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Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u0027art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.».","atti_registro":"ref. 174","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 57\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di ammissibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole: \u0026#171;o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonch\u0026#233; per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.\u0026#187;, giudizio iscritto al n. 174 del registro referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVista l\u0026#8217;ordinanza del 29 novembre 2021 con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma della Sardegna e Giovanni Guzzetta per i Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 29 novembre 2021, depositata il giorno successivo, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum abrogativo, promossa dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, sul seguente quesito: \u0026#171;Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: \u0026#8220;o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonch\u0026#233; per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.\u0026#8221;?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Ufficio centrale ha attribuito al quesito cos\u0026#236; proposto la seguente denominazione: \u0026#171;Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell\u0026#8217;ultimo inciso dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ricevuta la comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente trattazione e deliberazione, la camera di consiglio del 15 febbraio 2022, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; I Consigli regionali proponenti hanno depositato memoria l\u0026#8217;11 febbraio 2022, concludendo affinch\u0026#233; questa Corte dichiari ammissibile il quesito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA loro avviso, la disposizione incisa dalla richiesta referendaria non rientra in alcuna delle categorie che l\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione indica come precluse alla deliberazione popolare, n\u0026#233; il quesito si presenta privo dei necessari caratteri di omogeneit\u0026#224;, atteso che la sua formulazione \u0026#171;garantisce pienamente l\u0026#8217;autenticit\u0026#224; e la genuinit\u0026#224; della manifestazione di volont\u0026#224; del corpo elettorale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe, infine, alcun ostacolo all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; neanche alla luce del limite costituito dalle disposizioni a carattere costituzionalmente vincolato, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (\u0026#232; evocata la sentenza n. 64 del 1970), la disciplina delle misure cautelari \u0026#232; rimessa alla pi\u0026#249; ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Ha depositato memoria l\u0026#8217;11 febbraio 2022 anche la Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo che il referendum sia dichiarato ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il presente giudizio ha ad oggetto l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di referendum abrogativo dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale richiesta, promossa dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte, ha ad oggetto l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;ultimo inciso del primo periodo e dell\u0026#8217;intero secondo periodo dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni e integrazioni, ossia limitatamente alle parole: \u0026#171;o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonch\u0026#233; per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn esito al procedimento svoltosi di fronte all\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum, al quesito abrogativo \u0026#232; stato attribuito il presente titolo: \u0026#171;Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell\u0026#8217;ultimo inciso dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, questa Corte ha consentito l\u0026#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai proponenti della richiesta referendaria ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e, ancora prima, ha disposto l\u0026#8217;ammissione degli scritti presentati da soggetti diversi da quelli indicati dalla disposizione ora richiamata e tuttavia interessati alla decisione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis: sentenze n. 10 del 2020, n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce per\u0026#242; in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento \u0026#8211; che, comunque, \u0026#171;deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita\u0026#187; (sentenza n. 31 del 2000) \u0026#8211; e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facolt\u0026#224; della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come \u0026#232; appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 abbiano illustrato le rispettive posizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La disposizione investita dalla richiesta di referendum abrogativo concorre a definire le esigenze cautelari che operano, congiuntamente ai \u0026#171;gravi indizi di colpevolezza\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 273 cod. proc. pen., quali condizioni generali di applicabilit\u0026#224; delle misure cautelari personali di cui al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale. Essa, in particolare, individua al primo periodo l\u0026#8217;esigenza cautelare consistente nel pericolo che la persona sottoposta alle indagini o l\u0026#8217;imputato \u0026#171;commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l\u0026#8217;ordine costituzionale ovvero delitti di criminalit\u0026#224; organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;ultimo