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Il 20 per cento dei componenti \u0026#232; costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l\u0026#8217;ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal fine, l\u0026#8217;art. 32, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell\u0026#8217;ambiente) specifica che i membri delle associazioni venatorie \u0026#171;devono essere designati, in base al principio della rappresentativit\u0026#224; a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti\u0026#187; nella provincia in cui ricade l\u0026#8217;ambito. Invece, i membri delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale \u0026#171;devono essere designati in base al principio della rappresentativit\u0026#224; a livello provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; infine sopraggiunto il censurato art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2023, che, nell\u0026#8217;autoqualificarsi quale norma di interpretazione autentica del citato art. 32, comma 3, stabilisce che, al fine di individuare il numero di rappresentanti che spettano a ciascuna associazione venatoria, \u0026#171;il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo d\u0026#8217;hont [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: D\u0026#8217;Hondt]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che tale ultima disposizione ha trovato applicazione nel caso sottoposto al suo giudizio, sortendo l\u0026#8217;effetto di incrementare i membri provenienti dall\u0026#8217;associazione di cacciatori maggiormente rappresentativa in danno di quelli spettanti alle altre associazioni di categoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn luogo del riparto dei seggi in forza del metodo \u0026#171;proporzionale puro\u0026#187;, che era stato applicato prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della norma censurata, il metodo D\u0026#8217;Hondt avrebbe determinato in alcuni ambiti di caccia una marcata sovra rappresentazione di tale associazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso, infatti, comporta che il numero degli iscritti di ogni associazione sia diviso per numeri progressivi da uno fino a quello pari ai seggi da assegnare, cos\u0026#236; da ottenere quozienti ai quali rapportare l\u0026#8217;assegnazione del seggio. In tal modo, si produce un effetto di compressione della proporzionalit\u0026#224;, a favore delle associazioni con un maggior numero di iscritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente ritiene con ci\u0026#242; leso l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 esprime uno standard inderogabile di tutela ambientale, dal quale la disposizione censurata si sarebbe discostata, incrinando la piena proporzionalit\u0026#224; tra numero di iscritti e seggi, che il legislatore statale avrebbe imposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Sarebbe altres\u0026#236; leso l\u0026#8217;art. 3 Cost., per un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, bench\u0026#233; l\u0026#8217;organo direttivo degli ATC sia unitario, in modo irragionevole il legislatore regionale avrebbe conservato il metodo \u0026#171;proporzionale puro\u0026#187; per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale e delle associazioni agricole, ma lo avrebbe superato, con il metodo D\u0026#8217;Hondt, quanto alle sole associazioni venatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la norma censurata opererebbe un\u0026#8217;ingiustificata discriminazione in danno delle associazioni con un minor numero di iscritti, che sarebbero penalizzate a favore di quelle di maggiori dimensioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Abruzzo sottolinea che tale profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale risalta, specie a considerare che l\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004 gi\u0026#224; introduce una soglia di sbarramento che impedisce alle associazioni venatorie con meno di un quindicesimo degli iscritti residente nella singola provincia (pari al 6,6 per cento circa) di partecipare al riparto dei seggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;effetto di compressione indotto dalla disposizione censurata sarebbe perci\u0026#242; rafforzato dalla clausola di sbarramento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; convinzione del rimettente, invece, che il principio di uguaglianza, come declinato dalla normativa statale gi\u0026#224; citata, prescriva che alle associazioni che abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti sia riservata la facolt\u0026#224; di partecipare al riparto dei seggi \u0026#171;in maniera proporzionale, in accordo alla percentuale degli iscritti di ciascuna sul totale dei cacciatori iscritti, senza che sia possibile discostarsi in maniera significativa da tale dato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2023 violerebbe l\u0026#8217;art. 2 Cost., incidendo sul diritto di ciascun cacciatore di essere rappresentato, per mezzo dell\u0026#8217;associazione alla