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AMBROSINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Dott.  \r\n MARIO  COSATTI  -  Prof.  FRANCESCO  PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE  \r\n CASTELLI AVOLIO - Prof.  ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.  \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCLLI -  Dott.  ANTONIO  MANCA  -  \r\n Prof.   ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI -  \r\n Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,            \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio promosso dal Presidente  della  Regione  Trentino-Alto  \r\n Adige  con  ricorso  notificato  il  14  ottobre 1961, depositato nella  \r\n cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto  al  \r\n n.  16  del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la  \r\n Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito degli  atti  di  \r\n approvazione  del progetto e di appalto della costruzione di una strada  \r\n militare sull\u0027Alpe di Siusi.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nell\u0027udienza pubblica del  7  marzo  1962  la  relazione  del  \r\n Presidente Gaspare Ambrosini;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  l\u0027avv.  Arturo  Piechele,  per  il  Presidente della Regione  \r\n Trentino-Alto Adige, e  il  sostituto  avvocato  generale  dello  Stato  \r\n Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Col  ricorso  notificato  il  14  ottobre  1961  al  Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri ed al Ministro  della  difesa  contro  gli  atti  \r\n relativi alla costruzione di una strada militare sull\u0027Alpe di Siusi, la  \r\n Regione  Trentino-Alto  Adige  lamenta  la  inosservanza - nonostante i  \r\n ripetuti richiami - da parte dello Stato degli  artt.  11  e  17  della  \r\n legge  24  luglio  1957,  n.  8,  emanata  dalla  Provincia  di Bolzano  \r\n nell\u0027ambito  della  competenza  riguardante  la  tutela  del  paesaggio  \r\n attribuitale dall\u0027art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione,  \r\n approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ultimo  comma  dell\u0027art. 11 della legge provinciale suddetta, che  \r\n esclude  l\u0027applicazione  delle  disposizioni  precedenti  dello  stesso  \r\n articolo  per  \"le  opere destinate alla difesa nazionale\", non sarebbe  \r\n applicabile alla costruzione della strada in questione in quanto questa  \r\n non potrebbe considerarsi opera destinata alla difesa nazionale.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Distinguendo tra \"demanio militare\" ed \"opere destinate alla difesa  \r\n nazionale\", e stabilendo un raffronto fra le norme  dell\u0027art.  427  del  \r\n Codice  civile  del  1865 e dell\u0027art. 822 del Codice civile vigente, la  \r\n difesa regionale sostiene che  quest\u0027ultimo  articolo  dovrebbe  essere  \r\n interpretato  restrittivamente,  cosicch\u0026#233;  tra le opere destinate alla  \r\n difesa nazionale  potrebbero  comprendersi  soltanto  quelle  che  sono  \r\n destinate a tale scopo direttamente ed immediatamente.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque,  la  strada  in  questione  mancherebbe dei requisiti che  \r\n caratterizzano le strade militari; per il che l\u0027ultimo comma  dell\u0027art.  \r\n 11   della  legge  provinciale  non  potrebbe  in  alcun  caso  trovare  \r\n applicazione. L\u0027autorit\u0026#224; militare avrebbe perci\u0026#242;  dovuto  conformarsi  \r\n al  disposto  dell\u0027art.  17  della stessa legge e procedere perci\u0026#242; \"di  \r\n concerto\"  con  l\u0027Amministrazione  interessata,  cio\u0026#232;  con  la  Giunta  \r\n provinciale di Bolzano.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  deduzioni  presentate  alla  cancelleria della Corte in data 2  \r\n novembre 1961 si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio  \r\n dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso dall\u0027Avvocatura generale dello  \r\n Stato.