;8 per cento ed agli assegni di reversibilit\u0026#224; riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidariet\u0026#224; da applicare \u0026#232; pari al 12 per cento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di essere stato adito da N. T. \u0026#8211; vedova di W. M., consigliere regionale dal 1978 al 1993, e titolare di assegno vitalizio di reversibilit\u0026#224; dal giugno 2008 \u0026#8211; la quale aveva convenuto il Consiglio regionale unitamente alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol per ottenere l\u0026#8217;accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell\u0026#8217;assegno senza le decurtazioni operate in applicazione dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e dei contributi di solidariet\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;ulteriore normativa regionale censurata, con conseguente condanna in tal senso delle controparti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Le censure mosse dal rimettente all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, sostanzialmente coincidono con quelle rivolte alla medesima disposizione dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 e precedentemente illustrate, con la precisazione che il legislatore non avrebbe tenuto conto della non irrilevante contribuzione versata durante il mandato e avrebbe operato \u0026#171;senza che vi fosse una ragione stringente e insuperabile connessa alla finanza pubblica\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 97 Cost. risulterebbe altres\u0026#236; violato in quanto i percettori del trattamento verrebbero penalizzati \u0026#171;senza ottenere una maggiore efficienza dell\u0026#8217;Amministrazione e della sicurezza previdenziale nella garanzia del mandato elettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la disposizione violerebbe la competenza regionale in materia di ordinamento degli organi e degli uffici regionali (art. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige), invadendo quelle statali in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), cui ricondurre i rapporti intersoggettivi privatistici e la salvaguardia della propriet\u0026#224; privata, e di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), atteso che il principio espresso dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, nell\u0026#8217;incentivare una riduzione dei vitalizi regionali, farebbe salvi quelli in corso di erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla normativa regionale relativa ai contributi di solidariet\u0026#224;, essa violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, commi primo \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; e secondo, lettera l), Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 4 dello statuto, in quanto tali prelievi, solo nominalmente distinguibili dal \u0026#8220;taglio lineare\u0026#8221; operato dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, non risponderebbero a esigenze solidaristiche o perequative e non sarebbero n\u0026#233; temporanei n\u0026#233; dettati dalla necessit\u0026#224; di sopperire a esigenze di erogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, i contributi di solidariet\u0026#224; disciplinati dalla normativa censurata rivestirebbero natura tributaria, in quanto integrerebbero i requisiti al riguardo delineati dalla giurisprudenza costituzionale e attingerebbero una platea di soggetti irragionevolmente limitata (si cita in particolare la sentenza n. 116 del 2013), senza ricevere una destinazione endoprevidenziale e tantomeno rispettare lo statuto di costituzionalit\u0026#224; tracciato da questa Corte nelle sentenze n. 173 del 2016 e n. 234 del 2020. Di qui la violazione degli artt. 3, 38 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente, oltre a escludere la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, riferisce che l\u0026#8217;attrice avrebbe subito dal giugno 2008, sull\u0026#8217;assegno di reversibilit\u0026#224; pari a euro 5.159,65 lordi mensili, la riduzione dovuta all\u0026#8217;applicazione del contributo di solidariet\u0026#224; variamente modulato nel tempo, cui si \u0026#232; cumulato nel 2014 l\u0026#8217;autonoma riduzione del 20 per cento in applicazione dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di una domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell\u0026#8217;assegno di reversibilit\u0026#224; senza decurtazioni e di condanna al pagamento di quanto dovuto a tale titolo per l\u0026#8217;intero, l\u0026#8217;accoglimento o il rigetto della pretesa dipenderebbe dalla fondatezza o meno delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; rileverebbe l\u0026#8217;abrogazione, da parte degli artt. 2, comma 2, e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rispettivamente degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5 del 2014 e degli artt. 4-bis della legge regionale n. 2 del 1995 e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 che disporrebbe solo pro futuro, lasciando inalterata la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Si sono costituiti in giudizio la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol e il Consiglio regionale, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, le questioni relative agli artt. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 \u0026#8211; come introdotto dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004 \u0026#8211; e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 sarebbero irrilevanti, in quanto, nel giudizio a quo, l\u0026#8217;attrice avrebbe avanzato domanda di accertamento e condanna al versamento di quanto dovuto a titolo di vitalizio nell\u0026#8217;ammontare risultante prima delle decurtazioni operate in applicazione degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, dolendosi, dunque, solo dell\u0026#8217;applicazione di questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, sarebbero inammissibili, in quanto prive del requisito della chiarezza, poich\u0026#233; fondamentalmente incentrate su un inesistente carattere retroattivo della legge \u0026#8211; che viceversa disporrebbe solo una riduzione pro futuro di benefici relativi ai rapporti di durata \u0026#8211; con pregiudizio alla possibilit\u0026#224; di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, tali censure non sarebbero fondate, in quanto la giurisprudenza costituzionale non avrebbe mai riconosciuto la configurabilit\u0026#224; di un affidamento sull\u0026#8217;immutabilit\u0026#224; della disciplina dei rapporti di durata, neanche in materia pensionistica, rimanendo ferma la possibilit\u0026#224; di un intervento riduttivo non irrazionale. Nella fattispecie, peraltro, la discrezionalit\u0026#224; del legislatore sarebbe ancora maggiore, stante la non riconducibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno vitalizio alle prestazioni di quiescenza \u0026#8211; rispetto alle quali risulterebbe attribuito a condizioni pi\u0026#249; favorevoli \u0026#8211; e il suo esercizio risponderebbe, oltre che a indefettibili esigenze di bilancio, a ragioni di equit\u0026#224; sociale, le quali, al pari delle prime, rappresenterebbero \u0026#171;imperativi costituzionalmente rilevanti\u0026#187;. Un affidamento da tutelare, infine, sarebbe da escludere nella fattispecie, proprio in ragione del fatto che la disciplina del vitalizio sarebbe dettata dai suoi stessi beneficiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInammissibile, in quanto apodittica, sarebbe la censura di violazione del principio di imparzialit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 sollevate in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al primo parametro, non sarebbe revocabile in dubbio la competenza della Regione a incidere sui trattamenti vitalizi, avendoli istituiti e regolati. Ci\u0026#242;, peraltro, troverebbe conferma nel fatto che il legislatore non vi avrebbe mai provveduto direttamente, limitandosi a condizionarne la disciplina nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica. A tale ambito andrebbe ricondotto l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, evocato dal rimettente quale parametro interposto, ma la \u0026#8220;salvezza\u0026#8221; dei trattamenti in corso di erogazione, ivi prevista, avrebbe dovuto intendersi esclusivamente nel senso che essi non rientravano nel vincolo riduttivo imposto dalla disposizione di coordinamento, non invece quale impedimento per le Regioni di assumere misure pi\u0026#249; virtuose dal punto di vista finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; e secondo, lettera l), Cost. sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate per le stesse ragioni illustrate a proposito delle censure rivolte all\u0026#8217;art. 2 della medesima legge regionale, ulteriormente evidenziandosi, a riprova dell\u0026#8217;insussistenza dell\u0026#8217;affidamento, come, al momento dell\u0026#8217;inizio del godimento del trattamento di reversibilit\u0026#224;, fosse gi\u0026#224; operante un contributo di solidariet\u0026#224;, seppur diversamente modulato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure rivolte al citato contributo di solidariet\u0026#224; per violazione degli artt. 3, 38 e 53 Cost. sarebbero inammissibili, in quanto presenterebbero carattere ancipite e contraddittorio. Il rimettente, infatti, da un lato assumerebbe la natura tributaria della ritenuta \u0026#8211; onde il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., che dovrebbe condurre all\u0026#8217;ablazione della normativa \u0026#8211; e, dall\u0026#8217;altro, la smentirebbe \u0026#8211; secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, che, appunto, l\u0026#8217;ha negata \u0026#8211; evocando la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto, quale prestazione legalmente imposta non tributaria, avrebbe dovuto avere durata al massimo triennale e prevedere la destinazione del provento della riduzione a finalit\u0026#224; mutualistiche. Tale ultima conclusione, peraltro, urterebbe con l\u0026#8217;assunto precedente per cui la Regione sarebbe priva di competenza a legiferare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, le questioni non sarebbero fondate, in quanto il previsto contributo di solidariet\u0026#224; non avrebbe natura tributaria ma \u0026#171;interna