quale \u0026#232; iscritto, presso l\u0026#8217;organo direttivo degli ATC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Abruzzo richiama, a sostegno della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, la propria competenza legislativa residuale nella materia \u0026#171;caccia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 non esigerebbe l\u0026#8217;adozione di un criterio \u0026#171;proporzionale puro\u0026#187; per assegnare i seggi nell\u0026#8217;organo direttivo degli ATC, sicch\u0026#233; ben avrebbe potuto il legislatore regionale, nell\u0026#8217;ambito della competenza appena indicata, optare per un criterio di riparto fondato sul metodo D\u0026#8217;Hondt, che resta una formula di carattere proporzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Abruzzo esclude, poi, la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. ipotizzata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe infatti lo stesso art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 a selezionare in modo distinto le organizzazioni professionali agricole \u0026#171;maggiormente rappresentative\u0026#187; e le associazioni di protezione ambientale \u0026#171;presenti nel Consiglio nazionale per l\u0026#8217;ambiente\u0026#187; dalle associazioni venatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio Arci Caccia, parte ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte sottolinea che, per effetto della norma censurata, sono state escluse associazioni che avevano superato la soglia di sbarramento, mentre sarebbe necessario che fosse loro \u0026#171;dato accesso alla designazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe imposto dal \u0026#171;principio di uguaglianza e pari dignit\u0026#224;\u0026#187;, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;esigenza di assicurare la rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo di gestione mediante un criterio proporzionale di scelta dei suoi componenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, il metodo D\u0026#8217;Hondt non soddisferebbe questo requisito, avvantaggiando le maggioranze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe quindi tradito il \u0026#171;criterio di rappresentanza proporzionale\u0026#187;, nonostante esso abbia particolare pregnanza per il \u0026#171;mondo venatorio\u0026#187;, che \u0026#232; \u0026#171;storicamente [\u0026#8230;] suddiviso in varie associazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Abruzzo, sezione prima, ha, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2023, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente conosce dell\u0026#8217;impugnativa, da parte di alcune associazioni di cacciatori, degli atti con i quali la Regione Abruzzo ha designato i rappresentanti di tale categoria in seno agli organi direttivi di taluni ambiti territoriali di caccia (le unit\u0026#224; sub-provinciali, entro le quali il territorio regionale destinato alla caccia \u0026#232; ripartito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome \u0026#232; noto, si tratta di un compito assolto dalle regioni sulla base dell\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, secondo la quale \u0026#171;[n]egli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti \u0026#232; costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l\u0026#8217;ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegnazione dei seggi \u0026#232; avvenuta in applicazione della disposizione censurata, che, autoqualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 32, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004, ha previsto che \u0026#171;il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi\u0026#187; attraverso il cosiddetto metodo D\u0026#8217;Hondt, al fine di ripartire i seggi tra le associazioni venatorie radicate sul territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di ci\u0026#242;, le associazioni di cacciatori ricorrenti nel processo principale \u0026#8211; riferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; hanno ottenuto un numero di rappresentanti (quando lo hanno ottenuto) ben inferiore a quello che sarebbe loro spettato, ove avesse trovato applicazione il precedente metodo di riparto, a parere del rimettente fondato su un \u0026#171;perfetto rapporto\u0026#187; tra numero degli iscritti e seggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Sulla base di tali premesse, il giudice rimettente ritiene leso l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., poich\u0026#233; il legislatore regionale si sarebbe discostato dalle previsioni dell\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, che, nel garantire un adeguato grado di rappresentativit\u0026#224; a ciascuna associazione venatoria presente nell\u0026#8217;ambito territoriale di caccia, esprimerebbe un inderogabile standard di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato che l\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., e che, pertanto, le leggi regionali, adottate nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa residuale nella materia \u0026#171;caccia\u0026#187;, non vi possono derogare (sentenze n. 124 del 2024, n. 158 del 2021, n. 7 del 2019 e n. 148 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio ha trovato espressa applicazione anche con riguardo ai criteri di composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (sentenze n. 174 del 2017, n. 124 del 2016, n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009; ordinanza n. 299 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella declinazione di tali criteri, l\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 impone alle regioni il rispetto del principio della \u0026#171;rappresentanza democratica delle categorie, espressione dei diversi interessi sottesi all\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regione \u0026#232; tenuta, perci\u0026#242;, a adottare criteri rispettosi del carattere rappresentativo dell\u0026#8217;organo direttivo nella misura determinata dalla disposizione statale, che a tal fine seleziona gli interessi antagonisti ai quali \u0026#232; necessario dare voce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 esige che l\u0026#8217;organo gestionale accolga paritariamente i rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio. A tali membri si aggiungono rappresentanti di associazioni di protezione ambientale e degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCiascuna categoria cos\u0026#236; normativamente individuata esprime interessi in linea astratta confliggenti gli uni con gli altri, e viceversa tendenzialmente omogenei all\u0026#8217;interno di ogni gruppo, o perlomeno assunti come tali dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa piena rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo di gestione non \u0026#232;, pertanto, precipuamente da riconnettere, come reputa il rimettente, alla circostanza che ciascuna associazione locale, alla quale \u0026#232; intestato tale interesse, trovi spazio in proporzione ai propri iscritti. Essa \u0026#232;, piuttosto, riferibile alla necessit\u0026#224; che i divergenti punti di vista in ordine alla gestione del territorio faunistico, ossia quelli dei cacciatori, degli ambientalisti e degli agricoltori, si confrontino secondo l\u0026#8217;equilibrio fissato dal legislatore statale, relativamente alla composizione dell\u0026#8217;organo gestionale. \u0026#200; perci\u0026#242; nel rapporto tra categorie di associazioni che si valuta il grado di rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo direttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Una volta soddisfatto il menzionato requisito, il legislatore regionale ha ampia discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;individuare la formula elettorale che reputa pi\u0026#249; idonea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea di principio, infatti, la decisione concernente la formula, vale a dire il meccanismo di ripartizione dei seggi in voti, si colloca in \u0026#171;un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicit\u0026#224; della scelta legislativa\u0026#187;. In tale prospettiva, il solo limite che incontra la discrezionalit\u0026#224; del legislatore regionale \u0026#232; appunto costituito dalle prescrizioni statali poste a presidio dell\u0026#8217;ambiente. Con riguardo, invece, alla configurazione del meccanismo che traduce in seggi il \u0026#8220;peso\u0026#8221; di ciascuna associazione venatoria, compete alla regione individuare, tra i molti possibili, il punto di equilibrio opportuno tra le molteplici finalit\u0026#224; perseguite da un sistema elettorale, mentre spetta a questa Corte la verifica della sua costituzionalit\u0026#224;, a fronte della latissima sfera di discrezionalit\u0026#224; legislativa operante in tale ambito materiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La disposizione censurata ha optato per il metodo D\u0026#8217;Hondt come criterio di ripartizione fra le varie associazioni venatorie della percentuale dei seggi spettanti alle medesime, con il quale il numero dei voti di ogni lista (qui, il numero degli iscritti a ciascuna associazione venatoria) \u0026#232; diviso per un numero crescente di unit\u0026#224; (da uno in avanti) fino al totale dei seggi da assegnare nel collegio. Tali seggi sono ripartiti in base ai risultati ottenuti, in ordine decrescente; dunque, sono assegnati alle liste con le cifre pi\u0026#249; elevate che risultano dalle operazioni di divisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; consenso sul fatto che questa formula possa, in talune circostanze, determinare un vantaggio per liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In tale senso, sulla base di una ricognizione dei sistemi elettorali europei, si \u0026#232; pronunciata la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, seconda sezione, sentenza 13 marzo 2012, Saccomanno e altri contro Italia, nella quale si d\u0026#224; peraltro atto di quanto il metodo D\u0026#8217;Hondt sia diffuso tra gli Stati aderenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa rilevato, tuttavia, che il metodo D\u0026#8217;Hondt opera sempre in sistemi elettorali di carattere proporzionale. Pertanto, nella Regione Abruzzo la designazione dei componenti dei comitati di gestione continua ad avvenire in forza di un meccanismo di tipo proporzionale, in linea di principio il pi\u0026#249; rispettoso delle esigenze della rappresentanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUgualmente, \u0026#232; ben noto che persino i sistemi elettorali meno distorsivi e pi\u0026#249; marcatamente proporzionali, come, almeno in genere, quelli che utilizzano il metodo del quoziente, falliscono nell\u0026#8217;obiettivo di conseguire quel \u0026#171;perfetto rapporto\u0026#187; tra peso delle liste e seggi che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e contesta alla norma censurata di avere compromesso. Del resto, questa Corte ha in pi\u0026#249; occasioni ribadito la necessit\u0026#224; costituzionale che l\u0026#8217;esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di perfetta parit\u0026#224;, senza che ci\u0026#242; implichi anche che il risultato concreto della manifestazione di volont\u0026#224; dell\u0026#8217;elettorato sia strettamente proporzionale al numero dei consensi espressi, proprio perch\u0026#233; tale aspetto dipende unicamente dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore abruzzese, in definitiva, con esercizio di una discrezionalit\u0026#224; non manifestamente irragionevole, ha preferito, in seno al riparto proporzionale, una formula che reca vantaggio alle associazioni venatorie con pi\u0026#249; iscritti, anzich\u0026#233; metodi alternativi che, in ipotesi, avrebbero potuto invece penalizzare queste ultime, e favorire quelle con meno associati, a propria volta distorcendo, in senso diametralmente opposto, la rappresentativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile opzione \u0026#232; del resto non distonica rispetto alla finalit\u0026#224; di costituire organi preposti all\u0026#8217;esercizio di funzioni gestorie, perch\u0026#233; per essi si avverte con particolare evidenza la necessit\u0026#224; di permettere il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI compiti assegnati dall\u0026#8217;art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004 ai comitati di gestione rendono evidente il carattere esecutivo delle funzioni svolte, mentre, al contempo, l\u0026#8217;art. 32, comma 2, della medesima legge regionale affianca significativamente all\u0026#8217;organo direttivo una \u0026#171;assemblea dei cacciatori\u0026#187; di natura largamente rappresentativa, posto che essa \u0026#232; composta da cento delegati \u0026#171;designati dalle rispettive associazioni venatorie\u0026#187;. \u0026#200; perci\u0026#242; in seno a quest\u0026#8217;ultima, piuttosto che al comitato di gestione, che le associazioni trovano modo, ciascuna, di veicolare la propria posizione peculiare, nell\u0026#8217;ambito di un unico interesse comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Per dimostrare la violazione del principio di rappresentativit\u0026#224; il TAR rimettente rileva, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;art. 32, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004 determina nel numero di sei i rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione e introduce una clausola di sbarramento, in danno delle associazioni con iscritti inferiori a un quindicesimo dei cacciatori residenti nella provincia ove \u0026#232; situato l\u0026#8217;ambito territoriale di caccia. In questo modo tale norma esalterebbe l\u0026#8217;effetto distorsivo della formula D\u0026#8217;Hondt, specie in ragione del ristretto numero dei seggi da assegnare, che va a vantaggio delle associazioni pi\u0026#249; numerose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, tuttavia, non ha reso oggetto della questione di legittimit\u0026#224; gli ulteriori profili della normativa regionale in tema di costituzione dei comitati di gestione (come la soglia di sbarramento o la grandezza dei collegi elettorali). Profili che, incidendo a loro volta sul grado di alterazione della rappresentanza proprio di ogni sistema elettorale, potrebbero produrre, insieme con la formula, un esito che non pu\u0026#242; venire imputato esclusivamente a quest\u0026#8217;ultima e che, dunque, fuoriesce dal perimetro della presente questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe anche gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto non consentirebbe \u0026#171;il medesimo trattamento fra le varie associazioni venatorie nazionali operanti in Abruzzo\u0026#187; e comprometterebbe il diritto di ciascun cacciatore di trovare rappresentanza negli organi direttivi, tramite l\u0026#8217;associazione alla quale \u0026#232; iscritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assetto egualitario che si denuncia leso presupporrebbe, infatti, un diritto di tribuna che n\u0026#233; la Costituzione n\u0026#233; la normativa statale