inciso di tale previsione, che \u0026#232; quello su cui si appunta la richiesta referendaria in esame, \u0026#232; poi connesso il periodo immediatamente successivo, anch\u0026#8217;esso ricompreso nel quesito referendario, che delimita le soglie di pena dei delitti oggetto della specifica prognosi di recidiva in vista dell\u0026#8217;applicazione delle sole misure cautelari custodiali e, in via di ulteriore specificazione, della custodia cautelare in carcere. Tale disposizione, introdotta dall\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) e successivamente rimodulata, stabilisce oggi, a seguito delle modifiche da ultimo apportate con l\u0026#8217;art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravit\u0026#224;), che, in caso di pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte a carico dell\u0026#8217;imputato o della persona sottoposta alle indagini soltanto se si tratta di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonch\u0026#233; per il delitto di finanziamento illecito dei partiti, di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun limite di pena correlato ai delitti di cui si teme la reiterazione \u0026#232; quindi previsto per l\u0026#8217;applicazione delle misure cautelari coercitive non custodiali e per le misure interdittive, per le quali valgono pertanto le condizioni di applicabilit\u0026#224; ordinarie, rispettivamente previste dagli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. Questi ultimi stabiliscono, in linea generale, che le misure cautelari personali, tanto coercitive quanto interdittive, possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell\u0026#8217;ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall\u0026#8217;art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quella prevista dalla lettera c) si correla nel suo complesso alle \u0026#171;esigenze di tutela della collettivit\u0026#224;\u0026#187; che gi\u0026#224; il legislatore delegante aveva tenuto distinte dalle restanti ragioni giustificatrici di misure cautelari, costituite dalle \u0026#171;inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario\u0026#187; ovvero dalla circostanza che \u0026#171;la persona si \u0026#232; data alla fuga o vi \u0026#232; concreto pericolo di fuga\u0026#187; (art. 2, numero 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante \u0026#171;Delega legislativa al Governo della Repubblica per l\u0026#8217;emanazione del nuovo codice di procedura penale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali ragioni, tradottesi rispettivamente nelle lettere a) e b) del medesimo art. 274, comma 1, cod. proc. pen., costituiscono pertanto la tipizzazione delle esigenze \u0026#171;strettamente inerenti al processo\u0026#187; che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 64 del 1970, ha costantemente individuato quale ambito proprio di operativit\u0026#224; delle misure cautelari nel processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza cautelare di cui all\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. ha un fondamento in parte diverso, che va rinvenuto in finalit\u0026#224; di prevenzione esterne al processo, da ricondursi \u0026#8211; come detto \u0026#8211; a \u0026#171;esigenze di tutela della collettivit\u0026#224;\u0026#187;, locuzione che il legislatore delegante del 1987 ha ripreso (secondo quanto emerge dalla \u0026#171;Relazione governativa al testo definitivo del codice di procedura penale\u0026#187;) dalla sentenza n. 1 del 1980 di questa Corte, in cui il perimetro di tale nozione veniva riferito al pericolo di commissione di reati contrassegnati da \u0026#171;uso d\u0026#8217;armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, riferibilit\u0026#224; ad organizzazioni criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva o dell\u0026#8217;ordine democratico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, nella medesima sentenza, gi\u0026#224; si dava conto del fatto che esigenze di prevenzione potessero porsi a fondamento di misure cautelari, come del resto questa Corte aveva rilevato a partire dalla richiamata sentenza n. 64 del 1970, allorch\u0026#233; aveva stabilito che non si potesse \u0026#171;escludere che la legge possa (entro i limiti, non insindacabili, di ragionevolezza) presumere che la persona accusata di reato particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fianco, pertanto, delle fattispecie evocate nella sentenza n. 1 del 1980, contrassegnate da un\u0026#8217;intrinseca gravit\u0026#224; e tradottesi, nel testo vigente dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., nel pericolo di commissione di \u0026#171;gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l\u0026#8217;ordine costituzionale ovvero delitti di criminalit\u0026#224; organizzata\u0026#187;, il legislatore delegato ha previsto l\u0026#8217;esigenza cautelare connessa al pericolo che l\u0026#8217;imputato o la persona sottoposta alle indagini commetta un delitto \u0026#171;della stessa specie di quello per cui si procede\u0026#187;. Solo a partire dal 1995, come si \u0026#232; detto, tale prognosi di recidiva specifica \u0026#232; assistita da una condizione attinente alla gravit\u0026#224; dei reati di cui si teme la reiterazione, ma unicamente ai fini dell\u0026#8217;applicazione di una misura custodiale o, in termini ancora pi\u0026#249; stringenti, della custodia cautelare in carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il quesito referendario, che investe unicamente l\u0026#8217;esigenza cautelare consistente nel pericolo di commissione di delitti della stessa specie, \u0026#232; ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Non sussiste, innanzi tutto, alcuna preclusione derivante dalla potenziale interferenza tra la disposizione interessata dal quesito stesso e uno degli ambiti di cui all\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost., siano