al sistema degli assegni vitalizi\u0026#187; a integrale carico del Consiglio regionale, e sarebbe finalizzato a ridurre l\u0026#8217;onere di finanziamento degli assegni medesimi, al fine di fronteggiarne il costo gravoso e insostenibile, successivamente ovviato dall\u0026#8217;imposizione di un ricalcolo contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio N. T., parte attrice nel giudizio a quo, sostenendo l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e la fondatezza delle questioni sollevate alla stregua dei ritenuti condivisibili argomenti sviluppati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione a sostegno di un petitum ablativo della normativa regionale, sulla quale si fonda sia la riduzione del 20 per cento, sia il contributo di solidariet\u0026#224;, come variamente modulato nel corso del tempo, applicato all\u0026#8217;assegno di reversibilit\u0026#224; erogatole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, N. T., la Regione e il Consiglio regionale hanno depositato una memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN. T., in replica agli argomenti difensivi svolti dalla Regione e dal Consiglio regionale, ripercorrendo, in particolare, il contenuto dei propri atti processuali nel giudizio principale, ha anzitutto sostenuto la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative ai contributi di solidariet\u0026#224; anteriori a quello di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014. In secondo luogo, ha evidenziato come, a suo avviso, correttamente le censure si appuntino sul carattere retroattivo della normativa censurata, trattandosi di retroattivit\u0026#224; impropria lesiva del legittimo affidamento, a fronte di misure non temporalmente limitate e reiterate, come ritenutosi a proposito dell\u0026#8217;incisione sui trattamenti pensionistici. Ancora, ha negato rilievo alla mancata censura della sopravvenuta legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, applicabile solo pro futuro e non necessariamente foriera di ulteriori riduzioni rispetto al regime precedente alle misure adottate nel 2014. Inoltre, ha negato che l\u0026#8217;incisione determinata dalla normativa censurata si giustifichi alla stregua di un\u0026#8217;esigenza di sostenibilit\u0026#224;, considerate le condizioni di avanzo di amministrazione in cui versava il bilancio del Consiglio regionale. Infine, ha contestato ogni contraddittoriet\u0026#224; nella qualificazione tributaria dei contributi di solidariet\u0026#224; avvicendatesi nel tempo e nell\u0026#8217;evocazione della giurisprudenza costituzionale che ne ha sancito la necessaria temporaneit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione e il Consiglio regionale, nella loro memoria illustrativa, oltre a ribadire le difese precedentemente svolte, hanno evidenziato come il trattamento riconosciuto agli ex consiglieri regionali abbia caratteristiche tali da impedirne la futura intangibilit\u0026#224;, nella fattispecie giustificata da ragioni di sostenibilit\u0026#224; del sistema, considerato anche il regime contributivo di favore accordato dal legislatore statale ai lavoratori che accedono alle cariche elettive. Viene inoltre evidenziato come il trattamento di reversibilit\u0026#224; di cui beneficia la parte, anche a fronte dell\u0026#8217;applicazione del contributo di solidariet\u0026#224;, sia comunque pi\u0026#249; vantaggioso di quello fruito a seguito della rideterminazione in applicazione del criterio di calcolo contributivo, introdotto dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, non censurata.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020 il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonch\u0026#233; alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennit\u0026#224; spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica\u0026#187;, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 42, 64, 66, 68, 69, 97 e 117 della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo anche in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon successiva ordinanza, iscritta al numero 139 del registro ordinanze 2021, il medesimo Tribunale di Trento ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e all\u0026#8217;art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) \u0026#8211; nonch\u0026#233; degli artt. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 \u0026#171;Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 97, 117, commi primo \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#8211; e secondo, lettera l), Cost. e 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 disponeva che \u0026#171;[a] decorrere dal mese successivo all\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge l\u0026#8217;ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilit\u0026#224;, compresi quelli gi\u0026#224; in godimento o attribuiti, \u0026#232; ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennit\u0026#224; parlamentare lorda di cui all\u0026#8217;articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1\u0026#176; gennaio 2014, rispetto all\u0026#8217;indennit\u0026#224; parlamentare lorda indicata nell\u0026#8217;articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 3 disponeva che \u0026#171;1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l\u0026#8217;assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l\u0026#8217;importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilit\u0026#224;. 2. Ai fini dell\u0026#8217;applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; erogato dal Consiglio regionale \u0026#232; tenuto a dichiarare all\u0026#8217;Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224;, o l\u0026#8217;ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge. 3. In caso di mancata ottemperanza dell\u0026#8217;obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l\u0026#8217;assegno vitalizio diretto o di reversibilit\u0026#224; viene sospeso e, per le due mensilit\u0026#224; gi\u0026#224; erogate, si provvede al recupero dell\u0026#8217;indebito in base alle comuni procedure\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 \u0026#8211; introdotto dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004 \u0026#8211; prevedeva che \u0026#171;1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilit\u0026#224; dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1\u0026#176; gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidariet\u0026#224;. 2. L\u0026#8217;Ufficio di Presidenza con regolamento individuer\u0026#224; le relative modalit\u0026#224; operative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 prevedeva che \u0026#171;1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilit\u0026#224; viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidariet\u0026#224;. 2. L\u0026#8217;Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalit\u0026#224; operative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 stabiliva che \u0026#171;[i]l contributo di solidariet\u0026#224; da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell\u0026#8217;articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2012 \u0026#232; pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilit\u0026#224; riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidariet\u0026#224; da applicare \u0026#232; pari all\u0026#8217;8 per cento ed agli assegni di reversibilit\u0026#224; riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidariet\u0026#224; da applicare \u0026#232; pari al 12 per cento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze censurano dunque alcune disposizioni che hanno inciso negativamente sull\u0026#8217;ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilit\u0026#224;, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, prevedendo, rispettivamente, la riduzione del 20 per cento del loro importo (art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014), un limite alla cumulabilit\u0026#224; con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione (art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014) e un contributo di solidariet\u0026#224;, variamente modulato nel corso del tempo (artt. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012  e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le disposizioni censurate sono state abrogate a opera degli artt. 2, comma 2, e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilit\u0026#224; secondo il metodo di calcolo contributivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; I due atti di promovimento censurano una normativa parzialmente coincidente, in riferimento a parametri e con argomenti in larga misura sovrapponibili. I giudizi possono dunque essere riuniti per essere decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l\u0026#8217;intervento spiegato da H. F. nel giudizio iscritto al n. 123 reg. ord. del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA suo avviso, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento deriverebbe dalla gi\u0026#224; avvenuta riunione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; oggi riproposto con altro giudizio incidentale \u0026#8211; in cui H. F. si era costituito in quanto parte di quello principale dal quale era scaturito, relativo ad analoghe pretese \u0026#8211; entrambi definiti con l\u0026#8217;ordinanza n. 111 del 2019 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, \u0026#171;[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;non \u0026#232; sufficiente, al fine di rendere ammissibile l\u0026#8217;intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire\u0026#187; (ordinanza n. 225 del 2021). In tal caso, infatti, ove ammesso, l\u0026#8217;intervento \u0026#171;contrasterebbe [\u0026#8230;] con il carattere incidentale del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo\u0026#187; (ordinanza n. 191 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;occasionale precedente trattazione congiunta di distinti incidenti di costituzionalit\u0026#224; non consente di giungere a una diversa conclusione, restando inalterato l\u0026#8217;impedimento all\u0026#8217;accesso diretto, scisso dalla verifica di rilevanza e di non manifesta infondatezza che solo il giudice a quo, e l\u0026#8217;ordinanza di rimessione che ne racchiuda le valutazioni al