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AMBROSINI - Rel. PAPALDO                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER -  Prof.  GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.    COSTANTINO  \r\n MORTATI  - Prof.   GIUSEPPE  CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -  Dott.  \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici,                                                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  139 della  \r\n legge doganale 25 settembre  1940,  n.  1424,  promosso  con  ordinanza  \r\n emessa  il  16 dicembre 1966  dal Tribunale di Sondrio nel procedimento  \r\n penale a carico di Matile Ren\u0026#233; Georges ed altro, iscritta al n.    244  \r\n del  Registro  ordinanze  1966  e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale  \r\n della Repubblica n. 25 del 28  gennaio 1967.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 18 ottobre 1967 la relazione del  \r\n Giudice Antonino Papaldo;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il  sostituto   avvocato   generale   dello   Stato   Franco  \r\n Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  cittadino  svizzero  Matile  Ren\u0026#233;,  sottoposto  a procedimento  \r\n penale davanti al tribunale di Sondrio per controllando e frode  I.  G.  \r\n E.  su  Kg.  96  di  tabacco lavorato estero, \u0026#232; detenuto nelle carceri  \r\n giudiziarie  e  non  pu\u0026#242;  essere  liberato  perch\u0026#233;,  trattandosi   di  \r\n straniero,  non  ha  prestato cauzione o malleveria ai sensi  dell\u0027art.  \r\n 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n.  1424.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel dibattimento, la difesa dell\u0027imputato  sollevava  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale della citata norma in relazione agli artt.  \r\n 3, 10 e 27 della Costituzione ed il tribunale emetteva l\u0027ordinanza  del  \r\n 16  dicembre  1966,  con  la  quale,  ritenendo la questione stessa non  \r\n manifestamente  infondata,  rinviava   gli   atti   a   questa   Corte.  \r\n L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.  \r\n Nel giudizio si \u0026#232; costituita l\u0027Avvocatura generale dello Stato per  il  \r\n Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  atto  di  intervento e  \r\n deduzioni presentato il 15 febbraio 1967.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  via  pregiudiziale  l\u0027Avvocatura  si  rimette al giudizio della  \r\n Corte   sulla   ammissibilit\u0026#224;   della   questione   di    legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale sia per il difetto di motivazione dell\u0027ordinanza sia per  \r\n l\u0027omessa pronuncia sulla rilevanza della questione stessa ai fini della  \r\n decisione del giudizio di merito.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  merito  l\u0027Avvocatura  sostiene  che  l\u0027art.  139  della  legge  \r\n doganale non contrasta con l\u0027art. 3  della  Costituzione,  giacch\u0026#233;  il  \r\n principio  di eguaglianza sancito dalla norma costituzionale concerne i  \r\n cittadini e non anche gli  stranieri,  e,  pertanto,  detta  norma  non  \r\n sarebbe invocabile nella specie trattandosi di un procedimento a carico  \r\n di  un  cittadino  svizzero.  D\u0027altra  parte,  anche  a  voler ritenere  \r\n applicabile l\u0027art. 3 della Costituzione  al  cittadino  straniero,  non  \r\n sussisterebbe  la  denunciata  violazione,  posto  che tra il cittadino  \r\n italiano e lo straniero sussiste una disparit\u0026#224; di  posizione,  che  si  \r\n traduce  concretamente  sul  piano  della legge penale.   Lo straniero,  \r\n infatti, pu\u0026#242; sottrarsi alla esecuzione della pena (ed alle conseguenze  \r\n patrimoniali che ne discendono) rientrando nel suo paese di origine; il  \r\n cittadino italiano, invece, una volta identificato, non pu\u0026#242;  sottrarsi  \r\n a  tale  pena  se non di fatto: il che sarebbe del tutto irrilevante ai  \r\n fini della legge.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre l\u0027art. 139 della legge doganale non potrebbe  ritenersi  in  \r\n contrasto  con l\u0027art.   10 della Costituzione innanzitutto perch\u0026#233; esso  \r\n non costituisce una deviazione dai principi generali  tale  da  rendere  \r\n l\u0027ordinamento  giuridico  italiano  non conforme alle norme del diritto  \r\n internazionale generalmente riconosciute; in secondo luogo perch\u0026#233;  non  \r\n costituisce  una  regolamentazione  della  condizione  giuridica  dello  \r\n straniero difforme  dalle  norme  e  dai  trattati  internazionali,  e,  \r\n infine,  perch\u0026#233;  norme  sostanzialmente analoghe a quella impugnata si  \r\n rinvengono in tutte le legislazioni straniere, e, in particolare, nella  \r\n legislazione svizzera.