interposta impongono e che peraltro non troverebbe soddisfazione nemmeno con la formula elettorale applicata nelle precedenti tornate elettorali. Del resto, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di chiarire che la disciplina statale non esige \u0026#171;la presenza di un rappresentante per ciascuna associazione operante in forma organizzata sul territorio\u0026#187; (ordinanza n. 299 del 2001). Si pu\u0026#242; escludere, dunque, che le associazioni di cacciatori, e i loro iscritti, subiscano, per effetto della norma censurata, un trattamento illegittimamente discriminatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, infine, della conformit\u0026#224; della disposizione censurata all\u0026#8217;art. 3 Cost. per un ulteriore profilo, perch\u0026#233; sarebbe contrario al principio di uguaglianza adottare la formula D\u0026#8217;Hondt per i soli rappresentanti delle associazioni venatorie, e non anche per quelli delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata riflette per questo profilo la distinzione operata dalla legge statale tra le categorie delle associazioni coinvolte. L\u0026#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 introduce criteri differenziati relativamente alle varie categorie che compongono gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia. Mentre alle strutture locali delle organizzazioni agricole si richiede di essere \u0026#171;rappresentative a livello nazionale\u0026#187; e per le associazioni di protezione ambientale si esige la presenza nel Consiglio nazionale per l\u0026#8217;ambiente, per le sole associazioni nazionali di cacciatori \u0026#232; previsto, invece, che siano riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore abruzzese si \u0026#232; perci\u0026#242; limitato, quanto ai criteri di designazione nei comitati di gestione, a intervenire su una sola delle categorie di associazioni coinvolte, in quanto a tale fine separata dalle altre e diversamente disciplinata gi\u0026#224; nella normativa statale, senza eccedere anche per tale verso dalla propria ampia discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi evidente che, contrariamente a quanto ritiene il giudice rimettente, il carattere \u0026#171;unitario\u0026#187; di un organo non implica necessariamente che i componenti di esso debbano essere individuati in applicazione di un unico criterio selettivo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull\u0026#8217;organizzazione delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;Assemblea del CRAM per l\u0026#8217;anno 2023 e ulteriori disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l\u0026#8217;Abruzzo, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250619141223.pdf","oggetto":"Caccia - Esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria - Norme della Regione Abruzzo - Designazione dei membri del comitato di gestione dell\u0027ambito territoriale di caccia (ATC), di cui all\u0027art. 32, c. 3, lett. a), della l. reg.le n. 10 del 2004, in base al principio della rappresentativit\u0026#224; a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l\u0027ambito - Previsione che detta un\u0026#8217;interpretazione autentica nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D\u0026#8217;Hondt - Denunciata disciplina che stabilisce una differente modalit\u0026#224; di calcolo fra le varie tipologie di associazioni presenti nei Comitati di Gestione (COGES), essendo calcolata la rappresentativit\u0026#224; delle associazioni venatorie col metodo D\u0026#8217;Hondt, mentre quella delle associazioni di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole viene calcolata con diversa metodologia - Applicazione del metodo D\u0026#8217;Hondt che consente a un\u0026#8217;associazione venatoria (FIDC) di avere un numero di membri dei COGES dei vari ATC dell\u0026#8217;Abruzzo maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentativit\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito provinciale - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato trattamento difforme delle diverse tipologie di associazione - Norma che non consente nella medesima modalit\u0026#224; ai singoli cacciatori iscritti ad associazioni di poter concorrere allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche degli ATC, quali membri dei rispettivi COGES - Lesione della tutela dei diritti inviolabili sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la personalit\u0026#224; - Deroga alla normativa statale interposta dalla quale si deduce che la presenza delle associazioni venatorie nazionali deve essere garantita negli organi direttivi degli ATC in modo uguale fra le stesse, senza nessuna differenziazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46826","titoletto":"Caccia - Esercizio dell\u0027attività venatoria - Norme della Regione Abruzzo - Designazione dei membri del comitato di gestione dell\u0027ambito territoriale di caccia (ATC) - Ripartizione del numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale attraverso il metodo