riguardo, pu\u0026#242; svolgere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la riunione delle cause per consentirne la definizione con \u0026#171;un\u0026#8217;unica pronuncia\u0026#187; (art. 15, comma 2, delle Norme integrative, vigente ratione temporis) lascia immutata l\u0026#8217;autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi, senza per ci\u0026#242; rendere l\u0026#8217;interesse di cui \u0026#232; titolare l\u0026#8217;intervenuto \u0026#171;immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura\u0026#187; (sentenza n. 106 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, occorre valutare l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle plurime questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con le due ordinanze, procedendo partitamente per ciascuna di esse e muovendo anzitutto dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Costituendosi in giudizio, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol e il Consiglio regionale hanno eccepito che il rimettente non avrebbe provveduto a emendare l\u0026#8217;atto di rimessione dai vizi, relativi alla difettosa motivazione sulla rilevanza, che avevano condotto alla pronuncia di manifesta inammissibilit\u0026#224;, da parte dell\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 111 del 2019, delle questioni precedentemente sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce che S. B. ha sub\u0026#236;to, dapprima (nel luglio 2014), la decurtazione del 20 per cento dell\u0026#8217;assegno, percependolo in misura ridotta, e in seguito, a distanza di due mesi (nel settembre 2014), la sua rideterminazione in ragione dell\u0026#8217;applicazione del limite al cumulo con altro trattamento vitalizio (di fonte parlamentare). In tal modo, seppur per un bimestre, hanno trovato applicazione sia l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sia successivamente l\u0026#8217;art. 3 della medesima legge, relativo alla cumulabilit\u0026#224;, con la conseguenza che l\u0026#8217;accoglimento o la reiezione della domanda attorea di accertamento del diritto a ricevere l\u0026#8217;assegno vitalizio senza decurtazioni e quella di condanna al pagamento di quanto trattenuto dipendono dalla declaratoria d\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224;, o meno, di entrambe le disposizioni. Di qui la rilevanza delle questioni a esse afferenti, senza che possano venire in rilievo le allegazioni delle parti, ossia della Regione e del Consiglio regionale (ex multis, sentenza n. 237 del 2021 e ordinanza n. 111 del 2019), secondo cui la riduzione del 20 per cento sarebbe avvenuta solo provvisoriamente, fintantoch\u0026#233; il Consiglio non avesse rideterminato \u0026#8220;ora per allora\u0026#8221; l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;assegno in applicazione del solo limite di cumulo, destinato ad assorbire l\u0026#8217;altra misura, con richiesta di restituzione di quanto frattanto versato in eccedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La Regione e il Consiglio regionale eccepiscono altres\u0026#236; l\u0026#8217;incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con riflesso sull\u0026#8217;iter argomentativo seguito a supporto della non manifesta infondatezza delle questioni, in quanto il rimettente non avrebbe tenuto conto dell\u0026#8217;avvenuta abrogazione, gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, delle disposizioni censurate da parte dell\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rendendo le riduzioni non pi\u0026#249; \u0026#171;permanenti e irreversibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incompleta ricostruzione della cornice normativa \u0026#232; fonte di inammissibilit\u0026#224; ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza (ex aliis, sentenza n. 61 del 2021). Ci\u0026#242;, tuttavia, non accade nella fattispecie: non sotto il primo profilo, alla stregua delle domande proposte nel giudizio principale, di accertamento del diritto alla corresponsione dell\u0026#8217;assegno senza le decurtazioni operate in applicazione delle norme censurate, con conseguente condanna in tal senso (salva la precisazione che seguir\u0026#224;); ma nemmeno sotto il secondo, considerato che la permanenza e l\u0026#8217;irreversibilit\u0026#224; degli effetti delle misure riduttive non costituiscono un aspetto cruciale (sentenza n. 264 del 2020) delle censure formulate (in sintesi: d\u0026#8217;incompetenza del legislatore regionale e di violazione del principio del legittimo affidamento e della garanzia della posizione del consigliere), supportate da una motivazione non incentrata specificamente (ordinanza n. 147 del 2020) sulla durata delle riduzioni e quindi influenzata poco o punto dal fatto che esse siano poi cessate per essere sostituite da un regime altrimenti limitativo dell\u0026#8217;ammontare dovuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione e il Consiglio regionale, a sostegno della carenza nella ricostruzione del quadro normativo, evidenziano che l\u0026#8217;accoglimento delle domande attoree sarebbe impedito dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, che disciplina la rideterminazione dell\u0026#8217;assegno secondo il metodo di calcolo contributivo, determinando una riduzione ancor pi\u0026#249; marcata di quella derivante dalle misure censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte il rilievo che il ricalcolo contributivo non implica sempre necessariamente una riduzione del trattamento \u0026#8211; non avendo altrimenti senso la previsione per cui \u0026#171;[l]\u0026#8217;assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non pu\u0026#242; comunque superare l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno vitalizio erogato o comunque spettante ai sensi delle norme vigenti prima dell\u0026#8217;entrata in vigore di questa legge\u0026#187; (art. 5, comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019) \u0026#8211; la rideterminazione riguarda soltanto le prestazioni future, successive alla normativa sopravvenuta, non quelle anteriori, alle quali confinare la domanda e la pronuncia. Dunque, la nuova disciplina non esclude la rilevanza delle questioni n\u0026#233; inficia l\u0026#8217;iter logico che ha supportato la relativa valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La Regione e il Consiglio regionale eccepiscono l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per genericit\u0026#224; e incertezza sia del petitum che della motivazione, in quanto sarebbe chiesta l\u0026#8217;eliminazione di un inesistente carattere retroattivo della legge \u0026#8211; che viceversa disporrebbe una riduzione pro futuro di benefici relativi a un rapporto di durata \u0026#8211; con correlativa impossibilit\u0026#224; di \u0026#171;esercizio del diritto di difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure\u0026#187; (di recente, sentenza n. 150 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene la lettura del dispositivo dell\u0026#8217;atto introduttivo possa indurre a ravvisare una richiesta di intervento di tipo manipolativo, le argomentazioni contenute nel corpo dell\u0026#8217;ordinanza evidenziano con chiarezza come quello auspicato sia meramente ablativo, in quanto diretto alla radicale caducazione di entrambe le disposizioni sottoposte all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome detto, l\u0026#8217;incertezza denunciata riguarderebbe anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza, ritenuta oscillare tra la denuncia della retroattivit\u0026#224; della disciplina e la lamentata modifica in peius del regime relativo a un rapporto di durata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento alla retroattivit\u0026#224; per una normativa destinata a operare solo per il futuro, tuttavia, non rende incerta la motivazione, evidentemente calibrata \u0026#8211; come agevolmente desumibile anche dalla descrizione della fattispecie \u0026#8211; sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della cosiddetta retroattivit\u0026#224; impropria (ex aliis, sentenza n. 234 del 2020), in relazione al quale il rimettente formula le proprie censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233;, peraltro, la legittimit\u0026#224; di interventi di tal fatta deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza \u0026#8211; come meglio si vedr\u0026#224; \u0026#8211; ad avviso del rimettente tale valutazione imporrebbe di considerare anche le circostanze di fatto e di contesto in cui essi sono maturati, tra cui distanza temporale dalla definizione del precedente assetto regolatorio, prevedibilit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa. Se detti elementi rilevino solo nel caso di disposizione propriamente retroattiva o anche in caso di modifica peggiorativa pro futuro costituisce valutazione afferente al merito; la loro deduzione, nella fattispecie, non \u0026#232; comunque tale da inficiare la chiarezza delle censure e la relativa intellegibilit\u0026#224; ai fini del contraddittorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La Regione e il Consiglio regionale eccepiscono altres\u0026#236; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 117 Cost., genericamente indicato, poich\u0026#233; il rimettente non avrebbe chiarito quale sarebbe la competenza statale violata dalla legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, infatti, non specifica in alcun modo a quale materia l\u0026#8217;intervento normativo censurato sarebbe ascrivibile e, quindi, nemmeno precisa quale competenza statale sarebbe incisa, rendendo cos\u0026#236; inammissibili le questioni in riferimento al parametro evocato (di recente, sentenza n. 84 del 2022, intervenuta in un giudizio in via principale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In via gradata, la Regione e il Consiglio regionale sostengono che il thema decidendum non possa includere anche la violazione degli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, non trattandosi di \u0026#171;domande rivolte a codesta Corte\u0026#187; e, in ulteriore subordine, eccepiscono l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate in riferimento ai citati parametri, in quanto non assistite da adeguata motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima difesa, volta a un\u0026#8217;interpretazione