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo la difesa dello Stato - a parte la questione generale,  non  \r\n rilevante ai fini della decisione, se una legge regionale o provinciale  \r\n possa   imporre  determinati  oneri  o  limitazioni  allo  Stato  nella  \r\n esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza e, conseguentemente,  \r\n della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 17 della legge  \r\n della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, che tali oneri  impone  \r\n -  \u0026#232;  sufficiente considerare che lo stesso art. 11 della citata legge  \r\n provinciale  esclude  dall\u0027ambito  della  sua  applicazione  \"le  opere  \r\n destinate alla difesa nazionale\".                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     \u0026#200;  principio  generale  dell\u0027ordinamento - cos\u0026#236; ancora l\u0027Avvocato  \r\n dello Stato - che i provvedimenti interessanti  materie  attribuite  ad  \r\n autorit\u0026#224;  diverse  siano  emanati  di  concerto, in modo da attuare il  \r\n contemperamento di opposti interessi pubblici. Ma altrettanto  generale  \r\n \u0026#232;  il  principio  della  segretezza  delle  opere  militari, le quali,  \r\n soddisfacendo l\u0027interesse pubblico primario alla  difesa  dello  Stato,  \r\n prevalente   su  ogni  altro  pubblico  interesse,  si  sottraggono  al  \r\n principio dinanzi esposto  e  non  tollerano  n\u0026#233;  la  pubblicit\u0026#224;  del  \r\n procedimento, n\u0026#233; il concerto con altre autorit\u0026#224; amministrative.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Di  questo  principio, peraltro, \u0026#232; fatta applicazione dalla citata  \r\n legge provinciale all\u0027art. 11 succitato.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233; pu\u0026#242; seriamente contestarsi che una strada militare rientri fra  \r\n le opere destinate alla difesa nazionale.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocato dello Stato conclude, quindi, chiedendo  alla  Corte  di  \r\n respingere il ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia di competenza.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  successiva  memoria  depositata  in cancelleria il 15 febbraio  \r\n 1962 l\u0027Avvocato dello Stato insiste nelle precedenti considerazioni per  \r\n confutare le tesi della difesa regionale e sostenere che  nella  stessa  \r\n legge  provinciale  n. 8 del 1957 trova applicazione il principio della  \r\n preminenza dell\u0027interesse alla difesa  nazionale,  laddove  nell\u0027ultimo  \r\n comma  dell\u0027art.  11 si dichiara che le norme dei commi precedenti sono  \r\n inapplicabili  quando  si  tratta  di  \"opere  destinate  alla   difesa  \r\n nazionale\".                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inapplicabile  sarebbe,  quindi,  l\u0027art.  17 della detta legge, che  \r\n riguardo alle opere pubbliche  e  alle  opere  dichiarate  di  pubblica  \r\n utilit\u0026#224;,   dello  Stato  e  della  Regione,  dispone  che  i  relativi  \r\n provvedimenti saranno  adottati  di  concerto  con  le  Amministrazioni  \r\n interessate (nel caso in esame con la Giunta provinciale).               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  della Regione, con memoria depositata in cancelleria il  \r\n 17 febbraio 1962, insiste nelle tesi svolte nel ricorso.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Richiamandosi alle norme degli artt. 822 e 826  del  Codice  civile  \r\n adduce  che vi ha differenza tra \"demanio militare\" ed \"opere destinate  \r\n alla difesa nazionale\".                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con richiamo a dati di fatto sostiene che la  strada  in  questione  \r\n non  potrebbe, comunque, considerarsi di carattere militare. Ma in ogni  \r\n caso, anche se si  trattasse  di  strada  militare,  non  potrebbe  mai  \r\n considerarsi  \"opera  destinata  alla  difesa  nazionale\"; onde sarebbe  \r\n stato  necessario  che  per  la  sua  costruzione  l\u0027autorit\u0026#224; militare  \r\n provvedesse  di  concerto  con  la  Giunta   provinciale   secondo   la  \r\n prescrizione dell\u0027art. 17 della legge provinciale.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa della Regione insiste per l\u0027accoglimento del ricorso.