essi intesi alla luce di un\u0026#8217;interpretazione letterale, ovvero sulla base di un\u0026#8217;interpretazione logico-sistematica, cos\u0026#236; da far rientrare in tale categoria anche \u0026#171;le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cos\u0026#236; stretto all\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; delle leggi espressamente indicate dall\u0026#8217;art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa\u0026#187; (secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nessun dubbio pu\u0026#242; aversi con riguardo alle leggi tributarie e di bilancio o a quelle di amnistia e di indulto. N\u0026#233; esistono obblighi internazionali che impongano l\u0026#8217;adozione di misure di restrizione, per qualsivoglia reato, fondate sull\u0026#8217;esigenza cautelare di cui si chiede l\u0026#8217;abrogazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, appare evidente l\u0026#8217;assenza di qualsiasi interferenza dell\u0026#8217;eventuale abrogazione dell\u0026#8217;esigenza cautelare in questione col complesso di disposizioni attinenti all\u0026#8217;esecuzione delle richieste di mandato d\u0026#8217;arresto europeo. L\u0026#8217;art. 9, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d\u0026#8217;arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), infatti, esclude espressamente che, per l\u0026#8217;adozione delle misure cautelari coercitive finalizzate all\u0026#8217;esecuzione del mandato d\u0026#8217;arresto ad opera del Presidente della Corte d\u0026#8217;appello, possa venire in rilievo l\u0026#8217;esigenza cautelare di cui all\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Neppure sussistono ostacoli all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; con riguardo alle modalit\u0026#224; di formulazione del quesito referendario, cos\u0026#236; come ricavabili anch\u0026#8217;esse dall\u0026#8217;interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978) e identificate nei requisiti della \u0026#171;omogeneit\u0026#224;, chiarezza e semplicit\u0026#224;, completezza, coerenza, idoneit\u0026#224; a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell\u0026#8217;operazione referendaria\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Preliminare rispetto a tale scrutinio \u0026#232; l\u0026#8217;accertamento intorno alla \u0026#171;evidenza del fine intrinseco all\u0026#8217;atto abrogativo\u0026#187; (sentenza n. 47 del 1991), anche tenuto conto del fatto che la richiesta referendaria \u0026#232; atto privo di motivazione, sicch\u0026#233; il quesito va interpretato \u0026#171;esclusivamente in base alla sua formulazione ed all\u0026#8217;incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento\u0026#187; (ex multis, sentenza n. 25 del 2011 e, da ultimo, sentenza n. 51 del 2022). Solo mediante questo accertamento obiettivo, infatti, \u0026#232; possibile verificare, conformemente ai caratteri del giudizio di ammissibilit\u0026#224; e senza che \u0026#171;possano venire in rilievo profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta\u0026#187; (sentenza n. 13 del 2012), se dalle disposizioni di cui si propone l\u0026#8217;abrogazione si possa trarre con chiarezza una \u0026#171;matrice razionalmente unitaria\u0026#187; (sentenze n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978), vale a dire \u0026#171;un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il quesito referendario, bench\u0026#233; si avvalga della tecnica del ritaglio, investe un frammento normativo dotato di un autonomo contenuto precettivo, consistente nella previsione per cui il giudice pu\u0026#242; rinvenire una specifica esigenza cautelare nel pericolo che l\u0026#8217;imputato o la persona sottoposta alle indagini commetta un delitto della stessa specie di quello per cui si procede. In questo modo, non pu\u0026#242; dubitarsi che un\u0026#8217;obiettiva ratio sorregga la specifica operazione referendaria, consistente nell\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;esigenza cautelare fondata sul pericolo derivante da una prognosi di recidiva specifica, e nella conseguente finalit\u0026#224; di limitare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. al solo pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l\u0026#8217;ordine costituzionale ovvero delitti di criminalit\u0026#224; organizzata. Alla previsione che potrebbe residuare dall\u0026#8217;eventuale abrogazione referendaria, poi, si correlerebbe, senza frizioni sistematiche, quello che costituisce effettivamente l\u0026#8217;ultimo inciso della previsione in parola, secondo cui \u0026#171;[l]e situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravit\u0026#224; del titolo di reato per cui si procede\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Alla luce di quanto appena illustrato, si deve pertanto ritenere che il quesito referendario, in quanto privo di quei connotati di manipolativit\u0026#224; idonei a denotare un carattere \u0026#171;surrettiziamente propositivo\u0026#187; dell\u0026#8217;alternativa posta al corpo elettorale (sentenze n. 10 del 2020, n. 13 del 2012, n. 26 del 2011 e n. 33 del 2000), tende in realt\u0026#224; \u0026#171;a un esito netto e lineare, in ragione della propria natura meramente ablativa, concretandosi le conseguenze abrogative in una situazione esattamente contraria a quella prevista dalle norme oggetto del referendum e facilmente percepibile dal corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 13 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe tanto pare sufficiente a riscontrare i sopra menzionati requisiti dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, della chiarezza e semplicit\u0026#224; del quesito, della sua idoneit\u0026#224; a conseguire il fine perseguito e del rispetto della natura ablativa dell\u0026#8217;operazione referendaria, lo stesso \u0026#232; a dirsi per ci\u0026#242; che concerne la completezza e la coerenza dell\u0026#8217;abrogazione sottoposta al giudizio del corpo elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA partire dalla sentenza n. 27 del 1981, infatti, questa Corte ha ritenuto che un quesito referendario sia privo, nel suo complesso, del carattere dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; laddove esso non sia assistito dai caratteri di una necessaria autosufficienza dell\u0026#8217;atto abrogativo, come nel caso in cui vengano lasciate intatte disposizioni idonee a garantire la perdurante operativit\u0026#224; di interi plessi normativi di cui si chiedeva l\u0026#8217;eliminazione ad opera del voto popolare (sentenze n. 35 del 2000, n. 30 del 1997 e n. 36 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, nonostante la centralit\u0026#224; della disposizione oggetto della richiesta abrogativa nella disciplina codicistica riguardante le misure cautelari, il quesito che si intende sottoporre al corpo elettorale non ha mancato di includere alcuna disposizione funzionalmente collegata a quella di cui si chiede l\u0026#8217;abrogazione, sicch\u0026#233; non vengono minate n\u0026#233; la sua coerenza, n\u0026#233; la sua completezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRichiami testuali all\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. nel suo complesso figurano, innanzi tutto, nell\u0026#8217;art. 275, comma 1-bis (in tema di misure cautelari applicate contestualmente alla sentenza di condanna) e nell\u0026#8217;art. 300, comma 5, cod. proc. pen. (in tema di applicazione di misure cautelari al soggetto condannato per lo stesso fatto a seguito di proscioglimento o di sentenza di non luogo a procedere). In nessun modo, tuttavia, \u0026#232; possibile ritenere che il quesito incida sull\u0026#8217;operativit\u0026#224; di tali previsioni, che continuerebbero ad applicarsi, ma riferendosi al contenuto dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. che residuerebbe dall\u0026#8217;eventuale abrogazione referendaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stesso esito si deve poi addivenire con riguardo a quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 391, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., che consente al giudice, in sede di convalida dell\u0026#8217;arresto facoltativo, di applicare una misura coercitiva nei confronti del soggetto arrestato \u0026#171;per uno dei delitti indicati nell\u0026#8217;articolo 381, comma 2, cod. proc. pen., ovvero per uno dei delitti per i quali l\u0026#8217;arresto \u0026#232; consentito anche fuori dei casi di flagranza\u0026#187;, \u0026#171;anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, come ritenuto da questa Corte da ultimo nella sentenza n. 137 del 2020, di un meccanismo di portata derogatoria rispetto agli ordinari presupposti applicativi delle misure cautelari coercitive, che tuttavia \u0026#8211; ai fini che in questa sede interessano \u0026#8211; vedrebbe garantita la sua operativit\u0026#224; anche in esito all\u0026#8217;eventuale realizzarsi dell\u0026#8217;operazione referendaria, in quanto la deroga in esso contenuta continuerebbe a valere unicamente rispetto alle soglie di pena fissate dall\u0026#8217;art. 280 cod. proc. pen. Peraltro, nulla impedirebbe al legislatore di intervenire sulla disciplina di risulta, fermo restando medio tempore il \u0026#171;compito dell\u0026#8217;interprete [di] apprezzare le conseguenze che, dall\u0026#8217;eventuale esito positivo della consultazione, potranno derivare sulla normativa di contorno non inclusa nel quesito\u0026#187; (sentenza n. 22 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non vi sono, infine, ragioni ostative all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del quesito derivanti dalla natura costituzionalmente necessaria della disposizione di cui si chiede l\u0026#8217;abrogazione con referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin dalla sentenza n. 16 del 1978, tale ordine di limitazioni \u0026#232; stato individuato alla luce della necessit\u0026#224; di preservare l\u0026#8217;esistenza di \u0026#171;valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di l\u0026#224; della lettera dell\u0026#8217;art. 75 secondo comma Cost.\u0026#187;. Una delle categorie in cui si articolava tale limite consisteva, in particolare, nei \u0026#171;referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)\u0026#187;. Pi\u0026#249; in particolare, questa Corte aveva chiarito allora, e costantemente ha ribadito nei decenni successivi, che tale categoria non si riferisce a \u0026#171;tutte le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione\u0026#187;, ma solo a quelle \u0026#171;che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, anche alla luce della \u0026#171;naturale difficolt\u0026#224; a distinguere in concreto le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato da quelle semplicemente riferibili a norme e principi costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 45 del 2005), questa Corte ha individuato il proprium di tale categoria nel fatto che \u0026#171;la legge ordinaria da abrogare incorpori determinati principi o disposti costituzionali, riproducendone i contenuti o concretandoli nel solo modo costituzionalmente consentito\u0026#187; (sentenza n. 26 del 1981).