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per ultimo la impugnata norma  non  violerebbe  l\u0027art.    27  della  \r\n Costituzione, giacch\u0026#233; essa non inficia il principio della personalit\u0026#224;  \r\n della  responsabilit\u0026#224;  penale  n\u0026#233;  quello  per  cui l\u0027imputato non \u0026#232;  \r\n considerato   colpevole      sino   alla   condanna   definitiva,   non  \r\n contrasterebbe    infine  con  detta  norma  costituzionale perch\u0026#233; non  \r\n concerne l\u0027applicazione delle pene.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Si possono superare i dubbi avanzati  dalla  Avvocatura  dello  \r\n Stato circa l\u0027ammissibilit\u0026#224; della questione.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  relazione  agli  atti  del  processo, i termini della questione  \r\n risultano chiaramente posti: trattasi  di  verificare  la  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  di una disposizione delle legge doganale al cospetto di  \r\n norme della Costituzione specificatamente invocate: gli  artt.  3,  10,  \r\n secondo comma, e 27.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto  alla  rilevanza,  \u0026#232; da osservare che la questione \u0026#232; stata  \r\n sollevata ai fini della risoluzione  di  un  aspetto  essenziale  della  \r\n controversia, quelle relative allo stato di detenzione dell\u0027imputato.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Il raffronto tra la disposizione contenuta nell\u0027art. 139 della  \r\n legge  doganale,  secondo  cui  deve  essere  mantenuto  nello stato di  \r\n arresto lo straniero finch\u0026#233;  non  abbia  prestato  idonea  cauzione  o  \r\n malleveria,  e  l\u0027art.   3 della Costituzione non deve farsi con questa  \r\n norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in  connessione  \r\n con  l\u0027art.  2  e  con l\u0027art. 10, secondo comma, della Costituzione, il  \r\n primo dei quali riconosce a tutti, cittadini  e  stranieri,  i  diritti  \r\n inviolabili   dell\u0027uomo,  mentre  l\u0027altro  dispone  che  la  condizione  \r\n giuridica  dello straniero \u0026#232; regolata dalla legge in conformit\u0026#224; delle  \r\n norme e dei trattati internazionali.   Ci\u0026#242; perch\u0026#233;,  se  \u0026#232;  vero  che  \r\n l\u0027art.   3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, \u0026#232; anche certo  \r\n che il principio di eguaglianza  vale  pure  per  lo  straniero  quando  \r\n trattisi di rispettare quei diritti fondamentali.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Che  la concessione della libert\u0026#224; provvisoria sia subordinata alla  \r\n prestazione di  cauzione  o  malleveria  \u0026#232;  cosa  ammessa  nel  nostro  \r\n ordinamento  e  negli ordinamenti di tante altre nazioni; \u0026#232; cosa anche  \r\n espressamente prevista nell\u0027art. 5, n. 3, della Convenzione europea per  \r\n la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo, cui \u0026#232; stata data esecuzione  in  \r\n Italia  con legge 4 agosto 1955, n.  848. Trattasi di una misura che il  \r\n giudice pu\u0026#242; adottare per i cittadini  e  per  gli  stranieri.  N\u0026#233;  la  \r\n legittimit\u0026#224;  di  tale  misura  viene  meno se essa   sia imposta dalla  \r\n legge, quando la norma che ne stabilisce l\u0027obbligo faccia parte  di  un  \r\n sistema  che  assicuri  all\u0027imputato la possibilit\u0026#224; di essere liberato  \r\n non appena  vengano a mancare le basi di  legittimit\u0026#224;  della  custodia  \r\n preventiva  e  quando  la  norma stessa fissi - come fa la disposizione  \r\n impugnata - un termine massimo per tale  detenzione.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Queste condizioni sussistono nel caso in esame.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art. 139 afferma espressamente che resta fermo quanto \u0026#232; disposto  \r\n nel  codice  di  procedura   penale   circa   la   libert\u0026#224;   personale  \r\n dell\u0027imputato,  salvo due eccezioni, una per il caso in cui non \u0026#232; nota  \r\n la identit\u0026#224; di lui, sia cittadino che straniero, l\u0027altra,  riguardante  \r\n solo  lo  straniero,  per  il  caso  in  cui egli non presti cauzione o  \r\n malleveria.  