riduttiva del thema decidendum, essa non pu\u0026#242; essere condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, il rimettente assume che sia \u0026#171;dato ravvisare anche la violazione dell\u0026#8217;art. 117 co. 1 Cost. per violazione dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali\u0026#187;, richiamando l\u0026#8217;art. 6 CEDU, nonch\u0026#233; la violazione degli artt. 10 e 11 Cost., questi ultimi specificamente indicati anche in dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; fondata l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; limitatamente alla dedotta violazione degli artt. 10 e 11 Cost., che risultano evocati senza che sia spesa alcuna specifica motivazione a sostegno del vulnus a essi recato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, risulta sufficientemente, seppur sinteticamente, argomentata, anche grazie al richiamo alle pronunce di questa Corte che hanno ricondotto alla disposizione convenzionale interposta la tutela dell\u0026#8217;affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche. La verifica della consistenza del motivo di censura costituisce valutazione propria dello scrutinio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Infine, occorre rilevare d\u0026#8217;ufficio che le censure prospettate in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost. per violazione dell\u0026#8217;affidamento e della certezza del diritto sono inammissibili per l\u0026#8217;insufficienza delle argomentazioni spese a conforto delle stesse (analogamente, sentenza n. 236 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti inammissibile \u0026#232; la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 42 Cost., parametro meramente evocato, senza che la sua violazione sia minimamente motivata e senza che a tale lacuna possa sopperirsi attingendo alla memoria illustrativa depositata da S. B. in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, atteso che l\u0026#8217;oggetto del giudizio incidentale \u0026#232; definito dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione e non \u0026#232; possibile far ricorso alle integrazioni ricavabili dalle memorie delle parti costituite (ex aliis, sentenza n. 237 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale memoria, peraltro, la parte deduce anche la violazione degli artt. 3, secondo comma, 51 e 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, non indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; tuttavia precluso alle parti ampliare il thema decidendum come circoscritto dal giudice a quo, con la conseguenza che le censure formulate in riferimento a tali parametri non possono essere prese in considerazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, occorre valutare anche l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Anzitutto, la Regione e il Consiglio regionale eccepiscono l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004 \u0026#8211; che introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 \u0026#8211; e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, atteso che la parte attrice nel giudizio a quo avrebbe avanzato domanda di accertamento e condanna al versamento di quanto dovuto a titolo di vitalizio nell\u0026#8217;ammontare risultante immediatamente prima delle decurtazioni operate in applicazione degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, dolendosi, dunque, solo dell\u0026#8217;applicazione di questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce che la domanda attorea riguarda l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;assegno di reversibilit\u0026#224; nella sua integralit\u0026#224;, ossia al lordo di tutti i contributi di solidariet\u0026#224; applicati nel corso del tempo, nessuno escluso. Di qui la rilevanza delle questioni a essi afferenti, senza che possano venire in rilievo le allegazioni delle parti (ex multis, sentenza n. 237 del 2021 e ordinanza n. 111 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In secondo luogo, le medesime parti eccepiscono l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, in quanto prive del requisito della chiarezza, poich\u0026#233; fondamentalmente incentrate su un inesistente carattere retroattivo della legge \u0026#8211; che viceversa disporrebbe una riduzione pro futuro di benefici relativi a un rapporto di durata \u0026#8211; con pregiudizio alla possibilit\u0026#224; di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo all\u0026#8217;art. 3 Cost. si pu\u0026#242; richiamare quanto precedentemente osservato a proposito dell\u0026#8217;analogo argomento dedotto a proposito delle questioni sollevate con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 (supra, punto 4.3.), per cui l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente deve concludersi quanto alle censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, atteso che il rimettente deduce chiaramente la violazione, dedicandole una specifica motivazione di sostegno, accompagnata dall\u0026#8217;indicazione degli orientamenti giurisprudenziali della Corte EDU che conforterebbero una pronuncia nel senso auspicato. La verifica della consistenza degli argomenti addotti attiene alla valutazione di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost. \u0026#232; inammissibile per carenza di argomentazioni spese a suo conforto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Fondata \u0026#232; l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della Regione e del Consiglio regionale relativa all\u0026#8217;autonoma censura formulata nei confronti dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 \u0026#8211; e successivamente ribadita nei riguardi dei contributi di solidariet\u0026#224; \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, dopo aver richiamato un\u0026#8217;ordinanza del Tribunale ordinario di Trieste con cui si denuncia una disposizione regionale di contenuto analogo a quella trentina, afferma che \u0026#171;[a]lla luce di queste considerazioni si manifesta anche il dubbio di violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., in quanto il legislatore regionale \u0026#232; intervenuto violando il principio di imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;Amministrazione e ha compresso i diritti dei soggetti pregiudicati senza ottenere una maggiore efficienza dell\u0026#8217;Amministrazione e della sicurezza previdenziale nella garanzia del mandato elettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, da un lato, la motivazione della censura \u0026#232; illustrata per relationem con riferimento al diverso atto di promovimento, senza tuttavia ripercorrere per sintesi le argomentazioni poste a fondamento del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale ivi palesato (ex plurimis, sentenza n. 92 del 2021); dall\u0026#8217;altro, quanto il rimettente ulteriormente deduce non risulta altrimenti sufficiente a colmare la lacuna motivazionale. \u0026#200; infatti evocato il principio di imparzialit\u0026#224; senza spiegare perch\u0026#233; la riduzione del trattamento vitalizio debba tradursi in un incremento di efficienza amministrativa per essere compatibile con tale parametro. Di qui l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La Regione e il Consiglio regionale eccepiscono, inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni relative alle disposizioni regionali disciplinanti il contributo di solidariet\u0026#224; sollevate in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. In particolare, le censure sarebbero contraddittorie e ancipiti in quanto il rimettente, da un lato, assumerebbe la natura tributaria del prelievo \u0026#8211; onde il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., che dovrebbe condurre all\u0026#8217;ablazione della normativa \u0026#8211; e, dall\u0026#8217;altro, la smentirebbe \u0026#8211; secondo quanto ritenuto dalla richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 173 del 2016 e n. 234 del 2020) che, appunto, l\u0026#8217;ha negata \u0026#8211; evocando la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. a opera di una prestazione legalmente imposta non tributaria, che avrebbe dovuto avere durata al massimo triennale e prevedere la destinazione del provento della riduzione a finalit\u0026#224; mutualistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, assumendo la sussistenza dei requisiti elaborati da questa Corte per ravvisare la natura tributaria del prelievo, deduce la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., evocando a sostegno della censura, in particolare, quanto affermato nella sentenza n. 116 del 2013 a proposito di un contributo di solidariet\u0026#224; che attingeva le cosiddette \u0026#8220;pensioni d\u0026#8217;oro\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, per\u0026#242;, il giudice a quo lamenta la violazione degli artt. 3 e 38 Cost., deducendo il mancato rispetto dello statuto costituzionale tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte (nelle sentenze n. 173 del 2016, citata per ampi stralci, e n. 234 del 2020), in particolare quanto a termine di durata triennale del prelievo e sua mancata devoluzione a una finalit\u0026#224; \u0026#8220;endoprevidenziale\u0026#8221;. Tale giurisprudenza, tuttavia, ha negato la natura tributaria dei contributi allora scrutinati, qualificandoli come prestazioni patrimoniali non tributarie e, su tale presupposto, delineando i requisiti da rispettare per ritenerli costituzionalmente compatibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, senza alcun tipo di graduazione nella prospettazione della doglianza, il rimettente assume la natura tributaria dei prelievi, sottratti al principio di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione tributaria, e, al contempo, la nega, lamentando il mancato rispetto dello statuto costituzionale che consenta di ravvisarne la legittimit\u0026#224; ove ne siano privi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, come eccepito, il giudice a quo, muovendo da due collidenti interpretazioni della normativa denunciata, secondo un\u0026#8217;alternativit\u0026#224; irrisolta, fornisce una motivazione contraddittoria e ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, con la conseguenza che esse risultano inammissibili (ex multis, sentenza n. 271 del 2019 e ordinanza n. 104 del 2020; nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; specificamente, sentenza n. 46 del 2018, relativa a un vizio motivazionale analogo a quello che connota la fattispecie all\u0026#8217;odierno esame).