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 27 del 1987 sono state conseguentemente individuate due distinte ipotesi al cui metro valutare la riferibilit\u0026#224; della disposizione oggetto di referendum a un contenuto costituzionalmente necessitato: \u0026#171;[i]nnanzitutto le leggi ordinarie che contengono l\u0026#8217;unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest\u0026#8217;ultima (cfr. sentenze n. 16/1978 e n. 26/1981); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale \u0026#8220;la cui esistenza \u0026#232; invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25 del 1981)\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParallelamente, questa Corte ha individuato, nel novero delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, \u0026#171;anche la categoria delle leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 35 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La disposizione incisa dalla richiesta di referendum in esame non presenta alcuno dei caratteri in cui si \u0026#232; articolata, nella giurisprudenza di questa Corte, la categoria delle leggi a contenuto costituzionalmente necessario o vincolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa non mostra, infatti, alcun rapporto di necessaria implicazione con una disposizione o un principio costituzionali suscettibili di veder menomata la loro portata in caso di abrogazione referendaria, n\u0026#233;, a maggior ragione, pu\u0026#242; ritenersi che essa costituisca l\u0026#8217;unica modalit\u0026#224; costituzionalmente compatibile di inveramento di un principio o di un disposto costituzionale. Anzi, essa deve contemperarsi con il principio stabilito dall\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., in base al quale \u0026#171;[l]\u0026#8217; imputato non \u0026#232; considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha costantemente ribadito che lo strumento penale costituisce \u0026#171;un\u0026#8217;extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l\u0026#8217;assenza o l\u0026#8217;inadeguatezza di altri mezzi di tutela\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2022), considerato che \u0026#171;[l]e esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono [\u0026#8230;] nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni\u0026#187; (sentenza n. 447 del 1998; nello stesso senso, sentenza n. 317 del 1996). Principio, questo, che non pu\u0026#242; non riverberarsi anche sulle misure cautelari personali, soprattutto quelle privative della libert\u0026#224; personale, approntate dal legislatore in vista del conseguimento delle finalit\u0026#224; proprie del processo penale e per fronteggiare imprescindibili esigenze di tutela della collettivit\u0026#224; ancor prima dell\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; penale (sentenza n. 22 del 2022), alle quali ultime si riferisce specificamente la disposizione della quale si chiede la parziale abrogazione per via referendaria. Esigenze, giova sottolineare, a presidio delle quali resterebbe, in ogni caso, il frammento dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non interessato dal quesito referendario, che continuerebbe a consentire di ravvisare un\u0026#8217;esigenza cautelare nel pericolo di compimento di \u0026#171;gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l\u0026#8217;ordine costituzionale ovvero delitti di criminalit\u0026#224; organizzata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Non ostandovi, pertanto, alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta di referendum deve essere dichiarata ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole: \u0026#171;o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali \u0026#232; prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonch\u0026#233; per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni\u0026#187;, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il referendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \u0026#171;Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell\u0027ultimo inciso dell\u0027art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale\u0026#187;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44747","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell\u0027intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell\u0027avvio e nella conclusione. (Classif. 116004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella camera di consiglio relativa al giudizio di ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, è consentita non solo l\u0027illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull\u0027ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento per valutare l\u0027ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 31/2000 - mass. 25143\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44748","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/05/1970","numero":"352","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44748","titoletto":"Procedimento penale - Misure cautelari - Applicazione - Distinzione in base alle diverse esigenze ad esse sottese. (Classif. 194002).","testo":"Nell\u0027ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall\u0027art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quelle previste dalle lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) costituiscono la tipizzazione di esigenze strettamente inerenti al processo penale (il pericolo per l\u0027acquisizione o la genuinità della prova o che l\u0027imputato si dia alla fuga); quella prevista dalla lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) ha un fondamento in parte diverso, attinente a finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività (il pericolo di commissione di gravi delitti). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 22/2022 - mass. 44585\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44749","numero_massima_precedente":"44747","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"274","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44749","titoletto":"Legge - In genere - Legge penale - Utilizzo a tutela dei beni giuridici solo in caso di extrema ratio - Possibile ricorso a diversi precetti e sanzioni. (Classif. 