Ci\u0026#242; significa che anche in questi procedimenti si applica  \r\n nei confronti dello straniero ogni norma che disciplina lo  svolgimento  \r\n della  procedura  con  tutte  le garanzie per i diritti dello imputato,  \r\n quali  la  difesa,  la  protezione  contro   qualsiasi   arbitrio,   la  \r\n imparzialit\u0026#224;  del  giudice. Tra le norme ricordate giova richiamare in  \r\n particolare quelle che dispongono di mettere in  libert\u0026#224;  il  detenuto  \r\n quando  manchino  sufficienti  indizi  o  motivi  di  sospetto e quando  \r\n intervenga quella declaratoria  di  non  punibilit\u0026#224;  che  deve  essere  \r\n emessa  d\u0027ufficio in ogni stato e grado del procedimento.  Tutto questo  \r\n importa che il detenuto straniero  non  \u0026#232;  lasciato  senza  tutela  di  \r\n fronte  ad  illimitate lungaggini delle procedure, n\u0026#233; viene sottoposto  \r\n ad una pena senza la condanna.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ne consegue che la disposizione denunziata  non  viola  un  diritto  \r\n fondamentale  dell\u0027uomo  assicurato  dall\u0027art.  2  della Costituzione e  \r\n dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall\u0027art. 10, secondo  \r\n comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli  artt.  5  e  6  \r\n della  Convenzione  europea  e  dagli  artt. 9 e 10 della Dichiarazione  \r\n universale  dei  diritti  dell\u0027uomo   (Dichiarazione   qui   richiamata  \r\n prescindendo  da  ogni  indagine,  non necessaria ai fini del giudizio,  \r\n circa il suo valore giuridico).                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ulteriore conseguenza \u0026#232; che non sussiste violazione del  principio  \r\n di  eguaglianza,  garantito  anche  allo  straniero  dall\u0027art.  3 della  \r\n Costituzione italiana in connessione, come si \u0026#232; detto,  con  l\u0027art.  2  \r\n della  Costituzione  stessa  e  con  le norme di diritto internazionale  \r\n sopra richiamate. Non risulta neppure violato, in relazione  allo  art.  \r\n 10,  secondo  comma,  della  Costituzione,  l\u0027art. 14 della Convenzione  \r\n europea  che  sancisce  il  diritto  dello  straniero   all\u0027eguaglianza  \r\n (diritto  proclamato  anche  dagli  artt.  2  e  7  della Dichiarazione  \r\n universale).                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Diversa  \u0026#232;,  nella  situazione  in  esame,  la  posizione    dello  \r\n straniero rispetto a  quella  del  cittadino.  Costui  pu\u0026#242;,  \u0026#232;  vero,  \r\n rendersi latitante o recarsi all\u0027estero, se non ne viene legittimamente  \r\n impedito,  ma  resta  sempre soggetto alla sovranit\u0026#224; dello Stato, alla  \r\n osservanza delle sue leggi ed ai mezzi  di  coercizione  che  le  leggi  \r\n consentono,  mentre  lo  straniero  pu\u0026#242;  abbandonare  il paese dove ha  \r\n commesso il reato e non sempre e non facilmente  se  ne  pu\u0026#242;  ottenere  \r\n l\u0027estradizione.  E  quindi ragionevole che, in taluni casi dei quali il  \r\n legislatore valuta la gravit\u0026#224;, la legge prescriva che sia mantenuta la  \r\n detenzione se l\u0027imputato straniero non presti cauzione. Non si saprebbe  \r\n contestare  il  buon  fondamento  di  questa  valutazione  affidata  al  \r\n legislatore  quando si tratti, come nei confronti del contrabbando,  di  \r\n reati che di solito sono commessi da esperti, i quali,  particolarmente  \r\n addestrati   per   sfuggire   alla  vigilanza  della  polizia  fiscale,  \r\n saprebbero assai bene sfuggire alle ricerche che se  ne  farebbero  per  \r\n ottenerne  la  presenza  nell\u0027istruttoria  e  nel  dibattimento  o  per  \r\n sottoporli all\u0027esecuzione della pena, se questa sar\u0026#224; inflitta.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; da escludere,  dunque,  che  la  imposizione  della  particolare  \r\n misura  di salvaguardia disposta dalla norma denunziata costituisca una  \r\n illegittima discriminazione per lo straniero.