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale profilo d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; si aggiunge quello correlato all\u0026#8217;incertezza del tipo di intervento richiesto a questa Corte onde porre rimedio alla dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, n\u0026#233; dal dispositivo, n\u0026#233; dalla motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi un\u0026#8217;ablazione che consenta la reductio ad legitimitatem a fronte di prelievi tributari ingiustificatamente discriminatori, o un intervento manipolativo-additivo, come evincibile dai passaggi motivazionali in cui si denuncia la mancata previsione di un termine triennale di vigenza e il difetto di destinazione endoprevidenziale del provento della prestazione imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;evidenziata indeterminatezza \u0026#8211; in questo secondo caso amplificata dalla genericit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento indicato \u0026#8211; costituisce ulteriore causa di inammissibilit\u0026#224; (ex multis, sentenza n. 123 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, occorre anzitutto esaminare, per ragioni di priorit\u0026#224; logico-giuridica (sentenza n. 108 del 2017), le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021, degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, nella parte in cui introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 in riferimento agli artt. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonch\u0026#233; la questione dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il primo ordine di questioni non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ricondotto la disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali alla struttura organizzativa delle Regioni (sentenza n. 198 del 2012), al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo (sentenze n. 44 del 2021, n. 254 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012) e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario (sentenza n. 157 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni consentono di ricondurre la disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura, alla potest\u0026#224; normativa della Regione \u0026#8211; che dispone di competenza legislativa in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto\u0026#187; (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ampia autonomia finanziaria (articoli da 69 a 86 dello statuto) \u0026#8211; nonch\u0026#233;, in correlazione all\u0026#8217;organo interessato, alla potest\u0026#224; regolamentare spettante al Consiglio regionale (art. 31 dello statuto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue la non fondatezza delle censure attinenti alla competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito (disciplina comunque temporanea in quanto abrogata dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autonomia regionale in tema di trattamento dei consiglieri regionali ben pu\u0026#242; essere indirizzata dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. E tra le norme statali espressive di un principio riconducibile a tale ambito materiale rientra senz\u0026#8217;altro l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito (sentenza n. 23 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso, a fini di contenimento della spesa pubblica, ha richiamato, per i consiglieri regionali, la previsione del passaggio al sistema di calcolo contributivo del vitalizio (art. 14, comma 1, lettera f, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante \u0026#171;Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148) e, \u0026#171;fatti salvi i relativi trattamenti gi\u0026#224; in erogazione\u0026#187;, fino a tale passaggio ha indicato limiti di et\u0026#224; e di durata del mandato per il riconoscimento e la corresponsione dell\u0026#8217;assegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente sostiene che la disposizione evocata a parametro interposto risulta violata dalla riduzione percentuale degli assegni in corso di erogazione disposta dall\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, con conseguente vulnus all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dedotto contrasto, tuttavia, non sussiste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, alla stregua del suo tenore letterale, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, fa salvi i trattamenti in essere solo quanto alla previsione dei limiti di et\u0026#224; e di durata del mandato, senza precludere una loro riduzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la norma statale esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica in quanto volta a contenere la spesa e a garantire un risparmio in relazione al funzionamento del sistema politico (sentenza n. 23 del 2014). Esula da tale finalit\u0026#224; \u0026#8211; e, dunque, dalla portata dell\u0026#8217;evocato principio \u0026#8211; la salvezza dei trattamenti in corso di erogazione, in quanto piuttosto volta a definire il perimetro di operativit\u0026#224; del vincolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle considerazioni che precedono, la censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. risulta priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le ordinanze di rimessione censurano la riduzione del 20 per cento dell\u0026#8217;assegno diretto e di reversibilit\u0026#224;, il limite (9.000 euro lordi mensili) alla cumulabilit\u0026#224; del vitalizio regionale con analogo trattamento per aver ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni e i contributi di solidariet\u0026#224; avvicendatisi nel tempo; misure, queste, considerate lesive dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto e, dunque, degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Quanto a quest\u0026#8217;ultima disposizione, si pu\u0026#242; fin da subito rilevare come, secondo quanto chiarito da questa Corte, in consonanza con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (sentenza 3 settembre 2013, M.C. e altri contro Italia), presupposto oggettivo, in questo contesto, della tutela garantita dall\u0026#8217;art. 6 CEDU \u0026#232; che le disposizioni censurate diano corpo a un\u0026#8217;ingerenza del potere legislativo sull\u0026#8217;amministrazione della giustizia e mirino a influenzare la definizione giudiziaria di una lite (sentenza n. 236 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie non solo tale ingerenza non viene affatto dedotta, ma, e soprattutto, l\u0026#8217;efficacia solo pro futuro delle misure riduttive censurate esclude che le stesse possano violare la disposizione convenzionale evocata. Di qui la non fondatezza delle questioni sollevate in relazione a essa e in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Quanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., a cui ricondurre il principio di tutela del legittimo affidamento, \u0026#171;da considerarsi ricaduta e declinazione \u0026#8220;soggettiva\u0026#8221; dell\u0026#8217;indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2019), occorre rammentare che, \u0026#171;con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattivit\u0026#224; impropria, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato che il legislatore dispone di ampia discrezionalit\u0026#224; e pu\u0026#242; anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ci\u0026#242; a condizione che la retroattivit\u0026#224; trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009)\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Onde valutare il requisito della \u0026#171;giustificazione sul piano della ragionevolezza\u0026#187; occorre prendere le mosse dalle ragioni che hanno condotto il legislatore regionale all\u0026#8217;adozione delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 \u0026#8211; e quindi le misure consistenti nella riduzione del 20 per cento degli assegni (art. 2), nel limite alla cumulabilit\u0026#224; (art. 3) e nell\u0026#8217;ultima declinazione del contributo di solidariet\u0026#224; (art. 4) \u0026#8211; dai lavori preparatori (segnatamente, dalla relazione introduttiva al disegno di legge) emerge come l\u0026#8217;iniziativa sia stata adottata \u0026#171;nell\u0026#8217;intento di intervenire sugli assegni vitalizi diretti o di reversibilit\u0026#224; in godimento o da attribuire, al fine di essere maggiormente in linea con esigenze di sobriet\u0026#224;, di ragionevolezza e di contenimento della spesa pubblica\u0026#187;, aspetto, quest\u0026#8217;ultimo, evidenziato nella stessa intitolazione della legge (\u0026#171;Modifiche [\u0026#8230;] volte al contenimento della spesa pubblica\u0026#187;) e valorizzato dalla \u0026#171;grave situazione economica\u0026#187; in cui le misure vengono assunte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali ragioni trovano conferma nella discussione in sede assembleare, che ha condotto all\u0026#8217;approvazione e ha coinvolto la coeva legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante \u0026#171;Interpretazione autentica dell\u0026#8217;articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti\u0026#187;, la quale \u0026#232; anch\u0026#8217;essa intervenuta in senso riduttivo sui vitalizi in corso di erogazione, in particolare incidendo \u0026#8211; in senso retroattivo proprio \u0026#8211; su un meccanismo di attualizzazione di una loro quota. Scrutinando le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di detta normativa, questa Corte ha ravvisato il perseguimento di una duplice esigenza giustificativa: \u0026#171;quella di ricondurre a criteri di \u0026#8220;equit\u0026#224; e ragionevolezza\u0026#8221;\u0026#187; e \u0026#171;quella di provvedere al \u0026#8220;contenimento della spesa pubblica\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio con riferimento alla coeva legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, relativa ai trattamenti vitalizi regionali trentini, questa Corte ha valorizzato le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di risparmio nella