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sostiene  la  Regione  che, spettando in virt\u0026#249; dell\u0027art. 11, n. 7,  \r\n dello Statuto  speciale  del  Trentino-Alto  Adige  alla  Provincia  di  \r\n Bolzano  la  potest\u0026#224; di emanare norme legislative in materia di tutela  \r\n del paesaggio, e che avendo la Provincia legiferato in materia  con  la  \r\n legge del 24 luglio 1957, n. 8, l\u0027autorit\u0026#224; militare non avrebbe potuto  \r\n procedere alla costruzione della strada in questione sull\u0027Alpe di Siusi  \r\n senza  \"il  concerto\"  con la Giunta provinciale richiesto dall\u0027art. 17  \r\n della citata legge provinciale che dispone: \"I  provvedimenti  relativi  \r\n ad  opere  pubbliche  e ad opere dichiarate di pubblica utilit\u0026#224;, dello  \r\n Stato  e  della  Regione,  saranno  adottati   di   concerto   con   le  \r\n Amministrazioni interessate\".                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027assunto della Regione \u0026#232; infondato.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art. 11, n. 7, dello Statuto attribuisce bens\u0026#236; alla Provincia di  \r\n Bolzano,  come  a  quella  di  Trento,  la  potest\u0026#224;  di  emanare norme  \r\n legislative in materia di tutela del paesaggio; senonch\u0026#233; tale potest\u0026#224;  \r\n non \u0026#232; illimitata, essendo sottoposta ai limiti prescritti in  generale  \r\n dal  disposto  del  precedente  art.  4,  per  il quale la legislazione  \r\n regionale ed anche, in virt\u0026#249; del richiamo fattone dall\u0027art. 11. quella  \r\n provinciale devono essere \"in armonia con la Costituzione ed i principi  \r\n dell\u0027ordinamento giuridico dello Stato\".                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Orbene tra tali limiti \u0026#232; qui da ricordare quello  discendente  dal  \r\n sistema  dell\u0027unit\u0026#224; e indivisibilit\u0026#224; della Repubblica affermato dallo  \r\n art. 5 della Costituzione, e dalla necessit\u0026#224;  fondamentale  e  suprema  \r\n attinente  all\u0027esistenza  e  difesa  dello  Stato, che sta a base della  \r\n solenne proclamazione dell\u0027art. 52: \"La difesa della  Patria  \u0026#232;  sacro  \r\n dovere del cittadino\".                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  evidente  che l\u0027interesse alla tutela del paesaggio deve essere  \r\n subordinato all\u0027esigenza ben maggiore della difesa nazionale.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si tratta di una esigenza primordiale che lo stesso Consiglio della  \r\n Provincia  di  Bolzano  esplicitamente   ha   riconosciuto   disponendo  \r\n nell\u0027ultimo  comma  dell\u0027art.  11 della legge provinciale del 24 luglio  \r\n 1957, n. 8: \"\u0027Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  \r\n alle  aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con  \r\n legge provinciale, \u0027n\u0026#233; alle opere destinate alla difesa nazionale\u0027\".    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Regione per\u0026#242; sostiene che questa norma non  \u0026#232;  applicabile  al  \r\n caso  in  esame,  perch\u0026#233;  le  strade  militari  in  generale, anche se  \r\n considerate come facenti parte del demanio militare, non  costituiscono  \r\n opere  destinate  alla  difesa nazionale, salvo quelle che a tale scopo  \r\n sono destinate  direttamente  ed  immediatamente,  come  nel  caso  che  \r\n conducano ad opere fortificate.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  \u0026#232;  da  osservare  in  contrario  che le strade che l\u0027autorit\u0026#224;  \r\n militare competente costruisce, con potere di sua natura discrezionale,  \r\n a  scopo  militare  e  che  qualifica  militari,  debbono  considerarsi  \r\n rientranti   nella   categoria   delle  \"opere  destinate  alla  difesa  \r\n nazionale\", per le quali l\u0027ultimo comma dell\u0027art.  11  della  succitata  \r\n legge  provinciale  esclude  l\u0027applicazione  delle norme dei precedenti  \r\n comma.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  ci\u0026#242;  stesso \u0026#232; da escludere che possa trovare applicazione il  \r\n disposto dell\u0027art. 17 della legge provinciale n. 8  del  1957,  che  la  \r\n Regione  invoca  per  sostenere  che  per  la  costruzione della strada  \r\n militare sull\u0027Alpe di Siusi l\u0027autorit\u0026#224; militare doveva  procedere  \"di  \r\n concerto\" con la Giunta provinciale di Bolzano.                          \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  la  competenza  dello Stato alla costruzione della strada  \r\n militare sull\u0027Alpe di Siusi;                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI  - MARIO COSATTI -  \r\n                                   FRANCESCO  PANTALEO   GABRIELI      -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO - NICOLA  JAEGER  -  GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO   -   BIAGIO  PETROCELLI  -  \r\n                                   ANTONIO  MANCA  -  ALDO  SANDULLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  BRANCA  - MICHELE FRAGALI -  \r\n                                   COSTANTINO   MORTATI    -    GIUSEPPE  \r\n                                   CHIARELLI.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1504","titoletto":"SENT.  37/62  A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIE AUTONOME IN  GENERE  - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - POTESTA\u0027 LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE  DI  BOLZANO  E  DI  TRENTO  IN  MATERIA  DI TUTELA DEL PAESAGGIO - LIMITI.","testo":"La potesta\u0027 di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio,   attribuita   alle  Provincie  di  Trento  e  Bolzano dall\u0027art.  11,  n. 7, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e\u0027 sottoposta ai limiti prescritti in generale dall\u0027art. 4 dello  stesso Statuto, e deve, quindi, esercitarsi in armonia con la  Costituzione  ed  i principi dell\u0027ordinamento giuridico dello Stato. Tra  tali limiti e\u0027 quello discendente dal principio della unita\u0027 e  indivisibilita\u0027  della Repubblica, affermato dall\u0027art. 5 della Costituzione,  e  dalla  necessita\u0027  fondamentale  attinente alla esistenza  e  difesa  dello  Stato  che  sta a base della solenne proclamazione  dell\u0027art.  52:  \"La  difesa  della Patria e\u0027 sacro dovere del cittadino\".","numero_massima_successivo":"1505","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"52","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"n. 7","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1505","titoletto":"SENT.  37/62 B. PROVINCIA DI BOLZANO - DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO  -  STRADE  - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - LEGGE PROVINCIALE 24 LUGLIO  1957,  N.  8,  ART. 17 - COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI - COMPETENZA DELLO STATO.","testo":"Le  strade che l\u0027autorita\u0027 militare costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare, rientrano nella categoria delle  \"opere  destinate  alla  difesa  nazionale\".  Pertanto, le disposizioni  dell\u0027art. 11 della legge della Provincia di Bolzano 24  luglio  1957,  n.  8  (per  le  quali nel caso di apertura di strade,  il  Presidente  della  Giunta provinciale, allo scopo di evitare   pregiudizi   all\u0027armonia  naturale  del  paesaggio,  ha facolta\u0027  di  prescrivere  distanze,  misure e varianti), data la eccezione  stabilita  nell\u0027ultimo comma dello stesso articolo per le  opere  destinate alla difesa nazionale, non si applicano alle strade militari. Altrettanto  dicasi per le disposizioni dell\u0027art. 17 della stessa legge,  per  cui  i  provvedimenti  relativi ad opere pubbliche o dichiarate  di  pubblica  utilita\u0027,  dello Stato e della Regione, sono adottati di concerto con le amministrazioni interessate. Non  costituiscono,  quindi,  invasione della sfera di competenza della  Provincia  di  Bolzano  i  provvedimenti con i quali si e\u0027 disposta,  nell\u0027agosto  del  1961,  la  costruzione di una strada militare sull\u0027Alpe di Siusi.","numero_massima_precedente":"1504","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"24/07/1957","numero":"8","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"24/07/1957","numero":"8","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"n. 7","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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