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Le  osservazioni  esposte  valgono  pure  per  escludere  la  \r\n violazione  del secondo comma dell\u0027art. 27 della Costituzione, il quale  \r\n dichiara che l\u0027imputato non \u0026#232; considerato colpevole sino alla condanna  \r\n definitiva: norma il cui contenuto \u0026#232; analogo a quello degli  artt.  6,  \r\n n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027imposizione,  quando  non  si  presti cauzione, di una detenzione  \r\n preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui  lo  \r\n straniero   \u0026#232;   accusato,   non   equivale  ad  una  dichiarazione  di  \r\n colpevolezza prima della condanna, se,  come  si  \u0026#232;  detto  sopra,  la  \r\n disposizione  denunziata  si  inserisce  in  un  sistema  generale, che  \r\n assicura anche  all\u0027imputato  che  trovasi  nelle  condizioni  previste  \r\n dall\u0027art.  139  le  garanzie  della  legge  processuale penale circa la  \r\n immediata cessazione dello stato di detenzione  preventiva,  quando  ne  \r\n vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.                   \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 139 della legge doganale  25  settembre  1940,  n.  1424,  in  \r\n riferimento  agli  artt. 3, 10, secondo comma, e 27 della Costituzione,  \r\n sollevata dal Tribunale di Sondrio con ordinanza 16 dicembre 1966.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  \r\n                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204; - GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI  \r\n                                   - FRANCESCO PAOLO  BONIFACIO -  LUIGI  \r\n                                   OGGIONI.                               \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4724","titoletto":"SENT.  120/67  A.  EGUAGLIANZA - COSTITUZIONE, ART. 3 - VALIDITA\u0027 DEL PRINCIPIO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI - CONDIZIONE. REATI  DOGANALI  -  LEGGE  25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO.","testo":"Il  raffronto  tra  la disposizione contenuta nell\u0027art. 139 della legge  doganale  25  settembre  1940  n. 1424, - secondo cui deve essere  mantenuto nello stato di arresto lo straniero finche\u0027 non abbia  prestato  idonea  cauzione o malleveria - e l\u0027art. 3 della Costituzione,  non  deve  farsi  con  questa  norma  isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l\u0027art. 2 e con  l\u0027art.  10, secondo comma, in quanto se e\u0027 vero che l\u0027art. 3 si  riferisce espressamente ai soli cittadini, e\u0027 anche certo che il  principio  di  eguaglianza  vale pure per lo straniero quando trattasi  di  rispettare  i  diritti  fondamentali  e inviolabili dell\u0027uomo.","numero_massima_successivo":"4725","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4725","titoletto":"SENT.  120/67  B.  REATI  DOGANALI  - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424,  ART.  139  -  MANTENIMENTO  DELLO  STATO  DI ARRESTO DELLO STRANIERO CHE NON ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 10, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"La  subordinazione  della  concessione della liberta\u0027 provvisoria alla  prestazione  di cauzione o malleveria e\u0027 condizione ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni ed e\u0027 espressamente prevista nell\u0027art. 5, n. 3, della Convenzione europea  per  la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo, cui e\u0027 stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. E poiche\u0027 trattasi di  una  misura  cautelare che il giudice puo\u0027 adottare  tanto  per i cittadini quanto per gli stranieri, la sua legittimita\u0027  non  viene  meno  se  essa sia imposta dalla legge, purche\u0027  la  norma che ne stabilisce l\u0027obbligo faccia parte di un sistema  che  assicuri  all\u0027imputato  la  possibilita\u0027  di essere liberato  non  appena  vengano  a mancare le basi di legittimita\u0027 della  custodia  preventiva,  e purche\u0027 fissi, come fa l\u0027art. 139 della  legge  doganale  25 settembre 1940, n. 1424, impugnata, un termine massimo di detenzione. Deriva da cio\u0027 che la disposizione denunciata - che fa obbligo di mantenere  lo  straniero nello stato di arresto finche\u0027 non abbia prestato  idonea  cauzione  o  malleveria  - non viola un diritto fondamentale  dell\u0027uomo assicurato dall\u0027art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall\u0027art. 10, secondo  comma,  della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt.  5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione   universale  dei  diritti  dell\u0027uomo.  