loro plausibilit\u0026#224; astratta e, nel giudizio di ragionevolezza, le ha ritenute prevalenti rispetto, tra l\u0026#8217;altro, alla ritenuta non necessariet\u0026#224; di interventi correttivi nella prospettiva della finanza pubblica, al cospetto di una crisi economica di ingente e notoria portata e in coerenza con interventi legislativi statali, in larga misura coevi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloghe finalit\u0026#224; si rinvengono anche alla base della previsione dei contributi di solidariet\u0026#224; che si sono avvicendati nel tempo precedentemente all\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, come si desume dalla destinazione loro impressa dalla deliberazione dell\u0026#8217;Ufficio di presidenza del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol 26 novembre 2013, n. 371 (Testo unificato dei Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente \u0026#8220;Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige\u0026#8221;, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonch\u0026#233; dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altres\u0026#236; il trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura), ossia la riduzione dell\u0026#8217;onere per gli assegni vitalizi diretti e di reversibilit\u0026#224; a carico del bilancio del Consiglio regionale (per i contributi di solidariet\u0026#224; dal 2005 al 31 dicembre 2013: art. 56) e il concorso all\u0026#8217;alimentazione a regime del fondo di garanzia (art. 23) istituito \u0026#171;a tutela del bilancio del Consiglio regionale per la liquidazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilit\u0026#224; dei Consiglieri eletti fino alla XIV\u0026#187; legislatura (art. 21).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, sul piano della ragionevole giustificazione, questa Corte, in generale, ha considerato idoneo sia l\u0026#8217;intento del contenimento della spesa (sentenze n. 236 del 2017 e n. 203 del 2016), sia quello di sostenibilit\u0026#224; di un regime, previdenziale (sentenza n. 263 del 2020) o meno (sentenza n. 16 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA queste considerazioni giustificative, si possono aggiungere le asserite \u0026#171;esigenze di sobriet\u0026#224;\u0026#187; da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore quanto: a et\u0026#224; e contribuzione minima necessaria per maturare il diritto all\u0026#8217;assegno; ad ammontare della contribuzione gravante sul consigliere in rapporto alla sua misura; alla possibilit\u0026#224; di cumularlo con altro trattamento vitalizio (in tutto o in parte) e di quiescenza altrimenti maturato, in passato anche in virt\u0026#249; di contribuzioni figurative (finch\u0026#233; non \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali elementi di vantaggio, seppur sensibilmente temperati nell\u0026#8217;evoluzione normativa successiva, risultano pi\u0026#249; marcati per i trattamenti retti dai regimi maggiormente risalenti, quali quelli di cui ai giudizi a quibus, regolati, secondo i dati riferiti nelle ordinanze di rimessione, dal decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol 24 ottobre 1994, n. 209 (Testo coordinato ed unificato del regolamento per la previdenza e assistenza ai Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige) \u0026#8211; applicabile ai consiglieri eletti tra la VII e la X legislatura (dicembre 1973-dicembre 1993), come si desume dall\u0026#8217;art. 20 \u0026#8211; e dalla successiva legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, il citato decreto assoggettava i consiglieri a una contribuzione mensile pari al 14 per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; consiliare (art. 1), prevedendo che l\u0026#8217;assegno venisse liquidato ai consiglieri cessati dal mandato che avessero compiuto 60 anni, ricoperto la carica per almeno una legislatura e corrisposto i contributi per almeno 5 anni, con un\u0026#8217;et\u0026#224; minima che si abbassava di un anno per ogni anno in pi\u0026#249; di mandato consiliare (o parlamentare, nazionale e europeo) con \u0026#171;il limite al compimento del 50\u0026#176; anno di et\u0026#224;\u0026#187; (art. 2); la misura dell\u0026#8217;assegno variava a seconda del numero di anni di contribuzione, raggiungendo il 25 per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; consiliare lorda per i soggetti con 5 anni di contribuzione, incrementato del 4 per cento per ogni anno di contribuzione ulteriore, fino a raggiungere il massimo dell\u0026#8217;85 per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; consiliare lorda (art. 4). Quanto all\u0026#8217;assegno di reversibilit\u0026#224; \u0026#8211; spettante al superstite se la morte fosse avvenuta: a) dopo la cessazione del mandato in presenza di almeno 5 anni di contribuzione; b) in corso di mandato; c) dopo la concessione del vitalizio (art. 6) \u0026#8211; esso variava, per il coniuge, da un minimo del 65 per cento a un massimo del 90 per cento dell\u0026#8217;assegno che sarebbe spettato al defunto, a seconda del numero di figli a carico (art. 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4 della successiva legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, nella sua versione originaria, prevedeva che ai consiglieri spettasse un assegno vitalizio in base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei deputati, salvo che per l\u0026#8217;et\u0026#224; minima richiesta per beneficiarne (65 anni, anzich\u0026#233; i 60 previsti per i deputati) e il periodo minimo di contribuzione (10 anni, anzich\u0026#233; 5), fissata nel 18 per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; consiliare; l\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;assegno ammontava, dopo dieci anni di contribuzione, al 38 per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; parlamentare lorda, cifra che poteva essere aumentata del 3,8 per cento per ogni anno di contribuzione fino al massimo di venti anni, potendo cos\u0026#236; raggiungere il limite del 76 per cento; era poi imposto a tutti i consiglieri, indipendentemente dallo stato civile, il versamento di un\u0026#8217;ulteriore quota per consentire l\u0026#8217;erogazione del 65 per cento del vitalizio ai superstiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; di tutta evidenza la vantaggiosit\u0026#224; della disciplina sommariamente descritta, soprattutto se confrontata con i principi che nel tempo sono venuti regolando i trattamenti pensionistici, per quanto non assimilabili, per natura e regime, ai vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di una determinata carica (sentenza n. 289 del 1994), salvo che per la lata funzione previdenziale che questi ultimi anche rivestono e per alcune affinit\u0026#224; strutturali (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa et\u0026#224;, reversibilit\u0026#224;) (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenze 20 luglio 2016, n. 14925 e n. 14920).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento ai contributi di solidariet\u0026#224;, occorre altres\u0026#236; evidenziare che, nel medesimo periodo in cui hanno trovato applicazione quelli oggetto della normativa censurata, si sono susseguiti prelievi che hanno riguardato i trattamenti pensionistici di importo pi\u0026#249; elevato. Ci si riferisce, in particolare, alle ritenute, variamente denominate, di cui all\u0026#8217;art. 37 della legge n. 488 del 1999; all\u0026#8217;art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)\u0026#187;; all\u0026#8217;art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; all\u0026#8217;art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;; all\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, con specifico riferimento al limite alla cumulabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, si pu\u0026#242; rammentare quanto affermato da questa Corte, sempre con riferimento ai trattamenti pensionistici, ossia che la sussistenza di un\u0026#8217;altra fonte di reddito ne pu\u0026#242; ragionevolmente giustificare la diminuzione, riducendosi la funzione previdenziale che li connota (sentenza n. 241 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Se le considerazioni che precedono consentono di riscontrare la ragionevole giustificazione degli interventi riduttivi posti in essere dal legislatore regionale, occorre adesso valutare se essi si traducano in un regime lesivo del legittimo affidamento, tenendo presente che anch\u0026#8217;esso \u0026#171;\u0026#232; soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 241 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, al riguardo questa Corte ha chiarito che \u0026#171;[l]\u0026#8217;esigenza di ripristinare criteri di equit\u0026#224; e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, \u0026#232; da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell\u0026#8217;affidamento\u0026#187; (sentenza n. 240 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 108 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, si deve rimarcare che, segnatamente nelle fattispecie dei giudizi a quibus, le misure di cui alla normativa censurata riguardano trattamenti di ammontare pi\u0026#249; elevato, come dimostrato dall\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del limite alla cumulabilit\u0026#224; \u0026#8211; comunque destinato ad assorbire, a regime, la riduzione di cui all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014. Ci\u0026#242; \u0026#232; comprovato dai decreti del Presidente del Consiglio regionale che, nel corso del tempo, hanno rideterminato l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;assegno di S. B. in considerazione delle fluttuazioni del vitalizio parlamentare, garantendogli il mantenimento di un importo complessivo di 9.000 euro lordi mensili, chiaramente non comprensivo di eventuali ulteriori redditi da lavoro o da pensione e tutt\u0026#8217;altro che esiguo \u0026#8211; e dalla percentuale (12 per cento) del contributo di solidariet\u0026#224; applicata all\u0026#8217;assegno spettante al coniuge superstite N. T. (nella specie pari a euro 5.159,65 lordi mensili), ossia quella prevista per gli \u0026#171;assegni di reversibilit\u0026#224; riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore\u0026#187; (art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso la lesione del legittimo affidamento in ragione dell\u0026#8217;incisione su un trattamento di ammontare elevato (sentenza n. 263 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prevedibilit\u0026#224; degli interventi, non si pu\u0026#242; ritenere che, nella fattispecie, gli interessati potessero fare affidamento su un ammontare degli assegni, anche di quelli in corso di erogazione, non suscettibile di modifiche riduttive pro futuro, a fronte di trattamenti cos\u0026#236; come in precedenza descritti e delle coeve misure adottate in generale dal legislatore statale a fini di contenimento della spesa, anche previdenziale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe considerazioni fin qui svolte conducono a concludere che le misure introdotte, oltre a trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza, non trasmodano in un regolamento lesivo del legittimo affidamento. Ne consegue la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 il rimettente lamenta altres\u0026#236; il contrasto della riduzione del 20 per cento dei vitalizi e del limite alla loro cumulabilit\u0026#224; con gli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno della violazione, il giudice a quo assume che il vitalizio regionale risponda alla medesima ratio, sottesa all\u0026#8217;indennit\u0026#224; consiliare, di sterilizzazione degli impedimenti economici all\u0026#8217;accesso alle cariche di rappresentanza democratica e di garanzia dell\u0026#8217;attribuzione di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l\u0026#8217;indipendenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito da questa Corte, nonch\u0026#233; dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, \u0026#171;[a]l Parlamento nazionale [\u0026#8230;] deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare [\u0026#8230;], in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare\u0026#187; (sentenza n. 24 del 1968; nello stesso senso, ex aliis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 13 marzo 2020, n. 7220). Da esso \u0026#171;vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben pi\u0026#249; ampie di quelle concesse ai Consigli regionali\u0026#187; (sentenza n. 66 del 1964), \u0026#171;negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari\u0026#187; (sentenza n. 6 del 1970; nello stesso senso, sentenze n. 110 del 1970, n. 143 del 1968 e n. 14 del 1965), considerato che, \u0026#171;\u0026#8220;diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano [\u0026#8230;] nell\u0026#8217;esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranit\u0026#224;\u0026#8221; (sentenza n. 301 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 279 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce delle considerazioni che precedono, i parametri evocati risultano inconferenti, con conseguente non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento a essi (sentenza n. 198 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile l\u0026#8217;intervento di H. F., spiegato nel giudizio relativo all\u0026#8217;ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020, indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonch\u0026#233; alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennit\u0026#224; spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, nonch\u0026#233; degli artt. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 \u0026#171;Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennit\u0026#224; e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2021 indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonch\u0026#233; ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Tribunale ordinario di Trento con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0026#8217;art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, complessivamente sollevate, in riferimento agli art. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220603125418.pdf","oggetto":"Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Consiglieri regionali - Riduzione sull\u0027ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilit\u0026#224; - Limite di cumulo di assegni vitalizi\r\nPrevidenza e assistenza - Prevista riduzione di una percentuale del 20 per cento sull\u0027ammontare lordo degli assegni vitalizi diretti, non attualizzati e di reversibilit\u0026#224;, compresi quelli gi\u0026#224; in godimento o attribuiti.\r\nContributo di solidariet\u0026#224; - Previsione, a carico degli assegni di reversibilit\u0026#224; dei Consiglieri, con decorrenza 1\u0026#176; gennaio 2005, di una trattenuta del 4 per cento - Intervenuta modifica che dispone un aumento della relativa aliquota fino a un massimo del 12 per cento - Prescrizione successiva che ne conferma l\u0027applicazione agli assegni di reversibilit\u0026#224; riferiti ad assegni vitalizi, di importo superiore al 57 per cento della base di calcolo di cui al c. 2 dell\u0027art. 8 della legge regionale n. 6 del 2012, nella misura pari al 12 per cento.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44792","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di individuare con chiarezza, anche se non nel dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione, il contenuto e il verso delle censure - Ammissibilità della censura riferita alla c.d. retroattività impropria. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 150/2021 - mass. 44034\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, evidentemente calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, in relazione al quale il rimettente formula le proprie censure. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 234/2020 - mass. 43234\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44793","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44793","titoletto":"Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei plurimi parametri costituzionali - Motivazione carente - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rispettivamente prevedevano la riduzione del 20% dell\u0027importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull\u0027importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita. Quanto all\u0027art. 117 Cost., esso è genericamente indicato, poiché il rimettente non chiarisce quale sarebbe la competenza statale violata dalla legge regionale censurata, mentre gli artt. 10 e 11 Cost. risultano evocati senza una specifica motivazione a sostegno del \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e a essi recato. Quanto alle censure prospettate in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., esse sono inammissibili per l\u0027insufficienza delle argomentazioni spese a conforto delle stesse. Parimenti inammissibile è la censura formulata in riferimento all\u0027art. 42 Cost., parametro meramente evocato, senza che la sua violazione sia minimamente motivata e senza che a tale lacuna possa sopperirsi attingendo alla memoria illustrativa della parte in prossimità dell\u0027udienza, atteso che l\u0027oggetto del giudizio incidentale è definito dall\u0027ordinanza di rimessione e non è possibile far ricorso alle integrazioni ricavabili dalle memorie delle parti costituite. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2022 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e44760; S. 237/2021 - mass. 44419; S. 236/2017 - mass. 42141\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44794","numero_massima_precedente":"44792","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44794","titoletto":"Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione del buon andamento dell\u0027organo - Motivazione carente e contradditoria - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).","testo":"Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all\u0027art. 97 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, nonché dell\u0027art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali, rispettivamente la riduzione del 20% dell\u0027importo e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. Il rimettente, dopo aver richiamato un\u0027ordinanza del Tribunale di Trieste, da un lato, illustra la censura \u003cem\u003eper relationem\u003c/em\u003e con riferimento al diverso atto di promovimento, senza tuttavia ripercorrere per sintesi le argomentazioni poste a fondamento del dubbio di legittimità costituzionale ivi palesato; dall\u0027altro, quanto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ulteriormente deduce non risulta altrimenti sufficiente a colmare la lacuna motivazionale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 92/2021 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43867\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44795","numero_massima_precedente":"44793","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"28/10/2004","data_nir":"2004-10-28","numero":"4","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"26/02/1995","data_nir":"1995-02-26","numero":"2","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44795","titoletto":"Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Motivazione ancipite, carente e contraddittoria - Incertezza sull\u0027intervento richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).","testo":"Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. Il rimettente, senza alcun tipo di graduazione nella prospettazione della doglianza, assume la natura tributaria dei prelievi, sottratti al principio di universalità dell\u0027imposizione tributaria, e, al contempo, la nega, lamentando il mancato rispetto dello statuto costituzionale che consenta di ravvisarne la legittimità ove ne siano privi. In tal modo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, secondo un\u0027alternatività irrisolta, fornisce una motivazione contraddittoria e ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, con la conseguenza che esse risultano inammissibili. A tale profilo d\u0027inammissibilità si aggiunge quello correlato all\u0027incertezza del tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione dell\u0027ordinanza di rimessione, se il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e invochi un\u0027ablazione che consenta la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem \u003c/em\u003ea fronte di prelievi tributari ingiustificatamente