D\u0027Hondt - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto inviolabile di ciascun cacciatore a vedersi rappresentato nonché della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 040003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Abruzzo, sez. prima, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., dell’art. 3, comma 3, legge reg. Abruzzo n. 11 del 2023, che stabilisce, per l’assegnazione tra le associazioni venatorie radicate sul territorio dei seggi in seno agli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC), la ripartizione attraverso il c.d. metodo D’Hondt. Sebbene l’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, che attribuisce la competenza in esame alle regioni, vada ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., cosicché le leggi regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa residuale nella materia «caccia» non vi possono derogare, la piena rappresentatività dell’organo di gestione non è da riconnettere alla circostanza che ciascuna associazione locale trovi spazio in proporzione ai propri iscritti. Essa è, piuttosto, riferibile alla necessità che i divergenti punti di vista in ordine alla gestione del territorio faunistico, ossia quelli dei cacciatori, degli ambientalisti e degli agricoltori, si confrontino secondo l’equilibrio fissato dal legislatore statale. Una volta soddisfatto il menzionato requisito, il legislatore regionale ha ampia discrezionalità nell’individuare la formula elettorale che reputa più idonea per tradurre in seggi il “peso” di ciascuna associazione venatoria, con il solo limite delle prescrizioni statali poste a presidio dell’ambiente, e salva la verifica della sua costituzionalità. Il metodo D’Hondt prescelto – con il quale il numero dei voti di ogni lista è diviso per un numero crescente di unità fino al totale dei seggi da assegnare nel collegio, ripartiti in base ai risultati ottenuti, in ordine decrescente – sebbene possa, in talune circostanze, determinare un vantaggio per liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, opera sempre in sistemi elettorali di carattere proporzionale, in linea di principio il più rispettoso delle esigenze della rappresentanza. E del resto, persino i sistemi elettorali meno distorsivi e più marcatamente proporzionali falliscono nell’obiettivo di conseguire un perfetto rapporto tra peso delle liste e seggi. Il legislatore abruzzese, in definitiva, con esercizio di una discrezionalità non manifestamente irragionevole, ha preferito una formula che reca vantaggio alle associazioni venatorie con più iscritti, con un’opzione non distonica rispetto alla finalità di costituire organi preposti all’esercizio di funzioni gestorie, avvertendo con particolare evidenza la necessità di permettere il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali. La disposizione censurata nemmeno compromette il diritto di ciascun cacciatore di trovare rappresentanza negli organi direttivi, tramite l’associazione alla quale è iscritto, in quanto né la Costituzione né la normativa statale interposta impongono un diritto di tribuna. Infine, essa non realizza una disuguaglianza tra rappresentanti delle associazioni venatorie e quelli delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, pure presenti nell’ATC, dal momento che riflette la distinzione operata dalla legge statale e perché il carattere unitario di un organo non implica necessariamente che i componenti di esso debbano essere individuati in applicazione di un unico criterio selettivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 124/2024 - mass. 46248; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 7/2019 - mass. 40308; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 124/2016 - mass. 38889; S. 268/2010 - mass. 34872; S. 165/2009 - mass. 33460; O. 299/2001 - mass. 26505\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46827","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Abruzzo","data_legge":"09/03/2023","data_nir":"2023-03-09","numero":"11","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/02/1992","numero":"157","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46827","titoletto":"Elezioni - Elettorato attivo - Condizioni per il suo esercizio - Perfetta parità tra candidati - Necessità ulteriore che il numero dei seggi sia strettamente proporzionale al numero dei consensi espressi - Esclusione - Rinvio alle singole leggi elettorali. (Classif. 093004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa necessità costituzionale che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di perfetta parità non implica anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia strettamente proporzionale al numero dei consensi espressi, proprio perché tale aspetto dipende unicamente dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 275/2014 - mass. 38200; S. 107/1996 - mass. 22433\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46826","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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