Conseguenza ulteriore  e\u0027  che  non  sussiste  violazione  del  principio  di eguaglianza,  garantito  anche  allo  straniero dall\u0027art. 3 della Costituzione  italiana  in  connessione con l\u0027art. 2 che tutela i diritti  inviolabili  dell\u0027uomo,  ne\u0027  contrasta  con  l\u0027art. 10, secondo  comma, della Costituzione stessa in relazione con l\u0027art. 14  della  Convenzione  europea  che  sancisce  il  diritto dello straniero  all\u0027eguaglianza,  proclamato  anche  dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0027uomo.","numero_massima_successivo":"4726","numero_massima_precedente":"4724","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/09/1940","numero":"1424","articolo":"139","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1424~art139"},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4726","titoletto":"SENT.  120/67  C.  REATI  DOGANALI  - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424,  ART.  139  -  MANTENIMENTO  DELLO  STATO  DI ARRESTO DELLO STRANIERO  CHE  NON  ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"L\u0027art.  139  della  legge  doganale  25  settembre 1940, n. 1424, secondo  cui  lo  straniero  deve essere mantenuto nello stato di arresto  finche\u0027 non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, non  puo\u0027 considerarsi in contrasto con l\u0027art. 27, secondo comma, della  Costituzione,  il  cui contenuto e\u0027 analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale  dei  diritti  dell\u0027uomo. L\u0027imposizione, quando non si presti  cauzione,  di  una  detenzione preventiva fino al massimo della  pena  stabilita  per  il  reato  di  cui  lo  straniero e\u0027 accusato,   non   equivale,  infatti,  ad  una  dichiarazione  di colpevolezza  prima  della  condanna,  se  la disposizione che la prevede  si  inserisce,  come  fa quella impugnata, in un sistema generale,  che  assicura  anche  all\u0027imputato,  che trovasi nella condizione  prevista  dall\u0027art.  139,  le  garanzie  della  legge processuale  penale  circa  l\u0027immediata cessazione dello stato di detenzione  preventiva  quando ne vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.","numero_massima_precedente":"4725","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/09/1940","numero":"1424","articolo":"139","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1424~art139"},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1518","autore":"","titolo":"LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELL\u0027ART. 139 DELLA LEGGE DOGANALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Guardia di finanza","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"228","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22827","autore":"Brunelli G.","titolo":"Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto immigrazione e cittadinanza","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"58","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22798","autore":"Chiaromonte W.","titolo":"Welfare locale e immigrazione. Il contenzioso sulla legislazione regionale in materia di integrazione degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali","anno_rivista":"2011","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"657","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1543","autore":"CHIAVARIO M.","titolo":"UGUAGLIANZA TRA CITTADINI  E STRANIERI IN MATERIA DI CARCERAZIONE  PREVENTIVA PER I REATI DOGANALI.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1579","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"23747","autore":"Codini E.","titolo":"Immigrazione e Stato sociale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"599","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"21323","autore":"Locchi M. C.","titolo":"Facta sunt servanda: per un diritto di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"571","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1541","autore":"MELCHIONDA A.","titolo":"DUBBI SULLA LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELL\u0027ART. 139 DELLA LEGGE DOGANALE.","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"289","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"27060","autore":"Pampalone E.","titolo":"Giustizia ed eguaglianza. linee di consolidamento in materia di diritti sociali degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giustizia amministrativa (www.giustamm.it)","anno_rivista":"2013","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22009","autore":"Randazzo A.","titolo":"La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale \"dimezzato\"?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"22009_1967_120.pdf","nome_file_fisico":"61 -2011_Alberto Randazzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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