141001).","testo":"Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono in quella penale, ben potendo essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 - mass. 44474;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 447/1998 - mass. 24351; O. 317/1996 - mass. 22968; S. 1/1980 - mass. 12145; S. 64/1970 - mass. 4985\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44750","numero_massima_precedente":"44748","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44750","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall\u0027art. 75, secondo comma, Cost. sia dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito. (Classif. 116004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio di ammissibilità della \u003cem\u003erichiesta\u003c/em\u003e di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall\u0027art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall\u0027interpretazione logico-sistematica della Costituzione, quali omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell\u0027operazione referendaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35667; S. 137/1993 - mass. 19268; S. 48/1981; S. 70/1978; S. 16/1978 - mass. 14196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44751","numero_massima_precedente":"44749","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44751","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - In genere - Interpretazione del quesito - Assenza di motivazione - Necessità di accertamento obiettivo, in base alla sua formulazione e alla incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento - Accertamento di una matrice razionalmente unitaria (nel caso di specie: ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell\u0027ultimo inciso dell\u0027art. 274, comma 1, lett. c, codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale»). (Classif. 116001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa richiesta referendaria è atto privo di motivazione, sicché il quesito va interpretato esclusivamente in base alla sua formulazione ed all\u0027incidenza del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sul quadro normativo di riferimento. Solo mediante questo accertamento obiettivo, infatti, è possibile verificare, conformemente ai caratteri del giudizio di ammissibilità e senza che possano venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta, se dalle disposizioni di cui si propone l\u0027abrogazione si possa trarre con chiarezza una matrice razionalmente unitaria, vale a dire un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 51/2022; S. 25/2011; S. 47/1991; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 13/2012 - mass. 36044; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14201\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0027abrogazione dell\u0027art. 274, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all\u0027art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall\u0027Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell\u0027art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria e privo di quei connotati di manipolatività idonei a denotare un carattere surrettiziamente propositivo dell\u0027alternativa posta al corpo elettorale. Esso infatti, benché si avvalga della tecnica del ritaglio, investe un frammento normativo dotato di un autonomo contenuto precettivo, e non manca di includere alcuna disposizione funzionalmente collegata a quella di cui si chiede l\u0027abrogazione, sicché non vengono minate né la sua coerenza, né la sua completezza. Né, infine, sussistono ragioni ostative all\u0027ammissibilità del quesito derivanti dalla natura costituzionalmente necessaria o vincolata della disposizione di cui si chiede l\u0027abrogazione). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011- mass. 35378; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 13/1995; S. 36/1993 - mass. 19071\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44752","numero_massima_precedente":"44750","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"274","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44752","titoletto":"Referendum - Referendum abrogativo - Oggetto - Leggi costituzionalmente necessarie o contenuto costituzionalmente vincolato - Esclusione. (Classif. 214002).","testo":"Va esclusa l\u0027abrogazione mediante \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e di leggi costituzionalmente necessarie, la cui mancanza creerebbe un grave \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e nell\u0027assetto costituzionale dei poteri dello Stato, e di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa o di altre leggi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 45/2005 - mass. 29123; S. 35/1997; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14196\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44751","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41715","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 57/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1172","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43417","autore":"Armanno M.","titolo":"L’informativa antimafia dopo Corte cost. n. 180 del 2022: un’indagine in prospettiva costituzionale degli itinerari di riforma e della giurisprudenza amministrativa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Nuove autonomie","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41016","autore":"Giupponi T.F.","titolo":"I referendum, la Corte e il sistema politico. Riflessioni a partire dai quesiti sulla giustizia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"14","parte_rivista":"Paper","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41016_2022_57.pdf","nome_file_fisico":"57-2022+altre-Giupponi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41911","autore":"Spagnolo P.","titolo":"Ammissibile la richiesta di referendum sulla limitazione delle misure cautelari","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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