discriminatori, o un intervento manipolativo-additivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 123/2021 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43987; S. 271/2019 - mass. 41785; S. 46/2018 - mass. 39915; O. 104/2020 - mass. 42975\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44796","numero_massima_precedente":"44794","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"28/10/2004","data_nir":"2004-10-28","numero":"4","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"26/02/1995","data_nir":"1995-02-26","numero":"2","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"21/09/2012","data_nir":"2012-09-21","numero":"6","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44796","titoletto":"Regioni - Consiglieri regionali - Trattamento economico e previdenziale - Disciplina - Espressione dell\u0027autonomia organizzativa e finanziaria regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull\u0027ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 215005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali va ricondotto alla struttura organizzativa delle Regioni, al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2021 - mass. 43707; S. 254/2015 - mass. 38654; S. 23/2014 - mass. 37635; S. 198/2012 - mass. 36535; S. 151/2012 - mass. 36404; S. 157/2007 - mass. 31264\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., dal Tribunale di Trento, degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019 a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell\u0027importo e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. La disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura, va ricondotta alla potestà normativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - artt. 4, n. 1, e da 69 a 86 statuto -, nonché, in correlazione all\u0027organo interessato, alla potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44798","numero_massima_precedente":"44795","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"28/10/2004","data_nir":"2004-10-28","numero":"4","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"26/02/1995","data_nir":"1995-02-26","numero":"2","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"21/09/2012","data_nir":"2012-09-21","numero":"6","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44798","titoletto":"Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Riduzione sull\u0027ammontare del 20 per cento - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), del d.l. n. 174 del 2012, come conv., dell\u0027art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che prevedeva, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell\u0027importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. La disposizione evocata a parametro interposto, alla stregua del suo tenore letterale, fa salvi i trattamenti in essere solo quanto alla previsione dei limiti di età e di durata del mandato, senza precludere una loro riduzione. In secondo luogo, la norma statale esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica in quanto volta a contenere la spesa e a garantire un risparmio in relazione al funzionamento del sistema politico. Esula invece da tale finalità - e, dunque, dalla portata dell\u0027evocato principio - la salvezza dei trattamenti in corso di erogazione, in quanto piuttosto volta a definire il perimetro di operatività del vincolo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 23/2014 - mass. 37640\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44799","numero_massima_precedente":"44796","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"10/10/2012","numero":"174","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/12/2012","numero":"213","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44799","titoletto":"Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Espressione del valore della certezza del diritto - Limiti - Possibile intervento legislativo in peius sui rapporti di durata, se adeguato secondo un criterio di ragionevolezza - Necessità di sottoporre l\u0027affidamento al normale bilanciamento tra principi e diritti costituzionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull\u0027ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 007001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tutela del legittimo affidamento è da considerarsi ricaduta e declinazione \"soggettiva\" dell\u0027indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 108/2019 - mass. 42262\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCon riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l\u0027oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 234/2020 - mass. 43234; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 236/2009 - mass. 33732\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legittimo affidamento è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 241/2019 - mass. 41717\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell\u0027affidamento. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 240/2019 - mass. 41641\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ escluso la lesione del legittimo affidamento in ragione dell\u0027incisione su un trattamento di ammontare elevato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 263/2020 - mass. 43283\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, complessivamente sollevate dal Tribunale di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 6 CEDU, degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, i quali prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell\u0027importo, un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull\u0027importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà Quanto al parametro interposto evocato, non solo l\u0027ingerenza del potere legislativo sull\u0027amministrazione della giustizia - presupposto oggettivo della tutela da esso garantita - non viene affatto dedotta, ma, e soprattutto, l\u0027efficacia solo \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e delle misure riduttive censurate esclude che le stesse possano violare la disposizione convenzionale evocata. Quanto alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dai lavori preparatori emerge come le disposizioni censurate siano state adottate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di risparmio, che risultano, nel giudizio di ragionevolezza, prevalenti al cospetto di una crisi economica di ingente e notoria portata e in coerenza con interventi legislativi statali, in larga misura coevi. Sul piano della ragionevole giustificazione, va considerato idoneo sia l\u0027intento del contenimento della spesa, sia quello di sostenibilità di un regime, previdenziale o meno, nonché le asserite esigenze di sobrietà, da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore. Quanto alla prevedibilità degli interventi, non si può ritenere che, nella fattispecie, gli interessati potessero fare affidamento su un ammontare degli assegni, anche di quelli in corso di erogazione, non suscettibile di modifiche riduttive \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, a fronte delle coeve misure adottate in generale dal legislatore statale a fini di contenimento della spesa, anche previdenziale. Infine, con specifico riferimento al limite alla cumulabilità di cui all\u0027art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, la sussistenza di un\u0027altra fonte di reddito ne può ragionevolmente giustificare la diminuzione, riducendosi la funzione previdenziale che li connota. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 236/2017 - mass. 42146; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 289/1994 - mass. 20939\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44800","numero_massima_precedente":"44798","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"28/10/2004","data_nir":"2004-10-28","numero":"4","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"26/02/1995","data_nir":"1995-02-26","numero":"2","articolo":"4","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"21/09/2012","data_nir":"2012-09-21","numero":"6","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44800","titoletto":"Parlamento - In genere - Posizione costituzionale peculiare - Disciplina dell\u0027organo e dei suoi componenti, quale ius singulare - Immunità e prerogative più ampie di quelle attribuite agli organi regionali - Conseguente impossibilità di una piena equiparazione tra assemblee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto la riduzione del 20 per cento degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri della regione autonomia Trentino-Alto Adige e il limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità). (Classif. 172001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAl Parlamento nazionale deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare, in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare. Da esso vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari, considerato che diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell\u0027esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 279/2008 - mass. 32710; S. 110/1970 - mass. 5101; S. 6/1970 - mass. 4804; S. 143/1968 - mass. 3081; S. 14/1965 - mass. 2305; S. 66/1964 - mass. 2178\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, rispettivamente, prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell\u0027importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull\u0027importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. I parametri evocati risultano inconferenti).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44799","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige","data_legge":"11/07/2014","data_nir":"2014-07-11","numero":"5","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"66","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42461","autore":"De Santis V.","titolo":"Vitalizi regionali e retroattività impropria: quando la modifica in pejus del trattamento di favore non lede il legittimo affidamento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"174","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42461_2022_136.pdf","nome_file_fisico":"136_2022_+1_DeSantis.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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